Prof. Francesco Bacchini
La disciplina della sicurezza
nelle tipologie contrattuali
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Milano, 28 marzo 2017
E VALUTAZIONE DEI RISCHI
IL CONTENUTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
(art. 28 D.lgs. n. 81/2008)
La valutazione dei rischi lavorativi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
LA TIPOLOGIA CONTRATTUALE
NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI
La Direttiva 91/383/CEE contiene misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale.
Per quale ragione questi lavoratori necessitano di tutele specifiche? Perché:
• sono esposti, in molti settori produttivi, a più rischi di infortuni sul lavoro e di malattie professionali rispetto agli altri lavoratori;
• questi rischi supplementari sono in parte connessi con particolari modalità di inserimento nell'impresa e possono essere diminuiti con un'adeguata informazione e formazione all'inizio del rapporto di lavoro.
Quali sono, in concreto, le principali causa di rischiosità lavorativa:
• la prestazione viene resa spesso in ambienti nuovi ed estranei;
• le mansioni e le modalità di lavoro sono poco conosciute;
• l’inserimento integrale nell’organizzazione aziendale e nello specifico gruppo di lavoro è reso difficoltoso dalla percezione psicologica della precarietà occupazione reciprocamente avvertita dal lavoratore e dai colleghi;
• l’informazione, la formazione e l’addestramento, anche laddove espletati, risultano spesso qualitativamente e quantitativamente inadeguati.
SALUTE E SICUREZZA
NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
«Si allega al presente contratto, costituendone parte integrante, l’estratto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, avente ad oggetto l’analisi degli specifici rischi lavorativi connessi alla mansione affidatale …. , unitamente all’informazione di cui all’art 36, alla durata e alle modalità di erogazione della formazione di cui all’art. 37, comma 2, e (eventuale) alle modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 81/2008».
NOTE
• La mancata valutazione dei rischi lavorativi costituisce una delle ipotesi di non ammissibilità di apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro subordinato (art. 20, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2015) per la quale è prevista la trasformazione del contratto a tempo indeterminato (art. 20, comma 2, d.lgs. n. 81/2015).
SALUTE E SICUREZZA
NEL CONTRATTO DI SOMMISTRAZIONE
«Si allega al presente contratto, costituendone parte integrante, l’estratto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto dall’Utilizzatore, in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, avente ad oggetto l’analisi degli specifici rischi lavorativi connessi alla mansione …. richiesta al lavoratore somministrato.
Le parti convengono che l’informazione di cui all’art 36, la formazione di cui all’art. 37, comma
2 e l’addestramento di cui all’art. 37, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, saranno erogate dall’utilizzatore (oppure dal somministratore).
Nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 sarà effettuata dal medico competente dell’utilizzatore».
NOTE
• La mancata valutazione dei rischi lavorativi costituisce una delle ipotesi di non stipulabilità del contratto di somministrazione di lavoro (art. 32, lett. d), d.lgs. n. 81/2015) per la quale è prevista, su richiesta del lavoratore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione (irregolare) (art. 38, comma 2, d.lgs. n. 81/2015).
SALUTE E SICUREZZA
NEL CONTRATTO INTERMITTENTE
«Si allega al presente contratto, costituendone parte integrante, l’estratto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, avente ad oggetto l’analisi degli specifici rischi lavorativi connessi alla mansione affidatale …. , le misure di sicurezza necessarie, unitamente all’informazione di cui all’art 36, alla durata e alle modalità di erogazione della formazione di cui all’art. 37, comma 2, e (eventuale) alle modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 81/2008».
NOTE
• La mancata valutazione dei rischi lavorativi costituisce una delle ipotesi di non stipulabilità del contratto di lavoro intermittente (art. 14, lett. c), d.lgs. n. 81/2015).
• «Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta, ai fini della prova, dei seguenti elementi:… f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto».
• Benché il legislatore non abbia previsto sanzioni per le ipotesi di cui sopra, rimandando al giudice il delicato compito, è possibile ritenere che nel caso di stipulazione vietata il contratto a prestazione intermittente possa trasformarsi in contratto a prestazione continuativa (a tempo indeterminato o determinato).
SALUTE E SICUREZZA
NEL TELELAVORO
«Lei dichiara di essere stato informato in modo adeguato ed esaustivo sui rischi da VDT (videoterminale). La nostra società, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti dovranno poter accedere al suo domicilio, previo suo consenso e preavviso di giorni 7 al fine di verificare la corretta attuazione delle normativa di riferimento, in mancanza lei non potrà accedere al telelavoro. Per garantire il suo rapporto con gli altri lavoratori interni all’azienda lei
potrà incontrarsi con i colleghi secondo le seguenti modalità …. e accedere alle informazioni
dell’azienda, nel rispetto dei regolamenti o accordi aziendali.».
NOTE
• Il telelavoro costituisce una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
• Nel caso in cui l’attrezzatura sia fornita dal datore di lavoro, la stessa deve essere conforme al Titolo III del D.lgs. n. 81/2008.
SALUTE E SICUREZZA
NEL LAVORO AGILE
«Accordo (individuale) di lavoro agile…
Si allega, costituendo parte integrante del presente accordo, l’informativa sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro per l’anno …. e sulle misure di prevenzione da adottare fuori dai locali aziendali.
Il lavoratore che svolge la prestazione di lavoro agile, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza così come previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 81/2008 e a tal fine si obbliga a rispettare, con le modalità imposte dalla diligenza professionale, le misure ivi contenute nonché ad operare nel rispetto delle generali regole di prudenza e cautela».
NOTE
• Disegno di legge n. 2233B, 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente, in corso di approvazione definitiva al Senato.
• «Art. 22 (Sicurezza sul lavoro) 1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
• Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali».