PROCEDURE IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
PROCEDURE IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
AI SENSI DELL’ART. 2391-BIS DEL CODICE CIVILE (COME ATTUATO DAL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 17221 DEL 12 MARZO 2010, AGGIORNATO ALLA DELIBERA N. 21624 DEL 10 DICEMBRE 2020, IN VIGORE
DAL 1 LUGLIO 2021)
Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 novembre 2010 previo parere favorevole del comitato degli Amministratori Indipendenti del 3 novembre 2010.
Aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2015 con parere favorevole degli Amministratori Indipendenti.
Aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2021 con parere favorevole del comitato degli Amministratori Indipendenti del 14 giugno 2021
Emittente: SAES Getters S.p.A. – Xxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX) Sito web: xxx.xxxxxxxxxxx.xxx
INDICE
1. Premessa
2. Nozione di Parte Correlata – Registro Parti Correlate – Comitato
3. Nozione di Operazione con Parte Correlata
4. Categorie di operazioni con Parti Correlate
5. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
6. Procedura generale per le Operazioni di Minore Rilevanza
7. Procedura speciale per le Operazioni di Maggiore Rilevanza
8. Operazioni di Minore Rilevanza di competenza assembleare
9. Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare
10. Delibere Quadro
11. Informativa
12. Operazioni compiute dalle società controllate
13. Esenzioni
14. Varie
1. PREMESSA
1.1 Le presenti procedure (le “Procedure”) - adottate ai sensi dell’art. 2391-bis del codice civile secondo i principi indicati dalla Consob con regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Consob”) - individuano le regole da seguire per l’approvazione e l’attuazione delle operazioni con parti correlate poste in essere da SAES Getters S.p.A. (“SAES” o la “Società”), direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.
1.2 Le presenti Procedure si applicano a far data dal 1° luglio 2021, per tenere conto della disciplina introdotta dalla delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020, che ha modificato il Regolamento Consob in materia di Operazioni con parti correlate (Delibera Consob n.17221 del 12 marzo 2010, di seguito “Regolamento Consob”).
2. NOZIONE DI PARTE CORRELATA – REGISTRO PARTI CORRELATE - COMITATO
2.1 Ai fini delle presenti Procedure, per “Parti Correlate” si intendono i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, richiamati dall’art. 3 comma 1 lett. a) del Regolamento Consob. Conseguentemente si fa integrale rinvio alle indicazioni contenute nella Appendice al Regolamento Consob, qui allegate sub Allegato 1;
2.2 La Funzione Amministrazione e Finanza, ed in particolare l’Ufficio Consolidato, ha il compito di individuare, sulla base delle informazioni e dichiarazioni richieste ai soggetti già individuati quali Parti Correlate della Società, ad essa pervenute o comunque in suo possesso, le Parti Correlate della Società e di tenere un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi del presente articolo (“Registro Parti Correlate”). L’aggiornamento e la verifica del Registro Parti Correlate sono effettuati dalla funzione Amministrazione e Finanza, Ufficio Consolidato, ogniqualvolta sia ritenuto necessario e comunque con
frequenza annuale. La stessa Funzione provvede a fare in modo che i soggetti controllanti e gli ulteriori soggetti indicati nell’art. 114 comma 5 TUF che siano Parti Correlate della Società, forniscano a queste ultime le informazioni necessarie al fine di consentire l’identificazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con Parti Correlate e comunichino in modo tempestivo eventuali aggiornamenti. L’accesso al Registro Parti Correlate è reso disponibile a tutte le funzioni interessate della Società e delle sue controllate e/o collegate. La Funzione Internal Audit, nel quadro del proprio piano di audit, può condurre verifiche in merito alla corretta applicazione di quanto previsto nel presente articolo 2.2.
2.3 Il Comitato di cui all’art. 5.1 che segue che provvede a risolvere i casi in cui l’individuazione di una parte correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nel paragrafo 2.1. L'interpretazione è compiuta facendo anche riferimento a quanto indicato dalla Comunicazione Consob n. DEM/100786683 del 24 settembre 2010 e dalle successive disposizioni, orientamenti e comunicazioni di volta in volta applicabili a tale riguardo (la “Comunicazione”).
3. NOZIONE DI OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA
3.1 Ai fini delle presenti Procedure, per “Operazione con Parte Correlata” si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società ed una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate dalla Società con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società; (iii) gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di Parti Correlate; e (iv) le operazioni di finanziamento nelle quali il ruolo di arranger o capofila sia svolto da Parti Correlate.
4. CATEGORIE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
4.1 Ai fini delle presenti Procedure, per “Operazioni di Maggiore Rilevanza” si intendono le operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:
a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione1 e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).
b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società2. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.
c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.
4.2 In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento Consob, la Società determina in primo luogo la rilevanza di
1 Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è: i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002; iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.
Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
2 Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è: i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è: i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal precedente paragrafo 4.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dalle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 4.1, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
4.3 Qualora un’operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento Consob siano individuate come "Operazioni di Maggiore Rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 4.1 delle presenti Procedure e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, gli amministratori della Società avranno la facoltà di richiedere alla Consob l’indicazione di modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici, comunicando le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.
4.4 Ai fini delle presenti Procedure, per “Operazioni di Importo Esiguo” si intendono le operazioni con Parti Correlate il cui controvalore sia pari o inferiore a Euro 250.000 (duecentocinquantamila), quando la Parte Correlata è una persona giuridica o a Euro 150.000 (centocinquantamila) quando la Parte Correlata è una persona fisica. Per il calcolo di tali importi si debbono considerare i costi per la Società al netto dell’IVA e di eventuali diritti. Qualora l’importo riguardasse persone fisiche, legate da rapporto di lavoro subordinato, l’importo va inteso quale costo aziendale per anno.
4.5 Ai fini delle presenti Procedure, per “Operazioni di Minore Rilevanza” si intendono le operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui al paragrafo 4.1 e dalle Operazioni di Importo Esiguo di cui al paragrafo 4.5.
5. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
5.1 Ai fini delle presenti Procedure, per “Comitato” si intende il comitato costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione, composto da amministratori non correlati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce e presieduto dal Lead Independent Director.
5.2 In occasione di ciascuna operazione con Parti Correlate sottoposta al vaglio del Comitato, i componenti dello stesso dichiarano l’assenza di un rapporto
di correlazione con riferimento alla specifica operazione e confermano la propria qualifica di amministratore non correlato ai sensi delle presenti Procedure. Nel caso in cui uno o più componenti del Comitato siano qualificabili come soggetti correlati in relazione ad una operazione sottoposta al vaglio del Comitato (i) essi devono darne prontamente notizia agli altri componenti del Comitato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione; qualora risulti un solo amministratore membro del Comitato quale soggetto correlato, il Comitato sarà regolarmente costituito e funzionante con la presenza degli altri due membri; (ii) qualora invece i membri del Comitato correlati in una operazione siano due, il Consiglio di Amministrazione procede, ove possibile, alla sostituzione dei componenti correlati con altri amministratori non esecutivi non correlati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina (che ricopriranno l’incarico esclusivamente con riferimento a quella specifica operazione) individuati in ordine di anzianità; (iii) in caso di impossibilità a procedere a tale integrazione, il Consiglio di Amministrazione provvede ad affidare l’incarico ad un esperto indipendente.
6. PROCEDURA GENERALE PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA
6.1 Prima dell’approvazione di un’Operazione di Minore Rilevanza da parte dell’organo o altro soggetto competente, il Comitato esprime un motivato parere non vincolante sull’interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Ai fini del presente paragrafo, un parere positivo rilasciato sotto la condizione che l’operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni è considerato favorevole. Il parere deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato.
6.2 Nel caso in cui nell’ambito del Comitato non vi siano, con riferimento ad un’Operazione di Minore Rilevanza, amministratori indipendenti non correlati e non risulti possibile la sostituzione degli amministratori indipendenti correlati ai sensi del paragrafo 5.2, il Consiglio di Amministrazione, con il necessario voto favorevole degli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti alla riunione, incarica, a spese della Società, uno o più esperti indipendenti del rilascio di un parere motivato sull’interesse della società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni o, in via alternativa, incarica il Collegio Sindacale del rilascio di tale parere, a condizione che i sindaci, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di
xxxxx, nell’operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
6.3 Nel caso in cui le specifiche caratteristiche dell’operazione lo richiedano, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Il Comitato deve condurre specifica verifica della indipendenza degli esperti indipendenti, prima del loro formale incarico, applicando i criteri previsti dal paragrafo 2.4 dell’Allegato 4 del Regolamento Consob3. Il Comitato può richiedere le informazioni sulle eventuali relazioni degli esperti richiedendo agli stessi il rilascio di formale dichiarazione. Il Comitato motiva l’irrilevanza delle eventuali relazioni economiche ai fini del giudizio sull’indipendenza. Le spese a carico della Società per i servizi resi dagli esperti indipendenti al Comitato (riferite a ciascuna singola operazione) non possono superare l’ammontare massimo di Euro 20.000 (ventimila), salva la facoltà di deroga – autorizzata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su istanza motivata del Comitato – in ragione della particolare complessità o delle specifiche caratteristiche dell’operazione. In sede di adempimento degli obblighi informativi e di comunicazione previsti dal Regolamento Consob, la Società – motivando tale scelta – può pubblicare i soli elementi fondamentali dei pareri eventualmente rilasciati dagli esperti indipendenti ai sensi del presente paragrafo (come indicati nell’Allegato 4 al Regolamento Consob) in luogo della pubblicazione integrale degli stessi.
6.4 Il Comitato nonché l’organo competente a deliberare sull’operazione dovranno ricevere, con congruo anticipo, informazioni complete e adeguate sull’operazione prospettata unitamente alla relativa documentazione, a cura degli amministratori esecutivi ovvero a cura del diverso soggetto che propone il compimento dell’operazione e potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti in merito alle informazioni ricevute. Il Comitato procede al rilascio del parere motivato di cui al paragrafo 6.1 entro ventuno giorni dall’ottenimento delle informazioni relative all’operazione
3 In particolare, vanno valutate le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell’esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull’indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.
prospettata, salva la possibilità di estendere il termine di ulteriori sette giorni, su richiesta del Comitato, qualora si sia avvalso dell’assistenza di uno o più esperti indipendenti.
6.5 Qualora le condizioni dell’operazione prospettata siano definite analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo, ovvero laddove la controparte contrattuale venga selezionata tramite gare ad evidenza pubblica o altra procedura competitiva, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.
6.6 Qualora il compimento dell’operazione richieda una preventiva deliberazione da parte dell’organo competente, il relativo verbale reca adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
6.7 Qualora l’Operazione con Parte Correlata sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell’Operazione si astengono dalla votazione stessa. Gli amministratori tenuti ad astenersi concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo, ma sono esclusi da quello deliberativo. Ai fini delle presenti Procedure, per Amministratori Coinvolti nell’Operazione, si intendono gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
6.8. Xxxxx gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob, dal Regolamento Emittenti e/o dalla ulteriore disciplina applicabile4, gli amministratori esecutivi, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun semestre dell’esercizio, forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa sull’esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza compiute dalla Società in ottemperanza alla procedura di cui al presente articolo 6.
4 Alla data di approvazione delle presenti Procedure, si fa riferimento, in particolare, agli obblighi di informazione al mercato di cui all’art. 114 del TUF (comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), artt. 70, 71 e 71-bis del Regolamento Emittenti e artt. 5 e 6 del Regolamento Consob, come successivamente integrati e modificati.
6.9 Fermo quanto previsto dall’articolo 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza, viene messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e nei modi previsti nella Parte Terza, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l’indicazione della controparte, dell’oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi del paragrafo
6.1 dal Comitato (ovvero dagli esperti indipendenti o dal Collegio Sindacale nei casi previsti dal paragrafo 6.2), nonché delle ragioni per le quali l’organo competente ha ritenuto di non condividere tale parere procedendo comunque al compimento dell’operazione. Nel medesimo termine il parere negativo rilasciato dal Comitato (ovvero dagli esperti indipendenti o dal Collegio Sindacale nei casi previsti dal paragrafo 6.2) è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.
7. PROCEDURA SPECIALE PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
7.1 Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento Consob, fermo restando quanto segue, fintantoché la Società manterrà lo status di “società di minori dimensioni” (come definita nel Regolamento Consob), le disposizioni dell’articolo 6 trovano applicazione anche in relazione all’istruttoria e all’approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza. in particolare, le stesse devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione previo motivato parere favorevole sull’interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni rilasciato dal Comitato. Ai fini del presente paragrafo, un parere positivo rilasciato sotto la condizione che l’operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni è considerato favorevole. Gli Amministratori Coinvolti nell’Operazione si astengono dalla votazione stessa. Gli amministratori tenuti ad astenersi concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo, ma sono esclusi da quello deliberativo.
7.2 Nel caso in cui nell’ambito del Comitato non vi siano, con riferimento ad un’Operazione di Maggiore Rilevanza, amministratori indipendenti non correlati e non risulti possibile la sostituzione degli amministratori indipendenti correlati ai sensi del paragrafo 5.2, il Consiglio di
Amministrazione, con il necessario voto favorevole degli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti alla riunione, incarica, a spese della Società, uno o più esperti indipendenti del rilascio del parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni o, in via alternativa, incarica il Collegio Sindacale del rilascio di tale parere, a condizione che i sindaci, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell’operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Resta fermo il necessario coinvolgimento del Lead Independent Director o del diverso rappresentante del Comitato nella fase delle trattative e nella fase istruttoria ai sensi del paragrafo 7.6.
7.3 Nel caso in cui le specifiche caratteristiche dell’Operazione di Maggiore Rilevanza lo richiedano, il Comitato avrà la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. In sede di adempimento degli obblighi informativi e di comunicazione previsti dal Regolamento Consob, la Società – motivando tale scelta – può pubblicare i soli elementi fondamentali dei pareri eventualmente rilasciati dagli esperti indipendenti ai sensi del presente paragrafo (come indicati nell’Allegato 4 al Regolamento Consob) in luogo della pubblicazione integrale degli stessi. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.
7.4 Il Comitato nonché il Consiglio di Amministrazione dovranno ricevere con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull’operazione prospettata unitamente alla relativa documentazione a cura degli amministratori esecutivi ovvero a cura del diverso soggetto che propone il compimento dell’operazione e potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti in merito alle informazioni ricevute. Il Comitato procede al rilascio del parere motivato di cui al paragrafo 7.1 entro ventuno giorni dall’ottenimento delle informazioni relative all’operazione prospettata, salva la possibilità di estendere il termine di ulteriori sette giorni, su richiesta del Comitato, qualora si sia avvalso dell’assistenza di uno o più esperti indipendenti.
7.5 Qualora le condizioni dell’operazione prospettata siano definite analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato
corrispettivo, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.
7.6 Il Lead Independent Director in qualità di presidente del Comitato (ovvero, nel caso in cui il Lead Independent Director sia soggetto correlato in relazione alla specifica operazione, un diverso componente delegato dal Comitato) dovrà essere coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, ed avrà la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli amministratori esecutivi ovvero ai diversi soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria.
7.7 Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva l’Operazione di Maggiore Rilevanza dovrà recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
7.8 Fermi gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob, dal Regolamento Emittenti e/o dalla ulteriore disciplina applicabile5, gli amministratori esecutivi, su base semestrale forniranno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa sull’esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute dalla Società in ottemperanza alla procedura di cui al presente articolo 7.
8. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA DI COMPETENZA ASSEMBLEARE
6 A titolo esemplificativo, sussiste un interesse significativo: (i) del soggetto controllante la Società, nell’ipotesi in cui il medesimo soggetto detenga, nella società controllate o collegate, una partecipazione il cui peso effettivo, valutato secondo i criteri indicati nella Comunicazione, superi il peso effettivo della partecipazione dallo stesso detenuta nella Società; (ii) dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, qualora gli stessi beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di retribuzioni variabili), che dipendano in termini non trascurabili, anche in relazione alla retribuzione complessivamente percepita, dall’andamento della controllata e/o della collegata; (iii) dei dirigenti con responsabilità strategiche, qualora gli stessi abbiano crediti nei confronti della società controllata o collegata, che, alla luce delle specifiche circostanze del caso, incluse l’entità del credito e le condizioni patrimoniali e finanziarie della società controllata o collegata, siano tali da incentivare il rafforzamento patrimoniale della società controllata o collegata.
8.1 Nel caso in cui un’Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza dell’Assemblea o debba essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea troveranno applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 6 delle presenti Procedure.
9. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA DI COMPETENZA ASSEMBLEARE
9.1 Nel caso in cui un’Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 7 delle presenti Procedure.
9.2 Nell’ipotesi di Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, la proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea può essere approvata dal Consiglio di Amministrazione anche in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. In tal caso, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto, nonché delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, il compimento dell’Operazione di Maggiore Rilevanza è impedito solo qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all’Operazione e i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto. Ai fini delle presenti Procedure, per “Soci Non Correlati” si intendono i soci cui spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società, secondo la definizione data dal Regolamento Consob.
10. DELIBERE QUADRO
10.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà approvare – nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 6 o 7 delle presenti Procedure a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera cumulativamente considerate – delibere quadro relative ad operazioni di finanziamento ovvero di compravendita e/o fornitura di prodotti finiti o semilavorati con Parti Correlate, con efficacia non superiore
ad un anno, riportando, tra l’altro, l’importo massimo delle operazioni oggetto della deliberazione e le principali condizioni previste.
10.2 L’esecuzione di ciascuna delibera-quadro dovrà essere comunicata dalla funzione competente per l’operazione agli organi delegati della Società che ne informeranno il Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.
10.3 In occasione dell’approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi del successivo articolo 11, qualora il prevedibile ammontare massimo della Operazione con Parti Correlate oggetto della medesima delibera-quadro superi una delle soglie di rilevanza individuate per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
11. INFORMATIVA
11.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, il Consiglio di Amministrazione della Società predispone, ai sensi dell’art. 114, quinto comma, del TUF e dell’art. 5 del Regolamento Consob, un documento informativo (di seguito il “Documento informativo”) redatto in conformità all’Allegato 4 del Regolamento Consob.
11.2. Fermo quanto previsto dall’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il Documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall’approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente ovvero, qualora l’organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.
11.3. Nell’ipotesi di Operazione con Parti Correlate di competenza assembleare, qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell’Assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una
nuova versione del Documento Informativo. La Società può includere mediante riferimento l’informazione già pubblicata.
11.4. La Società predispone il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate. Ai fini del presente paragrafo rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi della presente Procedura.
11.5. Nell’ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dal paragrafo 11.4, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall’approvazione dell’Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee, su tutte le Operazioni con Parti Correlate considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni con Parti Correlate che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società tenuta alla predisposizione del documento ha avuto notizia dell’approvazione dell’Operazione con Parti Correlate o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell’art. 114, comma 2, del TUF, la Società tenuta alla predisposizione del documento impartisce le disposizioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le Società Controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.
11.6. Nei termini previsti dagli articoli 11.2. e 11.5. delle presenti Procedure, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo di cui al precedente art. 11.1. o sul sito internet, gli eventuali pareri di amministratori indipendenti e di esperti indipendenti, e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l’organo di amministrazione. Qualora il Consiglio di sia avvalso di esperti indipendenti, il Documento evidenzia anche quanto richiesto dall’art. 2.4 dell’Allegato 4 del Regolamento Consob, incluse le valutazioni
effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e per valutare la loro indipendenza, in base a quanto disposto dall’art. 6.3 delle presenti Procedure.
11.7. Qualora, in relazione ad un’Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, la Società può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall’Allegato 4 del Regolamento Consob e dai medesimi artt. 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Società, nel caso in cui decida di pubblicare le informazioni richieste in due documenti separati, può includere mediante riferimento l’informazione già pubblicata.
11.8. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Consob, qualora un’Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest’ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:
a) la descrizione dell’operazione;
b) l’indicazione che la controparte dell’operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
c) la denominazione o il nominativo della controparte dell’operazione;
d) l’indicazione dell’eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le OPC di Maggiore Rilevanza e l’indicazione circa l’eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi delle presenti Procedure;
e) la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’Operazione con Parte correlata e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall’articolo 12 delle presenti Procedure;
f) l’eventuale approvazione dell’Operazione con Parte Correlata nonostante l’avviso contrario degli Amministratori Indipendenti che costituiscono il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
11.9. La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri di cui ai punti precedenti del presente articolo mediante collegamento al meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’art. 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.
12. OPERAZIONI COMPIUTE DALLE SOCIETA’ CONTROLLATE
12.1 Nel caso in cui la Società, sulla base di una disposizione di legge ovvero di una disposizione organizzativa interna, debba esprimere la propria approvazione, valutazione o autorizzazione in relazione ad Operazioni di Minore Rilevanza o ad Operazioni di Maggiore Rilevanza di una propria società controllata, il Comitato ed il Consiglio di Amministrazione ricevono, con congruo anticipo, dagli amministratori esecutivi ovvero dal diverso soggetto che ne sia stato informato, informazioni complete e adeguate circa l’operazione. L’approvazione, la valutazione o l’autorizzazione delle operazioni da parte della Società sono espresse, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere è non vincolante nel caso di Operazioni di Xxxxxx Xxxxxxxxx, deve invece essere favorevole nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza. Si applicano, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 6 o 7 delle presenti Procedure.
13. ESENZIONI
13.1 Le presenti Procedure e le disposizioni del Regolamento Consob non si applicano:
a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, ove costituito, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile
b) alle deliberazioni assembleari di cui all’art. 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale; e
c) all’approvazione e all’attuazione delle Operazioni di Importo Esiguo;
d) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
i. gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall’art. 2442 cod.civ.;
ii. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
iii. la riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall’art. 2445 cod.civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell’art. 132 del TUF.
13.2 Le presenti Procedure e le disposizioni del Regolamento Consob (ad eccezione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob) non si applicano altresì:
a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza ed alle relative operazioni esecutive;
b) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate nel paragrafo 13.1(a), nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato per la remunerazione costituito secondo quanto previsto dal Codice di Corporate Governance; (iii) la politica di remunerazione sia stata sottoposta all'approvazione dell'Assemblea ; (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
c) alle operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria che siano concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo, ovvero laddove la
controparte contrattuale venga selezionata tramite gare ad evidenza pubblica o altra procedura competitiva. Tuttavia, fermo quanto disposto dall’articolo 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza, la Società:
(i) comunicherà al Comitato, prima del compimento di una Operazione di Maggiore Rilevanza, la decisione di avvalersi dell’esenzione prevista nel presente paragrafo 13.2 lettera c) nonché le motivazioni per cui si ritiene che l’operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nella comunicazione, il Comitato riceverà informazioni in merito alla controparte, all'oggetto e al corrispettivo previsto per tale operazione; il Comitato verifica senza indugio la corretta applicazione delle condizioni di esenzione; tale verifica avrà valenza anche di verifica ex post in merito alla corretta applicazione delle condizioni di esenzione laddove l’operazione sia successivamente approvata dall’organo competente senza variazione di alcun termine o condizione sostanziale della operazione stessa e che avrebbe potuto influire sulla valutazione del Comitato; e
(ii) comunicherà alla Consob ed al Comitato, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento Consob, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell’esenzione prevista nel presente paragrafo 13.2 lettera c) nonché le motivazioni per cui si ritiene che l’operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro; il Comitato verifica senza indugio, e in ogni caso entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione prevista nel presente paragrafo 13.2 lettera c) alle Operazioni di Maggiore Rilevanza se le stesse, pur comunicate ai sensi del punto (i) che precede, siano state compiute a condizioni sostanzialmente diverse rispetto a quelle già comunicate al Comitato; e
(ii) indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi siano state concluse
avvalendosi dell’esenzione prevista nel presente paragrafo
13.2 lettera c).
d) alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché alle operazioni con società collegate alla Società, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. La sussistenza di interessi significativi è valutata con particolare riguardo ai rapporti di natura patrimoniale tra le società controllate o collegate e le altre Parti Correlate della Società6.
13.3 Il Comitato riceve almeno una volta al semestre (entro il 30 giugno ed entro il 31 gennaio) dalla Funzione Amministrazione e Finanza informazioni in merito alla applicazione da parte della Società dei casi di esenzione relativamente ad Operazioni di Maggiore Rilevanza nell’anno precedente.
13.4 Fermo quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento Consob, qualora l’operazione non sia di competenza dell’Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le Operazioni con Parti Correlate in caso di urgenza possono essere concluse in deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del Regolamento Consob e dagli articoli 6 e 7 delle presenti Procedure, a condizione che:
a) qualora l’operazione ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Lead Independent Director siano informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
6 A titolo esemplificativo, sussiste un interesse significativo: (i) del soggetto controllante la Società, nell’ipotesi in cui il medesimo soggetto detenga, nella società controllate o collegate, una partecipazione il cui peso effettivo, valutato secondo i criteri indicati nella Comunicazione, superi il peso effettivo della partecipazione dallo stesso detenuta nella Società; (ii) dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, qualora gli stessi beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di retribuzioni variabili), che dipendano in termini non trascurabili, anche in relazione alla retribuzione complessivamente percepita, dall’andamento della controllata e/o della collegata; (iii) dei dirigenti con responsabilità strategiche, qualora gli stessi abbiano crediti nei confronti della società controllata o collegata, che, alla luce delle specifiche circostanze del caso, incluse l’entità del credito e le condizioni patrimoniali e finanziarie della società controllata o collegata, siano tali da incentivare il rafforzamento patrimoniale della società controllata o collegata.
b) qualora l’operazione ricada, in forza di deleghe, nelle competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione, questi provveda ad informare il Consiglio di Amministrazione delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
c) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
d) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
e) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera d) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.
f) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.
13.5 L’efficacia del paragrafo 13.4 è condizionata all’approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria delle necessarie modifiche allo statuto della Società.
14. VARIE
14.1 Le presenti Procedure trovano applicazione a partire dal 1 luglio 2021 e, a decorrere da tale data, eventuali altre procedure poste in essere dalla Società in materia di operazioni con Parti Correlate si intendono abrogate.
14.2 Le modifiche alle presenti Procedure sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato e sono soggette agli obblighi di pubblicità previsti dal Regolamento Consob.
Allegato 1
Di seguito, per comodità di lettura, si riporta l’Appendice al Regolamento Consob, in cui sono indicate le definizioni di Parte Correlata, Operazione con Parti Correlate, Dirigenti con Responsabilità Strategica e Stretti Familiari.
DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali Ai fini dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:
Parti correlate
Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio. (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona: (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio; (ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante. (b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni: (i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre); (ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità); (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
(iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità; (v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata; (vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a); (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante); (viii) l’entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all’entità che redige il bilancio o alla controllante dell’entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9]. Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture.
Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].
Operazioni con parti correlate
Un’operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].
2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali. I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].
Dirigenti con responsabilità strategiche
I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].
Stretti familiari
Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].
3. Principi interpretativi delle definizioni
3.1 Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].
3.2 L’interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.