STATUTO CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE
STATUTO CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE
INDICE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Denominazione, natura giuridica e sede. Art. 2 – Finalità e attribuzioni.
Art. 3 – Comprensorio consorziale.
Art. 4 – Perimetro del comprensorio consorziale e sue articolazioni.
Art. 5 – Principi ispiratori dell’azione amministrativa.
Art. 6 – Strumenti di partecipazione e collaborazione.
CAPO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO E NORME ELETTORALI
Art. 7 – Organi del Consorzio.
voto.
SEZIONE I - ASSEMBLEA
Art. 8 – Assemblea dei consorziati e diritto di
Art. 9 – Deleghe.
Art. 10 – Sistema elettivo.
Art. 11 – Formazione. Approvazione e pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto al voto.
Art. 12 – Reclami contro l’elenco degli aventi
diritto al voto.
Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea. Art. 14 – Costituzione seggi elettorali.
Art. 15 - Accesso all’informazione e partecipazione dei consorziati al procedimento elettorale.
Art. 16 – Liste dei candidati. Art. 17 – Schede di votazione. Art. 18 – Operazioni di voto. Art. 19 – Scrutinio.
Art. 20 – Validità ed efficacia delle votazioni. Art. 21 – Reclami. Proclamazione dei risultati.
SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 22 – Composizione.
Art. 23 – Cause ostative all’eleggibilità e alla designazione.
Art. 24 – Competenze e funzioni. Art. 25 – Convocazione.
Art. 26 – Validità delle sedute.
SEZIONE III - COMITATO AMMINISTRATIVO
Art. 27 – Composizione.
Art. 28 – Competenze e funzioni. Art. 29 – Provvedimenti di urgenza. Art. 30 – Convocazione.
Art. 31 – Validità delle sedute.
SEZIONE IV - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI
Art. 32 – Competenze e funzioni del Presidente. Art. 33 – Funzioni e compiti dei Vicepresidenti.
SEZIONE V - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Art. 34 – Composizione – Funzioni – Durata.
SEZIONE VI - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 35 – Accettazione della cariche.
Art. 36 – Parità di voti nelle elezioni alle cariche.
Art. 37 – Durata, decorrenza e scadenza delle cariche.
Art. 38 - Cessazione delle cariche. Art. 39 – Dimissioni.
Art. 40 – Decadenza.
Art. 41 – Verbali delle adunanze degli organi consortili.
Art. 42 – Interventi alle sedute. Segretario. Art. 43 - Votazioni.
Art. 44 – Conflitto di interessi. Art. 45 – Pubblicazione e accesso alle deliberazioni.
Art. 46 – Ricorso contro le deliberazioni.
CAPO III ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE SEZIONE VII - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Art. 47 – Struttura organizzativa e compiti del Direttore.
Art. 48 – Regolamenti interni.
SEZIONE VIII - NORME AMMINISTRATIVO-CONTABILI
Art. 49 – Esercizio e bilancio di previsione e consuntivo.
Art. 50 – Contributi di bonifica e riscossione dei
contributi.
Art. 51 – Ordine di riscossione e mandati di pagamento.
Art. 52 – Rendiconti.
SEZIONE IX - CATASTO E RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA
Art. 53 – Catasto e Piani di classifica.
SEZIONE X - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 54 – Norme transitorie e finali.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE
1. Il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, istituito con Legge della Regione Xxxxxx-Romagna n. 5 del
24 aprile 2009 e così denominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1141 del 27 luglio 2009, esercita le proprie funzioni nel Comprensorio “C6” di cui all’allegato B della medesima L.R. 5/2009.
2. Il Consorzio, persona giuridica pubblica a struttura associativa ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 2 agosto 1984 n. 42, dell'art. 59 del X.X. 00 febbraio 1933
n. 215 e dell'art. 862 C.C., ha sede in Xxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0.
3. Il Consorzio è costituito da tutti i proprietari di beni immobili, iscritti al catasto edilizio urbano ed al catasto terreni, che traggono beneficio dall’attività di bonifica, situati nel comprensorio indicato al precedente comma 1 e descritto nei successivi articoli 3 e 4. Si amministra per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati.
4. L’emblema del Consorzio è costituito dalla seguente immagine:
Il marchio sintetizza visivamente l'attività svolta dal Consorzio attraverso una rappresentazione stilizzata dell’elemento acqua (linea azzurra), della componente tecnologica delle opere (linea grigia), nonché del territorio (linea verde) alla cui tutela e sviluppo sostenibile è finalizzata l’attività di bonifica. La linea verde, che interseca e normalizza le due precedenti, crea un movimento di apertura e dinamicità.
ART. 2 – FINALITA’ E ATTRIBUZIONI
1. Al fine di concorrere al conseguimento delle esigenze della difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo del territorio, della tutela e della valorizzazione della produzione agricola, della provvista, della razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, della salvaguardia delle risorse naturali, il
Consorzio espleta le attribuzioni e i compiti ad esso attribuiti o delegati dalla legislazione statale o regionale.
2. Il Consorzio svolge la propria attività conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti consiliari. Nell’ambito delle proprie attribuzioni provvede al complesso di attività preordinate:
a) alla sistemazione e al rinsaldamento delle pendici e dei versanti, al recupero delle zone franose e alla regimazione dei deflussi montani e collinari attraverso le opere di bonifica pubbliche o private obbligatorie;
b) alla regolazione idraulica dei territori di pianura, alla protezione dalle acque di monte e allo scolo delle acque in eccesso, al fine di ridurre il rischio idraulico per gli immobili e salvaguardare l’integrità dell’ambiente attraverso il reticolo e le altre opere di bonifica;
c) alla provvista, alla distribuzione e all’uso razionale delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, nonché ad altri fini produttivi e ambientali che comportino la restituzione della risorsa e siano compatibili con le successive utilizzazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
3. Il Consorzio provvede in particolare:
a) a formulare la proposta del programma poliennale di bonifica e di irrigazione, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di bacino;
b) a partecipare alle Conferenze di pianificazione per consentire all’amministrazione procedente l’acquisizione di dati ed informazioni relativi alla sicurezza idraulica del territorio per quanto di competenza, nonché a collaborare all’individuazione di idonee soluzioni;
c) ad esprimere un parere sulla compatibilità dei nuovi scarichi in relazione ai propri ricettori ai sensi dell’art. 4 della L.R. 4 del 2007 e relative direttive attuative, nonché a proporre all’Autorità competente gli interventi e le azioni necessari agli adeguamenti finalizzati a mantenere situazioni di sicurezza;
d) alla progettazione ed alla realizzazione delle opere di bonifica, nonché di ogni altra opera pubblica che gli sia affidata e che, nell’ambito delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, sia di interesse del comprensorio;
e) all’esercizio, alla manutenzione e alla vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica, nonché delle relative opere infrastrutturali e di supporto;
f) ad espletare ogni altra attività finalizzata alla riqualificazione idraulica del territorio, in quanto connessa alle proprie finalità istituzionali;
g) alla realizzazione delle opere private rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica e di irrigazione;
h) alla progettazione e alla realizzazione, su richiesta e a spese degli interessati, delle opere e degli interventi di competenza privata non obbligatorie, nonché alla manutenzione delle medesime, sempreché, in quest'ultimo caso, l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;
i) a collaborare con la protezione civile e le altre autorità preposte agli interventi di emergenza conseguenti a calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche, anche attraverso la progettazione e la realizzazione degli interventi d’urgenza relativi alle opere di bonifica;
j) alla derivazione di acqua ad uso irriguo ed alla conseguente regolazione delle utenze di acqua relativamente alla rete di bonifica per gli usi irrigui nonché nei corsi d’acqua naturali concessi in uso dalla Regione per il vettoriamento di cui all’art 42 comma 3, del R.R. 41/2001;
k) all’utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quelli originariamente concessi ai sensi dell’art. 40, comma 1, del R.R. 41/2001;
l) alla realizzazione e gestione delle reti a prevalente scopo irriguo, degli impianti per la utilizzazione in agricoltura di acque reflue, degli acquedotti rurali e degli altri impianti funzionali a sistemi irrigui e di bonifica;
m) ad esercitare l’attività di polizia idraulica sulle opere di bonifica in gestione;
n) a concorrere, nell’ambito delle proprie competenze, alla realizzazione delle attività volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione di fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione;
o) a concorrere, mediante appositi accordi di programma con le competenti autorità, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche ai fini della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione;
p) ad assumere, in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta, ovvero, in caso di inerzia degli interessati, su disposizione della Giunta regionale, l’esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata, nonché delle opere di interesse comune a più proprietà ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, L. 183/1942, nonché l’esecuzione delle opere occorrenti ai sensi dell’art. 22 L. 910/1966;
q) ad assistere i consorziati, proprietari o affittuari di immobili agricoli, nella progettazione e realizzazione delle opere di miglioramento fondiario, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi, nonché nel conseguimento delle relative provvidenze;
r) ad assistere i consorziati nella progettazione e realizzazione delle opere private finalizzate all’invarianza idraulica o comunque connesse alle opere e all’attività di bonifica;
s) ad eseguire, su richiesta, interventi di manutenzione sulla viabilità rurale minore ad uso pubblico;
t) alla ricerca, progettazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
4. In relazione alla programmazione delle opere di bonifica ed alle intese interregionali sulla materia, i programmi e piani o le relative proposte formulati dal Consorzio
devono essere contestualmente inviati, prima delle preliminari procedure di pubblicazione, alle Giunte regionali interessate per territorio.
ART. 3 – COMPRENSORIO CONSORZIALE
Il Comprensorio del Consorzio, di cui all’allegata cartografia, ha una superficie totale di ha 200.618 che ricade nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì - Cesena, Ravenna, e Firenze e nei seguenti Comuni per le relative superfici:
Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxxx XX Xxxxxx- Xxxxxxx
intera estesa
2.915
Xxxxxxxxxxxxxx XX Xxxxxx- Romagna
Castel Del Rio BO Xxxxxx- Romagna
Xxxxxxxxxxx XX Xxxxxx- Romagna
Xxxxx XX Xxxxxx-
Romagna
Medicina BO Xxxxxx- Romagna
porzione 2.812
porzione 4.332
porzione 3.460
porzione 14.344
porzione 84
Xxxxxxx XX Xxxxxx-
Romagna
Totale Provincia di
Bologna
intera estesa
2.148
30.095
Argenta XX Xxxxxx-
Romagna
Totale Provincia di
porzione | 289 |
porzione | 474 |
porzione | 9.062 |
porzione | 34 |
porzione | 4.828 |
Ferrara
porzione 338
338
Castrocaro Terme e Terra del Sole
FC Xxxxxx- Romagna
Dovadola FC Xxxxxx- Romagna
Modigliana FC Xxxxxx- Romagna
Portico e San Benedetto FC Xxxxxx-
Romagna
Tredozio FC Xxxxxx- Romagna
Totale Provincia di
Forlì-Cesena
14.687
Xxxxxxxxx XX Xxxxxx- porzione 7.746
Bagnacavallo | RA |
Bagnara di Romagna | RA |
Brisighella | RA |
Casola Valsenio | RA |
Castel Bolognese | RA |
Conselice | RA |
Cotignola | RA |
Faenza | RA |
Fusignano | RA |
Lugo | RA |
Massa Lombarda | RA |
Ravenna | RA |
Riolo Terme | RA |
Xxxxxxx Xxxxxx- Xxxxxxx Xxxxxx- Romagna
intera estesa intera estesa
7.957
1.001
Xxxxxx- Romagna
porzione 19.310
Xxxxxx- Xxxxxxx Xxxxxx- Romagna
intera estesa intera estesa
8.446
3.228
Xxxxxx- Romagna
porzione 6.018
Xxxxxx- Romagna
intera estesa
3.496
Xxxxxx- Romagna
porzione 13.896
Xxxxxx- Xxxxxxx Xxxxxx- Romagna
intera estesa intera estesa
2.462
11.697
Xxxxxx- Xxxxxxx Xxxxxx- Romagna
porzione 3.691
porzione 8.998
Xxxxxx- Romagna
Sant`Agata sul Santerno RA Xxxxxx-
Romagna
Solarolo RA Xxxxxx- Romagna
Totale Provincia di
Ravenna
intera estesa intera estesa intera estesa
4.457
949
2.624
000.000
Xxxxx Xxx Xxxxxxx XX Xxxxxxx porzione 1.210
Dicomano FI Toscana porzione 347
Firenzuola FI Toscana porzione 21.156
Marrani FI Toscana porzione 00.000
Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx XX Xxxxxxx intera
estesa
10.899
Vicchio FI Toscana porzione 1.284
Totale Provincia di
Firenze
49.522
ART. 4 – PERIMETRO DEL COMPRENSORIO CONSORZIALE E SUE ARTICOLAZIONI
Il Comprensorio consorziale è delimitato dal seguente perimetro:
Confine Ovest
Partendo da Sud in direzione Nord: dal Passo della Futa (q. 903) segue lo spartiacque tra il bacino montano del fiume Reno e il sottobacino montano del fiume Santerno fino al Sasso di Xxxxxx, lo spartiacque fra i sottobacini montani del torrente Idice e del fiume Santerno fino a Monte Tre Poggioli, lo spartiacque fra i sottobacini montani del fiume Santerno e del torrente Sillaro, e quello tra il fiume Santerno ed il rio Correcchio fino alla Via Emilia dalla quale segue la Via Correcchio fino all'autostrada Bologna - Ancona e l'argine destro del rio Correcchio fino alla sua confluenza nel torrente Sillaro, lungo la cui asta prosegue fino alla confluenza nel fiume Reno.
Confine Nord
Partendo da Ovest in direzione Est: dalla confluenza del torrente Sillaro nel fiume Reno, segue l'asta di quest'ultimo fino alla foce.
Confine Est
Partendo da Nord in direzione Sud: dalla foce del fiume Reno segue la costa adriatica sino alla foce del fiume Lamone, quindi l'asta di questo fiume fino alla confluenza dello scolo Cerchia; segue la xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxx -
X. Xxxxxxx fino alla Via Emilia e lo spartiacque tra i bacini idrografici dei fiumi Lamone e Montone fino al Monte Peschiena (q. 1198).
Confine Sud
Partendo da Est in direzione Ovest: segue lo spartiacque tosco-emiliano da Monte Peschiena (q. 1198) fino al Passo della Futa a chiusura del perimetro.
ART. 5 – PRINCIPI ISPIRATORI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
1. Il Consorzio ispira la propria azione ai principi della massima semplificazione e della trasparenza delle procedure ed opera affinché il carico amministrativo ed il relativo onere per i consorziati e per i terzi venga limitato all’essenziale.
2. Il Consorzio instaura rapporti di cooperazione ispirati al criterio della complementarietà di azione con gli Enti territoriali e gli altri soggetti che operano sul proprio comprensorio.
3. Il Consorzio ispira la propria azione ai principi di efficacia, economicità, efficienza, pubblicità e trasparenza, favorendo la partecipazione dei propri consorziati e assicurando la diffusione, anche attraverso reti informatiche, dei principali documenti consortili. Il Consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni, mira costantemente al miglioramento della qualità della propria azione, utilizzando strumenti adeguati per il monitoraggio e la verifica della medesima, nonché al contenimento dei costi gestionali. Per favorire tale scopo il Consorzio aderisce alle certificazioni di Qualità.
ART. 6 – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE
1. Il Consorzio può partecipare ad intese ed accordi di programma in relazione alle attività di sua competenza. Al fine di favorire l’equilibrato sviluppo del proprio comprensorio, può inoltre promuovere e partecipare agli istituti della programmazione territoriale negoziata.
CAPO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO E NORME ELETTORALI
ART. 7 – ORGANI DEL CONSORZIO
1. Sono Organi del Consorzio:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Comitato Amministrativo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
SEZIONE I^ - ASSEMBLEA
ART. 8 – ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI E DIRITTO DI VOTO
1. L’Assemblea viene convocata per l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione nelle forme stabilite dall’art. 16 della L.R. 42/1984, nonché dall’art. 13 del presente statuto.
2. Fanno parte dell’Assemblea elettorale, con diritto all’elettorato attivo e passivo, tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.
3. Lo stato di pagamento è regolare in presenza del versamento delle annualità di contributo scadute e non prescritte. E’ riammesso al voto il consorziato che regolarizzi la propria situazione contributiva prima dell’espressione del voto entro 15 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto di cui all’art. 11.
4. Agli stessi effetti e con le medesime condizioni, ai sensi dell’ art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, hanno diritto alla iscrizione nel catasto consorziale anche gli affittuari dei terreni ricadenti nel comprensorio del Consorzio, che ne facciano richiesta quando, per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.
5. Ogni componente dell’assemblea ha diritto ad un voto qualunque sia il numero degli immobili di cui sia esclusivo proprietario. Analogamente, in caso di comunione, il diritto di voto è esercitato una sola volta con riferimento alla medesima comunione. Xxx non venga nominato un diverso rappresentante della comunione, il diritto di voto è esercitato dal comproprietario destinatario della richiesta di
pagamento del contributo di bonifica in qualità di rappresentante della comunione.
6. Per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti ed i sottoposti all’amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall’amministratore.
7. Per le persone giuridiche, le società, gli enti, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale, o da un suo delegato.
8. Il consorziato può votare più di una volta solo nel caso in cui, oltre che proprietario di uno o più immobili, sia anche rappresentante di persone giuridiche o di altri soggetti collettivi, o comproprietario in comunione.
9. Per l’esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti commi, i relativi titoli di legittimazione devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, entro i 7 giorni successivi all’ultimo giorno di pubblicazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, al fine di consentire al Consorzio di iscrivere il nominativo del rappresentante nell’elenco degli aventi diritto al voto.
10. A parte i casi di rappresentanza di cui ai commi precedenti, gli iscritti nell' elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell' assemblea da altro consorziato iscritto nell' elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale, mediante delega.
11. In caso di malattia certificata, è altresì ammessa la
delega ad un familiare, purché maggiorenne e convivente.
ART. 9 – DELEGHE
1. A ciascun soggetto non può essere conferita più di una delega.
2. Non possono essere conferite deleghe ai componenti gli Organi di cui all'art. 7, nonché ai dipendenti del Consorzio.
3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono stabilite le modalità di ammissione al voto e gli adempimenti a carico del Presidente del seggio per i casi di delega, nonché per il caso di mancato deposito dei titoli di legittimazione dei rappresentanti di cui all’articolo 8.
ART. 10 – SISTEMA ELETTIVO
1. I componenti dell'Assemblea sono ripartiti in quattro sezioni elettorali nelle quali sono inseriti i consorziati in maniera progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo inferiore da ascrivere alla prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da ascrivere alla quarta, fermo restando che, qualora al raggiungimento della percentuale di contribuenza prevista per la sezione vi siano più componenti tenuti al pagamento dello stesso contributo, si applica l’ordine alfabetico dei contribuenti per l’allocazione degli stessi nella sezione o in quella successiva, al fine di non superare la percentuale prevista per la sezione. Le sezioni risultano così composte:
- Appartengono alla I^ sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge il 20% della contribuenza totale del Consorzio;
- Appartengono alla II^ sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore 30% della contribuenza totale del Consorzio;
- Appartengono alla III^ sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore 25% della contribuenza totale del Consorzio;
- Appartengono alla IV^ sezione i restanti consorziati.
2. Ciascun consorziato, anche se titolare esclusivo di più beni immobili, ha diritto ad un solo voto da esercitarsi nella sezione elettorale individuata ai sensi del comma precedente. Pertanto, qualora il consorziato sia titolare esclusivo di più beni immobili, si procede alla somma dei relativi contributi di bonifica al medesimo richiesti ed il voto è esercitato nella sezione elettorale individuata sulla base della predetta somma. Restano pertanto esclusi da tale somma i contributi richiesti al medesimo consorziato per immobili di cui risulti cointestatario con altri soggetti.
3. La ripartizione dei seggi tra le sezioni è data dal rapporto tra la contribuenza di ogni sezione ed il quoziente elettorale del Consorzio, determinato dal rapporto tra la contribuenza complessiva del Consorzio ed il numero di componenti del Consiglio da eleggere; l’assegnazione dei seggi alle sezioni avviene sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
4. Pertanto la prima sezione elegge 4 Consiglieri, la seconda 6 consiglieri, la terza 5 consiglieri e la quarta
5 consiglieri.
5. I contributi consortili da considerare ai fini della formazione delle sezioni, sono quelli messi in riscossione dal Consorzio alla data della deliberazione di approvazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto. Essi risultano dall’ultimo ruolo ordinario emesso, cui sono sommati, se non ricompresi nel ruolo ordinario, i contributi irrigui richiesti dal Consorzio riferiti all’ultima stagione irrigua utile. Pertanto, qualora alla data della citata deliberazione non fossero stati ancora posti in riscossione i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua dell’esercizio finanziario in corso, sono sommati al ruolo ordinario i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua precedente. Sono esclusi eventuali contributi per il recupero di annate precedenti emessi a seguito di sgravio per passaggio di proprietà
dell’immobile.
ART. 11 – FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO
1. Il Consiglio di Amministrazione delibera l’indizione delle elezioni ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. b) e fissa la data delle votazioni.
2. Il Comitato Amministrativo approva, almeno 40 giorni prima della data delle elezioni, l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, in conformità alle disposizioni del presente statuto e in particolare ai disposti degli articoli 8 e 10.
3. Nella delibera di cui al secondo comma il Comitato Amministrativo dà altresì atto della ricorrenza o meno della condizione di cui al comma 4 dell’art. 15 della
L.R. 42/1984, precisando, per ciascuna Regione, la percentuale di contribuenza complessivamente espressa dai consorziati i cui immobili ricadono in regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna rispetto al totale della contribuenza votante di cui al comma 5 del precedente art. 10.
4. Qualora tali percentuali risultino pari o superiori all’uno per cento, la delibera riporta il testo del comma 4, ad esclusione del primo periodo, dell’art. 15 della
L.R. 42/1984, al fine di pubblicizzare l’obbligo legislativo di inclusione dei relativi rappresentanti nelle liste, nonché la conseguente integrazione numerica del Consiglio di Amministrazione.
5. L'elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:
- le generalità anagrafiche delle persone fisiche e la ragione sociale delle persone giuridiche in ordine alfabetico;
- il comune di residenza, o il domicilio fiscale, delle persone fisiche e il comune in cui hanno sede legale le persone giuridiche;
- l’ubicazione del o degli immobili;
- l'ammontare complessivo del contributo determinato ai sensi dell’art.10;
- la sezione elettorale di appartenenza con indicazione della relativa fascia di contribuenza;
- l'indicazione del seggio presso il quale è iscritto l’avente diritto al voto, con l’ulteriore indicazione che comunque il diritto di voto può essere esercitato anche nella sede legale del Consorzio ovvero in qualunque altro seggio qualora sia garantito in tempo reale il controllo sull’esercizio del diritto di voto.
6. La deliberazione del Comitato Amministrativo di approvazione dell'elenco provvisorio nonché delle modalità per la presentazione degli eventuali reclami e rettifiche da parte degli interessati è pubblicata per un periodo di trenta giorni consecutivi all'Albo Consortile e all'Albo Pretorio informatico o, in assenza, cartaceo del Comune in cui ha sede il Consorzio, nonché sul sito internet del Consorzio. La deliberazione sarà inviata per conoscenza alle associazioni di categoria ed altri organi rappresentativi di cittadini e sarà portata a conoscenza dei consorziati mediante apposite comunicazioni a cura e spesa del Consorzio.
7. Un estratto dell’elenco provvisorio è depositato, durante lo stesso periodo, e messo a disposizione dei consorziati, anche su supporto informatico, presso gli uffici, anche periferici, del Consorzio e, eventualmente, sui siti internet istituzionali degli enti locali del comprensorio.
8. Dell’avvenuto deposito e delle modalità per la presentazione di eventuali reclami e rettifiche dovrà essere data notizia sul sito internet del Consorzio, e eventualmente, sui siti internet istituzionali degli enti
locali del comprensorio.
ART. 12 – RECLAMI CONTRO L’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO
1. I reclami e le rettifiche contro le risultanze dell'elenco di cui all'articolo precedente debbono essere diretti al Comitato Amministrativo ed inviati, mediante raccomandata con a.r. o per posta elettronica certificata, presso la sede del Consorzio entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.
2. Il Comitato Amministrativo, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni dell'elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti mediante raccomandata a.r. ovvero tramite posta elettronica certificata.
3. Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 8, il Comitato introduce nell'elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti, ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti, secondo le rispettive sezioni elettorali d'appartenenza. In ogni caso il Comitato Amministrativo approva definitivamente l'elenco degli aventi diritto al voto.
ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
1. Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea elettorale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante pubblicazione di un avviso su almeno 3 quotidiani locali almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea per 2 volte a distanza di due giorni l'una dall'altra. La convocazione è effettuata altresì attraverso la pubblicazione dell’avviso sul sito internet del Consorzio. Nell’ultimo avviso di pagamento
inviato prima della scadenza del mandato degli organi sono informati i contribuenti sulle modalità di esercizio attivo e passivo del diritto di voto ed è comunicato che dovrà essere convocata l’Assemblea elettorale con indicazione del periodo in cui si svolgerà l’elezione.
2. La convocazione può inoltre essere pubblicata sui siti internet dei Comuni interessati e possono essere affissi manifesti murali nei Comuni e nelle frazioni del Comprensorio consortile.
3. Con le forme di cui ai commi 1 e 2 sono indicati l'oggetto, il giorno, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi. Dovrà inoltre essere data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 24 lettera o) e sarà riportato il testo degli artt. 8, 9 e
10 del presente Statuto.
4. L'Assemblea ha luogo non prima di quindici giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Comitato Amministrativo riguardo alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, regolata all'art. 12.
ART. 14 – COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI
1. Il Comitato Amministrativo determina il numero e l'ubicazione dei seggi da istituire ai fini dello svolgimento delle elezioni in proporzione al numero dei Comuni ricompresi nel comprensorio e degli aventi diritto al voto, tenendo conto anche delle caratteristiche fisiche del territorio in modo da agevolare l’esercizio del diritto di voto.
2. Ogni seggio è composto da un Presidente e da due Scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario, nominati dal Comitato Amministrativo. I componenti del seggio sono acquisiti dalla lista pubblica predisposta per le elezioni politiche, non debbono avere cariche consortili, incarichi o rapporti professionali col Consorzio e non devono versare nelle condizioni di cui all’articolo 23.
3. In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista presentata.
ART. 15 – ACCESSO ALL’INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CONSORZIATI AL PROCEDIMENTO ELETTORALE
1. Il Consorzio favorisce la partecipazione dei consorziati al procedimento elettorale attraverso i seguenti strumenti:
a) costituzione di un ufficio temporaneo dedicato alle procedure elettorali (o un servizio di call center) per fornire assistenza ai consorziati;
b) accesso all’informazione e alla documentazione attraverso il proprio sito internet nel quale si rendono disponibili per la consultazione e l’estrazione la normativa e la modulistica relativa alle elezioni.
ART. 16 – LISTE DEI CANDIDATI
1. All’art. 16, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, della
L.R. 42/1984 sono disciplinate le modalità di sottoscrizione delle liste dei candidati, l’assegnazione dei seggi alle liste, nonché l’attribuzione del premio di maggioranza.
2. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell’art. 15 della L.R. 42/1984, la lista deve riportare, a pena di nullità, in apposito spazio, le generalità dei rappresentanti delle Regioni interessate.
3. Le liste dovranno essere firmate per accettazione dai candidati. Ogni candidato può sottoscrivere una sola lista a pena di decadenza da tutte le candidature.
4. Le liste dei candidati devono essere presentate da consorziati iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto, ivi compresi i rappresentanti delle persone giuridiche, in relazione esclusiva alla sezione elettorale cui appartengono, ove il voto stesso viene esercitato. Il medesimo soggetto non può presentare più di una lista.
5. Deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di tutti i candidati, che debbono comunque essere titolari del diritto all'elettorato attivo. Le liste devono essere consegnate in triplice copia, entro e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea, ad un funzionario, delegato dal Comitato Amministrativo ovvero dal Presidente, che ne rilascerà ricevuta.
6. Ai sensi dell’art. 16, comma 10, della L.R. n. 42/1984, qualora in una o più sezioni non siano presentate liste entro la scadenza di cui al comma 5, il termine per la consegna è fissato entro le ore 18 del decimo giorno anteriore alla data di convocazione dell’Assemblea.
7. Le determinazioni del Comitato Amministrativo, debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste, sono comunicate, prima dello svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista.
8. Ogni comunicazione inerente alla procedura di presentazione delle liste è indirizzata dal Consorzio al primo firmatario della lista presentata, al recapito di posta elettronica certificata o di fax da questo indicato all’atto del deposito della lista.
9. La lista può essere corredata da una denominazione e, ai fini e per gli effetti dell’attribuzione del premio di maggioranza di cui all’art.16, comma 15, della L.R. 42/1984, deve essere corredata da un contrassegno.
10. Le liste accettate sono numerate dal Consorzio secondo l’ordine di presentazione e, nello stesso ordine, distintamente trascritte sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l’ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.
ART. 17 – SCHEDE DI VOTAZIONE
1. Il Consorzio predispone schede differenziate per ciascuna delle sezioni elettorali.
2. Le schede di votazione, debitamente timbrate dall' Amministrazione del Consorzio, devono essere consegnate al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, è tenuto a controllare, insieme agli scrutatori, il numero complessivo delle schede relative a ciascuna sezione elettorale facendone menzione nel verbale di cui all'art. 19.
3. Le schede devono contenere:
a. In alto e in testa a ciascuna lista: il numero di lista, l’eventuale denominazione, l’eventuale contrassegno di cui al comma 9 dell’art. 16 e una casella vuota per l’espressione del voto.
b. le generalità dei candidati nell’ordine di presentazione della lista.
4. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell’art. 15 della L.R. 42/1984, la scheda contiene altresì le generalità dei candidati rappresentanti, distintamente per le Regioni interessate.
5. In caso di mancata presentazione di liste per una
sezione, la relativa scheda di votazione contiene unicamente tante righe quanti sono i consiglieri eleggibili in tale sezione.
6. L'elettore esprime il proprio voto apponendo un segno sulla casella vuota o contenente il contrassegno di lista, stampata in testa alla lista prescelta. Non è ammessa, a pena di annullamento della scheda, l’indicazione di preferenze.
7. Nel caso di mancata presentazione di liste di sezione, l’elettore potrà esprimere il voto a favore dei consorziati iscritti, per la sezione di appartenenza, negli elenchi degli aventi diritto al voto, fino al numero massimo di consiglieri eleggibili in tale sezione.
ART. 18 – OPERAZIONI DI VOTO
1. Le operazioni di voto si svolgono mediante votazione a scrutinio segreto.
2. Nella sala delle votazioni, oltre ai componenti del seggio ed ai rappresentanti di lista di cui all’art. 14, sono ammessi soltanto coloro che si recano a votare e gli eventuali accompagnatori in caso di inabilità, per il tempo strettamente necessario all’espressione del voto.
3. Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno sette ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.
4. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o di un suo delegato su decisione del Comitato Amministrativo esibita e consegnata dall'interessato.
5. Il Presidente del seggio, accertato che ciascun votante abbia apposto la firma accanto al proprio nome riportato nel modulo stralcio dell’elenco degli aventi diritto al voto, su cui vengono stampati i dati di ciascun elettore, consegna allo stesso la scheda corrispondente alla
sezione elettorale cui appartiene. Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengono annotazioni o segni atti ad identificare l'elettore.
6. Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere a seguito delle operazioni di voto e le decisioni stesse sono riportate nel verbale di cui all'articolo successivo.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme per 1'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali.
8. Con specifico regolamento consortile approvato dalla Regione, da adottare nei due anni dall’entrata in vigore del presente statuto, sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di voto in forma telematica e le operazioni relative alle verifiche e allo scrutinio dei voti così espressi. L’esercizio del voto in forma telematica deve garantire l’unicità del voto, la sicurezza della provenienza, la segretezza e la non modificabilità dello stesso.
ART. 19 – SCRUTINIO
1. Dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente e gli scrutatori procedono allo scrutinio previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.
2. Nel caso l’apertura e la chiusura dei seggi avvenga in giorni diversi, viene redatta la prima parte del verbale del seggio con il numero di votanti; lo scrutinio è rimandato al giorno della chiusura dell’ultimo seggio.
3. Di tali operazioni deve essere redatto apposito verbale da trasmettersi immediatamente dopo la chiusura delle operazioni all' Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe e agli altri atti.
ART. 20 – VALIDITA’ ED EFFICACIA DELLE VOTAZIONI
1. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei
votanti.
2. L’assegnazione dei seggi alle liste è effettuata per ciascuna sezione sulla base di quanto disposto dall’art. 16, commi 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. 42/1984.
3. L’assegnazione dei seggi alle liste è pertanto effettuata secondo il metodo del quoziente elettorale puro di cui al comma 11 dell’art. 16 della L.R. 42/1984. I restanti seggi sono assegnati mediante il calcolo dei maggiori resti ossia calcolando la differenza fra: il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista e il prodotto fra la parte intera del numero dei seggi attribuiti alla lista e il quoziente elettorale. I seggi sono attribuiti alle liste che hanno ottenuto i resti più alti in ordine decrescente fino alla concorrenza dei seggi rimasti da assegnare.
4. Qualora non siano state presentate liste risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto più voti nell’ambito delle singole sezioni di appartenenza.
5. In caso di parità di voti risulterà eletto colui che è iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto per un contributo di importo più elevato e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d’età.
ART. 21 – RECLAMI. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
1. Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo al Comitato Amministrativo da depositarsi entro dieci giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto presso la Segreteria del Consorzio.
2. Il Comitato Amministrativo, non oltre trenta giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti. I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati alla Giunta regionale.
3. Avverso gli anzi detti risultati è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi nell' Albo consortile.
4. Le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali devono essere conservati per almeno un anno, presso la sede del Consorzio.
SEZIONE II^ - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART. 22 – COMPOSIZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da 20 componenti eletti dall'Assemblea dei consorziati e da tre sindaci o assessori delegati in rappresentanza dei Comuni ricompresi nel comprensorio, di cui un rappresentate dei Comuni montani. Il procedimento di nomina è avviato dalla Regione.
2. Partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione tre rappresentanti del personale dipendente, designati dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative e nominati dall’ente delegato di cui all’art. 23 della L.R. 42/1984.
3. In caso di attribuzione del premio di maggioranza il Consiglio di amministrazione è integrato da tre componenti eletti ai sensi del comma 15 dell’art.16 della L.R. 42/1984.
4. Il Consiglio di amministrazione è altresì integrato dai componenti eletti ai sensi del comma 4 dell’art.15 della
L.R. 42/1984. Il Consiglio di Amministrazione esercita le sue funzioni anche in carenza della nomina dei componenti di cui al comma 1.
5. L'eventuale sostituzione di Consiglieri elettivi avviene con le modalità fissate nel successivo art. 38.
ART. 23 – CAUSE OSTATIVE ALL’ELEGGIBILITA’ E ALLA DESIGNAZIONE
1. Non possono essere eletti o nominati quali Consiglieri:
a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti per il quinquennio successivo alla data di
dichiarazione;
c) gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
d) coloro che abbiano riportato condanne o siano sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l’elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
e) amministratori e dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sul Consorzio;
f) i dipendenti del Consorzio;
g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
i) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio.
2. Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio gli ascendenti ed i discendenti fino al primo grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.
3. Tutti i candidati alle cariche consortili debbono in ogni caso possedere i requisiti di onorabilità e di esperienza stabiliti dalla legislazione vigente sulle nomine di competenza della Regione.
ART. 24 – COMPETENZE E FUNZIONI
1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo strategico e di orientamento delle politiche gestionali del Consorzio.
2. Il Consiglio di Amministrazione:
a) delibera lo Statuto e le relative modifiche a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti;
b) delibera sulla convocazione dell' Assemblea ed emana tutte le disposizioni relative all'organizzazione delle operazioni elettorali e alle modalità di voto non disciplinate dal presente statuto, ivi comprese le modalità di esercizio delle deleghe;
c) elegge nel suo seno, con votazioni separate a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti:
- il Presidente;
- i due Vice Presidenti;
- il Comitato Amministrativo;
d) nomina i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, ad esclusione del Presidente, nominato ai sensi dell'art. 15 della L.R. 2 agosto 1984 n. 42; in carenza di tempestiva designazione del Presidente del Collegio, per assicurare il provvisorio esercizio delle funzioni dell’organo collegiale, il Consiglio di amministrazione elegge un Presidente provvisorio che resta in carica fino alla nomina del Presidente da parte dell’organo competente;
e) determina, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale, gli emolumenti per il Collegio dei Revisori e per i componenti degli organi consorziali che ne hanno diritto ai sensi della normativa vigente; determina inoltre i criteri per il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’ ufficio per tutti i componenti degli organi consorziali;
f) nomina il Direttore generale, su proposta del
Comitato Amministrativo;
g) determina gli indirizzi programmatici e approva il programma pluriennale delle attività;
h) approva, su proposta del Comitato Amministrativo e a maggioranza assoluta dei componenti, i seguenti atti:
- i regolamenti consortili;
- il Piano di Organizzazione Variabile nel rispetto di quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 14 della L.R. 42/1984;
- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori;
- la Relazione previsionale e programmatica, il bilancio preventivo annuale e la relativa relazione, le variazioni che si rendessero necessarie in corso di esercizio, nonché il bilancio consuntivo (Conto economico, Situazione Patrimoniale e Nota Integrativa);
- il Piano di classifica del Comprensorio per il riparto degli oneri a carico dei consorziati;
- il contributo alle spese sostenute dal Consorzio di cui all’art. 166, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le modalità di comunicazione e riscossione di cui al comma 4 del medesimo articolo;
a) formula le proposte per la formazione dei programmi poliennali di bonifica e d'irrigazione ai sensi degli artt. 14 – I° comma, seconda alinea - e 23 – I° comma, prima alinea - della L.R. 42/1984;
b) delibera sulla richiesta di contributi regionali per la realizzazione delle opere private obbligatorie di cui all’art. 8 della L.R. 42/1984 nonché di quelle non obbligatorie di cui all’art. 9 della medesima legge;
c) delibera sui criteri relativi alla realizzazione ed alla manutenzione delle opere di competenza privata, curate dal Consorzio su richiesta dei proprietari e a carico dei medesimi, nonché sulle relative operazioni di finanziamento;
d) recepisce i contratti collettivi di lavoro e decide sui contratti integrativi aziendali su proposta del Comitato Amministrativo;
e) delibera l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo art. 28 lettera o);
f) delibera sulle regole ed i criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
g) redige, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull' attività svolta;
h) decide sui ricorsi in opposizione contro le proprie
deliberazioni;
i) si pronuncia sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato Amministrativo.
3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, secondo opportunità, commissioni interne per procedere all’approfondimento di specifiche questioni che non comportino alcun onere per il Consorzio.
ART. 25 – CONVOCAZIONE
1. Per la seduta d'insediamento, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente uscente del Consorzio o da chi ne fa le veci.
2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, previa deliberazione del Comitato Amministrativo, ordinariamente non meno di quattro volte all'anno.
3. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta al Presidente, mediante lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri, ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del comma 14 del successivo art. 34. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata nei successivi quindici giorni dal Vice Presidente più anziano di età ovvero, nell’ordine, dall’altro Vice Presidente.
4. Le adunanze del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Comitato Amministrativo.
5. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima di quella fissata per l'adunanza, ai Consiglieri, ai Revisori effettivi nonché ai tre rappresentanti del personale dipendente che, a norma del comma 7, dell' art. 15 della
L.R. n. 42/1984, modificato con L.R. 5/2010 partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il
luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. La convocazione potrà avvenire, in alternativa, anche in forma telematica certificata o via fax.
6. In caso d’urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma fino a tre giorni prima della data della riunione, o, in alternativa, anche in forma telematica certificata.
7. Almeno 72 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri, fatto salvo il bilancio che deve essere depositato 5 giorni lavorativi prima della convocazione.
8. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richiede, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita alla seduta successiva.
ART. 26 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE
1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono indette in unica convocazione e sono valide con la presenza di metà più uno dei Consiglieri in carica, compreso il Presidente o un Vice Presidente.
2. In caso di contemporanea assenza o rinuncia alla carica del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio di Amministrazione elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta, con la presenza comunque della metà più uno dei Consiglieri in carica.
SEZIONE III^ - COMITATO AMMINISTRATIVO ART. 27 – COMPOSIZIONE
1. Il Comitato Amministrativo è composto, in modo da garantire la pluralità della contribuenza, da cinque componenti: il Presidente, due Vicepresidenti e due ulteriori componenti.
ART. 28 – COMPETENZE E FUNZIONI
1. Il Comitato Amministrativo è l’organo di gestione amministrativa del Consorzio e, nell’ambito degli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Amministrazione, in particolare:
a) approva l'elenco degli aventi diritto al voto;
b) provvede agli adempimenti, previsti al precedente art. 14, per la costituzione dei seggi elettorali;
c) delibera sui reclami in materia elettorale, accerta i risultati delle votazioni dell'Assemblea e proclama i nominativi degli eletti;
d) propone al Consiglio l’approvazione dei contratti integrativi aziendali;
e) delibera di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale e stipula le eventuali transazioni anche mediante compromessi arbitrali;
f) delibera la partecipazione ad accordi di collaborazione e di programma, xxxxx xxxxxxxxxxxx e, in generale, sull'adozione di moduli collaborativi con pubbliche amministrazioni, organismi associativi, sindacali, nonché con soggetti privati;
g) predispone gli atti di cui alla lettera h) dell’art.
24 e le loro eventuali modifiche, da sottoporre all’ approvazione del Consiglio;
h) propone al Consiglio la nomina del Direttore;
i) provvede, sentito il Direttore, all'assunzione del personale, alle promozioni ed ai licenziamenti;
j) provvede altresì, sentito il Direttore, alle nomine dirigenziali e alle nomine dei responsabili dei procedimenti;
k) delibera i ruoli di contribuenza e il piano di riparto annuale delle spese consortili sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo
approvato dal Consiglio e nomina il responsabile per la sottoscrizione del ruolo di cui all’art. 12 comma 4 del D.P.R. 602/1973;
l) delibera sui finanziamenti provvisori e sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali per la copertura delle quote di costo delle opere a carico della proprietà, sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di enti e di privati, nonché sulle spese da attribuire alle relative gestioni;
m) xxxxxxx i progetti in tutte le fasi progettuali e gli atti di variazione nonché le domande di finanziamento e di autorizzazione;
n) assume le deliberazioni a contrarre non riservate al Consiglio, ovvero ad altri organi dal regolamento interno;
o) delibera in materia di espropri;
p) delibera sulle alienazioni di beni mobili e sulle locazioni e conduzioni nonché cessioni in godimento temporaneo di beni immobili di proprietà del Consorzio;
q) delibera sui casi di particolare rilevanza in materia di licenze e concessioni temporanee ai consorziati, nonché, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio, ai non consorziati
r) provvede, nei limiti fissati dal Consiglio, all'acquisto, alla costituzione, all'alienazione di diritti reali immobiliari;
s) decide sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
t) propone al Consiglio modifiche allo statuto;
u) delibera sulle autorizzazioni al Presidente, al Direttore e ai dirigenti ad ordinare, entro prefissati limiti di importo, l'impegno ed il pagamento delle spese del Consorzio;
v) provvede agli atti che non siano attribuiti alla
competenza di altri Organi consorziali, salvo riferirne al Consiglio nella prima adunanza.
ART. 29 – PROVVEDIMENTI D’URGENZA
1. In caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Amministrativo delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso.
2. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella riunione immediatamente successiva.
ART. 30 – CONVOCAZIONE
1. Il Comitato Amministrativo è convocato ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci. Deve altresì essere convocato quando almeno 2 componenti ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Le riunioni del Comitato hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.
3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti del Comitato almeno 4 giorni prima di quella fissata per l'adunanza. La convocazione potrà avvenire, in alternativa, anche mediante telegramma, o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx certificata, o via fax.
4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.
5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione agli altri componenti almeno 24 ore prima dell'adunanza con le modalità di cui al comma 3.
6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la Segreteria del Consorzio, a
disposizione dei componenti del Comitato, almeno un giorno prima dell'adunanza.
ART. 31 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE
1. Le sedute del Comitato sono indette in unica convocazione e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, tra cui il Presidente o un Vice Presidente.
SEZIONE IV^ - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI ART. 32 – COMPETENZE E FUNZIONI DEL PRESIDENTE
1. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio e rappresenta l’Ente nei confronti delle istituzioni e della società civile.
2. Ad esso sono affidate le seguenti funzioni:
a) presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Amministrativo e stabilisce l'ordine del giorno dell'adunanza del Comitato Amministrativo;
b) firma tutti gli atti con soggetti terzi aventi rilevanza istituzionale non riservati alla competenza di altri soggetti istituzionali;
c) firma gli atti attuativi delle deliberazioni di cui alla lett. l) dell’art. 28 assunte dal Comitato Amministrativo, nonché di quelle di cui alla lett. m) dell’art. 24 assunte dal Consiglio di Amministrazione;
d) cura, coadiuvato dal Direttore, i rapporti con le rappresentanze sindacali e definisce i contratti integrativi aziendali sulla base degli indirizzi del Comitato Amministrativo;
e) vigila sull'amministrazione consortile ed assicura che la medesima si svolga nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e di statuto nonché degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi del Consorzio;
f) ha facoltà di avviare, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le procedure di riduzione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di violazioni delle norme di polizia idraulica;
g) delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Comitato Amministrativo, sulle materie di competenza del Comitato stesso escluse quelle indicate all'art. 28 lettere q), s) e u). Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato nella sua prima riunione.
ART. 33 – FUNZIONI E COMPITI DEI VICE PRESIDENTI
1. I Vice Presidenti sostituiscono disgiuntamente il Presidente in caso di assenza od impedimento; le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente delegato, o, in mancanza di delega, dal più anziano di età.
SEZIONE V^ - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ART. 34 - COMPOSIZIONE – FUNZIONI – DURATA
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
2. Il Presidente del Collegio, iscritto all’albo dei revisori contabili, è nominato dall’ Ente competente a norma dell’art. 23 della L.R. 42/1984.
3. Gli altri componenti, effettivi e supplenti, iscritti all’albo dei revisori contabili, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. L’incarico decorre dall’accettazione, che deve fatta pervenire al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla nomina. In caso di mancata accettazione il Consiglio provvede ad una nuova nomina. Uno dei due componenti il Collegio ed un supplente deve essere espressione della minoranza.
4. Non possono essere nominati revisori dei conti i componenti del Consiglio, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini.
5. Il Collegio è convocato dal Presidente, è validamente insediato con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro, con la sottoscrizione di tutti i componenti. Il dissenziente ha diritto di verbalizzare i motivi del dissenso.
6. Il Collegio dura in carica cinque anni e, in caso di anticipata scadenza dell’Amministrazione che lo ha eletto, scade con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) vigila sulla gestione amministrativo-contabile del Consorzio;
b) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo (Conto economico, Situazione Patrimoniale e Nota Integrativa) attestandone la corrispondenza alle risultanze della gestione ed esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
8. Il Collegio dei Revisori è invitato ad assistere alle riunioni degli organi consortili.
9. I Revisori dei Conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata successiva comunicazione
scritta al Presidente del Collegio.
10. Il Revisore che, senza legittimo e comprovato impedimento, manchi a due riunioni consecutive del Collegio decade di diritto dalla carica.
11. Nelle more dell'emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al successivo comma 13, i Xxxxxxxx supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, ad esclusione del Presidente.
12. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente del Collegio, il Consorzio provvede all’immediata attivazione della procedura di cui al comma
2 per la sua sostituzione. Il Presidente così nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.
13. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori nominati in sostituzione rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.
14. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere al Comitato Amministrativo l'immediata convocazione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consorzio provvede a comunicare alla Regione le irregolarità accertate dal Collegio.
15. Ai Revisori dei Conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione con apposito atto amministrativo, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale.
SEZIONE VI^ - DISPOSIZIONI COMUNI ART. 35 – ACCETTAZIONE DELLE CARICHE
1. L’avviso contenente i risultati delle elezioni dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consorziali con raccomandata a.r. entro otto giorni dalla data di proclamazione o dalla votazione, a
seconda che si tratti di elezione a Consigliere o ad altre cariche.
2. L'elezione a Consigliere si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell' avviso del risultato dell' elezione.
3. L’elezione a Presidente, Vice Presidente e degli eventuali ulteriori componenti del Comitato Amministrativo si perfeziona con l’accettazione dichiarata nella prima seduta del Consiglio, ovvero comunicata al Consorzio, con lettera raccomandata, entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato dell'elezione.
4. In difetto di accettazione entro i limiti indicati della carica di consigliere, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario e al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista. Anche in tali ipotesi si applicano il primo ed il secondo comma del presente articolo.
5. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile, valgono le norme del successivo art. 38.
6. In caso di mancata accettazione delle cariche di Presidente, Vice Presidente o componente il Comitato Amministrativo, si procederà nel più breve termine a nuova elezione.
ART. 36 – PARITA’ DI VOTI NELLE ELEZIONI ALLE CARICHE
1. In caso di parità di voti nella elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti il Comitato Amministrativo la votazione è ripetuta fino ad un massimo
di 3 volte, anche a seguito di sospensione o riconvocazione della seduta. Qualora permanga la parità di voti è eletto il consigliere appartenente alla lista che esprime il maggior numero di consiglieri.
ART. 37– DURATA, DECORRENZA E SCADENZA DELLE CARICHE
1. Gli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili o riconfermabili, salvo il Presidente o i Vice Presidenti che non possono essere rieletti, in via consecutiva, più di una volta;
2. Tutti i componenti gli organi del Consorzio entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 35.
3. La scadenza di tutte le cariche si verifica dopo 5 anni dalla proclamazione degli eletti al Consiglio.
4. Qualora, al momento della scadenza delle cariche, i nuovi Amministratori non siano stati eletti o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui all' art. 35, gli Organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione ordinaria del Consorzio.
ART. 38– CESSAZIONE DELLE CARICHE
1. Quando il Presidente, i Vice Presidenti, o i membri del Comitato Amministrativo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato, entro un mese, il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.
2. Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso provvederà alla sostituzione, secondo
l'ordine dei non eletti:
a) della stessa lista della sezione dei Consiglieri da sostituire, nel caso di votazione ed elezioni per lista;
b) nel caso non siano state presentate le liste per le votazioni verrà nominato il primo dei non eletti della stessa sezione.
3. Qualora la sostituzione non sia possibile, il Consiglio opera in composizione ridotta fino alla fine del mandato salvo quanto previsto al comma 4.
4. Nel caso in cui comunque il numero dei componenti elettivi il Consiglio di Amministrazione risulti ridotto a meno del 50% più uno del suo totale, la convocazione dell'Assemblea deve essere fissata entro tre mesi per il rinnovo del Consiglio stesso.
5. Quando vengono a cessare, per qualsiasi motivo, Consiglieri nominati, il Consorzio ne dà tempestiva comunicazione agli Enti competenti alla nomina per la sostituzione, nonché alla Regione.
6. I nuovi nominati rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.
ART. 39– DIMISSIONI
1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio ed hanno efficacia dalla data di ricevimento.
ART. 40– DECADENZA
1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente all’elezione o alla nomina, sopravvenga una causa ostativa all’eleggibilità, alla designazione o
una causa di incompatibilità.
2. Decadono parimenti coloro che, senza legittimo e comprovato impedimento, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Amministrativo, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dall' art. 44 del presente statuto.
3. La decadenza ha effetto dalla dichiarazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dei motivi all'interessato.
4. La cessazione dalla qualità di legale rappresentante di cui all’art. 8 produce la decadenza dalla carica di Consigliere.
5. La cessazione dalla carica di Consigliere comporta la decadenza dalle altre cariche consorziali.
ART. 41 – VERBALI DELLE ADUNANZE DEGLI ORGANI CONSORTILI
1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale che deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data dell'invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione se, in quella sede, ne abbiano fatta richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
2. I verbali firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di Segretario, nonché dagli eventuali
scrutatori, sono sottoposti ad approvazione nella successiva adunanza.
ART. 42 – INTERVENTI ALLE SEDUTE. SEGRETARIO
1. Il Direttore del Consorzio partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Amministrativo.
2. Possono essere chiamati ad intervenire alle sedute i dipendenti del Consorzio e soggetti esterni, affinché forniscano chiarimenti su determinati problemi.
3. E’ Segretario delle riunioni il dirigente responsabile della segreteria degli organi del Consorzio o, in mancanza, un dipendente con la qualifica di quadro all’uopo designato. In caso di assenza funge da segretario il Direttore del Consorzio o il più giovane dei Consiglieri.
4. La trattazione degli argomenti riguardanti i componenti degli Organi o altri partecipanti alle sedute degli Organi stessi è effettuata in assenza degli interessati ed alla presenza dei soli componenti con diritto di voto deliberativo.
ART. 43 – VOTAZIONI
1. Le votazioni sono di regola palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che sia prevista una maggioranza diversa. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e,
qualora permanga la parità, prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Fermo restando quanto previsto all’art. 36, nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità, si ripete la votazione fino a che risulti espresso un voto di maggioranza.
3. Sono nulle le votazioni nelle quali il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi. In questo caso potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.
4. Gli astenuti, solo ai sensi del successivo art. 44, primo comma, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.
ART. 44 – CONFLITTO D’INTERESSI. OBBLIGO DI ASTENSIONE
1. I componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Amministrativo che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione, abbiano, per conto proprio o per conto terzi, un interesse in conflitto con quello del Consorzio, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.
2. La violazione di tali obblighi comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali: restano ferme la responsabilità per danni e la possibilità di annullamento d'ufficio della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di colui che avrebbe dovuto astenersi, non sa- rebbe stata raggiunta la maggioranza prescritta.
ART. 45 – PUBBLICAZIONE E ACCESSO ALLE DELIBERAZIONI
1. Le deliberazioni degli Organi consorziali sono pubblicate nell' Albo del Consorzio per cinque giorni consecutivi di
cui il primo non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data della loro emanazione, salvo quelle per le quali sia prevista specifica procedura di pubblicazione ed approvazione. Le deliberazioni di cui sia motivata l'urgenza sono pubblicate entro i tre giorni immediatamente successivi a quello dell’adozione.
2. Le deliberazioni degli organi consorziali sono altresì pubblicate sul sito web del Consorzio in apposita sezione.
3. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti a disposizione di chi voglia prenderne visione per la durata della pubblicazione presso la Segreteria del Consorzio.
ART. 46 – RICORSO CONTRO LE DELIBERAZIONI
1. Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 42/1984, contro le deliberazioni degli Organi del Consorzio è ammesso il ricorso in opposizione entro dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione delle stesse.
2. Il ricorso è esaminato nella prima adunanza dell'Organo competente ed è deciso, con deliberazione motivata da comunicarsi entro quindici giorni al ricorrente, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso non sospende l' esecutività della deliberazione.
3. Contro le decisioni assunte dagli organi del Consorzio sui ricorsi predetti è ammessa, entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione delle relative deliberazioni, impugnativa alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. Ai ricorsi di cui ai precedenti comma si applicano le
disposizioni del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
CAPO III – ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE SEZIONE VII^ - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
ART. 47 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COMPITI DEL DIRETTORE
1. La struttura organizzativa del consorzio è definita dal “Piano di Organizzazione Variabile”.
2. Il Direttore dirige, coordina e controlla l’attività della struttura, secondo i principi di trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, assicurandone il buon funzionamento.
3. Assegna ai dirigenti d’area gli obiettivi e verifica il raggiungimento dei risultati, informando ordinariamente il Presidente sull’andamento della gestione.
4. Formula proposte su obiettivi, piani e programmi di attività ed esprime pareri agli organi di amministrazione, dando attuazione, attraverso la struttura organizzativa, alle deliberazioni adottate dai medesimi.
5. Ferme restando le competenze e le responsabilità assegnate dalla legge a specifiche figure professionali, risponde all’Amministrazione dell’andamento della gestione.
6. Spetta in particolare al Direttore:
a) adottare - nel rispetto del POV e delle altre determinazioni assunte dagli organi consortili - gli atti di organizzazione delle risorse umane dando
attuazione ai provvedimenti degli organi;
b) presiedere le commissioni di gara e di concorso, esclusi i casi di incompatibilità previsti dalla legge;
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
d) firmare i contratti deliberati dall’amministrazione e delegati per la firma dal Presidente;
e) rilasciare in xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, permesso e concessione di cui all’art. 14 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 conformi al regolamento di polizia idraulica approvato dal Consiglio di amministrazione, sottoponendo all’approvazione del Comitato Amministrativo i casi di particolare rilevanza;
f) adottare gli atti ad esso attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o delegati dal Presidente.
ART. 48 – REGOLAMENTI INTERNI
1. L'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti consorziali, nonché tutto quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione e dei servizi del Consorzio sono disciplinati, per quanto non disciplinato nel presente Statuto, da appositi regolamenti interni di competenza del Consiglio.
SEZIONE VIII^ - NORME AMMINISTRATIVO-CONTABILI
ART. 49 – ESERCIZIO E BILANCIO DI PREVISIONE E CONSUNTIVO
1. La gestione contabile del Consorzio è di tipo economico- patrimoniale e deve essere improntata secondo i principi della trasparenza, dell’efficacia gestionale e della analiticità dei bilanci.
2. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
3. Il bilancio di previsione è formulato in termini economici di competenza (budget) sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione regionale ed è approvato non oltre il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
4. Il bilancio consuntivo è composto dal Conto Economico, dalla Situazione Patrimoniale e dalla Nota Integrativa ed è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
ART. 50 CONTRIBUTI DI BONIFICA E RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
1. Sono obbligati al pagamento dei contributi consortili i proprietari di beni immobili agricoli e extragricoli situati nel comprensorio del Consorzio, che traggono beneficio dall’attività svolta dal Consorzio stesso. Il contributo complessivo annuale è costituito dall’ammontare delle spese sostenute dal Consorzio per la manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e per il funzionamento del Consorzio stesso.
2. Il riparto annuale delle spese consortili di cui al comma
1 per la determinazione dei contributi a carico delle proprietà interessate è effettuato dal Consorzio applicando il piano di classifica alla spesa risultante dal bilancio preventivo.
3. La riscossione spontanea dei contributi di bonifica è effettuata, previa richiesta di pagamento bonario del Consorzio, mediante versamento diretto del consorziato, o, in alternativa, ricorrendo alla riscossione spontanea di cui all’art. 32 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
4. Entro due anni dall’approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale, il Consorzio provvede ad esplicitare nell’avviso di pagamento lo specifico beneficio tratto dall’immobile situato nel comprensorio di pianura, così come risultante dal paino di classifica,
con indicazione delle principali opere di bonifica da cui tale beneficio discende.
5. La riscossione coattiva dei contributi è effettuata dagli agenti della riscossione secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o da società abilitate alla riscossione iscritte all’albo tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze previsto dall’art. 53 del
D. Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni del R.D. n. 639 del 1910.
6. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, sono consegnati all’agente della riscossione nei modi e nei termini stabiliti per le imposte dirette.
7. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere al Comitato Amministrativo per errore materiale, per duplicazione dell'iscrizione, ovvero per contestare la fondatezza dell’imposizione, entro 30 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale o di altro titolo esecutivo di riscossione.
8. Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Comitato Amministrativo ha facoltà di disporre, con provvedimento motivato, la temporanea sospensione.
9. Le domande di sgravio dall’obbligo del pagamento dei contributi a seguito dell’avvenuta cessione di immobili hanno effetto dall’anno successivo alla loro presentazione al Consorzio e pertanto non fanno venir meno l’obbligo del versamento dei contributi relativi all’anno in corso.
10. In deroga a quanto sopra disposto, in caso di cessione
avvenuta nei primi sei mesi dell’anno, le relative domande di sgravio parziale sono ammesse, se presentate al Consorzio entro la data del 30 giugno. In caso di sgravio parziale resta comunque fermo l’obbligo del pagamento del contributo minimo.
11. Sono altresì ammesse le domande dei consorziati che intendono ripartire l’obbligo del pagamento tra più cointestatari catastali, a condizione che gli importi derivanti dalla ripartizione siano superiori al contributo minimo.
ART. 51 – ORDINE DI RISCOSSIONE E MANDATI DI PAGAMENTO
1. Il Cassiere introita, alle rispettive scadenze, le rate dei contributi consorziali e provvede, in base agli ordini di riscossione emessi dal Consorzio, all'incasso delle altre entrate consorziali. Dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.
2. I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione sono firmati dal Presidente o da un Vice Presidente e controfirmati dal Direttore e dai funzionari designati con apposita deliberazione da parte del Comitato Amministrativo dell’Ente.
3. Nessun pagamento può essere eseguito senza regolare mandato, salvo le minute spese effettuate tramite il servizio di economato.
ART. 52 – RENDICONTI
1. Il Cassiere rendiconta mensilmente al Consorzio, tramite trasmissione di estratti conto, le operazioni compiute sul conto corrente ordinario movimentato tramite mandati di pagamento e reversali di incasso.
SEZIONE IX^ - CATASTO E RIPARTO DELLE CONTRIBUENZE ART. 53 – CATASTO E PIANI DI CLASSIFICA
1. Le proprietà a contribuzione vengono iscritte in catasto con tutti gli elementi necessari per la formazione degli aventi diritto al voto e per l'applicazione dei criteri di riparto della contribuenza, distintamente per Comune.
2. Il piano di classifica per il riparto della contribuenza è redatto dal Consorzio sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, approvato dal Consiglio d’amministrazione e sottoposto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 49 della L.R. 6/2004.
SEZIONE X – NORME FINALI E TRANSITORIE ART. 54 – NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all’approvazione della Giunta Regionale.
2. Fino all’esecutività del piano di classifica di cui all’art. 53, restano in vigore i piani di classifica vigenti.
3. L’art. 49 si applica a far tempo dall’esercizio finanziario 2012.
4. Il termine di cui all’art. 11, comma 6, in sede di prima applicazione, è ridotto a 15 giorni.