COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI Presidente
(NA) XXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXX XXXXXXXXXX
Nella seduta del 07/06/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La ricorrente, titolare di ditta individuale, riferisce di essere titolare di un conto corrente assistito da apertura di credito “nel quale sono confluite anche altre competenze e spese di rapporti accessori eccessivamente elevate”.
In particolare contesta alla banca:
- di aver capitalizzato sin dall’accensione del rapporto “interessi ultralegali, commissioni e competenze varie, in aperta violazione della norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c., ma anche gli artt. 1346 e 1418 c.c.”, nonostante le sentenze della Corte di Cassazione del marzo 1999 e della Corte costituzionale n. 425/2000 avessero sancito “la nullità della pratica della moltiplicazione esponenziale geometrica dell’interesse”;
- di aver aumentato senza alcuna comunicazione le condizioni della fidejussione dal 2% al 3,20% (a luglio 2014), nonché “le spese fisse mensili che nel gennaio 2016 ammontavano a € 75,00”;
- di non aver tempestivamente svincolato un BTP del valore di € 65.000,00, nonostante le numerose richieste avanzate determinando un aggravio di interessi pari a € 26.000,00 alla data del 17/9/2015;
- di aver raddoppiato nel luglio 2014 il tasso d’interesse del conto corrente dal 7% al 14%superando il xxxxx xxxxxx xxxxx.
Sulla base di ciò la ricorrente adisce l’Arbitro per chiedere “la restituzione delle somme derivanti dagli interessi illecitamente percepiti dall’istituto di credito”.
L’intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quali, con riferimento alla contestata applicazione di interessi anatocistici, ha precisato che il conto corrente è stato acceso dalla ricorrente il 29/10/2007 e il relativo contratto prevede la medesima periodicità di capitalizzazione su base trimestrale degli interessi creditori e debitori in conformità alla delibera CICR del 9/2/2000.
Ha poi precisato che la ricorrente risultava altresì beneficiaria di un’apertura di credito in conto corrente, garantita da pegno, di un castelletto per anticipazione fatture salvo buon fine, di n. 7 fideiussioni a prima richiesta rilasciate a favore di terzi, pure garantite da pegno. Con riferimento a queste ultime ha negato di aver mai effettuato alcun aumento dei costi suscettibile di comunicazione precisando di aver rilasciato - su richiesta della ricorrente e previo accordo scritto con la stessa, anche con riferimento ai relativi costi - n. 7 fideiussioni a prima richiesta a favore di terzi in tempi e per importi differenti. Ciò risulta evidente anche dalla documentazione prodotta dalla cliente che allega tre contabili riferite ad altrettanti rapporti.
In merito al ritardo nella vendita dei titoli BTP ha sottolineato che tali titoli erano stati costituiti in pegno a garanzia sia dell’apertura di credito in conto corrente che delle fideiussioni. La richiesta di svincolo dei titoli non è mai stata accompagnata dalla proposta di sostituzione della garanzia con altro bene di equivalente valore ovvero da alcuna dichiarazione di recesso/rinuncia da parte dei terzi beneficiari alle fideiussioni, né tantomeno dalla materiale restituzione delle stesse.
La resistente ha quindi negato ogni responsabilità nella produzione degli interessi nel frattempo maturati sul conto corrente, essendosi limitata a proteggere e tutelare il proprio rischio di credito provvedendo a vendere i titoli solo a seguito dell’escussione delle
fideiussioni avvenuta a ottobre 2015 sanando le relative esposizioni oltre a quella generatasi a seguito della revoca, a settembre 2015, dell’apertura di credito.
Infine con riferimento all’asserita usurarietà del tasso come modificato nel luglio 2014 ha precisato di non poter fare alcuna valutazione in quanto la ricorrente non specifica a quale rapporto si riferisce la doglianza; ha comunque osservato che dalla documentazione in possesso della banca non si evince alcuna modifica del tasso dal 7% al 14%. Ha soggiunto che qualora la cliente intendesse riferirsi al tasso applicato all’apertura di credito in conto corrente pari al 14,918% il medesimo risultava inferiore al tasso soglia vigente all’1/7/2014 (16,750%) per la categoria di appartenenza.
Pertanto il resistente ha chiesto il al Collegio di respingere il ricorso in quanto infondato.
DIRITTO
In via preliminare, si rende necessario esaminare d’ufficio l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo della carenza di un previo reclamo. Il Collegio osserva al riguardo che le contestazioni formulate con il presente ricorso non paiono trovare tutte puntuale riscontro in un preventivo reclamo; reclamo che peraltro non risulta neppure univocamente identificabile. Invero la ricorrente ha allegato una molteplicità di richieste tutte volte a ottenere la vendita del BTP e a contestare l’aggravio delle condizioni economiche applicate ai rapporti, giudicate “eccessivamente elevate”, chiedendone la “rettifica”, ma senza nulla inferire in merito alla legittimità delle stesse.
Ai sensi delle disposizioni ABF il ricorso all’Arbitro deve essere preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario e deve avere ad oggetto la medesima questione (Banca d’Italia, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. VI, par.1). E sebbene, secondo il consolidato orientamento dell’ABF, non si richiede una corrispondenza rigorosamente formalistica tra il contenuto del reclamo e quello del ricorso (v. Collegio di Roma nn. 661/2014, n.819/2013 e n.3721/2012), resta però fermo che può essere considerato “reclamo” solo l’atto «con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento anche omissivo» (Banca d’Italia, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. 1, par. 3).
Tanto premesso, dalla documentazione in atti il Collegio ritiene che possa ritenersi soddisfatto il requisito del preventivo reclamo solo limitatamente alla lamentata mancata
esecuzione dell’ordine di vendita dei titoli di Stato; non possono invece considerarsi “reclamo” le richieste, ancorché reiterate e pressanti, volte ad ottenere il miglioramento delle condizioni economiche praticate dalla banca in quanto tali istanze non sono formulate sulla base della denuncia di un comportamento illecito dell’intermediario.
Pertanto, dichiarate irricevibili le altre domande, il Collegio procede all’esame dei ricorso solo limitatamente a quella riguardante la mancata tempestiva esecuzione dell’ordine di vendita di BTP. Nel merito, tuttavia, anche tale istanza risulta infondata, in quanto l’intermediario ha dato prova che i suddetti titoli risultavano costituiti in pegno della banca a garanzia dell’esposizione del cliente e che non sussistevano nel caso di specie i requisiti previsti dal contratto per lo svincolo della garanzia.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso
IL PRESIDENTE
firma 1