Regolamento Aziendale
Regolamento Aziendale
per la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria
Approvato dal C.d.A. con verbale n. 04 del 20/10/2017 Modificato dal C.d.A. con verbale n. 12 del 27/06/2018 Modificato dal C.d.A. con verbale n. 13 del 24/07/2018 Modificato dal C.d.A. con verbale n. 20 del 28/05/2019 Modificato dal C.d.A. con verbale n. 25 del 22/10/2019 Modificato dal C.d.A. con verbale n. 02 del 28/07/2020 Modificato dal C.d.A. con verbale n. 04 del 14/10/2020 Modificato dal C.d.A. con verbale n. 17 del 25/10/2021
Sommario
4
Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE
4
Art. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
5
Art. 4 – GARE TELEMATICHE ED ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
6
Art. 5 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
6
Art. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
7
Art. 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, COSTI E ONERI PER LA SICUREZZA
7
Art. 8 – TASSA SUGLI APPALTI, CIG, TRACCIABILITÁ
7
8
Art. 10 – RAPPORTI CON L’OSSERVATORIO
8
Art. 11 – NORME FINALI E RINVIO
9
CAPO PRIMO - PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI 10
Art. 12 – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
10
Art. 13 – BILANCIO PREVENTIVO E PIANO DEI BUDGET
10
10
Art. 15 – PROGRAMMA ANNUALE DELLE FORNITURE E SERVIZI
11
CAPO SECONDO - PROGETTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI 12
Art. 16 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
15
Art. 17 – SCELTA DEL/DEGLI OPERATORI ECONOMICI
16
17
17
Art. 20 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
18
Art. 21 – SCELTA DEL/DEGLI OPERATORI ECONOMICI
18
Art. 22 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
19
Art. 23 – SCRUTINIO DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
19
CAPO QUINTO - ESECUZIONE DI BENI SERVIZI E LAVORI 22
SEZIONE B - SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 28
Art. 24 – AMBITO DI APPLICAZIONE
28
Art. 25 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
28
Art. 26 – VERIFICA DELLA PRESTAZIONE
29
Art. 27 – CAUSE DI INCONFERIBILITÁ
29
Art. 28 – AMBITO DI APPLICAZIONE
30
Art. 29 – PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
30
Art. 30 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
31
Art. 32 – VERIFICA DELLA PRESTAZIONE
33
SEZIONE D - CONSULENZE, STUDI E RICERCHE 34
Art. 33 – AMBITO DI APPLICAZIONE
34
Art. 34 – TIPI DI INCARICO PROFESSIONALE
34
Art. 35 – REQUISITI PROFESSIONALI
34
Art. 36 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
35
Art. 37 – CONTRATTO DI INCARICO
36
Art. 38 – VERIFICA DELLA PRESTAZIONE
37
Art. 39 – INCOMPATIBILITÁ E INCONFERIBILITÁ
37
38
PARTE GENERALE
Art. 1 – FINALITÁ
Il Regolamento contiene la disciplina adottata da C.A.D.F. S.p.A. per l’esecuzione e l’affidamento di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria nel rispetto dei principi costituzionali e comunitari di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia e proporzionalità nonché trasparenza, par condicio e correttezza.
Nella Sezione A sono definiti i criteri per la programmazione, la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi del comma 8 dell’art. 36 D.lgs. 18.04.2016, n. 50.
Nella Sezione B sono definiti i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi per l’esecuzione di attività di ingegneria e architettura e professionali tecniche di cui agli artt. 24 e 46 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50.
Nella Sezione C del Regolamento sono definiti i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio di C.A.D.F. S.p.A., le cui procedure di affidamento sono conformi ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità così come richiamati dall’art. 4 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50; alle relative procedure di affidamento non si applicano le disposizioni della parte generale del presente Regolamento.
Nella Sezione D del Regolamento sono individuati i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi esterni da parte di C.A.D.F. S.p.A. che non soggiacciono alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 in quanto riguardanti contratti di collaborazione regolati dal D.lgs. 81/2015 oppure contratti aventi ad oggetto prestazioni d’opera ed intellettuale regolati dagli artt. 2222 e 2229 del Codice Civile; alle relative procedure di affidamento non si applicano le disposizioni della parte generale del presente Regolamento.
Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Regolamento disciplina l’esecuzione e l’affidamento di lavori, forniture e servizi nei seguenti limiti superiori di importo comunitario, al netto delle imposte, previsti dal Codice dei Contratti e s.m.i.
- Euro 428.000,00 per forniture e servizi;
- Euro 5.350.000,00 per lavori.
Per gli appalti di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 2 del D.lgs. 50/2016, per
forniture e servizi e per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria l’individuazione del contraente avviene mediante procedura ad evidenza pubblica. Le soglie comunitarie, al loro periodico variare, si intendono automaticamente adeguate senza necessità di specifica modifica del presente Regolamento.
Nessun Settore aziendale è esentato dall’applicazione del Regolamento.
È vietato il frazionamento artificioso degli approvvigionamenti; è tale quello che consente una modalità di affidamento meno partecipata e competitiva rispetto a quella prevista per la totalità degli importi frazionati.
Ferma restando la facoltà di procedere con lotti funzionali, non sono considerati frazionamenti artificiosi quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici e/o organizzativi; deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d’opera tecnicamente scindibili nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in amministrazione diretta.
È onere del Responsabile del Procedimento garantire l’assenza di artificiosi frazionamenti nel rispetto dei principi; per i beni, i servizi ed i lavori ricompresi nel piano investimenti, nel caso di suddivisioni in lotti da affidarsi separatamente, le relative motivazioni saranno esplicitate nella relazione generale del progetto definitivo.
Art. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Ai sensi del comma 10 dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 C.A.D.F. S.p.A. non individua un Responsabile Unico del Procedimento ma un Responsabile del Procedimento per ognuna delle fasi di Progettazione (RPP), di Affidamento (RPA) ed Esecuzione (RPE).
Di norma la fase di progettazione inizia dall’incarico di predisposizione del progetto di fattibilità a seguito della approvazione da parte della Direzione Generale della proposta proveniente dai Dirigenti di Settore e si conclude con la trasmissione del progetto esecutivo al Servizio Gare e Contratti; nell’utilizzo delle risorse a costo, per importi inferiori a 40.000 euro, la fase progettuale inizia con la redazione della PdO e si conclude con la sua autorizzazione da parte del Responsabile preposto; per importi superiori inizia con la redazione del progetto e si conclude con la trasmissione del progetto al Servizio Gare e Contratti.
La fase di affidamento si conclude con la firma del contratto, ovvero dell’ordine commerciale, da parte del Dirigente preposto.
La fase di Esecuzione si conclude con la consegna delle opere ai Servizi preposti alla loro gestione e conduzione.
Per i beni, i servizi ed i lavori contenuti nel piano investimenti aziendale il Responsabile del Procedimento per le fasi di Progettazione o Esecuzione, nonché il Direttore dei Lavori o il Direttore dell’Esecuzione, vengono formalmente individuati e nominati per ciascun centro di costo.
Per i beni, i servizi ed i lavori non inseriti nel piano investimenti, acquisiti con risorse cosiddette “a costo”, Responsabile del Procedimento per le fasi di Progettazione e di Esecuzione è il Dirigente del Settore ai cui Servizi o Unità Organizzative sono assegnati i relativi budget di bilancio, il quale può assegnare tale incarico ad altro dipendente della medesima struttura organizzativa avente i requisiti prescritti dalla normativa vigente; i responsabili di tali Servizi o Unità Organizzative sono, di norma, anche Direttori dei Lavori o Direttori dell’Esecuzione.
Il Dirigente del Settore comprendente il Servizio Gare e Contratti e l’Unità Organizzativa Approvvigionamenti è Responsabile del Procedimento per tutte le fasi di affidamento.
Art. 4 – GARE TELEMATICHE ED ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le procedure di affidamento di cui al presente Regolamento sono effettuate utilizzando una piattaforma telematica che comprende sistemi informatici di negoziazione escelta del contraente (Zucchetti, Bravo Solution), ex art. 58 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e un elenco degli Operatori Economici Qualificati (c.d. Albo) predisposto ai sensi dell’art. 128 del D.lgs. 50/2016; le modalità di gestione del sistema informatico sono disciplinate in apposito e separato Regolamento; l’Albo è organizzato su tre livelli per macro aree (forniture, servizi e lavori), gruppi di categorie merceologiche e categorie merceologiche.
È prevista la possibilità di affidare, per particolari fattispecie da motivare a cura del R.P., beni, servizi e lavori a operatori economici non iscritti all’albo delle imprese qualificate.
Il RP o il RPE predispone la PdO, o il progetto, con gli elaborati tecnico economici utili alla presentazione dell’offerta; l’Unità Organizzativa Approvvigionamenti, o il Servizio Gare e Contratti, previa autorizzazione anche da parte del RPA, espleterà la richiesta di offerta (RdO) o la procedura di gara in maniera tradizionale.
Art. 5 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Con riferimento al D.lgs. 50/2016 s.m.i. le procedure di affidamento cui fare ricorso, sono le seguenti:
- Affidamento diretto anche senza previa consultazione di operatori economici.
- Procedura Negoziata.
- Procedura Aperta.
- Procedura Ristretta.
- Procedura competitiva con negoziazione.
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.
- Dialogo competitivo.
- Partenariato per l’innovazione.
La scelta della procedura di affidamento più idonea compete al RPA su proposta del RPP o RPE; quest’ultimi si avvarranno dei propri Responsabili di Servizio o di Unità Organizzativa per la redazione della proposta tecnico economica su cui fondare la procedura di gara.
Nel caso in cui esista la necessità di una pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato oppure, di usufruire, per motivi tecnico/economici, di prestazioni parziali in relazione all’acquisizione di servizi e forniture aventi carattere di ripetitività, si può stipulare un accordo quadro, in cui sono fissate le condizioni generali di realizzazione dei lavori, servizi o forniture e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali.
Contratti applicativi dell’accordo quadro possono essere stipulati con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando se l’accordo originario è stato aggiudicato mediante la procedura di gara prevista dall’art 54 del D.lgs. 50/2016, tenuto conto dell’importo complessivo dei singoli accordi quadro.
È possibile esperire procedura negoziata richiedendo offerta ad un unico fornitore qualora si presentino fattispecie analoghe a quelle descritte dall’art. 125 del D.lgs. 50/2016; in tali casi il RPP o RPE è tenuto ad acquisire l’autorizzazione preventiva del RPA.
Nel caso di beni o servizi infungibili, l’infungibilità è predeterminata previa proposta motivata del Dirigente del Settore competente alla Direzione Generale.
Art. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
I criteri di aggiudicazione utilizzati sono quelli del minor prezzo e dell’offerta economicamente più vantaggiosa; nel primo caso vengono valutate solo le offerte i cui requisiti tecnici rispettino nella totalità, eventualmente migliorandoli, quelli minimi posti a base di gara.
Art. 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, COSTI E ONERI PER LA SICUREZZA
C.A.D.F. S.p.A. è assoggettata alle disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 s.m.i.. ed al D.lgs. 50/2016.
Art. 8 – TASSA SUGLI APPALTI, CIG, TRACCIABILITÁ
In attuazione al disposto della Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori e tutti gli operatori economici sono tenuti a versare un contributo a favore dell’ANAC
nell’entità e con le modalità previste dall’Autorità stessa.
L’ANAC provvede periodicamente, con apposito atto, a confermare od aggiornare l’entità e le modalità del versamento. Il contributo è rapportato all’importo posto a base di gara.
Il contributo non è dovuto per beni, servizi e lavori di importo inferiore ai 40.000 euro.
In tutti i casi in cui C.A.D.F. S.p.A. avvii una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro, all’acquisizione di un servizio o di una fornitura è tenuta ad acquisire il codice CIG attraverso il collegamento al sistema SIMOG dalla piattaforma telematica aziendale; codice che deve essere riportato negli atti della procedura di gara o nell’affidamento e che costituisce riferimento nel versamento della tassa sugli appalti a favore dell’ANAC.
La richiesta del codice CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione adottata e dal valore del contratto.
Ai sensi del disposto della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG deve necessariamente essere riportato anche sulle transazioni finanziarie di cui all’art. 3 della sopra citata normativa; nel bando di gara, lettera d’invito, nel contratto o lettera d’affidamento e per ogni transazione finanziaria, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, unitamente al codice CIG, quando esistente, deve essere riportato anche il codice CUP.
Il codice CIG viene richiesto:
- per beni, servizi e lavori di importo inferiore o pari a 40.000 euro dall’U.O. Approvvigionamenti (SMART CIG);
- per beni, servizi e lavori di importo superiore a 40.000 euro dal Servizio Gare e Contratti.
Art. 9 – TRASPARENZA
Tutti gli affidamenti provvisti di CIG sono soggetti all’applicazione della L. 190/2012 e quindi alla pubblicazione sul sito C.A.D.F. S.p.A. nella sezione dedicata allatrasparenza.
Art. 10 – RAPPORTI CON L’OSSERVATORIO
I RPE sono tenuti a trasmettere i dati relativi ai contratti di lavori servizi e forniture alla sezione centrale dell’Osservatorio ricorrendo all’uso delle procedure informatiche disponibili sul sito web dell’ANAC e dell’Osservatorio Regionale.
Per la disciplina sulla tipologia dei dati, modalità e termini di trasmissione si rimanda alle determinazioni ed indicazioni presenti sul sito dell’ANAC.
La trasmissione delle informazioni all’Osservatorio, all’ANAC e l’inserimento sul Portale
Approvvigionamenti di C.A.D.F. S.p.A., avvengono sotto la responsabilità dei RPE, per tramite del Servizio Gare e Contratti.
Art. 11 – NORME FINALI E RINVIO
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge e contrattuali vigenti.
SEZIONE A - PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI BENI, SERVIZI E AVORI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA (ex comma 8, art 36 D.lgs. 50/2016)
Capo Primo - PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
Art. 12 – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Le risorse ed i tempi di attuazione delle attività finalizzate alla gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione, adeguamento normativo, ampliamento e nuovi interventi infrastrutturali vengono individuate annualmente nei seguenti strumenti di previsione:
- bilancio preventivo e piano dei budget;
- piano degli investimenti;
- programma annuale delle forniture.
Gli strumenti sono redatti dalla Direzione Generale, su proposta dei Dirigenti di Settore, e portati all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
L’approvazione finale ed esecutiva del bilancio preventivo e del piano degli investimenti sono di competenza dell’Assemblea dei Soci.
Modifiche agli strumenti approvati competono agli stessi organi che ne hanno approvato la formulazione precedente.
Art. 13 – BILANCIO PREVENTIVO E PIANO DEI BUDGET
Successivamente all’approvazione del bilancio preventivo viene approvato, con determina della Direzione Generale il piano dei budget organizzato per categorie merceologiche e per Servizio o Unità Organizzativa nel quale sono indicate le risorse che i Responsabili hanno a disposizione per la gestione e la manutenzione ordinaria delle dotazioni cui sono deputati.
L’approvazione del piano autorizza i responsabili ad utilizzare i budget con le modalità previste nel presente Regolamento; eventuali variazioni dei budget all’interno dello stesso gruppo di categorie merceologiche sono possibili se autorizzati dal Dirigente di Settore; variazioni che comportano il trasferimento di risorse tra gruppi di categorie merceologiche devono essere autorizzate preventivamente dal Direttore Generale.
Art. 14 – PIANO INVESTIMENTI
Nel piano investimenti sono individuati i progetti per l’attività di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione, adeguamento normativo, ampliamento e nuovi interventi infrastrutturali.
La composizione del Piano investimenti, e le eventuali varianti in corso di esercizio, vanno preventivamente concordate con l’Autorità d’Ambito; la composizione, il confronto e la concertazione sono di competenza del Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
Il piano investimenti si compone di norma dei progetti di fattibilità tecnica delle singole opere.
I progetti di fattibilità vengono redatti a seguito della valutazione delle schede di proposta interventi predisposte dai servizi, valutate dai dirigenti e portate informalmente all’attenzione della Direzione Generale.
Ciascun intervento rappresenta un centro di costo (CDC); l’aggiunta di centri di costo o il trasferimento di opere o lavori tra CDC è di competenza della DirezioneGenerale.
L’approvazione del Piano autorizza il RPP ad utilizzare le somme a disposizione nel quadro economico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo.
Art. 15 – PROGRAMMA ANNUALE DELLE FORNITURE E SERVIZI
Il programma annuale delle forniture e servizi contiene gli acquisti di beni e servizi da finanziarsi “a costo” di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
È redatto del Dirigente Amministrativo, con il supporto dei dirigenti di settore e proposto alla Direzione Generale.
Capo Secondo - PROGETTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
Per i lavori, servizi e forniture inseriti nel piano investimenti e per quelli da finanziarsi a costo, di importo superiore ad € 40.000 la progettazione è attuata in conformità al disposto dell’art. 23 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 s.m.i.; per quanto applicabile, a tale articolo si conformano anche i progetti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro da affidare in appalto.
Per i lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore a 40.000 euro il progetto deve contenere, oltre al dettaglio tecnico, una stima da utilizzarsi in fase di richiesta di offerta (RdO) e le condizioni tecnico amministrative cogenti per l’operatore economico.
Alla progettazione di beni, servizi e lavori sovrintende il RPP.
La progettazione delle attività inserite nel piano investimenti è in capo all’Ufficio Tecnico.
La progettazione deve essere svolta o internamente o esternamente da professionisti abilitati; la scelta di eventuali professionisti esterni viene effettuata secondo quanto indicato nella successiva Sezione C del presente Regolamento.
È ammesso che tecnici qualificati non inseriti nell’ufficio tecnico (es. Direttore, Dirigente, Responsabili di Servizio) effettuino, previa nomina specifica attività di progettazione; in tal caso le loro attività verranno svolte in collaborazione e nel rispetto delle prerogative organizzative e procedurali dell’ufficio tecnico.
La progettazione non compete a chi esegue od effettua la direzione tecnica dei lavori.
I progetti, di qualsiasi livello, devono essere sempre condivisi con il Servizio Conduzione Impianti e il Servizio Lavori secondo l’iter illustrato nella seguente tabella.
È possibile non redigere un livello di progettazione qualora quello successivo ne contenga tutte le informazioni, dettagli e documentazione.
L’approvazione del progetto definitivo è di competenza del Consiglio di Amministrazione qualora finanziato mediante l’assunzione di un mutuo o altro tipo di finanziamento bancario per l’assunzione della specifica copertura finanziaria, nonché i progetti definitivi dei lavori da aggiudicarsi con procedura negoziata, o procedura aperta, di importo superiore a 300.000 euro al netto dell’IVA.
Ai sensi dell’art. 158-bis del D.L. 12/09/2014, n. 133 l’approvazione dei progetti definitivi è di competenza dell’Autorità d’Ambito, che attiverà specifica conferenza di servizio, nelle seguenti due fattispecie:
- opere per le quali è necessaria la dichiarazione di pubblica utilità ai fini del procedimento di esproprio relativamente alle aree interessate;
- opere e interventi particolarmente complessi che richiedono l’acquisizione di diversi pareri o nulla osta non diversamente acquisibili con rapidità in considerazione del numero o della complessità dei medesimi.
Il progetto esecutivo è approvato dalla Direzione e deve contenere tutti gli elementi utili ad attivare la fase successiva di individuazione degli operatori economici; gli elaborati si diversificano, soprattutto nella parte estimativa, a seconda che l’attività venga svolta prevalentemente con operatori esterni piuttosto che con maestranze aziendali; nel caso di lavori eseguiti in amministrazione diretta, la modalità esecutiva dei lavori determina anche le modalità redazionali del progetto; nel caso di interventi sulle reti, poiché l’attività è svolta prevalentemente da personale interno, i progetti individueranno le forniture da approvvigionare separatamente dalle ore di mano d’opera; nel caso di lavori sugli impianti, atteso che il personale interno effettua prevalentemente la direzione tecnica, si tratterà di individuare e descrivere prevalentemente lavori o di fornitura e posa.
Di norma le forniture sono separate dalla posa solo se la posa avviene tramite personale dipendente ovvero se giustificate da reali esigenze tecniche da motivare nella progettazione esecutiva; nei lavori esterni le forniture sono di norma a carico della ditta affidataria del lavoro.
Anche ogni fornitura, di valore inferiore ai 40.000 euro deve essere descritta in schede utili ad essere caricate direttamente sulla Piattaforma Telematica; lo stesso per eventuali elaborati grafici a corredo.
La scelta di prodotti o attività infungibili deve essere specificatamente motivata nella relazione tecnica del progetto definitivo.
La necessità di eventuali lotti va individuata fin dal progetto definitivo e motivata da situazioni particolari di ordine tecnico, organizzativo, economico; nelle somme a disposizione trovano luogo marginali forniture o opere in economia.
Il progettista indica il regime di sicurezza che deve essere applicato alla specifica ipotesi (art. 26 o art. 88 e ss. Del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed allega i documenti della sicurezza; deve altresì specificare l’importo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (nell’ipotesi in cui non ricorra il caso specificherà che non sono previsti oneri per la sicurezza).
Tali costi saranno indicati nei documenti di gara.
Tutti i progetti esecutivi delle attività individuate nel piano investimenti, prima dell’approvazione, sono soggetti a verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 da parte del
RPP.
Attività | Ufficio Tecnico | Servizi Conduzi one | Lavori Reti/Im pianti | Dirigent e | RPP | D.G. | CdA | Assemb lea | Gare e contratt i | Approv vigiona mento | ||
Programmazion | p1 | individuazione delle esigenze e necessità ( Scheda Prop.sta Intervento) | ||||||||||
p2 | verifica di opportunità e merito delle necessità | |||||||||||
p3 | approvazione | |||||||||||
p4 | predisposizione bozza del progetto di fattibilità ( come e quant | o) | ||||||||||
p5 | verifica congruenza al soddisfacimento delle esigenze e necessità | |||||||||||
p6 | verifica caretteristiche esecutive e compatibilità carichi di lavoro | |||||||||||
p7 | perfezionamento progetto di fattibilità | |||||||||||
p8 | inserimento proposta Piano Investimenti | |||||||||||
p9 | recepimento Piano Investimenti | |||||||||||
p10 | approvazione Piano Investimenti di dettaglio | |||||||||||
p11 | approvazione Piano Investimenti sintetico | |||||||||||
P. Definitiva/Esecutiva | es1 | predisposione progettazione esecutiva | ||||||||||
es2 | verifica congruenza obiettivi | |||||||||||
es3 | verifica caretteristiche esecutive | |||||||||||
es4 | validazione | |||||||||||
es5 | proposta di approvazione | |||||||||||
es6 | approvazione progetto esecutivo |
Capo Terzo - AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD €
139.000 E DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 150.000
Art. 16 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Per l’affidamento di beni e servizi di importo inferiore a 139.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro si procederà mediante affidamento diretto.
Non possono in ogni caso essere affidati direttamente ad uno stesso operatore economico, per la stessa categoria merceologica, beni e servizi di importo uguale o superiore a 139.000 euro e di lavori di importo complessivo uguale o superiore a 150.000 euro per ciascun esercizio finanziario; l’unica offerta verrà comunque acquisita attraverso la piattaforma telematica. La disposizione del presente comma si applica nei soli casi in cui l’affidamento sia disposto in modo diretto ed univoco nei confronti di un operatore iscritto all’elenco, ovvero senza alcuna preventiva indagine di mercato informale, come consentita dall’art. 17, comma 2.
L’attivazione della procedura di acquisizione avverrà a cura del RPP o del RPE a seconda che si tratti di beni, servizi o lavori funzionali alla fase di progettazione o esecutiva; sarà cura del RPP o RPE verificare che il cumulo degli affidamenti rispetti il limite di cui al capoverso precedente; per le attività ad investimento le PdO sono redatte dal Servizio o Unità Organizzativa che effettua la Direzione Lavori o Direzione Tecnica del lavoro; fanno eccezione le forniture approvvigionate dal Magazzino per le quali è quest’ultima Unità Organizzativa ad attivarsi.
L’attivazione dell’iter che porta all’acquisizione di beni, servizi e lavori per gli importi definiti al primo comma del presente articolo, avviene da parte del RPP o RPE che può attribuire ai Responsabili di Servizio o di Unità Organizzativa, cui sono attribuiti i budget di spesa, la redazione della proposta di offerta (PdO) sul sistema informatico.
La PdO, autorizzata dal RPP o RPE è trasmessa informaticamente all’Unità Organizzativa Approvvigionamenti se di importo inferiore ad € 40.000, ovvero al Servizio Gare e Contratti, se di importo uguale o superiore ad € 40.000 ed inferiore ad € 139.000 (beni e servizi o € 150.000 (lavori).
L’individuazione definitiva del contraente deve concludersi entro due mesi dalla data di approvazione della Proposta d’Ordine sulla piattaforma gestionale in uso (Zucchetti) che costituisce l’inizio del procedimento.
Per gli affidamenti di importo uguale o superiore ad € 40.000 ed inferiore ad € 139.000 (beni e servizi) o € 150.000 (lavori) verrà adottato idoneo atto a contrarre in forma semplificata.
L’Unità Organizzativa Approvvigionamenti, ovvero il Servizio Gare e Contratti, ricevuta la PdO, verifica che contenga gli elementi necessari alla formulazione della RdO (specifiche tecniche, descrizione dei beni, costi…).
Qualora incompleta ne richiederà informaticamente il perfezionamento; in tal caso l’iter è da intendersi sospeso.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Art. 17 – SCELTA DEL/DEGLI OPERATORI ECONOMICI
L’indicazione dell’operatore economico a cui affidare direttamente il contratto è di competenza del RPP o RPE, fermo restando il rispetto del criterio di rotazione, così come definito nei commi dal terzo al sesto del presente articolo tra gli operatori economici iscritti nella specifica categoria merceologica.
L’individuazione dell’operatore economico cui affidare direttamente il contratto, potrà avvenire anche tramite indagine di mercato informale tramite la piattaforma telematica in uso per gli approvvigionamenti (https://approvvigionamenti.cadf.it).
Il criterio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica, con riferimento esclusivo al procedimento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due procedimenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa di valore economico uguale o similare e rientrante nella stessa categoria merceologica. I valori economici uguali o similari sono quelli riferibili alle seguenti due fasce di importi:
Fascia A)
Per procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi: inferiore a 40.000,00 euro Fascia B)
Per procedure di affidamento di forniture e servizi: da 40.000,00 ed inferiore a 139.000,00 euro. Per procedure di affidamento di lavori: da 40.000,00 ed inferiore a 150.000,00 euro
Nel caso di affidamento diretto senza previa indagine di mercato informale, il criterio di rotazione si applica con riferimento al precedente analogo affidamento diretto.
Nel caso di affidamento diretto previa indagine di mercato informale, il criterio di rotazione degli inviti si applica con riferimento alla precedente analoga indagine.
L’operatore economico destinatario di un affidamento diretto disposto in maniera univoca, non potrà essere invitato alla successiva indagine di mercato informale.
Il procedimento di affidamento si perfeziona secondo le seguenti modalità:
- per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 con l’emissione dell’ordinativo commerciale cui è attribuita efficacia di contratto.
- per affidamenti di importo uguale o superiore ad € 40.000 ed inferiore ad € 139.000 (forniture e servizi) ed € 150.000 (lavori) il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione in modalità elettronica di apposita lettera contratto.
Nel caso di approvvigionamenti con carattere di urgenza è in ogni caso consentito procedere, motivatamente, con affidamenti diretti a ditte iscritte, o meno, all’Albo.
Il RPE procederà direttamente ed autonomamente trasmettendo, entro cinque giorni dall’evento, relazione motivata sulle circostanze che lo hanno indotto a derogare dalla procedura ordinaria allegando stima o consuntivo delle attività ordinate.
L’abuso di questa prassi costituisce infrazione al Regolamento aziendale.
Art. 18 – … OMISSIS… Art. 19 – …OMISSIS…
Capo Quarto - AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD
€ 139.000 E DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 150.000
Art. 20 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Per affidamenti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 139.000 e di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 e fino alla soglia comunitaria, si utilizzerà la procedura negoziata senza bando.
L’attivazione dell’iter che porta all’acquisizione di beni, servizi e lavori per gli importi di cui al comma 1 ed inferiore alle soglie comunitarie, avviene da parte del RPP attraverso la trasmissione del progetto esecutivo al Servizio Gare e Contratti; il progetto, la cui complessità è in relazione all’entità dell’approvvigionamento da acquisire, dovrà essere corredato da specifiche tecniche, capitolati tecnico amministrativo e disegni, contenenti tutte le informazioni e prescrizioni atte a consentire ai soggetti interpellati di formulare un’offerta valida nonché la categoria merceologica di riferimento.
Il Servizio Gare e Contratti, ricevuta la richiesta di procedura di gara (RPG) da parte del RPP controlla che in essa siano inseriti tutti gli elementi necessari alla formulazione dell’avviso di gara (specifiche tecniche, descrizione dei beni, ecc.); in carenza ne richiederà l’integrazione non procedendo oltre.
La trasmissione degli atti avviene attraverso il sistema gestionale in dotazione all’azienda in allegato alla Proposta d’Ordine.
In caso di approvazione il Servizio Gare e Contratti provvede a formulare una procedura di gara.
Il procedimento avrà inizio con l’adozione della determinazione a contrarre e si concluderà con la sottoscrizione in modalità elettronica di apposita lettera contratto entro il termine di quattro mesi.
La procedura di gara sarà rivolta attraverso il portale approvvigionamenti utilizzando, gli appositi schemi di base, agli operatori economici iscritti nell’Albo Fornitori telematico.
La determina a contrarre, in quanto atto che avvia la procedura, verrà pubblicata nella sezione Società Trasparente, Bandi di gara e contratti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Art. 21 – SCELTA DEL/DEGLI OPERATORI ECONOMICI
La scelta degli operatori cui chiedere di presentare offerta deve rispettare i principi di cui all’art.
1 attraverso il criterio della rotazione che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate tra gli operatori economici iscritti nella specifica categoria merceologica di valore economico uguale o similare; la RdO è inviata ad almeno 20 operatori, qualora presenti, iscritti alla categoria merceologica, individuati, di norma, tramite sorteggio.
Nel caso di lavori e servizi ambientali, per valori economici uguali o similari, si intendono quelli afferenti alle classi di importo definite nell’elenco degli operatori economici qualificati.
Per tutte le altre categorie merceologiche, i valori economici uguali o similari sono quelli riferibili alle seguenti due fasce di importi:
Fascia A)
Per procedure di affidamento di forniture e servizi: Da 139.000,00 fino a 250.000,00 euro Per procedure di affidamento di lavori: Da 150.000,00 a 250.000,00 euro
Fascia B)
Per procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi: Da 250.001,00 alla soglia comunitaria
Il criterio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica, con riferimento esclusivo al procedimento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due procedimenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa di valore economico uguale o similare e rientrante nella stessa categoria merceologica.
Nel caso in cui nella categoria merceologica di valore economico uguale o similare, risultino iscritti un numero di operatori economici inferiore rispetto a quello indicato al comma 1, è ammesso l’invito a tutti gli operatori iscritti, compreso il fornitore che è risultato affidatario nel precedente procedimento.
Art. 22 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Fermo restando quanto previsto dall’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, la migliore offerta potrà essere selezionata con l’utilizzo del criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il limite massimo di punteggio attribuibile al parametro economico, è fissato in 40 punti su 100.
Art. 23 – SCRUTINIO DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
In tutte le procedure di gara di valore pari o superiore ad € 139.000 per beni e servizi ed € 150.000 per lavori, che prevedono una competizione tra operatori economici, essendo svolte interamente
attraverso piattaforma telematica di negoziazione, tutte le operazioni di apertura delle offerte telematiche saranno scrutinate in seduta riservata.
Le procedure di affidamento che abbiano come criterio di aggiudicazione il minor prezzo sono effettuate innanzi al Dirigente del Servizio Gare e Contratti, autorità di gara.
Con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica delle offerte pervenute è, di norma, demandata ad una commissione giudicatrice, all’uopo designata.
I componenti della Commissione dovranno possedere i requisiti previsti nella L. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e nelle società da essa partecipate.
I commissari dopo aver visionato l’elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta devono verificare e dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità.
La Commissione viene nominata dal Direttore Generale, ed è composta da un numero dispari di componenti, di regola tre.
Prima della valutazione delle offerte tecniche la commissione prende visione della lettera d’invito/norme di gara e dei parametri ivi fissati per la valutazione delle offerte.
La disamina delle offerte tecniche inizia verificando in primo luogo che le offerte proposte presentino i requisiti minimi per l’ammissione alla gara e procede quindi alle valutazioni di competenza; questa fase termina con l’attribuzione dei punteggi in base ai parametri fissati nella lettera d’invito/norme di gara.
I lavori della commissione giudicatrice sono esplicati in apposito verbale nel quale sono evidenziati i punteggi parziali e complessivi assegnati.
Tale verbale viene trasmesso al Presidente della Commissione di gara per il prosieguo della procedura di gara.
L’offerta dovrà essere presentata per iscritto esclusivamente per tramite del portale approvvigionamenti.
La fase di ricerca del contraente si ritiene esaurita, di norma, con il ricevimento, entro il termine prefissato, di almeno una offerta valida.
L’Autorità di Gara, ove risulti necessario un esame tecnico-economico, verrà affiancata a specifiche professionalità tecniche competenti per l’esame della documentazione tecnica, il materiale illustrativo e gli eventuali campioni allegati alle stesse, per la richiesta di un giudizio circa la validità tecnica delle offerte pervenute e la loro conformità a specifiche, capitolati, disegni,
ecc.
L’istruttoria tecnica terminerà con la formulazione per iscritto in un apposito verbale e debitamente firmato dall’autorità di gara e dai testimoni.
L’avviso sugli esiti delle procedure di affidamento svolte ai sensi del presente Regolamento riguardanti lavori, servizi e forniture, verranno pubblicati sul sito di C.A.D.F. S.p.A. nella sezione dedicata alla trasparenza e sulla piattaforma digitale di ANAC in cooperazione applicativa con il sistema informatizzato della Regione, nonché presso l’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici. L’avviso contiene l’indicazione dei soggetti invitati.
Il Servizio Gare e Contratti provvederà a redigere il relativo contratto o la lettera d’affidamento che ha efficacia di contratto.
Il contratto o la lettera di affidamento/contratto saranno firmati dal Direttore Generale.
Capo Quinto - ESECUZIONE DI BENI SERVIZI E LAVORI
Per le attività ad investimento e per quelle approvvigionate con risorse a costo viene nominato un RPE.
L’RPE riveste anche il ruolo di Responsabile dei Lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008; in particolare al RPE compete la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa, ai sensi degli artt. 26 e 90 del D.lgs. 81/2008.
Qualora le attività siano affidate in appalto a operatori economici esterni, o misti, ad essi sovrintende un Direttore dei Lavori o un Direttore dell’Esecuzione per le cui funzioni si rimanda all’art. 101 del D.lgs. 50/2016; tali ruoli possono essere affidati anche a professionisti esterni con le modalità di cui alla Sezione C del presente Regolamento.
Per attività eseguite in amministrazione diretta viene nominato un Direttore Tecnico che di norma è uno dei Responsabili delle Unità Organizzative Lavori (Reti o Impianti).
Il RPE controlla l’esecuzione dei contratti insieme ai Direttori dei Lavori/Esecuzione o al Direttore Tecnico; tutte le attività attuate all’interno di edifici, manufatti ed impianti aziendali si svolgono sotto il loro controllo e direzione rimanendo indenni i Responsabili della Conduzione dall’onere di controllo del cantiere e verifica delle eventuali interferenze ai fini della sicurezza dei cantieri.
Sarà cura del Direttore Tecnico segnalare, attraverso i mezzi di comunicazione infra aziendali, l’inizio dell’attività al Responsabile della Conduzione.
Le eventuali varianti dovranno essere motivate con uno specifico progetto contenente oltre agli elaborati tecnici atti a descriver le opere variate, anche i quadri economici originario e modificato ed il quadro comparativo delle voci costituenti le stime di progetto (a EPU o a costi interni) e le stime delle quantità variate.
Costituisce variante anche la non esecuzione di lavori ed opere previste nel progetto esecutivo.
Qualsiasi variante suppletiva o riduttiva che comporti una variazione di spesa superiore al 10% rispetto al budget indicato nel piano investimenti deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione; le varianti possono verificarsi tra la redazione del progetto preliminare e quello esecutivo e tra la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori.
Il limite del 10% va calcolato rispetto al quadro economico del progetto preliminare approvato dal
C. di A. con il piano investimenti.
Nella determina di autorizzazione del progetto di variante dovranno essere indicate le eventuali economie accertate in altri interventi o quelle derivanti dalla eventuale soppressione di interventi
previsti nel piano; quest’ultima fattispecie va limitato a situazioni documentate in cui eventi imprevisti ed imprevedibili ne consiglino la non esecuzione o l’effettuazione successivamente ad altri divenuti più urgenti ed è subordinata all’approvazione da parte del C.d.A.
Per economie accertate si intendono quelle desumibili da lavori tecnicamente ed amministrativamente terminati.
Per le attività di importo superiore ai 40.000 euro il controllo contabile ed ammnistrativo viene effettuato secondo il dettato dell’articolo 111 del D.lgs. 50/2016 e dei titoli IX e X del DPR 207/2010 per quanto applicabili.
Per le attività eseguite in amministrazione diretta la contabilità lavori avviene per mezzo delle dotazioni Hardware e Software aziendali; la contabilizzazione delle prestazioni da parte delle maestranze interne deve essere contestuale alla loro effettuazione.
Per i lavori e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro, oltre alla rendicontazione economica, vanno redatti almeno i seguenti documenti: verbale di inizio, verbale di fine e certificato di regolare esecuzione (CRE) contenente tutta la documentazione economica e tecnica (schede macchina, manuali d’uso, schede prodotto…).
Per le forniture di beni sotto i 40.000 euro il Servizio Magazzino ne attesta la ricezione e la rispondenza all’ordine commerciale; per beni e servizi superiori a 40.000 euro provvede il Direttore dell’Esecuzione (vedasi schede seguenti).
Il CRE, redatto dal Direttore dei Lavori, qualora trattasi di lavori o servizi affidati all’esterno, o dal Direttore Tecnico, qualora siano eseguiti in amministrazione diretta o mista, è il documento che attesta eventuali economie ed il suo possibile riutilizzo.
Il CRE attesta la corretta esecuzione del contratto o dell’ordine commerciale.
Collaudi negativi, attestazioni di non rispondenza all’ordine, ritardi ed altri disguidi imputabili all’operatore economico vanno segnalati e trascritti sul suo rating.
Ad attività esecutiva conclusa i beni, i servizi e i lavori vengono consegnati al Responsabile della Conduzione deputato a gestirli; il verbale di accettazione porta in allegato il CRE e l’attestazione di corretta esecuzione.
Nel seguito sono sinteticamente descritte le procedure per i principali tipi di approvvigionamento di beni, servizi e forniture.
RESPONSABI | UFFICIO | OPERATORE | RESPONSABI | UFFICIO | |||
ECONOMICO | LI |
LI | APPROVVIGI | (INFUNGIBILI | SERVIZIO/DI | CONTABILIT | MAGAZZINO | ||
UO/SERVIZIO | ONAMENTI | Det.na n. | RIGENTE | A' | |||
CONTRATTO DI ESECUZIONE PER LAVORO SINGOLO | |||||||
1 | PREDISPOSIZIONE PDO | ZUCCHETTI | |||||
2 | AUTORIZZAZIONE PDO | ZUCCHETTI |
3 | RICHIESTA OFFERTA | BS | |||||
4 | PRDISPOSIZIONE ED INVIO OFFERTA | BS | |||||
5 | VALUTAZIONE OFFERTA | eventuale (*) BS | |||||
6 | PREDISPOSIZIONE ED INVIO ORDINATIVO | ZUCCHETTI | |||||
7 | ESECUZIONE PRESTAZIONE | ||||||
8 | CONTABILITA' PRESTAZIONE/EVASIONE ORDINE | ZUCCHET TI | |||||
9 | TRASMISSIONE CONTABILITA ALL'OPERATORE ECONOMICO |
10 | VERIFICA CONTABILITA'/EMISSIONE FATTURA | ||||||
11 | REGISTRAZIONE FATTURA/LIQUIDAZIONE | ||||||
(*) obbligatoria in assenza della stima del costo nella PDO |
RESPONSABI LI UO/SERVIZIO | APPROVV IGIONAM ENTI | RE ECONOMI CO | ABILI SERVIZIO/ DIRIGENT | UFFICIO CONTABIL ITA' | MAGAZZI NO | ||
CONTRATTO DI DURATA CON IMPORTO COMPLESSIVO DETERMINATO IN SEDE DI OFFERTA E CARATTERISTICHE TECNICHE ED CONOMICHE DA DETERMINARSI IN OGNI SINGOLO PREVENTIVO | |||||||
1 | PREDISPOSIZIONE PDO | ZUCCHETTI | |||||
2 | AUTORIZZAZIONE PDO | ZUCCHET TI | |||||
3 | RICHIESTA OFFERTA | BS | |||||
4 | PRDISPOSIZIONE ED INVIO OFFERTA | BS | |||||
5 | VALUTAZIONE OFFERTA | eventuale (*) | BS | ||||
6 | PREDISPOSIZIONE ED INVIO ORDINATIVO | ZUCCHET TI | |||||
7 | RICHIESTA INTERVENTO | MAIL/FAX | |||||
8 | PREDISPOSIZIONE PREVENTIVO INTERVENTO | MAIL/FAX | |||||
9 | VERIFICA CONGRUITA' ECONOMICA | MAIL/FAX + P | |||||
10 | SOTTOSCRIZIONE PREVENTIVO PER ACCETTAZIONE/ aggiornamento disponibilità contratto | ||||||
11 | TRASMISSIONE PREVENTIVO SOTTOSCRITTO | REV ALLEG | ATO | ||||
12 | ESECUZIONE PRESTAZIONE | ||||||
13 | CONTABILITA' PRESTAZIONE/EVASIONE ORDINE aggiornamento disponibilità contratto |
14 | TRASMISSIONE CONTABILITA ALL'OPERATORE ECONOMICO | ZUCCHET | |||||
TI | |||||||
MAIL/FAX | |||||||
15 | VERIFICA CONTABILITA'/EMISSIONE FATTURA | ||||||
16 | REGISTRAZIONE FATTURA/LIQUIDAZIONE | ||||||
(*) obbligatoria in assenza della stima del costo nella PDO |
OPERATORE | RESPONSAB | ||||||
RESPONSABI | UFFICIO | ECONOMIC | ILI | UFFICIO | |||
LI | APPROVVIG | O | SERVIZIO/DI | CONTABILIT | MAGAZZIN | ||
UO/SERVIZIO | IONAMENTI | (INFUNGIBIL | RIGENTE | A' | O | ||
DETERMINATO IN SEDE DI OFFERTA E CARATTERISTICHE TECNICHE ED CONOMICHE DA DETERMINARSI IN OGNI SINGOLO PREVENTIVO | |||||||
1 | PREDISPOSIZIONE PDO | ZUCCHETTI | |||||
2 | AUTORIZZAZIONE PDO | ZUCCHETTI | |||||
3 | RICHIESTA OFFERTA | BS | |||||
4 | PRDISPOSIZIONE ED INVIO OFFERTA | BS | |||||
5 | VALUTAZIONE OFFERTA | eventuale (*) | BS | ||||
6 | PREDISPOSIZIONE ED INVIO ORDINATIVO | ZUCCHETTI | |||||
7 | RICHIESTA INTERVENTO | MAIL/FAX | |||||
8 | ESECUZIONE PRESTAZIONE | ||||||
9 | CONTABILITA' PRESTAZIONE/EVASIONE ORDINE aggiornamento | ||||||
disponibilità contratto | |||||||
10 | TRASMISSIONE CONTABILITA ALL'OPERATORE ECONOMICO | ZUCCHET | |||||
TI | |||||||
MAIL/FAX | |||||||
11 | VERIFICA CONTABILITA'/EMISSIONE FATTURA | ||||||
12 | REGISTRAZIONE FATTURA/LIQUIDAZIONE | ||||||
(*) obbligatoria in assenza della stima del costo nella PDO |
OPERATORE | MAGAZZINO | ||||||
UFFICIO | ECONOMICO | RESPONSABILI | |||||
RESPONSABILI | APPROVVIGIO | (INFUNGIBILI | SERVIZIO/DIRI | UFFICIO | |||
UO/SERVIZIO | NAMENTI | Det.na n. | GENTE | CONTABILITA' | |||
CONTRATTO DI ESECUZIONE PER FORNITURA SINGOLA | |||||||
1 | PREDISPOSIZIONE PDO | ZUCCHETTI | |||||
2 | AUTORIZZAZIONE PDO | ZUCCHETTI | |||||
3 | RICHIESTA OFFERTA | BS | |||||
4 | PRDISPOSIZIONE ED INVIO OFFERTA | BS | |||||
5 | VALUTAZIONE OFFERTA | eventuale (*) | BS | ||||
6 | PREDISPOSIZIONE ED INVIO ORDINATIVO | ZUCCHETTI |
7 | ESECUZIONE PRESTAZIONE | ||||||
8 | VERIFICA DDT | (**) | PER CONSEGNE A | ||||
9 | TRASMISSIONE DDT AL MAGAZZINO | ||||||
10 | EVASIONE CONTABILE DELLA FORNITURA /DDT | ZUCCHETTI | |||||
10 | EMISSIONE FATTURA | ||||||
11 | REGISTRAZIONE FATTURA/LIQUIDAZIONE | ||||||
(*) obbligatoria in assenza della stima del costo nella PDO | |||||||
(**) Scansione entro il giorno successivo; originale entro sette giorni naturali e consecutivi. |
RESPONSABILI UO/SERVIZIO | UFFICIO APPROVVIGIO NAMENTI | OPERATORE ECONOMICO (INFUNGIBILI Det.na n. | RESPONSABILI SERVIZIO/DIRI GENTE | UFFICIO CONTABILITA' | MAGAZZINO | ||
CONTRATTO DI DURATA CON IMPORTO E CARATTERISTICHE TECNICO E CONOMICHE DETERMINATE IN SEDE DI OFFERTA | |||||||
1 | PREDISPOSIZIONE PDO | ZUCCHETTI | |||||
2 | AUTORIZZAZIONE PDO | ZUCCHETTI | |||||
3 | RICHIESTA OFFERTA | BS | |||||
4 | PRDISPOSIZIONE ED INVIO OFFERTA | BS | |||||
5 | VALUTAZIONE OFFERTA | eventuale (*) BS | |||||
6 | PREDISPOSIZIONE ED INVIO ORDINATIVO | ||||||
7 | RICHIESTA INTERVENTO | MAIL/FAX | |||||
8 | ESECUZIONE PRESTAZIONE | ||||||
9 | VERIFICA DDT | (**) | PER CONSEGNEE A MAGAZZINO | ||||
10 | TRASMISSIONE DDT AL MAGAZZINO | ||||||
11 | EVASIONE CONTABILE DELLA FORNITURA /BOLLA | ZUCCHETTI | |||||
12 | EMISSIONE FATTURA | ||||||
13 | REGISTRAZIONE FATTURA/LIQUIDAZIONE | ||||||
(*) obbligatoria in assenza della stima del costo nella PDO | |||||||
(**) Scansione entro il giorno successivo; originale entro sette giorni naturali e consecutivi. | |||||||
RESPONSABILI UO/SERVIZIO | UFFICIO APPROVVIGIO NAMENTI | OPERATORE ECONOMICO (INFUNGIBILI Det.na n. | RESPONSABIL E SERVIZIO/DIRI GENTE | UFFICIO CONTABILITA' | MAGAZZINO | ||
CONTRATTO DI DURATA, A RATE COSTANTI, CON IMPORTO E CARATTERISTICHE TECNICO E CONOMICHE DETERMINATE IN SEDE DI OFFERT | |||||||
1 | PREDISPOSIZIONEPDO | ZUCCHETTI | |||||
2 | AUTORIZZAZIONE PDO | ZUCCHETTI | |||||
3 | RICHIESTA OFFERTA | BS |
4 | PRDISPOSIZIONE ED INVIO OFFERTA | BS | |||||
5 | VALUTAZIONE OFFERTA | eventuale (*) | |||||
6 | PREDISPOSIZIONE ED INVIO ORDINATIVO | ZUCCHETTI | |||||
7 | ESECUZIONE PRESTAZIONE | ||||||
8 | CONTABILITA' PRESTAZIONE/EVASIONE ORDI | (**) | |||||
9 | TRASMISSIONE CONTABILITA ALL'OPERATORE ECONOMICO | ||||||
10 | VERIFICA CONTABILITA'/EMISSIONE FATTURA | ||||||
11 | REGISTRAZIONE FATTURA/LIQUIDAZIONE | ZUCCHETTI | |||||
(*) obbligatoria in assenza della stima del costo nella PDO | |||||||
(**) In caso di contestazione sul servizio va data tempestiva comunicazione all'ufficio contabilità. |
SEZIONE B - SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
Art. 24 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Ambito di applicazione della presente sezione sono le attività di ingegneria ed architettura e professionali tecniche di cui agli articoli 24 e 46 del D.lgs. 50/2016.
I relativi operatori economici sono iscritti nei gruppi di categorie merceologiche S0216 e S0217 dell’albo degli operatori economici qualificati di C.A.D.F. S.p.A.
Per il calcolo dei corrispettivi, ai sensi del comma 8 dell’art. 24 del D.lgs. 50/2016, le tabelle fissate dal DM 17 giugno 2016 costituiscono criterio e base di riferimento.
Il Progettista, il Direttore dei Lavori, il Direttore dell’Esecuzione, i Coordinatori della sicurezza e i Collaudatori sono individuati prioritariamente nell’ambito della struttura organizzativa aziendale.
Nel caso in cui siano accertate motivazioni che impongono di affidare ad un professionista esterno l’incarico attinente servizi di ingegneria e architettura, il RPP o il RPE promuove l’azione per l’affidamento del servizio, previa acquisizione dell’assenso da parte del Direttore Generale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e nel presente Regolamento.
L’attivazione della procedura di acquisizione esterna avverrà a cura del RPP o del RPE a seconda che si tratti di prestazione professionale funzionale alla fase di progettazione o esecutiva.
Per quanto non espressamente previsto nella presente Sezione, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Art. 25 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Le soglie di cui ai punti successivi sono quelle calcolate con riferimento al D.M. 17 giugno 2016.
- Servizi di importo inferiore a 139.000 euro
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito in Legge 11.09.202, n. 120, il RPP o il RPE affida direttamente ad uno degli operatori economici iscritto alle categorie merceologiche previste per il tipo di prestazione richiesta; la scelta dell’operatore avviene secondo i principi indicati all’art. 1 della parte generale del presente Regolamento
Il RPP o il RPE trasmette il disciplinare d’incarico compilato nella sua interezza all’U.O. Approvvigionamenti allegandolo alla PdO nella quale sarà anche indicato il nominativo dell’operatore economico scelto.
L’U.O. Approvvigionamenti predisporrà la lettera contratto allegando il disciplinare d’incarico che l’operatore economico dovrà restituire, attraverso la piattaforma telematica, controfirmato al RPP o RPE prima dell’inizio della prestazione.
Il corrispettivo della prestazione è pari all’80% di quello calcolato con le tabelle di cui al D.M. 17 giugno 2016.
- Servizi di importo pari o superiore a 139.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria
Per i servizi di importo compresi nella fascia in epigrafe l’affidamento avviene attraverso una procedura negoziata tra gli operatori economici iscritti alle categorie merceologiche dell’Albo previste per il tipo di prestazione richiesta.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; il peso attribuito alla componente prezzo (spese comprese) non può superare i 40 punti su cento.
Il RPP o RPE trasmette lo schema di disciplinare d’incarico ed eventuali ulteriori elementi utili all’Ufficio Gare e Contratti per la predisposizione della lettera di invito.
La scelta di almeno cinque operatori economici da invitare avviene nel rispetto dei principi indicati all’art. 1 della parte generale del presente Regolamento.
Una volta espletata la procedura e scelta l’offerta maggiormente vantaggiosa il RPA sottoscriverà il contratto redatto nel rispetto del disciplinare di gara e dell’offerta presentata; il contratto è predisposto dal RPP o RPE.
Art. 26 – VERIFICA DELLA PRESTAZIONE
La verifica della prestazione è affidata al RPP per tutte le attività professionali afferenti e propedeutiche alla progettazione e al RPE per tutte le attività afferenti direttamente ed indirettamente alla fase di esecuzione.
Art. 27 – CAUSE DI INCONFERIBILITÁ
La verifica di eventuali motivi di inconferibilità è attuata con riferimento al comma 7 dell’art. 24 del D.lgs. 50/2016.
SEZIONE C - INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI PER IL PATROCINIO E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
Art. 28 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni della presente Sezione definiscono e disciplinano i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio di C.A.D.F. S.p.A.
Rientrano nella disciplina sia gli incarichi conferiti a professionisti singoli, sia quelli conferiti a professionisti che facciano parte di studi professionali associati o di società tra professionisti.
Le procedure di affidamento previste dal presente atto sono conformi ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità così come richiamati dall’art. 4 del D.lgs. 50/2016.
I relativi operatori sono iscritti nelle categorie merceologiche S0320, SO321, SO322 e S0323 dell’Elenco degli Operatori Economici Qualificati di C.A.D.F. S.p.A.
Art. 29 – PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Per il conferimento degli incarichi devono sussistere i seguenti presupposti:
- l’oggetto della prestazione deve consistere nel patrocinio e nella rappresentanza in giudizio dell’Azienda e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della stessa;
- la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso, nei limiti delle attività prevedibili, dell’incarico da conferire.
Al fine di dare avvio alla procedura di affidamento dell’incarico, i responsabili dei servizi interessati ad una controversia dovranno rivolgersi all’Ufficio Legale esplicitando il proprio interesse ad agire o a resistere con le modalità previste dall’allegato 1 alla Determinazione del Direttore Generale n. 177 del 22/11/2014.
L’Ufficio Legale dovrà effettuare la valutazione della controversia in ordine all'opportunità di attivare o resistere nel contenzioso, ovvero in ordine all'esperimento di azioni alternative (autotutela, ipotesi transattive, ecc…).
Una volta compiute positivamente le suddette verifiche l’Ufficio Legale dovrà comunicare al Direttore Generale la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico esterno, con le risultanze degli accertamenti eseguiti.
Per l’individuazione del professionista al quale conferire gli incarichi oggetto del presente atto, l’Ufficio Legale di C.A.D.F. S.p.A. attinge dall’Elenco degli Operatori Economici Qualificati (c.d. Albo Fornitori) predisposto ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 50/2016.
L’iscrizione all’Albo non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di C.A.D.F. S.p.A. né l’attribuzione di alcun diritto soggettivo in capo al professionista iscritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarico.
Fermi restando i requisiti generali previsti dal citato Regolamento per l’istituzione e la gestione di un elenco di operatori economici per la fornitura di beni, l’esecuzione di servizi e lavori possono essere iscritti alla “Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e difesa in giudizio” di cui al precedente art. 4, i professionisti singoli o associati che possiedano i seguenti ulteriori requisiti di carattere speciale:
- siano iscritti all’Albo degli Avvocati e posseggano l’abilitazione;
- non abbiano subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
- abbiano idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio delle attività professionali;
- assumano l’impegno a non esercitare attività di concorrenza nei confronti dell’Azienda per tutta la durata di validità di iscrizione all’Albo e nei due anni successivi alla cancellazione dall’Albo.
Il mancato possesso o il sopravvenuto difetto di uno o più dei suddetti requisiti comporta il rifiuto di iscrizione o la cancellazione dall’Albo.
Art. 30 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
La scelta dell’affidatario dell’incarico avviene, su base fiduciaria, con riferimento ai seguenti criteri:
- attitudine ed esperienze professionali risultanti dai curricula, da valutarsi con riferimento all’incarico da conferirsi;
- consequenzialità e complementarietà o analogia con altri incarichi precedentemente svolti.
Resta aperta la possibilità per l’Azienda di affidare il mandato in via congiunta o disgiunta a due o più professionisti, ferma l’alternatività dei compensi rispetto alle attività svolte.
Gli incarichi possono essere conferiti per singolo grado di giudizio, ovvero per tutte le fasi giudiziali. Nel primo caso resta in capo a C.A.D.F. S.p.A., negli eventuali gradi successivi, la scelta discrezionale fra il rinnovo del mandato al medesimo legale o il conferimento dell’incarico stesso ad altro professionista.
L’incarico è attribuito di norma mediante determinazione del Direttore Generale.
La determinazione dà atto dei presupposti che rendono ammissibile l’affidamento esterno, dei requisiti professionali in possesso del soggetto prescelto e degli elementi essenziali dell’affidamento, facendo approvazione della lettera d’incarico.
All’atto dell’accettazione dell’incarico, il professionista prescelto deve attestare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto a C.A.D.F. S.p.A., avuto riguardo anche alla posizione dell’associazione professionale o società tra professionisti cui eventualmente appartenga.
Il professionista dovrà anche inviare un proprio curriculum professionale ai fini della pubblicazione dei dati prevista dal D.lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 31 – CONTRATTO DI INCARICO
L’incarico conferito viene formalizzato mediante lettera di incarico di natura contrattuale, nella quale sono specificati gli obblighi delle parti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 4 del
D.L. n. 1/2012 come modificato dalla Legge 124/2017.
L’incarico è conferito sotto la condizione dell’accertamento del permanere in capo al soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali disposti dalle presenti Diposizioni per l’iscrizione all’Albo. A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto relativo all’incarico conferito, il soggetto incaricato conferma le dichiarazioni sostitutive presentate in sede di iscrizione. Con particolare riferimento all’assenza attuale del conflitto di interessi C.A.D.F. S.p.A. si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
La lettera d’incarico, contiene gli elementi di volta in volta necessari a seconda della tipologia di incarico e, in via esemplificativa, i seguenti elementi:
- le generalità del professionista;
- la precisazione della natura dell’incarico;
- il termine di durata dell’incarico (da rapportare al grado di giudizio affidato);
- l’oggetto dell’incarico;
- le modalità di svolgimento dell’incarico;
- l’ammontare del corrispettivo comprensivo degli accessori di legge;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- l’impegno dell’avvocato a non assumere incarichi giudiziali contro l’Azienda, nelle more
dell’espletamento dell’incarico giudiziale oggetto di affidamento da parte dell’Azienda stessa;
- la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- il foro competente in caso di controversie;
- le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell’interessato ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.
La lettera di incarico è sottoscritta dal Direttore Generale, nel testo approvato nella stessa determinazione di conferimento dell’incarico adottata ai sensi degli articoli che precedono.
Il professionista incaricato deve rapportarsi, durante tutto lo svolgimento dell’incarico con l’Ufficio Legale di C.A.D.F. S.p.A., cui è attribuito il compito di seguire l’evolversi e la corretta gestione del contenzioso.
La durata dell’incarico, salvo proroga motivata, è stabilità all’atto del conferimento dello stesso tenendo conto delle caratteristiche delle incombenze da svolgere.
La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione di correlazione del corrispettivo alla conclusione di specifiche fasi dell’attività oggetto dell’incarico e previo visto di congruità della parcella da parte dell’Ufficio Legale di C.A.D.F. S.p.A.
Art. 32 – VERIFICA DELLA PRESTAZIONE
Il Direttore Generale, per il tramite dell’Ufficio Legale, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal professionista esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla lettera d’incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, può essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero si può risolvere il contratto per inadempienza.
SEZIONE D - CONSULENZE, STUDI E RICERCHE
Art. 33 – AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente Sezione disciplina i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione, consulenza, studi e ricerche per i quali non si utilizza l’Elenco degli Operatori Economici Qualificati (c.d. Albo Fornitori) di C.A.D.F. S.p.A. in quanto non rientranti nei contratti di appalto, così come regolati dal D.lgs. 50/2016.
Art. 34 – TIPI DI INCARICO PROFESSIONALE
Ai fini della presente Sezione gli incarichi professionali si suddividono in:
1. Incarichi di studio: consistenti in un’attività di studio o di soluzione di questioni nell’interesse di
C.A.D.F. S.p.A., che si sostanziano nella predisposizione e consegna di una relazione scritta finale nella quale dovranno essere evidenziati i risultati dello studio e la soluzione proposta, nonché l’elaborazione di schemi di atti o comunque di tutta la documentazione di supporto;
2. Incarichi di ricerca: incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte di C.A.D.F. S.p.A.;
3. Incarichi di consulenza: riguardanti la richiesta di pareri, valutazioni ed espressione di giudizi in materie specifiche ovvero l’implementazione di procedure particolari per start up di attività o per gestione di nuovi servizi;
4. Incarichi relativi alle collaborazioni continuative prive dei requisiti di cui al comma 1 del D.lgs. n. 81/2015.
Art. 35 – REQUISITI PROFESSIONALI
C.A.D.F. S.p.A., può conferire gli incarichi professionali di cui alla presente Sezione, anche con affidamento diretto, per necessità di supporto specialistico all’attività ordinaria degli uffici.
Gli incarichi professionali possono essere conferiti previa valutazione di:
- iscrizione all’albo professionale, se previsto;
- eventuali specializzazioni richieste;
- adeguata professionalità maturata in ambito analogo a quello oggetto di affidamento;
- pubblicazioni e/o precedenti esperienze professionali (di carattere sia autonomo che dipendente) con Enti e/o Società pubbliche;
- incarichi pregressi svolti presso C.A.D.F. S.p.A. e conclusisi con soddisfazione dell’Azienda.
Il professionista, cui viene conferito l’incarico, deve altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza europea salvo specifiche eccezioni motivate dal possesso di requisiti o conoscenze tecnico scientifiche indispensabili all’incarico previsto;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.lgs. 39/2013;
- non aver riportato condanne penali (gli effetti di eventuali provvedimenti emanati ex art. 444
c.p.p. – c.d. sentenze di patteggiamento nonché dei decreti penali irrevocabili di condanna – saranno equiparati a quelli delle citate sentenze) e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. Saranno tenuti in considerazione, ai fini della prova del requisito, eventuali provvedimenti di riabilitazione ovvero istanze per l’ottenimento della declaratoria di estinzione dei reati, nei casi in cui tale istanza sia ammissibile;
Gli incarichi professionali non possono avere durata indefinita e possono essere oggetto di proroga e/o rinnovo.
Art. 36 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Gli incarichi professionali, che avranno natura di contratti di collaborazione senza coordinamento o di lavoro autonomo, vengono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Dirigente richiedente l’affidamento dell’incarico.
Gli incarichi possono essere conferiti nei modi seguenti:
- In via diretta
Quando ricorra una delle seguenti situazioni, il Dirigente competente all’affidamento dell’incarico può proporre al Direttore Generale di conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive:
1 per incarichi il cui compenso lordo sia inferiore a 40.000,00 euro;
2 quando le procedure comparative di cui al comma seguente siano andate deserte;
3 in caso di particolare e comprovata urgenza, adeguatamente motivata, che non consente l’utile effettuazione delle procedure comparative;
4 per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica, tecnica, legale o didattico - educativa non comparabili, in quanto strettamente connesse all’abilità del prestatore
d’opera, alla sua esperienza o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
- Con procedura comparative
Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
- avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare mediante pubblicazione sul sito internet di C.A.D.F. S.p.A. per almeno quindici giorniconsecutivi;
- procedura negoziata fra almeno tre soggetti, limitatamente agli incarichi di particolare specificità. In tale caso viene inviata, ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, una lettera di invito contenente gli elementi essenziali dell’incarico da conferire.
L’avviso pubblico per la selezione dell’incaricato o la lettera di invito, redatte a cura del Dirigente proponente, contengono:
1. l’oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
2. i requisiti richiesti;
3. i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale, a cui può aggiungersi il colloquio e/o l’offerta economica);
4. il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
5. l’eventuale valore economico di riferimento della prestazione;
6. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale i soggetti interessati debbono dichiarare la loro eventuale condizione di pubblico dipendente per i necessari adempimenti ex D.lgs. 165/2001, art. 53, commi da 9 a 11.
Il Direttore Generale, assieme al Dirigente proponente, procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali e le eventuali offerte economiche.
Art. 37 – CONTRATTO DI INCARICO
Il Direttore Generale stipula, in forma scritta, i contratti di collaborazione non coordinata o di lavoro autonomo che, laddove richiesto, potranno essere certificati ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.lgs. 81/2015.
I contratti di lavoro autonomo e di collaborazione, da redigersi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 22/05/2017, n. 81, devono contenere i seguenti elementi:
- generalità del contraente;
- l’oggetto della prestazione professionale e motivazione relativa alla scelta;
- le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- il luogo in cui viene svolta la prestazione o di duratadell’incarico;
- il termine di esecuzione della prestazione o di duratadell’incarico;
- l’ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso.
Nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra la società e il professionista prescelto.
Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell’incarico, tenendo anche conto dell’eventuale utilizzo, da parte del collaboratore, di mezzi e strumenti propri e valutando altresì le eventuali tariffe di riferimento ovvero i compensi già corrisposti dalla Società per prestazioni analoghe e/ o comunque privilegiando la massima economicità.
Il pagamento è subordinato all’effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell’incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell’attività oggetto del contratto.
La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell’incaricato nella struttura organizzativa della società.
Art. 38 – VERIFICA DELLA PRESTAZIONE
Il Dirigente del Settore nel cui interesse viene chiesta la prestazione dedotta in contratto verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati ottenuti.
Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l’incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti laddove possibile.
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto contrattualmente pattuito, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto e di eventuale risarcimento del danno.
Art. 39 – INCOMPATIBILITÁ E INCONFERIBILITÁ
In sede di verifica dei requisiti ai fini del conferimento dell’incarico, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, verifica che i soggetti partecipanti alle procedure comparative di cui all’art. 4 del presente Regolamento, ovvero al soggetto cui conferire l’incarico in via diretta, non siano assoggettati alle clausole di preclusione in materia di inconferibilità degli incarichi ai sensi delle norme contenute nel Capo II, III e IV del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. In caso di esito positivo della verifica, il Responsabile della Prevenzione della corruzione contesta al soggetto interessato l’esistenza ovvero l’insorgere di una delle situazioni di inconferibilità, comunicando contestualmente allo stesso l’esclusione da potenziale incarico.
Nel caso in cui venga invece individuata una delle cause di incompatibilità di cui alle norme previste dal Capo V e VI del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, il Responsabile della Prevenzione della corruzione, ne dà notizia al soggetto interessato, al fine da permettere allo stesso la scelta tra uno dei due incarichi e quindi il venir meno della situazione di incompatibilità. Nel caso tale scelta non venga effettuata entro quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra, il soggetto ricadente nella situazione di incompatibilità verrà escluso.
Art. 40 – ESCLUSIONI
Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui agli articoli precedenti gli incarichi professionali conferibili a mezzo negoziazione diretta, e previa verifica dei necessari requisiti generali e speciali, quali ad esempio:
- incarichi notarili in ragione del carattere altamente fiduciario che la scelta del professionista comporta;
- incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori ex lege;
- incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o comunque di modica entità nonché le prestazioni occasionali rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 54 bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.