COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) QUADRI Presidente
(NA) XXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXX FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Nella seduta del 25/03/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Concluso nel novembre 2010 un contratto di mutuo fondiario, a fronte del quale veniva iscritta ipoteca sull’immobile, la sovvenuta veniva successivamente a conoscenza della circostanza che detto immobile risulterebbe affetto da abusi edilizi, perché realizzato “a seguito di un frazionamento eseguito senza titolo abilitativo dai venditori prima della vendita e in vista della stessa”. Esperita inutilmente la fase del reclamo, sostiene nel ricorso (assistita dal proprio legale) la nullità del contratto di compravendita dalla quale fa derivare la nullità del finanziamento anche in ragione della dichiarata responsabilità dell’intermediario per aver omesso le indagini catastali pure a fronte della effettuata perizia dell’immobile. Contestata genericamente l’applicazione al rapporto di interessi usurari, domanda l’accertamento della nullità (annullabilità o risoluzione) del contratto di mutuo e la sospensione nel pagamento delle rate in attesa di un instaurando procedimento civile nei confronti dei venditori e del notaio rogante.
Costituitosi, il resistente eccepisce in via pregiudiziale l’irricevibilità del ricorso quanto alla
pretesa usurarietà delle clausole determinative dell’interesse, per l’assenza di preventivo reclamo sul punto. Nel merito, precisa che la cliente nel periodo 1° aprile – 1° settembre 2013 ha fruito della sospensione del rimborso del prestito e che analogo beneficio le è
stato concesso fino al 1° giugno 2014. Domanda perciò su questo capo di domanda la cessazione della materia del contendere. Quanto al denunciato vizio dell’immobile, eccepisce l’assenza di proprie responsabilità, tanto per essere emerso solo successivamente alla stipula del contratto di compravendita, quanto per la propria estraneità nella scelta del contraente e del notaio. Aggiunge che la costruzione dell’immobile si colloca anteriormente agli anni ’50 e fa da ciò discendere la conformità alle norme vigenti delle attività peritali svolte, in quanto, per immobili costruiti antecedentemente al 1967, non è richiesta la produzione del titolo autorizzativo. Rileva infine che l’immobile possa non essere affetto da vizi in grado di giustificare la nullità del contratto di compravendita. Conclude sul punto per il rigetto del ricorso o, nel caso di suo accoglimento, per la declaratoria dell’obbligo della ricorrente all’immediata restituzione del residuo credito mutuato.
DIRITTO
Giova preliminarmente osservare come, riguardo alla questione relativa alla ritenuta usurarietà degli interessi previsti in contratto, la genericità della prospettazione e, soprattutto, la circostanza che essa non forma oggetto di specifica domanda escludono che il Collegio debba farsene carico, non essendo accessibile al merito in quanto carente sia nella causa petendi che nel petitum ed essendo il giudicante vincolato al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc civ.
Sempre in via preliminare può, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla parte resistente, dichiarasi la cessazione della materia del contendere sul capo di domanda relativa alla sospensione delle rate di mutuo nella parte in cui tale sospensione è stata accordata fino al giugno 2014. Per il periodo futuro la domanda va invece respinta, sia per assenza del suo presupposto, come meglio precisato nel seguito, sia perché risulta precluso a questo Collegio potersi pronunciare a fronte della litispendenza derivante dalla prospettata sottoposizione della questione alla competente autorità giudiziaria.
Premesso che non è dato al Collegio rendere decisioni costitutive (quali quelle di annullamento o di risoluzione del contratto di finanziamento), il ricorso sembra manifestamente infondato quanto alla domanda di accertamento della nullità del finanziamento. E ciò sia perché, diversamente da quanto apoditticamente affermato, non necessariamente viene nel caso di specie in considerazione un collegamento negoziale tra compravendita e mutuo fondiario determinativo della trasmissione degli effetti del primo contratto sul secondo, sia perché la nullità del contratto di compravendita non sembra affatto scontata alla luce del denunciato vizio. Sotto il primo versante è appena il caso di ricordare che il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità“ (Cass., 20 aprile 2007, n. 9511; Id., 26 marzo 2012, n. 4792). Aggiungasi che l’intervento del finanziatore nella verifica delle caratteristiche dell’immobile si presenta circoscritto alla costituzione della garanzia ipotecaria che connota l’operazione de qua (arg. ex art. 38 Tub).
La nullità del contratto di compravendita è peraltro, nel caso di specie, almeno dubbia.
Premesso che l’accertamento di patologie significative del contratto principale di compravendita (eventualmente destinate a riflettersi su quello di finanziamento) risulta estraneo al perimetro della cognizione di questo Collegio, di là anche della circostanza giuridicamente significativa che la stessa ricorrente afferma di voler convenire presso l’autorità giudiziaria ordinaria tanto i venditori quanto il notaio rogante per l’accertamento delle rispettive responsabilità (che traggono origine dagli stessi fatti oggetto di
accertamento ai fini della declaratoria di nullità del negozio), si osserva che dalla documentazione versata in atti non emerge prova che il lamentato abuso edilizio sia tale da determinare la nullità del riferito contratto, avuto anche presente (sulla scorta della Circolare del Ministero dei lavori Pubblici del 18 luglio 1995) che “l’eventuale nullità degli atti di trasferimento è circoscritta soltanto agli immobili eseguiti in assenza di concessione o in totale difformità da essa … mentre non sono oggetto ad alcun limite alla commerciabilità gli abusi di minore gravità che restano assoggettati alle sanzioni di tipo amministrativo o penale”.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1