Contract
“Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50”
In data 18/01/2019, presso l’Università del Salento, la Delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi e composta da:
Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx – Delegato del Rettore: firmato
Xxxx. Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx - Direttore Generale: firmato
e la Delegazione sindacale abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi, composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali:
R.S.U. Organizzazioni Sindacali di Categoria
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx firmato FLC-CGIL x.xx Xxxxxxxx Xxxxx Avv. Xxxx Xxxxxx firmato CISL/Scuola x.xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. De Xxxxxxxx Xxxxxxxx firmato FED. UIL Scuola RUA x.xx Xxxxx Xx
Donfrancesco
Dott.ssa Xxxxxxxx X. Xxxxxxx firmato SNALS/CONFSAL Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx firmato FED. GILDA UNAMS Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxx firmato
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx firmato Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx firmato Dott.ssa Verdaguer X. Xxxxxxx firmato
PREMESSA
VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 113, così come modificato dal D. Lgs.
19/04/2017, n. 56;
VISTA la Legge 27/12/2017, n. 205 e, in particolare, l’art. 1, comma 526, il quale ha aggiunto, in fine, all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici il comma 5-bis, che recita: «Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture»;
CONSIDERATO che il D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 stabilisce, all’art. 113, comma 3, che «L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni»;
VISTO il CCNL, comparto Università, sottoscritto in data 16/10/2008;
VISTO il CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19/4/2018;
VISTA l’ipotesi di “Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50”, siglata dalle Delegazioni della contrattazione integrativa il 16/11/2018;
VISTA la Relazione illustrativa, in data 20/11/2018, a corredo del precitato contratto integrativo, redatta secondo gli schemi standard diramati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19/07/2012;
CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 11 del 27/11/2018, ha certificato positivamente la precitata ipotesi di contratto integrativo, ai sensi dell’art. 00- xxx, xxx X. Xxx. 00/0/0000, x. 000;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 317 del 27/11/2018, con cui la Delegazione datoriale è stata autorizzata alla sottoscrizione del “Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50”, nel testo concordato in data 16/11/2018;
convengono di stipulare il
“Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50”, nel testo concordato in data 16/11/2018, allegato al presente atto, di cui diviene parte integrante.
Ipotesi di
“Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50”
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Con il presente Contratto le parti stabiliscono le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo Incentivante per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Università del Salento per le attività indicate nell’art. 113, comma 2, del d. lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), volte a consentire l’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.
Art. 2 - Costituzione del Fondo
1. Il Fondo di cui all’art. 113, comma 2, del Codice è posto a carico degli stanziamenti inseriti negli stati di previsione della spesa o in bilancio per ciascun appalto di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo 113.
2. Nel quadro economico di ciascun processo di spesa vengono destinate al Fondo di cui al precedente comma risorse finanziarie fino al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, modulate come specificato nei successivi commi del presente articolo. Il presente comma si applica agli appalti di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.
3. Non sono inclusi nel Fondo di cui al comma 1 gli oneri connessi alle polizze assicurative di cui all’art. 24, comma 4, del Codice.
4. Il Fondo di cui all'art. l13, comma 2, del Codice è così modulato:
a) per importo a base di gara superiore a euro 40.000,00 e fino a euro 10.000.000,00 le risorse finanziarie sono pari al 2% dell'importo dei lavori/servizi/forniture posto a base di gara;
b) per importo a base di gara compreso tra euro 10.000.00l,00 e euro 20.000.000,00 le risorse finanziarie sono pari all’ 1,9% dell'importo dei lavori/servizi/forniture posto a base di gara;
c) per importo a base di gara superiore a euro 20.000.000,00 le risorse finanziarie sono pari all’1,8% dell'importo dei lavori/ servizi/forniture posto a base di gara.
5. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo di cui al precedente comma 1 del presente articolo costituisce il Fondo Incentivante ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti nell’articolo 4 del presente accordo e tra i soggetti di cui al successivo art. 3.
Il Fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica in relazione ai ribassi che si verificano in sede di appalto e si intende al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
6. Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo di cui al precedente comma l, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. La spesa è programmata e disposta con atto del Direttore Generale.
7. Le somme che costituiscono il Fondo Incentivante sono utilizzabili in termini di spesa solamente a conclusione del collaudo/verifica di conformità.
Art. 3 - Personale beneficiario del Fondo Incentivante
l. I beneficiari delle quote del Fondo Incentivante sono individuati nei profili del personale tecnico e amministrativo dell’Università del Salento coinvolto nel concreto svolgimento delle diverse fasi del processo di spesa, dalla programmazione all’esecuzione del contratto. Il Fondo Incentivante è ripartito fra il responsabile unico del procedimento (RUP) e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche per le attività indicate all’art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, nonché tra i loro collaboratori. I collaboratori, tecnici o amministrativi, sono coloro che in relazione alla singola attività, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, partecipano in concreto alle diverse fasi del processo di spesa mediante contributo intellettuale e/o materiale.
2. L’affidamento delle funzioni tecniche è effettuato, su proposta del RUP, con provvedimento formale del Direttore Generale, tenuto conto della valorizzazione e del coinvolgimento di tutti i dipendenti in possesso delle necessarie qualifiche, delle competenze e capacità professionali, della valutazione delle eventuali incompatibilità e dei conflitti d’interesse, della distribuzione omogenea dei carichi di lavoro, della rotazione degli incarichi sulla base di appositi avvisi all’interno della struttura interessata (ad esclusione, di norma, del RUP), che l’Amministrazione si impegna ad emanare in relazione alle professionalità richieste.
3. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell’ambito della stessa opera o lavoro, servizio, fornitura, il nominativo dei dipendenti incaricati, nonché quello dei loro collaboratori, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno e i relativi coefficienti di incentivazione.
Art. 4 - Ripartizione incentivi
l. I coefficienti di ripartizione del Fondo Incentivante sono attribuiti sulla base delle aliquote percentuali indicate nelle seguenti tabelle relative a lavori (Tabella l), servizi e forniture (Tabella 2). e nelle “Schede di ripartizione dell’incentivo” che saranno predisposte in sede di elaborazione del previsto Regolamento di Ateneo.
Tabella 1
LAVORI | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Quota min | Quota max | |||
Attività | Aliquota | parziale | parziale | |
attività | responsabile | collaboratori | ||
% | % | % | ||
a) | Responsabile unico del procedimento | 35 | 60 | 40 |
b) | Programmazione della spesa per investimenti | 5 | // | // |
c) | Valutazione preventiva dei progetti | 7 | // | // |
d) | Predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici | 5 | // | // |
e) | Direzione dei lavori | 35 | 60 | 40 |
f) | Collaudo tecnico amministrativo/regolare esecuzione – collaudo statico | 13 | // | // |
TOTALE | 100 |
Tabella 2
SERVIZI E FORNITURE | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Quota min | Quota max | |||
Attività | Aliquota | parziale | parziale | |
attività | responsabile | collaboratori | ||
% | % | % | ||
a) | Responsabile unico del procedimento | 25 | 60 | 40 |
b) | Programmazione della spesa | 5 | // | // |
c) | Predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici | 20 | // | // |
d) | Direzione dell’esecuzione | 35 | 60 | 40 |
e) | Verifica di conformità/regolare Esecuzione | 15 | // | // |
TOTALE | 100 |
2. Il RUP e il direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione assumono la responsabilità diretta e personale delle rispettive attività e agli stessi è riconosciuto almeno il 60% dell'aliquota incentivante.
Ai loro collaboratori è riconosciuto al massimo il 40% dell'aliquota incentivante. In assenza di collaboratori la totalità dell’aliquota viene erogata al responsabile dell'attività.
3. Il Fondo Incentivante relativo alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi previsti dal cronoprogramma o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo che non trovano legittimazione nelle disposizioni del Codice è ridotto secondo le seguenti misure percentuali:
• del 10% nel caso in cui i ritardi o i maggiori costi siano inferiori al 20% rispetto ai tempi ed ai costi previsti;
• del 40% nel caso in cui i ritardi o i maggiori costi siano maggiori o uguali al 20% ma comunque uguali o inferiori al 40% rispetto ai tempi ed ai costi previsti;
• del 60% nel caso in cui i ritardi o i maggiori costi risultino superiori al 40% rispetto ai tempi ed ai costi previsti.
Ai fini dell’applicazione della riduzione, non sono computati nei termini di esecuzione dell’incarico i tempi conseguenti a sospensioni per cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche e altre circostanze non imputabili all’operato del personale incaricato, purché idoneamente documentate.
La conformità alle norme del Codice di eventuali incrementi dei tempi o dei costi è attestata dal RUP.
Art. 5 - Liquidazione incentivi
l. Al personale che partecipa alla ripartizione degli incentivi, che dovesse su autorizzazione del responsabile preposto prestare ore di lavoro eccedenti ritenute necessarie dal RUP, saranno riconosciute le ore eccedenti l’orario individuale di lavoro secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa in materia di lavoro straordinario.
2. La corresponsione dell'incentivo è proposta dal RUP, previo accertamento delle specifiche attività concretamente svolte dai dipendenti.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dell’accertamento di cui al comma 2, incrementano la quota del Fondo di cui all'articolo 2.
4. La liquidazione degli incentivi è disposta entro i 90 giorni successivi all’accertamento di cui al precedente comma 2 e ad intervenuta emissione del collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione.
5. La liquidazione degli incentivi e il calcolo degli importi dovuti sulla base delle attività svolte dal personale coinvolto e della disponibilità delle relative risorse finanziarie sono effettuati dal Direttore Generale, su proposta del RUP.