Contract
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Presidente
- Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
- Prof. Avv. Xxxxx Xxxxxxx Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 22 novembre 2012, dopo aver esaminato:
• il ricorso e la documentazione allegata;
• le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
• la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.
FATTO
Con ricorso protocollato il 21.3.2012, il ricorrente esponeva che, nel mese di luglio 2011, aveva concordato con il responsabile della filiale della Banca resistente, alle stesse condizioni economiche originarie, la proroga di 24 mesi della scadenza della linea di credito accesa con il contratto di conto corrente ipotecario, stipulato in data 6/9/2006 e con scadenza al 6.9.2011.
Era altresì fissato un appuntamento per la stipula dell’atto presso il notaio per il 26.10.2011. Tuttavia, solo la sera prima della stipula, il responsabile della dipendenza informava il cliente che la proroga sarebbe stata concessa per soli 12 mesi ad un tasso pari all’euribor 6 mesi + 4 anziché + 1 come previsto in origine. Il ricorrente, in ragione dei tempi ristrettissimi, si sentiva “costretto” a sottoscrivere comunque la proroga alle nuove condizioni.
Con reclamo inviato all’intermediario in data 5.12.2011, il ricorrente si doleva della circostanza che, in occasione della nuova stipula, non gli fosse stata consegnata alcuna informativa precontrattuale, e concludeva di ritenere ancora valida quella consegnata al momento dell’accensione del finanziamento. A seguito del mancato accoglimento del reclamo da parte dell’intermediario, da questi comunicato con lettera del 04.01.2012, e dopo l’invio di una lettera di contestazione avverso l’addebito di interessi ritenuti non dovuti, il cliente, nel ricorso all’ABF sopra indicato, domandava l’immediato ripristino delle originarie condizioni dell’apertura di credito e il rimborso dei maggiori oneri addebitati.
La banca resistente presentava tempestivamente le proprie controdeduzioni in data 23/5/2012, tramite il Conciliatore Bancario, allegando, oltre ad altra documentazione, la copia del contratto originario di apertura di credito del 6/9/2006, con la relativa informativa precontrattuale del 30/8/2006, l’estratto della delibera di rinnovo del contratto adottata dai competenti organi interni in data 11/10/2011, e la copia del contratto di proroga del 26/10/2011.
Nelle proprie controdeduzioni, l’intermediario confermava di aver stipulato in data 6.9.2006 un contratto di apertura di credito in conto corrente “con rimborso mediante unico rientro
alla scadenza finale prevista per il … 6/9/2011”, e di avere a suo tempo consegnato al cliente la dovuta informativa precontrattuale; eccepiva che, alla scadenza del contratto, il cliente, impossibilitato ad estinguere il finanziamento, aveva solo verbalmente chiesto la proroga della scadenza, così violando l’art. 2, comma 2, del contratto per il quale la richiesta di xxxxxxx doveva essere presentata tramite raccomandata a.r. pervenuta almeno 90 giorni prima della scadenza; sottolineava che la proroga sarebbe stata richiesta, sempre in via informale, anche dal garante del ricorrente in data 15.9.2011, e che, solo in ragione dei buoni rapporti intrattenuti con la banca dal cliente e dal suo garante e per soddisfare le esigenze del primo, la pratica era stata trasmessa ai competenti organi decidenti, senza tuttavia l’assunzione di alcun impegno né riguardo alla concessione della proroga né riguardo alle condizioni economiche della stessa; riconosceva di aver contattato il cliente solo il giorno precedente la stipula dell’atto, per comunicargli le notizie relative all’atto stesso; sottolineava che l’art. 5 del contratto di xxxxxxx recitava che la medesima non dava luogo alla concessione di un nuovo finanziamento e che pertanto l’informativa precontrattuale non era dovuta e che in occasione della stipula dell’atto di proroga né il ricorrente né il garante sollevavano alcuna eccezione; chiedeva pertanto al Collegio il rigetto del ricorso in quanto infondato.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le parti hanno stipulato, in data 9.6.2006, un contratto di apertura di credito in conto corrente garantito da ipoteca, a tempo determinato, con scadenza stabilita alla data del 2.9.2011. L’art. 2 del contratto disciplinava espressamente la possibilità di proroga previo consenso di entrambe le parti, purchè il correntista la richiedesse con raccomandata a.r. almeno 90 giorni prima della scadenza e la proroga fosse formalizzata con atto pubblico.
E’ incontroverso che le formalità imposte dal contratto per la proroga non siano state rispettate. Infatti, il ricorrente si è limitato a dichiarare che nel mese di luglio 2011 aveva concordato per le vie brevi con il responsabile della filiale la proroga di 24 mesi della scadenza della linea di credito, mantenendo le condizioni economiche originariamente pattuite; egli non ha prodotto copia di alcuna richiesta scritta, né, tanto meno, della raccomandata. Dal canto suo, la convenuta ha dichiarato che la richiesta di xxxxxxx è stata presentata in modo informale anche dal garante (comunque non legittimato a presentare l’istanza) in data 15.9.2011, e dunque dopo la scadenza originaria.
E’ altrettanto incontroverso, per esplicita ammissione della resistente, che il cliente sia stato reso edotto delle nuove condizioni del prestito solo in data 25.10.2011, giorno precedente alla stipula dell’atto di proroga, e che non gli sia stato consegnato alcun ulteriore documento di informazione precontrattuale. A quest’ultimo riguardo, la resistente ha eccepito che l’atto di proroga non costituisse concessione di un nuovo finanziamento e che quindi l’informativa precontrattuale non fosse dovuta.
L’art. 5 dell’atto di proroga espressamente dispone che detto atto non costituisca novazione alcuna dei rapporti principali con il contratto originario e che le condizioni economiche, obbligazioni tutte e le ipoteche derivanti dal contratto medesimo rimangano ferme per ogni effetto. Nell’atto di proroga risulta peraltro non solo che il ricorrente abbia effettivamente prestato il proprio consenso alle nuove condizioni, ma addirittura che sia stato lui stesso a proporle, anche se a proprio sfavore. Non risulta in atti alcun documento relativo a tale richiesta.
Sulla variazione delle condizioni relative al tasso di interesse, consistente nell’incremento dello spread applicato al parametro di riferimento da 1,00 (uno virgola zero zero) punti a 4,00 (quattro virgola zero zero) punti, l’atto di proroga, all’art. 2, enuncia che detto
incremento condurrebbe ad un tasso pari a 2,50 (due virgola cinquanta) in più dell’Euribor 360: il tasso così “convenuto” appare dunque non riconciliabile con quello derivante dal sopraenunciato incremento, ed invero la formulazione della clausola relativa al nuovo tasso di interessi non appare del tutto perspicua.
Date queste premesse in fatto, occorre individuare quale sia la disciplina applicabile al caso di specie.
L’apertura di credito a tempo determinato (artt. 1842 ss., c.c.) si scioglie, alla scadenza del termine senza bisogno di alcun preavviso ed il cliente è tenuto alla restituzione delle somme utilizzate, anche senza una espressa richiesta della banca (art. 1183 e 1219 del c.c.).
Stante tale disciplina, l’intermediario non aveva alcun obbligo di rinnovare il credito già erogato ai propri clienti, e, ove avesse deciso di farlo, aveva la piena facoltà di richiedere nuove condizioni ovvero ulteriori garanzie al cliente, comunque nel rispetto della buona fede contrattuale e precontrattuale ex art 1337 c.c. (v. in tal senso le decisioni ABF, Collegio di Milano, 10.11.2010, n. 1295 e 2.8.2010, n. 869).
Trattandosi di un mero rinnovo di un preesistente contratto di apertura di credito a tempo determinato, non risulta violato alcun obbligo di informazione precontrattuale. Peraltro, l’aggravio delle condizioni preteso dalla banca a carico del cliente non appare di entità tale da travalicare i limiti della normale buona fede contrattuale e precontrattuale, tenuto conto anche del comportamento complessivo tenuto dallo stesso ricorrente, il quale, da un lato non ha espletato gli adempimenti contrattuali richiesti per ottenere la proroga, e d’altro lato, pur dichiarando di essere stato da tempo informato della data dell’atto di proroga del finanziamento, non risulta dal canto suo aver assunto alcuna iniziativa per contestarne il contenuto. La stessa successiva pretesa di ottenere le informazioni precontrattuali in relazione all’atto di rinnovo e, con la giustificazione della mancanza di queste, di ottenere il ripristino delle condizioni originarie, appare poco coerente con il complessivo comportamento tenuto dal cliente nella vicenda.
Quanto, invece, al comportamento della banca, esso, pur non potendo essere ritenuto contrario ai principi di correttezza e buona fede, data l’assenza di specifici obblighi al rilascio di ulteriori informazioni precontrattuali in occasione della stipula di un mero atto di rinnovo anche se a condizioni parzialmente modificate, rivela tuttavia una evidente difficoltà comunicativa dell’intermediario con la propria clientela. Il Collegio invita pertanto la banca resistente a riesaminare le proprie prassi operative per migliorare il rapporto con i clienti, in particolare illustrando adeguatamente le modalità e le motivazioni attraverso le quali sono assunte le proprie scelte negoziali e fornendo ogni tempestivo dato e notizia volti a consentire ai clienti di prestare il proprio consenso nel modo il più possibile informato e consapevole.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all’intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.
IL PRESIDENTE
firma 1