APPRENDISTATO
Scheda approfondita
APPRENDISTATO
Nozione Finalità
Legenda
Contenuto Precisazioni Riferimenti normativi
Ambito soggettivo di applicazione Ambito oggettivo di applicazione Forma
Trattamento economico Trattamento normativo Disciplina previdenziale Sanzioni
Rinvii alla contrattazione Transizione
CONTENUTO | PRECISAZIONI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
NOZIONE | Il contratto di apprendistato è un contratto a contenuto formativo in cui il datore di lavoro assume l’obbligo di garantire una formazione professionale all’apprendista e di versargli un corrispettivo per l’attività lavorativa svolta. Il contratto di apprendistato è distinto, all’interno del d.lgs. 276/2003, secondo le seguenti tipologie: a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione; b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico- professionale; c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. | La riforma modifica radicalmente la precedente disciplina dell’apprendistato, prevedendo tre differenti modalità di attuazione dell’istituto. L’introduzione di questa nuova disciplina sull’apprendistato non compromette le riforma al sistema di istruzione e formazione attuata con la L. 53/2003 (c.d. Riforma Moratti), ma con essa si integra. Il raggiungimento effettivo delle finalità dell’apprendistato presuppone il raccordo tra i sistemi dell’istruzione e quelli della formazione professionale. L’apprendistato diventa l’unico contratto a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento, fatto salvo l’utilizzo del contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni. | Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 47, co. 1 Circolare 14 ottobre 2004, n. 40 |
Apprendistato per il diritto | L’apprendistato per | art. 48, | |
dovere di formazione: | l’espletamento del diritto-dovere | co. 1, | |
finalizzato al conseguimento di una | di istruzione e formazione è | art. 49, | |
qualifica di istruzione e formazione | previsto quale percorso | art. 50, | |
professionale ai sensi della legge | alternativo alla formazione | co. 1, | |
53 del 2003, ossia alla | scolastica ma ciò nondimeno | Dlgs | |
acquisizione, attraverso il rapporto | integrativo dell’obbligo formativo | 276/200 | |
di lavoro, di un titolo di studio | che si traduce oggi nel “diritto | 3 | |
consentendo l’assolvimento | dovere” di istruzione per almeno | ||
dell’obbligo formativo attraverso | 12 anni e comunque fino ai 18 | ||
lo strumento dell’alternanza | anni d’età. Sussiste pertanto un | Circolare | |
scuola- lavoro. | diretto collegamento tra l’obbligo | 14 | |
Ha la funzione di facilitare l’entrata | formativo del minore a 18 anni | ottobre | |
nel mondo del lavoro delle fasce di | d’età e l’attività lavorativa | 2004, | |
soggetti più giovani affinché questi assumano professionalità mediante | oggetto del contratto. Con il contratto di apprendistato per | n.40 | |
il diretto contatto con il mondo del | l’espletamento del diritto-dovere | ||
lavoro; allo stesso tempo tale | di istruzione e formazione si | ||
tipologia contrattuale consente ai | vuole dunque garantire ai | ||
giovani di proseguire il loro | giovani, che acquisiscono la | ||
percorso formativo e di elevare il | capacità lavorativa a 15 anni, | ||
livello delle competenze di base. | secondo l’articolo 2 del Codice | ||
Con l’entrata a regime della | civile, di poter terminare il corso | ||
Riforma Xxxxxxx questa tipologia | di studi obbligatorio anche | ||
contrattuale dovrebbe divenire | attraverso l’alternanza scuola- | ||
l’unica forma di lavoro permessa | lavoro. L’apprendistato per il | ||
tra i quindici ed i diciotto anni di | diritto-dovere di formazione si | ||
età. | configura pertanto come l’unico | ||
Apprendistato | contratto di lavoro stipulabile a | ||
professionalizzante: è finalizzato | tempo pieno da chi abbia meno | ||
al conseguimento di una | di 18 anni e non sia in possesso | ||
qualificazione professionale | di qualifica professionale | ||
attraverso la formazione sul | conseguite ai sensi della legge 28 | ||
lavoro. La qualificazione del | marzo 2003, n. 53. | ||
lavoratore nell’ambito | |||
dell’apprendistato | |||
professionalizzante deve essere | |||
intesa quale acquisizione di | |||
competenze di base, trasversali e | |||
tecnico-professionali. | Non si persegue pertanto l’acquisizione di un titolo di | ||
Apprendistato per | studio o di una qualifica | ||
l'acquisizione di un diploma o | professionale del sistema di | ||
per percorsi di alta formazione: | istruzione e formazione | ||
è finalizzato al conseguimento di | professionale, bensì | ||
un titolo di studio di livello | l’accrescimento delle capacità | ||
secondario, per il conseguimento | tecniche dell’individuo al fine di | ||
di titoli di studio universitari e di | farlo diventare un lavoratore | ||
alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore,. | qualificato. | ||
introdotta con la legge 17 maggio | L’articolo 50, comma 1, prevede | ||
1999, n.144, integrando la | pertanto un diretto collegamento | ||
formazione pratica in azienda con | tra l’apprendistato per | ||
la formazione secondaria, | acquisizione di un diploma o per | ||
universitaria, di alta formazione o | percorsi di alta formazione e il | ||
comunque con una | sistema dell’istruzione e della | ||
specializzazione tecnica superiore. | ormazione tecnica superiore | ||
come previsto all’articolo 69 della | |||
legge 17 maggio 1999, n. 144. |
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE | Apprendistato per il diritto dovere di formazione: i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni fino all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione. I soggetti che potranno operare con contratti di apprendistato per l’espletamento del dovere di istruzione e formazione saranno prevalentemente i giovani tra i quindici ed i diciotto anni, tuttavia anche soggetti di età maggiore potranno goderne qualora non abbiano ancora completato il percorso di formazione. Può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori lavorativi, ivi comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali | art. 48, co. 1, art. 49, co. 1, art. 50, co. 1 e 2, Dlgs 276/2003 Circolare 14 ottobre 2004, n.40 | |
Apprendistato professionalizzante: i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti che abbiano conseguito una qualifica ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età da chi è in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali | |||
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni che siano già in possesso di un titolo di studio e vogliano conseguire una qualifica di livello secondario o superiore. Può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età per quei soggetti che abbiano conseguito una qualifica formativa ai sensi della l. 53/2003 (Riforma Moratti). | |||
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE | - Apprendistato per il diritto dovere di formazione - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: tutti i settori di attività. | Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Per le imprese artigiane si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In caso di assunzione con contratto di apprendistato è da ritenersi immediatamente abrogato l’obbligo di richiesta di autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro ai sensi dell’articolo 85, comma 1, del dlgs n. 276 del 2003. | art. 48, co. 1, art. 49, co. 1, art. 50, Dlgs 276/2003 |
È fatto salvo tuttavia il diritto della normativa regionale di reintrodurre, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 30 del 2003, una diversa procedura autorizzativa, anche attraverso il rimando agli enti bilaterali. In mancanza di una disciplina regionale che regoli tale procedura non potranno essere considerate legittime le previsioni di contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto alla autorizzazione dell’ente bilaterale. Non potranno altresì essere considerate legittime, neppure ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 30 del 2003, le norme dei contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto di apprendistato alla iscrizione all’ente bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore. |
Apprendistato per il diritto dovere di formazione: obbligo di forma scritta. Il contratto dovrà contenere l’indicazione della prestazione alla quale è adibito il soggetto e il piano formativo individuale. Dovrà inoltre essere indicata la qualifica che il soggetto potrà conseguire al termine del rapporto di lavoro Apprendistato professionalizzante: Deve essere stipulato in forma scritta ad substantiam. All’interno del contratto dovranno essere indicati: la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà adibito, la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto e il piano formativo individuale. Il piano formativo individuale, documento distinto dal contratto di lavoro, dovrà essere allegato al contratto a pena di nullità dello stesso. Il piano formativo individuale dovrà essere allegato al contratto di apprendistato a pena di nullità dello stesso. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: Il contratto di lavoro dovrà essere stipulato in forma scritta ad substantiam e dovrà indicare: la qualifica da conseguire, la durata del contratto nonché il piano formativo individuale finalizzato a garantire la fissazione del percorso formativo dell'apprendista. Il piano formativo individuale dovrà essere allegato al contratto di apprendistato a pena di nullità dello stesso. | art. 48, co. 3, lett. a), art. 49, co. 4, lett. a) Dlgs 276/2003 | ||
DURATA | Apprendistato per il diritto dovere di formazione: durata non superiore a tre anni. La durata del contratto va determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 53/2003 (Riforma Moratti). Apprendistato professionalizzante: rimessa alla contrattazione collettiva non potrà comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei La determinazione della durata è rimessa alla disciplina dei contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire e sulla base delle competenze di base e tecnico- professionali da conseguire. È possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione | È rimessa alla contrattazione collettiva la | art. 48, co. 2, art. 49, co. 3, art. 50, co. 3, Dlgs 276/2003 Circolare 14 ottobre 2004, n. 40 |
con quelli dell’apprendistato professionalizzante, nel rispetto del limite massimo di sei anni. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni per i soli profili che riguardano la formazione. Nei limiti indicati dalla regolamentazione regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e con le Università e gli altri istituti formativi, la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per titoli di studio universitari, o specializzazioni dell'alta formazione (in particolare, la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144), è stabilita dalle parti in seguito ad una valutazione di bilanciamento tra le competenze che il soggetto possiede al momento della stipula e quelle che si potranno conseguire per mezzo della formazione in apprendistato. Tale valutazione sarà attuata all'interno del piano formativo individuale. | possibilità di individuare la durata dell'apprendistato professionalizzante sulla base delle competenze di base e tecnico- professionali da conseguire e della eventuale qualifica professionale, così come indicata altresì nell'istituendo "Repertorio delle professioni" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Resta dunque inteso che, in attesa della concreta regolamentazione dell'istituto ad opera di Regioni e parti sociali resta in vigore la vigente normativa in materia anche per quanto attiene la durata del contratto di apprendistato. Per nulla rilevando diverse pattuizioni in sede di contrattazione collettiva. | |||
Apprendistato per il diritto dovere di formazione e Apprendistato professionalizzante: divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: nulla è disposto | In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite da un successivo Decreto del Ministero, d’intesa con la Conferenza Stato -Regioni. All'articolo 49, comma 4, lettera b), è fatto divieto al datore di lavoro di retribuire l'apprendista | art. 48, co. 2, lett. b), art. 49, co. 3, lett. b), Dlgs 276/2003 Circolare 14 ottobre 2004, n. 40 |
con tariffe a cottimo. Si deve peraltro ritenere ancora in vigore il comma 1, dell'articolo 13 della legge n. 25 del 1955, il quale prevedeva la determinazione della retribuzione dell'apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva.
Il trattamento normativo e retributivo dell'apprendista è in ogni caso regolato dall'articolo 53, comma 1 del decreto
TRATTAMENTO NORMATIVO
Apprendistato per il diritto dovere di formazione:
Il datore di lavoro non può recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; può però recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile.
La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione è rimessa a successivi decreti di attuazione.
La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
Il lavoratore potrà essere inquadrato in una categoria non inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. Per tutte le tre tipologie di contratto di apprendistato i lavoratori assunti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti fatte salve disposizioni diverse previste dai contratti collettivi e dalla legge.
art. 48,
co. 2, Dlgs 276/03,
art. 49,
co. 2,
art. 53,
art. 50,
co. 3 e 4, Dlgs 276/2003
Circolare 14
ottobre 2004, n.
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Apprendistato professionalizzante: Il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto al termine del periodo di apprendistato, secondo la disciplina generale applicata al contratto di lavoro, anche se la qualificazione, definita nel piano formativo individuale non è ancora stata conseguita. Sussiste invece il divieto per il datore di lavoro di recedere prima della scadenza del contratto, salvo giusta causa o giustificato motivo. In ogni caso l'apprendista ha diritto alla valutazione e certificazione delle competenze acquisite e dei crediti formativi maturati durante il periodo di apprendistato. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: | La disciplina del contratto di apprendistato resta soggetta, in quanto compatibile, alle disposizioni previste dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Pertanto sono da ritenersi ancora in vigore le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 25 del 1955, relative ai diritti e doveri del datore di lavoro, nonché la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista agli articoli 21 e 22, così come espressamente previsto dall'articolo 53, comma 4. Sarà altresì da ritenersi applicabile la previgente disciplina in materia di recesso dal rapporto, così come regolata dall'articolo 19 della legge n. 25 del 1955; pertanto allo scadere del termine del contratto di apprendistato professionalizzante, l'apprendista si riterrà mantenuto in servizio salvo disdetta a norma dell'articolo 2118 del Codice civile. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge n. 25 del 1955 e successive modificazioni, pertanto si considerano applicabili le norma in materia di diritti e doveri del datore di lavoro e dell'apprendista, nonché la disciplina previdenziale ed assistenziale. | ||
DISCIPLINA PREVIDENZIALE | Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni. | art. 53, co. 3, Dlgs 276/2003 |
In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi sanzione prevista in caso di omessa contribuzione. | L'inadempimento formativo imputabile al datore di lavoro sarà valutato sulla base del percorso di formazione previsto all'interno del piano formativo e di quanto regolamentato dalla disciplina regionale. Tale inadempimento potrà configurarsi in presenza di uno dei suddetti elementi: quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale; mancanza di un tutor aziendale avente competenze adeguate o di ogni altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell'obbligo formativo. In caso di inadempimento dell'obbligo formativo, e conseguente applicazione della suddetta misura sanzionatoria, al datore di lavoro sarà preclusa la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l'acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale. | art. 53, co. 3, Dlgs 276/2003 art. 11, Dlgs 251/2004 Circolare 14 ottobre 2004, n. 40 |
Apprendistato per il diritto dovere di formazione: la regolazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni ed alla Province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Apprendistato professionalizzante: la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: la regolamentazione per i soli profili che attengono alla formazione è rimessa alle Regioni. | Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni disciplinerà le modalità di verifica della formazione svolta, ai fini dell’applicazione degli incentivi previsti dalla legge. Le Regioni disciplineranno la materia, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, con le università e con le altre istituzioni formative coinvolte. |
Apprendistato per il diritto dovere di formazione: I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, disciplinano le modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti. Si prevede il confronto con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale allorquando le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano disciplineranno la tipologia di apprendistato. | art. 48, co. 4, lett. c), art. 49, co. 3 e 5 Dlgs 276/2003 | |
Apprendistato professionalizzante: I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono la durata del contratto di apprendistato professionalizzante. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale disciplineranno altresì la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende. anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni La contrattazione, nello stabilire la durata del contratto dovrò tener conto del tipo di qualificazione da conseguire, ed in ogni caso tale durata non potrà essere inferiore a due anni e superiore a sei. |
Perché sia operativa la disciplina relativa alle tre tipologie di apprendistato è necessaria la regolamentazione dei profili formativi demandata dal Dlgs 276/2003 alle Regioni e alle Province autonome. Per la regolamentazione dei crediti formativi, entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le Province autonome definisce le modalità di riconoscimento dei crediti. Il regime transitorio e l’attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva potranno essere affidati anche ad un Accordo interconfederale su convocazione, entro 5 gg. successivi all’entrata in vigore del decreto attuativo, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. | La regolamentazione dei profili formativi, da parte delle Regioni e delle Province autonome, interverrà d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori più rappresentative sul territorio. Tale regolamentazione dovrà essere attuata nel rispetto delle competenze delle Regioni e Province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata Stato – Regioni - Autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001. Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 276/2003 è abrogata la disciplina prevista all’art. 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, relativa alla necessità di chiedere alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente la necessaria autorizzazione preventiva all’assunzione. | art. 51, co. 2; art. 86, co. 13; art. 85, lett. b), Dlgs 276/2003 |