VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
COVID-19 - Lavoratori non remotizzabili e solidarietà del Gruppo CVA (dipendenti reperibili comandati a casa DRC - dipendenti disponibili comandati a casa DDC)
Il giorno 7 aprile 2020, in modalità telematica, ha avuto luogo un incontro
tra
C.V.A. S.p.A. a s.u. rappresentata dall’ing. DE XXXXXXXX Xxxxxx, dal rag. XXXXXXX Xxxxxx e dalla sig.ra XXXXX Xxxxxxxx;
CVA Energie S.r.l. a s.u. rappresentata dall’ing. DE XXXXXXXX Xxxxxx; XXXXX S.p.A. a s.u. rappresentata dall’xxx. XXXXXXX Xxxxxxx;
e
le Segreterie Regionali delle XX.XX.:
- FLAEI rappresentata dal Sig. XXXXXXX Xxxxx;
- FILCTEM rappresentata dal Sig. XXXXXX Xxxx Xxxx;
- SAVT-ENERGIE rappresentata dal Sig. XXXXXXX Xxxxxxxxxx;
- UILTEC rappresentata dal Sig. XXXXX Xxxxxxx.
Premesso che
• Nei giorni 21, 24 e 25 febbraio 2020 sono state definite le prime indicazioni operative utili alla gestione dell’emergenza Coronavirus COVID-19 nell’ambito delle società del Gruppo CVA, da applicare in conformità alle indicazioni delle Autorità competenti nel periodo di vigenza dello stato di emergenza sanitaria dichiarato su tutto il territorio nazionale.
• In relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria ed in linea con le disposizioni
normative intervenute in materia, sono state attivate ulteriori misure precauzionali per limitare il rischio di potenziale contagio da COVID-19 e in particolare sono stati adottati piani operativi emergenziali e soluzioni organizzative finalizzate a ridurre le persone fisicamente presenti nelle aziende del Gruppo anche nell’ottica di assicurare la continuità del servizio e la sicurezza del sistema elettrico, che per sua natura e funzione assume un ruolo indispensabile, ulteriormente essenziale nella situazione emergenziale in cui si trova il Paese.
Solo a titolo esemplificativo si evidenziano le seguenti misure:
o smart working per tutte le persone che svolgono attività remotizzabili;
o sospensione di tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali;
o sospensione del servizio commerciale al pubblico nei locali utilizzati dalla società CVA Energie;
o prescrizione, per le persone presenti in azienda, nell’adottare misure igieniche personali tramite idonei detergenti messi a disposizione dell’Azienda;
o riduzione presenza in sede delle risorse operative e dei preposti alle attività necessarie a garantire continuità e sicurezza del sistema elettrico;
o fornitura al personale operativo di appositi DPI per operare in sicurezza;
o intensificazione azioni di pulizia e sanificazione ambienti di lavoro, automezzi e strumentazioni varie;
o segregazione spazi e diversificazione.
• Le soluzioni adottate dall’Azienda sono state oggetto di continuo confronto fattivo con le Segreterie Regionali del settore elettrico che, con responsabilità e collaborazione, hanno dato il loro apporto costruttivo in questa fase delicata per i lavoratori e per l’Azienda, in uno spirito di concreta applicazione dei principi contenuti nel Protocollo Interconfederale sottoscritto su invito del Governo in data 14 marzo 2020 e i conseguenti Protocolli per il contrasto e il contenimento del COVID-19 sottoscritti a livello Aziendale dalle società CVA/ CVA Energie e da Deval in data 17 marzo 2020.
Considerato che
• Per il personale operativo, per il quale in relazione alle modalità della prestazione resa non è stato possibile adottare l’utilizzo dello smart working, con conseguente richiesta di rimanere disponibile presso la propria abitazione, l’Azienda nell’immediato e fino al 13 aprile si è fatta comunque carico degli oneri retributivi.
• La situazione emergenziale ed il suo protrarsi non consente, allo stato attuale, di predefinire
i tempi per il ritorno al normale svolgimento delle attività, con la conseguenza dell’urgente necessità di individuare per il periodo dal 14 aprile al 13 giugno 2020 soluzioni contrattuali sostenibili, per supportare l’attuale organizzazione del lavoro.
Tenuto conto che
• I sopracitati Protocolli individuano come misure per far fronte all’astensione del lavoro senza perdita della retribuzione, oltre agli ammortizzatori sociali, anche il ricorso agli strumenti contrattuali in essere, quali l’uso residuale delle ferie arretrate e non ancora fruite, permessi riduzione orario, banca ore, ecc.
• Il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, ha introdotto diverse misure a sostegno dei
lavoratori, delle famiglie e delle imprese per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, tra le quali, anche la possibilità di avvalersi di una misura straordinaria di ammortizzatore sociale con l’obiettivo di tutelare lavoratori ed aziende e di non far perdere posti di lavoro. Tali misure straordinarie hanno comunque un tetto di spesa prestabilito a fronte di una richiesta di dimensioni amplissime.
Tutto ciò premesso e considerato
Le Parti sono pienamente consapevoli della delicatezza e drammaticità della fase che stiamo vivendo e ritengono necessario dare un segnale di forte coesione tra i lavoratori e le Aziende del Gruppo CVA. A tal fine individuano nuove misure contrattuali straordinarie per rendere sostenibile l’attuale organizzazione emergenziale del lavoro, con strumenti che si fondano su sistemi di flessibilità con recupero dell’orario e anche attraverso un modello solidale con il coinvolgimento attivo di ciascun lavoratore e dell’Azienda.
Convengono su quanto segue
1. A partire dal 14 aprile 2020, ai lavoratori le cui attività non possono essere remotizzate e a cui viene chiesto di rimanere disponibili presso la propria abitazione, sono riconosciuti permessi retribuiti a recupero (pari a 38 ore settimanali per una intera
settimana di disponibilità presso il domicilio, o comunque in relazione al proprio orario di lavoro settimanale).
2. Tali permessi vengono recuperati con le prestazioni di ore di lavoro straordinario di cui all’art.28 comma 2 e comma 3, CCNL (o eccezionalmente di lavoro supplementare ex art.16, comma 7 CCNL) che saranno successivamente effettuate (fino al termine del recupero totale delle ore corrispondenti). Per tali prestazioni verranno comunque mensilmente corrisposte ai dipendenti interessati le maggiorazioni di cui all’art. 28 CCNL.
3. Analoga possibilità potrà essere all’occorrenza utilizzata da parte di personale che svolge attività remotizzabili qualora si vengano a determinare analoghi presupposti.
4. In relazione a quanto sopra, al fine di supportare l’astensione dal lavoro senza perdita di retribuzione, è introdotto, come ulteriore supporto, uno strumento solidaristico volontario, in forza del quale, fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n.66/2003, ciascun lavoratore avrà la possibilità di contribuire, mediante la rideterminazione in riduzione di uno o più giorni di ferie e/o PRF (ex art. 27, lettera l, CCNL) della sua spettanza annuale per consentire al personale interessato di fruire di corrispondenti giornate aggiuntive di permesso retribuito a copertura dell’assenza.
5. L’Azienda riconoscerà comunque un numero di giornate di permessi pari al numero dei dipendenti al 14 aprile 2020.
6. A tal fine viene previsto che entro il mese di giugno, il singolo dipendente potrà esprimere la volontà in ottica solidaristica di rideterminare in riduzione di uno o più giorni la propria spettanza annuale ferie e/o PRF. I dipendenti che intendono contribuire all’iniziativa dovranno manifestare la loro volontà con apposite modalità che saranno rese note dall’Azienda.
7. Nel mese di luglio verrà conteggiato il numero di giornate discendenti dall’iniziativa di solidarietà alle quali verranno aggiunti da parte dell’Azienda, ai sensi del precedente comma 5, un numero di giornate di permessi pari al numero dei dipendenti al 14 aprile 2020. Sarà oggetto di esame con le Organizzazioni Sindacali l’esito dell’iniziativa solidale e la situazione in atto anche ai fini delle conseguenti determinazioni.
8. Il numero complessivo delle giornate di cui ai commi 5 e 6 verrà ripartito tra tutti i dipendenti interessati, al fine di contribuire alla compensazione dei permessi retribuiti a recupero. La ripartizione avverrà distribuendo proporzionalmente il monte ore dei permessi fino ad esaurimento su tutta la platea del personale di cui sopra. Tali permessi abbatteranno il recupero delle ore di lavoro non prestate. Le modalità applicative di tale ripartizione del monte ore saranno definite, con le Organizzazioni Sindacali, in sede di esame di cui al precedente comma.
9. Le Parti si impegnano a confrontarsi reciprocamente per monitorare la situazione nei mesi di maggio e giugno.
10. Le Parti, altresì, individuano nelle attuali modalità costanti di confronto con le Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali la realizzazione di quanto previsto dal punto 13 del Protocollo interconfederale del 14 marzo 2020 e dai conseguenti Protocolli per il contrasto e il contenimento del COVID-19 sottoscritti a livello Aziendale dalle società CVA/ CVA Energie e da Deval in data 17 marzo 2020.
11. Tenuto conto delle misure di prevenzione e contenimento stabilite con il D.P.C.M. 9 marzo 2020, in conformità a quanto previsto dall’art.19, D.L. 17 marzo 2020, n.18, vista la conseguente necessità di effettuare la riunione in modalità telematica, la firma
del presente verbale avviene disgiuntamente mediante scambio telematico delle stesso tra le Parti.
Letto, confermato e sottoscritto
Per: Per le Segreterie Regionali delle XX.XX.:
C.V.A. S.p.A. a s.u.
Firmato digitalmente da:DE XXXXXXXX XXXXXX Xxxx:10/04/2020 09:15:06
FILCTEM
Firmato digitalmente da:DE XXXXXXXX XXXXXX Data:10/04/2020 09:16:48
CVA Energie S.r.l. a s.u. FLAEI
SAVT-ENERGIE
XXXXX S.p.A. a s.u. UILTEC
Firmato digitalmente da:XXXXXXX XXXXXXX Data:09/04/2020 19:08:04