CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI CGIL, CISL, UIL
Addì, 2 febbraio 1993, in Roma,
Tra
CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI
e
CGIL, CISL, UIL
Si stipula l’allegato Accordo Interconfederale su Politiche formative, Contratti di Formazione e Lavoro e Politiche del Reimpiego.
Accordo sulle tematiche formative
1. Le politiche formative
Le parti puntano a realizzare un’intesa complessiva sulle politiche formative. E’ infatti interesse condiviso dalle parti che si realizzino le condizioni neces- sarie all’innalzamento delle qualità professionali dei lavoratori anche come risorsa di innovazione e sviluppo dell’impresa, con particolare attenzione al riconoscimento del ruolo del comparto artigiano per la crescita economica e l’occupazione.
In questo contesto è decisivo un impegno comune di potenziamento della cultura e degli strumenti della “bilateralità” al fine di:
– rafforzare il ruolo e le capacità di interlocuzione del mondo del lavoro, imprese e sindacati, nei confronti delle istituzioni competenti, a livello nazio- nale e territoriale;
– dar vita a un sistema di formazione continua dei lavoratori adeguata- mente sostenuto in termini normativi ed economici che abbia il suo perno nella domanda formativa del mondo del lavoro;
– promuovere e progettare congiuntamente le azioni formative necessarie alla qualificazione professionale dei lavoratori, alla realizzazione degli obiet- tivi di qualità dell’impresa, al governo del mercato del lavoro.
Questi impegni sono particolarmente urgenti e cogenti in relazione alla gestione della L. 223/91 e dell’importanza che in essa assumono i processi di reimpiego.
Le convergenze tra le parti, in termini sia di analisi che di proposte, già veri- ficate nella preparazione e nello svolgimento della Conferenza sulla forma- zione professionale del Ministero del Lavoro, costituiscono il quadro di rife- rimento del protocollo di intesa.
1. Si concorda sulla necessità:
– di una regia interistituzionale dei sistemi formativi da realizzare attra- verso la costituzione di un comitato composto dai Ministeri interessati e dalle Regioni;
– di definire meglio ruoli e competenze delle istituzioni per realizzare un rapporto sinergico tra il Ministero del Lavoro (cui spetta di orientare la atti- vità, di coordinare l’utilizzo delle risorse, di verificare i risultati sociali del sistema) e le Regioni (che hanno piena titolarità di programmare e certificare le attività formative);
– di un Comitato nazionale per la formazione professionale come luogo di coordinamento delle istituzioni competenti e di confronto e dialogo tra queste e le parti sociali, anche in riferimento alle tematiche europee;
– di un funzionamento adeguato della Commissione Centrale per l’Impiego in materia di formazione professionale, superandone l’attuale situazione di scarsa incisività;
– di una presenza delle Confederazioni artigiane nelle istanze partecipati- ve di cui sopra, adeguata alla forte rappresentatività del comparto artigiano nel sistema economico italiano;
– di un piano di intervento nel Mezzogiorno specificamente mirato a superare anche in quelle zone i gravi squilibri, ritardi, sprechi dei sistemi for- mativi;
– tutto previa concertazione con le Regioni che hanno la responsabilità istituzionale degli interventi formativi.
2. Sottolineano l’urgenza:
– di una legge-quadro sulla formazione continua che preveda l’istituzione di un Fondo Nazionale, finanziato congiuntamente dalle imprese (utilizzando i contributi già previsti) e dallo Stato, a partecipazione interistituzionale e sociale e forme precise di finalizzazione alle esigenze del mondo del lavoro;
– della revisione della legge n. 845/78 in direzione del coordinamento/in- tegrazione dei diversi sistemi formativi; dello sviluppo della formazione di secondo livello e del post-diploma; della formazione continua; delle politi- che attive del lavoro;
– della costruzione di un quadro e di una metodologia di formazione in alternanza, coerentemente con ciò che avviene a livello europeo, con adegua- ti incentivi pubblici nazionali e comunitari;
– dell’innalzamento dell’obbligo scolastico e della riforma della scuola secondaria superiore.
3. Si impegnano congiuntamente:
– nella progettazione e gestione dei programmi comunitari in ambito for- mativo;
– nella sperimentazione di progetti-pilota e di azioni comuni sui terreni di primaria importanza sociale quali il recupero formativo dei dropout; le pari opportunità e azioni positive per lo sviluppo dell’occupazione femminile; le politiche di transizione al lavoro e di orientamento; la formazione in alter- nanza dei giovani;
– nella definizione di un organismo composto da istituzioni e parti socia- li, che possa anche avvalersi del ruolo tecnico dell’ISFOL, per l’individua- zione dei criteri di standardizzazione, di certificazione, di valutazione;
– a promuovere la verifica nelle opportune sedi contrattuali nazionali, della possibilità di utilizzo del monte ore triennale per il diritto allo studio già esistente ai fini della formazione continua.
4. Si propone alle istanze legislative la definizione di una legge sulla formazione continua che preveda:
– il riconoscimento alle parti sociali, ai vari livelli, di un ruolo di proget- tazione e di verifica dei percorsi formativi, anche utilizzando gli Organismi Bilaterali, e di interlocuzione/negoziazione con i soggetti istituzionali com- petenti a predisporre un’offerta formativa congrua con i fabbisogni forma- tivi;
– la costituzione per il finanziamento delle attività formative, con contri- buti pubblici interistituzionali e privati derivanti da riconversione di istituti già esistenti (fondo di rotazione finanziato con lo 0,30, fondi dell’art. 26 della L. 845/78), di un Fondo Nazionale da finalizzare alla formazione con- tinua dei lavoratori a gestione interistituzionale e delle parti sociali. In que- sto contesto deve essere prevista, con le opportune modulazioni secondo i diversi settori economici, la partecipazione alla contribuzione, sotto forma di quota del monte-salari, da parte dei soggetti economici non ancora coin- volti.
5. Le parti sociali sottolineano la necessità di assicurare nella gestione di leggi e fondi per la formazione la compartecipazione dei Ministeri compe- tenti, delle Regioni e delle parti sociali, con una presenza adeguata delle rap- presentanze di artigianato e piccole imprese.
6. Le parti nel sottolineare congiuntamente il ruolo svolto dall’apprendi- stato e dai CFL per l’inserimento di giovani nel mondo del lavoro, concorda-
no sulla necessità di stimolare ulteriormente l’utilizzo di tali istituti valoriz- zando al loro interno i contenuti formativi.
Le parti si impegnano ad approfondire il confronto in atto sui contratti a causa mista al fine di formulare anche congiuntamente proposte in grado di perfezionare tali strumenti e aumentarne la fruibilità da parte dei soggetti interessati.
7. Vanno previste, per i lavoratori di bassa qualifica di aree di occupazione critica per i quali il contratto di formazione lavoro sia precluso, incentivi pubblici che ne sostengano l’inserimento lavorativo. Occorre in ogni caso assicurare un pacchetto di ore destinate alla formazione teorica sul rapporto di lavoro e su prevenzione ambientale e antinfortunistica.
Costituzione e compiti degli organismi bilaterali per la formazione
Entro 2 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Organizzazioni Artigiane Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e le XX.XX. dei lavoratori CGIL, CISL e UIL costituiranno un Fondo nazionale per la formazione a cui affidare la promozione della formazione che è parte dell’Ente Bilaterale Nazionale per le imprese artigiane.
Il suddetto Fondo deve svolgere i seguenti compiti:
– stabilire rapporti permanenti di confronto con le Istituzioni e gli Enti competenti su tutte le tematiche della formazione professionale;
– sviluppare ricerche sui fabbisogni formativi delle aziende e dei lavora- tori, con particolare riferimento alle nuove professionalità richieste dall’inno- vazione dei sistemi produttivi;
– progettare standards formativi e modelli formativi tipo da sperimentare sul territorio nazionale, a partire dai moduli per i CFL;
– promuovere e favorire la partecipazione alla formazione professionale permanente per coloro che intendano perfezionare la propria formazione o acquisire nuove professionalità, progettando moduli e tipologie dei corsi relativi;
– progettare modelli formativi dei corsi di formazione per le c.d. fasce deboli del mercato del lavoro che incontrano maggiori difficoltà nell’accesso al lavoro (immigrati, tossicodipendenti, disoccupati di lunga durata, ecc.), per le persone in cerca di prima occupazione per le quali la difficoltà di impiego può essere corretta da adeguata formazione professionale, per i lavoratori in riconversione, e lavoratori in mobilità;
– favorire le pari opportunità progettando moduli formativi che valorizzi- no il lavoro femminile e diffondano la realizzazione di azioni positive;
– promuovere l’orientamento attraverso: la progettazione di iniziative pilota; la promozione e la diffusione e esperienze di orientamento, stages, visite guidate, alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con le imprese, gli Istituti secondari e l’Università;
– sperimentare tecnologie didattiche multimediali che consentano percor- si formativi flessibili in funzione della personalizzazione dell’apprendimento e del contenimento dei costi;
– coordinare le attività dei Fondi Bilaterali regionali esistenti sul terreno della formazione professionale onde favorire un’articolazione funzionale dei compiti ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni di attività;
– promuovere e favorire la sperimentazione di attività formative a livello territoriale;
– analizzare, sperimentare e diffondere a livello nazionale i modelli ela- borati e le attività realizzate a livello territoriale;
– stabilire convenzioni con Fondi bilaterali regionali e/o con Enti terzi per la realizzazione delle attività formative.
I compiti dei Fondi Bilaterali Regionali
I Fondi bilaterali costituiti per la formazione nell’ambito degli XX.XX. regio- nali hanno i seguenti compiti:
– stabilire convenzioni con le Istituzioni e gli enti competenti per la rea- lizzazione delle attività formative;
– raccordarsi e collaborare con le Regioni per promuovere una program- mazione delle attività formative, anche per quanto attiene alla destinazione delle risorse, più coerente con le reali esigenze delle imprese artigiane e dei lavoratori, e più rispondente alle finalità di favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e di contribuire alla messa in opera di sistemi di valutazione delle qualità delle attività dei CFL.
A tal fine i Fondi bilaterali, con l’intento di promuovere interventi funzionali all’adeguamento dell’offerta formativa ai fabbisogni di professionalità espres- sa dal mercato del lavoro, nonché al fine di migliorare la qualità e l’efficienza dell’attività formativa, elaboreranno proposte e progetti da realizzare anche mediante convenzioni con Enti e Istituti competenti, riguardanti:
– la progettazione di iniziative-pilota nel campo della formazione dei for- matori nelle aree professionali caratterizzate da insufficiente offerta formativa;
– la progettazione di iniziative pilota di eccellenza nel campo dei nuovi mestieri e delle nuove professioni;
– la realizzazione, utilizzando i dati esistenti, di indagini sui fabbisogni di professionalità, al fine di contribuire alla programmazione formativa regio- nale;
– la progettazione di iniziative di aggiornamento dei formatori coinvol- gendo il sistema delle imprese artigiane;
– l’incentivazione dell’utilizzo delle nuove tecnologie didattiche nel campo della formazione professionale;
– la promozione di ricerche, in collaborazione con le Università, suo know-how produttivo e gestionale;
– l’interscambio di esperienze tra strutture formative aziendali o promos- se dall’associazionismo imprenditoriale ed Enti di formazione.
Per la realizzazione dei compiti prima previsti, i Fondi bilaterali potranno concordemente avvalersi delle competenze tecnico scientifiche che vengano poste a disposizione dalle organizzazioni costituenti, nonché stipulare con- venzioni con Istituti ed Enti particolarmente qualificati e competenti. Gli organismi terranno altresì contatti con gli Enti e le Istituzioni pubbliche pre- poste alla formazione professionale, anche al fine di usufruire delle risorse finanziarie pubbliche previste per gli scopi e le iniziative indicate preceden- temente sulla base del programma di attività.
Finanziamento
– Il finanziamento delle attività formative promosse dai Fondi Bilaterali avverrà attraverso un contributo da parte delle aziende nella misura di L.
5.000 (cinquemila) per ora per ciascun partecipante ai corsi, a cui si potrà aggiungere il finanziamento pubblico utilizzando le possibilità previste.
– Per ciò che concerne il Fondo Nazionale per la Formazione le parti potranno avvalersi, per la fase di avvio della sua attività, di risorse, strutture e personale messi a disposizione, tramite apposite convenzioni, dagli organi- smi svolgenti attività formativa collegati alle Organizzazioni stesse firmata- rie il presente accordo.
– Il Fondo Nazionale per la formazione dovrà attivarsi presso le istituzio- ni competenti ai vari livelli per il reperimento dei finanziamenti pubblici pre- visti per le attività formative, in particolare utilizzando i progetti europei.
– Il Fondo nazionale per la Formazione potrà inoltre proporre ai Fondi Bilaterali regionali per la Formazione di concorrere finanziariamente alla realizzazione di determinati progetti in campo formativo, oltre che esigere il pagamento a fronte di servizi richiesti e utilizzati, a vario titolo e livello, per la programmazione ed effettuazione dei corsi di formazione professionale.
Contratti di formazione e lavoro
1. Le parti riconoscono l’opportunità nel comparto artigiano di utilizzare i CFL in maniera coordinata con la disciplina dell’apprendistato prevista nelle norme legislative e contrattuali.
1.1 Il ricorso ad assunzioni tramite CFL va orientato a qualifiche medio- alte. Per la fascia di età compresa tra i 15 ed i 20 anni va utilizzato nor- malmente lo strumento dell’apprendistato.
1.2 A norma della legge 407/90, la qualificazione dell’istituto della for- mazione-lavoro comporta l’attivazione di CFL per il conseguimento delle professionalità previste dai CCNL di riferimento, escluse quelle relative ai livelli che contemplano mansioni di manovalanza come da tabella allegata.
1.3 Il numero dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro non potrà essere superiore al numero dei lavoratori non apprendisti più titolare e coadiuvanti.
1.4 Il ricorso al CFL è escluso per i giovani che abbiano già avuto un rapporto di apprendistato, di almeno un anno, nell’ambito dello stesso profilo professionale. Il ricorso è possibile se in impresa diversa e dopo 12 mesi dalla cessazione del precedente rapporto di apprendistato.
2. Le parti convengono che l’assunzione di giovani con contratto di forma- zione e lavoro è cosa diversa da quella effettuata attraverso altri strumenti normativi esistenti quali il contratto a termine, il lavoro stagionale.
3. Le parti concordano di valorizzare appieno le potenzialità occupaziona- li nei confronti delle fasce deboli del mercato del lavoro.
3.1 Pertanto si impegnano a favorire il reimpiego dei giovani in mobilità anche attraverso lo strumento dei CFL.
3.2 Nello stesso ambito affermano l’impegno a promuovere l’inserimen- to lavorativo degli invalidi e dei portatori di handicap.
4. Le parti concordano sul recupero e riabilitazione dei giovani tossicodi- pendenti.
4.1 Pertanto si impegnano a verificare in sede territoriale l’inserimento lavorativo e la qualificazione professionale di giovani ex tossicodipen- denti attraverso CFL.
4.2 Nella stessa direzione in sede territoriale sarà verificata dalle parti la partecipazione delle imprese attraverso CFL a programmi di riabilita- zione di tossicodipendenti, concordati preventivamente con le istituzio- ni pubbliche e le comunità terapeutiche specializzate.
5. Le parti convengono sul ruolo dell’artigianato nella promozione e svi- luppo dell’occupazione femminile in termini di imprenditoria, coadiuvanza, lavoro dipendente.
5.1 In questo ambito le imprese nella stipula dei CFL si atterranno alle normative relative alla parità.
5.2 In sede territoriale sarà verificata la possibilità di partecipazione delle imprese a programmi di azioni positive anche utilizzando i con- tratti di formazione e lavoro.
6. Saranno costituite a livello provinciale e/o territoriale le commissioni bila- terali tra Confederazioni Artigiane e XX.XX. firmatarie del presente accordo.
6.1 Laddove non è possibile in sede provinciale e/o territoriale, le com- missioni bilaterali saranno costituite a livello regionale.
6.2 Spetta alle commissioni bilaterali il rilascio della dichiarazione di conformità dei progetti presentati dalle imprese - secondo quanto previ- sto al p. 8 e seguenti - alle norme previste dal presente accordo e dal- l’art. 3 ex L. 863/84, sulla base di criteri di omogeneità individuati dalle commissioni stesse.
6.3 Le commissioni, inoltre, verificano l’andamento del contratto di for- mazione e lavoro e la pratica attuazione del progetto da esse validato.
6.4 Alle commissioni bilaterali le parti, in sede regionale, provinciale e/o territoriale, potranno assegnare ulteriori compiti connessi alla promo- zione e sostegno dei CFL.
6.5 La commissione bilaterale trasmetterà ogni 3/6 mesi alla CRI una scheda riepilogativa dell’attività svolta.
7. La dichiarazione di conformità sarà ritenuta valida qualora venga sotto- scritta dai rappresentanti delle tre XX.XX. firmatarie o da un unico rappre- sentante appositamente delegato dalle stesse.
7.1 La dichiarazione di conformità si intende decaduta qualora non abbia luogo la relativa assunzione mediante CFL entro 90 gg. dalla data di arrivo del parere di conformità all’impresa.
7.2 La dichiarazione di conformità dovrà essere attestata da un verbale secondo lo schema allegato (Fac-simile A).
7.3 Altre procedure di dichiarazione di conformità possono essere defi- nite dalle parti firmatarie a livello regionale (e/o territoriale).
8. Il progetto delle imprese dovrà contenere: la qualifica e l’inquadramen- to di ingresso, la durata del contratto di formazione e lavoro, la qualifica ed inquadramento al termine del contratto, indicazione della formazione teorica
e pratica necessaria, eventuale struttura formativa interessata, i contenuti del- l’attività formativa teorica, prospettive occupazionali alla fine del contratto di formazione e lavoro. La durata del periodo di prova è quella prevista dai contratti collettivi applicati.
8.1 In considerazione della causa mista del rapporto di formazione e lavoro va evitato il ricorso al lavoro straordinario notturno ed al lavoro straordinario festivo.
8.2 La durata dei contratti di formazione sarà strettamente correlata al tipo di professionalità da conseguire. La durata minima è fissata in 12 mesi, con l’eventuale possibilità di deroga fino a 6 mesi subordinata- mente alla verifica di conformità ai fini formativi effettuata dalla com- missione bilaterale.
8.3 Nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti le durate dei CFL possono essere prorogate per i casi di interruzione del contratto dovuti ad assenze di lunga durata e conseguenti a malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare o civile ecc.
8.4 Le parti si adopereranno affinché, nei casi di cui al punto 8.3, venga riconosciuta dal legislatore la possibilità di superamento della scadenza del CFL anche oltre il periodo massimo dei 24 mesi, ai fini del comple- tamento del progetto formativo.
8.5 Nella definizione del progetto di CFL le imprese si atterranno al modello concordato (allegato).
8.6 Copia del progetto sarà consegnata ai rappresentanti sindacali almeno una settimana prima della riunione della commissione bilaterale.
8.7 Nel caso in cui il progetto non sia dichiarato conforme, esso sarà ritrasmesso all’azienda tramite la propria associazione.
8.8 Copia del progetto di formazione e lavoro, dichiarato conforme, sarà consegnata dall’impresa ai lavoratori interessati.
8.9 Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello territoriale ogni tre mesi per verificare l’andamento formativo e le pro- spettive occupazionali dei giovani assunti con CFL in scadenza.
9. I progetti dovranno indicare il percorso formativo, definire i relativi intrecci tra parte teorica ed apprendimento pratico, in riferimento al settore di attività in cui opera l’impresa, secondo lo schema del progetto formativo allegato (Fac-simile B).
9.1 La formazione teorica non può essere inferiore ad 80 ore all’anno, ed andrà articolata in misura proporzionale alla durata del CFL e nel caso di CFL di 24 mesi non può essere inferiore a 170 ore.
9.2 Nell’ambito della formazione teorica di cui al punto 9.1, va assicura- ta una quota di formazione teorica, di primo inserimento, da effettuarsi con strumenti e docenti esterni all’impresa. Tale formazione riguarderà questioni di carattere generale quali diritti e doveri del lavoratore, pre- venzione antinfortunistica e ambiente di lavoro.
9.3 La quota di formazione teorica di primo inserimento ammonta ad un minimo di 20 ore delle quali le ultime 2 verranno utilizzate per la veri- fica della avvenuta formazione presso la commissione bilaterale che ha autorizzato il progetto.
Le ore di cui sopra debbono essere utilizzate nel primo periodo del CFL e comunque entro la prima metà del periodo di durata del contratto stes- so.
9.4 Pertanto, ogni impresa che abbia attivato un CFL, verserà allo speci- fico Fondo - costituito presso l’Ente bilaterale regionale - una somma stabilita a livello regionale stesso per le ore di formazione di primo inserimento, ad eccezione delle ultime due ore di verifica, le quali ver- ranno garantite tramite permessi retribuiti, non essendo per esse neces- sario né materiale didattico né personale docente.
Eventuali risorse pubbliche esistenti a livello regionale potranno essere impiegate anche per la formazione di primo inserimento ad integrazione del contributo dell’impresa per concorrere alla copertura dei costi pre- ventivati per l’effettuazione dei suddetti corsi.
9.5 Qualora il Fondo non sia in grado per comprovati motivi oggettivi di organizzare i corsi di cui al punto precedente, il Fondo stesso provve- derà a predisporre il necessario materiale didattico da consegnare al lavoratore per assicurare la formazione teorica secondo il metodo della formazione a distanza, con strumenti, criteri e modalità (ad esempio tutors, dispense, audiovisivi, ecc.) che saranno definiti a livello regiona- le.
9.6 Il Fondo regionale costituito presso l’Ente Bilaterale, nel caso non abbia tempestivamente predisposto il corso per la formazione teorica esterna o in alternativa non abbia predisposto gli strumenti per la for- mazione a distanza entro la prima metà del periodo di durata del CFL, è tenuto a restituire all’impresa quanto da essa versato, previa comunica- zione alle parti a livello nazionale dei motivi che impediscono l’assolvi- mento dell’obbligo.
9.7 Per la formazione teorica le parti si attiveranno per chiedere alla Regione ed agli Enti delegati di predisporre gli interventi formativi necessari.
9.8 Le Confederazioni Artigiane si impegnano a raccogliere a livello ter- ritoriale le domande per i profili omogenei da trasmettere alla Regione ed agli enti delegati ai fini del precedente punto.
9.9 Le parti a livello regionale, nel caso di formazione teorica extra- aziendale, concorderanno sui percorsi formativi da realizzarsi a cura di enti professionali individuati congiuntamente.
10. Per effettuare assunzioni tramite CFL, ai sensi del presente accordo, le imprese associate alle Organizzazioni firmatarie si atterranno alle seguenti procedure.
10.1 Presenteranno richiesta alla propria organizzazione artigiana territo- riale (Fac-simile C).
10.2 Allegheranno alla richiesta il progetto di contratto di formazione e lavoro comprensivo del progetto formativo (Fac-simile B).
10.3 Ottenuta la dichiarazione di conformità, la allegheranno alla richie- sta di nulla-osta agli Uffici Circoscrizionali per l’Impiego, senza neces- sità di approvazione preventiva da parte delle C.R.I.
10.4 Comunicheranno all’Ispettorato del Lavoro competente la avvenuta assunzione, depositando copia del CFL (Fac-simile D).
10.5 Consegneranno al giovane assunto copia del CFL, materiale di infor- mazione legislativa e contrattuale (CCNL applicato, L. 863/84 e succes- sive modificazioni, copia del presente Accordo Interconfederale) e la proposta di delega sindacale.
10.6 Attesteranno, in tempo utile e comunque prima della conclusione del CFL, agli Uffici Circoscrizionali competenti l’attività svolta ed i risul- tati formativi conseguiti, compreso il livello di qualifica raggiunto dal giovane.
11. Va riconosciuta la qualifica conseguita con il CFL al lavoratore che venga confermato presso la medesima azienda, o assunto entro un anno dalla stessa o da altra impresa artigiana, per le medesime mansioni svolte durante il CFL.
12. Nell’ambito dell’autonomia negoziale affidata alle parti dall’art. 3, comma 3, della L. 863/84, le parti firmatarie ritengono superata la necessità dell’approvazione preventiva delle C.R.I., qualora i progetti siano presentati dalle imprese associate alle Confederazioni stipulanti il presente accordo e siano dichiarati conformi.
12.1 Ai fini del rilascio della dichiarazione di conformità, le imprese deb- bono attestare alle commissioni bilaterali l’integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi interconfederali.
12.2 Le parti si impegnano a promuovere in seno alle C.R.I. l’adozione di delibere che assumano, quali parametri per l’esame di progetti ad esse direttamente presentati, gli stessi principi e criteri analoghi a quelli pre- visti dal presente accordo.
12.3 Copia del presente accordo verrà depositata, a cura delle parti, pres- so il Ministero del Lavoro, gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro, ai fini del rilascio immediato alle aziende associate alle Confederazioni stipulanti, del nulla-osta da parte degli Uffici Circoscrizionali territo- rialmente competenti, per le assunzioni nominative in attuazione del disposto dell’art. 3, comma 3, della L. 863/84.
12.4 Le strutture regionali e territoriali delle parti firmatarie si incontre- ranno almeno ogni 6 mesi per verificare l’utilizzo dei CFL e l’impiego dei giovani.
13. Il presente accordo trova immediata attuazione. Per quanto attiene i processi formativi, i punti 9.2, 9.3 e 9.4 entrano in vigore alla data di stipu- la del presente accordo per quelle realtà che hanno già istituito il relativo Fondo.
Il presente accordo entrerà inoltre in vigore per quanto attiene i processi for- mativi dalla data di costituzione dei singoli fondi regionali per le assunzioni effettuate dopo tale data.
Fino alla data del 31/10/1993 nelle regioni che sono sprovviste dei fondi, le commissioni bilaterali di cui al punto 6 del presente accordo, nel valutare i progetti di contratto di formazione e lavoro non terranno conto di quanto pre- visto ai punti 9.2, 9.3 e 9.4.
I Fondi per i CFL dovranno essere costituiti in tutte le regioni entro e non oltre il 31/10/1993.
A livello regionale, le parti dovranno definire l’ammontare della somma di cui al punto 9.4 contestualmente alla costituzione del Fondo, essendo tale definizione condizione per l’operatività del Fondo stesso.
Dopo tale data nelle regioni nelle quali non è stato costituito il Fondo il pre- sente accordo non è più applicabile in nessuna sua parte e, pertanto, le assunzioni tramite CFL saranno regolate esclusivamente dalla legislazione vigente.
Qualora il Fondo venisse istituito dopo la data del 31/10/1993, il presente accordo entrerà in vigore, previa comunicazione alle parti nazionali.
14. Le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per apportare modifiche al presente accordo, anche nel corso della sua validità, qualora
intervenissero cambiamenti nelle norme di legge che regolano il contratto di formazione e lavoro.
Le stesse inoltre si riuniranno con scadenza trimestrale al fine di valutare congiuntamente l’applicazione corretta, nella sua interezza, del presente accordo a livello territoriale e tutti gli eventuali problemi che possano insor- xxxx.
15. Il presente accordo ha validità un anno e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.
Allegato 1
TABELLA DEI LIVELLI PER L’ACQUISIZIONE DEI QUALI NON È POSSIBILE L’ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI
DI FORMAZIONE E LAVORO
Metalmeccanica-Installazione | 6° |
Tessile-Abbigliamento-Calzaturieri | 1° |
Legno | E |
Chimica-Gomma Plastica-Vetro | 1°- 2° |
Ceramica | G-F |
Acconciatura | 4° |
Grafica | 6° |
Panificazione | A4-B4 |
Orafi | 6° |
Odontotecnici | 6°- 5° |
Pulitintolavanderie | 1° |
Autotrasporto conto terzi | 6°- 5° |
Edilizia | 1° |
Per quanto riguarda i CCNL Tessile-Abbigliamento-Calzaturieri, Pulitintolavanderie, Edilizia, Legno-Arredamento, Grafici sono inoltre esclu- se quelle figure professionali, contenute nel penultimo livello, che esercitano mansioni generiche e ripetitive, la cui individuazione è rinviata alle commis- sioni bilaterali che esaminano i singoli progetti.
Le politiche del reimpiego
In coerenza con gli impegni già assunti nel contesto del precedente Accordo Interconfederale del 27.2.1987 ed in considerazione dell’evoluzione legislati- va in materia di sostegno all’occupazione, le parti convengono sull’utilizzo degli strumenti e delle procedure che, in quanto applicabili a norma di legge, consentano una gestione attenta dei processi di crisi e ne limitino le ricadute sui livelli occupazionali.
1. Parallelamente, le parti convengono sulla necessità, ed a tal fine si impegnano, di rendere certe e fruibili tutte quelle misure finalizzate al soste- gno delle stesse attività di impresa, affinché siano garantite le possibilità di sviluppo economico e, conseguentemente, la stabilità dei livelli di occupa- zione.
2. In particolare le parti convengono che vanno perseguite tutte quelle misure (come ad esempio la gestione flessibile dell’orario di lavoro o l’inter- vento della Cassa Integrazione guadagni ove applicabile in base alle leggi vigenti) che cerchino di evitare il ricorso ai licenziamenti.
Nel caso che le iniziative di cui sopra non abbiano successo saranno osserva- te le normative antidiscriminatorie derivanti da leggi e accordi a tutela delle fasce deboli, nella scelta dei lavoratori da porre in mobilità.
3. Ciò premesso, le parti si impegnano ad iniziative congiunte, allo scopo di ottenere i migliori risultati di reimpiego con gli strumenti della mobilità.
A tal fine sono necessarie le seguenti misure:
– una più puntuale conoscenza dell’andamento dell’occupazione, basata su una ricognizione tempestiva del mercato del lavoro, realizzata con la verifica dell’utilizzabilità delle sedi istituzionalmente preposte;
– un sistema informativo circa la domanda e l’offerta reali di mobilità;
– l’utilizzo di tutti gli eventuali benefici ed incentivi previsti da disposi- zioni legislative regionali o comunitarie.
4. Le parti si impegnano ad una efficace gestione della mobilità da azien- da a azienda, prevedendo anche il passaggio di lavoratori tra aziende e settori diversi.
5. In tutti gli aspetti delle politiche di sviluppo dell’occupazione e di xxxx- piego verrà rispettata la piena attuazione della legge 125/91 sulle pari oppor- tunità, al fine di evitare ogni discriminazione di sesso e promuovere l’occu- pazione femminile.
A CGIL Xxxxxxxxx Xxxxxxx, CISL Xxxxxx Xxxxxxx, XXX Xxxxxxx Xxxxxxxx
Oggetto: Accordo Interconfederale 2.2.1993 (Contratti di Formazione e Lavoro)
Le Organizzazioni Artigiane Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, in rela- zione all’Accordo Interconfederale sui contratti di formazione e lavoro, sot- toscritto il 2.2.1993, precisano che le realtà regionali nelle quali esista un monte ore di formazione obbligatoria esterna all’impresa di primo inseri- mento, ove si svolgano regolarmente i suddetti corsi e le imprese interessate versino all’apposito fondo una somma concordata per il necessario finanzia- mento, rientrano a pieno titolo nel su ddetto accordo.
Le suddette Organizzazioni, inoltre, concordano che il fondo regionale di cui al punto 9.4 costituito per la gestione della formazione teorica dei CFL, sarà costituito unitariamente con la partecipazione di tutte le parti firmatarie al livello regionale.
A tal fine ritengono necessario che tutte le parti interessate, entro 4 mesi dalla firma dell’accordo, effettuino una verifica sulla costituzione dei fondi regionali, per intervenire e sanare anomale o parziali applicazioni dell’accor- do nazionale.
Nell’impossibilità della normalizzazione della gestione unitaria del fondo, le parti si impegnano ad assicurare comunque la fruibilità dell’accordo a tutte le parti firmatarie.
CONFARTIGIANATO CNA CASA CLAAI
Roma, 2 febbraio 1993
In particolare le parti si impegnano a:
– assumere iniziative volte a favorire l’occupazione e il reimpiego di lavora- trici, particolarmente per la fascia d’età superiore ai 35 anni, utilizzando a questo scopo gli incentivi previsti in diverse legislazioni regionali.
6. Le OO.AA. si impegnano a promuovere presso i propri associati azioni tese a favorire l’assunzione di categorie svantaggiate, definite nell’art. 25 della L. 223/91.
Inoltre le parti firmatarie si impegnano a promuovere incontri a livello nazio- nale e regionale, al fine di definire posizioni convergenti da sostenere nelle istituzioni competenti, come la Commissione centrale per l’impiego e le C.R.I., in merito all’assunzione dei lavoratori di cui sopra.
7. Le parti, riconoscendo il ruolo strategico della formazione professiona- le, ai fini di un’efficace politica di salvaguardia del posto di lavoro e di xxxx- piego del lavoratore, concordano di orientare l’iniziativa di tutti gli organismi preposti a questo compito verso l’attuazione di percorsi e programmi forma- tivi adeguati all’ottenimento di quegli obiettivi.
In particolare si attiveranno nelle e presso le strutture istituzionalmente com- petenti in questi campi affinché:
– in costanza di rapporto di lavoro eventualmente per le aziende coinvolte durante i periodi di CIGS, vengano organizzati corsi di riqualificazione professionale, per l’aggiornamento tecnologico e organizzativo dei lavoratori;
– vengano rapidamente proposti dalle C.R.I. alle Regioni, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 della L. 223/91, corsi di qualificazione e riqualifi- cazione professionali per agevolare il reimpiego dei lavoratori in mobi- lità; tali corsi dovranno essere fortemente personalizzati in rapporto alle caratteristiche professionali specifiche di ciascun lavoratore e al suo livello di scolarizzazione; dovranno essere mirati sia a sbocchi profes- sionali immediati presenti sul mercato, sia a fornire ai lavoratori inte- ressati una professionalità più spendibile, o più capace di sostenere forme di intrapresa, singole o cooperative.
8. Gli Enti Bilaterali possono promuovere percorsi di facilitazione e di promozione di impiego e di reimpiego dei lavoratori, proponendo le attività, anche formative, necessarie.
In tutti questi casi è decisiva un’interazione dell’iniziativa degli Enti Bilaterali con gli organi istituzionali preposti alla formazione, all’incontro tra domanda e offerta di lavoro e al reimpiego.
9. A livello regionale le parti condurranno semestralmente delle verifiche sugli esiti delle iniziative di reimpiego da parte delle aziende.
Dichiarazione a verbale allegata
Al fine di attuare un’efficace politica di reimpiego nel comparto artigiano, le parti si impegnano ad esaminare la possibilità di definire ulteriori cause di intervento del Fondo di sostegno al reddito, che possano permettere ai lavo- ratori e alle aziende, investiti da processi di crisi, agli uni sbocchi occupazio- nali certi - sostenuti da attività formative appositamente predisposte -, alle altre sostegno alle attività produttive.
Dichiarazione allegata
Dichiarazione CGIL, CISL, UIL
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo si impegnano, in ragione della rilevanza del comparto artigiano nel sistema economico italia- no, a sostenere la necessità della presenza dei rappresentanti delle Associazioni Artigiane nelle istituzioni preposte al governo del mercato del lavoro, come le Commissioni Regionali per l’Impiego.
CGIL CISL UIL
Roma, 2 febbraio 1993
A CONFARTIGIANATO, CNA,
CASA, CLAAI
Oggetto: Accordo Interconfederale 2.2.1993 (Contratti di Formazione e Lavoro)
Riscontriamo la Vostra lettera del 2.2.1993 pari oggetto.
Nel prendere atto della Vostra comunicazione, conveniamo con le specifica- zioni in essa contenute nella misura in cui le stesse non mettano in discussio- ne il carattere unitario dell’applicazione dell’accordo interconfederale in questione.
Cordiali saluti.
CGIL CISL UIL
Roma, 2 febbraio 1993