Contratto a tempo determinato La nuova disciplina entrerà in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2016.
Decorrenza e durata Il rinnovo contrattuale decorre dal 1° gennaio 2016, salvo quanto espressamente
previsto per i singoli istituti, ed avrà validità sino al 31 dicembre 2018.
Apprendistato professionalizzante
professionalizzante recependo la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015. (vedi scheda allegata)
Contratto a tempo determinato La nuova disciplina entrerà in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2016.
Limiti numerici
assunzione di lavoratori a termine e con contratto di somministrazione a tempo determinato, la norma contrattuale
superare il 25% dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al
Non si può, comunque, superare nel corso di ogni singolo mese un numero di lavoratori superiore al 30% dei lavoratori a tempo indeterminato.
inferiore a 5 unità, le aziende potranno, comunque, assumere/utilizzare un massimo di 5 lavoratori a tempo determinato e con contratto di somministrazione a termine.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione a termine per ragioni sostitutive o effettuate ai sensi della L. n. 68/1999.
Affiancamento per sostituzione
Nel solo caso di assunzione a termine per sostituzione è previsto, al fine di
periodo di affiancamento tra il sostituto e il lavoratore sostituito per un periodo massimo di 2 mesi, collocabili in tutto o in
Conservazione del posto in caso di malattia
Per i lavoratori a tempo determinato superato il periodo di prova ferma restando la scadenza prevista dal contratto individuale in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro la durata del periodo di conservazione del posto è pari ad un quarto della durata del contratto stesso e, comunque fino ad un massimo di 6 mesi.
Diritto di precedenza
A decorrere dal 1 gennaio 2017, ai lavoratori che hanno intrattenuto dei rapporti di somministrazione a tempo determinato presso la stessa azienda e per il medesimo livello/parametro contrattuale per una durata complessiva anche non continuativa
precedenza nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato con il medesimo livello/parametro contrattuale.
Contratto a tempo parziale La nuova disciplina entrerà in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2016.
Lavoro supplementare
prestazioni lavorative supplementari nel limite del 30% della du te
Tali ore hanno diritto ad una maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva della retribuzione globale di fatto differiti e indiretti - sulla singola ora pari al 16%.
Eventuali ore eccedenti il limite di cui sopra devono essere retribuite con una
e indiretti.
Analogamente è possibile lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. A tali ore si applicano le disposizioni di legge e contrattuali previste per i rapporti di lavoro a tempo pieno.
Clausole elastiche
ovvero la possibili
prestazione lavorativa o la variazione in aumento della stessa.
Per le ore prestate in orari diversi da quelli definiti dalle parti nel contratto individuale è prevista una maggiorazione del 10% della retribuzione, comprensiva
Analogamente è prevista la stessa maggiorazione del 10% della retribuzione,
di
aumento della prestazione lavorativa.
un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi. In caso di un termine di preavviso inferiore a 5 giorni lavorativi le maggiorazioni di cui sopra vengono elevate al 20%.
Trasformazione del rapporto
I lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico degenerative hanno diritto, su loro richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Negli altri casi le aziende riconosceranno le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nella misura del 4% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato, esclusi i casi di infungibilità delle mansioni.
Lavoro a turni Chimica Concia e settori accorpati
Per il lavoro effettuato in turno notturno (normalmente 22.00 - 6.00) in aggiunta
importo per ogni notte effettivamente lavorata, sarà con decorrenza dal 1 ° gennaio 2017 elevato a euro 6. Tale importo in cifra fissa è da intendere in senso omnicomprensivo, in quanto in sede di quantificazione, si è tenuto conto di ogni possibile incidenza.
Plastica e gomma
Per i lavoratori che svolgono turni notturni avvicendati le maggiorazioni del 28%, del 40%, del 90%, devono essere incrementate per ogni notte di turno notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) degli importi riportati nella tabella successiva.
Livelli | 1° gennaio 2017 |
I | 9,32 |
II | 9,73 |
III | 9,95 |
IV | 10,33 |
V | 10,77 |
VI | 11,49 |
VII | 12,84 |
VIII | 13,76 |
Ferie Con decorrenza 1° gennaio 2017 -sono stati incrementati i periodi di riferimento per ciascuna fascia di anzianità e per i diversi sotto-settori di 12 mesi.
Fino al 31 dicembre 2016 sono fatte salve le ferie aggiuntive già maturate in
Chimica-concia e Settori accorpati
a. per anzianità fino a 11 anni: 4 settimane;
b. per anzianità da oltre 11 anni e fino a 19: 1) operai: 4 settimane + 3 giorni; 2) quadri, impiegati e intermedi: 5 settimane;
c. per anzianità oltre 19 anni: 1) operai: 5 settimane; 2) quadri, impiegati e intermedi: 5 settimane + 2 giorni per gli assunti fino al 31.7.1990 e 5
Plastica e Gomma
a. per i quadri e gli impiegati assunti precedentemente al 4.4.1996:
1. 4 settimane (pari a 20 gg lavorativi) per anzianità fino a 11 anni;
2. 5 settimane (pari a 25 gg lavorativi) per anzianità oltre 11 anni e fino a 19 anni;
3. 5 settimane e 2,5 gg (pari a 27,5 gg lavorativi) per anzianità oltre 19 anni;
b. per i quadri e gli impiegati assunti a decorrere dal 4.4.1996:
1. 4 settimane (pari a 20 gg lavorativi) per anzianità fino a 11 anni;
2. 5 settimane (pari a 25 gg lavorativi) per anzianità oltre 11 anni;
c. per gli operai:
1. 4 settimane (pari a 20 gg lavorativi) per anzianità fino a 19 anni;
2. 5 settimane (pari a 25 gg lavorativi) per anzianità oltre 19 anni.
Premi per obiettivi Sono stati modificati gli importi da corrispondere ai lavoratori nel caso di
mancata istituzione di un premio aziendale collegato al raggiungimento di obiettivi o, più in generale, in assenza di altri premi collettivamente erogati.
Settore chimica - concia e settori accorpati
A decorrere dal 1° gennaio 2017, saranno corrisposti gli importi previsti dalla tabella che segue:
Livelli | Importi annui |
A | 102,00 |
B | 111,00 |
C | 128,00 |
D | 149,00 |
E | 166,00 |
F | 179,00 |
G | 199,00 |
H | 220,00 |
Settore plastica-gomma
A decorrere dal 1° gennaio 2017, nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore a 150 unità, saranno corrisposti gli importi mensili previsti dalla tabella che segue:
Livelli | Importi mensili |
I | 10,74 |
II | 11,38 |
III | 11,60 |
IV | 11,98 |
V | 12,62 |
VI | 13,98 |
VII | 16,14 |
VIII | 17,66 |
Quadri | 19,22 |
Malattia -settori che rientrano nel campo di
applicazione del c.c.n.l., la disciplina contrattuale relativa alla certificazione medica in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
1° ottobre 2016. La normativa contrattuale può essere così sintetizzata:
di lavoro del giorno in cui si verifica la stessa salvo il caso di comprovato impedimento;
lattia deve essere fatto pervenire
malattia;
analoga procedura e tempistica deve essere rispettata dal lavoratore nel caso di prosecuzione della malattia;
in mancanza o in caso di ritardi ingiustificati delle comunicazioni previste, salvo sempre giuste ragioni di impedimento,
considerare come ingiustificata.
Alla luce delle novità introdotte dal rinnovo (almeno per alcuni comparti
rà portare a conoscenza dei lavoratori le modalità con cui dare certezza ai dipendenti delle loro avvenute comunicazioni.
Trattamento in caso di gravidanza Al padre lavoratore in concomitanza con la nascita del figlio ed in caso di
e puerperio
esaurimento degli istituti contrattuali, saranno riconosciuti 2 giorni (in precedenza 1 giorno) di permesso retribuito aggiuntivo.
In caso di adozione internazionale i lavoratori hanno diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita non superiore a 30 giorni di calendario.
Previdenza integrativa Fondapi A decorrere dal 1° gennaio 2017 è previsto un incremento della contribuzione a
inalterata.
Dal 1° gennaio 2018 è previsto un ulteriore aumento della contribuzione a carico
a condizione che anche il singolo lavoratore contribuisca per la quota a proprio carico con un analogo aumento dello 0,10%.