Contratto collettivo integrativo di Ateneo per gli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di
Contratto collettivo integrativo di Ateneo per gli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382
premesso che
· l’art. 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto del principio per il quale non è possibile erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”;
· la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sezione VI, del 26.6.2001 (causa C- 212/99) ha dichiarato la necessità di tenere conto, nel trattamento economico dei C.E.L.- ex lettori, della esperienza acquisita e della anzianità di servizio, in relazione alla specifica esperienza professionale e personale maturata;
· l’art. 1 della Legge 5 marzo 2004 n. 63 (conversione del D.L. 14 gennaio 2004 n. 2) ha previsto che “ai collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera” di alcune Università italiane “già destinatari dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 28 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, abrogato dall’articolo 4, comma 5, del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995 n. 236, è attribuito, proporzionalmente all’impegno orario assolto, tenendo conto che l’impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione” e che “tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l’esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente”;
· la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 18.7.2006 (causa C-119/04) ha sostanzialmente confermato che l’art. 1 della legge n.63/2004 può essere un parametro corretto per l’applicazione della predetta sentenza della Corte di Giustizia del 26.6.2001;
· l’articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che la citata disposizione legislativa “si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 e, a decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni
della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.”;
· l’articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università sia incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017, finalizzati, in coerenza con quanto previsto dal predetto articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2004, convertito dalla legge n. 63 del 2004, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e che con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, sia predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo, nonché siano stabiliti i criteri di ripartizione delle summenzionate risorse a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2018 perfezionano i relativi contratti integrativi;
· l’articolo 3 della legge 3 maggio 2019, n. 37 in cui si prevede che “All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre 2019»”.
· con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze è stato definito lo schema tipo del contratto integrativo di sede ritenuto
opportuno addivenire ad un accordo di contrattazione integrativa, al fine di dare piena attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia sopra citate, nonché raggiungere una migliore definizione del trattamento economico in capo a coloro che rivestano o abbiano rivestito la qualifica di lettore di madrelingua, anche al fine di addivenire ad una cessazione del contenzioso in essere, auspicando un rasserenamento dei rapporti di lavoro, una maggior chiarezza operativa e una reciproca disponibilità;
si conviene Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Contratto collettivo integrativo si applica agli ex lettori di madrelingua assunti in forza dell’art. 28 del D.P.R. n.382 dell’11 luglio 1980. Essi sono inquadrati tra il personale tecnico amministrativo ed il loro trattamento giuridico è disciplinato dall’art. 4 della L. 21.6.1995 n. 236, dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca.
2. Il presente accordo integrativo decorre dalla data di sottoscrizione sino all’entrata in vigore del nuovo CCNL
e del nuovo CCI.
Struttura di afferenza
1. La struttura cui afferiscono gli ex lettori di madrelingua di cui all’articolo 1, assegna, organizza e distribuisce l’impegno orario, presso le sedi di lavoro dell’Ateneo, secondo i criteri più sotto indicati e nei limiti della programmazione degli organi di governo dell’Ateneo di cui al successivo art. 3, comma 1.
Articolo 3
Mansioni e rapporto di lavoro
1. Il fabbisogno delle attività di collaborazione ed esercitazioni linguistiche è programmato dagli Organi di
Governo dell’Ateneo.
2. A ciascun ex lettore è attribuito con il contratto individuale di lavoro un monte ore su base annua, tenuto
conto del fabbisogno generale dell’ateneo.
3. L’attività di collaborazione linguistica è finalizzata allo sviluppo delle abilità linguistico comunicative a vari livelli, secondo quanto stabilito dal Quadro comune europeo di riferimento (Common European Framework of Reference) o da strumenti analoghi, e consiste, prevalentemente in attività di esercitazione linguistica sia in modalità frontale sia a distanza (online e/o blended) cui si aggiungono, fino al completamento del monte orario attribuito ad ogni ex lettore, ulteriori attività inerenti:
· preparazione di materiale didattico, somministrazione e correzione di test di ingresso e di profitto relativi alle esercitazioni linguistiche e/o delle prove di accertamento linguistico;
· preparazione, somministrazione e correzione delle prove scritte e/o orali relative alle esercitazioni
impartite presso i corsi di studio propedeutiche all’esame di profitto;
· assistenza agli studenti per gli aspetti connessi all’attività svolta nelle esercitazioni linguistiche;
· attività di supporto linguistico alle strutture dell'Ateneo, non rientranti tra le esercitazioni: a titolo di esempio, traduzioni specialistiche, partecipazione alle commissioni di concorso del personale contrattualizzato, collaborazione nella formazione del personale.
· attività collegiali o individuali con il docente o la struttura di riferimento, la presenza in laboratorio per la predisposizione del materiale e per l’assistenza all’autoapprendimento;
4. Nell’ambito delle attività di cui al comma 3, il monte orario complessivo annuo, non inferiore a 250 ore annue, è ripartito secondo quanto indicato nella regolamentazione di Ateneo, fatto salvo che la prevalenza dell’attività deve essere dedicata alle esercitazioni linguistiche.
5. Compete al Centro Linguistico D'Ateneo Slam, nell’ambito della programmazione, tenuto conto delle richieste delle strutture didattiche e del numero di studenti iscritti, suddividere, in termini di quantità orarie, il fabbisogno di esercitazioni linguistiche assegnandolo a ciascun ex lettore nel rispetto di quanto previsto dal comma 4.
Trattamento economico
1. A decorrere dalla data di prima assunzione, ai lettori compete il trattamento economico previsto per i ricercatori confermati a tempo definito (art. 38 D.P.R. n. 382/80), con applicazione delle classi e degli scatti biennali di anzianità previsti dalla vigente normativa maturati, ad esclusione del periodo di blocco degli stessi derivanti dalla normativa nazionale. A decorrere dallo scatto successivo a quello posseduto alla data
del 29 gennaio 2011, lo stesso è disposto con cadenza triennale fino al 2020 e, successivamente, riprende con progressione biennale e comunque previa verifica dell’attività svolta di cui al successivo art. 5. Il trattamento economico è proporzionale all’effettivo impegno orario annuo, tenuto conto che l’impegno a tempo pieno è pari a 500 ore e fatto salvo quanto previsto al successivo art.5.
2. Salvo diversa disposizione legislativa il trattamento economico di cui ai precedenti commi è soggetto a contribuzione INPS ed è valido ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Articolo 5
Verifica dell’attività svolta
1. Per ciascun ex lettore il (struttura da individuare da ciascun ateneo) procede, al termine di ogni anno accademico, alla verifica dell’attività svolta, risultante da apposito registro informatico, compilato e consegnato mensilmente, dal quale desumere chiaramente il numero delle ore effettuate e le diverse attività svolte nel periodo. Potranno inoltre essere introdotte ulteriori modalità di verifica della prestazione resa dagli ex lettori, anche mediante questionari da somministrare agli studenti.
2. Il rispetto delle attività svolte rispetto a quelle programmate, anche tenuto conto dell’eventuale verifica della prestazione ai sensi del precedente comma costituisce requisito per il riconoscimento della progressione economica di cui all’articolo 4.
Articolo 6
Esclusività del rapporto con l’Università
1. Al personale di cui all’articolo 1 si applica la disciplina delle incompatibilità prevista in materia di pubblici dipendenti, ed in particolare quella prevista dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss., del D.P.R. n. 3/1957, della legge 662/1996 e del Regolamento interno in materia di incarichi esterni al personale dipendente.
Articolo 7
Attività di studio e di formazione
1. Gli ex lettori hanno il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale.
2. L’Ateneo garantisce l’accesso agli strumenti necessari, quali materiale bibliografico e didattico, reti telematiche, nonché favorisce la partecipazione a convegni e seminari inerenti le disciplina linguistiche, o ad altre forme di studio e aggiornamento.
3. Xxxxx restando l’impegno orario complessivo degli interessati il Centro Linguistico D'Ateneo Slam, compatibilmente con la programmazione e con la disponibilità economica, valuta le richieste avanzate dagli ex lettori per attività di studio e di formazione ai fini della concessione di giustificati periodi di assenza. Al fine di assicurare la qualità del servizio svolto e l’aggiornamento professionale, l’ateneo valuta le richieste avanzate dall’ex lettore per attività di studio e di formazione e può concedere un monte ore annuo fino ad un massimo di 30 ore retribuite considerato a tutti gli effetti come prestazione lavorativa.
Articolo 8 Condizione sospensiva
Salvo e impregiudicato quanto previsto dalle sentenze definitive passate in giudicato, l’efficacia del presente Contratto Collettivo integrativo è subordinata - e pertanto sospesa sino - alla sottoscrizione nelle sedi preposte di cui all’art. 2113, quarto comma, del Codice Civile e all’acquisizione, da parte dell’Ateneo, della rinuncia individuale da parte degli ex lettori interessati dall’applicazione del presente Contratto Collettivo integrativo agli atti e/o a ogni e qualsiasi azione giudiziaria – di merito e/o esecutiva, già pendente e/o da instaurarsi - volta al riconoscimento di un trattamento economico pari o superiore a quello previsto dal presente accordo, a fronte dell’applicazione delle condizioni ivi previste.
Articolo 9 Norma finale
1. Per quanto non espressamente disposto, agli ex lettori si applicano la disciplina di legge ed il Contratto Collettivo del Comparto per il personale tecnico amministrativo.
2. Resta ferma l’applicazione di condizioni di miglior favore che dovessero essere introdotte dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca.
Milano, 30.6.2021
PER LA PARTE PUBBLICA
Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Milano (firmato)
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Direttore Generale
(firmato)
PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
FLC CGIL
Xxxx Xxxxxxx
(firmato)
CISL FSUR
Xxxxxx Xxxxxxxxxx
(firmato)
Federazione UIL SCUOLA RUA Xxxxx Xxxxx
(firmato)
SNALS-CONFSAL
Xxxxxx Xxxx
FGU GILDA UNAMS
Xxxx Xxxxxxxxx (firmato)
PER LA R.S.U.
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxx | |
Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxx Xxxxxxx | |
Xxxxxx Lo Xxxxxx |
NOTA A VERBALE – FLC CGIL
La scrivente O.S., in relazione al contratto collettivo integrativo di Xxxxxx per gli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 valuta positivamente che finalmente si giunga al superamento di un lungo contenzioso, riconoscendo al personale interessato l’inquadramento economico del ricercatore a tempo definito, per l’intera carriera lavorativa e applicando eventuali condizioni di miglior favore, derivanti da sentenze o dal prossimo CCNL.
Tuttavia, prende atto che al testo del presente accordo sono stati posti vincoli stringenti, non consentendo quasi nessuna delle modifiche richieste.
Infine, dato il parere positivo dei lavoratori coinvolti, convocati in assemblea il giorno 21 giugno 2021 e la disponibilità della parte pubblica d’Ateneo ad aprire un tavolo di contrattazione integrativa che rappresenti tutti i lavoratori afferenti alla SLAM e comunque coinvolti nella formazione linguistica in Ateneo, la scrivente appone la propria firma.
La delegata Xxxx Xxxxxxx
NOTA A VERBALE Federazione UIL SCUOLA RUA
La scrivente O.S, pur con qualche perplessità sulla formulazione dell’art.8, sottoscrive il presente accordo in pieno spirito di condivisione dell’obiettivo di superare un lungo contenzioso.
Resta la necessità, come più volte condiviso dalla Parte Pubblica, di definire opportunamente in un CCI la posizione in Ateneo di tutti i lavoratori della formazione linguistica.
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
NOTA A VERBALE – FSUR CISL
La scrivente O.S., in relazione al contratto collettivo integrativo di Ateneo per gli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 valuta positivamente che finalmente si giunga al superamento di un lungo contenzioso, riconoscendo al personale interessato l’inquadramento economico del ricercatore a tempo
definito, per l’intera carriera lavorativa e applicando eventuali condizioni di miglior favore, derivanti da sentenze o dal prossimo CCNL.
Tuttavia, prende atto che al testo del presente accordo sono stati posti vincoli stringenti, non consentendo quasi nessuna delle modifiche richieste.
Infine, acquisito il parere positivo dei lavoratori coinvolti e la disponibilità̀ della parte pubblica d’Ateneo ad aprire un tavolo di contrattazione integrativa che rappresenti tutti i lavoratori afferenti alla SLAM e comunque coinvolti nella formazione linguistica in Ateneo, la scrivente appone la propria firma.
La delegata
Xxxxxx Xxxxxxxxxx