CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PREMESSA
Il CPIA “Xxxxxxxx Xxxx” del Lazio è una tipologia di istituzione scolastica che si occupa di educazione permanente, definita come rete territoriale di servizi, con struttura interprovinciale, conseguente alla recente delibera della giunta regionale n.919 del 28/12/2017; in tal senso realizza l’Unità amministrativa prevista dal DPR 263/2012 con le seguenti sedi associate/punti di erogazione:
· Sede xxx.xx in Viterbo
Sedi associate/punti di erogazione presso le scuole statali di:
· Viterbo – ITE X. Xxxx
· Civitavecchia – IC Flavioni
· Ladispoli – IIS Xx Xxxxxxxx
· Fiumicino – IC Porto Romano
· Xxxxxx Xxxxxxxxxx – IIS Xxxxxxxxx
Si occupa di organizzare in modo specifico:
percorsi di istruzione del I ciclo (ex licenza scuola media) dei minori che abbiano compiuto i 16 anni e della popolazione adulta sprovvista di relativo titolo di studio;
percorsi per la certificazione delle competenze europee, relative agli insegnamenti generali del primo biennio degli istituti tecnici, professionali e licei artistici;
percorsi di formazione linguistica sulla conoscenza della lingua e cultura italiana ai cittadini stranieri a livello A2 del quadro europeo delle lingue (QCER), ai fini dell’Accordo per l’integrazione dello Straniero, che prevede una serie di azioni interistituzionali concordate tra Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Interno, attraverso le sinergie operative con le Questure e le Prefetture di Viterbo e Roma.
Il CPIA 5 “Xxxxxxxx Xxxx” del Lazio realizza inoltre l’Unità Didattica prevista dal DPR 263/2012 con le seguenti istituzioni scolastiche del II^ grado in accordo di rete per il raccordo della Commissione Patto Formativo:
· IIS Savi – Viterbo
· IIS X. xx Xxxxx - Viterbo
· IIS Xxxxxxxxxx – Tarquinia
· IIS Calamatta – Civitavecchia
· Ist Albergh. Stendhal – Civitavecchia
· IIS Paciolo – Bracciano
· IIS Xx Xxxxxxxx – Ladispoli
· IIS Xxxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx
· IIS Baffi – Fiumicino
Il CPIA 5 “Xxxxxxxx Xxxx” del Lazio realizza inoltre l’Unità Formativa prevista dal DPR 263/2012 per l’ampliamento dell’Offerta Formativa attraverso
1. un Protocollo d’intesa con la provincia di Viterbo Scuola Alberghiera, mediante il quale sono stati predisposti e realizzati vari progetti – PON 2014/2020 e progetto Scuola in Carcere -
2. una Convenzione con l’Università della Tuscia di Viterbo per la realizzazione del Centro Ricerca Sviluppo e Sperimentazione del Lazio
3. una Convenzione con la Biblioteca Consorziale di Viterbo per la predisposizione di attività didattiche di ampliamento dell’offerta Formativa
Tale costituzione del tutto particolare – è uno dei 131 CPIA nazionali e tra questi uno degli 8 interprovinciali - determina scelte di strutturazione organizzativa a leadership diffusa di tipo modulare reiterata su quattro sedi, peraltro molto distanti tra loro e distribuite su 2 province.
Inoltre, come noto, i CPIA ancora sono coinvolti nella riflessione su una normativa innovativa che ha introdotto prassi di cui il personale docente è in fase di implementazione e che differiscono da quelle consolidate negli altri ordini di scuola.
VISTO il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016/2018;
VISTA la legge di bilancio n. 160/2019 art. 1 c.249 (le risorse iscritte nel fondo di cui all’art. 1 c. 126 della L. 107/2015 già confluite nel MOF sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione ;
VISTO il documento tecnico del CTS del 28/05/2020 per modalità di ripresa delle attività didattiche a.s. 2020/2021 e successive note;
VISTO il Piano Scuola del 26/0672020 del Ministero Istruzione;
VISTO il Protocollo d’intesa del 6/08/2020 tra Ministero Istruzione e OOSS per garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;
VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, Min. Xxxxxx, Xxx. Istruzione, INAIL, Fondazione Kessler, Regioni Xxxxxx Xxxxxxx e Veneto del 24/08/2020;
VISTE le Indicazioni Regione Lazio/Sistema Salute del 22/09/2020;
VISTO il Documento Valutazione Rischi Integrativo con Protocollo per la ripresa delle attività didattiche comprensivo di Croprogramma per le attività del personale ATA Collaboratore, emanato dal Dirigente del CPIA “Xxxxxxxx Xxxx” con prot. n. 4432 del 1/10/2020;
VISTO il DPCM 18 ottobre 2020;
VISTO il parere favorevole di compatibilità finanziaria espresso dai XX.XX. con verbale n. 2021/004 del 17/2/2021;
SI STIPULA
il presente Contratto Collettivo Integrativo di Istituto, che viene sottoscritto dai rappresentanti delle XX.XX. firmatarie dell’Ipotesi: CISL, UIL e SNALS.
TITOLO PRIMO - PARTE NORMATIVA
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica “CPIA X. Xxxx” interprovinciale Viterbo/Roma.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’a.s. 2020/2021.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell’anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
Art. 2 – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro 15 giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale.
CAPO II – RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - Obiettivi e istituti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l’Amministrazione ed i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell’art.22 del CCNL 2016/18 prevede i seguenti istituti:
• Contrattazione integrativa (art.22 comma 4 lettera c);
• Confronto (art.22 comma 8 lettera b);
• Informazione (art.22 comma 9 lettera b).
Art. 4 – Oggetto della contrattazione integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1); i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art.22 c. 4 l. c3);
i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, x. 000, xxxxx xxxxx x. 000/0000 (xxx. 22 c. 4 lett. c4);
i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto disconnessione) (art.22 c. 4 l. c8); i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. C9).
4. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
5. Il testo definitivo dell’accordo viene pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all’atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.
Art. 5 – Confronto
1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto (art.22 c. 8 l. b1);
i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. B4).
3. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle XX.XX. firmatarie del CCNL 2016/18. L’incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all’invio delle informazioni.
4. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni.
5. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.
Art. 6 Informazione
1. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2016/18, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Dirigente Scolastico,
ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.
2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:
- la proposta di formazione delle classi e degli organici;
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l’informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2016/18 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’inizio dell’anno scolastico. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata nei tempi il più rapidamente possibile.
CAPO III - DIRITTI SINDACALI
Art. 7 – Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in ogni sede associata, e sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale.
3. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, senza pregiudicare la normale attività lavorativa.
4. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti o in segreteria.
Art. 8 - Bacheca sindacale e documentazione
1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione per ogni sede associata dell'istituzione scolastica di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente l’attività della RSU, in collocazione idonea e concordata con la RSU stessa
2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.
3. Il Dirigente Xxxxxxxxxx assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, per e-mail, ecc.
4. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle XX.XX. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi alla specifica bacheca sindacale.
Art. 9 – Rapporti tra RSU e dirigente
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.
Art. 10 - Permessi sindacali
1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 8 – 9 -10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017 CCNL.
2. Il monte ore spettante viene calcolato dal Dirigente all’inizio dell’anno scolastico, nel rispetto del tetto massimo attribuito moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato, e successivamente comunicato alla RSU medesima. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU.
3. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle XX.XX. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di tre giorni.
4. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al dirigente.
Art. 11 – Assemblea in orario di lavoro
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La convocazione dell’assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e XX.XX. Rappresentative) contenente la durata, la sede e l’ordine del giorno è resa nota almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico, il quale informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora.
3. La comunicazione, relativa all’indizione dell’assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione.
4. L’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare gli studenti e i tutor/genitori in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. II Dirigente Xxxxxxxxxx, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
6. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
Art. 12 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990 - Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero
1. Il lavoratore che intende partecipare ad uno sciopero può fornire in merito comunicazione volontaria al Dirigente nelle forme e con le modalità dallo stesso predisposte.
2. I servizi minimi da garantire durante gli scioperi sono contenuti nell’allegato al CCNL 1998/2001 sottoscritto il 29/05/1999 in attuazione della L. 146/90 e della L.83/2000. Il personale ATA dovrà garantire il servizio solo in presenza di particolari e specifiche situazioni quali:
Attività | Contingenti di personale | Servizi essenziali |
Scrutini e valutazioni finali | Nr.1 Assistente Amm.vo Nr.1 Collaboratore Scolastico (per ogni sede associata) | Attività di natura amministrativa Apertura e chiusura Istituto, vigilanza ingresso e servizi ai piani |
Esami di Stato | Nr.1 Assistente Amm.vo Nr.1 Collaboratore Scolastico (per ogni sede associata) | Attività di natura amministrativa Supporto tecnico alle prove di esame Apertura e chiusura Istituto, vigilanza ingresso e servizi ai piani |
Pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a T.D. nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali termini perentori | Dsga Nr.1 Assistente Amm.vo Nr.1 Collaboratore Scolastico (solo per la sede centrale) | Responsabile del servizio Attività amministrative Attività connesse |
3. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.
CAPO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA
Art. 13 - Incontro di inizio anno con il personale ATA
1. Ai sensi dell’art.41 comma 3 del CCNL 2016/18 “All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017”.
Art. 14 – Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)
1. Nel caso in cui singole sedi associate dell’istituto siano sede di elezioni, il personale ivi impiegato sarà esonerato dallo svolgimento del proprio servizio per il tempo di utilizzo dei locali scolastici da parte delle commissioni di seggio.
2. Sarà cura del personale xxxx.xx scolastico consegnare i locali al personale addetto al montaggio dei seggi e riprendere in consegna gli stessi al termine delle operazioni di voto.
TITOLO SECONDO
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 15 -Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D. Lgs. 81/08, Art. 2 comma 1b ha i seguenti obblighi:
1. Adottare tutte le misure di sicurezza indicate dalla normativa vigente per il contenimento del contagio da SARS- COV-2 contenute e descritte nel DVR Integrativo con Protocollo per la ripresa delle attività didattiche, con Cronoprogramma delle azioni di pulizia e igienizzazione condotte dal personale Collaboratore Scolastico.
2. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
3. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
4. designare il personale incaricato di attuare le misure;
5. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione, in particolare riferite all’attuale situazione di emergenza epidemiologica in atto, rivolte agli studenti ed al personale scolastico;
6. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti, con particolare riferimento all’attuale situazione di emergenza epidemiologica in atto, I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DI lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall’Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna.
Art. 16 – Servizio di prevenzione e protezione
1. Il Dirigente Xxxxxxxxxx, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti (figure sensibili) secondo la dimensione della scuola e addetti alle emergenze, al primo soccorso, all’evacuazione e all’antincendio.
I fiduciari delle sedi associate sono designati quali Preposti dell’Istituzione scolastica.
Inoltre, come da disposizioni nazionali, il Dirigente individua in ogni sede un referente Covid e un sostituto. Il D.S.G.A. è designato Preposto per il personale ATA di sua competenza.
Il Dirigente Scolastico predispone il Servizio di prevenzione e protezione, individuando per ogni sede associata i seguenti incaricati: Preposti, Addetti primo soccorso, Addetti antincendio, come da tabella consultabile in ogni bacheca di sede.
Alle figure sensibili indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
2. I lavoratori individuati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente e avere l’opportunità di formarsi per lo svolgimento dei compiti assegnati.
3. Il Dirigente Scolastico individuerà oltre il personale, tempi e modalità del servizio di protezione e prevenzione, e determinerà i fondi per il funzionamento, le spese ed i compensi.
4. Sono altresì previsti compensi di tipo forfetario per le “figure sensibili” in ogni sede.
Art. 17 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Sulla base del Protocollo sottoscritto in questo a.s. fra C.P.I.A. del Lazio e dirigenti scolastici in servizio presso le istituzioni delle sedi associate (ex C.T.P.), il dirigente scolastico del C.P.I.A., nell’ottica di unificare il servizio presso tutte le sedi associate, ha designato quale unico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione l’ing. Xxxxxxxx De Xxxxxxxx della ditta Euservice.
Art. 18 - Sorveglianza sanitaria– Medico competente
1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es. l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
3. Il Dirigente Xxxxxxxxxx ha proceduto all’individuazione del medico che svolga la sorveglianza sanitaria mediante nomina della dott.ssa Federica Xxxxx Xxxxxxxx, presso la società di servizi C.B.F. srl.
Art. 19 - Il Documento di valutazione dei rischi
Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli esperti dell’Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Art. 20 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)
Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all’anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il medico competente ove previsto e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all’esame dei partecipanti:
il DVR e il piano dell’emergenza;
l’idoneità dei mezzi di protezione individuale;
i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
Art. 21 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute
Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni.
Art. 22 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o eletto dall’assemblea del personale dell’istituto al suo interno, tra coloro che si siano resi disponibili, possiedano le necessarie competenze o siano disponibili ad acquisirle attraverso la frequenza di un apposito corso.
2. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.
3. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, e del medico competente.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere:
le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro;
la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie xxxx.xx nel rispetto della privacy; le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
7. Relativamente alla designazione dell’RLS, non avendo questo istituto una RSU, l’assemblea unitaria del personale
nella seduta del 16 ottobre 2020 lo ha individuato nella persona della docente Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, a cui sono garantite le ore previste dal CCNL vigente per l’espletamento della funzione (40 ore individuali).
8. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
TITOLO TERZO – SUDDIVISIONE DEL SALARIO ACCESSORIO CAPO I
Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento Offerta Formativa
Art. 23 – Finalizzazione del MOF
1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
Art. 24 - Risorse finanziarie disponibili
1. Le risorse finanziarie disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
a) finanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali al PTOF;
b) finanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici al personale ATA;
c) finanziamenti del Fondo dell’Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR, comprensivi delle risorse del fondo di cui all’art. 1 comma 126 Legge 107/15 ;
d) quota parte delle risorse per la valorizzazione docenti (ex art.1 comma 126 Legge 107/15) in misura rapportata alla suddivisione percentuale definita per personale docente e ata;
e) ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
f) formazione del personale;
g) progetti nazionali e comunitari;
h) eventuali residui anni precedenti.
Art. 25 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili
Le risorse per l’anno scolastico 2020/21 comunicate dal MIUR con nota prot. nr. 23072 del 30/09/20 sono state calcolate in base alle seguenti indicazioni:
n. 9 punti di erogazione, comprese le sedi carcerarie;
n. 47 unità di personale docente in organico di diritto;
n. 16 unità (compreso il DSGA) di personale ATA in organico di diritto
Con nota del MIUR prot. n. 23072 del 30/09/20 è stata comunicato l’importo complessivo di □ 49.333,70 relativo all’a.s. 2020/21, come evidenziato nella tabella seguente:
Voce di finanziamento | Importo | |
Fondo dell’istituzione scolastica | □ | 32.644,50 |
Funzioni Strumentali | □ 6.542,72 | |
Incarichi specifici | □ | 1.712,40 |
Ore eccedenti x sostituzione colleghi assenti | □ 1.545,01 | |
Valorizzazione personale scolastico | □ 6.889,07 |
A tale importo va sommato l’importo di □ 4.317,35 relativo alle economie effettuate sul FIS dell’anno scolastico 2019/2020 riassegnate alla scuola. Il totale complessivo disponibile alla contrattazione assomma ad □ 53.651,05.
Art. 26 - Funzioni strumentali
Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le funzioni strumentali alle esigenze dell’Istituto, i finanziamenti relativi vengono assegnati secondo la seguente ripartizione:
Area | Funzione strumentale | Lordo dipendente cadauno | |
PTOF | 2 | □ 817,84 | |
RAV AUTOVALUTAZIONE | 2 | □ 817,84 | |
FAD - TIC | 2 | □ 817,84 | |
COMMISSIONE P.F. | 2 | □ 817,84 |
Art. 27 - Incarichi specifici personale ATA
I compiti del personale ATA sono costituiti (art.47 sequenza contrattuale 29/11/2007):
1. dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
2. da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa. Per i lavoratori appartenenti all’Area A saranno finalizzati all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, al primo soccorso e alla piccola manutenzione.
Tenuto conto della presenza in Istituto di unità di personale ATA in possesso della I posizione economica, gli incarichi specifici vengono distribuiti al restante personale con incarico a tempo indeterminato, secondo la seguente tabella:
Tipo incarico specifico | Numero unità | Lordo dipendente |
compito di gestione della dematerializzazione, ideazione e sperimentazione di nuove modalità operative per la gestione amministrativa. | 3 ass.ti xxx.xx a T.I. | □ 204,16 |
Supporto amministrativo e piccola manutenzione edifici | 4 coll.ri scolastici a T.I. | □ 275,00 |
Art. 28 - Criteri generali per la ripartizione delle risorse delle risorse del Fondo di Istituto
Si concorda di detrarre prioritariamente (prima della divisione tra le diverse categorie di personale) dalla quota totale del fondo dell’istituzione scolastica, □ 36.961,85 la parte variabile, pari ad □ 2.640,00 da destinare alla retribuzione dell’indennità di direzione al DSGA; parimenti si detrae l’importo necessario a retribuire il primo collaboratore del dirigente scolastico per un importo di □ 2.450,00.
La quota rimanente del fondo dell’istituzione scolastica di □ 31.871,85 viene così ripartita secondo il criterio finanziario individuato in sede di contrattazione come segue:
65 % - pari ad □ 20.716,70 al personale docente 35 % - pari ad □ 11.155,15 al personale ATA.
Art. 29 - Criteri per la suddivisione del F.I.S. per la componente docente
In base alle delibere del Collegio Docenti e del Commissario ad Acta, sono stati stabiliti i seguenti criteri per la suddivisione della quota spettante del FIS, con assoluta priorità per la quota complessiva relativa al primo punto in quanto le attività organizzatorie sono molto impegnative e le attività di insegnamento sono sempre strutturate all’interno del curricolo del CPIA o in percorsi progettuali extracuricolari :
1. Attenzione alla funzionalità della struttura organizzatoria della scuola, su 5 sedi associate distribuite su un vasto territorio interprovinciale, articolando il più possibile l’azione di leadership diffusa e condivisa
2. Attenzione alla qualità del servizio di istruzione e formazione, con l’impegno alla ricerca e sperimentazione da attivare in base alle indicazioni normative recenti per l’Istruzione degli Adulti.
La ripartizione del fondo effettivo avviene quindi secondo le seguenti macroaree operative:
• Laedership diffusa:
primo collaboratore (quota detratta a monte relativa a 140 ore) fiduciari : 5 x 90 ore
referenti COVID : n. 5 x 25 ore referenti sostituti COVID : n. 5 x 10 ore referenti L2 : n. 5 x 30 ore
coordinatori delle classi del I periodo : n. 8 x 20 ore referenti sedi carcerarie: n. 2 x 20 ore
• Ricerca e Sperimentazione:
coordinatori delle classi di II^ periodo : n. 6 x 10 Tutor neoimmessi : n. 3 doc x 12 ore
referenti dipartimenti Assi Culturali: 5 x 8 ore
Art. 30 - Criteri per la suddivisione del F.I.S. per il Personale ATA
Per quanto attiene il personale A.T.A. l'importo disponibile per il FIS ammonta ad □ 11.155,15 lordo dipendente a cui va aggiunta la quota spettante in base alla percentuale sopra indicata (35%) del finanziamento per la Valorizzazione del personale scolastico per un importo di □ 2.411,17 per un totale complessivo di □ 13.566,32. L’importo è utilizzato, anche tenendo conto di quanto emerso nell’incontro di inizio anno del personale ATA, come indicato dalla seguente tabella:
Attività | Nr. unità | Lordo dipendente |
PROFILO ASSISTENTE AMM.VO | ||
Intensificazione xxx.xx (dest. I posizione economica gestione didattica di 2 sedi: Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxxxx) | 0 | 60 ore x 14,50 = 870,00 |
Intensificazione xxx.xx (dest. I posizione economica - gestione amministrativo contabile acquisti e liquidazioni) | 1 | 60 ore x 14,50 = 870,00 |
Intensificazione xxx.xx (dest. Incarico specifico - gestione amministrativoa personale ruolo, incaricato e supplente su tutte le sedi) | 1 | 60 ore x 14,50 = 870,00 |
Intensificazione xxx.xx (dest. I posizione economica gestione didattica e amministrativa della sede associata) | 1 | 45 ore x 14,50 = 652,50 |
Intensificazione xxx.xx (dest. Incarico specifico - gestione didattica e amministrativa della sede associata) | 2 | 45 ore x 14,50 = 652,50 |
PROFILO COLLABORATORE XXXX.XX | ||
Supporto amministrativo, piccola manutenzione, gestione situazione anti-Covid (dest. Incarico specifico) | 4 | 55 ore x 12,50 = 687,50 |
Supporto amministrativo, piccola manutenzione, gestione situazione anti-Covid - personale Incaricato tempo determ. | 1 | 55 ore x 12,50 = 687,50 |
Supporto amministrativo, piccola manutenzione, gestione situazione anti-Covid (pers. organico Covid e supplente breve) | 6 | 50 ore x 12,50 = 618,75 |
Supporto amministrativo, piccola e grande manutenzione, gestione situazione anti-Covid (dest. I posizione economica) | 1 | 65 ore x 12,50 = 812,50 |
1. I compensi di cui sopra, essendo basati sull’intensificazione del proprio lavoro, verranno liquidate in rapporto alle assenze effettuate calcolate dal 1° settembre (o da inizio incarico per il personale supplente) al 30 giugno (o termine supplenza). Per un totale di assenze, a qualunque titolo effettuate, minore o uguale a 15 gg. verrà liquidata la quota intera, per assenze superiori verrà decurtata proporzionalmente considerando tutte le assenze.
2. In caso di “lockdown” dovuto alla situazione epidemiologica in atto, la quota di intensificazione destinata al personale xxxx.xx scolastico sarà decurtata in base al periodo di “non effettuazione del servizio scolastico”.
3. Nessuna decurtazione al compenso del personale amministrativo in caso di “lockdown” che utilizzerà il “lavoro agile” per svolgere la propria attività lavorativa. Ma nel caso in cui nel predetto periodo, il personale si assenti per motivazione personale, il compenso sarà decurtato come da comma 1 del presente articolo.
Art. 31 - Suddivisione del F.I.S. per Progetto Sicurezza
1. Il Dirigente, tenuto conto della particolarità del C.P.I.A. “X. Xxxx” a configurazione interprovinciale, ritiene che le azioni previste nel contesto esteso diffuso sulle quattro sedi associate, possano configurare una progettualità specifica sulla Sicurezza.
2. Al D.S.G.A., preposto di diritto del personale, viene assegnata una quota pari a 50 ore liquidata a carico dei fondi della sicurezza o del funzionamento.
3. Agli incaricati alla gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso) tra il personale ATA e docente in servizio c/o le sedi: n. 8 pers.le ATA e n. 9 incaricati tra il personale docente, verrà liquidata una quota pari a 8 ore funzionali liquidate in base all’importo tabellare del profilo di appartenenza.
4. L’impegno complessivo per il Progetto Sicurezza è pari ad □ 2.208,00 lordo dipendente.
5. Il compenso annuo verrà ridotto proporzionalmente alla presenza in servizio esclusivamente nel caso di assenze
continuative superiori o uguali a 15 gg.
Art. 32 - Valorizzazione del personale scolastico – ex comma 126 art.1 L.107/15
Per quanto riguarda i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale (art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015) sono stati modificati dalla L. 160/2019, in quanto le risorse vengono impegnate sia per il personale docente che ATA, nella misura proporzionale indicata all’art. 28. In riferimento comunque alla L 107/2015 i criteri per l’assegnazione della quota parte del bonus al personale docente (□ rimangono riferiti alle seguenti macroaree:
a) qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli studenti e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Per l’attribuzione del bonus la Commissione Valutazione ha già stabilito il seguente metodo, con eventuale correttivo applicabile. All’interno di ciascuna delle tre macroaree vengono individuati sottocriteri significativi per questo CPIA, tenuto conto dell’attuale situazione di erogazione del servizio; per questo a.s. sono state apportate alcune modifiche alle voci previste, in relazione alle azioni didattiche e organizzative effettivamente realizzabili. Viene utilizzata una griglia excell elaborata in 80/100 da cui si evince l’attribuzione di valore percentuale alle 3 macroaree: 26% alla prima area, 18% alla seconda e 36% alla terza. Si tiene sempre in dovuta considerazione il notevole impegno organizzativo richiesto ai referenti e alle figure di raccordo tra i percorsi gestiti da questa istituzione scolastica. Inoltre sono previsti gli impegni per la gestione dell’emergenza sanitaria nella scuola e il maggior impegno didattico inerente i percorsi per l’Italiano L2, dato il numero prevalente di iscritti studenti stranieri migranti presenti nei percorsi di alfabetizzazione a fronte di un organico di docenti di scuola primaria minore.
In prima battuta vengono individuate due fasce di livello con quota base stabilita proporzionalmente in ragione dell’effettivo ammontare del finanziamento ottenuto:
in prima fascia sbarramento da 48 a 80 punti, attribuzione pari a 2 volte la quota base in seconda fascia sbarramento da 15 a 47 punti, attribuzione pari ad una quota base
In seconda battuta, in caso di mancato raggiungimento del limite per la seconda fascia, al fine di determinare maggiore equità nella suddivisione del fondo di merito, potrà essere effettuata la seguente variazione delle fasce con correttivo, posto che la soglia di sbarramento per l'accesso al “bonus” rimane inferiore a 15 punti:
in prima fascia sbarramento da 15 a 24 punti, con attribuzione pari ad una quota base
in seconda fascia sbarramento da 25 a 34 punti, con attribuzione pari a 2 volte quota base in terza fascia sbarramento da 35 a 43 punti, con attribuzione pari a 3 volte la quota base.
Art. 33 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti
Fermo restando quanto previsto dall’art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 (secondo il quale solo le eventuali ore non programmate nel PTOF, per la scuola primaria e secondaria, sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni), il Dirigente Scolastico, solo per il tempo strettamente necessario all’individuazione del supplente, individua il docente/i secondo i seguenti criteri:
1. docenti che hanno debiti orari (per fruizione di permessi brevi);
2. disponibilità all’accoglienza di gruppi di livello;
Potranno essere utilizzati anche per liquidare la sostituzione dei colleghi assenti tra il personale ATA vista la difficoltà di nominare il supplente per assenze di pochi giorni.
Art. 34 - Conferimento degli incarichi
Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, tenuto conto del proprio Atto di indirizzo e preso atto delle delibere di Collegio Docenti relative al Piano annuale delle attività e ai criteri di individuazione delle attività per il F.I.S., nonché preso atto del piano dei Servizi formulato dal DSGA.
Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati.
Art. 35 - Progetti comunitari e nazionali
Progetti FAMI-PRILS, FAMI PRIMA ILLAVORO et altri finanziati da fondi Regionali, Ministeriali e/o da altri Enti o Istituzioni
Le risorse provenienti da progetti di cui sopra con finanziamento specifico ed esterno al F.I.S. verranno utilizzate secondo quanto previsto dal finanziamento stesso, coinvolgendo le figure professionali necessarie.
I compensi verranno assegnati in riferimento all’effettivo servizio svolto dal personale coinvolto.
Il personale, docente e ATA, partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale e alle relative competenze.
Per l’individuazione del personale si procederà sulla base delle competenze e della disponibilità, offrendo a tutti pari opportunità di accesso.
Pertanto nell’assegnazione degli incarichi il dirigente considererà i seguenti criteri:
- precedenza a coloro che sono in possesso di specifiche competenze (eventualmente individuate dal Collegio dei Docenti o dall’assemblea ATA)
- disponibilità dichiarata a condurre a termine l’incarico
- posizione in graduatoria di istituto
Il servizio del personale, in linea di massima, è da intendersi aggiuntivo a quello ordinamentale, da svolgersi oltre l’orario di servizio settimanale.
La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati nonchè dei risultati raggiunti in ordine alle previsioni progettuali.
CAPO II
DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Art. 36 - Formazione del personale
Il diritto-dovere alla formazione si realizza per le seguenti finalità:
• Migliorare la qualità del servizio scolastico;
• Sostenere i processi di innovazione in atto all’interno della particolare tipologia di istituzione scolastica costituita dal CPIA, nonchè l’ampliamento ed il miglioramento dell’offerta formativa;
• Valorizzare e accrescere la professionalità del personale.
Art. 37 - Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento
Il personale parteciperà alle iniziative di aggiornamento organizzate prioritariamente da altre Istituzioni Scolastiche, Enti e Associazioni autorizzati dal MIUR, presentando richiesta scritta al dirigente scolastico, il quale valuterà il rilascio di autorizzazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, in base alla possibilità di sostituzione con personale interno disponibile.
CAPO III
I criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
Art. 38 - Individuazione dei criteri
In considerazione del disposto dell’art.22 comma 4 punto c6) del CCNL 2016/18, dovendo questa istituzione scolastica tenere conto prioritariamente dei seguenti fattori:
1. dotazione organica di personale ATA dell’Istituto, ripartita su 5 sedi individuate su due provincie e 5 comuni e assegnata da 2 A.T.P.: Roma e Viterbo
2. per il personale CS: su 3 sedi si dispone di una unità di xxxx.xx scolastico + 1 unità da organico COVID, su altra sede di 2 unità di ruolo, sul Centro amm.vo e la sede didattica di Viterbo si dispone di 4 unità
3. per il personale AA: su tre sedi si dispone di una sola unità di ass.te amm.vo, su una non se ne dispone affatto e sul Centro amm.vo e la sede didattica di Viterbo si dispone di 3 unità
4. la situazione di espletamento del servizio didattico, determinata dalla disponibilità di locali propri assegnati dagli EELL, prevede che solo sulla sede di Viterbo sia possibile effettuare attività didattica sia in orario antimeridiano che pomeridiano/serale (fascia 8:30 – 20:30) mentre sulle ulteriori 4 sedi associate il servizio si svolge in orario esclusivamente pomeridiano/serale, con notevoli problematiche acuite in questo a.s. dalla situazione di emergenza epidemiologica in atto.
Si concorda di consentire, compatibilmente con le esigenze di servizio sopra definite, la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale (alcuni esempi):
personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92); genitori di figli di età inferiore ad anni 8
Art. 39 - Fasce di oscillazione
In particolare, per permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e vita familiare, il personale appartenente alle categorie di cui sopra potrà far slittare il turno lavorativo di AA o CS, nell’arco della giornata, assicurando la copertura del servizio di propria competenza, dopo averne data informazione al Dsga ed aver ottenuto il relativo permesso.
CAPO IV
Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)
Art. 40 - Criteri di applicazione
Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL Scuola 2016/18 all’art.22 comma 4 punto c8) e delle esigenze di funzionamento dell’istituto si individuano le seguenti modalità di applicazione:
1 - individuazione degli strumenti utilizzabili.
L’istituzione scolastica, per motivi comprovati di urgenza, può comunicare con il proprio personale ESCLUSIVAMENTE via telefono, e-mail o, in ultima ratio, tramite Whatsapp o sms;
2 - figure autorizzate ad utilizzare tali strumenti
Si concorda che ESCLUSIVAMENTE il Dirigente, il Vicario o il DSGA possano utilizzare lo strumento di comunicazione Whatsapp o sms per inviare comunicazioni al personale.
3 - orari cui far ricorso a tali strumenti per contattare il personale
Le figure indicate al punto 2 possono utilizzare gli strumenti informatici individuati nelle seguenti fasce orarie: dalle 07:30 alle 19:30 escludendo la possibilità di ricorso a tali strumenti nei giorni festivi e nelle ore notturne, se non strettamente ed improrogabilmente necessario.
4 - eventuale limitazione ai vari strumenti in base alla disponibilità
Il lavoratore deve aver espressamente autorizzato l’amministrazione a tali forme di comunicazione; qualora non abbia autorizzato tale utilizzo, la comunicazione avverrà esclusivamente attraverso la mail comunicata.
CAPO V
Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.
Art. 41 - Adozione provvedimenti
Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale ATA una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.
Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi a: esecuzione dei progetti comunitari;
adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini); supporto al PNSD;
altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative. gestione delle piattaforme di rendicontazione delle attività progettuali
anagrafe nazionale degli alunni cooperazione applicativa con il MEF Passweb INPS ecc.
Il personale incaricato di tali attività potrà essere autorizzato, di volta in volta, a modificare, secondo proprie richieste e compatibilmente con le esigenze di servizio, il proprio orario, mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente a carico dei progetti, per poter gestire al meglio tali attività in piattaforma che solitamente hanno delle scadenze fisse a cui non poter derogare.