Condizioni generali di locazione SIXT
Condizioni generali di locazione SIXT
La locazione da parte di SIXT SAS, di una delle sue controllate, ovvero di uno dei suoi agenti o concessionari (in prosieguo "il Locatore"), di veicoli automobilistici e relativi equipaggiamenti e accessori, sotto il marchio "SIXT" o "FLIZZR" ovvero qualsiasi altro marchio depositato dalla suddetta SIXT, è soggetta esclusivamente alle presenti Condizioni generali di locazione (le "CGL), nonché alle condizioni speciali di cui al documento contrattuale ("il Contratto di locazione") consegnato al locatario ("il Cliente"). IL CLIENTE CONFERMA DI AVER RICEVUTO, PRESO VISIONE E ACCETTATO LE CGL AL PIÙ TARDI AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE NONCHÉ DELLE CHIAVI DEL VEICOLO PRESSO IL BANCO DELL'AGENZIA DEL LOCATORE. L'accettazione
delle presenti CGL e del Contratto di locazione avverrà mediante la firma che il Cliente dovrà apporre su un terminale elettronico. La firma verrà memorizzata elettronicamente insieme al Contratto di locazione su supporti fisicamente inalterabili. Le parti convengono altresì che la scansione delle firme e del Contratto di locazione avranno il medesimo valore giuridico di un documento originale. In alcune circostanze (clienti abituali, professionisti, ecc.) non viene richiesta sistematicamente alcuna firma alla conclusione di ciascun Contratto di locazione, le parti convengono quindi che l'accettazione delle CGL risulterà dalle locazioni precedenti o da un eventuale contratto quadro in essere tra le stesse.
LE PRESENTI CGL PRECISANO IN PARTICOLARE I CASI IN CUI IL LOCATORE ACCETTA UNA LIMITAZIONE E/O UN'ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE OVVERO DI QUALSIASI CONDUCENTE AUTORIZZATO (LA "LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ OPZIONALE")
ARTICOLO 1 - Prenotazioni e durata della locazione
1.1 Prenotazioni
Qualsiasi prenotazione sarà riferita esclusivamente a una categoria di veicoli, nonché al prezzo corrispondente selezionato dal Cliente, anziché alla marca e al modello del veicolo. Qualora il Cliente non si presentasse nella data concordata e al più tardi entro i sessanta (60) minuti successivi all'orario indicato in fase di prenotazione, SIXT non sarà tenuta a cancellare la stessa. È possibile effettuare cancellazioni in qualsiasi momento prima dell'inizio della locazione, salvo disposizioni contrarie per locazioni a tariffe prepagate (articolo 14).
1.2 Durata e rinnovo del contratto di locazione
Il Contratto di locazione ha una durata fissa, definita al momento della prenotazione e indicata nello stesso, e avrà termine alla data e nell'ora stabilite.
Dal momento che il Locatore è tenuto a rispettare gli obblighi assunti con i costruttori di automobili dei veicoli della propria flotta, è possibile che al Cliente venga richiesta, in qualsiasi momento, la restituzione/sostituzione del veicolo.
Al termine del periodo fissato nel Contratto di locazione, quest'ultimo potrà essere rinnovato su richiesta del Cliente e previo accordo del Locatore. Ai fini di tale rinnovo, il Cliente è tenuto a presentarsi in agenzia con il veicolo onde concludere un nuovo Contratto di locazione alla tariffa vigente.
Se il Cliente non si presenta in agenzia per un rinnovo, e in caso di mancata restituzione del veicolo presso il luogo convenuto, nonché alla data e nell'ora indicate nel Contratto di locazione, il Contratto di locazione si intenderà risolto. Inoltre, le eventuali Limitazioni di responsabilità e Assicurazioni facoltative, stipulate all'atto della conclusione del contratto, non troveranno applicazione. Per il godimento continuativo del veicolo, nonché fino all'effettiva restituzione dello stesso, il Cliente e qualsiasi Conducente autorizzato saranno tenuti, in solido, nei confronti del locatore, al pagamento di un'indennità di godimento il cui importo sarà pari alla tariffa pubblica del Locatore per locazioni giornaliere, sulla base del listino affisso nelle relative agenzie, salvo nei casi in cui la mancata restituzione non sia imputabile al Cliente o al Conducente autorizzato.
Il Cliente è tenuto a informare immediatamente il Locatore di qualsiasi evento ostativo alla restituzione del veicolo alla data e nell'ora convenute.
Il Cliente è consapevole che, in caso di mancata restituzione del veicolo presso il luogo convenuto nonché alla data stabilita nel Contratto di locazione, sarà passibile di azione penale per appropriazione indebita.
ARTICOLO 2 - SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA GUIDA DEL VEICOLO
In linea di principio, il Cliente è l'unico soggetto autorizzato alla guida del veicolo. Nel caso in cui il Cliente desideri consentire l'utilizzo del veicolo locato da parte di uno o più soggetti terzi, conformemente alle condizioni di cui al Contratto di locazione e alle presenti CGL, tali soggetti terzi dovranno soddisfare preventivamente le medesime condizioni del Cliente in merito alla patente di guida e alla presentazione di un documento di identità ("Conducente autorizzato"). Per ciascun Conducente autorizzato verrà addebitato un supplemento.
Il Cliente e qualsiasi Conducente autorizzato si impegnano a guidare il veicolo con una patente valida, che non sia oggetto di annullamento, sospensione, scadenza o ritiro al momento della locazione del veicolo.
Si rammenta il divieto di sub-locare o prestare il veicolo a un soggetto non autorizzato dal Locatore; l'eventuale contravvenzione comporta la perdita del beneficio di qualsiasi tutela e assicurazione.
ARTICOLO 3 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
3.1 Al momento della consegna del veicolo, il Cliente e, ove del caso, qualsiasi Conducente autorizzato, sono tenuti a recarsi personalmente presso l'Agenzia SIXT e presentare l’originale della patente di guida valida in Francia, che li abiliti alla guida del veicolo locato, nonché una carta di identità o un passaporto. A seconda del veicolo locato, il Locatore potrà esigere che il Cliente e qualsiasi Conducente autorizzato siano titolari della patente di guida da un certo periodo di tempo.
Le società intestatarie di un contratto commerciale quadro con il Locatore sono tenute a verificare personalmente che i Conducenti autorizzati siano in possesso di una patente di guida in corso di validità.
3.2 Essendo escluso il pagamento tramite assegno, al momento della consegna del veicolo il Cliente dovrà presentare una carta di debito ovvero una carta di credito internazionale in corso di validità e a proprio nome, al fine di consentire al Locatore di verificarne la solvibilità. La carta di debito/credito, presentata dal Cliente al momento della consegna del veicolo dovrà rimanere valida fino al momento della restituzione dello stesso e almeno 30 giorni dopo la data di fine del contratto di locazione, o 60 giorni per contratti di durata superiore a 27 giorni.
Per i veicoli di categoria superiore, il Locatore potrebbe essere costretto a richiedere la presentazione di due carte di debito/credito.
3.3 In caso di rinnovo del contratto, con le modalità di cui all'articolo 1.2, il Locatore procederà a una nuova verifica di solvibilità del Cliente mediante la carta di debito/credito presentata inizialmente.
Ove l'esito di tale verifica fosse negativo, il Contratto di locazione verrà risolto a pieno titolo e il Cliente dovrà immediatamente restituire il veicolo.
ARTICOLO 4 – PROPRIETÀ DEL VEICOLO E DEI RELATIVI ACCESSORI
Il veicolo e i relativi accessori sono di proprietà del Locatore, o di un eventuale soggetto terzo. In ogni caso, il Cliente e qualsiasi Conducente autorizzato non avranno alcun diritto di sub-locare il veicolo e i relativi accessori, né di effettuare modifiche o riparazioni sugli stessi, salvo nei casi previsti dal successivo articolo 6.
ARTICOLO 5 - CONSEGNA DEL VEICOLO
Il veicolo e i relativi accessori vengono messi a disposizione del Cliente in perfetto stato di funzionamento, ferma restando l'eventualità di difetti occulti. Gli eventuali difetti visibili del veicolo e dei relativi accessori verranno riportati sul Contratto di locazione, unitamente al chilometraggio e al livello di carburante. IL CLIENTE È TENUTO A VERIFICARE LO STATO DEL VEICOLO E LE INDICAZIONI DI CUI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DELLO
STESSO. Ove del caso, prima della partenza, il Cliente dovrà segnalare al Locatore i difetti visibili non riportati, nonché qualsiasi discrepanza nel chilometraggio o nel livello di carburante, onde consentire al Locatore di rettificare i dati riportati sul Contratto di locazione. IN MANCANZA DI INFORMAZIONI DA PARTE DEL LOCATORE PRIMA DELLA PARTENZA DEL CLIENTE, NON SARÀ AMMESSO ALCUN RECLAMO IN MERITO A EVENTUALI DIFETTI VISIBILI.
SEZIONE 6 – MANUTENZIONE
Il Cliente, nonché qualsiasi Conducente autorizzato, si impegnano a mantenere il veicolo e i relativi accessori in perfetto stato, nella fattispecie a verificare regolarmente i livelli di olio motore e acqua, nonché ad accertarsi che il veicolo rimanga in perfetto stato di circolazione per l’intera durata del periodo di locazione.
È fatto divieto al Cliente ovvero a qualsiasi Conducente autorizzato di effettuare riparazioni sul veicolo locato senza il previo espresso accordo del Locatore.
ARTICOLO 7 – CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL VEICOLO
Il Cliente o qualsiasi Conducente autorizzato è tenuto a non utilizzare o far utilizzare il veicolo locato in particolare:
• al di fuori delle strade trafficabili,
• in caso di trasporto per via fluviale o marittima,
• per il trasporto di merci a titolo oneroso, a eccezione dei veicoli commerciali,
• per il trasporto di persone a titolo oneroso,
• per l'apprendimento della guida,
• per effettuare test, competizioni o gare automobilistiche,
• da qualsiasi soggetto sotto l'effetto di alcol (tasso alcolemico superiore a quello legale ammesso) ovvero di qualsiasi sostanza vietata (stupefacenti, farmaci, ecc.),
• per il trasporto di un carico ovvero di un numero di passeggeri superiore alle indicazioni fornite dal costruttore,
• per il trasporto di sostanze infiammabili, esplosive o radioattive (oli, bevande alcoliche, ecc.) che possono danneggiare il veicolo o comportare un rischio anormale per i suoi occupanti e/o per terzi; tale divieto non si applica al trasporto di prodotti abituali e comuni come ad esempio bottiglie di alcool, oli minerali o ricariche di gas,
• per spingere o trainare un altro veicolo,
• nei paesi vietati dal contratto di locazione, secondo le condizioni e l'elenco di cui all'Appendice 1,
• per qualsiasi sub-locazione,
• per circolare in aree vietate al pubblico (aree aeroportuali, militari, ecc.),
• al fine di commettere intenzionalmente un'infrazione.
In generale, il Cliente e qualsiasi Conducente autorizzato sono tenuti a rispettare le disposizioni del Codice della strada e ad astenersi da qualsiasi guida imprudente.
Il Cliente e qualsiasi Conducente autorizzato si impegnano inoltre a conservare le chiavi del veicolo in proprio possesso, a utilizzare il dispositivo antifurto e a chiudere il veicolo conservando con sé i documenti di circolazione.
IL LOCATORE RACCOMANDA AL CLIENTE E A QUALSIASI CONDUCENTE AUTORIZZATO DI PRESTARE ATTENZIONE ALLE DIMENSIONI O ALLA SAGOMA DEL VEICOLO (IN PARTICOLARE PER I VEICOLI COMMERCIALI). QUALSIASI ERRATA VALUTAZIONE DELLA SAGOMA IN FUNZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI, CHE COMPORTI LA PERDITA DEL VEICOLO O DANNI ALLO STESSO, COMPORTA L'ESCLUSIONE DELLE EVENTUALI LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ FACOLTATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 10.2.
ANCHE OVE IL CLIENTE AVESSE SOTTOSCRITTO UNA O PIÙ LIMITAZIONI FACOLTATIVE DI RESPONSABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10.2, QUALSIASI UTILIZZO DEL VEICOLO CONTRARIO AL PRESENTE ARTICOLO RENDERÀ IL CLIENTE OVVERO QUALSIASI CONDUCENTE AUTORIZZATO RESPONSABILE
DEI DANNI DIRETTI E INDIRETTI, NONCHÉ DEI COSTI E DELLE SPESE LEGALI DERIVANTI.
ARTICOLO 8 – RESTITUZIONE DEL VEICOLO LOCATO IN PERFETTO STATO
Il Cliente o qualsiasi Conducente autorizzato dovrà restituire il veicolo locato, le chiavi e i documenti al più tardi alla data e nell'ora stipulate nel Contratto di locazione, nel relativo stato iniziale descritto nello stesso, salvo usura normale del veicolo. Durante la restituzione, verrà eseguito un contro-esame del veicolo e tale esame sarà oggetto di una relazione di restituzione firmata dal Cliente o da qualsiasi Conducente autorizzato. Una copia di tale relazione verrà consegnata al Cliente su richiesta dello stesso. In alcune agenzie, la redazione della relazione di restituzione verrà effettuata mediante un terminale elettronico. La firma del Cliente su tale terminale elettronico verrà memorizzata elettronicamente, unitamente alla relazione di restituzione, su supporti fisicamente inalterabili. Le parti convengono che la scansione delle firme e della relazione di restituzione avranno il medesimo valore giuridico di un documento originale
ARTICOLO 9 – ASSICURAZIONE
9.1 Assicurazione obbligatoria – Responsabilità civile (articolo L.211-1 del Codice delle assicurazioni)
Tutti i veicoli concessi in locazione dal Locatore sono coperti da una polizza RCA conformemente alla normativa vigente.
Ai sensi dell'articolo R.211-5 del Codice delle assicurazioni, "l'obbligo di assicurazione si applica al risarcimento delle lesioni personali o dei danni materiali risultanti, durante la circolazione:
1° da incidenti, incendi o esplosioni causati dal veicolo, dagli accessori e dai prodotti destinati al relativo utilizzo, dagli oggetti e dalle sostanze trasportate;
2° dalla caduta di tali accessori, oggetti, sostanze o prodotti".
Fermo restando il rispetto degli obblighi derivanti dalle presenti CGL, il Cliente, nonché qualsiasi Conducente autorizzato sono pertanto coperti contro le conseguenze pecuniarie della rispettiva responsabilità civile in ragione di eventuali lesioni personali o danni materiali a terzi (ivi compresi i passeggeri del veicolo) nella cui occorrenza sia coinvolto il veicolo locato.
La presente garanzia non copre il Cliente o qualsiasi Conducente autorizzato alla guida del veicolo in occasione del sinistro. La polizza RCA obbligatoria esclude inoltre i danni al veicolo. A tal fine, il Cliente o qualsiasi Conducente autorizzato avrà la facoltà di limitare la propria responsabilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10.
L'assicurazione RCA obbligatoria non si applica inoltre:
• ai danni causati dal Cliente o da qualsiasi Conducente autorizzato ai rispettivi dipendenti o collaboratori con il veicolo locato.
• ai danni subiti da eventuali passeggeri ove il relativo trasporto non fosse effettuato in sufficienti condizioni di sicurezza come indicato nell'art. A.211-3 del Codice delle assicurazioni.
• xxx, al momento del sinistro, la patente di guida del Cliente o di qualsiasi Conducente autorizzato, qualora al volante, risultasse scaduta o ritirata,
• in genere, agli eventi esclusi dalla garanzia ai sensi degli artt. R.211-10 e R.211-11 del Codice delle assicurazioni,
• in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'articolo L.113-1 del Codice delle assicurazioni,
• in caso di utilizzo del veicolo locato per effettuare test, competizioni o gare automobilistiche,
• in caso di suicidio o tentativo di suicidio,
• in caso di tentativo di frode,
• in caso di intenzionale dichiarazione mendace in merito ai dati indicati sul Contratto di locazione o sul modulo di constatazione amichevole.
In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dalle presenti CGL, il Cliente o qualsiasi Conducente autorizzato è tenuto a restituire al Locatore qualsiasi somma o risarcimento da questi eventualmente versata, per conto del suddetto Cliente, a un soggetto terzo in caso di decesso o di lesioni personali e/o danni materiali da quest'ultimo subiti.
9.2 Assicurazione facoltativa infortunio al conducente/passeggero ("Protezione infortuni per gli occupanti" - "PAI")
Il Locatore ha sottoscritto per conto dei suoi Clienti, presso una compagnia di assicurazione rinomata, una garanzia conducente/passeggero (“Garanzia individuale Infortunio”)
Questa Garanzia permette, in alcune condizioni, al conducente e ai passeggeri del veicolo di usufruire di garanzie in caso di invalidità, di decesso e per spese mediche sostenute per danni corporali a seguito di infortuni.
In caso di sinistro, il Cliente dovrà informarne il Locatore che gli consegnerà la pratica di dichiarazione di sinistro.
Questa pratica dovrà poi essere indirizzata dal Cliente direttamente all’assicuratore, che è il solo responsabile della gestione e del risarcimento dei sinistri “Garanzia individuale Infortunio”.
In aggiunta e con riserva dell’applicazione della Garanzia individuale Infortunio, il Cliente potrà usufruire della protezione facoltativa “PAI”.
Questa protezione facoltativa “PAI” (“Protezione infortuni per gli occupanti” – “PAI”) permette al conducente in caso di danni corporali da lui subiti in caso di infortnunio di cui è responsabile o senza terzo responsabile identificato, e ai passeggeri del veicolo di ricevere da Locatore un’indennità in aggiunta a quelle previste dalla Garanzia individuale Infortunio in caso di decesso o di invalidità, laddove il decesso o l’invalidità siano conseguenti a un infortunio verificatosi in occasione dell’utilizzo del veicolo locato.
Se il Cliente intende usufruire della protezione facoltativa PAI, dovrà versare un prezzo aggiuntivo al Locatore.
L’importo dell’indennità versata dal Locatore nell’ambito della protezione facoltativa “PAI” è indicato nelle Informazioni Generali di locazione, consultabili sul sito internet del Locatore e in agenzia.
La protezione facoltativa “PAI” non si applica se non si applica la Garanzia individuale Incidente.
Il beneficio della Garanzia individuale Infortunio e della protezione “PAI” si applica solo per il periodo di locazione precisato nel Contratto di locazione e nei paesi indicati nel Contratto di locazione come autorizzati alla circolazione. Al termine del periodo di locazione concordato, e salvo proroga del Contratto di locazione formalmente accettati dal Locatore prima del verificarsi dell’infortunio, il Cliente, l’eventuale Conducente autorizzato e l’eventuale passeggero perdono il beneficio della Garanzia individuale Infortunio e della protezione “PAI”.
ARTICOLO 10 - PERDITA E DANNI CAUSATI AL VEICOLO
10.1 Principio di responsabilità del Cliente e di qualsiasi Conducente autorizzato
A MENO CHE NON SIA DIMOSTRATO CHE TALI EVENTI SONO ACCADUTI SENZA COLPA DA PARTE LORO, IL CLIENTE E QUALSIASI CONDUCENTE AUTORIZZATO RISPONDONO, CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1732 DEL CODICE CIVILE, DELLA PERDITA E DEGLI EVENTUALI DANNI CAUSATI AL VEICOLO DURANTE IL PERIODO DI
LOCAZIONE. La responsabilità del Cliente e di qualsiasi Conducente autorizzato potrà comprendere l’importo delle riparazioni stimato dal perito, ovvero fatturato dall'autofficina, il valore di mercato del veicolo, un risarcimento per l'immobilizzazione del veicolo, nonché qualsiasi ulteriore spesa connessa alla perdita, ovvero ai danni causati al veicolo locato nel corso del periodo di locazione (in particolare le eventuali spese di traino, custodia del veicolo, le spese per eventuali perizie, gli onorari di eventuali periti, le spese di gestione della pratica, ecc...) nonché le spese di pulizia resesi necessarie a causa di un eccessivo stato di insalubrità del veicolo..
La fattura del sinistro comprenderà le spese di riparazione o le spese stimate dalla perizia, l’onorario del perito automobilistico, le spese di capitale, le spese di rimorchio, le spese di sequestro nonché le spese amministrative per l'elaborazione della pratica da parte di SIXT.
ATTENZIONE: I veicoli del Locatore non sono sistematicamente coperti da garanzie assicurative diverse da quelle derivanti dall'assicurazione obbligatoria per legge. Pertanto, in base alle circostanze, eventuali rischi quali: furto o danni causati al veicolo stesso potrebbero gravare sul Cliente e su qualsiasi Conducente autorizzato, i quali potrebbero così essere tenuti, ove del caso, a rimborsare il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.
A fronte del pagamento di un supplemento, il Locatore accetta che questa responsabilità del Cliente o di qualsiasi Conducente autorizzato sia limitata e/o esclusa ("Limitazioni facoltative di Responsabilità "). QUESTE LIMITAZIONI FACOLTATIVE DI RESPONSABILITÀ, I CUI TERMINI SONO INDICATI NELLA SUCCESSIVA SEZIONE 10.2, NON FANNO PARTE DELL'ASSICURAZIONE.
10.2 Limitazioni facoltative di responsabilità L'applicazione delle limitazioni facoltative di responsabilità è subordinata al rispetto delle presenti CGL da parte del cliente.
10.2.1 Limitazione di responsabilità in caso di furto e danno ("Protezione danni e furto" - "LDW")
Sottoscrivendo la Limitazione facoltativa di responsabilità denominata Protezione danni e furto al momento della stipula del Contratto di locazione, il Cliente accetta di pagare un supplemento sul prezzo giornaliero di locazione (per periodi di ventiquattro
(24) ore non frazionabili) in base alla tariffa in vigore. Egli beneficerà quindi, insieme a qualsiasi Conducente autorizzato di una limitazione di responsabilità per danni materiali subiti dal veicolo e dai relativi accessori ed equipaggiamenti, nonché in caso di furto, fino a concorrenza di una somma indicata nel Contratto di locazione che potrebbe arrivare fino al totale esonero sulla base dell'opzione aggiuntiva eventualmente sottoscritta (la Franchigia danni e furto").
I danni "cristalli" e "pneumatici" non sono coperti dalla Protezione danni e furto– LDW.
Per quanto riguarda i danni, questa limitazione di responsabilità si applica all'eventuale responsabilità del Cliente per danni materiali subiti dal veicolo, dai suoi accessori e dalle sue attrezzature, non derivanti da furto, tentativo di furto o atti di vandalismo. L'IMPORTO DELLA FRANCHIGIA SARÀ ADDEBITATO DAL LOCATORE PER OGNI DANNO SE QUESTI NON SONO COLLEGATI TRA DI LORO.
10.2.2 Limitazione di responsabilità per danni a pneumatici e finestrini ("Protezione pneumatici e cristalli" - "GT")
Ai sensi dell'articolo 10.2.1 delle presenti CGL, i danni agli pneumatici e ai cristalli sono esclusi dalla Protezione danni.
Sottoscrivendo la Limitazione facoltativa di responsabilità denominata Protezione pneumatici e cristalli al momento della stipula del Contratto di locazione, il Cliente accetta di pagare un supplemento sul prezzo giornaliero di locazione (per periodi di ventiquattro (24) ore non frazionabili) in base alla tariffa in vigore. Il conducente autorizzato è quindi esonerato dalla responsabilità per i danni materiali ai pneumatici (esclusi i cerchioni), ai finestrini del veicolo (parabrezza, finestrini laterali, lunotto posteriore) nonché ai finestrini esterni e interni.
10.2.3 Cause di esclusione dell'applicazione delle limitazioni di responsabilità "Protezione danni e furto - LDW" e "Protezione pneumatici e cristalli" - "GT"
Queste limitazioni di responsabilità non sono applicabili:
• in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'articolo L.113-1 del Codice delle assicurazioni,
• in caso di negligenza grave o imprudenza del Cliente o del Conducente autorizzato (ad es. xxxxxx lasciate nel veicolo),
• in caso di violazione delle norme del Codice della strada,
• in caso di utilizzo del veicolo locato contrariamente alle disposizioni dell'articolo 7 delle presenti CGL, ossia nella fattispecie dell'utilizzo:
o al di fuori delle strade trafficabili,
o per il trasporto di merci a titolo oneroso, salvo autorizzazione scritta da parte del Locatore,
o per il trasporto di persone a titolo oneroso,
o per l'apprendimento della guida, per effettuare test, competizioni o gare automobilistiche,
o da qualsiasi soggetto sotto l'effetto di alcol (tasso alcolemico superiore a quello legale ammesso) ovvero di qualsiasi sostanza vietata (stupefacenti, farmaci, ecc.),
o per il trasporto di un carico ovvero di un numero di passeggeri superiore alle indicazioni fornite dal costruttore,
o per il trasporto di sostanze infiammabili, esplosive o radioattive che possono danneggiare il veicolo o comportare un rischio anomalo per i suoi occupanti e/o per terzi; tale divieto non si applica al trasporto di prodotti abituali e comuni come ad esempio bottiglie di alcool, oli minerali o ricariche di gas,
o per spingere o trainare un altro veicolo,
o nei paesi vietati dal Contratto di locazione come descritto ed elencato nell'Appendice 1,
o per qualsiasi sub-locazione,
o per circolare in aree vietate al pubblico (aree aeroportuali, militari, ecc.),
o al fine di commettere intenzionalmente un'infrazione;
• in caso di suicidio o tentativo di suicidio,
• in caso di guida con patente scaduta, sospesa o ritirata,
• in assenza di una Dichiarazione delle circostanze dell'incidente o dell'incendio di cui all'articolo 11.2 delle presenti CGL o in assenza di una Dichiarazione delle circostanze del furto di cui all'articolo 11.3 delle presenti CGL,
• in caso di dichiarazione delle circostanze dell'incidente o dell'incendio non conforme alle disposizioni dell'articolo 11.2 delle presenti CGL o di dichiarazione delle circostanze del furto non conforme alle disposizioni dell'articolo 11.3 delle presenti CGL,
• in caso di tentativo di frode,
• in caso di intenzionale dichiarazione mendace nel Contratto di locazione, nella Dichiarazione delle circostanze dell'incidente, dell'incendio o del furto, ovvero nel modulo di constatazione amichevole di assicurazione redatto successivamente a un sinistro,
• per danni non considerati come incendio (cioè una combustione con fiamme), ad esempio le ustioni da sigaretta,
• per danni agli effetti o alle merci del Cliente o del Conducente autorizzato trasportati nel veicolo,
• per degradazioni interne,
• per danni derivanti da un utilizzo di carburanti non idonei,
• in caso di mancato pagamento del canone di locazione del veicolo e dei relativi accessori,
• in caso di danni alle parti superiori del veicolo e per i danni conseguenti a un danno subito dalle parti superiori; per parti superiori si intendono le parti della carrozzeria situate al di sopra del limite superiore del parabrezza,
• per danni causati alle parti inferiori del veicolo e per i danni conseguenti a un danno subito dalle parti inferiori per qualsiasi motivo, intendendo per parti inferiori le parti situate sotto il telaio,
• in caso di furto del veicolo da parte di dipendenti del cliente o di un conducente autorizzato, di loro familiari (cfr. articolo 311-12 del codice penale) o di persone che vivono sotto il loro tetto,
• furto di cose e merci del Cliente o del Conducente autorizzato trasportate a bordo del veicolo.
TENUTO CONTO DI TALI ESCLUSIONI, SI RICORDA ANCORA CHE IL LOCATORE RACCOMANDA AL CLIENTE E A QUALSIASI CONDUCENTE AUTORIZZATO DI PRESTARE ATTENZIONE ALLE DIMENSIONI O ALLA SAGOMA DEL VEICOLO (IN PARTICOLARE PER I VEICOLI COMMERCIALI), AD EVENTUALI VALUTAZIONI ERRATE DEL MODELLO SECONDO LE INFRASTRUTTURE STRADALI CHE CAUSANO LA PERDITA DEL VEICOLO O IL DANNEGGIAMENTO DI QUEST'ULTIMO, COMPORTANDO L'ESCLUSIONE DELLE EVENTUALI LIMITAZIONI OPZIONALI DI RESPONSABILITÀ SOPRA PREVISTE.
10.2.4 Durata e ambito di applicazione delle limitazioni di responsabilità
Le limitazioni facoltative di responsabilità sono in vigore solo per la durata del contratto di locazione, come stipulato nel contratto stesso. Trascorso tale termine, e salvo che il Locatore non accetti formalmente la proroga del Contratto prima del verificarsi del danno, il Cliente e l'eventuale Conduttore autorizzato perdono il beneficio delle suddette Limitazioni facoltative di responsabilità come già ricordato all'articolo 1.2 delle presenti Condizioni Generali.
ARTICOLO 11 - OBBLIGO IN CASO DI SINISTRO
11.1 Obblighi generali
In caso di sinistro di qualsiasi tipo - incidente, tentato furto, incendio, collisione con un animale selvatico o qualsiasi altro danno subito dal veicolo - (il "Sinistro"), il Cliente o qualsiasi Conducente autorizzato deve adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi del Locatore e, se del caso, della compagnia di assicurazione, vale a dire:
• informare il Locatore nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi o dalla scoperta di uno dei sinistri o dei danni di cui sopra, pena la perdita del beneficio della copertura assicurativa prevista all'articolo 9 e delle limitazioni facoltative di responsabilità di cui all'articolo 10,
qualora il ritardo nella dichiarazione abbia causato un danno al Locatore. Il beneficio delle suddette garanzie e limitazioni assicurative è tuttavia mantenuto se il ritardo nella dichiarazione è dovuto a un caso di forza maggiore.
Tuttavia, la perdita della copertura assicurativa di cui all'articolo 9 non è opponibile ai terzi lesi e alle vittime di incidenti stradali o alle persone a loro carico, conformemente all'articolo R. 211-13 del Codice delle assicurazioni.
Egli è inoltre tenuto a:
• avvertire, ove necessario, le forze dell'ordine (Polizia o Gendarmeria),
• compilare la domanda di dichiarazione inviata dall'ufficio sinistri del Locatore (la "Dichiarazione"), che deve essere restituita al Locatore debitamente compilata, pena la perdita del beneficio delle garanzie facoltative di cui all'articolo 10.
La Dichiarazione inviata dal servizio sinistri del Locatore, che dovrà essergli restituita al più presto, dovrà menzionare:
• le circostanze, la data, il luogo e l'ora del sinistro,
• i nomi e gli indirizzi di eventuali testimoni,
• se del caso, il numero di immatricolazione del veicolo di terzi in questione, il nome e l'indirizzo del proprietario, il nome dell'impresa di assicurazione e il numero della relativa polizza di assicurazione.
11.2 Obblighi particolari in caso di infortunio
In caso di incidente, il Cliente o qualsiasi Conduttore autorizzato, oltre ad adempiere agli obblighi di cui all'Articolo 11.1, deve redigere un verbale compilando il documento messo a disposizione a bordo del veicolo, salvo casi di forza maggiore.
In presenza di un rapporto da parte della polizia o della gendarmeria, ovvero di una constatazione da parte di un ufficiale giudiziario, tali documenti dovranno essere allegati alla suddetta Dichiarazione.
Il Cliente o qualsiasi Conducente autorizzato non è autorizzato a concludere accordi o transazioni di qualsiasi natura in nome e per conto del Locatore o del suo assicuratore.
11.3 Obblighi speciali in caso di furto
In caso di furto del veicolo, il Cliente o qualsiasi Conducente autorizzato deve:
• informare il Locatore nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni lavorativi dalla scoperta del furto, in particolare per consentire a quest'ultimo di accedere tempestivamente ai dati di geolocalizzazione del veicolo, pena la perdita del beneficio delle limitazioni facoltative di responsabilità di cui all'articolo 10.2.1, qualora il ritardo nella dichiarazione abbia causato un danno al Locatore. Il beneficio delle suddette Limitazioni
assicurative è tuttavia mantenuto se il ritardo nella dichiarazione è dovuto a un caso di forza maggiore;
• presentare un reclamo entro lo stesso termine alle autorità competenti. Una copia del reclamo deve essere consegnata il più presto possibile al Locatore da parte del Cliente o da un qualsiasi Conducente autorizzato. In caso contrario, i Canoni dovuti dal Cliente continueranno a decorrere, a meno che il ritardo nella presentazione del reclamo non sia dovuto a cause di forza maggiore.
Anche le chiavi originali del veicolo devono essere restituite al Locatore. In caso di furto o smarrimento delle chiavi originali, il Cliente o qualsiasi Conducente autorizzato deve:
• informare il Locatore il più presto possibile e comunque entro due giorni lavorativi dalla scoperta dello smarrimento o del furto, pena la perdita del beneficio delle Limitazioni facoltative di Responsabilità di cui all'articolo 10.2.1, se il ritardo nella dichiarazione ha causato un danno al Locatore. Il beneficio delle suddette garanzie e limitazioni assicurative è tuttavia mantenuto se il ritardo nella dichiarazione è dovuto a un caso di forza maggiore;
• comunicare il furto o lo smarrimento delle chiavi al Locatore e alle autorità competenti entro lo stesso termine. In caso contrario, i canoni dovuti dal Cliente continueranno a decorrere, a meno che il ritardo nella denuncia del furto o dello smarrimento non sia dovuto a cause di forza maggiore.
ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI INDENNIZZO
Gli eventuali danni constatati al momento della restituzione di un veicolo vengono valutati da un perito indipendente riconosciuto dalle compagnie di assicurazione. Per i danni che non rendono il veicolo inidoneo all'uso, il veicolo non è immobilizzato e la valutazione viene effettuata a distanza sulla base di fotografie scattate al momento della restituzione del veicolo. Il Cliente o qualsiasi Conducente autorizzato può richiedere una controperizia. Questa potrà essere effettuata unicamente sulla base degli elementi utilizzati per l'effettuazione della perizia da parte del perito indipendente, si esclude a tal fine qualsiasi immobilizzazione del veicolo, salvo la presa in carico, da parte del Cliente o di qualsiasi Conducente autorizzato, delle spese di immobilizzazione corrispondenti almeno al canone di locazione del veicolo, secondo la tariffa affissa in agenzia, per l’intera durata del periodo di immobilizzazione, maggiorata delle spese di custodia, ecc... Se il Cliente o qualsiasi Conducente desidera una controperizia in contraddittorio, deve informare per iscritto il servizio sinistri del Locatore, entro 48 ore dal ricevimento della perizia redatta dal perito indipendente, al seguente indirizzo: SIXT SAS, Servizio Sinistri, Aeroporto di Basilea-Mulhouse, 68300 SAINT -XXXXX o tramite email all'indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxx.
Il Cliente si impegna espressamente a risarcire il Locatore per l'equivalente monetario del danno al veicolo locato, fino a concorrenza dell'importo a sue spese, se la sua responsabilità è accertata e se non beneficia di una limitazione facoltativa di cui all'Articolo 10 di cui sopra.
ARTICOLO 13 – CANONE DI LOCAZIONE, SPESE VARIE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
13.1 Canone di locazione - Altre spese
Il Canone di locazione è il prezzo risultante dalle tariffe applicate dal Locatore e in vigore alla data della firma del Contratto di locazione. Le tariffe promozionali sono valide solo per la durata della locazione proposta. In caso di superamento di tale durata, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 1.2, la tariffa affissa in agenzia si applica per tutta la durata della locazione.
IL CLIENTE È TENUTO A PAGARE IL CANONE DI LOCAZIONE:
il Canone di locazione è composto dal canone principale e dagli eventuali supplementi:
• Il canone principale, sulla base della tariffa scelta dal Cliente è determinato unicamente in funzione della durata del periodo di locazione, ovvero in funzione di tale durata e dei chilometri percorsi.
Il numero di chilometri percorsi durante il periodo di validità del Contratto di locazione è quello indicato dal contatore installato sul veicolo dal costruttore. Se, a seguito di un'azione fraudolenta da parte del Cliente o del Conducente autorizzato, il contatore viene scollegato, verrà addebitato un importo forfettario di mille (1.000) chilometri per ogni giorno di noleggio al tasso in vigore.
• I supplementi obbligatori di canone sono, se del caso:
▪ le soprattasse per le locazioni effettuate da un'agenzia situata in un aeroporto o in una stazione ferroviaria o nelle loro immediate vicinanze
▪ il supplemento "conducente giovane".
• I supplementi opzionali di canone che possono essere offerti costituiscono il corrispettivo per i servizi offerti dal Locatore, quali, in particolare:
▪ Il prezzo giornaliero della garanzia "Protezione occupanti" e delle Limitazioni facoltative di responsabilità,
▪ Il prezzo giornaliero di noleggio degli accessori (seggiolino per bambini, sistema di navigazione, portapacchi, catene e pneumatici da neve, ecc.),
▪ Le spese di restituzione in un'agenzia diversa da quella di partenza addebitate conformemente al listino in funzione della città in cui il veicolo viene restituito,
▪ Le spese per la consegna e/o il ritiro del veicolo nel luogo desiderato dal Cliente, nonché le spese di carburante corrispondenti al viaggio effettuato dal Locatore per la consegna o il ritiro,
▪ Il prezzo del carburante corrispondente a un serbatoio pieno del veicolo locato in caso di conclusione di un contratto di locazione che includa il
serbatoio pieno, al prezzo dell'opzione "carburante prepagato"; in questo caso, il carburante rimanente al momento della restituzione del veicolo non dà luogo a rimborso.
IL CLIENTE È RESPONSABILE ANCHE PER IL PAGAMENTO DI ALTRI COSTI E DANNI, IN PARTICOLARE:
• salvo acquisto dell'opzione "carburante prepagato", il prezzo del carburante se il veicolo non viene restituito con almeno lo stesso livello di carburante rilevato nel momento in cui il veicolo è stato consegnato; in questo caso, il Locatore fatturerà nuovamente il carburante mancante a un prezzo comprensivo del costo del servizio di riempimento, disponibile in agenzia, e calcolato in base alla seguente formula i cui importi e le tariffe sono visualizzati in agenzia: forfait di riempimento + (prezzo medio di mercato per litro x numero di litri consumati x percentuale per la tassa di servizio),
• tutte le spese sostenute dal Locatore per il recupero del veicolo nel caso in cui lo stesso venga lasciato in un luogo diverso da quello contrattualmente pattuito o che il Locatore debba recuperare per colpa del Cliente o di un Conducente autorizzato (chiavi bloccate all'interno del veicolo, chiavi smarrite, malfunzionamento del veicolo a seguito di omissione o negligenza del Cliente o di un Conducente autorizzato),
• le spese per la ricodifica delle chiavi in caso di smarrimento, furto o danneggiamento delle chiavi del veicolo; le spese per la messa a disposizione di chiavi doppie in caso di blocco del veicolo,
• in caso di perdita o danneggiamento del cavo di ricarica dei veicoli elettrici e ibridi, il costo per la sostituzione del cavo a un prezzo forfettario indicato nelle informazioni tariffarie disponibili on line e nelle agenzie,
• le spese di gestione legate al trattamento delle infrazioni al Codice della strada (articolo 15),
• le spese sostenute dal Locatore per la riparazione dei danni causati al veicolo non coperti dall'assicurazione ed eventuali Limitazioni facoltative di responsabilità di cui beneficia il Cliente, e cioè, oltre al danno stesso, le spese di immobilizzazione, di perizia, di gestione ed amministrazione, di guasto e/o traino e di trasporto.
13.2 Condizioni di pagamento
Salvo le Locazioni a tariffa prepagata, il Canone di locazione nonché i vari supplementi sono dovuti alla data di scadenza della fattura, a 30 giorni, nonché almeno con cadenza mensile, in base alla fattura. Il Canone per le Locazioni a tariffa prepagata è dovuto alla data della prenotazione, è inoltre possibile un adeguamento in funzione degli eventuali supplementi di locazione e degli altri costi e danni.
Qualsiasi saldo effettuato successivamente alla data di scadenza indicata sulla fattura corrispondente darà luogo, in seguito a una diffida ad adempiere inviata al Cliente e rimasta inevasa, al pagamento degli interessi di mora pari a tre volte il tasso legale di interesse per il periodo decorrente dalla data di scadenza fino all'effettivo saldo del debito, tutto ciò fatta salva la facoltà del Locatore di risolvere, ove del caso, a pieno titolo il Contratto di Locazione e di esigere l'immediata
restituzione del veicolo locato. I commercianti sono inoltre tenuti per legge a pagare un risarcimento forfettario per i costi di recupero pari a quaranta (40) euro (articoli L.441-6 I al.8 e D.441-5 del Codice del commercio).
In caso di risoluzione del Contratto di Locazione, il veicolo dovrà essere restituito a cura del Cliente, a proprio rischio e a proprie spese, all'indirizzo indicato dal Locatore. In caso di mancata restituzione del veicolo alla data in oggetto, il Locatore potrà intraprendere tutte le misure atte a ottenerne la restituzione.
13.3 Garanzie di pagamento
Il Locatore può richiedere il pagamento di una somma fino a 2,5 volte superiore al Prezzo di Locazione concordato, IVA inclusa (compresi tutti i costi fatturati all'inizio del periodo di locazione, tra cui, in particolare, i costi relativi alle limitazioni di responsabilità opzionali e all'assicurazione) come deposito cauzionale, che non può essere inferiore a 300 euro. Tuttavia, per i veicoli di categoria superiore, il Locatore può richiedere un deposito cauzionale di importo superiore, a determinate condizioni, comunicato al Cliente prima della conclusione del Contratto di Locazione.
Il Locatore può richiedere l'effettivo pagamento del deposito cauzionale in qualsiasi momento, all'inizio della locazione o successivamente. Il Locatore è tenuto, se del caso, a restituirlo alla fine del periodo di locazione senza interessi e al netto di eventuali spese, indennizzi o altre somme eventualmente dovute dal Cliente.
ARTICOLO 14 - LOCAZIONE A TARIFFA PREPAGATA ("PREPAID")
Il Cliente potrà beneficiare, per alcune locazioni, di tariffe agevolate pagando il canone di locazione al momento della prenotazione ("Locazione a tariffa prepagata"). IL CLIENTE DOVRÀ MUNIRSI, AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL VEICOLO DELLA CARTA DI DEBITO/CREDITO UTILIZZATA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.
Per tali tipologie di Locazione a tariffa prepagata, la prenotazione potrà essere modificata prima dell'inizio del relativo periodo. Essa tuttavia dovrà intervenire al più tardi 48 ore prima dell'inizio del periodo di locazione, vale a dire, prima dell'effettiva presa in carico del veicolo. Per ciascuna modifica saranno addebitati dei costi di gestione.
I canoni di locazione prepagati beneficiano di tariffe vantaggiose rispetto ai canoni che prevedono il pagamento alla fine del periodo di locazione. Quale corrispettivo dell'agevolazione tariffaria concessa, l'importo del canone di locazione resta in ogni caso in possesso del Locatore in caso di modifica di una prenotazione per una Locazione a tariffa prepagata. Ove tale modifica risultasse in un aumento del canone di locazione, esso verrà addebitato al Cliente.
La durata massima di una locazione a tariffa prepagata, rinnovo compreso, è fissata in 42 giorni.
A fronte del vantaggio di prezzo concesso, in caso di cancellazione di una prenotazione per una Locazione alla tariffa prepagata, il prezzo del noleggio già pagato sarà rimborsato previa deduzione di una penale dovuta per la cancellazione. Questa penale ammonta al canone totale dovuto per prenotazioni di meno di due (2) giorni e due (2) giorni di noleggio per prenotazioni di più di due (due) giorni. Da parte sua, il Locatore si impegna ad adoperarsi con ogni mezzo per assicurare la prenotazione del Cliente e ad offrirgli gratuitamente una categoria superiore a quella prenotata in caso di indisponibilità nella categoria prenotata, pena il pagamento da parte dell'Affittuario di un indennizzo pari all'importo della penale di cui sopra. Il Cliente riceverà la comunicazione delle spese di cancellazione, ove del caso, applicabili alla propria prenotazione prima della definitiva conferma. È possibile effettuare cancellazioni online sul sito di SIXT, ovvero per iscritto all'indirizzo seguente: Autonoleggio Sixt, Servizio Prenotazioni, Aeroporto di Basilea/Mulhouse, F 00000 XXXXX XXXXX, Fax: 00 00 00 00 00, email: xxx-xx@xxxx.xxx. In mancanza di cancellazione, in caso di mancata comparizione del Cliente per la consegna del veicolo locato a tariffa prepagata, alla data convenuta e al più tardi entro sessanta
(60) minuti successivi all'orario indicato in occasione della prenotazione, il canone di locazione già versato resterà interamente in possesso del Locatore, entro il limite di sette (7) giorni dalla locazione, a meno che il Cliente non dimostri che la mancata cancellazione non è a lui imputabile, nel qual caso sarà tenuto al solo pagamento della penale di cui sopra. Per i Contratti di locazione a tariffa prepagata conclusi in Francia per la decorrenza del periodo di locazione in un altro paese, il Locatore agisce unicamente in qualità di mandatario dell'agente della rete SIXT presente in tale paese.
ARTICOLO 15 – ONERI, PEDAGGI E INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Responsabilità del pagamento
Il Cliente o qualsiasi Conducente autorizzato si impegna a rispettare in ogni caso il Codice della Strada e più in generale le norme in vigore durante la guida e l'utilizzo del veicolo locato di cui è responsabile in base alle presenti Condizioni e al Contratto di locazione.
Il Cliente o qualsiasi Conducente autorizzato dichiara di essere in possesso di una patente di guida valida per la guida del veicolo.
Il Cliente o qualsiasi Conducente autorizzato è tenuto a pagare personalmente tutte le tasse, le imposte e le somme dovute ai sensi delle norme relative al pedaggio e al parcheggio del veicolo locato.
Egli è personalmente responsabile del pagamento di tutte le multe e e e degli oneri relativi alla guida e all'uso del veicolo locato, nonché per tutte le conseguenze penali, amministrative e pecuniarie che possono derivare da violazioni di tutte le normative applicabili (comprese le norme di parcheggio) relative al veicolo locato durante il periodo di noleggio.
Nei casi in cui il Locatore sia tenuto a pagare le multe e le spese dovute dal Cliente o da qualsiasi Conducente autorizzato ai sensi del comma precedente, il Cliente autorizza espressamente il Locatore a detrarre la somma corrispondente all'importo
della multa o degli oneri e, se del caso, le eventuali multe dovute a causa del mancato pagamento da parte del Cliente di tali multe o oneri.
Per ogni multa o onere dovuto dal Cliente o da qualsiasi Conducente autorizzato e ricevuto ed elaborato dal Locatore, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Locatore per i costi di gestione, il cui importo è indicato in ogni agenzia e menzionato nelle condizioni tariffarie del Locatore.
Con la stipula del Contratto di Locazione, il Cliente autorizza il Locatore ad addebitare sulla carta di pagamento del Cliente le somme corrispondenti a tali multe, oneri e costi di gestione.
Contestazione degli oneri di parcheggio
Il Cliente riconosce che gli oneri di parcheggio comunicati al Locatore, corrispondenti al periodo di locazione del veicolo per il quale è contrattualmente responsabile, sono dovute, fatta salva la possibilità per il Cliente di provare il contrario con qualsiasi mezzo.
A tale proposito, il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dell'articolo L.2333-87 del Codice Generale degli Enti Locali secondo cui i ricorsi contro gli oneri di parcheggio sono di proprietà del titolare del certificato di iscrizione, cioè del Locatore.
Il Locatore si impegna ad informare il Cliente di eventuali oneri di parcheggio notificati in relazione al periodo di locazione, inviandogli copia della relativa comunicazione entro un termine sufficiente a consentirgli di giustificare l'indebita natura di tali oneri.
Il Cliente è tenuto a comunicare al Locatore se intende contestare l’onere e, in caso affermativo, si impegna ad inviargli, almeno sette giorni prima della scadenza del termine di ricorso contro l’onere, come indicato nell'avviso, tutti gli elementi di prova eventualmente necessari per contestare l’onere stesso. Il Locatore informerà il Cliente dell'esito del ricorso.
Il Cliente riconosce espressamente che la sua decisione di contestare l’onere non impedisce al Locatore di addebitare una somma corrispondente all'importo dell’onere (con l'eventuale maggiorazione applicabile) e delle spese di gestione non appena la stessa gli viene notificata.
Nel caso in cui il ricorso dovesse comportare l'annullamento o la riduzione dell'importo dell’onere, il Locatore rimborserà al Cliente l'importo dell’onere o, se del caso, la sua parte annullata.
Designazione del Cliente e trasmissione dei suoi dati in caso di violazione del codice della strada
Il proprietario del veicolo, il Locatore, è tenuto per legge al pagamento di multe per infrazioni al codice della strada rilevate senza intercettazione del veicolo, a meno che non fornisca alle autorità le informazioni che consentano di identificare il Cliente o il Conducente autorizzato responsabile di tali violazioni.
Il Cliente viene così informato che il Locatore dovrà designarlo presso le autorità di polizia in conformità alle disposizioni dell'art. L. 121-2, L. 121-3 e L. 121-6 della legge sulla Circolazione stradale.
A tal fine, il Locatore trasmetterà i dati relativi all'identità del Cliente o di qualsiasi Conducente autorizzato, nonché le seguenti informazioni: cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero della patente e data e autorità del rilascio. il Locatore può anche essere tenuto a trasmettere alle autorità di polizia una copia del contratto di locazione o qualsiasi altro elemento che dimostri il noleggio del veicolo a beneficio del Cliente o del Conducente autorizzato o che ne consenta l'identificazione.
Il Cliente è informato che, nell'ambito delle informazioni che potranno essere comunicate alle autorità da parte del Locatore, deve assicurarsi che le informazioni relative ai suoi dati personali siano aggiornate e si impegna, se necessario, ad aggiornarle.
ARTICOLO 16 - FATTURAZIONE ELETTRONICA
In linea di principio le fatture emesse dal Locatore verranno trasmesse al Cliente per via e in formato elettronico all'indirizzo a tal fine indicato da quest'ultimo. In merito, il Cliente accetta di non ricevere fatture in formato cartaceo. Il Cliente accetta inoltre che il Locatore invii all'indirizzo email a tal fine indicato le fatture elettroniche emesse conformemente alle disposizioni di legge applicabili. Il cliente può rifiutare in qualsiasi momento l'invio di fatture elettroniche e richiedere l'invio di una fattura cartacea.
Il Cliente dovrà adottare tutte le necessarie misure per poter ricevere o (se concordato) scaricare le fatture elettroniche. Eventuali problemi di qualsiasi natura che potrebbero impedire al Cliente di ricevere o scaricare le fatture trasmesse elettronicamente rientrano unicamente sotto la responsabilità di quest'ultimo. La fattura si considera ricevuta al momento del relativo ingresso nella sfera di competenza del Cliente. Nel caso in cui il Locatore invii esclusivamente una notifica indicante al Cliente la disponibilità della fattura elettronica per il download, essa si considererà ricevuta da quest'ultimo al momento dell'effettivo download. Il Cliente è tenuto a scaricare regolarmente le fatture messe a sua disposizione.
Ove una determinata fattura non potesse essere ricevuta o scaricata, il Cliente dovrà informarne tempestivamente il Locatore. In tal caso, il Locatore invierà al Cliente una copia della fattura, identificata come tale. Ove i problemi alla base della mancata trasmissione delle fatture elettroniche non potessero essere risolti rapidamente, il Locatore potrà trasmettere tali fatture in formato cartaceo fino all'effettiva risoluzione degli stessi.
Nel caso in cui il Locatore fornisca al Cliente dei dati o delle credenziali di accesso, questi è tenuto a proteggere tali dati da qualsiasi accesso non autorizzato e a mantenere l'assoluto riserbo. Ove il Cliente venga a conoscenza di un accesso non autorizzato a tali dati, dovrà immediatamente informare il Locatore.
ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO TELEMATICO DEI DATI PERSONALI
17.1 DISPOSIZIONI GENERALI
In qualità di (co)responsabile del trattamento, SIXT SAS raccoglie dei dati di carattere personale riguardanti il Cliente nonché qualsiasi Conducente autorizzato o terzi che intervengano nelle operazioni di prenotazione.
Queste informazioni sono necessarie per la gestione del Contratto di locazione, per la fornitura dei servizi, per la gestione dei rapporti clienti e per i rapporti commerciali. Inoltre, vengono conservati per motivi di sicurezza o per adempiere agli obblighi legali e normativi a carico di SIXT.
I dati raccolti sono condivisi con tutte le società del gruppo SIXT per garantire la continuità dei servizi.
In conformità alla Legge francese sulla privacy (Loi Informatique et Libertés) e al RGPD, disponete dei seguenti diritti:
• diritto di accesso (articolo 15 RGPD), di rettifica (articolo 16 RGPD), di aggiornamento, di completezza dei vostri dati,
• diritto di blocco o di cancellazione dei vostri dati personali (articolo 17 RGPD), laddove siano inesatti, incompleti, ambigui, scaduti o la cui raccolta, utilizzo, comunicazione o conservazione sia vietata,
• diritto alla limitazione del trattamento dei vostri dati (articolo 18 RGPD),
• diritto all’opposizione al trattamento dei vostri dati (articolo 21 RGPD),
• diritto alla portabilità dei dati da voi fornitici, laddove i vostri dati siano oggetto di trattamenti automatizzati sulla base del vostro consenso o di un contratto (articolo 20 RGPD),
• diritto di stabilire la sorte dei vostri dati dopo il vostro decesso e di decidere che noi comunichiamo (o meno) i vostri dati a terzi da voi precedentemente indicati. In caso di decesso e in assenza di vostre istruzioni, ci impegniamo a distruggere i vostri dati, salvo conservarli se necessario a fini probatori o per adempiere a un obbligo legale.
Potete esercitare i vostri diritti via email scrivendo all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx o, per corrispondenza, a SIXT, DPO Sixt, 42 Xxxxxx xx Xxxx 00000 Xxxxxx; e ciò, fornendo giustificazione della vostra identità con qualsiasi mezzo. Per problemi inerenti ai vostri dati personali, potete anche contattare il nostro Delegato alla Protezione dei Dato (DPO) al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.
Per ulteriori informazioni sui trattamenti di dati personali effettuati, vi invitiamo a consultare la nostra Informativa sulla Privacy al seguente link: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/
17.2 DISPOSIZIONI SPECIFICHE
• Schedario delle persone a rischio
Nell’ambito della gestione dei servizi, il Locatore, a determinate condizioni, può iscrivere in questo schedario le persone che potrebbero rappresentare un rischio contrattuale con il conseguente rifiuto di noleggio alle suddette persone. Nell’attuazione di questo trattamento, il Locatore si impegna al più rigoroso rispetto
delle best practice suggerite dalla CNIL nell’ambito dell’Autorizzazione Unica n°11 “Locatori di veicoli: controllo delle persone a rischio”.
• Protezione dei veicoli del Locatore
Al fine di garantire la sicurezza dei suoi veicoli e del Cliente e di accertarsi del rispetto delle presenti Condizioni generali di Locazione, il Locatore dota alcuni suoi veicoli di dispositivi di geolocalizzazione nell’ambito dei misure di lotta contro le frodi (furto di veicolo, utilizzo di veicoli per azioni criminali…).
Alcuni veicoli cosiddetti “connessi” che dispongono di un dispositivo di geolocalizzazione permettono inoltre, grazie ad appositi rilevatori, di controllare il rispetto delle regole di utilizzo del veicolo e di agevolare le constatazioni e le indagini in caso di incidenti e/o danno.
Per ulteriori informazioni sui trattamenti relativi alla protezione dei nostri veicoli, vi invitiamo a consultare la nostra Informativa sulla Privacy al seguente link: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/
• Prenotazione e noleggio tramite l’applicazione SIXT
Il Locatore propone ai Clienti un dispositivo cosidetto di “car sharing” che permette la condivisione di veicoli. Tramite lo smartphone del Cliente, è possibile, in particolare, bloccare, sbloccare e mettere in protezione il veicolo.
Nell’ambito del “car sharing”, i veicoli messi a disposizione del Cliente sono dotati anche di un dispositivo di geolocalizzazione che, oltre a quanto indicato in precedenza, permette di accertarsi della disponibilità e della presenza del veicolo locato nel luogo e all’ora previsti.
Per ulteriori informazioni sulle prenotazioni effettuate tramite l’applicazione SIXT vi invitiamo a consultare la nostra Informativa sulla Privacy al seguente link: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/
• Gestione dei danni e delle contravvenzioni
Il Locatore è tenuto a trattare dei dati relativi alle multe e agli oneri in caso di inosservanza del Codice della strada o di altre normative applicabili dal Cliente.
Per ulteriori informazioni sulla gestione dei danni e delle violazioni, vi invitiamo a consultare la nostra Informativa sulla Privacy al seguente link: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/
• Prevenzione delle frodi
Nell’ambito del processo di prenotazione, il Locatore effettua una valutazione dei rischi legati al terminale dell’utente avvalendosi dei data base di Risk Ident. Questa valutazione del rischio della probabilità di un tentativo di frode tiene conto, fra l’altro, dell’eventuale connessione del terminale a vari fornitori di servizi, dell’eventuale frequente cambio del riferimento geografico del terminale, del numero di transazioni effettuate tramite il terminale e dell’eventuale utilizzo di una connessione proxy.
Per ulteriori informazioni sul nostro trattamento della prevenzione delle frodi, vi invitiamo a consultare la nostra Informativa sulla Privacy al seguente link: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/
locato.
ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE
Il Contratto di Locazione potrà essere risolto unilateralmente in caso di inadempimento a opera dell’altra parte dei relativi obblighi risultanti dal suddetto Contratto di locazione o dalle presenti Condizioni Generali di Locazione, in particolare quelli di cui al precedente articolo 7. Ferma restando tale risoluzione, le Parti si riservano il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti in ragione della violazione delle disposizioni contrattuali a opera della controparte. La risoluzione avrà effetto 8 giorni dopo l'invio di una diffida formale per porre rimedio alla violazione identificata, non ha avuto successo.
In caso di risoluzione del Contratto di locazione, il veicolo dovrà essere restituito a cura del Cliente, a proprio rischio e a proprie spese, all'indirizzo indicato dal Locatore al più tardi alla data indicata nella lettera di risoluzione.
In caso di mancata restituzione del veicolo alla data in oggetto, il Locatore potrà adottare tutte le misure atte a ottenerne la restituzione. In caso di mancata restituzione alla data e all'ora indicate nella lettera di risoluzione, le eventuali Limitazioni facoltative di responsabilità e Polizze opzionali concluse all'inizio del periodo di locazione cesseranno di avere effetto. A titolo di godimento continuato del veicolo, nonché fino all'effettiva restituzione dello stesso, il Cliente e qualsiasi Conducente autorizzato saranno tenuti, in solido, nei confronti del Locatore, al pagamento di un'indennità di godimento il cui importo sarà pari alla tariffa pubblica del Locatore per locazioni giornaliere, sulla base del listino affisso nelle relative agenzie, salvo nei casi in cui la mancata restituzione non sia imputabile al Cliente o al Conducente autorizzato.
ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE
Nel caso in cui il Cliente abbia stipulato il Contratto di locazione in qualità di commerciante, per le controversie risultanti da tale Contratto verrà adito escusivamente il Tribunale di Commercio di PARIGI.
ARTICOLO 20 - MEDIAZIONE DEI CONSUMATORI
In caso di reclamo, il Cliente deve contattare in un primo momento il servizio clienti del Locatore: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxx.
Successivamente, può rivolgersi al Mediatore del Consiglio nazionale delle professioni automobilistiche (CNPA):
- per posta, utilizzando un modulo di deferimento che può essere scaricato dal sito web del Mediatore, al seguente indirizzo: M. le Médiateur du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA)
- 00, xxx Xxxxxx xx Xxxxx - 00000 XXXXXXXX Cedex ;
- sul suo sito web xxx.xxxxxxxxx-xxxx.xx.
Il Cliente si riserva comunque il diritto di adire il tribunale competente in caso di fallimento della procedura di composizione amichevole della controversia.
Appendice 1 - Viaggi internazionali e restrizioni territoriali
La scelta di una categoria o di una marca di veicolo può limitare l'ingresso in alcuni paesi. Per una descrizione di queste restrizioni, i paesi sono suddivisi in tre zone.
Zona 1: Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera e Città del Vaticano.
Zona 2: Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia.
Zona 3: Tutti i paesi non compresi nelle zone 1 o 2.
I marchi Audi, BMW, Mercedes-Benz, Aston Xxxxxx, Jaguar, Porsche, Maserati, Range Rover e Volkswagen, nonché tutti i veicoli Jeep/fuoristrada, sono autorizzati ad entrare solo nei paesi della zona 1.
I camion, i veicoli commerciali leggeri e i minibus possono viaggiare solo nelle zone 1 e 2.
In linea di principio, l'ingresso nei paesi della zona 3 è vietato.