TESTO DELL’ACCORDO SINDACALE IN TEMA DI
TESTO DELL’ACCORDO SINDACALE IN TEMA DI
NUOVO SISTEMA DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELL’AREA MANAGERIALE
E ALTE PROFESSIONALITA’
Sottoscritto il 23 giugno 2016 con:
- SINDIRETTIVO-CIDA e SINFUB
- FIRST-CISL
Trattamento normativo ed economico del personale dell’Area Manageriale e Alte professionalità
Le parti con la presente intesa definiscono un testo organico e aggiornato degli accordi negoziali vigenti in materia di trattamento normativo ed economico del personale dell’Area Manageriale e Alte professionalità.
Costituiscono parte integrante del testo organico, ancorché qui non riprodotte, le vigenti Appendici A), B), C) e D). Il contenuto dell’Appendice A) - in tema di misure di sostegno alla riforma organizzativa della rete delle Filiali - viene sostituito con il testo degli accordi sottoscritti in materia il 16 giugno 2015.
Il presente testo sostituisce a tutti gli effetti quello contenuto negli accordi sottoscritti il 28 gennaio 2013 e in tutte le intese modificative e/o integrative di tali accordi, successivamente intervenute sul trattamento normativo ed economico del personale dell’ex carriera direttiva.
L’accordo sottoscritto il 29 febbraio 2016 costituisce riferimento per aspetti di ulteriore dettaglio o esigenze interpretative dei presenti accordi.
TITOLO I
ARTICOLAZIONE DELL’AREA MANAGERIALE E ALTE PROFESSIONALITA’ - FUNZIONI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente disciplina si applica al personale appartenente all’Area Manageriale e Alte professionalità.
2. Nell’Area Manageriale e Alte professionalità, sovraordinata all’Area Operativa, sono inquadrati i Funzionari generali e il personale appartenente ai segmenti professionali di cui agli artt. 3 e 4.
Art. 2
Funzionari generali
1. Le attribuzioni del Funzionario generale (General manager) e dell’Avvocato generale (General Counsel) sono stabilite dal Regolamento Generale della Banca.
2. La posizione di Capo Dipartimento è riservata al Funzionario generale: nell’esercizio di tale ruolo, il Funzionario generale sovrintende alle attività delle Strutture che fanno parte dei Dipartimenti medesimi.
Art. 3
Segmenti professionali
1. Nell’Area Manageriale e Alte professionalità sono previsti i seguenti segmenti
professionali:
- Direttore centrale (Principal director);
- Direttore (Director);
- Consigliere (Advisor);
- Esperto (Expert).
2. A ogni segmento professionale corrisponde un ambito di attività e una fascia stipendiale, articolata in più livelli economici.
3. Nei segmenti professionali di Esperto e di Consigliere è previsto un profilo tecnico. Il personale assunto o inquadrato nel profilo tecnico può optare per l’uscita dal profilo, con effetto dall’inizio dell’anno successivo all’opzione. L’uscita dal profilo avviene automaticamente in occasione del passaggio al segmento di Direttore.
Nota all’art. 3
Il personale in servizio al 1° luglio 2016 appartenente ai segmenti professionali di
Direttore e Consigliere acquisisce la denominazione di “senior” a partire dal 7° livello economico.
Art. 4
Ruolo legale
1. Il personale appartenente al ruolo legale è inquadrato, oltre che nella posizione di Avvocato generale (General Counsel) - in tre segmenti professionali:
- Avvocato Cassazionista (Principal Legal Counsel), corrispondente a quello di Direttore centrale;
- Avvocato Senior (Senior Legal Counsel), corrispondente a quello di Direttore;
- Avvocato (Legal Counsel), corrispondente a quello di Consigliere.
2. L’inquadramento nel segmento professionale di Avvocato Cassazionista presuppone l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
3. Il personale inquadrato nel segmento professionale di Avvocato Cassazionista può coprire le posizioni organizzative di Capo e di Vice capo del Servizio Consulenza Legale, assumendo la denominazione, rispettivamente, di Avvocato Capo (Chief Legal Counsel) e di Vice Avvocato Capo (Deputy Chief Legal Counsel). Il personale appartenente al ruolo legale è coordinato in via esclusiva dall’Avvocato Capo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Avvocato Capo.
4. Gli appartenenti al ruolo legale svolgono, ai sensi della disciplina dell’ordinamento della professione forense, e in base all’esperienza professionale, tutti i compiti previsti dal Regolamento Generale della Banca d’Italia per il Servizio Consulenza Legale,
rispondendo direttamente al Direttorio dell’espletamento del mandato affidato loro per la difesa dell’Istituto nelle controversie giudiziali o nei procedimenti contenziosi extragiudiziari.
Art. 5
Funzioni del personale dell’Area
1. Il personale dell’Area svolge compiti di direzione e di coordinamento di Strutture e unità di base, di consulenza per il Direttorio, di organizzazione e gestione delle risorse umane, finanziarie, logistiche e tecnologiche della Banca.
2. In relazione alle posizioni ricoperte, agli incarichi conferiti e al segmento professionale d’appartenenza, il personale dell’Area:
- esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività, assicurando l’unitarietà dell’azione delle Strutture per la realizzazione dei fini istituzionali;
- gestisce le risorse assicurandone il razionale utilizzo e cura lo sviluppo, la formazione e la motivazione del personale;
- opera su delega del Capo della Struttura o dell’unità di base ovvero del personale del segmento superiore per specifiche aree di competenza; ha la rappresentanza dell’Istituto nei casi previsti;
- svolge attività di analisi e verifica delle informazioni e dei processi operativi.
3. Nell’ambito delle Strutture e delle unità di base cui è addetto, il personale dell’Area svolge, in particolare, le funzioni di seguito indicate.
4. Il personale inquadrato nel segmento professionale di Direttore centrale ricopre posizioni manageriali di vertice o incarichi professionali richiedenti elevata expertise. In particolare:
- svolge, di norma in qualità di responsabile, attività di carattere ispettivo e di alta consulenza;
- indirizza le attività di ricerca, studio, programmazione e progettazione e ne verifica i risultati;
- sovrintende a progetti o processi di rilievo strategico;
- tiene rapporti con il Direttorio, con i vertici delle Strutture e con esponenti di vertice di partner strategici, autorità, organismi esterni;
- partecipa, di norma con ruoli di coordinamento, a organi collegiali, commissioni e comitati interni. Ricopre incarichi esterni in sedi di alto livello, in ambito nazionale e internazionale;
- può coprire le posizioni organizzative di Vice Capo Dipartimento, Vice direttore dell’UIF e Capo Servizio/Sede.
5. Il personale inquadrato nel segmento professionale di Direttore ricopre posizioni manageriali rilevanti o incarichi professionali richiedenti rilevante expertise. In particolare:
- svolge, anche in qualità di responsabile, attività di carattere ispettivo e di consulenza. Coordina attività di ricerca, studio, programmazione e progettazione;
- sovrintende a progetti o processi di particolare rilievo, anche trasversali a più Strutture;
- cura i rapporti con le altre Strutture e con esponenti di partner, autorità, organismi esterni e, all’occorrenza, con il Direttorio;
- partecipa a organi collegiali, commissioni e comitati interni. Ricopre incarichi esterni di rilievo in ambito nazionale e internazionale;
- può coprire le posizioni organizzative di Capo Filiale e Vice Capo Servizio/Sede/Filiale.
6. Il personale inquadrato nel segmento professionale di Consigliere svolge funzioni richiedenti elevata specializzazione professionale o ricopre posizioni manageriali. In particolare:
- svolge, all’occorrenza in qualità di responsabile, attività di carattere ispettivo. Svolge e coordina attività di ricerca, studio, programmazione e progettazione;
- cura la supervisione di processi nell’ambito della Struttura e partecipa a progetti o processi di rilievo, anche trasversali a più Strutture;
- cura i rapporti operativi con le altre Strutture e con partner, autorità, organismi esterni;
- partecipa a organi collegiali, commissioni e comitati interni. Ricopre incarichi esterni in ambito nazionale e internazionale;
- collabora alla direzione delle Filiali; ove non sia prevista la figura del Vice Capo, può all’occorrenza svolgere compiti di sostituzione o surrogazione del Capo;
- può coprire la posizione organizzativa di Capo di unità di base e svolgere l’incarico di sostituto in unità di base.
7. Il personale inquadrato nel segmento professionale di Xxxxxxx è costituito dai
professional che alimentano l’Area dall’esterno o dall’interno. In particolare, tale personale:
- svolge, all’occorrenza in qualità di responsabile, attività di carattere ispettivo, di analisi, ricerca, studio, programmazione e progettazione;
- cura il coordinamento di fasi di processi nell’ambito della Struttura e partecipa a progetti o processi anche trasversali a più Strutture;
- tiene i rapporti operativi con le altre unità di base e, all’occorrenza, con le altre Strutture e con l’utenza interna ed esterna;
- partecipa a commissioni e comitati interni. Svolge, all’occorrenza, incarichi esterni in ambito nazionale e internazionale;
- può svolgere l’incarico di sostituto in unità di base.
8. Le posizioni associate a ciascun segmento possono essere coperte anche dal personale inquadrato nei segmenti superiori, in relazione alla loro complessità.
Art. 6
Funzioni di indirizzo e coordinamento
1. I dipendenti preposti a Dipartimenti, Strutture o unità di base ovvero incaricati di coordinare gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori, aree di lavoro, team con compiti e risorse assegnati o processi operativi hanno la preminenza gerarchica sui dipendenti addetti e sui collaboratori ed esercitano nei loro confronti funzioni di indirizzo e coordinamento.
2. Ove non sussista un rapporto di preminenza in base al comma che precede, il personale del segmento superiore ha la preminenza gerarchica ed esercita le connesse funzioni di indirizzo e coordinamento su quello dei segmenti inferiori.
3. L’esercizio delle funzioni ispettive prescinde da qualsiasi rapporto di preminenza.
Art. 7
Conferimento di speciali incarichi
1. In relazione a eccezionali esigenze di servizio, le funzioni inerenti alla posizione di Capo o sostituto di Strutture e a quella di Capo di unità di base possono essere temporaneamente attribuite, a titolo di speciale incarico, a dipendenti inquadrati in segmenti inferiori a quello cui sono associate le relative posizioni. La copertura di tali posizioni non attribuisce titolo all’avanzamento al segmento superiore, ma è considerata a tali fini insieme al complessivo profilo professionale del dipendente, ai sensi del secondo comma dell’art. 64.
Art. 8
Elenco del personale dell’Area
Nel secondo semestre di ogni anno l'Amministrazione pubblica l’elenco del personale dell’Area in servizio secondo la situazione al 1° luglio dello stesso anno. Nell’elenco i dipendenti sono distribuiti per segmento professionale, in ordine alfabetico, con l’indicazione del livello economico attribuito a ciascuno.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che per accrescere la consapevolezza del personale sulle dinamiche di carriera, in un quadro di piena trasparenza, saranno diffusi nel secondo semestre di ogni anno statistiche e indicatori idonei a consentire a ciascun dipendente di valutare la propria situazione rispetto al resto della popolazione del segmento di appartenenza.
TITOLO II
ASSUNZIONI - ALIMENTAZIONE DALL’INTERNO
Art. 9
Assunzioni
1. Le assunzioni sono disposte, mediante pubblico concorso, nei segmenti professionali di Esperto e di Consigliere.
2. Sono ammessi ai concorsi i soggetti in possesso di laurea magistrale, o equivalente, e di eventuali ulteriori titoli e/o requisiti professionali, di ricerca o di studio di volta in volta previsti nel bando di concorso.
3. Il personale assunto viene inquadrato in uno dei primi quattro livelli della fascia stipendiale relativa al segmento professionale di nomina, in relazione a quanto specificato dal bando di concorso.
4. Le assunzioni nel ruolo legale avvengono nel segmento professionale di Avvocato e, all'occorrenza, di Avvocato Senior e riguardano soggetti iscritti o che abbiano titolo all'iscrizione all’albo professionale e in possesso di ulteriori titoli e/o requisiti professionali eventualmente previsti nel bando di concorso.
5. I vincitori di concorso decadono dalla nomina ove rinuncino espressamente alla stessa ovvero non prendano servizio nella residenza assegnata, in mancanza di giustificati motivi, entro il termine prescritto.
6. La definitività della nomina è subordinata al compimento, con esito favorevole, del periodo di prova previsto dall'art. 12.
7. In casi eccezionali, allorquando nuove esigenze della Banca non siano fronteggiabili con il personale già in ruolo, il Consiglio Superiore può determinare l'assunzione di elementi in possesso di particolari, accertati titoli, capacità ed esperienze professionali in segmenti e livelli superiori a quelli previsti nei commi precedenti, prescindendo dai requisiti previsti dalla presente normativa.
Art. 10
Requisiti generali
Possono essere assunti nell’Area Manageriale e Alte professionalità coloro che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare nell'Istituto e che siano in possesso, all’atto dell’assunzione, dei requisiti generali richiesti dalle norme di legge.
Art. 11
Precedenze e preferenze
Nelle graduatorie per l'assunzione dei vincitori di pubblici concorsi, salve in ogni caso le precedenze e le preferenze stabilite da disposizioni di legge vincolanti per la Banca, è preferito, a parità di merito, il candidato più giovane di età.
Art. 12
Periodo di prova
1. Il personale assunto è soggetto a un periodo di prova della durata di 180 giorni. Ai fini del compimento di tale periodo si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
2. Al termine del periodo di prova il Capo della Struttura, sentito il proprio Vice e il Capo dell’unità di base ove il dipendente è addetto, formula la proposta per la conferma o meno della nomina.
3. Il periodo di prova è favorevolmente compiuto ove non pervenga al dipendente diversa comunicazione entro due mesi decorrenti dalla fine del mese in cui il periodo di prova si è concluso. Gli elementi che superano il periodo di prova sono confermati nel segmento professionale in cui sono stati assunti e il servizio prestato è utile ai fini degli avanzamenti di livello e di segmento.
4. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri 180 giorni. In tale periodo il dipendente presta la propria attività lavorativa presso altro Servizio o Filiale. Al termine di detto secondo periodo, ove l'esito sia ancora sfavorevole e si tratti di prima assunzione, è dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego. In tal caso il dipendente, ove non
abbia aderito a forme di previdenza complementare, ha titolo a un'indennità di liquidazione ragguagliata a 1/12 delle voci retributive annue indicate dal Regolamento per il Trattamento di Quiescenza. Ove si tratti di elemento già in servizio, è ricondotto all’inquadramento di provenienza e il periodo di prova è computato, a tutti gli effetti, come servizio prestato nella precedente posizione.
Art. 13
Alimentazione dall'interno
1. L’Area Manageriale e Alte professionalità è alimentata anche mediante concorsi interni, con cui si accede ai segmenti professionali di Consigliere e di Esperto.
2. Per l’accesso al segmento professionale di Consigliere, l’Amministrazione indice annualmente un concorso, per un numero di posti determinato, riservato ai Coadiutori con almeno 5 anni di anzianità nel grado e ai Coadiutori principali. Tale concorso non può essere sostenuto più di tre volte nell’arco di un quinquennio.
3. Per l’accesso al segmento professionale di Esperto, l’Amministrazione indice annualmente un concorso, per un numero di posti determinato, cui possono partecipare gli elementi dell’Area Operativa dopo 5 anni di servizio.
4. I concorsi di cui al presente articolo non possono essere sostenuti dal personale che abbia riportato il giudizio di insufficienza nell’ultimo anno.
Note all’art. 13
Per l’accesso al segmento professionale di Consigliere:
- il concorso si articola nella valutazione del servizio prestato nonché in un esame, consistente in una prova scritta e in una orale, inteso ad accertare il possesso delle cognizioni e dei requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento delle funzioni proprie dei Consiglieri;
- l’esame riguarda i seguenti argomenti: le funzioni svolte dalla Banca d’Italia nel quadro interno e internazionale, anche con riferimento all’evoluzione della situazione economica; l’organizzazione dell’Istituto; il sistema bancario italiano; l’attività svolta dal dipendente durante la carriera anche con riferimento ai profili giuridico, economico e tecnico dell’attività stessa;
- per l’accesso al profilo tecnico l’esame riguarda l’assetto organizzativo e istituzionale della Banca, i principi tecnico-giuridici e gli aspetti applicativi dei settori di specializzazione - I.T., impiantistico, edile, procedimenti per la fabbricazione dei biglietti di banca - per i quali sono messi a concorso i posti;
- il punteggio complessivo massimo del concorso, pari a 100 punti, si ripartisce in 30 punti per il servizio prestato desumibile dalla valutazione annuale delle prestazioni e in 70 punti per l’esame, dei quali 35 punti sono attribuibili per la prova scritta e 35 per la prova orale. Per l’ammissione
alla prova orale è richiesto nella prova scritta un punteggio non inferiore al 50% di quello massimo ad essa riservato;
- per il conseguimento dell’idoneità nel concorso occorre aver riportato una valutazione di almeno il 60% nella prova orale e nel punteggio complessivo dell’esame.
Per l’accesso al segmento professionale di Esperto:
- il concorso su base nazionale, distinto per profili, si articola in una prova scritta e in una orale;
- la prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato, a scelta del candidato, xxxx ad accertare il possesso delle conoscenze specialistiche nelle discipline di interesse della Banca richieste per l’espletamento delle funzioni proprie degli Esperti;
- la prova orale, che comprende una prova di lingua inglese volta a verificarne la conoscenza a un livello pari almeno a intermediate (B.1), è intesa ad accertare il possesso delle cognizioni e dei requisiti tecnico-professionali con riferimento alle medesime discipline di interesse della Banca;
- il punteggio complessivo massimo del concorso, pari a 100 punti, si ripartisce in 50 punti per la prova scritta e 50 punti per la prova orale. Per l’ammissione alla prova orale è richiesto nella prova scritta un punteggio non inferiore a 25 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono una votazione di almeno 30 punti;
- per il conseguimento dell’idoneità nel concorso occorre aver riportato una valutazione di almeno 60 punti.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione si impegna a bandire annualmente concorsi interni per il passaggio all’Area Manageriale e Alte professionalità in modo da assicurarne un’adeguata e costante alimentazione dall’interno, tenuto altresì conto dei flussi di assunzione dall’esterno.
Dichiarazione a verbale
Sindirettivo-CIDA, DASBI-Sinfub e First-Cisl auspicano che la previsione che impedisce di sostenere il concorso a Consigliere più di tre volte in un quinquennio sia rivista.
TITOLO III
OBBLIGHI - DIVIETI - INCOMPATIBILITA' - RESPONSABILITA' CIVILE
Art. 14
Obblighi
1. Il dipendente è tenuto a prestare la propria attività con diligenza, correttezza e spirito di collaborazione in conformità alle leggi e alle disposizioni interne, ad osservare l'orario di lavoro e ad assolvere tempestivamente i compiti attribuitigli attenendosi alle direttive di organizzazione e di indirizzo impartitegli. E' tenuto altresì a mantenere in ogni circostanza un comportamento conforme alla dignità delle proprie funzioni.
2. Il dipendente è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio nei termini di cui all'art. 41, 4° comma, dello Statuto della Banca.
3. Nell'assolvimento dei propri compiti, il dipendente è tenuto a osservare le misure disposte dall'Amministrazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui è destinatario, nonché a promuoverne la conoscenza e a vigilare sulla corretta applicazione delle misure anzidette da parte del personale.
4. Il dipendente deve inoltre:
a) coadiuvare e supplire altri dipendenti quando ne ricorra l'esigenza e svolgere temporaneamente, senza diritto a speciali compensi, mansioni diverse, anche di maggiore importanza di quelle normali;
b) comunicare ogni mutamento di residenza e domicilio, nonché il recapito, ove possano essergli, ad ogni effetto, indirizzate comunicazioni d'ufficio;
c) dare notizia all'Amministrazione di giudizi ed azioni che intenda eventualmente promuovere nei confronti di xxxxx, o che siano promossi da parte di terzi nei suoi confronti, in correlazione a fatti attinenti al servizio;
d) dare comunicazione all’Istituto degli interessi - economico-finanziari e non, propri, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° - comunque coinvolti nell’attività o nelle decisioni inerenti all’ufficio, allorquando siano suscettibili di determinare situazioni di conflitto anche solo apparente. Inoltre, con riferimento alle medesime situazioni, nello
svolgimento delle proprie funzioni il dipendente si astiene dall’assumere o dal concorrere ad assumere decisioni nonché dal compiere atti al riguardo;
e) sottoporsi alle visite personali di controllo all'uscita dai settori ove si svolgono attività concorrenti o connesse alla produzione di carte valori, secondo le modalità definite con le Organizzazioni Sindacali.
5. Il personale adibito al maneggio di valori è tenuto, a presentazione della situazione giornaliera, a denunciare le eventuali differenze verificatesi nello svolgimento di dette attività.
6. I dipendenti che abbiano la responsabilità dell'apertura e della chiusura delle casse nelle quali sono custoditi i valori devono porre in grado l'Amministrazione di reperirli qualora essi abbiano ad assentarsi dalla residenza ove ha sede l'ufficio.
7. I compensi e rimborsi di spesa corrisposti dallo Stato o da altri enti o soggetti ai dipendenti della Banca per prestazioni rese in tale qualità, su incarico o su autorizzazione dell'Amministrazione, devono essere riversati alla Banca stessa o incamerati direttamente da questa, salvo fattispecie particolari valutate dal Consiglio Superiore.
Dichiarazione a verbale
Il Sindirettivo-CIDA, con riguardo alla disposizione di cui alla lett. a) del 4° comma, sottolinea che la portata applicativa della previsione in tema di "supplenza" è riferibile a casi del tutto eccezionali.
Art. 15
Obblighi particolari
1. I preposti a Dipartimenti, Servizi, Filiali, unità di base o ad altre strutture organizzative hanno l'obbligo di comunicare al Capo diretto o all'Amministrazione le mancanze disciplinari, le irregolarità commesse dai dipendenti e ogni situazione incompatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari.
2. I Capi e i Vice Capi delle Filiali, nonché, in connessione ad esigenze di funzionamento delle casse, i Capi di unità di base sono tenuti ad abitare nell'alloggio di servizio e debbono lasciare l'alloggio stesso quando vengano meno i presupposti di detto obbligo, secondo i tempi e le modalità fissati dall'Amministrazione.
3. In relazione all'assolvimento di particolari incarichi, l'Amministrazione può estendere l'obbligo di cui al comma precedente.
4. In circostanze eccezionali o in caso di indisponibilità dell'alloggio di servizio, i dipendenti di cui al 2° comma possono essere esonerati dall'Amministrazione dall'obbligo di abitare nell'alloggio stesso.
Dichiarazione a verbale
L'Amministrazione dichiara che gli incarichi di cui al 3° comma ineriscono al funzionamento delle Filiali o, per l'Amministrazione Centrale, alla sicurezza degli immobili ed al funzionamento delle casse.
Il Sindirettivo-CIDA sottolinea l’esigenza di una cornice in cui definire ulteriormente gli effetti dell’esercizio continuativo delle deleghe relative alle operazioni di apertura e chiusura dei locali di sicurezza.
Art. 16
Divieti
Al personale è vietato:
a) di trarre vantaggio, in qualsiasi forma, dalla trattazione o dalla conoscenza di affari della Banca;
b) di svolgere attività comunque contraria agli interessi della Banca o comunque incompatibile con i doveri d'ufficio;
c) di avvalersi comunque di mezzi o strumenti di lavoro al di fuori delle esigenze di servizio;
d) di allontanarsi dal posto di lavoro senza autorizzazione;
e) di svolgere comunque attività lavorativa subordinata od autonoma, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 41 dello Statuto, sia pure occasionalmente ovvero in periodi nei quali non presti effettivo servizio. E' tuttavia consentita, nei limiti di cui al citato art. 41, l'assunzione di cariche di amministratore o di sindaco presso società di mutuo soccorso o enti di assistenza costituiti tra i dipendenti della Banca nonché presso la Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca d'Italia;
f) di accettare cariche o incarichi di carattere continuativo - fatti salvi quelli per i quali si prescinde per legge dall'assenso del datore di lavoro - e di iniziare attività inerenti ad occupazioni diverse da quelle di cui all'art. 41 dello Statuto e alla precedente lett. e), sia pure a titolo gratuito, senza darne preventiva segnalazione all'Amministrazione;
g) di compiere operazioni di Borsa che non siano per contanti;
h) di presentare istanze o reclami se non per il tramite dei Capi dei Servizi o delle Filiali ovvero nelle altre forme stabilite dall’Amministrazione.
Dichiarazioni a verbale
L'Amministrazione precisa che nell'ambito di applicazione della previsione di cui alla lett. f) del presente articolo rientrano le cariche, gli incarichi e le attività a carattere continuativo che il dipendente svolge a titolo personale per il perseguimento di fini sociali, culturali, ricreativi, assistenziali. Rientrano quindi, fra l'altro, nella previsione e vanno pertanto preventivamente segnalati all'Amministrazione gli incarichi di insegnamento presso Università o Istituti equiparati, l'attività continuativa presso Associazioni, Fondazioni o Enti, la collaborazione continuativa a riviste e quotidiani.
A seguito della prevista segnalazione da parte dell'interessato, l'Amministrazione compie una valutazione di compatibilità con il rapporto di pubblico impiego in essere con la Banca, al fine di verificare, in particolare, che l'attività extra-Banca:
- non incida, per l'impegno richiesto, sulle prestazioni lavorative;
- non persegua fini di lucro;
- sia compatibile con la dignità ed il decoro delle funzioni;
- non faccia sorgere contrasti d'interesse o fondate ragioni di perplessità sul piano dell'opportunità, soprattutto in relazione al ruolo rivestito e/o alle funzioni espletate.
L’Amministrazione adotterà le misure necessarie a evitare che vengano in evidenza situazioni di incompatibilità legate a rapporti di coniugio, convivenza, parentela fino al terzo grado o affinità di primo grado. In particolare, verrà assicurato che tali situazioni non si vengano a determinare per il Capo della Struttura e per il Capo dell’unità di base.
In relazione all’emanazione delle Guidelines della Banca Centrale Europea n. 2015/855 e n. 2015/856 del 12 marzo 2015 e alla luce di quanto previsto dalla L. n. 190/2012 (c.d. Anticorruzione), le parti si impegnano a incontrarsi in vista del recepimento delle relative previsioni in un codice di comportamento.
Art. 17
Responsabilità civile
1. Il dipendente è responsabile dei danni arrecati alla Banca per fatti derivanti da inosservanza dei propri doveri, ovvero per negligenza o per errore non scusabile nell'adempimento dei propri compiti.
2. Indipendentemente dall'applicazione del comma precedente, chi ha la gestione dei servizi di cassa risponde, entro i limiti previsti dalle disposizioni interne, dei fatti che si verifichino per opera non dolosa dei dipendenti, infruttuosamente escussi per il recupero del loro addebito; dei
fatti verificatisi per opera dolosa dei dipendenti risponde solo se essi siano stati posti in essere per mancanza di sorveglianza o di osservanza delle disposizioni relative alla gestione dei servizi di cassa. L'eventuale esclusione di tale responsabilità può essere determinata solo in relazione a circostanze eccezionali.
3. L'Amministrazione può in via cautelare assoggettare a ritenuta la retribuzione del dipendente ovvero tutto quanto possa a lui competere in caso di cessazione dal servizio qualora la responsabilità del dipendente medesimo e il danno della Banca siano stati da lui ammessi: ciò indipendentemente da ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse di sperimentare per la tutela del proprio credito.
4. Ogniqualvolta la responsabilità sia stata ammessa dal dipendente o accertata giudizialmente e l'interessato non abbia provveduto, nel termine prefissogli, a versare la somma dovuta, la Banca può esperire ogni azione per l'integrale recupero.
TITOLO IV ORARIO DI LAVORO
Art. 18
Orario settimanale di lavoro e prestazione minima giornaliera
1. L'orario settimanale di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti, di norma è ripartito su cinque giorni e decorre dal lunedì al venerdì.
2. La prestazione lavorativa giornaliera dei Funzionari generali e del personale dei segmenti professionali di Direttore centrale e Direttore si svolge, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale stabilito per le unità operative cui è addetto, nel rispetto comunque delle esigenze di servizio. Il restante personale dell’Area è tenuto a rendere una prestazione minima giornaliera della durata di 6 ore e 30 minuti.
3. Prestazioni inferiori alla minima giornaliera e/o all’orario settimanale devono essere autorizzate. Ove siano utilizzati permessi da recuperare, la deficienza giornaliera o settimanale è recuperata mediante prestazioni aggiuntive da rendere o rese, rispettivamente, nella medesima settimana ovvero in altre settimane del medesimo mese. Il computo delle prestazioni, anche a fini retributivi, è effettuato con cadenza mensile al termine dell’ultima domenica del mese.
4. Ai fini del calcolo della durata dell’assenza giornaliera e dei limiti di utilizzo dei giustificativi di assenza, si fa riferimento - fatto salvo quanto previsto dall’art. 29 - alla durata dell’orario teorico medio giornaliero, dato dall’orario settimanale diviso per il numero di giorni su cui lo stesso è ripartito.
5. Ove per esigenze di servizio gli sia richiesto, il dipendente è tenuto a prestare la propria opera anche oltre la durata della prestazione minima giornaliera e dell'orario settimanale di lavoro. Sono esentati dall’obbligo i dipendenti portatori di handicap che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 3, 3° comma, ovvero dall’art. 21, 1° comma, della legge 104/1992 nonché i dipendenti con figli portatori di grave handicap ai sensi di detta legge.
6. Ove il dipendente fornisca prestazioni – non distribuite su turni ai sensi dell’art. 23
- in ore notturne, nelle giornate di festività infrasettimanale ovvero nei giorni semifestivi (per le prestazioni rese oltre le 5 ore), ha titolo al compenso orario di cui all’art. 115, 1° comma, e le
prestazioni non sono computate ai fini e per gli effetti dei commi 1 e 3. Ove dette prestazioni siano rese nell'arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa, il dipendente ha titolo anche a un riposo di pari durata, da fruire di norma all'inizio della prestazione lavorativa di detta giornata.
7. La durata media dell’orario settimanale di lavoro (dal lunedì alla domenica) per il personale dei segmenti professionali di Consigliere e di Esperto non può in ogni caso superare le 48 ore comprese le ore di lavoro eccedenti il normale orario. In relazione alle funzioni e responsabilità attribuite, ai fini del calcolo della durata media è assunto come riferimento un periodo di 12 mesi.
Nota all'art. 18
1. Ai fini dell’applicazione della normativa concernente le assenze del personale è considerato assente dal servizio il dipendente che abbia fornito una prestazione lavorativa giornaliera inferiore a 2 ore e 30 minuti (2 ore in occasione di semifestività).
2. Il personale del Servizio Banconote e del Servizio Cassa Generale addetto ai comprensori non può uscire, salvo apposita autorizzazione, se prima non sono completate le operazioni di verifica e di ricognizione, secondo le prescritte modalità, di quanto viene custodito nei locali di sicurezza. Qualora durante le operazioni si riscontrino differenze o mancanze, l’uscita resta sospesa fino a che siano compiuti i conseguenti accertamenti ed è, comunque, subordinata all’autorizzazione del Capo del Servizio.
Dichiarazioni a verbale
L’Amministrazione dichiara che saranno adottate iniziative gestionali per contenere le richieste di prestazioni oltre la durata della prestazione minima giornaliera.
L’Amministrazione dichiara che nella richiesta di prestazioni oltre la durata della prestazione minima giornaliera e dell'orario settimanale di lavoro si terrà conto delle esigenze dei dipendenti:
- con figli in età prescolare, frequentanti la scuola primaria ovvero portatori di handicap bisognosi di assistenza;
- componenti un nucleo monogenitoriale;
- che fruiscano delle misure per favorire il pendolarismo previste dagli accordi sulle misure di sostegno alla riforma organizzativa della rete delle Filiali.
Le parti si danno atto che il riferimento ai 12 mesi per il calcolo della durata media dell’orario di lavoro è motivato dall’ampiezza e complessità dei compiti svolti dalle unità della Banca, dalla distribuzione diversificata nel tempo dei picchi operativi, dalle interconnessioni funzionali ed operative tra Amministrazione Centrale e Filiali e tra Banca d’Italia e Sistema Europeo delle Banche Centrali.
Le parti si danno atto che la prestazione lavorativa degli elementi del ruolo legale si svolge nel rispetto di quanto stabilito dal “Regolamento degli Uffici legali degli enti pubblici”.
Art. 19
Flessibilità in ingresso e intervallo pomeridiano
1. La prestazione lavorativa giornaliera ha inizio:
- presso l’Amministrazione Centrale, tra le ore 7.30 e le ore 9.30;
- presso le Filiali, tra le ore 7.30 e le ore 9.00.
2. Ai fini del calcolo delle assenze orarie in entrata l’orario iniziale della prestazione giornaliera è fissato alle ore 8.00.
3. L’intervallo pomeridiano è di norma della durata:
- di 60 minuti, per le Filiali non dotate di mensa interna;
- di 50 minuti, per l’Amministrazione Centrale e per le Filiali dotate di mensa interna;
- di 40 minuti, per l’Amministrazione Centrale - Centro Xxxxxx Xxxxxxxxxx, per il Servizio Banconote, per la Divisione Cassa Speciale del Servizio Cassa Generale e per le Filiali di Roma CDM e di Piacenza.
4. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può ridurre fino a 30 minuti l’intervallo previsto per la Struttura di appartenenza, o ampliarlo fino a un massimo di 2 ore, nell’ambito dell’arco orario 12.40-14.40. Presso le Filiali specializzate nel trattamento del contante, per assicurare continuità ai processi operativi, la fruizione dell’intervallo mensa avviene su due turni predefiniti.
Nota all’art. 19
1. Qualora la prestazione lavorativa giornaliera ecceda le 6 ore e non sia previsto un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al dipendente spetta una pausa non retribuita di 10 minuti.
2. In caso di prolungamento dell’orario di sportello ai sensi dell’art. 22, 1° comma, al personale è consentita la piena fruizione dell’intervallo pomeridiano.
Dichiarazioni a verbale
L’Amministrazione dichiara che può accedere al servizio di mensa - al ricorrere delle condizioni indicate dalla normativa interna - il personale per il quale sia prevista una prestazione minima giornaliera di almeno 6 ore e 30 minuti ovvero che renda comunque una prestazione lavorativa effettiva nella giornata di almeno 6 ore. Per accedere al servizio di mensa non è necessario che la prestazione lavorativa sia articolata in due periodi, precedente e successivo all’intervallo.
Le parti si danno atto che per fruire di un intervallo pomeridiano diverso da quello di cui al 3° comma, il dipendente deve segnalarne l’inizio e la fine tramite timbratura, anche dal posto di lavoro.
L’Amministrazione dichiara che la flessibilità dell’intervallo di cui all’art. 19, 4° comma trova applicazione indipendentemente dalle modalità di fruizione del servizio di mensa (mensa interna; ristorante convenzionato; buono pasto).
Art. 20
Presidio delle esigenze operative
1. Al fine di assicurare il presidio di specifiche esigenze operative e con riferimento al personale strettamente necessario a tal fine, il Capo della Struttura può disporre:
- la presenza in servizio del dipendente entro una certa ora in ingresso o fino a una certa ora in uscita, nei limiti della fascia di flessibilità in ingresso e della durata della prestazione minima giornaliera;
- la collocazione dell’intervallo nei limiti dell’arco orario 12.40-14.40 e la sua durata nella misura prevista per la Struttura di appartenenza;
ferma restando la fruizione delle flessibilità compatibili con le misure di presidio.
2. Nel disporre le misure di presidio, sono osservati criteri di rotazione tra il personale interessato. In ogni caso, tali misure non possono interessare contemporaneamente un numero di dipendenti superiore alle seguenti aliquote massime di personale:
- 40% nelle Strutture con meno di 30 addetti;
- 25% nelle Strutture con almeno 30 e meno di 100 addetti.
- 20% nelle Strutture con almeno 100 addetti.
Dichiarazioni a verbale
L’Amministrazione dichiara che le misure di presidio sono disposte avendo presenti le concrete modalità di esercizio delle flessibilità individuali da parte del personale addetto.
Nel disporre le misure, si terrà conto delle esigenze dei dipendenti:
- con figli in età prescolare, frequentanti la scuola primaria ovvero portatori di handicap bisognosi di assistenza;
- componenti un nucleo monogenitoriale;
- che fruiscano delle misure per favorire il pendolarismo previste dagli accordi sulle misure di sostegno alla riforma organizzativa della rete delle Filiali;
- portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/1992.
Le parti si danno atto che la fruizione delle flessibilità compatibili con le misure di presidio implica che la durata della prestazione lavorativa è calcolata sulla base delle timbrature effettuate, anche se precedenti o successive, rispettivamente, all’orario di presidio in ingresso o in uscita.
Art. 21
Arco orario di normale operatività
1. La prestazione lavorativa giornaliera, salvo quanto previsto dall’art. 23, è resa nell’ambito dell’arco orario di normale operatività delle Strutture, così individuato:
- Amministrazione Centrale, Filiali regionali e ad ampia operatività: 7.30-18.45;
- Filiali specializzate nel trattamento del contante: 7.30-17.45.
2. Eventuali prestazioni rese al di fuori dell’arco orario di normale operatività non sono utili a nessun fine, salvo che siano formalmente richieste o autorizzate.
Art. 22
Orario di sportello
1. L’orario di funzionamento degli sportelli al pubblico ha inizio alle ore 8.15 e termine alle ore 13.30; il servizio prosegue, per il pubblico presente in sala, fino a un massimo di 15 minuti successivi. Nei giorni di semifestività l'orario di sportello ha termine alle ore 11.15.
2. Presso le Filiali specializzate nel trattamento del contante l’orario di funzionamento degli sportelli con l’utenza istituzionale ha inizio alle ore 8.15 e ha termine alle ore 16.00; per la Filiale di Roma CDM ha inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 16.00.
3. Presso la Cassa Generale e la Filiale di Roma CDM, l’orario di funzionamento degli sportelli al pubblico ha inizio alle ore 8.15 e termine alle ore 12.30.
Art. 23
Turni e sfalsamenti
1. Per esigenze funzionali connesse ad attività da svolgere in via continuativa in orari anche eccedenti l’arco di normale operatività, le prestazioni lavorative possono essere distribuite su turni.
2. Le prestazioni lavorative del personale operante su turni sono distribuite su un orario giornaliero di 7 ore e 30 minuti e settimanale di 37 ore e 30 minuti. E’ prevista una
flessibilità di 15 minuti dell’inizio della prestazione lavorativa giornaliera, a condizione che sia comunque assicurata la continuità del servizio.
3. In relazione a specifiche esigenze di determinate attività, l’inizio dell’orario di lavoro giornaliero può essere sfalsato in anticipo di un’ora rispetto alle ore 8.00.
4. Le prestazioni lavorative del personale operante su sfalsamenti sono distribuite su un orario giornaliero di 7 ore e 30 minuti e settimanale di 37 ore e 30 minuti. E’ prevista una flessibilità in entrata di 15 minuti.
5. L’intervallo dei dipendenti che rendono la prestazione lavorativa su turni e su sfalsamenti ha durata di 30 minuti, salvi gli intervalli diversi previsti per turni e sfalsamenti in essere.
6. Al personale chiamato a rendere le prestazioni lavorative su turni spetta, per ciascun turno, il compenso di cui all’art. 115, lett. e) (Tab. A.6, lett. e). Qualora il turno ricada in tutto o in parte nelle ore notturne, tale compenso si cumula con la maggiorazione di cui all’art. 114, 1° comma.
7. Al personale chiamato a prestare la propria attività lavorativa in sfalsamento è riconosciuto il compenso di cui all’art. 115, lett. d) (Tab. A.6, lett. d).
Nota all’art. 23
1. Nell'ambito delle previsioni di cui al 1° e 2° comma sono istituiti turni - della durata di 7 ore e 30 minuti con intervallo mensa della durata di 30 minuti - articolati su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì; detti turni possono trovare applicazione, in relazione ad effettive esigenze di servizio, all’interno dell’arco temporale massimo previsto per ciascuna tipologia di attività di seguito indicate:
arco temporale 6.00 – 22.00
▪ manutenzione di immobili; manutenzione e gestione di impianti ed apparecchiature, ivi inclusi impianti ed apparati telefonici;
▪ ricezione e gestione della corrispondenza; “help desk”; gestione di sistemi elaborativi decentrati, di procedure elaborative (anche in remoto), di applicazioni informatiche ed altri sistemi basati su infrastrutture tecnologiche (quali telex, sistema SWIFT, procedura corrispondenza, procedure di scambio informazioni, gestione del sito WEB, ecc.) nell’ambito delle unità dell’Amministrazione Centrale (esclusi i Servizi Sv.I. e Ge.S.);
▪ funzioni connesse all’operatività del Sistema Europeo di Banche Centrali (attività di carattere operativo, di supporto amministrativo ed informatico, di emergenza e sicurezza nonché di natura contabile e statistica) - personale dell’Amministrazione Centrale e, fino alle ore 19.00, della Sede di Milano;
▪ gestione della continuità operativa di attività istituzionali della Banca (Amministrazione Centrale);
▪ avvio o aggiornamento di procedure, applicazioni e sistemi informatici;
▪ esigenze di funzionamento del Centro Sportivo; arco temporale 6.00 – 24.00
▪ presidio e supporto allo sviluppo, alla manutenzione ed alla gestione di applicazioni, di infrastrutture elaborative e di reti di telecomunicazione (Servizi Sv.I. e Ge.S, salvo quanto previsto per le attività indicate nell’arco temporale 6.30 – 3.00);
▪ compiti connessi o di supporto all’attività del Direttorio; arco temporale 6.30 – 3.00
▪ gestione delle infrastrutture elaborative e di rete, nonché delle applicazioni e dei presidi di sicurezza a supporto di sistemi, elaborazioni e procedure anche operanti in batch, di cui occorre garantire la disponibilità per un più ampio arco temporale (Servizi Sv.I. e Ge.S.).
2. Sempre nell’ambito delle previsioni di cui al 1° e 2° comma sono altresì istituiti turni della durata di 7 ore e 30 minuti più mezz’ora per la fruizione del pasto (che avviene alla fine del primo turno e all’inizio del secondo), articolati su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, per le attività connesse alla produzione di banconote; detti turni trovano applicazione per il personale del Servizio Banconote nell’arco temporale 6.00-21.30.
3. Nell'ambito delle previsioni di cui al 3° e 4° comma, sono istituiti sfalsamenti con riferimento alle seguenti attività:
▪ gestione della continuità operativa di attività istituzionali della Banca;
▪ avvio o aggiornamento di procedure, applicazioni e sistemi informatici;
▪ attività tecniche relative ai processi di produzione delle banconote e attività di amministrazione del personale del Servizio Banconote;
▪ attività svolte presso la Divisione Cassa Speciale del Servizio Cassa Generale.
▪ funzionamento delle Filiali specializzate nel trattamento del contante.
4. I turni e gli sfalsamenti sono istituiti dal Capo della Struttura interessata, previo confronto informativo con le Rappresentanze sindacali locali formalmente costituite. In presenza di esigenze operative relative ad attività diverse da quelle sopra elencate, i turni e gli sfalsamenti sono adottati dal Capo della Struttura interessata, previo espletamento della procedura di consultazione delle Rappresentanze sindacali locali formalmente costituite, secondo le modalità disciplinate nell’ambito delle Intese in tema di Relazioni Sindacali.
5. Presso le Filiali specializzate nel trattamento del contante possono optare per lo sfalsamento orario i dipendenti in part-time:
- orizzontale, con orario settimanale di 28, 30 o 32 ore e 30 minuti;
- verticale, con orario settimanale di 24, 28 o 30 ore su 4 giorni e con orario settimanale di 21 ore su 3 giorni.
In relazione alla contenuta durata della prestazione giornaliera, i dipendenti in part-time che si siano dichiarati disponibili possono essere posti in sfalsamento con inizio dopo le ore 9.00, al fine di svolgere integralmente il turno di lavorazione pomeridiano.
6. Sono confermati gli sfalsamenti istituiti sulla base della disciplina previgente presso le Filiali specializzate nel trattamento del contante, presso il Servizio Banconote, presso la Divisione Cassa Speciale del Servizio Cassa Generale e presso il Servizio Immobili.
Dichiarazioni a verbale
Il Capo della Struttura interessata si avvale di prestazioni lavorative articolate su turni, il cui inizio si collochi all’interno dell’arco orario di flessibilità, ove non sia possibile far fronte alle relative esigenze operative con l’adozione delle misure di presidio di cui all’art. 20.
I turni e gli sfalsamenti in essere al 19 marzo 2014, il cui orario di inizio ricada all’interno dell’arco orario di flessibilità, sono confermati in relazione al permanere delle esigenze operative.
le Filiali STC.
E’ confermato il regime di turni e sfalsamenti previsto presso il Servizio Banconote e
L’Amministrazione dichiara che per l’assegnazione a turni e sfalsamenti si terrà
conto anche di particolari esigenze personali e familiari che dovessero essere rappresentate.
L’Amministrazione, nel fare presente che le attività collegate al sistema TARGET2 e all’operatività della Banca Centrale Europea sono prevalentemente organizzate su turni, dichiara, con specifico riferimento a tali turni, che:
- l’orario di lavoro giornaliero è articolato per ciascun comparto su due turni, salvo il ricorrere di particolari situazioni operative;
- il personale che opera su turni non è vincolato al rispetto degli orari di intervallo previsti per la fruizione del servizio di mensa per i Servizi dell’Amministrazione Centrale;
- il personale che opera su turni che iniziano entro le ore 7.30 o che terminano dalle ore 19.00, per i quali è consentita una prestazione lavorativa continuativa, ha titolo, in luogo della mensa, a forme di ristorazione alternative (c.d. “cestino”), da fruire prima dell’inizio o dopo il termine del turno. La preferenza tra la mensa o la fruizione del “cestino” sarà espressa dal dipendente in occasione dell’assegnazione settimanale ai turni;
- i turni settimanali programmati sono modificabili previo tempestivo preavviso agli interessati (di regola con un anticipo di almeno 48 ore ovvero due giornate lavorative);
- il personale che abbia svolto una prestazione lavorativa in turno e che, per effetto di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, termini l’attività lavorativa oltre le ore 21.00 ha titolo al rimborso delle spese di taxi per rientrare nella propria abitazione, dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.
L’Amministrazione dichiara che presso la Divisione Cassa Speciale del Servizio Cassa Generale lo sfalsamento dell’orario di lavoro giornaliero di un’ora in anticipo e in posticipo è attivato in via continuativa a rotazione del personale addetto (1/3 con inizio anticipato, 1/3 con orario normale, 1/3 con inizio posticipato), garantendo la continuità delle lavorazioni durante la pausa pranzo, mediante la fruizione a turno dell’intervallo per il pasto da parte degli addetti.
L’Amministrazione dichiara che presso le Filiali specializzate nel trattamento del
contante:
- lo sfalsamento dell’orario di lavoro giornaliero sarà attivato in via continuativa a rotazione tra il personale addetto. Per le Filiali di Arezzo, Bergamo, Foggia, Padova e Piacenza lo sfalsamento sarà previsto alle ore 7.30 e alle ore 9.00. Presso la Filiale di Roma CDM lo sfalsamento sarà fissato alle ore 7.00 e alle ore 9.00;
- eventuali richieste di esenzione dallo sfalsamento, a fronte di particolari situazioni personali o familiari, saranno accolte dalle Direzioni compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’unità;
- i dipendenti provenienti da Filiali chiuse o rimodulate conserveranno il diritto al proprio regime orario, salvo che chiedano di rendere stabilmente la prestazione secondo le modalità previste per la Filiale;
- l’inizio dei due turni di intervallo mensa è così fissato:
• 12.15 e 13.15 per le Filiali di Arezzo, Bergamo, Foggia, Padova;
• 12.15 e 12.55 per la Filiale di Piacenza;
• 12.00 e 12.40 per la Filiale di Roma CDM. Servizio Banconote
L’Amministrazione dichiara che, dopo l’introduzione del regime di turni per l’effettuazione delle lavorazioni presso il Servizio Banconote:
- eventuali ritardi nella produzione o temporanei picchi produttivi potranno essere fronteggiati con il ricorso alle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro nelle giornate feriali non lavorative;
- lo svolgimento di pratiche amministrative e la partecipazione a corsi di formazione sono comunque considerate ai fini dell’orario di lavoro qualora non possano essere effettuati durante il normale turno.
L’Amministrazione sottolinea che l’organizzazione del lavoro non comporta impatti significativi sull’orario di lavoro del personale dell’Area Manageriale e Alte professionalità non in turno e che eventuali prestazioni nella giornata del sabato saranno previste per far fronte a situazioni di particolare carico operativo.
Art. 24
Banca delle ore
1. La banca delle ore è alimentata, su richiesta del dipendente, con le prime 75 ore di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro settimanale rese, nell’arco 6.00-22.00, dal lunedì al venerdì.
2. Le ore versate nella banca delle ore sono utilizzate:
- sotto forma di giornate di congedo o di permessi di durata fino a cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestività), da fruire entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione;
- su richiesta del dipendente, per compensare eventuali deficit di prestazione risultanti a fine mese che diano luogo a trattenuta retributiva.
3. Alla scadenza del mese di gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione, le ore non fruite sono considerate, ai sensi dell’art. 109, ai fini del calcolo del premio di presenza ovvero, su richiesta del dipendente, vanno ad alimentare la banca del tempo.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la banca delle ore può essere utilizzata anche mediante permessi di durata inferiore all’ora e che il dipendente può interromperne l’alimentazione in qualsiasi momento.
Art. 25
Banca del tempo
1. La banca del tempo è una dotazione di ore utilizzabile a integrazione dei congedi spettanti nonché, a partire dal 62° anno d’età, in accompagnamento all’uscita.
2. La banca del tempo è alimentata, nel limite massimo di 3300 ore:
- con il congedo ordinario maturato annualmente in eccedenza ai 20 giorni di cui all’art. 10 del d.lgs. 66/2003, ove non fruiti nei termini previsti;
- su richiesta del dipendente, entro il limite massimo di 200 ore annue, con le prestazioni eccedenti l’orario settimanale di lavoro rese, nell’arco 6.00-22.00 delle giornate feriali e feriali non lavorative, comprese quelle accantonate nella banca delle ore e non fruite allo scadere del termine previsto.
3. La banca del tempo può essere utilizzata, a giornate intere, a integrazione dei congedi spettanti:
- nei limiti di 10 giorni l’anno, previo esaurimento del congedo ordinario e della banca delle ore;
- nei limiti di 10 giorni, quale congedo di paternità, da fruire entro 5 mesi dalla nascita, adozione o affidamento di un figlio.
4. A partire dal 62° anno d’età, la banca del tempo può essere utilizzata in accompagnamento all’uscita:
▪ a giornate intere, previo esaurimento del congedo ordinario e della banca delle ore;
▪ in forma oraria o a giornate intere, per modulare diversamente la propria prestazione lavorativa giornaliera e settimanale, secondo modalità da concordare con l’Amministrazione. Tale modalità di fruizione non può in ogni caso determinare - anche se utilizzata da dipendenti part-time - una durata dell’orario settimanale e della prestazione minima giornaliera inferiore a quelle previste per il part-time orizzontale a 21 ore settimanali.
5. Le ore accantonate nella banca del tempo non vengono monetizzate, nemmeno al momento della cessazione dal servizio. Nei soli casi di morte e di cessazione per inidoneità fisica permanente e assoluta, a fronte di eventuali ore residue, è riconosciuta un’indennità calcolata secondo i criteri di cui all’art. 117 e sulla base dell’inquadramento dell’interessato all’atto della cessazione.
Dichiarazioni a verbale
L’Amministrazione dichiara che, in casi eccezionali, l’utilizzo della banca del tempo a integrazione dei congedi spettanti potrà essere autorizzato anche al di fuori dei casi previsti.
Dopo due anni dall’avvio della banca del tempo le parti valuteranno la possibilità di
ampliare:
- la dotazione annua alimentabile;
- il limite massimo di accumulo;
- le modalità di utilizzo.
Art. 26
Regimi orari particolari
1. L’orario di lavoro settimanale di 37 ore e 30 minuti può essere articolato secondo i seguenti regimi orari particolari: orario concentrato, orario multiperiodale e orario personalizzato.
2. Ai dipendenti che osservano tali regimi si applicano, in quanto compatibili, le previsioni che disciplinano il regime orario ordinario, il presidio delle esigenze operative e l’arco orario di normale operatività delle Strutture.
3. I regimi orari particolari sono disposti su richiesta del dipendente nei limiti percentuali di addetti della Struttura previsti per ciascun regime. Resta comunque rimessa al Capo della Struttura la valutazione circa la compatibilità dei profili orari richiesti con le effettive esigenze operative della Struttura, avuto anche presente l’arco orario di normale operatività della stessa. Sulla base di tale valutazione di compatibilità, il Capo della Struttura può disporre la riduzione della flessibilità (fino a 15 minuti) e dell’intervallo (fino a 30 minuti) dell’orario concentrato e dell’orario multiperiodale.
4. Possono chiedere il passaggio a un regime orario particolare i dipendenti che abbiano almeno un anno di servizio effettivo. Qualora le domande eccedano le posizioni disponibili presso la Struttura per il regime orario richiesto, si utilizzano i criteri di priorità previsti nella nota in calce. I regimi orari particolari possono essere disposti per periodi compresi tra 1 e 6 mesi, rinnovabili alla scadenza.
5. I regimi orari particolari non sono compatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa su turni e con lo sfalsamento dell’orario di lavoro. Il passaggio a tali regimi orari di coloro che svolgono la funzione di Capo o sostituto di unità di base è subordinato a una specifica verifica di compatibilità con le esigenze operative.
Nota all’art. 26
Nelle ipotesi di cui al 4° comma, è data priorità, nell’ordine, alle domande dei dipendenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) esistenza di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori dei dipendenti o assistenza di persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della legge 104/92, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 8, 4° comma, D.lgs. 81/2015);
b) presenza di un figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 legge 104/92 (art. 8, 5° comma, D.lgs. 81/2015) ovvero di un figlio di età non superiore ai due anni;
c) presenza di un figlio convivente di età non superiore ai tredici anni;
d) situazione di handicap del dipendente, che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, 3° comma, ovvero dall'art. 21, 1° comma, della legge 104/92;
e) esistenza di familiari conviventi bisognosi di assistenza, al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
f) frequenza di regolari corsi di studio da parte del dipendente;
g) appartenenza del dipendente alle categorie contemplate dalla legge n. 68/1999;
h) residenza in comune diverso da quello della sede di lavoro;
i) appartenenza a nucleo monogenitoriale.
In caso di pluralità di domande con il medesimo titolo di priorità, viene data precedenza, nell'ambito delle fattispecie di cui alle lettere a), b), c) ed e), ai dipendenti con maggior numero di familiari nelle condizioni previste.
A parità delle predette condizioni trova applicazione il criterio della maggiore anzianità di servizio.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che non sono previste limitazioni all’accesso ai regimi orari particolari in ragione della Struttura di appartenenza e delle funzioni svolte.
Art. 27
Orario concentrato
1. L'orario settimanale di lavoro può essere ripartito su quattro giorni tra il lunedì e il venerdì, individuati d’intesa tra il Capo della Struttura e il dipendente.
2. La durata della prestazione minima giornaliera è di 8 ore e 30 minuti.
3. La prestazione lavorativa giornaliera ha inizio tra le ore 7.30 e le ore 8.30.
4. Il dipendente può ridurre l’intervallo pomeridiano fino a un minimo di trenta minuti, nell’ambito dell’intervallo previsto per la Struttura di appartenenza.
Nota all’art. 27
L’orario concentrato è disposto su richiesta del dipendente nei limiti del 15% degli addetti a ciascuna Struttura.
Art. 28
Orario multiperiodale
1. Nell’ambito di un predeterminato periodo di riferimento, l'orario settimanale di lavoro - ripartito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì - può variare, d’intesa tra il Capo della Struttura e il dipendente, da un minimo di 21 ore a un massimo di 48 ore, ferma restando la durata media dell’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti nel complessivo periodo.
2. La durata della prestazione minima giornaliera è fissata in:
- 8 ore e 30 minuti nei casi in cui l’orario settimanale è pari o superiore a 42 ore e 30 minuti;
- 6 ore e 30 minuti, nei casi in cui l’orario settimanale è compreso tra 32 ore e 30 minuti e 42 ore;
- 5 ore nei casi in cui l’orario settimanale è compreso tra 25 e 32 ore;
- 4 ore nei casi in cui l’orario settimanale è compreso tra 21 e 24 ore e 30 minuti.
3. Il dipendente può fruire del regime di flessibilità in ingresso e dell’intervallo pomeridiano applicabili ai sensi dell’art. 19 presso la Struttura di appartenenza, fatta eccezione per i casi di orario settimanale pari o inferiore a 32 ore ovvero pari o superiore a 42 ore e 30 minuti, nei quali il dipendente può iniziare la prestazione lavorativa giornaliera tra le ore 7.30 e le ore 8.30 e può ridurre l’intervallo pomeridiano fino a un minimo di trenta minuti, nell’ambito dell’intervallo previsto per la Struttura di appartenenza.
Nota all’art. 28
1. L’orario multiperiodale è disposto su richiesta del dipendente nei limiti del 10% degli addetti a ciascuna Struttura.
2. L’orario multiperiodale può essere attivato anche su proposta del Capo della Struttura, che comunica formalmente al personale l’intenzione di adottare tale regime orario, indicando la durata prevista, il numero e le caratteristiche delle risorse potenzialmente coinvolte e la soglia minima di adesioni richiesta per l’attivazione. In relazione al numero di candidature avanzate dal personale, il Capo della Struttura valuta la possibilità di attivare l’orario multiperiodale e ne dà comunicazione al personale.
3. L’orario multiperiodale non può essere interrotto per tutta la durata del periodo di
riferimento.
Art. 29
Orario personalizzato
1. L'orario settimanale di lavoro può essere ripartito su cinque giorni, tra il lunedì e il venerdì, secondo un’articolazione giornaliera definita d’intesa tra il Capo della Struttura e il dipendente.
2. La durata dell’orario giornaliero di lavoro è predeterminata tra un minimo di 5 ore e un massimo di 9 ore.
3. E’ prevista una flessibilità di 15 minuti dell’inizio della prestazione lavorativa giornaliera. Ai fini del calcolo delle assenze orarie in entrata l’orario iniziale della prestazione giornaliera è quello concordato ai sensi del comma precedente, per ciascuna giornata.
4. In deroga a quanto previsto dall’art. 18, 4° comma, ai fini del calcolo della durata dell’assenza giornaliera e dei limiti di utilizzo dei giustificativi di assenza, si fa riferimento alla durata dell’orario di lavoro di ciascuna giornata.
Nota all’art. 29
L’orario personalizzato è disposto su richiesta del dipendente nei limiti del 10% degli addetti a ciascuna Struttura.
Art. 30
Part-time
1. Possono chiedere il passaggio al part-time i dipendenti che abbiano almeno un anno di servizio effettivo. Il rapporto part-time non è compatibile con lo svolgimento della prestazione lavorativa su turni e con lo sfalsamento dell’orario di lavoro, salvo quanto previsto al 5° comma della Nota all’art. 23. Il passaggio al part-time di coloro che svolgono la funzione di Capo o sostituto di unità di base è subordinato a una specifica verifica di compatibilità con le esigenze operative.
2. Le domande di part-time avanzate dal personale dell’Area sono accolte dal Capo della Struttura di appartenenza laddove non ostino motivate e comprovate esigenze di servizio. Nel valutare le domande di part-time, il Capo della Struttura verifica la compatibilità del profilo orario
richiesto con le esigenze operative della Struttura, avuto anche presente l’arco orario di normale operatività della stessa.
3. Il part-time può essere disposto nei seguenti profili orari:
- part-time orizzontale su 5 giorni di 21, 24, 28, 30 o 32 ore e 30 minuti settimanali;
- part-time verticale su 4 giorni di 21, 24, 28, 30 o 32 ore e 30 minuti settimanali;
- part-time verticale su 3 giorni di 21, 24 o 28 ore settimanali.
4. La durata della prestazione minima giornaliera è fissata in:
- 8 ore e 30 minuti in caso di part-time verticale su 3 giorni di 28 ore settimanali;
- 6 ore e 30 minuti in caso di:
- part-time verticale su 4 giorni di 28, 30 o 32 ore e 30 minuti settimanali;
- part-time verticale su 3 giorni di 21 o 24 ore settimanali;
- 5 ore in caso di:
- part-time verticale su 4 giorni di 24 ore settimanali;
- part-time orizzontale di 28, 30 e 32 ore e 30 minuti settimanali;
- 4 ore in caso di:
- part-time verticale su 4 giorni di 21 ore settimanali;
- part-time orizzontale di 21 o 24 ore settimanali.
5. Ai fini del computo e della giustificazione delle assenze orarie e giornaliere trova applicazione quanto previsto dall’art. 18, 3° e 4° comma.
6. Il dipendente può fruire del regime di flessibilità in ingresso e dell’intervallo pomeridiano applicabile ai sensi dell’art. 19 presso la Struttura di appartenenza, fatta eccezione per il part-time verticale su 3 giorni di 28 ore, per il quale la flessibilità è di 1 ora e decorre dall’inizio dell’arco orario di normale operatività e l’intervallo può essere ridotto fino a 30 minuti ma non può essere ampliato.
7. Il trattamento normativo, economico e previdenziale dei rapporti di lavoro a tempo parziale è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente disciplina.
Nota all’art. 30
1. I dipendenti affetti da patologie oncologiche per i quali - anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita - residui una ridotta capacità lavorativa, accertata da una commissione medica presso la Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, hanno diritto al passaggio a part-time a semplice richiesta e a prescindere dai posti disponibili.
2. Qualora siano presentate più richieste di passaggio a part-time e il Capo della Struttura non le ritenga tutte accoglibili, applicherà i criteri di cui alla Nota all’art. 26.
3. Sulla base della verifica di compatibilità del profilo orario richiesto con le esigenze operative della Struttura, il Capo della Struttura, nell’accogliere la richiesta di part-time verticale su 3 giorni a 28 ore, può disporre la riduzione della flessibilità (fino a 15 minuti) e dell’intervallo (fino a 30 minuti).
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che non sono previste limitazioni all’accesso al part- time in ragione della Struttura di appartenenza, per nessuno dei profili orari previsti.
Art. 31
Part-time in accompagnamento all’uscita
1. A partire dai 62 anni d’età i dipendenti possono passare a part-time indipendentemente dalla verifica di compatibilità con le esigenze di servizio.
2. Trascorsi 8 mesi dal passaggio al part-time in uscita, la scelta diventa irrevocabile e il dipendente non può più rientrare in full-time.
3. Ai fini del trattamento di quiescenza - sia di pensione sia di fine rapporto - i rapporti part-time in uscita sono equiparati ai periodi full-time.
4. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, ai rapporti part-time in uscita si applica la disciplina di cui all’art. 30 e all’allegato A.
Nota all’art. 31
In deroga a quanto previsto dal 2° comma, ove intervengano modifiche legislative che comportino il posticipo dei requisiti per il collocamento a riposo con diritto a pensione senza penalizzazioni, il dipendente può rientrare a full-time per un periodo corrispondente a quello di posticipo.
Art. 32
Lavoro a distanza
1. Lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria al di fuori dei locali della Banca è consentito secondo due diversi regimi:
- il telelavoro;
- il lavoro delocalizzato.
2. Il telelavoro prevede lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori del luogo di lavoro (tranne, di norma, un giorno a settimana), avvalendosi di strumenti di lavoro forniti dalla Banca. La disciplina del telelavoro è riportata in Appendice.
3. Al telelavoro possono accedere tutti i dipendenti, ad eccezione di:
- Capi e sostituti di Struttura o di unità di base;
- dipendenti con anzianità di servizio inferiore a due anni;
- dipendenti che svolgono attività che comportino:
- maneggio di valori ovvero utilizzo di macchine;
- rapporti con il pubblico ovvero frequenti interrelazioni “in presenza” con i colleghi.
4. Il lavoro delocalizzato prevede lo svolgimento della prestazione ordinaria al di fuori dei locali di lavoro, senza fornitura di strumenti e connessioni da parte della Banca, al massimo per una giornata a settimana (eventualmente divisibile in 2 mezze giornate). La durata della prestazione lavorativa è determinata secondo il criterio di cui all’art. 18, 4° comma.
5. Il lavoro delocalizzato è autorizzato, previa valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, per lo svolgimento di attività, ordinariamente svolte dal dipendente, che presentino i seguenti requisiti:
- assenza di interdipendenze con processi operativi che comportano la presenza sul posto di lavoro;
- contenuto valutabile sul piano dei risultati.
6. Il lavoro a distanza (telelavoro e lavoro delocalizzato) non può determinare prestazioni supplementari o straordinarie.
Art. 33
Reperibilità
1. Il personale per il quale sia stabilito con formale comunicazione del Capo della Struttura di appartenenza un obbligo di pronta reperibilità è tenuto a fornire in via preventiva ogni indicazione utile per essere immediatamente rintracciabile mediante comunicazione telefonica o altro mezzo, nonché, in caso di chiamata, a raggiungere tempestivamente il luogo dell'intervento, ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, ad intervenire tempestivamente in remoto.
2. Salvo diversa determinazione del Capo della Struttura, il turno di reperibilità è compreso: in giorno lavorativo, tra il termine del normale orario di lavoro e le ore 8.00 del giorno successivo; in giorno festivo, feriale non lavorativo e di riposo settimanale, tra le ore 8.00 del giorno medesimo e le ore 8.00 del giorno successivo. Per ogni turno di reperibilità spetta il compenso di cui all’art. 115, lett. f) (Tab. A.6, lett. f).
3. In caso di effettuazione di interventi durante il turno di reperibilità il dipendente ha titolo per le prestazioni effettivamente rese:
- a una maggiorazione del 50% del compenso di cui all’art. 115, lett. f) in caso di interventi in orario diurno effettuati in giornate lavorative o feriali non lavorative;
- al compenso orario di cui all’art. 115, 1° comma, in caso di interventi in ore notturne ovvero in festività infrasettimanali;
- alla maggiorazione dello stipendio di cui all’art. 114, 2° comma e allo specifico regime di riposi previsto dall'art. 35, in caso di interventi nel giorno di riposo settimanale.
4. In caso di effettuazione di interventi sul posto di lavoro, fermo restando il trattamento di cui al comma 3, il dipendente ha titolo:
- agli emolumenti di cui agli artt. 115, 1° comma e 114, 2° comma comunque nella misura minima di un’ora, anche per le prestazioni di durata inferiore;
- al rimborso delle spese di spostamento (spese documentate di taxi ovvero, in caso di utilizzo del mezzo proprio, indennità chilometrica secondo i criteri stabiliti dall’art. 121).
5. Qualora gli interventi abbiano luogo nell’arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa, il dipendente ha altresì titolo a un riposo, da fruire di norma all’inizio della prestazione lavorativa di detta giornata, di durata pari a quella degli interventi effettuati e, in caso di intervento sul posto di lavoro, dei connessi spostamenti.
Nota all'art. 33
1. L'istituto della reperibilità trova applicazione in Amministrazione Centrale per le seguenti attività:
▪ presidio e sicurezza degli stabili di carattere istituzionale;
▪ interventi urgenti per la manutenzione di immobili e per assicurare la funzionalità di impianti ed apparecchiature ovvero connessi ad eventi anomali (quali incendi, intrusioni ecc.);
▪ supporto all’attività del Direttorio;
▪ interventi conseguenti ad anomalie di funzionamento ovvero a situazioni di emergenza riguardanti sistemi informatici e procedure connessi all’operatività del Sistema Europeo di Banche Centrali nell’ambito delle unità dell’Amministrazione Centrale (esclusi i Servizi Sv.I., Ge.S. e R.E.S.);
▪ interventi necessari ad assicurare la continuità di sistemi, procedure ed elaborazioni anche operanti in batch, di infrastrutture elaborative e di rete, nonché dei presidi di sicurezza informatica (ivi compresi interventi urgenti di manutenzione ed assistenza) presso i Servizi Sv.I., Ge.S. e R.E.S. e il supporto ai sistemi informatici essenziali per l’attività di produzione delle banconote presso il Servizio Banconote;
▪ interventi necessari per far fronte alle esigenze di continuità operativa dei processi critici relativi all’attività istituzionale della Banca e alle relative funzioni di supporto.
La reperibilità è attivata dal Capo della Struttura interessata, previo confronto informativo con le Rappresentanze sindacali locali formalmente costituite.
2. Il dipendente obbligato alla pronta reperibilità è tenuto a mantenersi entro l’ambito di copertura dello strumento di collegamento adottato e, comunque, entro una distanza tale da consentire un intervento tempestivo in caso di chiamata.
Dichiarazioni a verbale
Per le emergenze riguardanti i sistemi informatici e le procedure in ambito europeo l’Amministrazione dichiara che:
- nelle giornate festive, lavorative per il sistema TARGET2, sarà disposta la reperibilità per i Servizi Operazioni sui mercati e Segreteria Particolare del Direttorio e comunicazione;
- nella giornata del 29 giugno, sarà disposta la reperibilità per i Servizi Operazioni sui mercati e Segreteria Particolare del Direttorio e comunicazione;
- nelle giornate festive anche per il sistema TARGET2 e durante i fine settimana, sarà disposta la reperibilità per il Servizio Segreteria Particolare del Direttorio e comunicazione.
Per le attività connesse con il funzionamento dei tavoli operativi della SSP e nazionale l’Amministrazione dichiara che la reperibilità verrà disposta sia dal lunedì al venerdì - nell’arco orario durante il quale la SSP non è operativa - sia nel fine settimana e nelle giornate festive anche per il sistema TARGET2.
Le parti si danno atto che presso il Servizio Banconote il personale coinvolto nella reperibilità sarà di norma diverso da quello che effettua lavorazioni in turno.
Art. 34
Riposo giornaliero
1. Il dipendente ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente il dipendente può fruire di un riposo giornaliero inferiore alle 11 ore consecutive ogni ventiquattro, nelle seguenti ipotesi:
- cambio turno;
- casi eccezionali in cui il personale, per esigenze non rinviabili, fornisca una prestazione, superiore alla minima giornaliera, tale da incidere sul riposo giornaliero (ad esempio, esigenze del Centro Stampa connesse alla predisposizione di pubblicazioni aventi particolari scadenze, effettuazione di movimenti fondi, attività connesse con interventi sui sistemi informatici e di
sicurezza nonché sugli impianti tecnologici, presidio degli edifici dell’A.C. in occasione di lavorazioni urgenti, etc.).
3. Nelle ipotesi sopra indicate al dipendente è accordato un riposo compensativo di durata pari alla parte di riposo giornaliero non goduta, da fruire nel più breve tempo possibile.
4. In caso di prestazioni rese nell’arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00, il riposo di cui al 3° comma sostituisce quello spettante, ai sensi del 6° comma dell’art. 18 e del 5° comma dell’art. 33.
5. Nei casi di effettuazione di interventi durante il turno di reperibilità, le 11 ore di riposo giornaliero possono essere anche non consecutive.
Dichiarazione a verbale
Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, l’Amministrazione dichiara che è fatta salva la facoltà per il dipendente di fruire del riposo compensativo di cui al 3° comma a giornate intere, tempestivamente e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 35
Riposo settimanale
1. Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, coincide con la domenica.
2. Il personale, ove in via eccezionale sia chiamato a fornire prestazioni eccedenti le quattro ore nel corso della giornata destinata al proprio riposo settimanale, ha titolo ad usufruire del riposo non goduto in una delle giornate lavorative immediatamente successive.
3. Prestazioni della specie di durata pari o inferiore alle quattro ore danno titolo ad un permesso orario di corrispondente durata da fruire all'inizio dell'orario di lavoro di una delle giornate lavorative immediatamente successive.
4. Per le prestazioni di cui ai commi 2° e 3°, trova applicazione la maggiorazione dello stipendio di cui all’art. 114, 2° comma.
Art. 36
Festività, semifestività e giornate feriali non lavorative
1. Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalle disposizioni di legge, compresa la festività dei Santi Xxxxxx e Xxxxx per il personale addetto a Strutture dell’area romana.
2. Sono considerati semifestivi il 14 agosto, il 24 dicembre, il 31 dicembre e il giorno del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la sua opera. In tali giorni - fermi restando i termini di inizio della prestazione lavorativa - la durata della stessa è di 5 ore. Tale durata è ridotta o aumentata proporzionalmente nei casi in cui l’orario teorico medio giornaliero di cui all’art. 18, 4° comma sia rispettivamente minore o maggiore di 7 ore e 30 minuti.
3. Al personale che svolga attività lavorativa in giorno festivo ovvero, oltre la durata di cui al comma precedente, in giorno semifestivo spetta il compenso di cui all’art. 115, 1° comma, lett. b). Qualora il giorno festivo o quello semifestivo coincidano con il giorno di riposo settimanale, si applicano le previsioni di cui all’art. 35.
4. Sono considerate giornate feriali non lavorative le giornate in cui il personale non è normalmente tenuto a prestare servizio in dipendenza della ripartizione dell'orario settimanale in cinque giorni ai sensi dell’art. 18, 1° comma ovvero in quattro giorni ai sensi dell’art. 27. Qualora le giornate feriali non lavorative coincidano con giorni festivi o semifestivi, al personale che svolga attività lavorativa in dette giornate spetta il compenso di cui all’art. 115, 1° comma, lett. b), fatta eccezione per le prestazioni rese nei giorni semifestivi e non eccedenti la durata di cui al 2° comma, per le quali si applica quanto disposto dall’art. 109, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25.
Nota all’art. 36
1. Per le prestazioni lavorative di almeno 7 ore e 30 minuti rese, per le esigenze connesse al funzionamento del sistema TARGET ed all’operatività della Banca Centrale Europea, nelle festività infrasettimanali - intendendosi per tali quelle cadenti in un giorno compreso tra lunedì e venerdì - il dipendente può optare tra il compenso orario di cui all’art. 115, 1° comma, lett. b) e un congedo straordinario a titolo compensativo; in tale ultimo caso spetta la sola maggiorazione di tale compenso. Il congedo straordinario andrà richiesto entro il mese in cui sono state effettuate le prestazioni e dovrà essere fruito entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
2. Il consumo di congedi, permessi o riposi compensativi spettanti a vario titolo al dipendente - ove utilizzati per giustificare l’assenza per l’intera giornata semifestiva - è correlato alla ridotta durata della prestazione lavorativa giornaliera. Resta fermo quanto previsto dalla Nota all’art. 38 con riferimento al congedo straordinario.
3. Per il personale il cui orario settimanale di lavoro è ripartito su cinque giorni, la giornata feriale non lavorativa coincide di norma con il sabato.
Dichiarazioni a verbale
L’Amministrazione dichiara che al personale che nelle giornate festive (escluse le giornate di Natale e di Capodanno) presta attività lavorativa per le esigenze connesse al funzionamento del sistema TARGET e all’operatività della Banca Centrale Europea spetta il “ticket restaurant” per la fruizione del pasto qualora effettui una prestazione di almeno 7 ore e 30 minuti interrotta da una pausa di durata pari ad almeno 40 minuti, risultante da apposita timbratura, e purché la predetta festività cada in una giornata compresa tra il lunedì ed il venerdì.
L’Amministrazione dichiara altresì che il personale chiamato ad operare sulla piazza di Roma nella giornata dei SS. Xxxxxx e Paolo (29 giugno) avrà titolo al “ticket restaurant” per la fruizione del pasto qualora effettui una prestazione di almeno 7 ore e 30 minuti interrotte da una pausa di durata pari all’ordinario intervallo pomeridiano, risultante da apposita timbratura e purché la predetta festività cada in una giornata compresa tra il lunedì ed il venerdì.
TITOLO V CONGEDI - ASPETTATIVE
Art. 37
Congedo ordinario
1. Nel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno titolo a un periodo di congedo nelle misure seguenti:
- durante l’anno solare in cui è avvenuta l’assunzione 2 giorni lavorativi (pari a 15 ore) per ogni mese intercorrente tra la data di ammissione in servizio ed il 31 dicembre fino ad un massimale annuo di 23 giorni;
- per gli anni successivi:
a) 23 giorni lavorativi (pari a 172,5 ore), per anzianità di servizio fino a 4 anni;
b) 26 giorni lavorativi (pari a 195 ore), per anzianità di servizio oltre i 4 anni e fino a 12 anni;
c) 30 giorni lavorativi (pari a 225 ore), per anzianità di servizio oltre i 12 anni.
2. Ai fini del computo dell’anzianità di servizio si fa riferimento alla data di assunzione, escludendo dal computo stesso i periodi di aspettativa per motivi particolari e di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nonché ogni anzianità convenzionale anche se utile per il trattamento di quiescenza.
3. I dipendenti acquisiscono titolo al congedo di 26 o di 30 giorni a partire dall’anno nel corso del quale maturano la relativa anzianità di servizio.
4. Ai fini del computo del congedo ordinario non si tiene conto delle festività previste dall’art. 36, delle giornate di riposo settimanale di cui all’art. 35 e di quelle non lavorative in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro settimanale.
5. L’infermità che colpisca il dipendente durante il periodo di congedo sospende il congedo medesimo, sempre che essa sia denunziata immediatamente e resa accertabile. Resta fermo in tal caso il diritto del dipendente di completare il godimento delle ferie al termine della malattia.
6. Il congedo ordinario è di norma fruito nel corso dell’anno nel quale è maturato. Per eccezionali esigenze di servizio l’Amministrazione può rinviare o anche interrompere il congedo, fermo il diritto da parte del dipendente di fruire del congedo medesimo o di completarne il godimento nello stesso anno cui si riferisce e di ottenere il rimborso delle eventuali spese che egli
dimostri di avere sostenuto nella circostanza, nonché la corresponsione del contributo di viaggio previsto dall’art. 120, 2° comma.
7. I giorni di congedo maturati annualmente in eccedenza ai 20 giorni di cui all’art. 10 del d.lgs. 66/2003, ove non siano fruiti entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, confluiscono nella banca del tempo.
8. In caso di assenza dal servizio per aspettativa, per collocamento in disponibilità o a disposizione ovvero per adempimenti amministrativi, per congedo parentale, adozione o affidamento pre-adottivo, per congedo per malattia del bambino di età inferiore a 8 anni, per congedo straordinario non retribuito ai sensi degli artt. 41, 6° comma, e 43, 1° comma, ovvero per sospensione, il congedo spettante per l’anno sul quale incidono i detti provvedimenti è ridotto di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di assenza. Analoga riduzione è applicata nei confronti degli elementi che cessano nel corso dell’anno.
9. I permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 104/1992 non concorrono a determinare la riduzione del congedo ordinario.
10. Ai dipendenti che cessino dal servizio senza aver usufruito del congedo spettante al momento della cessazione non è corrisposta alcuna indennità. Nei soli casi di morte e di cessazione per inidoneità fisica permanente e assoluta, a fronte di eventuali periodi di congedo maturato e non goduto, è riconosciuta un’indennità calcolata secondo i criteri di cui all’art. 117 sulla base dell’inquadramento dell’interessato all’atto della cessazione.
11. Ai fini del calcolo di cui al 1° e 8° comma del presente articolo le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.
Nota all’art. 37
1. Il computo del congedo ordinario si basa sulla rappresentazione dei relativi massimali in termini di monti-ore, sulla maturazione e riduzione in ragione della durata dell’orario di lavoro settimanale del dipendente e sul consumo in base alla durata dell’orario teorico medio giornaliero, dato dall’orario settimanale diviso per il numero di giorni su cui lo stesso è ripartito. In deroga a quanto precede, il consumo del congedo ordinario:
- in caso di orario personalizzato, ai sensi dell’art. 29, fa riferimento alla durata dell’orario giornaliero all’atto della fruizione;
- in caso di semifestività, ai sensi del 2° comma della Nota all’art. 36, è correlato alla ridotta durata della prestazione giornaliera.
2. Per i dipendenti in servizio all’estero la durata del congedo ordinario non comprende, per coloro che si rechino in Italia, i giorni di viaggio.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che continuerà a svolgere un’azione di sensibilizzazione, di indirizzo e di verifica in ordine alla fruizione da parte di tutti i dipendenti del congedo ordinario nei termini normativamente previsti.
Art. 38
Congedo straordinario retribuito - Permessi
1. Indipendentemente dal godimento del congedo ordinario annuale, al personale sono riconosciuti i seguenti periodi di congedo straordinario retribuito:
a) fino a 10 giorni di calendario complessivi nell'arco di un anno solare per giustificati motivi personali o familiari;
b) 15 giorni continuativi di calendario in occasione di matrimonio;
c) i giorni di calendario per cure secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge e di servizio;
d) i giorni strettamente occorrenti per comparire in giudizio come testimone, per rispondere a chiamate delle pubbliche autorità e per l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni politiche, amministrative, per il Parlamento Europeo e nei referendum popolari di cui alla Legge 25 maggio 1970, n. 352, per osservare periodi di allontanamento in relazione a malattie infettive di familiari, per partecipare a concorsi banditi dalla Banca, per donazione di sangue, per donazione di midollo osseo e di cellule staminali, nonché per tutti quegli altri casi per i quali siano emanate dall'Amministrazione speciali disposizioni.
2. Ove il soddisfacimento delle esigenze rappresentate non richieda un'assenza dal servizio per l'intera giornata, il dipendente può fruire di permessi orari retribuiti - di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestività) - entro il limite annuo di tre giornate (22 ore e 30 minuti) - quattro giornate (30 ore) per il personale utilizzato presso il Centro Xxxxxx Xxxxxxxxxx - a valere sul congedo straordinario di cui alla lett. a) del presente articolo. Nel caso di documentate malattie di lunga durata o con decorso cronico che richiedano trattamenti terapeutici continuativi o periodici presso strutture sanitarie, il dipendente può fruire, sempre a valere sul congedo straordinario di cui alla lett. a) del presente articolo, fino ad un massimo di cinque giornate (37 ore e 30 minuti) all’anno di congedo straordinario retribuito frazionabili in permessi orari di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestività). In ogni caso, i permessi orari a valere sul congedo straordinario di cui
alla lett. a) del presente articolo non potranno eccedere, quale che sia la causale di concessione, le cinque giornate all’anno.
3. Per motivate esigenze personali o familiari possono essere altresì accordati permessi - di norma nel limite di due ore - da recuperare utilizzando le prestazioni eccedenti l’orario settimanale di lavoro effettuate nel corso del mese entro il termine utile previsto dalla rilevazione automatica delle presenze.
Nota all’art. 38
1. I permessi spettanti ai sensi dell’art. 33 della legge 104/92 possono essere fruiti secondo le seguenti modalità:
- relativamente ai permessi giornalieri, cumulativamente ovvero sotto forma di due permessi da un’ora;
- relativamente ai tre giorni mensili, a giornate intere ovvero sotto forma di permessi (per complessive 22 ore e 30 minuti).
2. La previsione di cui al 1° comma della Nota all’art. 37 trova applicazione anche con riferimento ai giorni di permesso ex art. 33 della legge 104/92 fruibili in modo frazionato.
3. Il consumo del congedo straordinario di cui alla lett. a) nonché dei giorni di permesso ex art. 33 della legge 104/92 fruibili a giornate intere - fatto salvo, per tali giorni di permesso, quanto previsto dal 2° comma della Nota all’art. 36 con riferimento alle semifestività - non è correlato alla durata dell’orario di lavoro giornaliero all’atto della fruizione ma è comunque pari a 7 ore e 30 minuti.
Dichiarazioni a verbale
L'Amministrazione dichiara che le causali di concessione del congedo di cui alla lett.
a) del presente articolo sono le seguenti:
1. nascita di un figlio (fino a cinque giorni);
2. morte di uno stretto congiunto;
3. ricovero o grave malattia di un familiare;
4. accertamenti diagnostici, cure riabilitative e terapie ambulatoriali;
5. visite specialistiche presso strutture pubbliche ovvero convenzionate;
6. necessità di espletare improrogabili incombenze connesse con il trasferimento d'ufficio;
7. inserimento di figli al nido.
Nelle ipotesi di cui ai punti 4) e 5) il congedo può essere concesso anche qualora l'esigenza si riferisca ad uno stretto congiunto e sia indispensabile la presenza del dipendente.
Il congedo può essere altresì concesso per altri eventi di pari rilevanza, che richiedano comunque il personale intervento del dipendente interessato.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie prospettano l'esigenza che l'Amministrazione, nella gestione del congedo straordinario retribuito di cui alla lett. a), tenga conto delle particolari limitazioni cui sono assoggettati i dipendenti addetti ai comprensori del Servizio Banconote.
L'Amministrazione prende atto di tale dichiarazione e adotterà le opportune soluzioni sul piano gestionale.
Le parti si danno atto che nei casi di richiesta di rinnovo dei benefici previsti dalla L.104/92, in attesa di ricevere la documentazione comprovante la permanenza dei requisiti, i
permessi continueranno a essere riconosciuti. Qualora i benefici accordati risultassero non dovuti, l’Amministrazione procederà al recupero degli stessi.
Art. 39
Congedo straordinario per festività soppresse e per riduzione dell'orario di lavoro. Permessi retribuiti
1. Il dipendente che presti servizio per l'intero anno ha titolo a sei giorni annuali (pari a 45 ore) di congedo straordinario retribuito. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego nel corso dell'anno, il dipendente ha titolo ad un numero di giorni di congedo straordinario retribuito proporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno.
2. I giorni di congedo straordinario sono ridotti in proporzione ai giorni di calendario relativi ad assenze dal servizio senza diritto all'integrale trattamento economico verificatesi nel corso dell'anno.
3. A valere sui congedi innanzi indicati, il dipendente ha titolo a permessi retribuiti per una durata massima di cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestività).
4. I permessi, di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 104/1992 non concorrono a determinare la riduzione del congedo previsto nel presente articolo.
Nota all’art. 39
Il computo del congedo straordinario per festività soppresse e per riduzione dell’orario di lavoro si basa sulla rappresentazione dei relativi massimali in termini di monti-ore, sulla maturazione e riduzione in ragione della durata dell’orario di lavoro settimanale del dipendente e sul consumo in base alla durata dell’orario teorico medio giornaliero, dato dall’orario settimanale diviso per il numero di giorni su cui lo stesso è ripartito. In deroga a quanto precede, il consumo del congedo ordinario:
- in caso di orario personalizzato, ai sensi dell’art. 29, fa riferimento alla durata dell’orario giornaliero all’atto della fruizione;
- in caso di semifestività, ai sensi del 2° comma della Nota all’art. 36, è correlato alla ridotta durata della prestazione giornaliera.
Art. 40
Autorizzazione a fruire dei congedi e dei permessi
1. Il Capo della Struttura autorizza la fruizione dei congedi ordinari e straordinari da parte del personale addetto.
2. Il Capo della Struttura può delegare la concessione dei congedi ordinario e straordinario per festività soppresse e per riduzione dell’orario di lavoro nonché dei permessi orari.
Art. 41
Agevolazioni per motivi di studio
1. I dipendenti che attendano a regolari corsi di studio presso scuole, istituti o università statali, pareggiati o legalmente riconosciuti o comunque abilitati al rilascio di titoli legali, sono esentati dall'obbligo di fornire prestazioni oltre l’orario settimanale di lavoro e, ove la loro attività sia articolata su turni continuativi di lavoro, l'assegnazione agli stessi dovrà essere tale da agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
2. I lavoratori-studenti, compresi quelli universitari, hanno titolo a fruire di congedo straordinario retribuito - oltre che per le giornate in cui devono sostenere prove di esame - anche per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la località sede di esami e rientrare alla sede di lavoro qualora - per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza, intendendosi per tale la sede di lavoro - frequentino corsi di studio in località diversa.
3. Ai dipendenti iscritti a corsi di laurea è accordato - una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato dalla facoltà - un ulteriore giorno di congedo straordinario retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova di esame.
4. Ai lavoratori-studenti che sostengano esami per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di 2° grado presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, ovvero che sostengano l'esame per il conseguimento della laurea, è accordato, in aggiunta ai congedi di cui ai commi 2° e 3° e per una sola volta per ciascun corso di studi, un congedo straordinario retribuito di 4 giorni lavorativi. Ove i titoli di studio siano tra quelli previsti per l’assunzione in Banca dal Regolamento del Personale entrato in vigore il 1°.3.1983, il congedo straordinario spettante è pari a 8 giorni lavorativi.
5. Ai dipendenti che attendano a regolari corsi di studio presso scuole, istituti od università statali, pareggiati o legalmente riconosciuti o comunque abilitati al rilascio di titoli legali, sono accordati, a richiesta, permessi della durata di un’ora, da fruire non più di venti volte per ciascun anno scolastico o accademico e per il numero di anni - più due - di corso legale degli studi
previsto dai rispettivi ordinamenti per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria.
6. I dipendenti di cui al 5° comma hanno titolo - una sola volta per ciascun ciclo di studi (scuola di istruzione secondaria di 2° grado, università) e, quindi, al massimo per tre volte - ad un congedo straordinario non retribuito sino a 30 giorni di calendario, fruibile in non più di due periodi.
7. Il congedo di cui al 6° comma può essere fruito soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico. In caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori studenti volte ad ottenere il congedo in questione ovvero il congedo per la formazione previsto dall’art. 5 della legge 53/2000, la concessione dei congedi è comunque subordinata a limiti numerici complessivi per ciascun Servizio, Unità autonoma o Filiale di non più di un dipendente per unità di base con organico fino a 15 elementi e comunque con il massimale di:
- due dipendenti per Servizio, Unità autonoma o Filiale con organico fino a 50 elementi stabilmente addetti;
- tre dipendenti per Servizio, Unità autonoma o Filiale con organico fino a 100 elementi stabilmente addetti;
- cinque dipendenti per Servizio, Unità autonoma o Filiale con organico superiore.
8. In caso di pluralità di richieste, la precedenza spetta ai lavoratori studenti non universitari che devono sostenere esami e, in subordine, ai dipendenti con maggiore anzianità di servizio, determinata ai sensi della normativa vigente.
Dichiarazioni a verbale
L'Amministrazione dichiara che:
a) il congedo straordinario spettante per le giornate in cui si devono sostenere prove di esame nonché per i connessi tempi di viaggio è concesso anche qualora l'esame venga rinviato per motivi imputabili inequivocabilmente alla scuola, istituto o università;
b) il beneficio di cui al 2° comma è riconosciuto anche quando - pur essendo presenti nella residenza di lavoro la scuola o la facoltà prescelte - il corso di studi sia stato avviato in altra residenza prima dell'assegnazione o del trasferimento del dipendente alla nuova sede;
c) il congedo straordinario retribuito di cui al 4° comma può essere fruito anche frazionatamente, in non più di due periodi, in tempi prossimi all'esame.
I congedi per la formazione previsti dall’art. 5 della L. 53/2000 sono autorizzati dall’Amministrazione Centrale.
Detti congedi:
- sono richiesti con un preavviso di almeno 30 giorni;
- sono calcolati in giorni di calendario;
- sono frazionabili nella misura minima di 15 giorni.
Trovano applicazione le altre disposizioni previste per il congedo di formazione dal richiamato art. 5.
Dichiarazione a verbale
Sindirettivo-CIDA, DASBI-Sinfub e First-Cisl sottolineano la rilevanza della disciplina delle agevolazioni per il conseguimento di dottorati di ricerca.
Art. 42
Congedo per malattia del personale ordinario
1. Il dipendente di ruolo che per accertate ragioni di salute sia nell'impossibilità di prestare servizio è posto in congedo per malattia con diritto all'intera retribuzione per un periodo che non può superare 90 giorni di calendario nel corso di dodici mesi. Detto periodo di 90 giorni è ridotto di altrettanti giorni per quanti il dipendente sia stato assente per ragioni di malattia o abbia fruito di aspettativa per motivi di salute nei dodici mesi antecedenti l'inizio della nuova assenza per malattia.
2. Il periodo di congedo di cui al precedente comma può essere prolungato fino a un anno se trattasi di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
3. I dipendenti sono tenuti a riversare alla Banca quanto venga loro eventualmente corrisposto dall'INAIL a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea.
Nota all’art. 42
I giorni di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli in day hospital, necessari al dipendente per sottoporsi a terapie “salvavita” (quali chemioterapia, emodialisi, ecc.) in relazione a patologie oncologiche o di pari gravità, non sono conteggiati ai fini dei massimali del congedo per malattia. La durata del ricovero, la patologia e la necessità della terapia devono essere debitamente documentate. Il medesimo regime è esteso al giorno successivo a quello di ricovero ospedaliero, ove da certificazione medica risulti che lo stato di malattia sia collegato all’effettuazione delle terapie “salvavita”.
Art. 43
Assenze per malattia durante il periodo di prova
1. In caso di assenza per malattia durante il periodo di prova il dipendente di nuova assunzione continua a godere dell'intera retribuzione per i primi 30 giorni di assenza e di quella
ridotta alla metà per i successivi 60 giorni; trascorso tale periodo, e perdurando l'assenza, il dipendente medesimo è collocato in congedo straordinario, senza retribuzione, per altri 90 giorni.
2. Qualora la malattia sia riconosciuta dipendente da causa di servizio la retribuzione nella misura integrale è attribuita per il periodo di un anno con l'obbligo di riversare alla Banca quanto eventualmente corrisposto dall'INAIL a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea.
3. Qualora il dipendente non sia in grado di riprendere servizio dopo il periodo di cui al 1° o al 2° comma il rapporto d'impiego è risolto ed è attribuito al dipendente medesimo il trattamento previsto dall’art. 12 in misura proporzionalmente corrispondente alla durata del rapporto stesso.
Art. 44
Aspettativa per motivi di salute
1. Esaurito il periodo di congedo per malattia di cui all'art. 42 il dipendente di ruolo che non sia in condizioni di prestare servizio è collocato in aspettativa.
2. Ai fini del computo dei 90 giorni si sommano tutti i periodi di assenza per malattia e di aspettativa per motivi di salute intervenuti nel corso di dodici mesi, ai sensi del 1° comma dell'art. 42.
3. L'aspettativa - che ha inizio dal giorno successivo a quello di maturazione dei detti 90 giorni di assenza - ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e, comunque, non può protrarsi per un periodo superiore a due anni.
4. Durante l'aspettativa per motivi di salute il dipendente ha titolo alla retribuzione nella misura integrale:
- per i primi 12 mesi se ha anzianità fino a 15 anni;
- per i primi 18 mesi se ha anzianità superiore a 15 anni.
5. Ai fini del computo di cui sopra sono da comprendere le anzianità convenzionali riconosciute e i periodi di servizio riscattati per il trattamento di quiescenza, ad eccezione dell'anzianità di laurea.
6. Il prolungamento del periodo di conservazione della retribuzione nella misura integrale compete anche al dipendente che maturi l'anzianità occorrente mentre si trova nello stato di aspettativa.
7. Se la malattia è riconosciuta dipendente da causa di servizio la retribuzione nella misura integrale è attribuita per l'intera durata del periodo di aspettativa.
8. Agli effetti della determinazione della durata massima del periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due o più periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nel giro di un quinquennio quando tra essi intercorra un periodo di servizio attivo inferiore a 90 giorni.
Nota all’art. 44
1. I giorni di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli in day hospital, necessari al dipendente per sottoporsi a terapie “salvavita” (quali chemioterapia, emodialisi, ecc.) in relazione a patologie oncologiche o di pari gravità non sono conteggiati ai fini dei massimali dell’aspettativa per motivi di salute. La durata del ricovero, la patologia e la necessità della terapia devono essere debitamente documentate. Il medesimo regime è esteso al giorno successivo a quello di ricovero ospedaliero, ove da certificazione medica risulti che lo stato di malattia sia collegato all’effettuazione delle terapie “salvavita”.
2. Tali giornate sono retribuite in misura integrale.
Art. 45
Accertamenti sanitari
1. Fermo restando l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legislazione vigente sulla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro, il dipendente è tenuto a sottoporsi agli accertamenti medici che l'Amministrazione disponga, a mezzo di strutture sanitarie pubbliche, per accertarne l’idoneità fisica al disimpegno delle mansioni di sua competenza ovvero delle altre che possono essergli demandate.
2. Il dipendente che per ragioni di salute sia nell'impossibilità di prestare servizio deve senza ritardo segnalare tale circostanza alla Struttura cui è addetto, fornendo tutte le indicazioni utili a consentire l'effettuazione di eventuali visite mediche domiciliari.
3. Le visite di controllo delle assenze per infermità del dipendente sono disposte dall'Amministrazione a mezzo dei servizi sanitari previsti dalla legislazione vigente in materia.
4. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, durante le fasce orarie di reperibilità, fissate dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di tutti i giorni compresi i domenicali e i festivi, il dipendente deve tenersi a disposizione per consentire l'effettuazione delle visite di controllo di cui al 2° comma.
Dichiarazioni a verbale
L'Amministrazione dichiara che è necessaria la trasmissione della diagnosi, ferma restando l'esigenza di garantirne la riservatezza, nei soli casi di aspettativa per motivi di salute o di adozione di provvedimenti relativi a documentate istanze presentate dai dipendenti interessati.
L'Amministrazione dichiara che l'obbligo di presentare certificazione medica giustificativa dell'assenza per malattia è previsto per assenze superiori a due giorni.
Art. 46
Rimborsi e indennizzi per malattie od infortuni dipendenti da causa di servizio
1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infortunio subito o della malattia contratta dal dipendente è determinato dall'Amministrazione su documentata domanda che l'interessato deve presentare, a pena d'inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità, indicando specificamente la natura dell'infermità stessa, le circostanze in cui si produsse, le cause che la determinarono, nonché ogni altro utile elemento di valutazione.
2. La riconducibilità di successive infermità a infortunio o malattia già riconosciuti dipendenti da causa di servizio è determinata dall'Amministrazione nei termini e secondo le modalità indicati al comma precedente.
3. Ove l'infortunio o la malattia siano riconosciuti derivanti da causa di servizio, l'Amministrazione rimborsa le spese di cura sostenute dal dipendente qualora le stesse afferiscano a prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale o dell'INAIL e limitatamente alla differenza con quanto il dipendente ha ottenuto - o avrebbe comunque avuto titolo ad ottenere - a carico del Servizio Sanitario stesso, dell'INAIL o di altri enti o istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi in conseguenza del rapporto di lavoro o comunque per effetto di eventuali assicurazioni non obbligatorie che coprano la responsabilità della Banca.
4. I rimborsi di cui al comma precedente sono liquidati dalla Banca - previo accertamento da parte di propri organi tecnico-sanitari del carattere di necessarietà e idoneità delle cure effettuate dal dipendente - su esibizione della relativa documentazione, in regola con le norme di legge, e nella misura giudicata congrua dagli organi stessi.
5. Ove dagli infortuni medesimi o dalle malattie derivi una invalidità permanente di grado non inferiore al 6% secondo la classificazione dell'INAIL, il dipendente ha titolo, per una sola
volta, ad un equo indennizzo da richiedere entro il termine di sei mesi dal giorno della comunicazione del provvedimento di riconoscimento di cui ai precedenti commi. L'equo indennizzo è calcolato seguendo le disposizioni per la determinazione delle prestazioni di invalidità corrisposte dal predetto Istituto, assumendo peraltro, come retribuzione utile per il calcolo, la media tra la retribuzione effettiva annua spettante all’interessato e il massimale retributivo applicato dall’Istituto assicuratore. Qualora il massimale INAIL risulti superiore alla retribuzione effettiva, viene considerata, per il calcolo dell’equo indennizzo, esclusivamente quest’ultima. Dall’equo indennizzo è detratto quanto il dipendente riceva per legge dall’INAIL – sotto forma sia di erogazione in capitale sia di rendita, previa capitalizzazione della stessa secondo i criteri dell’INAIL – in quanto soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Nel caso in cui l’invalidità sia imputabile a responsabilità civile della Banca, dall’ammontare dell’equo indennizzo viene altresì detratto quanto il dipendente percepisca dalla società assicuratrice della Banca a titolo di risarcimento del danno.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i dipendenti che abbiano avanzato istanza a termini dei precedenti commi a visita medico-specialistica con le modalità indicate nell'art. 45, 1° comma.
7. L'equo indennizzo è ridotto della metà se il dipendente consegue, per la stessa causa, la pensione di cui all'art. 18, 2° comma, del Regolamento per il Trattamento di Quiescenza. Nel caso in cui l'equo indennizzo sia già stato liquidato, la metà dell'ammontare dell'indennizzo stesso è recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione di importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa.
Art. 47
Assenze per servizio militare
1. Il dipendente di ruolo o in periodo di prova, richiamato in tempo di pace per servizio di istruzione obbligatoria o per altre esigenze di carattere temporaneo, è collocato in congedo per un periodo non superiore a 60 giorni con diritto all'intera retribuzione.
2. Per il successivo periodo di assenza il dipendente è collocato in aspettativa con diritto alla differenza tra l'eventuale maggiore trattamento economico goduto in Banca, come quantificato nell’art. 117, e quello militare.
3. Al dipendente che cessa dal prestare servizio militare incombe l'obbligo di porsi a disposizione della Banca per riprendere servizio entro il termine fissato dalle leggi vigenti in materia.
Art. 48
Assenze per adempimenti amministrativi
1. Il dipendente assente dal servizio per essere sottoposto ad accertamenti sanitari disposti dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 45, 1° comma, ha titolo al trattamento retributivo a lui spettante, salvo che l'assenza, a seguito di detti accertamenti, sia da considerarsi imputabile ad aspettativa senza competenze per motivi di salute.
2. Ha altresì titolo al trattamento economico il dipendente che, ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, si sia posto a disposizione dell'Amministrazione per riprendere servizio.
Art. 49
Tutela della maternità e della paternità
1. Durante i congedi di maternità e di paternità, la retribuzione è corrisposta nella misura integrale.
2. Il congedo parentale di legge può essere fruito frazionatamente a ore fino a un massimo di due mesi.
3. Durante il congedo parentale la retribuzione è corrisposta nelle seguenti misure:
- 70% per i primi trenta giorni di assenza;
- 50% per i successivi quaranta giorni;
- 30% per il restante periodo.
4. In caso di malattia dei figli, ciascun genitore ha titolo annualmente:
- alla retribuzione nella misura del 50% per i primi 10 giorni di congedo, per figli di età non superiore a tre anni;
- a 10 giorni di congedo non retribuito, per figli di età compresa tra i tre e gli otto anni.
Dichiarazione a verbale
Viene assicurata la piena fruizione al termine della prestazione lavorativa dei riposi giornalieri di cui agli artt. 39 e 42, 1° comma, del D.lgs. n. 151/2001 e dei permessi di cui all’art. 33, 6° comma, della l. n. 104/1992, anche nei casi in cui il dipendente inizi la prestazione lavorativa oltre il termine della fascia di flessibilità in ingresso.
Art. 50
Aspettativa per assunzione di impieghi
1. Quando ciò sia riconosciuto d’interesse della Banca, con deliberazione del Consiglio Superiore i dipendenti possono essere autorizzati ad assumere un impiego presso amministrazioni, autorità ed enti pubblici in Italia ovvero all’estero.
2. Il dipendente che assume l’impiego è collocato in aspettativa senza diritto a
retribuzione.
3. Il collocamento in aspettativa è disposto per un tempo determinato e può essere
prorogato alla scadenza. L'autorizzazione o la revoca della stessa può essere disposta, nei casi di urgenza, anche con provvedimento del Governatore, salvo ratifica del Consiglio Superiore.
4. Al dipendente collocato in aspettativa ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme statutarie, regolamentari e di servizio emanate dalla Banca.
5. Il provvedimento autorizzativo, il quale è comunicato nel testo integrale al dipendente, stabilisce ogni altra condizione e modalità per l'assunzione degli impieghi.
6. I periodi di aspettativa per assunzione di impieghi sono computati ai fini del trattamento di quiescenza nei seguenti termini:
- il periodo di aspettativa per impieghi in Italia è valido ai fini del servizio utile nel Regolamento Trattamento Quiescenza e dell’anzianità nel Fondo pensione complementare;
- il periodo di aspettativa per impieghi all’estero è valido subordinatamente alle condizioni previste nelle relative discipline regolamentari (Trattamento di Quiescenza del Personale e Fondo pensione complementare).
7. Per il periodo trascorso in aspettativa per assunzione di impieghi presso la Banca Centrale Europea (BCE), l’Amministrazione integra il costo del riscatto presso l’assicurazione generale obbligatoria a condizione che l’interessato non abbia maturato titolo a pensione presso la BCE e abbia presentato domanda di riscatto entro un anno dal rientro in servizio. L’integrazione è pari alla differenza tra il costo del riscatto e la somma netta corrisposta dalla BCE alla cessazione
dal servizio a liquidazione della posizione previdenziale. Ove non sia stata costituita una posizione previdenziale, ai fini di cui sopra si tiene conto della misura della contribuzione prevista a carico della BCE e del dipendente.
Nota all’art. 50
La previsione di cui al comma 7 non si applica alle aspettative già terminate alla data del 29 gennaio 2014.
Dichiarazioni a verbale
La Banca si impegna a effettuare una ricognizione del regime previdenziale esistente presso altri organismi internazionali, in particolare Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, dandone comunicazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie.
Sindirettivo-CIDA e DASBI-Sinfub sono impegnati a trovare analoga soluzione della problematica previdenziale anche nei confronti del personale che nel recente passato ha assunto impieghi presso la BCE o che assume incarichi presso altri organismi internazionali a condizioni previdenziali analoghe a quelle della BCE.
Art. 51
Aspettativa per la frequenza di corsi di studio
1. Il dipendente che intenda frequentare corsi di studio in Italia o all'estero per i quali si riconosca anche un interesse dell'Istituto può, a domanda e sempre che non ostino ragioni di servizio, essere collocato in aspettativa fino ad un massimo di un anno.
2. Durante l'aspettativa il dipendente non ha titolo a retribuzione.
Art. 52
Aspettativa per motivi particolari
1. Per giustificati motivi di famiglia o personali il dipendente può, a domanda, essere collocato in aspettativa fino ad un massimo di un anno.
2. Il Capo della Struttura provvede sulla domanda entro 30 giorni ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda stessa, di rinviarne l'accoglimento o di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
3. L'aspettativa può, con provvedimento motivato, essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio.
4. Durante l'aspettativa il dipendente non ha titolo a retribuzione.
Nota all’art. 52
In caso di richiesta del congedo straordinario non retribuito di cui all’art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53:
- l’Amministrazione provvede sulla domanda del dipendente entro 10 giorni;
- il congedo può essere negato, concesso parzialmente o differito dall’Amministrazione valutate le esigenze di servizio. In tale caso nel provvedimento si darà conto delle ragioni organizzative e produttive che non consentono l’assenza del dipendente. Su richiesta del dipendente l’istanza sarà riesaminata nei successivi venti giorni.
Art. 53
Validità dei periodi di congedo e di aspettativa
1. I periodi di congedo in genere e quelli di aspettativa per motivi di salute o per servizio militare o per la frequenza di corsi di studio sono computati per intero ai fini degli avanzamenti.
2. Non sono computabili ai fini indicati al 1° comma i periodi di aspettativa per motivi particolari; in tali casi il tempo trascorso nella posizione di aspettativa è dedotto dall’anzianità di servizio.
Nota all’art. 53
Trova applicazione il congedo di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001,
n. 151; il relativo periodo è computato nell’anzianità di servizio.
TITOLO VI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 54
Iniziative di formazione e di sviluppo professionale
1. L’Amministrazione programma annualmente un’offerta di iniziative per l’inserimento, la formazione e lo sviluppo professionale del personale. L’offerta formativa assicura il potenziamento qualitativo del personale sia in termini di conoscenze specialistiche che di capacità comportamentali e manageriali per consentire a ciascuno di assolvere al meglio alle responsabilità e ai compiti affidati o attribuibili ai sensi della presente normativa. La formazione di base realizzata nell’ambito delle unità di appartenenza integra le altre iniziative di formazione.
2. Per il personale dei segmenti professionali di Consigliere e di Esperto è stabilito un monte ore minimo biennale di formazione pari a 40 ore. Al raggiungimento del monte ore concorrono tutte le iniziative, incluse quelle sull’esterno, alle quali gli interessati non partecipino come docenti.
Dichiarazioni a verbale
L'Amministrazione conferma il proprio impegno a:
- realizzare iniziative di formazione comportamentale e manageriale per sostenere e sviluppare le competenze richieste per la copertura di posizioni di rilievo organizzativo o per assolvere a incarichi di elevata qualificazione professionale;
- realizzare iniziative volte a favorire l’aggiornamento sulle funzioni e sull’organizzazione della Banca;
- favorire il rapido inserimento del personale neo assunto attraverso iniziative dirette ad assicurare la visione d’insieme delle funzioni e dell’organizzazione della Banca e l’integrazione nell’area professionale di appartenenza;
- proseguire l’azione di potenziamento della conoscenza delle lingue straniere in relazione al crescente livello di apertura internazionale dell’Istituto;
- dedicare particolare attenzione alla formazione di Consiglieri ed Xxxxxxx;
- perseguire l’obiettivo della formazione per gli addetti a funzioni ITC anche attraverso l’individuazione di specifici itinerari formativi, in relazione all’intenso processo di innovazione tecnologica che interessa il settore;
- adottare le misure necessarie per assicurare al personale diversamente abile una proficua fruizione delle iniziative di formazione.
Le parti si danno atto della rilevanza strategica della formazione per lo sviluppo e la crescita professionale dei dipendenti, in particolare nell’attuale fase di cambiamento organizzativo, in quanto pone le persone in grado di svolgere nel modo migliore l’attività alla quale sono addette.
Nella scelta delle iniziative formative è previsto il coinvolgimento dei destinatari, da realizzare anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei referenti per la formazione. In un’ottica di crescente personalizzazione dell’offerta formativa, le diverse iniziative verranno, ove possibile, integrate in percorsi individuali; particolare attenzione sarà dedicata a chi rientra da lunghi periodi di assenza dalla Banca.
Le parti si danno atto che in considerazione del venir meno, con l’eliminazione della prova integrativa per l’avanzamento al grado di Condirettore, di un importante momento di approfondimento individuale sugli sviluppi in atto nei vari settori di attività della Banca, l’Amministrazione adotterà iniziative volte a favorire l’aggiornamento sulle funzioni e sull’organizzazione della Banca.
Sindirettivo-CIDA, DASBI-Sinfub e First-Cisl raccomandano un uso dello strumento formativo finalizzato a consentire agli interessati pari opportunità, ampio coinvolgimento e valorizzazione delle aspirazioni professionali.
Art. 55
Responsabilità e compiti nei vari ruoli
1. I Capi delle Strutture hanno la responsabilità dello sviluppo e dell’aggiornamento professionale del personale. A tal fine, contribuiscono alla definizione dell’offerta formativa annuale della Banca individuando le priorità di intervento correlate alle innovazioni e ai cambiamenti organizzativi e svolgono un’azione di impulso e monitoraggio sulla crescita professionale del personale addetto alle stesse Strutture, anche promuovendo la rotazione del personale tra le unità. Inoltre, indicono riunioni periodiche del personale addetto per l’analisi dei principali sviluppi delle attività svolte e promuovono l’utilizzo del lavoro di gruppo per lo studio dei problemi evolutivi, operativi e applicativi delle funzioni disimpegnate dalle Strutture medesime.
2. I Capi delle unità di base, nell’ambito delle strategie di sviluppo professionale del personale definite dal Capo della Struttura, intraprendono le iniziative necessarie a promuovere lo sviluppo professionale dei singoli addetti; a tal fine:
- con cadenza annuale, tenendo anche conto delle indicazioni rinvenienti dal sistema di feedback, definiscono d’intesa con ciascun addetto le iniziative di sviluppo nel quadro di percorsi di crescita professionale delle persone;
- curano l’ampliamento delle competenze delle persone per favorire lo sviluppo di professionalità integrate, anche attraverso rotazioni all’interno delle unità;
- favoriscono nei propri collaboratori l’acquisizione di una visione d’insieme sull’evoluzione delle funzioni dell’Istituto, anche attraverso incontri periodici con tutti gli addetti all’unità.
3. Ciascun dipendente, utilizzando le opportunità offerte dalla formazione, è parte attiva del proprio sviluppo professionale per assicurare un impiego proficuo all’interno dell’organizzazione lungo tutta la vita lavorativa.
TITOLO VII SISTEMA DI FEEDBACK
Art. 56
Feedback sugli obiettivi
1. Per il personale inquadrato nei segmenti professionali di Direttore, Consigliere ed Esperto, nell’ambito delle funzioni a ciascuno demandate, il Capo diretto individua, propone e assegna annualmente obiettivi volti a orientare la crescita professionale e stimolare il miglioramento delle prestazioni, assicurando specifici momenti di confronto infra annuali, al fine di realizzare una gestione attiva e partecipativa del personale.
2. Il Capo diretto è il Capo dell’unità di base, per il personale addetto alla stessa, ovvero il Capo Servizio/Filiale, per i Capi di unità di base e per il restante personale della Struttura.
3. Il Capo diretto, sentito il proprio sostituto e il coordinatore del settore nelle unità di base dove questo sia presente, valuta il livello di raggiungimento degli obiettivi e restituisce al termine dell’anno il feedback sulla prestazione di ciascun collaboratore.
4. Nel valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi, il Capo diretto tiene conto di rilevanti periodi di assenza registratisi nell’anno solare e di sopravvenute situazioni di fatto che ne abbiano reso più difficoltoso il conseguimento. Qualora il dipendente sia stato assente nell’anno per periodi complessivamente superiori a 240 giorni, il Capo diretto, ove ritenga che non vi siano i presupposti per tale valutazione, può non restituire il feedback.
Nota all'art. 56
I valutati possono partecipare attivamente al processo di assegnazione degli obiettivi, concorrendo con le proprie proposte alla messa a punto degli obiettivi. In caso di disaccordo, il Capo assegna comunque l’obiettivo.
Il dipendente audioleso può farsi assistere durante il colloquio di restituzione del feedback - previa comunicazione alla Direzione - da un interprete dallo stesso indicato o da un familiare.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che verrà messo a disposizione dei Capi diretti un repertorio di obiettivi con struttura predefinita; la costruzione e l’aggiornamento del repertorio vengono effettuati dal Servizio RIU con il contributo delle diverse Strutture. La struttura degli obiettivi lascia comunque spazio al Capo per apportare opportune personalizzazioni, che tengano
conto delle caratteristiche della funzione di appartenenza e delle specificità delle attività svolte dal valutato.
L’Amministrazione dichiara che saranno definite specifiche regole per i casi in cui, per eventi esterni o per il mutamento delle priorità aziendali, l’obiettivo non possa essere raggiunto per come era stato definito all’inizio nonché per i casi di trasferimento in corso d’anno del valutatore o del valutato e per quelli di assenza di lungo periodo del valutato.
L’Amministrazione dichiara che tra le sopravvenute situazioni di fatto che possono rendere più difficoltoso il conseguimento degli obiettivi assegnati rientrano anche le assenze connesse alla genitorialità.
L’Amministrazione dichiara che nelle disposizioni attuative sarà individuata, secondo un criterio analogo a quello previsto nel 2° comma, la figura del Capo diretto per le unità di base e le Strutture non inserite, rispettivamente, in Servizi/Filiali o Dipartimenti.
L’Amministrazione dichiara che il personale potrà chiedere colloqui per confrontarsi sui feedback di mancato raggiungimento di uno o più obiettivi.
L’Amministrazione si attiverà affinché gli enti collaterali all’Istituto (CSR; CASC; EIEF) adottino nei confronti del personale della Banca ivi distaccato un sistema di feedback analogo a quello previsto dal presente regolamento.
Le parti convengono sull’importanza che i Capi assegnino obiettivi che valorizzino la dimensione collaborativa e l’interazione tra colleghi.
Art. 57
Partecipazione a gruppi di lavoro e ispettivi
1. Il coordinatore del gruppo di lavoro formalizzato di durata non inferiore a sei settimane, al termine dei lavori, restituisce un feedback sulla performance ai membri ai quali sia stato richiesto un impegno stabile e continuativo e per i quali disponga di elementi sufficienti a valutarne il contributo. Tale feedback è comunicato anche alla Struttura di appartenenza dei membri del gruppo.
2. Il Capo gruppo ispettivo restituisce un feedback sulla performance ai membri del gruppo con i quali abbia svolto incarichi di ispezione di durata non inferiore a sei settimane. Tale feedback è comunicato anche alla Struttura di appartenenza dei membri del gruppo.
Art. 58
Giudizio di insufficienza
1. Ove il dipendente, oltre a non aver raggiunto gli obiettivi assegnati, abbia fornito un contributo del tutto insoddisfacente alla Struttura di appartenenza, il Capo del Servizio o della
Filiale, sulla base delle indicazioni del Capo diretto, redige una circostanziata relazione di insufficienza.
2. Sulla base di tale relazione, l'Amministrazione attribuisce il giudizio motivato di insufficienza, con gli effetti di cui all’art. 60 e, alle condizioni ivi previste, all’art. 97, che viene portato a conoscenza del dipendente dal Capo del Servizio o della Filiale.
3. Il dipendente può proporre ricorso scritto e motivato al Direttore Generale contro il giudizio di insufficienza entro 20 giorni dal ricevimento dello stesso.
4. Il Capo del Servizio o della Filiale, sentito il Capo diretto del ricorrente, formula le proprie osservazioni scritte.
5. Il dipendente può presentare motivi aggiunti di ricorso entro 10 giorni dalla comunicazione allo stesso delle osservazioni scritte.
6. Dopo aver acquisito le osservazioni scritte e gli eventuali motivi aggiunti, il Direttore Generale decide sul ricorso con provvedimento motivato e definitivo, da comunicarsi all’interessato.
Art. 59
Feedback sui comportamenti manageriali
Annualmente i Capi dei Servizi, delle Filiali e delle unità di base ricevono un feedback sui comportamenti manageriali. Il feedback viene formulato, in forma anonima, da elementi selezionati dall’Amministrazione tra i collaboratori diretti, appartenenti all’Area Manageriale e Alte professionalità, che hanno interagito con l’interessato per almeno un anno e da elementi, con cui vi sia stata un’interazione comunque significativa, scelti tra i Capi di Servizi, di Filiali, di unità di base ed eventualmente tra altri soggetti esterni all’Istituto.
Nota all'art. 59
Ove la selezione non riguardi la totalità dei collaboratori diretti che hanno interagito con l’interessato per almeno un anno, la platea di partecipanti alla rilevazione sarà composta garantendo criteri di rotazione e di significatività del campione selezionato.
TITOLO VIII SISTEMA DI AVANZAMENTO
Art. 60
Criteri generali
1. Il passaggio al segmento professionale superiore a quello di inquadramento richiede il possesso dei seguenti requisiti:
- da Esperto a Consigliere: almeno il livello 3 ovvero permanenza di 5 anni nel segmento di Esperto;
- da Consigliere a Direttore: almeno il livello 7, con almeno 3 livelli maturati nel segmento di Consigliere;
- da Direttore a Direttore centrale: per il solo ruolo legale, l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
2. La progressione all’interno del segmento professionale di inquadramento avviene mediante l’attribuzione del livello economico immediatamente superiore a quello posseduto.
3. L’anno nel quale il dipendente ha ricevuto il giudizio di insufficienza ai sensi dell’art. 59 ovvero si sono verificate interruzioni di servizio eccedenti i 240 giorni non è considerato ai fini della permanenza nel livello e nel segmento.
4. Il dipendente non è esaminabile per alcun avanzamento nell’anno successivo:
- a quello non considerato utile ai fini della permanenza nel livello e nel segmento;
- a quello nel quale il dipendente è stato in aspettativa per assunzione di impieghi per più di 240 giorni.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che il nuovo sistema di passaggi di livello e di segmento professionale sarà impostato in modo tale che la media delle progressioni economiche risulti in linea o superiore alle attuali, con l’obiettivo di una tendenziale linearizzazione nel tempo delle opportunità di avanzamento.
Nel secondo semestre di ciascun anno l’Amministrazione fornirà alle OOSS firmatarie della riforma degli inquadramenti un’informativa scritta sull’andamento del nuovo sistema di passaggi di livello economico e di segmento professionale nonché sull’attribuzione della maggiorazione dell’indennità di funzione.
Art. 61
Passaggi di livello economico
1. L’attribuzione del livello economico superiore riconosce l’incremento stabile di qualificazione professionale raggiunto dal dipendente sulla base della complessiva performance, apprezzata in chiave comparativa all’interno della Struttura d’appartenenza, come risulta:
- dal grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, tenuto anche conto della loro complessità;
- dal livello di competenze dimostrato nello svolgimento degli incarichi affidati;
- dai feedback resi da altri soggetti;
- dal contributo complessivo fornito alla Struttura d’appartenenza.
2. Dopo un anno di permanenza nel livello i dipendenti inquadrati nei segmenti professionali di Direttore centrale e Direttore possono conseguire il passaggio al livello economico successivo in presenza di una performance particolarmente positiva.
3. I dipendenti inquadrati nei segmenti professionali di Consigliere e di Esperto possono conseguire il passaggio di livello economico in tempi compresi tra 1 e 3 anni di permanenza nel livello. In particolare, il livello economico può essere attribuito:
- al primo anno, in presenza di performance di particolare rilievo;
- al secondo anno, in presenza di una performance positiva nel biennio.
4. Al terzo anno di permanenza, il livello economico viene attribuito ai dipendenti inquadrati nei segmenti professionali di Consigliere e di Esperto che non hanno conseguito progressioni nel biennio precedente, purché nell’anno abbiano conseguito, anche parzialmente, gli obiettivi assegnati.
Note all’art. 61
Per i segmenti professionali di Direttore centrale e Direttore, ogni anno i passaggi di livello sono attribuiti nella percentuale minima del 60% del personale addetto a ciascun segmento, nell’ambito di ciascun Dipartimento, del complesso delle Filiali e dell’UIF.
Per i segmenti professionali di Consigliere e di Esperto, ogni anno i passaggi di livello economico sono attribuiti - separatamente per ciascuno dei due segmenti - al personale:
- con un anno di permanenza nel livello, nei limiti del numero massimo previsto per la Struttura;
- con due anni di permanenza nel livello, per almeno l’80% della platea di ciascun Dipartimento, del complesso delle Filiali e dell’UIF. Nell’ambito di ciascuna Struttura, i passaggi di livello previsti per il personale “al primo anno” e non attribuiti incrementano il numero dei passaggi da attribuire al personale con due anni di permanenza nel livello;
- con tre anni di permanenza nel livello, in sede accentrata, senza entrare nel computo del budget di avanzamenti di livello delle Strutture di appartenenza.
Dall’attribuzione dei passaggi di livello sono esclusi i dipendenti che nello stesso anno abbiano conseguito l’avanzamento di segmento.
Per i passaggi di livello del personale distaccato presso altri enti (IVASS, Ministeri etc.) si tiene conto dei riferimenti forniti dai medesimi enti e dal Capo del Servizio con cui il dipendente intrattiene rapporti in via prevalente.
Il Capo Dipartimento, il Direttore dell’UIF e il Segretario Generale, nel ripartire tra le Strutture del Dipartimento ovvero tra le Filiali il numero complessivo dei passaggi di livello al primo e al secondo anno per i segmenti di Consigliere e di Esperto, possono discostarsi dall’equidistribuzione entro limiti contenuti.
I passaggi di livello economico del personale delle Strutture non appartenenti a Dipartimenti sono attribuiti - separatamente per ciascun segmento - secondo percentuali analoghe nel medio periodo a quelle indicate per le altre Strutture della Banca.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che, per effetto dell’attribuzione dei passaggi di livello al primo e al secondo anno di permanenza nel livello, la quota del personale che nei segmenti di Consigliere e di Esperto conseguirà annualmente il passaggio di livello al terzo anno si attesterà, nel medio periodo, tra il 7% e l’8%.
Art. 62
Competenza ad attribuire i passaggi di livello economico
1. I passaggi di livello economico del personale del segmento di Direttore centrale sono attribuiti dal Governatore, sentito il Direttorio.
2. I passaggi del personale del segmento di Direttore sono assegnati:
- dal Capo Dipartimento, sentiti il Vice e i Capi dei Servizi, per il personale addetto ai Dipartimenti;
- dal Segretario generale, sentito il Capo del Servizio Risorse umane e due Capi di Sede, per il personale addetto alle Filiali.
3. I passaggi del personale dei segmenti di Consigliere e di Esperto sono attribuiti dal Capo Servizio/Filiale di appartenenza, sentito il Vice e i Capi delle unità di base.
Nota all’art.62
I passaggi di livello del personale distaccato presso altri enti sono attribuiti dal
Segretario generale, sentiti i Capi del Servizio RIU e del Servizio con cui il dipendente intrattiene rapporti in via prevalente.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che nelle disposizioni attuative sarà individuata, secondo criteri analoghi a quelli previsti nel 2° e 3° comma e in conformità a quanto stabilito dagli accordi del 29 febbraio 2016, la figura competente ad attribuire i passaggi di livello al personale appartenente a Strutture diverse dalle Filiali e non appartenenti a Dipartimenti.
Art. 63
Feedback sul passaggio di livello
1. Al personale appartenente ai segmenti di Direttore centrale e Direttore che non consegua il passaggio di livello per tre anni consecutivi viene fornito uno specifico feedback da parte del Segretario generale su delega del Direttore Generale.
2. Al personale appartenente ai segmenti di Consigliere e di Esperto che consegue per due volte consecutive il passaggio di livello al terzo anno di permanenza nel livello viene fornito uno specifico feedback da parte del Capo del Dipartimento di appartenenza, dal Direttore dell’UIF per il personale dell’Unità ovvero, per il personale delle Filiali, del Segretario generale.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che nelle disposizioni attuative sarà individuata la figura competente a fornire il feedback sugli avanzamenti al personale appartenente ai segmenti di Consigliere e di Esperto addetto a Strutture diverse da Dipartimenti e Filiali.
Art. 64
Passaggi di segmento professionale
1. Il passaggio al segmento professionale superiore riconosce il possesso della qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti propri di tale segmento. La verifica è effettuata dai Comitati incaricati dell’istruttoria e delle proposte di avanzamento ai sensi del 2° comma dell’art. 65, secondo criteri omogenei per l’intero Istituto, che sono comunicati agli interessati, valutando i singoli in comparazione con gli altri elementi
inquadrati nel segmento e appartenenti all’ambito preso in considerazione. La verifica è effettuata sulla base:
a) della storia professionale maturata nel segmento di provenienza;
b) del possesso delle caratteristiche necessarie per l’esercizio dei ruoli manageriali/professionali propri del segmento professionale superiore.
2. La copertura di una posizione organizzativa riferibile al personale del segmento superiore è considerata, insieme al complessivo profilo professionale del dipendente, nell’ambito della prima verifica per il passaggio di segmento successiva all’assunzione dell’incarico.
Nota all’art. 64
Per l’apprezzamento della storia professionale si tiene conto di tutti gli elementi informativi disponibili concernenti la complessità degli obiettivi raggiunti, il livello di competenze specialistiche/manageriali dimostrato nello svolgimento degli incarichi affidati e nelle posizioni ricoperte, anche presso Enti esterni, e i precedenti di carriera.
Ai fini della verifica delle caratteristiche professionali, si ha riguardo ai requisiti necessari per svolgere i seguenti ruoli manageriali/professionali:
- per il passaggio al segmento professionale di Direttore centrale: di Vice Capo Dipartimento, Vice direttore dell’UIF, Capo Servizio/Sede ovvero di responsabile di progetti o processi di rilievo strategico o di attività di carattere ispettivo di notevole complessità, di alta consulenza o con elevata proiezione esterna;
- per il passaggio al segmento professionale di Direttore: di Capo di Filiale, Vice Capo Servizio/Sede/Filiale, di Capo di unità di base di maggiore complessità ovvero di carattere ispettivo, anche in qualità di responsabile, e di consulenza, ricerca, studio, programmazione e progettazione, di responsabile di progetti o processi di particolare rilievo, anche trasversali a più Strutture o comportanti proiezione esterna;
- per il passaggio al segmento professionale di Consigliere: di Capo di unità di base ovvero di carattere ispettivo, di coordinamento di attività di ricerca, studio, programmazione e progettazione, di supervisione di processi nell’ambito della Struttura, di partecipante a progetti o processi di rilievo, anche trasversali a più Strutture e/o con proiezione esterna, ove richiedano il raggiungimento di un dato livello di expertise.
Per i passaggi di segmento del personale distaccato presso altri enti (IVASS, Ministeri, etc.) si terrà conto dei riferimenti forniti dai medesimi enti e dal Servizio con cui il dipendente intrattiene rapporti in via prevalente.
Dichiarazioni a verbale
Annualmente la Banca determina il numero di avanzamenti in un quadro di sostanziale equidistribuzione tra Dipartimenti, Macro aggregati di Filiali e UIF. A questo riguardo, le percentuali di passaggio:
- da Esperto a Consigliere sono fissate in modo tale da consentire il passaggio di gran parte degli appartenenti al segmento professionale sottostante, pur con tempi diversi in relazione al merito;
- da Consigliere a Direttore sono fissate tenendo conto, oltre che delle esigenze organizzative delle Strutture, anche della necessità di prevedere carriere di tipo professionale legate
all’elevato livello di qualificazione richiesto per lo svolgimento di funzioni specialistiche e per incarichi di rappresentanza della Banca;
- da Direttore a Direttore Centrale sono fissate alla luce delle esigenze organizzative delle Strutture e di quelle di presidio di alto livello di funzioni specialistiche.
Sono previsti cinque macro aggregati di Filiali (Nord est; Nord ovest; Centro; Sud: Filiali specializzate nel trattamento del contante).
L’Amministrazione dichiara che gli avanzamenti del personale delle Strutture non appartenenti a Dipartimenti saranno, nel medio periodo, comparabili con quelli determinati per le altre Strutture della Banca.
Il Sindirettivo-CIDA, DASBI-Sinfub e First-Cisl, considerato che il passaggio a Consigliere sarà consentito a gran parte degli appartenenti al segmento di Esperto, sottolineano la necessità che nella fase di avvio della riforma l’aliquota dei passaggi dal quarto al terzo segmento professionale risulti superiore all’aliquota registrata in media nel triennio 2014-2016 per gli avanzamenti a Funzionario di 2a.
Art. 65
Competenze ad attribuire i passaggi di segmento
1. I passaggi al segmento professionale di Direttore centrale sono disposti a scelta per merito dal Governatore, sentito il Direttorio.
2. I passaggi ai segmenti professionali di Direttore e di Consigliere sono disposti, rispettivamente, dal Governatore e dal Direttore Generale, sentito il Direttorio, sulla base dell’istruttoria e delle proposte effettuate da Comitati:
- per il personale dei Dipartimenti, presieduti dal Capo Dipartimento, cui partecipano il Vice Capo Dipartimento, i Capi dei Servizi del Dipartimento e un esponente del Servizio Risorse umane;
- per il personale delle Filiali, presieduti dal Segretario generale, cui partecipano i Direttori delle Sedi regionali facenti parte del macro aggregato. Il Comitato relativo alle Filiali specializzate nel trattamento del contante è integrato dal Capo Servizio Cassa Generale.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che nelle disposizioni attuative sarà definita, secondo un criterio analogo a quello previsto dal 2° comma e in conformità a quanto stabilito dagli accordi del 29 febbraio 2016, la composizione dei Comitati incaricati di condurre l’istruttoria e formulare le proposte per l’attribuzione dei passaggi di segmento professionale al personale appartenente a Strutture diverse da Dipartimenti e Filiali e a quello distaccato presso altri enti.
Art. 66
Nomina a Funzionario generale
La nomina a Funzionario generale può essere conferita al personale inquadrato nel segmento professionale di Direttore centrale. Essa è conferita a scelta per merito dal Governatore, sentito il Direttorio, sulla base della valutazione dell'attività lavorativa del dipendente, effettuata secondo le modalità e i criteri predeterminati dal Governatore.
Art. 67
Rientro da periodi di aspettativa
1. All’atto del rientro in servizio del personale in aspettativa per assunzione di impieghi, l’Amministrazione:
- opera la ricostruzione di carriera, riconoscendo un passaggio di livello economico per ogni due anni, di cui almeno uno trascorso in aspettativa. A fronte di performance particolarmente significative, l’Amministrazione può attribuire un livello aggiuntivo per ogni 3 anni, di cui almeno due trascorsi in aspettativa;
- valuta l’esperienza acquisita nella posizione ricoperta, anche ai fini dell’eventuale passaggio al segmento professionale superiore.
2. Gli anni di aspettativa per assunzione di impieghi per i quali sia stata disposta la ricostruzione di carriera non sono considerati ai fini della permanenza nel livello per gli effetti di cui all’art. 61.
Nota all’art. 67
Ai fini dell’applicazione della ricostruzione di carriera, i periodi di aspettativa per assunzione di impieghi superiori a 240 giorni sono considerati come anni interi.
Dichiarazioni a verbale
Sindirettivo-CIDA, DASBI-Sinfub e First-Cisl invitano l’Amministrazione a valutare come procedere per valorizzare i periodi di aspettativa per assunzioni di incarichi in Italia e all’estero per il personale già rientrato nell’Istituto.
TITOLO IX
ASSEGNAZIONI - TRASFERIMENTI - INCARICHI - MISSIONI - DISTACCHI - COLLOCAMENTO A DISPOSIZIONE E IN DISPONIBILITA'
Art. 68
Assegnazioni, trasferimenti e incarichi
1. I dipendenti dell’Area prestano la propria attività presso le Strutture dell'Amministrazione Centrale, le Filiali, le Delegazioni della Banca all'estero, nonché in qualsiasi altra struttura o residenza alla quale siano assegnati, o destinati in temporanea missione, in relazione alle esigenze della Banca.
2. L'Amministrazione raccoglie le aspirazioni del personale in tema di residenza e di utilizzo e provvede altresì ad effettuare colloqui preventivi con il personale da trasferire d'ufficio.
3. L’attribuzione delle posizioni organizzative di Vice Capo Servizio o Sede, di Capo o Vice di Succursale e di Capo di unità di base avviene in via ordinaria mediante la procedura di vacancy.
4. La copertura delle posizioni da Capo Servizio/Sede a Capo di Unità di base ha una durata di quattro anni, prorogabile di altri due. A fronte di preminenti e motivate esigenze organizzative o gestionali, la durata dell’incarico può essere ulteriormente prorogata.
5. Il dipendente da trasferire o trasferito in conseguenza della nomina in un segmento professionale superiore decade dalla nomina stessa qualora non raggiunga o dichiari di non poter raggiungere entro i termini prefissati dall'Amministrazione la residenza di destinazione.
Note all’art. 68
I Consiglieri che abbiano superato il 58° anno di età vengono trasferiti ad altra residenza di lavoro fuori regione solo con il loro consenso, salvo che i trasferimenti non siano connessi a particolari esigenze risultanti da accertamenti ispettivi, ovvero a ragioni ambientali.
L’Amministrazione, al ricorrere di documentati gravi motivi familiari, si riserva di valutare la possibilità di inviare in una diversa sede di lavoro il dipendente che ne faccia formale richiesta, per la durata massima di 10 settimane - fruibili per anno solare e frazionabili al massimo in quattro periodi - e senza diritto ad alcun trattamento economico aggiuntivo.
Il dipendente che, al termine dell’incarico conferitogli, non assuma altra posizione manageriale, può essere utilizzato anche nello staff di Direzione in compiti di consulenza al Capo Servizio/Dipartimento o al Capo della Sede.
Le informazioni dei feedback sui comportamenti manageriali costituiscono uno degli elementi da prendere in considerazione al momento dell’attribuzione delle posizioni organizzative ovvero del relativo rinnovo.
Dichiarazioni a verbale
L’Amministrazione dichiara che continuerà a favorire la diversificazione delle esperienze nell’Amministrazione Centrale, in primo luogo all’interno dei Dipartimenti e dei Servizi che li compongono, tenendo conto del livello di specializzazione richiesto per l’assolvimento dei compiti assegnati e da assegnare, delle competenze possedute, delle aspirazioni manifestate dai singoli e sulla base delle condizioni organizzative e gestionali necessarie per assicurare un ordinato ricambio delle professionalità.
L’Amministrazione dichiara che per le posizioni organizzative coperte al momento della riforma, sarà avviata una riflessione volta a valutare le situazioni alla luce dei principi di temporaneità introdotti con la riforma medesima.
L’Amministrazione dichiara che i trasferimenti del personale dell’Area trovano, di norma, attuazione prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Art. 69
Attribuzione delle posizioni organizzative mediante vacancy
1. Le posizioni da attribuire mediante vacancy sono preventivamente rese note con appositi avvisi recanti indicazione delle principali responsabilità connesse alla posizione, dei livelli di inquadramento e dei requisiti professionali e manageriali per partecipare.
2. La valutazione delle candidature è effettuata da una Commissione, la cui composizione è stabilita dall’Amministrazione tenendo conto delle caratteristiche specifiche della posizione da ricoprire. Al termine dei lavori, la Commissione sottopone al Direttorio una selezione delle candidature per l’individuazione del dipendente cui conferire l’incarico.
3. Gli esiti delle selezioni sono portati a conoscenza di tutto il personale. I partecipanti riceveranno un’informativa specifica circa la valutazione della propria candidatura.
Note all’art. 69
Il dipendente può presentare la propria candidatura anche per più posizioni nell’ambito della stessa sessione di vacancy.
La Commissione è composta da 4 membri:
- per l’Amministrazione Centrale, dal Capo del Dipartimento interessato per la posizione, dal Capo Dipartimento Risorse umane e Organizzazione (RUO), da un Direttore centrale del Dipartimento interessato (Vice Capo Dipartimento o Capo Servizio), da un altro Direttore
centrale di una Funzione che abbia frequenti rapporti con la posizione da coprire, o da elementi da loro designati a sostituirli;
- per le Filiali, dal Capo del Dipartimento RUO, dal Capo della Sede/Filiale interessata, dal Capo del Servizio Risorse umane, da un Direttore centrale di una Funzione di A.C., individuata sulla base del prevalente orientamento operativo della Filiale, o da elementi da loro designati a sostituirli.
La valutazione della Commissione avrà a oggetto il complessivo profilo professionale dei candidati alla luce dei requisiti richiesti per la copertura della posizione.
Ove rimangano posizioni scoperte (perché inoptate o per mancanza di candidature idonee), potrà essere riaperta la selezione, ampliando la platea del personale potenzialmente interessato, ovvero si procederà al conferimento d’ufficio dell’incarico.
Dichiarazioni a verbale
La job description viene effettuata dalle Strutture di linea nel cui ambito è collocata la posizione da attribuire, con il supporto del Servizio Risorse Umane.
L’Amministrazione dichiara che, al fine di consentire ai candidati di individuare le selezioni più rispondenti alle proprie aspirazioni e al proprio profilo professionale, gli avvisi di posizione vacante saranno, ove possibile, raggruppati e pubblicati per livello di responsabilità organizzativa in diversi momenti dell’anno. Resta fermo che, in corso d’anno, potranno essere pubblicati avvisi di posizioni vacanti ogni qual volta dovessero emergere scoperture da ripianare con urgenza (es. per effetto di cessazioni non previste, nuovi fabbisogni, utilizzi/incarichi esterni).
Per l’U.I.F. la Commissione è composta dal Direttore dell’Unità, dal Capo del Dipartimento RUO, dal Vice Direttore dell’Unità, dal Capo del Servizio competente o da elementi da loro designati a sostituirli.
Per l’Unità di Risoluzione e gestione delle crisi, il Servizio Revisione interna e altre Strutture non dipartimentali, la composizione della Commissione sarà definita secondo un criterio analogo a quello previsto in Nota all’art. 69 e in conformità a quanto stabilito dagli accordi del 29 febbraio 2016.
L’Amministrazione dichiara che per le posizioni di Vice Capo Servizio/Sede e di Capo di Filiale di maggiore complessità la valutazione della Commissione sarà integrata con una verifica del profilo manageriale, per la quale ci si avvarrà di una società di consulenza esterna, che sarà individuata mediante gara, per la quale sono state già avviate le attività propedeutiche.
Le parti si danno atto che la verifica del profilo manageriale diverrà operativa dopo la stipula del contratto conseguente all’aggiudicazione della gara.
L’Amministrazione assicurerà la trasparenza nelle diverse fasi della procedura
attraverso:
- la pubblicazione nella job description del peso attribuibile a ciascuna macro-area di valutazione, in modo da chiarire ai potenziali candidati in che misura le diverse caratteristiche ricercate incidono sul giudizio finale;
- l’informativa ai candidati circa le domande presentate e la tempestiva comunicazione agli stessi dell’esito della fase di selezione cartolare, con pubblicazione dei nominativi dei dipendenti convocati per il colloquio;
- un’informativa specifica a tutti i candidati sull’esito della vacancy che si aggiunge a quella a tutto il personale;
- colloqui individuali a cura del Servizio Risorse umane con quanti siano interessati ad approfondire le valutazioni dei panel sulla propria candidatura.
Art. 70
Mobilità professionale
1. La mobilità non connessa all’attribuzione di posizioni organizzative avviene tramite job posting ovvero mobilità d’ufficio.
2. Per esigenze professionali chiaramente individuate si ricorre, di norma, al job posting. I profili professionali ricercati mediante job posting sono preventivamente pubblicati, con indicazione dei contenuti del lavoro da svolgere e dei requisiti richiesti.
3. Il conferimento dell’incarico di Sostituto di unità di base è effettuato tramite job posting nei casi in cui non sia possibile individuare un profilo idoneo all’interno dell’unità stessa.
4. L’Amministrazione può disporre, per esigenze di servizio, il trasferimento d’ufficio presso altra residenza o il diverso utilizzo sulla medesima piazza. Configura diverso utilizzo lo spostamento tra Servizi e Filiali dell’area romana, ivi incluso il Centro Xxxxxx Xxxxxxxxxx. A tal fine, l'Amministrazione effettua colloqui preventivi con il personale da trasferire ad altra residenza.
5. L’Amministrazione può altresì disporre, con il consenso dell’interessato, il trasferimento ad altra residenza di lavoro o il diverso utilizzo presso altra Struttura per un periodo determinato di due anni, con rientro alla scadenza del periodo nella medesima o in altra unità dell’Amministrazione Centrale o della Filiale di provenienza. Al personale trasferito a tempo determinato compete il trattamento nei termini indicati nella Nota all’art. 130.
6. In presenza di motivate esigenze personali e valutate le esigenze di servizio, l’Amministrazione può disporre il trasferimento a domanda del dipendente.
Nota all’art. 70
Gli interessati inviano direttamente la propria candidatura, che viene valutata dalla Struttura che cerca il profilo con il supporto del Servizio RIU.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che:
- l’individuazione all’interno dell’unità di base dell’elemento cui conferire l’incarico di sostituto è effettuata con provvedimento del Capo Dipartimento/Filiale su proposta del Capo della medesima unità, condivisa, per le unità dell’Amministrazione Centrale, dal Capo del Servizio e, per le Filiali, dal Capo del Servizio Risorse umane;
- per le Strutture dell’Amministrazione centrale, il job posting è di norma attivato prima all’interno del Dipartimento e successivamente, ove non sia stato possibile individuare profili
idonei, esteso all’esterno del Dipartimento. In caso di esito positivo della selezione, è garantito il trasferimento in tempi compatibili con l’esigenza di assicurare un congruo periodo di affiancamento/passaggio di consegne;
- al fine di promuovere la mobilità sia nei Dipartimenti/Servizi e nelle Filiali sia tra le Filiali e l’A.C. verranno elaborate linee guida per favorire la crescita professionale dei dipendenti attraverso la job rotation, in coerenza con le esigenze di servizio e il bagaglio di competenze degli interessati.
L’Amministrazione dichiara che, nel disporre per esigenze di servizio il trasferimento d’ufficio presso altra residenza terrà in adeguata considerazione le esigenze personali e familiari rese note dagli interessati. A tal fine:
- viene mantenuta per il personale la possibilità di manifestare le proprie aspirazioni di cambiamento di residenza/utilizzo;
- sarà assicurato a coloro che vengono interpellati per il trasferimento un tempo per la risposta di almeno due giorni;
- in sede di interpello saranno precisate le attività da svolgere nella nuova residenza, indicando, ove possibile, una rosa di residenze;
- sarà offerto al personale addetto a Xxxxxxx ubicate nelle isole, che ne abbia manifestato l’aspirazione, l’opportunità di un trasferimento ad altra residenza dopo un periodo di permanenza di tre anni;
- in sede di interpello sono rese informazioni che consentano all’interessato di avere conoscenza dei motivi degli orientamenti che lo riguardano;
- verranno stabiliti criteri per assicurare continuità nella copertura dei ruoli di nuova assegnazione.
Art. 71
Distacchi
1. Nell'interesse della Banca e con delibera del Consiglio Superiore i dipendenti possono essere distaccati presso enti in Italia o all'estero o, comunque, destinati a mansioni particolari senza aver diritto a pretendere remunerazioni speciali, sia pure derivanti da tariffe professionali. L'autorizzazione o la revoca del distacco possono essere disposte, nei casi di urgenza, anche con provvedimento del Governatore, salvo ratifica del Consiglio Superiore. Per tutto il periodo trascorso in tale posizione i dipendenti sono considerati in servizio ad ogni effetto.
2. Con delibera del Consiglio Superiore, può essere disposto, con l'assenso degli interessati, il distacco di dipendenti presso Amministrazioni dello Stato o enti pubblici che ne abbiano avanzato richiesta in forza di specifiche disposizioni di legge. Nei casi di urgenza, il provvedimento può essere adottato o revocato dal Governatore, con riserva di successiva ratifica da parte del Consiglio Superiore. Per il periodo trascorso in tale posizione, il dipendente non ha titolo, salvo contraria espressa previsione di legge, al trattamento economico a carico della Banca. In ogni
caso, allo stesso non competono la gratifica, la maggiorazione dell’indennità di funzione, il premio di presenza nonché i compensi e le indennità collegati a specifiche mansioni o prestazioni.
3. I periodi di distacco presso altri enti ai sensi del precedente comma sono computati per intero ai fini degli avanzamenti.
4. Il provvedimento, che è comunicato al dipendente, stabilisce ogni altra condizione e modalità di attuazione del distacco.
Art. 72
Collocamento a disposizione
1. Ove occorra provvedere a un diverso collocamento o utilizzo del dipendente, questi, nell'attesa delle determinazioni dell'Amministrazione, può essere collocato a disposizione, conservando il proprio inquadramento e la relativa retribuzione.
2. Il collocamento a disposizione non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a un anno ed è determinato:
- dal Governatore, sentito il Direttorio, per il personale appartenente ai segmenti professionali di Direttore centrale e Direttore;
- dal Direttore Generale, sentito il Direttorio, per il restante personale dell’Area.
3. Tale periodo è computato per intero ai fini degli avanzamenti.
Art. 73
Collocamento in disponibilità
1. Nel caso di riforma di uffici ovvero di soppressione di posti che comportino riduzione di personale, il dipendente che l'Amministrazione non ritenga di poter utilizzare altrimenti è posto in disponibilità con diritto all'intera retribuzione.
2. Trascorsi due anni e mezzo senza che, a giudizio della Banca, si sia verificata la possibilità del richiamo in servizio, il dipendente è dispensato a norma dell'art. 97, salvo il caso in cui possano applicarsi i provvedimenti di cui all'art. 98.
3. I provvedimenti di collocamento in disponibilità e di richiamo in servizio sono adottati, previa determinazione dei relativi criteri di massima, dal Consiglio Superiore.
4. Il periodo durante il quale il dipendente si trova nello stato di disponibilità è computato per intero ai fini degli avanzamenti.
TITOLO X
MANCANZE E SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO RELATIVO
Art. 74
Sanzioni disciplinari
1. Per violazione dei suoi doveri il dipendente è soggetto alle seguenti sanzioni
disciplinari:
1) la censura;
2) la riduzione della retribuzione;
3) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi;
4) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da sei mesi ad un anno;
5) la destituzione.
2. Al dipendente che per la prima volta nel corso di un biennio si astenga dal lavoro in violazione delle previsioni della L. 146/1990 e successive modifiche e della disciplina di attuazione definita congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali è inflitta la sanzione disciplinare della multa; tale sanzione è pari:
- a quattro ore di retribuzione, per adesione a uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni;
- all’intero trattamento economico giornaliero, in tutti gli altri casi.
3. Per le successive violazioni delle previsioni di cui al precedente comma commesse nel corso del biennio trova applicazione il sistema di sanzioni di cui al 1° comma, ad eccezione della destituzione.
4. L’irrogazione della multa di cui al 2° comma non produce gli effetti normativi collegati alle altre sanzioni disciplinari e non assume rilievo ai fini dell’istituto della recidiva di cui all’art. 81.
5. Non costituiscono sanzione disciplinare le note di invito o di richiamo all’osservanza di disposizioni statutarie, regolamentari e di servizio.
Art. 75
Censura
La censura, consistente in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, viene inflitta al dipendente per lievi trasgressioni ai suoi doveri.
Art. 76
Riduzione della retribuzione
1. La riduzione della retribuzione è inflitta:
1) per violazione dei doveri di cui al 1° comma dell'art. 14;
2) per tolleranza di irregolarità in servizio, atti di indisciplina, contegno scorretto o abusi da parte del personale dipendente;
3) per violazione del segreto d'ufficio anche se non ne sia derivato danno alla Banca o a terzi;
4) per non aver adempiuto con regolarità alle obbligazioni assunte;
5) per inosservanza di divieti o per violazioni di obblighi sanciti dalla presente disciplina per i quali non siano previste specifiche sanzioni disciplinari o che, in relazione al grado di gravità, non siano passibili di diversa sanzione a norma dei successivi articoli del presente Titolo.
2. La riduzione della retribuzione è inflitta, in misura non superiore ad 1/5 del trattamento economico, per un periodo massimo di sei mesi.
Dichiarazione a verbale
Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, l’Amministrazione dichiara che, nell’esame sul piano disciplinare di casi di mancato adempimento delle obbligazioni assunte dai dipendenti, terrà conto delle concrete situazioni che sottostanno all’assunzione delle obbligazioni stesse.
Art. 77
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi
1. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi è inflitta:
1) per maggiore gravità dei fatti punibili con la sanzione della riduzione della retribuzione;
2) per abuso di autorità o di fiducia;
3) per atti di insubordinazione;
4) per denigrazione dell'Amministrazione o dei dipendenti;
5) per omessa segnalazione all'Amministrazione di fatti illeciti concernenti la Banca e di cui il dipendente venga a conoscenza in relazione alle mansioni espletate;
6) per inosservanza di divieti o per violazione dei doveri che abbiano arrecato danno alla Banca o ne abbiano compromesso gli interessi, anche non patrimoniali.
2. Il periodo di sospensione è dedotto dal computo dell’anzianità di servizio. L’anno nel quale è irrogata la sanzione non è considerato ai fini della permanenza nel livello e nel segmento professionale, con gli effetti di cui all’art. 60.
Art. 78
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione oltre sei mesi e fino a un anno
1. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione oltre sei mesi e fino a un anno è inflitta per maggiore gravità dei fatti punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi, indicati ai punti da 1) a 6) dell'art. 77.
2. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione oltre sei mesi e fino a un anno, oltre alle conseguenze previste dall’art. 77, 2° comma, può comportare l'assegnazione ad altra unità operativa, anche fuori residenza. In caso di comprovata necessità e su richiesta del dipendente può essere riconosciuto un contributo alle spese di trasporto delle masserizie. Il dipendente che non raggiunga, entro il termine fissato, malgrado diffida, la residenza assegnata dall'Amministrazione è dichiarato dimissionario d'ufficio ai sensi dell'art. 99, lett. b).
3. Per il dipendente al quale sia stata inflitta detta sanzione, la non esaminabilità ai sensi dell’art. 60, 4° comma, si protrae per un ulteriore anno.
Art. 79
Assegno alimentare
1. Al dipendente sospeso dal servizio e dalla retribuzione è concesso un assegno alimentare in misura non inferiore a un quarto e non superiore alla metà del trattamento economico, esclusi i compensi e le indennità che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio o il
disimpegno di particolari funzioni o mansioni. Per il personale deceduto l’assegno alimentare viene attribuito per l’intero mese in cui è avvenuto il decesso.
2. Le somme non corrisposte al dipendente colpito dalle sanzioni della riduzione della retribuzione, della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, ovvero sospeso ai sensi dell'art. 91, sono devolute, dedotto l'importo del suddetto assegno alimentare, al fondo di cui al Titolo IV del Regolamento per il Trattamento di Quiescenza.
Dichiarazione a verbale
L'Amministrazione conferma che, per la determinazione della misura dell'assegno alimentare - attesa la finalità essenzialmente assistenziale - viene valutata la complessiva situazione economico-finanziaria dell'interessato, quale risulta alla Banca all'atto dell'assunzione del provvedimento di sospensione, avendo anche presente la sussistenza di eventuali carichi familiari.
Art. 80
Destituzione
La destituzione è inflitta:
1) per particolare gravità dei fatti punibili con la riduzione della retribuzione o la sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
2) per atti che rivelino mancanza dell'onore e del senso morale;
3) per violazione del segreto d'ufficio o dei segreti delle lavorazioni che abbia portato grave pregiudizio alla Banca;
4) per gravi casi di distrazione o di arbitrario uso, a fini di lucro o di vantaggio proprio o altrui, di somme, valori o cose di proprietà della Banca o da questa detenuti o ad essa destinati, ovvero per connivente tolleranza di tali abusi commessi da dipendenti;
5) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione a lavori eseguiti o da eseguire o ad affari trattati per ragioni di ufficio, o nei quali il dipendente abbia potuto intromettersi valendosi della propria condizione, ovvero per procacciamento o promessa di indebiti benefici a terzi in relazione ad affari della Banca;
6) per grave abuso di autorità o fiducia;
7) per gravi atti di insubordinazione accompagnati da violenza o commessi pubblicamente ovvero per incitamento all'insubordinazione;
8) per condanna penale passata in giudicato e subita per reati commessi anche precedentemente all'assunzione che rendano incompatibile la permanenza del dipendente in servizio;
9) per mancata ottemperanza, entro il termine di 15 giorni, alla diffida dell'Amministrazione a far cessare la situazione di incompatibilità di cui all'art. 16, lett. f).
Art. 81
Recidiva
Al dipendente che incorre in un'infrazione disciplinare dopo essere stato punito, nel biennio precedente, per un'infrazione della stessa specie può essere inflitta la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.
Art. 82
Applicazione di sanzione meno grave
1. Il Consiglio Superiore, eventualmente in considerazione di quanto prospettato dalla Commissione di disciplina, può infliggere la sanzione immediatamente meno grave di quella applicabile, ai sensi del presente Titolo, per la mancanza di cui il dipendente sia stato riconosciuto colpevole a seguito di procedimento disciplinare.
2. Ove la sanzione immediatamente meno grave sia costituita dalla riduzione della retribuzione ovvero dalla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, la sanzione medesima deve essere inflitta nella misura massima prevista, rispettivamente, dagli artt. 76, 77 e 78.
Art. 83
Procedimento disciplinare - Contestazione degli addebiti e deduzioni del dipendente
1. Le mancanze che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari debbono essere contestate al dipendente.
2. La comunicazione delle contestazioni è effettuata mediante consegna dell'originale delle stesse all'interessato, il quale ne rilascia ricevuta sulla copia. L'eventuale rifiuto deve risultare da attestazione del Capo del Servizio o della Filiale incaricato della consegna.
3. Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione si ritiene validamente effettuata, senza ulteriori formalità, trascorsi dieci giorni dall'invio di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata al recapito reso noto dall'interessato a norma dell'art. 14, lett. b).
4. Il dipendente può presentare deduzioni scritte in merito alle contestazioni entro il termine di venti giorni dalla comunicazione. Tale termine può essere prorogato, su richiesta motivata del dipendente, per non più di cinque giorni.
5. Il dipendente deferito alla Commissione di disciplina è sospeso, fino alla definizione del procedimento disciplinare, dall'esame ai fini dei passaggi di livello e di segmento professionale.
6. Nei confronti del dipendente sospeso ai sensi dell'art. 88, 1° comma, la contestazione degli addebiti deve intervenire tempestivamente e comunque entro tre mesi dalla sospensione cautelare. Intervenute le contestazioni, e sempreché il procedimento disciplinare non sia sospeso ai sensi dell'art. 84, 1° comma, il dipendente sospeso può chiedere che il procedimento sia definito entro cinque mesi decorrenti dalla data di notifica della richiesta. Il provvedimento di diniego, motivato, è comunicato al dipendente.
Art. 84
Definizione del procedimento disciplinare
1. Conclusa l'istruttoria, quando non sia stata iniziata nei confronti del dipendente azione penale per i medesimi fatti oggetto di contestazione - nel quale caso il procedimento disciplinare è sospeso fino all'esito di quello penale - e ove si ritenga che i fatti concretino mancanze punibili con la sanzione della censura, si addiviene all'adozione del relativo provvedimento.
2. Ove invece si ritenga che i fatti concretino mancanze punibili con sanzioni di maggiore gravità, l'Amministrazione convoca la Commissione di disciplina, dandone notizia al dipendente almeno quindici giorni prima, al fine di consentirgli di prendere visione e, qualora lo richieda, di trarre copia degli atti del procedimento. Nella stessa circostanza il dipendente è invitato
a comunicare per iscritto - almeno cinque giorni prima della seduta - se intenda esporre personalmente alla Commissione le proprie difese ovvero designare - indicandone contestualmente il nominativo - un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato dal quale l'interessato voglia farsi assistere.
3. Almeno cinque giorni prima della seduta l'interessato può comunque produrre eventuali scritti o memorie difensive.
4. L’interessato ovvero il rappresentante dell’associazione sindacale da cui lo stesso si fa assistere possono presentare al termine dell’audizione di cui al 2° comma innanzi alla Commissione di disciplina un documento di sintesi delle argomentazioni svolte nel corso dell’audizione medesima.
5. In caso di proscioglimento, viene data notizia del provvedimento al dipendente interessato e trova applicazione l'art. 89, 1° comma.
Art. 85
Estinzione del procedimento disciplinare
1. Il procedimento disciplinare - ove non sia intervenuta sospensione a seguito di azione penale - si estingue trascorso un anno dalla data della comunicazione delle ultime contestazioni.
2. L'estinzione comporta la revoca della sospensione cautelare eventualmente disposta e dell'esclusione dagli avanzamenti.
3. All’atto della cessazione del rapporto di impiego si estingue il procedimento
disciplinare.
Art. 86
Organi competenti ad infliggere le sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte, su proposta del Governatore e sentito il parere della Commissione di disciplina, dal Consiglio Superiore, a eccezione della censura e della multa, che per i dipendenti appartenenti ai segmenti di Esperto e Consigliere sono irrogate dal Direttore Generale e per il rimanente personale dell’Area sono irrogate dal Governatore.
2. Il Consiglio Superiore è competente ad irrogare anche la sanzione della censura nei casi in cui ritenga, a modifica del parere espresso dalla Commissione di disciplina o ai sensi dell’art. 82, di irrogare la sanzione stessa.
3. I provvedimenti di sanzione sono comunicati, nel loro testo integrale e con le modalità di cui all’art. 83, al dipendente; l'esito del procedimento è altresì comunicato al rappresentante dell'associazione sindacale da cui lo stesso si sia fatto assistere.
Art. 87
Commissione di disciplina
1. La Commissione di disciplina, nominata dal Governatore, sentito il Direttorio, è composta da un Vice Direttore Generale, che la presiede, dal Capo del Servizio Risorse umane e da tre membri scelti tra i Funzionari generali e gli appartenenti ai segmenti professionali di Direttore centrale o Direttore.
2. Svolge mansioni di segretario un dipendente appartenente ai suddetti segmenti, sostituito o coadiuvato, ove occorra, da un vice segretario.
3. I membri della Commissione devono avere in ogni caso posizione pari o superiore a quella del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei membri effettivi appartenenti al segmento più elevato, il Capo del Servizio Risorse umane è sostituito da chi ne fa le veci, gli altri membri effettivi sono sostituiti da membri supplenti.
5. Alle riunioni della Commissione interviene l'Avvocato capo o chi ne fa le veci, in qualità di consulente e senza diritto a voto.
6. Non possono essere nominati membri della Commissione dipendenti che siano o siano stati tra loro coniugi ovvero siano tra loro parenti o affini di primo e secondo grado.
7. Non possono partecipare alle sedute della Commissione i componenti che:
a) si trovino, con il dipendente sottoposto a procedimento, nei rapporti di cui al comma precedente;
b) siano creditori o debitori del dipendente sottoposto a procedimento ovvero del coniuge o dei suoi figli;
c) siano essi o i loro congiunti di cui al comma precedente gli offesi dall'infrazione disciplinare;
d) siano addetti al medesimo Servizio o Filiale di appartenenza del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.
8. L'essere sottoposto a procedimento disciplinare costituisce causa di decadenza dalla carica di membro effettivo o supplente della Commissione.
9. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti; essa delibera a maggioranza assoluta, col voto di tutti i componenti, e secondo le modalità procedurali stabilite dal Presidente.
10. Nei casi in cui, per due volte consecutive, si verifichi l'impossibilità di valida costituzione della Commissione a termini del comma precedente, per la sostituzione dei membri mancanti si procede al rinnovo della Commissione stessa.
Art. 88
Sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione
1. Il dipendente può, per gravi motivi, essere sospeso dal servizio e dalla retribuzione durante il procedimento disciplinare o anche prima che esso abbia avuto inizio.
2. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione può essere parimenti adottata a carico del dipendente sottoposto ad azione penale quando la natura dell'imputazione sia particolarmente grave.
3. In tale caso la sospensione dura fino all'esito del procedimento penale, rimanendo peraltro in facoltà dell'Amministrazione di decidere la riammissione in servizio del dipendente anche nel corso del procedimento stesso sulla base della prima o delle successive sentenze che lo riguardano.
4. L'eventuale revoca del provvedimento di sospensione cautelare non esclude la possibilità di iniziare il procedimento disciplinare e non implica apprezzamento favorevole ai fini dell'esito del procedimento stesso, né comporta gli effetti di cui agli artt. 89, 1° comma, e 92, 1° comma.
5. Il dipendente sottoposto ad arresto, fermo, custodia cautelare, arresti domiciliari, alla misura cautelare della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio o ad altre misure cautelari previste dalla legge, che rendano impossibile il normale svolgimento della prestazione, è sospeso dal servizio e dalla retribuzione per tutta la durata delle predette misure.
6. Al dipendente sospeso ai sensi del presente articolo è concesso l'assegno alimentare previsto dall'art. 79. Il dipendente medesimo è altresì sospeso dall'esame ai fini dei passaggi di livello o di segmento.
Art. 89
Effetti del provvedimento penale di assoluzione sulla sospensione cautelare
1. Quando nei confronti del dipendente sospeso cautelarmente dal servizio e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 88, 2° e 5° comma, sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, perché il fatto non sussiste o perché il dipendente non lo ha commesso, la sospensione è rimossa e il dipendente ha diritto al trattamento economico non percepito, esclusi i compensi e le indennità che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio o il disimpegno di particolari funzioni o mansioni e dedotte le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare. Con riferimento al periodo di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione, il dipendente ha inoltre diritto a una ricostruzione dei passaggi di livello sulla base dei criteri definiti nell’art. 67.
2. In tutti gli altri casi di sentenze, passate in giudicato, di assoluzione per motivi diversi da quelli di cui al precedente comma, di non doversi procedere o di non luogo a procedere ovvero in caso di decreto di archiviazione, la sospensione può essere mantenuta. Detta sospensione è peraltro rimossa - con gli effetti di cui al precedente comma - qualora non venga iniziato a carico del dipendente procedimento disciplinare entro tre mesi dalla data in cui il dipendente interessato abbia notificato alla Banca, nel testo integrale, la sentenza o il decreto di archiviazione, ovvero questi siano venuti a conoscenza della Banca stessa.
Art. 90
Effetti del periodo di sospensione cautelare in relazione all'esito del procedimento disciplinare
1. Se a conclusione del procedimento disciplinare è inflitta al dipendente la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, il periodo di sospensione cautelare è computato nella sanzione.
2. Se la sospensione dal servizio e dalla retribuzione è inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare già subita, o se è inflitta una sanzione minore oppure se il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento del dipendente, cessano gli effetti della sospensione ed il dipendente ha diritto al trattamento economico - esclusi i compensi e le indennità che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio o il disimpegno di particolari funzioni o mansioni
e dedotte le somme erogate a titolo di assegno alimentare - non corrisposto per il tempo eccedente la durata della sanzione inflitta o per effetto della sospensione.
3. Con riferimento al periodo di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione, il dipendente ha inoltre diritto a una ricostruzione dei passaggi di livello sulla base dei criteri definiti nell’art. 67, fatti salvi tutti gli effetti della sanzione eventualmente irrogatagli.
Art. 91
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione a seguito di provvedimento penale.
Reintegrazione del dipendente prosciolto
1. La condanna penale a pena detentiva, passata in giudicato, ovvero la misura di prevenzione applicata in via definitiva che renda impossibile il normale svolgimento della prestazione comportano, qualora il dipendente non cessi dal servizio a norma dell'art. 100, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tutta la durata di attuazione del provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria. Al dipendente si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 88.
2. In ogni caso resta salva la facoltà della Banca di sottoporre il dipendente a procedimento disciplinare in relazione a quanto sia emerso in sede penale.
3. Il periodo di sospensione a norma del presente articolo è dedotto dal computo dell’anzianità di servizio e del periodo di permanenza nel livello e nel segmento professionale.
4. Se, a seguito di giudizio penale di revisione, il dipendente già condannato è assolto ai sensi dell'art. 637, cod. proc. pen., la sospensione inflitta a norma del presente articolo o la destituzione disposta ai sensi dell'art. 80, punto 8), ovvero la cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 100 è dichiarata nulla e si applicano le disposizioni dell'art. 89, 1° comma, e dell'art. 92, 1° comma.
Art. 92
Avanzamento dei dipendenti sospesi cautelarmente
1. Il dipendente escluso dall'esame ai fini dei passaggi di livello o di segmento professionale per effetto di sospensione cautelare, qualora sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare o questo si concluda con l'irrogazione della censura, ha diritto a essere
riesaminato ai fini dei passaggi di segmento con riferimento al periodo di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione.
2. La medesima disposizione si applica al dipendente sospeso cautelarmente perchè sottoposto ad azione penale nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 89 nonché nell'ipotesi in cui alla conclusione del procedimento penale non segua la instaurazione di procedimento disciplinare e sempreché non debba farsi luogo alla sospensione di cui all'art. 91.
TITOLO XI
CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO
Art. 93
Cause estintive del rapporto d'impiego
Il rapporto d'impiego dei dipendenti della Banca, oltre che per le cause indicate nei Titoli precedenti, si estingue per:
a) collocamento a riposo d'ufficio;
b) dimissioni volontarie;
c) inabilità riconosciuta a domanda;
d) dispensa dal servizio;
e) dimissioni d'ufficio;
f) interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Art. 94
Collocamento a riposo d'ufficio
1. Il dipendente che abbia compiuto 60 anni di età è collocato a riposo d'ufficio.
2. Per il dipendente che al compimento del 60° anno di età non abbia maturato 40 anni di servizio utile continuativo il collocamento a riposo d'ufficio è differito fino al compimento di detti 40 anni, nel limite del raggiungimento del 65° anno di età.
3. Il servizio utile continuativo è computato dalla data di costituzione del rapporto d'impiego disciplinato dalla presente normativa, con detrazione dei periodi che - ai sensi della normativa stessa - non siano da considerarsi utili ai fini dell'anzianità.
4. Il dipendente che non ha maturato diritto a pensione entro il 31.12.2011 è collocato a riposo d’ufficio al raggiungimento del requisito anagrafico previsto dalla legge per la pensione di vecchiaia.
5. I provvedimenti concernenti il collocamento a riposo d'ufficio sono adottati dal Consiglio Superiore.
6. I provvedimenti di collocamento a riposo hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo al raggiungimento del limite di età o di servizio o comunque, e salvo contraria richiesta del dipendente, non oltre la fine dei sei mesi successivi al raggiungimento di tale limite.
7. In caso d'urgenza i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Governatore con riserva di successiva ratifica da parte del Consiglio Superiore.
Norma transitoria
Con riferimento a quanto previsto dal 4° comma, per i collocamenti a riposo fino all’1.1.2018, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è quello previsto per i lavoratori dipendenti (art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011).
Dichiarazione a verbale
Nella consapevolezza che gli effetti dell’allungamento della vita lavorativa non si legano soltanto ai profili previdenziali ma vanno inquadrati nel contesto complessivo della disciplina del rapporto d’impiego, le parti valuteranno gli interventi adottabili su altri versanti, quali: l’orario di lavoro, in una prospettiva di work-life balance; gli inquadramenti e i connessi sistemi gestionali, al fine di favorire le opportunità di sviluppo professionale del personale.
Art. 95
Dimissioni volontarie
1. Le dimissioni volontarie debbono essere rassegnate per iscritto al Capo del Servizio o della Filiale ed il dipendente è tenuto a rimanere in servizio sino a quando non gli sia comunicata l'accettazione delle dimissioni stesse; ove a ciò non ottemperi egli è dichiarato dimissionario d'ufficio. Sulla domanda di dimissioni l'Amministrazione provvede, di norma, nei 30 giorni antecedenti la decorrenza della cessazione.
2. L'accettazione delle dimissioni è deliberata dal Consiglio Superiore su proposta del Governatore; in caso di urgenza il provvedimento può essere adottato dal Governatore, con riserva di successiva ratifica da parte del Consiglio Superiore.
3. L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per motivi di servizio o anche rifiutata in presenza di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione, ovvero quando sia in
corso procedimento disciplinare. Se alla data di presentazione delle dimissioni il procedimento disciplinare non ha avuto ancora inizio occorre, per il rifiuto, che entro il termine di trenta giorni siano mosse le contestazioni ai sensi dell'art. 83.
Art. 96
Cessazione a domanda per inabilità
1. Il dipendente il quale per infermità, difetti fisici o altri motivi di salute non sia più in grado di adempiere ai propri compiti può chiedere di cessare dal servizio per inabilità.
2. L'accertamento delle condizioni di salute è fatto nei modi previsti dall'art. 45 e la cessazione è disposta dal Consiglio Superiore, su proposta del Governatore; in caso d'urgenza il provvedimento di cui al presente articolo è adottato dal Governatore con riserva di successiva ratifica da parte del Consiglio Superiore.
Art. 97
Dispensa dal servizio
1. E' dispensato dal servizio il dipendente che:
a) trascorso il termine massimo di cui al 3° comma dell’art. 44 riguardante l’aspettativa per motivi di salute, non sia riconosciuto idoneo a riprendere servizio sulla base degli accertamenti sanitari disposti ai sensi dell’art. 45. Ove l’inidoneità a riprendere servizio dipenda da una patologia diversa da quella precedentemente certificata, il provvedimento di dispensa dal servizio è sospeso fino ad un massimo di 20 giorni, termine entro il quale il dipendente deve avanzare formale istanza di riammissione in servizio. La riammissione avviene nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia;
b) al termine del periodo massimo previsto dall'art. 73 relativo allo stato di disponibilità non possa essere nuovamente utilizzato dall'Amministrazione;
c) abbia ricevuto il giudizio di insufficienza negli ultimi tre anni.
2. Nell’ipotesi di cui alla lett. b) è dato al dipendente un termine per presentare le proprie osservazioni scritte.
3. La dispensa dal servizio è disposta dal Consiglio Superiore su proposta del Governatore; in caso d'urgenza la dispensa, per i casi di cui alle lett. a) e c) del 1° comma, è disposta dal Governatore con riserva di successiva ratifica da parte del Consiglio Superiore.
Art. 98
Provvedimenti sostitutivi della dispensa dal servizio
1. Nel caso previsto alla lett. b) dell’art. 97 il Consiglio Superiore può disporre, in luogo della dispensa dal servizio, il passaggio a un segmento inferiore o ad altro ruolo, l’uscita dal profilo tecnico ovvero l’inquadramento nell’Area Operativa.
2. Il dipendente nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento previsto al comma precedente può dichiarare per iscritto di rinunciarvi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La dichiarazione di rinuncia è sottoposta al Consiglio Superiore che, a modifica del precedente provvedimento e con la medesima decorrenza, pronuncia la dispensa del dipendente dal servizio
.
Art. 99
Dimissioni d'ufficio
1. E' dichiarato dimissionario d'ufficio il dipendente che:
a) perda il requisito della cittadinanza previsto per l’assunzione;
b) senza giustificati motivi non riassuma servizio entro il termine stabilito malgrado diffida ovvero rimanga arbitrariamente assente dal servizio per un periodo non inferiore a sette giorni;
c) abbia contravvenuto ai divieti posti dall'art. 41 dello Statuto e dall'art. 16, lett. e), della presente disciplina e, benché invitato dall'Amministrazione a far cessare la situazione di incompatibilità, non abbia ottemperato a ciò entro il termine di 15 giorni;
d) abbia conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
e) lasci il servizio prima che la domanda di collocamento a riposo o le dimissioni siano state accettate nei termini dell'art. 95.
2. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Consiglio Superiore su proposta del Governatore; in caso di urgenza, il provvedimento può essere adottato dal Governatore, con riserva di successiva ratifica da parte del Consiglio Superiore.
3. Nelle ipotesi previste alle lettere b), c) ed e) e fino a quando non siano stati assunti i provvedimenti di cui al precedente comma, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di instaurare procedimento disciplinare qualora nel comportamento del dipendente siano riscontrabili fatti o circostanze che concretino mancanze punibili a norma del Titolo X.
Art. 100
Interdizione perpetua dai pubblici uffici
Qualora il dipendente abbia riportato condanna, passata in giudicato, che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la cessazione dal servizio è dichiarata d'ufficio con effetto dalla data della sentenza, ovvero, per il dipendente sospeso cautelarmente, dalla decorrenza del provvedimento di sospensione.
TITOLO XII PERSONALE A CONTRATTO
Art. 101
Personale a contratto
In relazione a particolari esigenze l'Amministrazione può avvalersi di personale a contratto, con rapporto anche a tempo indeterminato, assunto mediante idonee forme di selezione.
Art. 102
Disciplina del personale a contratto
Il trattamento economico del personale a contratto è determinato all'atto della costituzione dei singoli rapporti. Possono altresì trovare applicazione nei confronti dei dipendenti a contratto le disposizioni previste dalla presente normativa per il personale ordinario, in quanto espressamente richiamate nei singoli contratti.
Nota all’art. 102
Anche per il personale a contratto trovano applicazione le norme in tema di periodo di riferimento ai fini del calcolo della durata media dell’orario di lavoro settimanale prevista dalla legge.
Dichiarazione a verbale
L'Amministrazione dichiara che le Direzioni dei Servizi presso i quali sono utilizzati dipendenti a contratto effettueranno annualmente con ciascuno di essi un colloquio sul livello delle prestazioni svolte nel corso dell'anno.
L’Amministrazione dichiara che nel corso del 2017 verificherà l’esistenza delle condizioni per l’inquadramento a ruolo dei dipendenti a contratto che svolgano attività lavorative riconducibili ai fini istituzionali della Banca. L’esito di tale verifica formerà oggetto di confronto con le XX.XX. firmatarie della riforma del sistema degli inquadramenti.
Sindirettivo-CIDA e DASBI-Sinfub auspicano che l’Amministrazione proceda già prima della fine dell’anno in corso all’avvio della riflessione circa l’esistenza delle condizioni per
l’inquadramento a ruolo dei dipendenti a contratto che svolgano attività lavorative riconducibili ai fini istituzionali della Banca.
TITOLO XIII TRATTAMENTO ECONOMICO
SEZIONE I
Art. 103
Trattamento economico
1. Il trattamento economico del personale dell’Area è costituito dalle seguenti voci:
- stipendio (art. 104 - Tabb. A.1 e A.2);
- indennità di residenza (art. 105 - Tab. A.3);
- indennità di funzione (art. 106 - Tab. A.4);
- assegno di reggenza (art. 107);
- assegno di sede estera (art. 108);
- premio di presenza (art. 109);
- gratifica (art. 110);
- assegno per il nucleo familiare (art. 111);
- indennità di bilinguismo (art. 112 - Tab. A.5);
- maggiorazioni (art. 114);
- compensi (art. 115 - Tab. A.6).
2. Ove non diversamente specificato, gli emolumenti sopra indicati sono stabiliti in
misura annua.
3. In caso di assenza o aspettativa non retribuite o parzialmente retribuite ovvero ove
sia irrogata una sanzione disciplinare di riduzione della retribuzione, le voci del trattamento economico indicate al 1° comma, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni regolamentari, sono corrisposte in misura proporzionale.
Art. 104
Stipendio - inquadramento
1. Lo stipendio dei Funzionari generali è articolato in tre classi (Tab. A.1).
2. Lo stipendio del restante personale dell’Area è articolato in fasce stipendiali, corrispondenti ai segmenti professionali, articolate in livelli economici (Tab. A.2).
3. All’atto dell’assunzione, al dipendente è riconosciuto il livello economico, individuato nel bando di concorso, della fascia stipendiale corrispondente al segmento professionale di assunzione.
4. In occasione dell’avanzamento a Funzionario generale, al dipendente viene riconosciuta la classe di importo pari o quella di importo immediatamente superiore allo stipendio posseduto al momento della promozione, maggiorato di due livelli economici della fascia di provenienza, secondo i criteri indicati nell’8° comma.
5. In occasione di avanzamenti di livello economico o di segmento professionale, al dipendente viene riconosciuto:
- in caso di avanzamento di livello, il livello economico immediatamente superiore della medesima fascia;
- in caso di avanzamento di segmento professionale, il livello economico della nuova fascia di importo pari o quello di importo immediatamente superiore allo stipendio posseduto al momento della promozione, maggiorato di due livelli economici della fascia di provenienza.
6. In caso di passaggio dall’Area Operativa all’Area Manageriale e Alte professionalità, ai dipendenti è riconosciuto:
- in caso di inquadramento nel segmento professionale di Consigliere, il livello economico, individuato secondo i criteri indicati nell’8° comma, di importo pari o quello di importo immediatamente superiore allo stipendio percepito ovvero, se superiore, allo stipendio che sarebbe stato conseguito a seguito della promozione a Funzionario di 2a sulla base della normativa previgente;
- in caso di inquadramento nel segmento professionale di Esperto, il livello economico, individuato secondo i criteri indicati nell’8° comma, di importo pari o quello di importo immediatamente superiore allo stipendio percepito.
7. Ove, per effetto del superamento di concorso esterno, sia previsto l’inquadramento con uno stipendio inferiore a quello goduto, il dipendente:
- ove già inquadrato nella fascia, mantiene il più elevato livello economico;
- ove inquadrato in altra fascia, viene collocato nel livello economico di importo pari o quello di importo immediatamente superiore allo stipendio, secondo i criteri indicati nell’8° comma.
8. Ai fini dell’inquadramento ai sensi dei commi 4°, 6° e 7°, sono individuati:
- classi intermedie tra quelle previste nella Tabella A.1;
- livelli economici intermedi tra quelli previsti nella Tabella A.2.
Dichiarazioni a verbale
Ai fini del primo passaggio di livello economico, per il personale inquadrato in un livello intermedio ai sensi del 6° comma viene aggiunto un anno di permanenza nel livello.
Ai fini del primo passaggio di classe del personale inquadrato in una classe intermedia ai sensi del 4° comma, l’Amministrazione terrà conto del minor incremento economico associato all’avanzamento di classe.
Art. 105
Indennità di residenza
1. L’indennità di residenza si compone di:
a) parte percentuale, calcolata sullo stipendio (Tab. A.3);
b) “parte fissa - conviventi”, spettante in base al numero di figli conviventi di età non superiore ai 21 anni o assolutamente e permanentemente inabili. Tale parte fissa è maggiorata nell’ipotesi in cui il dipendente abbia il coniuge convivente e a carico (Tab. A.3).
Il passaggio da una misura all’altra della parte fissa, così come la maggiorazione per il coniuge convivente e a carico, decorrono dal mese successivo a quello in cui si verificano mutamenti nei relativi presupposti di fatto.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti di Banca, i figli conviventi sono considerati con riferimento soltanto a uno dei due dipendenti, sulla base di specifica indicazione dei dipendenti medesimi.
Art. 106
Indennità di funzione
1. L’indennità di funzione si compone di: