VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
ex art. 11 bis, comma 4, xxxxxx xxxxxxxxx, del CCNL 9.01.2019 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC/CR, come modificato dall’accordo del 13.05.2021
In data 10 dicembre 2021, attraverso collegamento telematico con piattaforma Teams, come previsto dalle disposizioni di legge vigenti per l’emergenza della pandemia COVID – 19,
TRA
ICCREA BANCA S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con sede legale in Roma alla Via Lucrezia Romana 41/47, P.IVA 15240741007, nella qualità di Capogruppo, in seguito “ICCREA BANCA” o “Azienda”;
SINERGIA S.p.A., con sede legale in Roma alla Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00/00, 00000 Xxxx (XX) P.IVA 15240741007, in seguito “Sinergia”
E
La Delegazione Sindacale di Gruppo, costituita ai sensi dell’art. 11 bis CCNL 9.1.2019, così composta per le seguenti OO. SS.:
FABI FIRST CISL
FISAC CGIL
UGL Credito UIL C.A.
Le Segreterie Nazionali delle XX.XX.:
FABI FIRST CISL
FISAC CGIL
UGL Credito UIL C.A.
Premesso che:
a) In seguito all’avvio di procedure di cui all’art. 22, parte prima, e art. 22, parte seconda, inerenti all’esternalizzazione delle attività di Back Office a Sinergia dalle BCC e Società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, le Organizzazioni Sindacali, in considerazione del crescente numero delle stesse, chiedevano, con lettera del 21 dicembre 2020, un incontro alla Capogruppo al fine di verificare e approfondire la possibilità di un livello di interlocuzione in Capogruppo, “per consentire (…) uno sviluppo più ordinato e omogeneo, nel rispetto di legge e di contratto nazionale Federcasse, di tutte le attività di confronto negoziale che caratterizzano e accompagnano i piani strategico/industriali”.
b) La Capogruppo, nel condividere l’esigenza di una ordinata e coerente visione sistemica del percorso negoziale che, nel rispetto dei reciproci ruoli, richiami la centralità dello stesso nella ricerca di soluzioni condivise, avviava il relativo confronto.
c) Con informativa del 31 marzo 2021, ai sensi dell’art. 11 bis, comma 4, quinto capoverso, del CCNL Federcasse per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC/CR del 9.01.2019, come modificato dall’accordo del 13 maggio 2021, che qui si intende integralmente richiamata, ICCREA Banca ha dunque avviato la procedura per la definizione di un accordo quadro, finalizzato ad individuare con le XX.XX. tutti gli strumenti e le misure al fine di attenuare le eventuali ricadute sulle Lavoratrici e sui Lavoratori, nonché a definire, nel rispetto delle previsioni di legge e del CCNL Federcasse, la cornice regolamentare di riferimento da adottare nell’ambito delle operazioni di esternalizzazione di servizi da parte delle BCC e delle Società del Gruppo Bancario Cooperativo verso Sinergia S.p.a.
d) In particolare, ICCREA Banca ha rappresentato alle XX.XX., il 18 febbraio 2021, il progetto “Operation Strategy”, nell’ambito del Piano industriale del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 2021-2023, con l’obiettivo di realizzare e mettere a disposizione delle BCC un servizio di Back Office unico nel quale accentrare - mediante esternalizzazione - le attività amministrative ed operative del Gruppo, fornendo così, alle BCC aderenti l’opportunità di focalizzare il proprio impegno sulle attività di sviluppo commerciale e di presidio territoriale.
e) Contestualmente, le Parti Nazionali avviavano un confronto in Federcasse per il rinnovo degli accordi sugli assetti contrattuali e sulle procedure di prevenzione dei conflitti di cui all’art. 11 bis e 22 del CCNL Federcasse, che si concludeva con gli accordi di Sistema del 13 maggio 2021;
f) I predetti accordi ribadivano il ruolo centrale delle Capogruppo e delle Delegazioni Sindacali di Gruppo nello svolgimento e nella gestione della contrattazione di secondo livello e delle procedure di cui all’art. 22 del CCNL Federcasse che coinvolgono le BCC e/o le Società aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo;
g) Le suddette Parti Nazionali, in tale sede, confermavano quanto previsto dall’art. 11 bis, comma 4, quinto capoverso, con riferimento alla possibilità di stipulare accordi quadro di interesse collettivo;
h) Le Parti, pertanto, nell’ambito della realizzazione del progetto “Operation Strategy”, intendono ricorrere ad uno specifico accordo quadro al fine di delineare una cornice complessiva di riferimento per i fenomeni in esame;
i) Le Parti sopra richiamate si sono incontrate, oltreché in data odierna, nei giorni 17, 24 e 30 giugno, 7, 13, 15, 19, 27 luglio, 12, 20 ottobre, 3, 17, 24 novembre, 1, 2, 3, 7, 10 dicembre;
j) Nel corso di tali incontri è stato illustrato dalla Capogruppo come Sinergia SpA, sotto l’attività di direzione e coordinamento della stessa Capogruppo, rappresenterà il provider di riferimento delle attività di Back-Office per l’intero GBCI, con l’obiettivo di accentrare le attività tipiche di un Centro Servizi specializzato e focalizzato su specifici ambiti di business bancario.
k) La Capogruppo conferma che Sinergia SpA costituisce il presidio delle attività di Back Office per l’intero Gruppo Bancario Cooperativo, attraverso la esternalizzazione da parte della medesima ICCREA, delle Società controllate e/o collegate e delle BCC del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, dei servizi di Back Office verso la stessa Sinergia SPA. La Capogruppo, le Società controllate e/o collegate e le BCC, infatti, facendo tutte parte del medesimo Gruppo, condividono un comune interesse e un medesimo disegno strategico finalizzato a favorire una riduzione complessiva dei costi, attraverso la rinegoziazione dei prezzi di approvvigionamento e una gestione integrata degli acquisti, ed una maggiore efficienza operativa, attraverso il raggiungimento di economie di scala e di scopo e omogeneizzazione dei processi.
l) La Capogruppo ha illustrato come il progetto Operation Strategy, accanto a sfidanti target di crescita economica, prevede nel prossimo triennio 2021-2023 un incremento significativo dell’organico di
Sinergia, che sarà realizzato anche in conseguenza del passaggio di risorse dalle BCC e dalle Società interessate in Sinergia, per lo svolgimento delle attività oggetto di accentramento.
m) Le Parti ritengono assolutamente determinante anche per il successo del progetto Operation Strategy sviluppare, amplificare e strutturare un sistema di competenze interne per la crescita e lo sviluppo professionale e di carriera delle risorse occupate, unitamente a quanto previsto dall’art. 6 del presente accordo.
n) Le Parti inoltre ritengono coerente e opportuno determinare trattamenti omogenei per tutto il personale di Xxxxxxxx ed a tal fine si impegnano entro 60 giorni dalla data di definizione del presente accordo ad avviare un percorso negoziale finalizzato all’armonizzazione dei trattamenti normativi e/o economici derivanti dalla normativa di secondo livello, nell’ambito della sostenibilità e compatibilità complessive che saranno valutate dalle Parti.
o) Le XX.XX., a tal fine, rispetto allo specifico accordo, e a quelli di recepimento, ribadiscono che gli stessi debbano essere informati ai criteri richiamati della massima stabilità occupazionale, dello sviluppo professionale e di carriera, della limitazione delle complessive ricadute circa l’eventuale mobilità territoriale, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché debbano richiamare i profili della inclusione e della partecipazione.
Art. 1
Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente ipotesi di accordo.
Art. 2
Esternalizzazione delle attività di Back Office – Procedure di confronto
L’esternalizzazione delle attività di back office a Sinergia avverrà attraverso il trasferimento dei relativi rami d’azienda, ovvero attraverso la cessione delle sole attività, anche con distacco temporaneo presso Sinergia di risorse da adibire alle predette attività.
Le BCC e le Società del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA e le rispettive RR.SS.AA. che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, abbiano già espletato e concluso le relative procedure di cui all’art. 22 del CCNL Federcasse per la cessione del ramo d’azienda, ovvero per la riorganizzazione conseguente alla cessione delle attività di back office a Sinergia, si incontreranno, congiuntamente alla Capogruppo e alla Delegazione di Gruppo, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo quadro, per l’eventuale recepimento di quanto dallo stesso previsto, ai sensi dell’art. 11 bis, comma 4, xxxxxx xxxxxxxxx, del CCNL Federcasse, secondo quanto di seguito stabilito. Le Parti convengono che nelle BCC e Società che abbiano già manifestato alle XX.XX. l’impegno a recepire il presente accordo, il predetto confronto per il recepimento di cui all’art. 11 bis, comma 4, quinto capoverso del CCNL Federcasse venga avviato entro la fine del mese di dicembre 2021.
Le BCC e le Società del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA e le rispettive RR.SS.AA. che debbano ancora espletare o che stiano espletando le relative procedure di cui all’art. 22 e 11 bis del CCNL Federcasse per la cessione del ramo d’azienda ovvero per la riorganizzazione conseguente alla cessione delle attività di back office a Sinergia, svolgeranno il confronto anche per il recepimento di quanto stabilito dal presente accordo nell’ambito delle predette procedure contrattuali.
Dichiarazione di ICCREA Banca
ICCREA Banca ritiene che le procedure di cui all’art. 22, parte prima CCNL Federcasse di riorganizzazione delle attività di back office, che verranno espletate presso le BCC e le Società del GBCI in arco piano abbiano rilevanza strategica. In tal senso le informazioni che verranno rese alle XX.XX. nell’ambito delle
procedure di confronto saranno caratterizzate da coerenti elementi in forma aggregata anche in ordine ai profili dei lavoratori coinvolti.
Art. 3
Cessione del ramo d’azienda
Le operazioni di cessione del ramo d’azienda verranno regolamentate come segue.
1. Trasferimento del rapporto di lavoro. Le Parti convengono che, a decorrere dalla data di efficacia della cessione del ramo d’azienda, i rapporti di lavoro dei dipendenti ricompresi nel perimetro di cessione (di seguito, “Personale in perimetro”) proseguono alle dipendenze di Sinergia senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2112 cod. civ. e degli accordi tempo per tempo sottoscritti.
Dalla data di efficacia della cessione dei rapporti di lavoro, il Personale trasferito conserverà, per effetto della cessione stessa, l’inquadramento acquisito al momento del passaggio, le medesime anzianità di servizio effettive e convenzionali maturate. Le Parti convengono che il Personale ceduto continuerà ad essere adibito alle mansioni che svolgeva presso la cedente per un lasso temporale di almeno 6 mesi dall’avvenuta cessione, salvo diversa disponibilità manifestata da parte delle Lavoratrici/Lavoratori. Successivamente, in base alle esigenze tecniche, organizzative, produttive di Sinergia, le Lavoratrici e i Lavoratori potranno essere adibiti a mansioni equivalenti o fungibili ai sensi delle norme del CCNL Federcasse vigente e comunque nel rispetto della normativa di legge (art. 2103 c.c.) previo adeguato percorso formativo laddove necessario. La risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell’Azienda continuerà, del pari, ad essere definita dalle previsioni del CCNL Federcasse in materia di licenziamento.
2. Area contrattuale. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del CCNL Federcasse 9.01.2019 delle Aree Professionali e Quadri Direttivi e dall’art. 1, comma 1, del CCNL Federcasse 22/5/2008 dei Dirigenti, nei confronti delle Lavoratrici e dei Lavoratori oggetto del trasferimento del ramo d’azienda continueranno ad essere applicati i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL stipulato da Federcasse tempo per tempo vigente, corrispondenti al livello di inquadramento ed all’anzianità aziendale da ciascuno maturata.
3. Trattamento economico e normativo. Fermo restando il mantenimento complessivo degli attuali trattamenti retributivi, ivi inclusi eventuali assegni “ad personam” con le medesime regole stabilite al momento del loro riconoscimento, a decorrere dalla data di efficacia dell’operazione societaria, nei confronti del personale interessato troverà applicazione la Contrattazione Integrativa Aziendale di Sinergia.
Le BCC e/o le Società interessate dalle procedure di cessione del ramo d’azienda provvederanno, nell’ambito delle procedure ex art. 22, parte seconda, del CCNL Federcasse, ovvero delle procedure per il recepimento del presente accordo, ad un confronto in relazione ai complessivi trattamenti economici e normativi percepiti prima e dopo l’operazione di cessione dal personale in perimetro. Le Parti convengono che eventuali differenze di trattamento economico complessivamente migliorative rispetto a quanto previsto dal contratto integrativo di Sinergia - derivanti dalla comparazione analitica tra gli importi riconducibili alle singole voci della contrattazione integrativa di secondo livello di provenienza e quelli derivanti dalla contrattazione integrativa di secondo livello applicata presso Sinergia - verranno mantenute al personale in perimetro sotto forma di speciale assegno ex accordo 10 dicembre 2021.
L’importo di tale assegno mantiene tutte le caratteristiche, individuate dalle Parti in sede di recepimento aziendale del presente accordo, della originaria erogazione e sarà oggetto di eventuale assorbibilità solo nell’ambito del percorso negoziale di cui alla lettera n) delle premesse o della
contrattazione di secondo livello; in tali ambiti le Parti svolgeranno anche il confronto specifico sul tema dell’armonizzazione dei trattamenti normativi.
Le Parti applicheranno le regole per il riconoscimento del premio di risultato rivenienti dalla contrattazione collettiva.
Il Premio di risultato verrà erogato a tutto il personale interessato alla cessione dei rami d’azienda e non in servizio nel mese di erogazione presso la cedente, che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione e sia passato alle dipendenze di Sinergia. In tal caso, il premio di risultato verrà erogato pro quota dalla cedente, secondo la disciplina che sarà stabilita per il personale della cedente e dalla cessionaria, secondo la disciplina che sarà stabilita per il personale della cessionaria, in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai 15 giorni.
4. Valorizzazione professionale. L’inserimento in Sinergia del personale in perimetro avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in un’ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli, con impegno a formare e riqualificare tale personale anche rispetto ad eventuali nuovi profili professionali.
5. Sede di lavoro. Per effetto delle cessioni dei rami d’azienda verranno costituiti e/o individuati Poli (cui sono inizialmente addetti almeno 10 lavoratori) e/o micro Poli (cui sono inizialmente addetti fino a 9 lavoratori) operativi di Sinergia; la sede di lavoro del personale ceduto verrà stabilita presso gli stessi e comunque non oltre 40 Km dalle attuali sedi di lavoro, salvo non sia richiesto diversamente dalla Lavoratrice o dal Lavoratore.
Sinergia conferma di mantenere i Poli, o comunque Poli operativi nelle rispettive Province delle cessionarie o in Province limitrofe per un periodo minimo di almeno tre anni dalla costituzione degli stessi. Le Parti si incontreranno per valutare le eventuali ricadute sul Personale prima che Sinergia possa intraprendere iniziative tese alla eventuale riduzione e riorganizzazione di uno o più Poli o dei micro Poli. Le Parti, inoltre, ritengono strategico definire incontri periodici sulla progressiva e complessiva evoluzione degli assetti dei Poli e micro Poli.
Laddove dalla riorganizzazione dell’assetto dei Poli e dei micro Poli derivasse una mobilità superiore a 50 km dalla propria residenza/domicilio, calcolata per la via più breve secondo il motore di ricerca “Via Michelin”, le Parti si incontreranno per disciplinare la fattispecie individuando tutte le misure e strumenti necessari per attenuare il disagio delle Lavoratrici e dei Lavoratori, prevedendo, tra l’altro, il ricorso allo smart working dopo che la contrattazione collettiva ne avrà disciplinato le modalità di utilizzo anche per l’intera azienda Sinergia.
6. Mantenimento adesione sindacale. I Dipendenti interessati dalle operazioni di cessione di cui al presente accordo manterranno l’iscrizione sindacale in essere alla data di efficacia giuridica della cessione dei rami di azienda, senza necessità di nuova sottoscrizione presso la cessionaria.
7. Garanzie.
Il presente articolo si pone l’obiettivo di salvaguardare le Lavoratrici e i Lavoratori interessati dalle procedure di cessione da potenziali ricadute di carattere occupazionale, di mobilità professionale e territoriale, prevedendo al riguardo le specifiche tutele di seguito declinate.
a) Il trasferimento dei rami d’azienda di cui al presente Accordo di per sé non determina tensioni occupazionali.
b) Nel caso in cui presso Sinergia dovessero manifestarsi tensioni occupazionali con conseguenti riduzioni di organico, anche causate dal recesso unilaterale dal contratto di servicing da parte di una BCC o di una società del GBCI, i dipendenti appartenenti ai rami d’azienda trasferiti, eventualmente risultanti in esubero, successivamente all’esperimento di tutte le procedure di legge e di contratto in ordine alla riduzione del Personale potranno formulare domanda diretta per il ripristino, ai sensi dell’art. 1406 c.c., del rapporto di lavoro presso la Società/Capogruppo o la BCC di provenienza,
qualora alla data della richiesta non abbiano già maturato il requisito minimo per l’accesso al trattamento A.G.O. ovvero per l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, mantenendo la retribuzione individuale annua, le anzianità convenzionali e di servizio maturate, e i diritti soggettivi acquisiti.
Tale specifica richiesta sarà accolta dalla Società/Capogruppo o dalla BCC di provenienza, verificate le esigenze del lavoratore con collocazione che terrà in considerazione la situazione territoriale complessiva di provenienza, compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative nell’ambito della provincia e comunque in un limite chilometrico non superiore alle specifiche previsioni contrattuali in tema di trasferimento tempo per tempo vigenti. In caso di mancato accoglimento, le Parti si incontreranno per la ricerca di idonee soluzioni.
Tale garanzia viene fornita per la durata di 8 anni dal trasferimento dei rami d’azienda e per le richieste formulate entro 30 giorni dalla chiusura delle procedure di cui sopra.
c) Nel caso in cui, invece, Sinergia dovesse essere oggetto di futura cessione, dalla quale consegua la perdita del controllo da parte della Capogruppo, oppure dovesse cedere all’esterno del GBCI suoi rami d’azienda, le tensioni occupazionali che dovessero emergere daranno luogo ad un confronto tra le Parti sottoscrittrici il presente Accordo finalizzato ad una valutazione degli eventuali impatti occupazionali di dette vicende nei confronti delle Lavoratrici e dei Lavoratori ancora eventualmente in eccedenza successivamente all’applicazione delle procedure di legge e di contratto tempo per tempo vigenti previste in materia di riduzione del Personale.
Questo al fine di ricercare soluzioni condivise, con particolare riguardo alle possibilità di gestione solidaristica di tali esuberi residui nell’ambito delle BCC e delle Società del Gruppo Bancario Cooperativo, tenendo in considerazione la situazione complessiva territoriale di provenienza. Le garanzie di cui al presente punto avranno efficacia fino a 15 anni dal momento della stipula del presente accordo.
Per il caso in cui le tensioni occupazionali fossero causate dal recesso unilaterale dal contratto di servicing da parte di una BCC o di una società del GBCI, troveranno applicazione le garanzie di cui al punto “B” che precede, con effetto esclusivo nei confronti delle BCC o Società del GBCI di provenienza che hanno effettuato tale recesso.
Art. 4
Cessione delle attività di back office
Per il perseguimento delle finalità strategiche di cui al punto k) delle premesse, l’esternalizzazione delle attività di back office a Sinergia potrà avvenire, oltre che attraverso il trasferimento dei relativi rami d’azienda disciplinato dal precedente art. 3 del presente accordo, anche attraverso la cessione delle sole attività; questa avverrà, di norma, con disposizione del distacco presso Sinergia, in relazione al contratto di servizio, di risorse da adibire alle predette attività, secondo quanto previsto dal successivo punto A) del presente articolo.
Laddove la frammentarietà e la granularità delle lavorazioni o altre ragioni di carattere industriale inducano alla cessione di attività senza distacco dei lavoratori troverà applicazione quanto previsto dal successivo punto B) del presente articolo.
A) Cessione delle attività con distacco di lavoratori
Le operazioni di cessione delle attività di Back Office che comportino il distacco dei lavoratori verranno regolamentate come segue.
1. Distacco. Le Parti riconoscono sin d’ora che nelle ipotesi di cessione delle attività di Back Office a Sinergia, le BCC e/o le Società del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA potranno disporre nell’ambito delle previsioni contrattuali il distacco delle Lavoratrici e dei Lavoratori da adibire alle predette attività, previa specifica comunicazione biennale successiva a un confronto gestionale con gli stessi, fornendone informativa alle XX.XX. anche in merito alla durata del servizio.
Le Parti concordano che il Personale da distaccare verrà individuato tra quello con consolidata esperienza e professionalità, coerenti ed attinenti ai servizi in cessione.
2. Informazione ai lavoratori distaccati. Il lavoratore da distaccare presso Sinergia spa riceverà preventivamente al distacco stesso una comunicazione scritta contenente le seguenti informazioni: durata del distacco; sede di lavoro; orario di lavoro da osservare presso la distaccataria; effetti normativi ed economici che a seguito del distacco si generano sul rapporto di lavoro. Dette informazioni saranno fornite a livello aggregato anche alle XX.XX.
3. Rapporto di lavoro. Le Parti si danno atto che l’esternalizzazione delle attività di Back Office non comporta per i dipendenti interessati mutamenti della titolarità del rapporto di lavoro, che rimane in capo alle BCC e/o Società del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA. Di conseguenza, nel rispetto della normativa vigente, il Premio di Risultato sarà corrisposto integralmente dalla BCC/Società distaccante e rimangono inalterati l’anzianità anche convenzionale maturata, i trattamenti economici, normativi, nonché previdenziali ed assistenziali, così come gli altri istituti previsti per il restante personale dell’Azienda tempo per tempo vigenti.
Al fine di salvaguardare la professionalità acquisita, le Parti convengono che nei confronti delle Lavoratrici e dei Lavoratori in distacco non verranno effettuati, senza il loro consenso, mutamenti di mansioni, se non nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 97 e 106 CCNL Federcasse.
Le Parti convengono che a dette Lavoratrici e Lavoratori verranno riconosciute, per quanto applicabili, le stesse garanzie di cui all’ art. 3 comma 5, ultimo periodo, del presente accordo.
Qualora le Lavoratrici e i Lavoratori distaccati venissero inviati in missione al di fuori della sede di lavoro inizialmente assegnata, resta inteso che verrà applicata la contrattazione collettiva che regola la materia stessa.
Le BCC e le Società del GBCI che distacchino Personale presso Sinergia si impegnano ad assicurare che almeno 15 ore di formazione obbligatoria ulteriore ad incremento e con le stesse modalità del pacchetto formativo di cui all’art. 63, comma 2 lettera b) del CCNL Federcasse vengano destinate all’aggiornamento professionale su temi attinenti le evoluzioni delle attività lavorative del settore bancario e nello specifico del Credito Cooperativo. Sinergia fornirà all’azienda distaccante elementi utili ai fini della eventuale valutazione professionale di cui all’art. 64 e seguenti del CCNL che in ogni caso sarà svolta dalla distaccante.
4. Cessione del rapporto di lavoro. Sinergia, prima del termine del periodo di distacco, è disponibile a valutare l’assunzione diretta, ai sensi dell’art. 1406 c.c., delle Lavoratrici e dei Lavoratori che verranno distaccati nell’ambito delle procedure di riorganizzazione anche su richiesta degli stessi. Le Parti convengono che nei confronti di dette Lavoratrici e Lavoratori verranno riconosciute, per quanto applicabili, garanzie analoghe a quelle di cui all’art. 3, commi 3, 5 e 7, del presente accordo.
5. Termine del periodo di distacco. Le Parti si danno atto che al termine del periodo di distacco, in caso di mancata proroga dello stesso, le Lavoratrici e i Lavoratori distaccati a seguito della esternalizzazione da parte delle BCC e delle Società del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA delle attività di Back Office a Sinergia, potranno cedere il proprio rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1406 c.c. alla stessa Sinergia. Le Parti convengono che nei confronti di dette Lavoratrici e Lavoratori verranno riconosciute, per quanto applicabili, garanzie analoghe a quelle di cui all’art. 3, commi 3, 5 e 7, del presente accordo.
In alternativa, alla cessazione del periodo di distacco le Lavoratrici e i Lavoratori rientrano nella BCC e/o Società del GBCI di provenienza, previa adeguata formazione e nel rispetto dell’inquadramento e del profilo professionale acquisito.
I lavoratori distaccati presso Sinergia possono chiedere, decorsi 12 mesi dal distacco oppure in caso di assegnazione ad una sede di lavoro distante oltre 50 km dalla originaria sede di lavoro, alla BCC/ Società del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA distaccante di porre termine anticipatamente al loro distacco. In tal caso la BCC/ Società del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA distaccante valuterà la richiesta, fornendo riscontro entro i successivi 3 mesi. Il tema, nella sua articolazione complessiva, sarà oggetto di confronto con la Delegazione di Gruppo e le RSA interessate, per la ricerca di soluzioni.
B) Cessione delle attività senza distacco dei lavoratori
La cessione delle attività di back office a Sinergia senza contestuale distacco delle Lavoratrici e dei lavoratori da parte di BCC e/o Società del GBCI non determina tensioni occupazionali. Qualora, invece, ne ricorrano le condizioni, in ogni caso le Parti, nell’ambito del confronto contrattualmente previsto, privilegeranno la ricollocazione dei lavoratori su nuove attività, anche previa adeguata formazione.
Art. 5
Nuova occupazione
1. Con riferimento alle esigenze di Personale che dovessero manifestarsi presso Sinergia nel periodo del Piano di cui alle premesse, ferma restando la valutazione aziendale della corrispondenza dei profili professionali con le competenze necessarie, si avrà riferimento prioritariamente al bacino costituito da eventuali Lavoratrici e Lavoratori che dovessero risultare in esubero presso le BCC e/o Società del GBCI a seguito di procedure di riorganizzazione di cui all’art. 22, parte terza, CCNL Federcasse e ad eventuali Lavoratrici e Lavoratori volontari da altre BCC e/o Società del GBCI.
2. Sinergia, ferma restando la valutazione aziendale della corrispondenza dei profili professionali con le competenze necessarie, darà inoltre priorità ai candidati che, a vario titolo, abbiano già sviluppato esperienza di almeno un anno, nell’ambito di rapporti a tempo determinato, anche in somministrazione, o di collaborazione presso Sinergia e/o quali dipendenti di società appaltatrici.
3. Le Parti, anche al fine di contribuire alla realizzazione di quanto previsto dai punti precedenti, condividendo che le prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui al “Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo”, costituiscono uno strumento essenziale per favorire il processo di turnover e realizzare un ricambio generazionale aprendo spazi all’ingresso di nuove professionalità, potranno definire in uno specifico accordo, presso Sinergia o presso una BCC e/o Società del GBCI coinvolta, le relative tempistiche e le modalità di accesso e di verifica. Le Parti confermano altresì l’impegno a favorire la massima adesione allo strumento nel rispetto dei limiti di spesa che verranno previsti.
Art. 6
Formazione
1. Le Parti riconoscono il ruolo primario e fondamentale della formazione finalizzata alla crescita professionale e culturale dei lavoratori. Al fine di accompagnare il processo di integrazione delle diverse professionalità delle Lavoratrici e dei Lavoratori interessati dalle predette operazioni, anche nell’ottica di contribuire al processo di sviluppo di Sinergia, omogeneizzando e accrescendo le competenze e conoscenze professionali di tutto il Personale, incrementandone la specializzazione coerentemente con gli obiettivi strategici, Sinergia avvierà specifici programmi di formazione previa condivisione con le Organizzazioni Sindacali al fine di riceverne osservazioni e proposte.
2. Le Parti, in proposito, concordano di avviare un rilevante “piano di intervento formativo” triennale, valido anche ai fini dell’assolvimento della formazione obbligatoria di cui all’art. 63 del CCNL Federcasse in intestazione, che sarà finanziato, come previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a) punto 1 del Decreto interministeriale del 26.6.2014 n. 82761, tramite l’utilizzo del “Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo”. In relazione a quanto previsto dalla deliberazione n. 3 del 7 settembre 2001 assunta dal Comitato Amministratore del “Fondo di Solidarietà”, le parti dichiarano espressamente che quanto sopra previsto in tema di formazione, riconversione e riqualificazione del personale è strettamente funzionale alla realizzazione degli specifici obiettivi previsti dalle vigenti disposizioni.
Le Parti si impegnano, fin d’ora, ad incontrarsi per esaminare e ricercare la condivisione per la sottoscrizione di piani formativi coerenti con gli obiettivi sopra indicati, finanziabili con fondi nazionali e comunitari ai sensi delle normative vigenti.
Art. 7
Verifiche sull’applicazione dell’accordo
Le Parti effettueranno un primo incontro di verifica entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale sullo stato di applicazione, delle previsioni di cui al presente accordo, con particolare riferimento agli aspetti occupazionali, professionali e di sostenibilità. Inoltre, su richiesta di una delle Parti firmatarie del presente Accordo, si effettueranno ulteriori incontri periodici che si terranno nei 15 giorni successivi alla richiesta.
Le Parti daranno comunque corso ad incontri periodici in cui la Capogruppo informerà le XX.XX. sulla evoluzione strategica del disegno industriale, sulle modalità attuative che ne sono alla base e gli eventuali riflessi nei confronti delle Lavoratici e dei Lavoratori.
Roma, 10 dicembre 2021
Iccrea Banca S.p.A.
Sinergia S.p.A.
La Delegazione Sindacale di Gruppo
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UGL CREDITO UILCA/UIL
Le Segreterie Nazionali
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UGL CREDITO UILCA/UIL
VERBALE DI INTESA
Le Parti in caso di cessione del ramo d’azienda ex art. 2112 cc convengono che i Dirigenti di RSA, in organico presso la realtà organizzativa da cedere, possono chiedere, entro 20 giorni dalla ricezione delle informazioni previste ai sensi delle procedure contrattuali, di essere assegnati ad una diversa Unità Organizzativa della cedente. Tale richiesta sarà accompagnata per ciascuna Organizzazione Sindacale dal benestare formulato dalla Segreteria Nazionale di appartenenza.
In caso di accoglimento, l’interessato dovrà essere riconfermato nel ruolo di Dirigente di RSA ai sensi di quanto previsto all’art. 1 dell’Accordo Federcasse del 13 maggio 2021, anche in sostituzione di altro Dirigente di RSA della medesima Organizzazione Sindacale.
La Capogruppo, le Società e le BCC si impegnano ad accogliere, previa valutazione con le Segreterie Nazionali anche in considerazione al numero complessivo di Dirigenti RSA per cui ricorre la fattispecie nell’ambito dell’intero progetto “Operation Strategy”, le richieste rientranti nella suddetta fattispecie per i Dirigenti di RSA di cui al primo comma, che risultino in carica alla data del 1° ottobre 2021 e comunque per un numero massimo di 1 solo Dirigente RSA per sigla per ciascuna Società/BCC.
Le Parti si incontreranno per la disamina delle eventuali nomine intercorse dal 1° ottobre 2021 al 10 dicembre 2021.
Il contenuto del presente verbale di intesa è connesso al verbale di accordo quadro di esternalizzazione delle attività di Back Office del 10 dicembre 2021 e pertanto ne seguirà gli effetti.