VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 24 maggio 2010 in Milano tra
UNICREDIT GLOBAL INFORMATION SERVICES S.C.p.A. nelle persone dei Sigg. Xxxxxxxx Xxxxxx,Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxx;
e
le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil, Ugl Credito,Sinfub e Silcea, nelle persone dei Sigg.:
XXXX Xxxxxxx Xxxxxxx,Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx,Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx;
FIBA-CISL Xxxxx Xxxxxxxx,Xxxx Xxxxx Xxxxxxx,Xxxxxxxx Xxxxxxx,Xxxxxx Xxxxxxxx,Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx;
FISAC-CGIL Xxxxxxx Xxxxxxx,Xxxxxx Xxxxx,Xxxxxxx Xxxxxxxxx,Xxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx;
UILCA-UIL Xxxxxx Xxxxxxxxxx,Xxxxx Xxxxx,Xxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxx; UGL Credito Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx;
XXXXXX Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx; SILCEA Xxxx Xxxxxx;
Premesso che:
▪ UGIS è il polo strategico di riferimento per le attività informatiche a favore di tutte le società del Gruppo, per le quali è chiamata ad assicurare la gestione in continuità di tutti i processi informatici;
▪ l’Azienda, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 36 del CCNL del Credito dell’ 8 dicembre 2007, ha facoltà di chiedere la reperibilità al personale in possesso di specifiche professionalità;
▪ in data 01/01/2002 era stato sottoscritto un Verbale di Accordo aziendale su reperibilità ed interventi estemporanei, alla luce delle previsioni del CCNL in allora vigente;
▪ le Parti intendono, con il presente accordo, sostituire integralmente il predetto Verbale di Accordo, al fine di meglio corrispondere alle nuove specifiche esigenze di UGIS per i livelli di servizio attesi che la stessa è tenuta ad assicurare alle società del Gruppo Unicredit;
▪ le Parti, fermo quanto disciplinato all’ art. 81 del CCNL vigente, hanno altresì convenuto con il presente accordo, ricorrendone i presupposti, di individuare e di adottare idonee normative in linea con la mission strategica di Ugis;
tutto ciò premesso le Parti
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La Premessa costituisce parte integrante del presente Verbale di accordo.
Art. 2
L’istituto della reperibilità verrà di regola applicato:
• in xxx xxxxxxxxx xx personale operante all’ ambito del Department IM;
• in xxx xxxxxxxxxxx xx personale operante nell’ ambito degli altri Departments.
L’Azienda provvederà a predisporre opportune rotazioni del personale a cui verrà richiesta la reperibilità, dando precedenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, a coloro che esprimeranno la propria disponibilità in tal senso. L’Azienda si rende disponibile a valutare particolari e gravi necessità di carattere familiare e/o personali, debitamente documentate.
Nelle rotazioni di reperibilità verranno interessati tutti i colleghi in possesso delle specifiche professionalità, indipendentemente dal grado e dal ruolo a loro assegnato.
I piani di rotazione verranno di norma comunicati al personale interessato con almeno 7 giorni lavorativi di preavviso.
La reperibilità, di regola, non potrà avere frequenza superiore a:
• una settimana o 7 giorni nell’arco di un mese;
• 70 giorni nell’ arco di un anno, di cui 25 giorni composti da Xxxxxx, Domeniche e festivi infrasettimanali nell’ arco dell’anno.
Art. 3
Al personale delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi posto in reperibilità verrà corrisposta nella busta paga del mese successivo a quello in cui la reperibilità è stata effettuata l’ indennità giornaliera (24 ore di reperibilità) definita nella seguente tabella.
Reperibilità Feriale | €35,00 |
Reperibilità Sabato Domenica e Festività infrasettimanali | €40,00 |
Art. 4
Il dipendente, posto in reperibilità dal suo responsabile, sarà contattato dalla Control Room e di volta in volta informato delle esigenze insorte.
Ogni intervento effettuato in reperibilità, anche in presenza di eventuali escalation, sarà poi certificato dal responsabile della struttura di appartenenza. L’intervento necessario per la risoluzione di un problema potrà essere effettuato sia in Azienda sia da remoto tramite l’utilizzo degli idonei strumenti (cellulare e
p.c. portatile) che l’Azienda fornirà ai lavoratori di volta in volta reperibili.
Le parti si danno altresì atto che più interventi operativi occorsi nell’arco delle 24 ore e necessari per la soluzione del medesimo problema, saranno considerati parte di un unico intervento.
Per gli interventi in regime di reperibilità vengono riconosciuti i seguenti trattamenti:
Trattamento per INTERVENTO IN AZIENDA in regime di reperibilità.
Aree professionali | Quadri direttivi |
Applicazione di quanto previsto dal CCNL vigente. La durata del viaggio, nella misura forfetaria di 60 minuti, è da intendersi parte integrante del tempo d’intervento. | Applicazione di quanto previsto dal CCNL vigente. La durata del viaggio, nella misura forfetaria di 60 minuti, è da intendersi parte integrante del tempo d’intervento. |
In caso di intervento prestato tra le 00:00 e le 06:00, è previsto nella giornata lavorativa successiva l’ingresso posticipato del tempo corrispondente alla durata della prestazione effettuata. | Verrà altresì riconosciuto: €25,00 per ogni intervento. Ai fini di tale erogazione saranno considerati, coerentemente con quanto descritto all’art.4, gli interventi certificati dal responsabile della struttura di appartenenza. |
Trattamento per INTERVENTO DA REMOTO in regime di reperibilità
Aree professionali | Quadri direttivi |
Corresponsione del compenso per lavoro straordinario per la durata dell’ intervento, con applicazione di un minimo di €18,42. In caso di intervento di durata non inferiore ad 1 ora, prestato tra le 00:00 e le 06:00, è previsto nella giornata lavorativa successiva l’ingresso posticipato del tempo corrispondente alla durata della prestazione effettuata. | L’ intervento effettuato verrà tenuto in considerazione ai fini dell’ autogestione della prestazione lavorativa. Verrà altresì riconosciuto: €25,00 per ogni intervento. Ai fini di tale erogazione saranno considerati, coerentemente con quanto descritto all’art.4, gli interventi certificati dal responsabile della struttura di appartenenza. |
Art. 5
Le richieste di intervento provenienti dalla control room e indirizzate al personale non posto in reperibilità, ovvero richieste di intervento, sempre gestite dalla control room, nell’ ambito del c.d. processo di escalation, costituiscono interventi estemporanei.
Il processo di escalation si verifica ogni volta che l’intervento effettuato su richiesta della control room non risolve, ovvero risolve solo parzialmente, la problematica segnalata rendendo pertanto necessario proseguire, sempre da parte della control room, nella richiesta di ulteriori interventi sino alla definitiva risoluzione della problematica stessa.
Ogni intervento estemporaneo gestito dalla control room, anche in presenza di eventuali escalation, sarà poi certificato dal responsabile della struttura di appartenenza.
L’intervento estemporaneo potrà essere effettuato sia in Azienda sia da remoto.
Le parti si danno altresì atto che più interventi estemporanei occorsi nell’arco delle 24 ore e necessari alla risoluzione del medesimo problema, saranno considerati parte di un unico intervento.
Per gli interventi estemporanei vengono riconosciuti i seguenti trattamenti:
Trattamento per INTERVENTO ESTEMPORANEO IN AZIENDA
Aree professionali | Quadri direttivi |
Corresponsione del compenso per lavoro straordinario per la durata dell’ intervento, con applicazione di un minimo di €18,42. La durata del viaggio, nella misura forfetaria di 60 minuti, è da intendersi parte integrante del tempo d’intervento. | L’ intervento effettuato verrà tenuto in considerazione ai fini dell’ autogestione della prestazione lavorativa. La durata del viaggio, nella misura forfetaria di 60 minuti, è da intendersi parte integrante del tempo d’intervento. |
In caso di intervento prestato tra le 00:00 e le 06:00, è previsto nella giornata lavorativa successiva l’ingresso posticipato del tempo corrispondente alla durata della prestazione effettuata. | Verrà altresì riconosciuto: €30,68 per interventi effettuati nei giorni feriali; €40,00 per interventi effettuati il Sabato Domenica e festività infrasettimanali. |
Ai fini di tale erogazione saranno considerati, coerentemente con quanto descritto all’art.5, gli interventi certificati dal responsabile della struttura di appartenenza. | |
Verrà riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto sostenute. | Verrà riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto sostenute. |
Trattamento per INTERVENTO ESTEMPORANEO DA REMOTO
Aree professionali | Quadri direttivi |
Corresponsione del compenso per lavoro straordinario per la durata dell’ intervento, con applicazione di un minimo di €18,42. | L’ intervento effettuato verrà tenuto in considerazione ai fini dell’ autogestione della prestazione lavorativa. |
In caso di intervento di durata non inferiore ad 1 ora, prestato tra le 00:00 e le 06:00, è previsto nella giornata lavorativa successiva l’ingresso posticipato del tempo corrispondente alla durata della prestazione effettuata. | Verrà altresì riconosciuto: €30,68 per interventi effettuati nei giorni feriali; €40,00 per interventi effettuati il Sabato Domenica e festività infrasettimanali. Ai fini di tale erogazione saranno considerati, coerentemente con quanto descritto all’art.5, gli interventi certificati dal responsabile della struttura di appartenenza. |
Art. 6
In caso di intervento in reperibilità, ovvero estemporaneo, nelle giornate del 24, 25, 26, 31 Dicembre, 1 Gennaio, Pasqua e Lunedì dell’ Angelo, al lavoratore/lavoratrice verrà applicata la maggiorazione del 100% sull’indennità di intervento.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti stipulanti il presente Accordo, al fine di ridurre il numero degli interventi in reperibilità, condividono la necessità che vengano individuati adeguati percorsi di formazione e addestramento (ove possibile accedendo ai programmi di formazione professionale e addestramento operativo che rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore nazionali e/o comunitarie) per rendere più autonomo possibile il personale operante nella Control Room e per favorire lo sviluppo di competenze condivise nell’ambito del restante personale
Art. 7
Gli Interventi programmati previsti nelle giornate di Sabato, Domenica e festivi infrasettimanali, devono ritenersi legati a specifiche temporanee esigenze di servizio altrimenti non gestibili con i normali orari di lavoro.
Tali specifiche esigenze sono rappresentate da attività di particolare rilevanza (ad esempio Co.We.,migrazioni,moving Data Center,…) per le quali l’ Azienda darà preventiva comunicazione alle XX.XX. Aziendali.
In coerenza con le esigenze operative ed organizzative dell’ azienda, la richiesta della prestazione lavorativa per gli interventi di cui sopra, sarà di regola indirizzata a coloro che esprimeranno la propria disponibilità.
La richiesta verrà comunicata all’ interessato, dal responsabile, con almeno 15 giorni lavorativi di preavviso.
Per gli interventi programmati nelle giornate di Sabato, Domenica e festivi infrasettimanali vengono riconosciuti, nella busta paga del mese successivo a quello in cui l’intervento/i è stato effettuato e laddove ne sussistano le condizioni, i seguenti trattamenti:
Trattamenti per INTERVENTI PROGRAMMATI di Sabato, Domenica e festivi infrasettimanali
Aree professionali | Quadri direttivi |
Applicazione di quanto previsto dal CCNL vigente. | €70,00 o, in alternativa, applicazione di quanto previsto dal CCNL vigente per le prestazioni effettuate il sabato e festivi infrasettimanali; €40,00 oltre il riposo compensativo per prestazioni effettuate la domenica; |
Verrà riconosciuto il buono pasto per prestazioni di almeno 2/3 dell’orario giornaliero di lavoro, ovvero con effettuazione dell’ intervallo. | Verrà riconosciuto il buono pasto per prestazioni di almeno 2/3 dell’orario giornaliero di lavoro, ovvero con effettuazione dell’ intervallo. |
Il riposo compensativo, come da certificazione del responsabile, – di norma non cumulabile – va fruito nella giornata lavorativa immediatamente successiva all’intervento.
Solo eccezionalmente, in presenza di comprovate esigenze tecnico-operative, il riposo può essere differito nell’arco dei 10 giorni lavorativi successivi, concordando le date con il proprio responsabile.
Art. 8
Le Parti, nel corso del primo anno di applicazione del presente Xxxxxxx, provvederanno ad effettuare momenti di verifica, di massima in via semestrale, nel cui ambito l’ Azienda fornirà informativa sull’ utilizzo degli Istituti previsti dal presente Verbale.
Art. 9
Il presente accordo avrà decorrenza dal 01/06/2010.
Il precedente accordo dell’01/01/2002 resterà provvisoriamente in vigore al solo fine di riconoscere i trattamenti economici per la reperibilità e gli interventi effettuati entro il 31/05/2010, da liquidare, al più tardi, con le competenze del mese di settembre 2010.
Art. 10
Per quanto non disciplinato nel presente Xxxxxxx, si rimanda alle previsioni contenute nel CCNL vigente.
In caso di successiva modifica delle norme del CCNL incidenti sul presente Accordo le Parti si incontreranno per ogni conseguente valutazione e definire le eventuali conseguenti modifiche dell’Accordo stesso.