RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Prot. n. 0132681 dPerlo0t.2n/0.80/028002519-8 -dUelO2R7:/0U5f/f2ic0io21co-m-uUnOicRaz: iUonffeicieo UreRlaPzi-oCnilassinsdif.aVcaIIl/i6- FCilramsastifo. VdaII:/6Coluccia Salvatore
Ipotesi di
“Contratto Collettivo Integrativo per il rimborso spese al personale in telelavoro e per la fruizione dei buoni pasto da parte del personale in lavoro agile nel periodo emergenziale sanitario"
Modulo I
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge.
Data di sottoscrizione | L’Ipotesi di Contratto collettivo integrativo è stata siglata in data 28 aprile 2021. |
Periodo temporale di vigenza | Anno 2021 |
Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Delegato del Rettore: xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Direttore Generale: xxxx. Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSU ed XX.XX.: FLC-CGIL – CISL/FSUR – FED. UIL Scuola RUA - FED. GILDA UNAMS – SNALS CONFSAL Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FLC-CGIL - FED. UIL Scuola RUA RSU (a maggioranza). |
Soggetti destinatari | Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato delle categorie B/C/D ed EP |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | L’accordo disciplina, esclusivamente per il periodo di emergenza sanitaria determinato dalla diffusione del COVID-19: ➢ i criteri per l’attribuzione del rimborso forfettario delle spese di connessione da riconoscere a ciascun lavoratore collocato in telelavoro a far data dal 13/03/2020 e sino alla fine del periodo emergenziale sanitario; ➢ il riconoscimento del buono pasto, a far data dalla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, nelle giornate di lavoro svolte in modalità agile, al personale delle categorie B/C/D ed EP, che attesti la propria |
prestazione lavorativa mediante timbratura sul sistema di rilevazione delle presenze “Zucchetti”. | ||
Rispetto dell’iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa | È stata richiesta al Collegio dei Revisori dei Conti la certificazione dell’ipotesi di contratto integrativo e della Relazione illustrativa. |
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. | ||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28/1/2021 è stato approvato il Piano integrato Università del Salento 2021-2023. | |
Sono assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.. | ||
Il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo ha approvato il Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 2019, in data 23/06/2020. | ||
Eventuali osservazioni |
Modulo II
Illustrazione dell’articolato del contratto
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi – altre informazioni utili)
a) Illustrazione dell’articolato del contratto
Prima di procedere all’illustrazione dell’articolato è opportuno fare un breve cenno alla normativa posta alla base dei due istituti (“Telelavoro” e “Lavoro agile”) cui il presente accordo fa riferimento. Ebbene, nella Pubblica Amministrazione la legge n. 191 del 1998, prevede che le Amministrazioni pubbliche possano avvalersi di forme di lavoro a distanza. Le concrete modalità attuative, la cui
individuazione era stata affidata ad un successivo Regolamento, sono dettate dal D.P.R. n. 70 del 1999, che individua una nozione di telelavoro, definita come quella forma di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori dell’azienda e degli altri luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa ma, al contempo, funzionalmente e strutturalmente collegato ad essa grazie all’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici (ad es. tablet, computer).
Il 23 marzo 2000 è stato stipulato l’Accordo quadro nazionale per l’applicazione del telelavoro ai rapporti di lavoro del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni. In tale Accordo si sottolinea che l’assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro in atto. È stato, perciò, confermato che il telelavoro è una diversa modalità di prestazione del lavoro che non configura una nuova categoria giuridica.
Con la Legge 7/8/2015, n. 124 e successivamente con la Legge 22/5/2017, n. 81 è stato previsto e disciplinato l’istituto del “Lavoro agile” in situazione di ordinarietà.
Nella situazione emergenziale, che stiamo ancora vivendo, e precisamente con l’art. 87 del D.L. n. 18/2020, viene stabilito che, a far tempo dal 9/3/2020, il lavoro agile diventa la modalità ordinaria di espletamento della prestazione lavorativa, anche in assenza di accordo individuale. Ebbene, per tutta la durata dello stato di emergenza, attualmente prorogato fino al 31 luglio 2021 (Cfr. Delibera del CdM del 21/04/2021), viene incentivato e, a seconda della gravità della situazione epidemiologica, imposto l’utilizzo di forme di lavoro agile e da remoto.
È palese, quindi, come i maggiori oneri per l’espletamento dell’attività lavorativa da remoto continuino a permanere a carico dei dipendenti. Ne consegue la necessità di prevedere un rimborso forfettario a favore dei telelavoratori, individuandone l’entità, facendo rifermento a quanto stabilito dall’art. 21, comma 7, del “Regolamento per l’accesso al Telelavoro e al Lavoro agile del personale dirigente e tecnico amministrativo dell’Università del Salento”, emanato con D.R. n. 113/2021, che stabilisce che “Sono a carico dell’Amministrazione e rimborsate al dipendente in via forfetaria le spese connesse ai consumi energetici e di connettività alla rete di Ateneo, nella misura di 3,00 (tre/00) Euro/giorno…”. Ciò, tra l’altro, è in piena sintonia con quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, dell’Accordo Quadro sottoscritto dall’ARAN, in data 23.3.2000, il quale stabilisce che: “Al lavoratore, la cui postazione di lavoro è ubicata presso la sua abitazione, dovrà essere corrisposta una somma, che potrà per alcune spese essere anche forfettaria, a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi energetici e telefonici, nonché delle eventuali altre spese connesse all'effettuazione della prestazione”. Disposizione, questa, che dà attuazione a quanto statuito, in merito, dal comma 3 dell’art. 5 del DPR 8/03/1999, n. 70, secondo il quale “I collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese dell'amministrazione interessata, sulla quale gravano altresì tutte le spese di gestione e di manutenzione”.
L’imposizione d’ufficio della modalità lavorativa da remoto non può trascurare i disagi/costi sopportati dai lavoratori e meritevoli di adeguata previsione di “ristoro assistenziale”.
Per quanto riguarda la previsione del riconoscimento del buono pasto a coloro che svolgono nel periodo emergenziale la loro prestazione in modalità agile è il caso di richiamare il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica DPF 77318 dell’1/12/2020, che, con particolare riferimento alla possibilità di erogazione dei buoni pasto ai dipendenti in lavoro agile, ha evidenziato «Per quanto
riguarda il primo quesito, si richiama al riguardo la Circolare esplicativa n. 2 del 1 aprile 2020 adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione ed avente ad oggetto “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18” – citata anche da codesta Agenzia -, con la quale, nell’ambito di una serie di indicazioni generali fornite alle amministrazioni durante la fase emergenziale, è stato precisato che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto, essendo rimesse a ciascuna PA le determinazioni di competenza circa la sussistenza delle condizioni per l’erogazione».
È opportuno, altresì, richiamare la circolare esplicativa del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 2/2020 del 1/4/2020, la quale fornisce chiarimenti sulle misure introdotte in materia di lavoro agile, tra cui gli aspetti di tipo organizzativo del rapporto di lavoro. Più precisamente si chiarisce, all’art. 2, che “[...] Le amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto, previo confronto sotto tale aspetto con le organizzazioni sindacali. Con particolare riferimento alla tematica dei buoni pasto, si puntualizza, quindi, che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali. [...]”.
È il caso di rilevare, infine, che il contratto integrativo in esame prevede che il buono pasto è riconosciuto, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, al personale in “lavoro agile” sul presupposto che il lavoratore attesti la propria prestazione lavorativa mediante timbratura sul sistema di rilevazione delle presenze “Zucchetti” adottato dall’Ateneo.
ART. 1 – (Ambito di applicazione e vigenza)
La disposizione contrattuale definisce l’ambito soggettivo di applicazione dell’Accordo, prevedendo che esso si applica al personale tecnico-amministrativo appartenente alle categorie B/C/D ed EP in servizio presso l’Università del Salento con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
L’articolato definisce, altresì, la durata del contratto integrativo che è riferita all’intero periodo emergenziale sanitario legato alla diffusione del COVID-19 e fino alla cessazione dello stesso e con le decorrenze indicate nei successivi articoli.
ART. 2 – (Rimborso spese in telelavoro)
L’Accordo prevede il rimborso forfettario di € 3 al giorno per le spese connesse ai consumi energetici e di connettività alla rete di Ateneo. Tale rimborso, che viene riconosciuto solo ai lavoratori collocati in telelavoro, decorre dal 13/03/2020 e sino alla fine del periodo emergenziale sanitario.
ART. 3 – (Buoni pasto in lavoro agile)
L’articolo prevede che, a far data dalla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, nelle giornate di lavoro svolte in modalità agile, è
riconosciuta al personale di cui al precedente art. 1 (rectius: personale tecnico-amministrativo appartenente alle categorie B/C/D ed EP che ha scelto il “lavoro agile” quale modalità di esecuzione della propria prestazione lavorativa), la fruizione di un buono pasto, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a condizione che attesti la propria prestazione lavorativa mediante timbratura sul sistema di rilevazione delle presenze “Zucchetti”. L’Accordo dettaglia, altresì, l’articolazione oraria che consente la maturazione del buono pasto.
Le parti convengono che non compete il buono pasto nelle giornate di lavoro in cui il prolungamento dell’orario sia correlato allo svolgimento di lavoro in conto terzi. Nell’Accordo, inoltre, è previsto un limite di n. 96 buoni pasto all’anno.
Può, quindi, ritenersi soddisfatto l’onere che il Dipartimento della Funzione Pubblica con il precitato parere DPF 77318 dell’1/12/2020 ha posto in capo a ciascuna Amministrazione in ordine alla verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano l’erogazione del buono pasto ai lavoratori agili.
ART. 4 – (Finanziamento della Spesa)
Per quanto attiene alla copertura finanziaria della spesa derivante dal contratto in esame, l’articolato rinvia alle disponibilità iscritte sulle relative voci del bilancio universitario dell’anno di pertinenza.
ART. 5 – (Impegni tra le parti)
L’articolo contiene due precisi impegni che le parti negoziali hanno inteso assumere per il futuro prossimo:
• ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 870, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), la parte datoriale si è impegnata ad iscrivere sull'esercizio finanziario 2021 le somme rivenienti dalle economie del lavoro straordinario e dai buoni pasto non erogati nel corso dell’anno 2020;
• in sede di definizione del contratto integrativo che disciplina l’utilizzo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo, le Parti si sono impegnate a prevedere una congrua indennità di rischio da riconoscere ai lavoratori che hanno svolto attività in presenza al fine di garantire i servizi minimi essenziali, nel periodo compreso tra il 13/03/2020 e la fine del periodo emergenziale sanitario.
b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione
La spesa relativa al rimborso forfettario ai telelavoratori delle spese connesse ai consumi energetici e di connettività alla rete di Ateneo grava sulla UPB RIRU.RIRU1. Ufficio Personale Tecnico Amministrativo – voce di spesa 10802001 (Restituzione e rimborsi diversi) del B.U. per l’esercizio 2021 (All. 1), dove sono allocate le necessarie risorse finanziarie.
Per quanto attiene alla spesa connessa all’erogazione del buono pasto a favore dei lavoratori agili limitatamente al solo periodo emergenziale, questa graverà sulle risorse già previste nel bilancio del
corrente esercizio finanziario per il “servizio mensa” e, precisamente, sulla UPB RIAF.RIAF1.UFFICIO ECONOMATO - UFFICIO ECONOMATO – voce di spesa 10210006, che
presenta sufficiente disponibilità (All. 2) e sulla quale l’Amministrazione universitaria sostiene gli oneri per l’acquisto dei buoni pasto da erogare a tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio. Si fa rilevare, peraltro, che ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del contratto integrativo in esame, l’erogazione del buono pasto a favore dei lavoratori agili, che attestino la propria prestazione lavorativa mediante timbratura sul sistema di rilevazione delle presenze “Zucchetti”, avviene “compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili”.
c) Effetti abrogativi impliciti
L’Accordo in questione non produce effetti abrogativi di precedenti contratti integrativi, in quanto detta una disciplina specifica che si applica nel periodo emergenziale con riferimento a due istituti (il rimborso forfettario delle spese di connettività a favore del telelavoratore ed il riconoscimento del buono pasto al lavoratore agile).
d) Attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato.
e) Risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo
Considerata l’indispensabilità di limitare la mobilità del personale tecnico-amministrativo dalle zone di rispettiva residenza alle strutture universitarie e, conseguentemente, all’interno delle strutture medesime, il telelavoro ed il lavoro agile emergenziale, pendente la fase pandemica, hanno consentito e tuttora consentono la continuità nell’erogazione dei servizi da parte dell’Ateneo, con le modalità proprie del lavoro a distanza, permettendo, nel contempo, di prevenire e contenere il contagio nei luoghi di lavoro.
Pertanto, rilevata la peculiarità del lavoro agile emergenziale, così come attivato in Ateneo, che non presenta tutte le caratteristiche tipiche del lavoro agile disciplinato dalla legge n. 81/2017 e considerato, inoltre, che i dipendenti devono rispettare l’articolazione oraria prevista dall’accordo in esame, utilizzando il sistema di rilevazione delle presenze, si ritiene, con il presente contratto, di assicurare ai lavoratori un adeguato ristoro per lo svolgimento della loro prestazione lavorativa in una situazione emergenziale “imposta” dalla necessità di salvaguardare la salute pubblica.
IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE
(Xxxx. Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx) (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx)
DE XXXXXXXXX XXXXXX 26.05.2021 17:32:54 UTC
XXXXXXX XXXXX 27.05.2021
09:42:06
UTC
Ente | ||
Nome Ente | Università del Salento |
Codice | Denominazione | Iniziale | Variazioni | Attuale | Vincolo | Disponibile per Vincolo | Impegno | Disponibile per Impegno | Liquidazione | Disponibile per Liquidazione |
UPB: RIRU.RIRU1.UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIV - UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO | ||||||||||
10802001 | Restituzioni e rimborsi diversi | 299.898,92 | 299.898,92 | 299.898,92 | 299.898,92 | 299.898,92 |
Totale Prevsione di Competenza
299.898,92 299.898,92
299.898,92
299.898,92
299.898,92
Ente | ||
Nome Ente | Università del Salento |
Codice | Denominazione | Iniziale | Variazioni | Attuale | Vincolo | Disponibile per Vincolo | Impegno | Disponibile per Impegno | Liquidazione | Disponibile per Liquidazione |
UPB: RIAF.RIAF1.UFFICIO ECONOMATO - UFFICIO ECONOMATO | ||||||||||
10210006 | Servizio mensa | 191.944,80 | 2.577,95 | 194.522,75 | 194.522,75 | 194.522,75 | 194.522,75 |
Totale Prevsione di Competenza
191.944,80
2.577,95 194.522,75
194.522,75
194.522,75
194.522,75