APPENDICE AL CONTRATTO INVIVIDUALE DI LAVORO MODALITA’ SMART WORKING
APPENDICE AL CONTRATTO INVIVIDUALE DI LAVORO MODALITA’ SMART WORKING
Tra
Camera di Commercio di Arezzo – Siena con sede legale in Arezzo Via Spallanzani n. 25 codice fiscale 02326130511, rappresentata dal Segretario Generale f.f., Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, di seguito il datore di lavoro
e
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato/a a il residente in , Via , codice fiscale di seguito il lavoratore;
premesso che:
1) Il DPCM 1 marzo 2020, pubblicato in GU n. 52 del 1.03.2020 all’art. 4, comma 1, lett. a) ha previsto la forte incentivazione per tutti i datori di lavoro di forme di smart working anche in deroga alla precedente disciplina e rendendo possibile la comunicazione in via telematica delle comunicazioni di cui all’art. 22 della L. 22.07.2017, n. 81 (in materia di sicurezza);
2) il DL 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” all’art. 19 ultimo comma ha previsto la soppressione del termine “sperimentazione” nell’art. 14 comma 1 della L. 124 del 2015, rendendo quindi obbligatorio per le PPAA l’adozione di forme di lavoro Agile;
3) la circolare 1/2020 del 4.03.2020 della Funzione pubblica “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa” ha previsto la possibilità per il lavoratore interessato allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità flessibile tramite smart working di utilizzare i propri strumenti informatici, considerata la necessità di incentivare l’istituto;
4) il DPCM 4.03.2020 pubblicato in GU n. 55 del 4.03.2020 ha previsto all’art. 1 lett. d) la sospensione delle attività scolastiche dal 5 al 15 marzo 2020, e pertanto occorre intervenire a favore dei lavoratori con figli minorenni per consentire lo svolgimento nel suddetto periodo di forme flessibili di lavoro; il DPCM 8 marzo 2020 pubblicato in GU 59 del 8.03.2020 All’art.
2 comma 1 lett. r) ha previsto che per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le forme di lavoro agile possano essere applicate dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato quale misura che rende compatibile l’espletamento della prestazione lavorativa e la continuità del servizio pubblico su tutto il territorio nazionale, facilitata da una serie di semplificazioni introdotte e anche in assenza degli accordi individuali previsti;
il/la Sig. /Sig. ra ha avanzato richiesta di modifica per il periodo dal
5) il DPCM 4.03.2020 pubblicato in GU n. 55 del 4.03.2020 ha dettato all’art. 1 lett. n), per la durata dello stato di emergenza sanitaria al momento in corso, una disciplina in deroga agli articoli da 18 a 23, L. 22 maggio 2017, n. 81;
6) in data
marzo 2020 fino al3 aprile 2020 del Suo attuale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in una modalità smart- working;
si conviene quanto segue
1. Prestazione in smart working
Le parti concordano di regolare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato attualmente in essere nella modalità in smart working, prevista (temporaneamente) per il periodo dal marzo 2020 al -3 aprile 2020. Al termine di tale periodo verrà ripristinata, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva, l’originaria modalità. Qualora le autorità competenti prevedano un ulteriore periodo di applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19, di cui alla lettera d) del DPCM 4.03.2020, il termine sarà prorogato con il semplice scambio di mail tra l’Ufficio Personale della Camera di
Commercio di Arezzo - Siena e il lavoratore interessato, salvo espressa rinuncia da parte del lavoratore o qualora si verifichino le ipotesi di cui al punto 6 della presente appendice.
La presenza nelle sedi di competenza site in Xxxxxx - Xxx X. Xxxxxxxxxxx x. 00 e Siena - Piazza X. Xxxxxxxxx n. 30 è richiesta almeno un giorno alla settimana.
La programmazione delle prestazioni in smart working sarà definita dal Dirigente dell’Area di appartenenza settimanalmente, entro il lunedì di ogni settimana, in accordo con la P.O.; le modifiche della programmazione sono possibili con preavviso di due giorni.
Quando non previsto l’obbligo di presenza in sede, il lavoratore potrà svolgere la prestazione dalla propria residenza o da altro luogo comunicato all’Ente.
Nell’effettuazione della prestazione in smart working, al fine di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro, il lavoratore, fermo restando l’orario settimanale di 36 ore dal lunedì al venerdì e di massima in correlazione con l’orario normale applicato alla struttura di appartenenza, potrà scegliere a sua discrezione la distribuzione dell’orario di lavoro svolto. In ogni caso il lavoratore è tenuto a essere reperibile al datore di lavoro e ai colleghi assicurando una risposta tempestiva nelle seguenti fasce orarie:
sede di Arezzo lunedì mercoledì venerdì 08.30-14.00
martedì' e giovedì 08.30-13.30 14.30-17,30 sede di Siena lunedì giovedì venerdì 08.30-14.00
martedì' e mercoledì 08.30-13.30 14.30-17,30
Resta salva la possibilità del datore di lavoro di contattare il lavoratore anche in fasce orarie diverse senza l’obbligo di quest’ultimo di garantire la reperibilità in altri orari. Fermo restando il vincolo dell’orario massimo giornaliero di lavoro , il lavoratore ha diritto alla disconnessione nelle fasce orarie 18:00-24:00 e 00:00 08:00.
Nei giorni di prestazione in smart working, il lavoratore non è autorizzato a svolgere lavoro notturno tra le ventidue e le sei del mattino, né tantomeno potrà essere richiesto dal datore di lavoro.
Si precisa, per quanto possa occorrere, che nel corso del periodo durante il quale il lavoratore presterà la sua attività con la modalità smart working, il suo rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa in vigore per il personale che presti la propria attività con la modalità tradizionale.
In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza disciplinata dalla normativa in discorso, per quanto ovvio, il lavoratore è tenuto a rispettare gli oneri di comunicazione e/o richiesti previsti.
Si richiama, considerando i principi della prestazione lavorativa in modalità smart working, una condotta informata ai principi di correttezza, disciplina, dignità e moralità. Il mancato rispetto delle direttive camerali e degli obblighi specifici derivanti dalla prestazione in smart working e previsti nel presente accordo costituiscono inadempimento contrattuale disciplinarmente rilevante, come previsto dalle disposizioni vigenti.
2. Strumenti di lavoro e connessione
Il lavoratore opererà attraverso strumentazione propria rispettando le istruzioni rimesse da Infocamere.
In caso di impossibilità temporanea del collegamento in remoto per problemi di natura tecnica, il lavoratore è tenuto a comunicarlo al datore di lavoro, nella persona del diretto responsabile, con tempestività.
In caso di malfunzionamento degli strumenti a disposizione del lavoratore, il datore di lavoro si riserva di richiamare il lavoratore in sede in attesa che il problema venga risolto.
La connessione ad internet, durante le fasi in smart working, è a carico del lavoratore che l’ha resa disponibile e non saranno rimborsate altre spese.
3. Sicurezza sul lavoro
Il lavoratore è informato sulle condizioni di sicurezza che debbono essere verificate preventivamente e quindi rispettate ogni volta si troverà a svolgere la propria prestazione al di fuori dei locali camerali (All. 2).
4. Privacy, riservatezza e controllo
Il lavoratore è tenuto alla riservatezza dei dati sensibili trattati e delle informazioni riservate dei quali viene a conoscenza per effetto diretto delle mansioni svolte.
È fatto assoluto divieto di svolgere la prestazione in circostanze nelle quali altre persone potrebbero entrare a conoscenza delle informazioni riservate e dei dati sensibili, trattati dal lavoratore in virtù del suo ruolo all’interno dell’azienda.
Eventuali controlli della prestazione di lavoro saranno effettuati nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
5. Trattamento economico e normativo
Nei giorni in cui la prestazione sarà svolta in smart working, il trattamento economico e normativo previsto nel contratto di lavoro subordinato non subisce alcuna modificazione, senza alcun mutamento delle sue mansioni, per cui la retribuzione resta invariata rispetto a quella attualmente percepita, Xxxxx inteso che durante il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working non sarà possibile effettuare lavoro straordinario e non sarà erogato il buono sostitutivo del servizio di mensa. Nessun rimborso sarà in alcun caso previsto per l’utilizzo dei propri strumenti informatici (cellulare e PC), né per la connessione a internet.
6. Facoltà di recesso del datore di lavoro
Considerando che lo smart working potrà essere realizzato e mantenuto solo quando e xxxxxx tale modalità lavorativa consenta il mantenimento del medesimo livello quali – quantitativo di prestazione e risultati che si sarebbero conseguiti presso la sede camerale, in assenza di dette condizioni il datore di lavoro, dopo opportuni colloqui gestionali volti a verificare direttamente con il lavoratore quanto in corso, potrà, se la predetta situazione perdura, nonostante detti colloqui, recedere dal presente accordo con effetto immediato.
7. Facoltà di recesso del lavoratore
Il lavoratore ha facoltà di recedere dal presente accordo in via anticipata dandone formale comunicazione con il preavviso di un giorno
Arezzo/Siena, li
Il lavoratore | Il Segretario generale f.f. Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx |