Deliberazione n. 87 Adunanza del 6 ottobre 2011
Deliberazione n. 87 Adunanza del 6 ottobre 2011
Fascicolo n. 1337/11
Oggetto : Affidamento servizio Emergenza 118 della Regione Sicilia e affidamento del servizio di trasporto infermi non deambulanti e/o infortunati, mediante autoambulanze, da effettuarsi all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Xxxxx Xxxxxxxx” e presso i PP.OO. di altre aziende ospedaliere, per la durata di n. 5 anni dalla data di aggiudicazione.
Stazione Appaltante : Regione Siciliana e Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Xxxxx Xxxxxxxx”
Riferimento normativo : Principi relativi all’in house providing e principi dettati dal D.Lgs. 163/2006.
Il Consiglio
Vista la normativa sopra richiamata
Vista la relazione della Direzione Generale Xxxxxxxxx
I. Considerato in fatto
Gli esponenti nella qualità di concorrenti (in costituendo R.T.I.) nella gara d’appalto indetta dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Xxxxx Xxxxxxxx” in oggetto nonché in quella di operatori economici del settore di mercato di riferimento, hanno segnalato i seguenti profili di criticità delle procedure e degli affidamenti dei servizi di Emergenza 118 nel territorio della Regione Siciliana, di seguito decritti:
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Xxxxx Xxxxxxxx” non avrebbe proceduto all’espletamento della gara d’appalto indetta ad agosto 2010 per l’affidamento del servizio di trasporto interospedaliero infermi non deambulanti e/o infortunati nonostante il fatto che la data di celebrazione della gara fosse stata fissata per il 28 ottobre 2010 e che la gara non fosse andata deserta;
la Regione Sicilia, Assessorato alla Salute, avrebbe proceduto all’affidamento diretto del servizio di emergenza 118, per l’intero territorio regionale siciliano, per un importo presunto complessivo annuo di circa 184 milioni di euro in favore della società S.E.U.S., società consortile per azioni costituita nel 2010 dalla Regione Sicilia, che detiene il 51% del pacchetto azionario, e da altre Aziende Sanitarie che complessivamente detengono il restante 49%.
A completamento, è stato segnalato altresì che l’esecuzione del suddetto servizio sarebbe stata assicurata dalla citata società utilizzando mezzi (n.256 ambulanze) e personale (n.3.097 autisti) del precedente gestore del servizio, individuato nella società S.I.S.E. in liquidazione, sebbene non fossero state preventivamente espletate le relative procedure ad evidenza pubblica per l’acquisizione dei beni né le procedure concorsuali per l’assunzione del personale. Infatti quest’ultimo, previamente licenziato dal precedente gestore e messo in mobilità, sarebbe stato successivamente assunto da SEUS, appunto, previo accordo sindacale tra Regione Sicilia - Assessorato alla Sanità, S.E.U.S. e rappresentanze sindacali dei lavoratori.
Preso atto di quanto sopra, considerata la rilevanza delle questioni prospettate sia sotto il profilo economico che sostanziale, trattandosi di servizi finalizzati alla tutela della salute, la
Direzione Generale Vigilanza lavori, servizi e forniture nell’esercizio dei poteri attribuiti dal D.Lgs. n. 163/2006 ha acquisito elementi conoscitivi e di valutazione in ordine ai servizi di cui sopra, al fine di verificare l’eventuale rilevanza di quanto segnalato e valutare la prospettata violazione delle norme dettate dal D.Lgs. 163/2006 in materia di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi e per l’acquisizione di forniture nonché della disciplina in materia di affidamenti “in house providing” di matrice giurisprudenziale comunitaria.
Si è chiesto, quindi, a entrambe le stazioni appaltanti, per quanto di rispettiva competenza, di fornire una dettagliata relazione esplicativa in ordine alle procedure ed agli aspetti sopra indicati, dando conto di eventuali ulteriori contestazioni pervenute e dell’esistenza di ricorsi giurisdizionali e/o provvedimenti giudiziari, corredate da copia dei documenti ritenuti utili a supportare quanto dichiarato e, in ogni caso, di produrre i documenti relativi ad entrambe le procedure oggetto di segnalazione.
1. Considerazioni dell’A.O. Universitaria Policlinico “Xxxxx Xxxxxxxx”
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Xxxxx Xxxxxxxx” ha riferito di avere indetto la gara con procedura aperta «per l’affidamento del servizio trasporto infermi e/o infortunati mediante autoambulanze da effettuarsi prevalentemente all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Xxxxx Xxxxxxxx” di Palermo, presso cui hanno sede le Unità operative e, ove necessario,
presso presidi sanitari di altre Aziende Ospedaliere, anche fuori della Provincia di Palermo», con bando di gara pubblicato sulla GU/S 163 del 24/08/2010 e sulla GURI/5° Serie Speciale n. 101 del 01/09/2010 e di avere stabilito la data del 28/10/2010 per l’apertura delle offerte. Pur avendo ricevuto tre offerte da parte di 5 operatori economici (di cui taluni raggruppati in ATI, tra cui gli esponenti), non ha proceduto tuttavia all’apertura delle stesse ritenendo “che tale servizio potesse essere espletato dalla Società consortile per azioni S.E.U.S. Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria (…) essendo la stessa interamente costituita con fondi pubblici”.
Difatti, in data 30/09/2010 la citata stazione appaltante aveva ricevuto dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana copia della convenzione quadro sottoscritta dal Dipartimento della Pianificazione strategica dell’Assessorato stesso con la società S.E.U.S. per regolamentare tra di essi l’espletamento del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 con ambulanze, per il periodo 01/07/2010 e 30/06/2013. Di conseguenza, la S.A. riferisce di aver sospeso la seduta di gara del 28/10/2010 e di aver chiesto alla SEUS di inviare con urgenza una proposta economica per l’affidamento del servizio oggetto della predetta procedura di gara “al fine di valutare la possibilità di affidamento del servizio (...) fermo restando la convenienza economica che tale affidamento comporterebbe”, inviando il Capitolato speciale d’Appalto della gara ed evidenziandone la centralità degli artt. 3 e 5 in relazione ai servizi da espletare e alle autoambulanze da utilizzare (con nota prot. 1239 del 12/11/2010).
A ciò, tuttavia, non hanno fatto seguito, né la conclusione della procedura di gara e la relativa aggiudicazione definitiva del servizio, a causa dell’avvio del procedimento di sospensione sine die della gara, giusta comunicazione della S.A. del 15/04/2011 Prot. 2532, tempestivamente impugnata dagli esponenti dinanzi il TAR Sicilia - Sezione di Palermo 1 ; né tantomeno il preannunciato affidamento diretto alla società SEUS del servizio in esame poiché questa non ha presentato il progetto tecnico che la S.A. ha ripetutamente richiesto (con note del 28/03/2011 prot. 4058 e del 13/04/2011 prot. n. 2484).
Così operando, la S.A. ha seguito l’invito dell’Assessorato regionale alla Sanità a sospendere la gara per 60 gg. al fine di consentire le “opportune valutazioni di merito” (con nota del 15/02/2011 Prot. 15863) dell’offerta economica della SEUS, presentata il 14/12/2010, con cui la SEUS stessa evidenziava all’Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx “un’enorme differenza tra l’importo da Voi messo a base d’asta soggetto a ribasso (…) ed i canoni da noi offerti e ciò con nostro grande disappunto”, su cui concordava la stessa A.O., che definiva l’offerta economica presentata “oltremodo onerosa” (con nota Prot. 3594 del 15/12/2010) e informava di ciò l’Assessorato regionale alla Salute al fine di ottenerne un parere in merito, evidenziando il fatto che l’importo preventivato dalla S.E.U.S. “è di € 2.775.761,00 per l’anno 2011 ed € 2.882.748,00 per l’anno 2012, su una base d’asta annua di € 900.00,00, stabilita per l’appalto indetto”, oltre a segnalare che non si era proceduto all’apertura delle (tre) offerte pervenute e che era anche scaduto il contratto con l’allora gestore del servizio (scelto all’esito di una procedura negoziata).
In esito a ciò, la SEUS presentava una seconda offerta economica (oltre a talune specifiche tecniche, successivamente integrate), con nota del 21/03/2011 Prot. 2381 (giudicata idonea dalla S.A.), in cui la società si dichiarava disponibile ad eseguire il servizio in esame “per l’importo a base d’asta (€ 4.500.000,00) pro rata temporis, in via sperimentale e per un periodo limitato fino al 31/12/2011”.
Argomenta, altresì, la S.A. che dallo statuto della SEUS si evince come questa sia una società a totale finanziamento pubblico, con organi di gestione designati da un ente pubblico, con commesse che può ricevere solo da enti pubblici e che, quindi, la controversia insorta circa la legittimità dell’affidamento diretto del servizio oggetto di gara in favore della società S.E.U.S., si possa agevolmente risolvere chiarendo se sussista o meno nella fattispecie de qua il sistema in house e, in particolare, il requisito del “controllo analogo”. E’ necessario cioè stabilire se sia necessario che il controllo analogo sia esercitato dall’ente affidatario del servizio - nel caso di specie l’A.O. Universitaria Policlinico “Xxxxx Xxxxxxxx”(che detiene il 2% delle azioni), ovvero se sia sufficiente che il controllo analogo sia esercitato dall’Assessorato Regionale della Salute, che detiene la maggioranza delle azioni. In tal caso, ove si ritenesse sufficiente che il controllo analogo fosse esercitato dal citato Assessorato regionale, “l’affidamento diretto concretizzerebbe il c.d. sistema in house”.
Conclude, quindi, la S.A. che è parere della stessa che nella fattispecie de qua “si concretizzi da parte dei committenti, nello specifico gli enti pubblici soci, nei confronti della stessa, un controllo analogo” così come delineato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18/11/2009 poiché la SEUS è società interamente pubblica, con organi di gestione designati da ente pubblico e con commesse che può ricevere soltanto da enti pubblici soci.
2. Considerazioni della Regione Siciliana
La Regione Siciliana afferma che tanto l’Affidamento del servizio di emergenza-urgenza 118 della Sicilia, quanto l’affidamento del servizio dell’A.O. P. Xxxxxxxx, siano affidamenti in house e per l’effetto legittimi.
L’affermata legittimità degli affidamenti diretti in esame si fonderebbe sulla normativa regionale, la
L.R. n. 5 del 2009 e la Nota dell’Assessorato al Bilancio e Finanze n. 25732 del 2008, che ammettono l’affidamento delle attività afferenti al servizio di emergenza-urgenza 118 diverse da quelle di coordinamento effettuate dalle centrali operative, per l’intero territorio regionale, anche in favore di organismi a totale partecipazione pubblica che esercitino la loro attività esclusivamente nei confronti della Regione Sicilia e nel relativo ambito territoriale, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza.
Il fondamento della scelta adottata dalla Regione Siciliana è ravvisato nella funzione sanitaria che i servizi in esame assolvono che è ascritta alla Regione, la quale pertanto motiva tale scelta con ragioni di indirizzo politico governativo di natura strategica - che le competono per definizione- e con ragioni di natura economica e sociale che consistono nella “necessità di adottare un sistema che garantisca l’ottimizzazione dell’erogazione del servizio pubblico ed, in particolare, l’erogazione del Servizio medesimo al costo più basso a parità sostanziale di standard qualitativi”.
Tale scelta consentirebbe quindi alla Regione di realizzare contemporaneamente le esigenze di snellezza e flessibilità e quelle di svolgimento delle attività gestionali 2 “nel rigoroso rispetto dei principi di legalità efficienza, efficacia ed economicità (…) uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le Pubbliche Amministrazioni”, da disciplinarsi in regolamenti. Da ciò deriverebbe una gestione della società consortile (SEUS, n.d.r.) “ispirata ai principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e trasparenza” e un’organizzazione conforme “a criteri di razionalizzazione e contenimento dei costi di gestione”.
In secondo luogo, la Regione esamina analiticamente lo statuto della società S.E.U.S. al fine di dimostrarne la riconducibilità alle indicazioni giurisprudenziali comunitarie e nazionali in materia di affidamenti in house. In relazione a ciò evidenzia come il requisito del capitale interamente pubblico si evinca dagli artt. 1, 4 e 8 dello Statuto e il requisito dell’esclusivo svolgimento dell’attività in favore dei soci pubblici sia previsto nell’art. 6 dello Statuto. Con riguardo al requisito del controllo analogo, che deve essere inteso come quello svolto nei confronti dei propri uffici e servizi, evidenzia che questo è esercitato dalla Regione siciliana e dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale attraverso il Consiglio di Sorveglianza, cui sono riservati i poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività della società (art. 6, comma 1). In particolare, il controllo analogo è assicurato con l’attribuzione al Consiglio di Sorveglianza di compiti e poteri di cui agli artt. 6, 13 e 15 dello Statuto ed è esercitato sui principali atti di gestione e sulle decisioni gestionali di particolare rilievo.
La Regione Siciliana rappresenta, inoltre, che la struttura organizzativa prescelta è quella del sistema dualistico previsto dal Codice Civile che prevede, accanto al Consiglio di Sorveglianza, un Consiglio di Gestione cui sono riservate le decisioni operative. Tale scelta è motivata poiché ritenuta più aderente all’esercizio del controllo analogo, posto che consentirebbe l’effettività, la concretezza e l’attualità del controllo delle più importanti decisioni inerenti l’attività, gli obiettivi strategici e le politiche aziendali della società SEUS.
Conclude, quindi, che il modello organizzativo prescelto garantisce il rispetto delle indicazioni elaborate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di affidamenti in house in quanto il Consiglio di Gestione non può ritenersi titolare di rilevanti poteri, la Regione e le Aziende Sanitarie esercitano attraverso il consiglio di sorveglianza poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale; la società in materia di strategie e politiche aziendali dipende totalmente dagli enti affidanti.
La Regione Siciliana segnala, infine, che l’affidamento di servizi alla società è preceduta da stipula di convenzione quadro tra la società stessa e il competente Dipartimento regionale dell’Assessorato alla Sanità e/o i direttori generali delle Aziende sanitarie nonché da appositi contratti di servizio stipulati tra la società consortile e le competenti strutture amministrative dell’Assessorato alla sanità e delle Aziende del Servizio sanitario regionale.
Precisa, inoltre, che l’ammontare del costo del servizio 118 con ambulanze affidato a SEUS, diversamente da come segnalato dagli esponenti, non sia pari a 184 milioni annui bensì, come previsto nella citata convenzione quadro, a 56 milioni di euro circa, per il 2° semestre 2010; a 99 milioni di euro, per l’anno 2011; a 112 milioni di euro per l’anno 2012 e a 58 milioni di euro per il 1° semestre per l’anno 2013, per un importo complessivo nel triennio luglio 2010 - giugno 2013, di 325 milioni di euro.
II. Ritenuto in diritto
A. Sulla società in house
Alla luce di quanto precede, l’Autorità ritiene di dover valutare, in primo luogo, se la società consortile per azioni SEUS - Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria, possa essere qualificata una società in house della Regione Siciliana nonché dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Xxxxx Xxxxxxxx, alla luce dei precedenti della Corte di Giustizia nonché della normativa e della
giurisprudenza nazionale, posto che l’istituto dell’in house providing è istituto di derivazione giurisprudenziale comunitaria.
Ciò rileva per entrambi i profili segnalati dagli esponenti, tanto al fine di stabilire la legittimità degli affidamenti diretti disposti in favore di SEUS: dalla Regione Siciliana, relativamente al servizio 118 con ambulanze nel triennio luglio 2010 - giugno 2013, per un importo complessivo attestato dallo stesso ente di 325 milioni di euro; dall’A.O. Universitaria Policlinico “Xxxxx Xxxxxxxx”, relativamente al servizio di trasporto infermi non deambulanti e/o infortunati mediante autoambulanze da effettuarsi all’interno dell’Azienda e presso i PP.OO. di altre aziende ospedaliere; quanto per l’acquisizione dei mezzi necessari per l’esercizio dell’attività sociale, tra cui le ambulanze.
La SEUS è a intera partecipazione pubblica e quindi possiede il primo requisito individuato dalla giurisprudenza comunitaria per qualificare una società in house (cfr. Causa c-26/03, Stad Halle) ovvero la partecipazione pubblica totalitaria delle S.A. al capitale della società affidataria poiché il 53,25% delle azioni è detenuto dalla Regione Siciliana e il restante 46,75% è detenuto dalle 17 Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale, titolari ciascuna del 2,75% del capitale sociale 3 .
Tuttavia, il requisito che il capitale di una società sia interamente detenuto dall’amministrazione aggiudicatrice, da sola o con altre autorità pubbliche, secondo la linea tracciata dalla citata Corte di Giustizia è necessario ma non sufficiente a determinare una relazione in house (cfr. ex multis Causa C-340/04, Carbotermo; Cons. St., n. 1/2008; Cons. St., Sez. VI, nn. 2932/2007 e 1514/2007). A tal fine deve, difatti, risultare altresì che la società aggiudicataria sia soggetta al c.d. “controllo analogo” da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, ossia ad un controllo analogo a quello che quest’ultima esercita sui propri servizi, permettendole di influenzare in modo determinante le decisioni in ordine sia agli obiettivi strategici sia alle decisioni importanti della stessa società affidataria (cfr. Causa X- 000/00, Xxxxxxx Xxxxxx e Causa X-000/00; Xxxx. Xx., Xxx. X, x. 0/0000; Deliberazioni AVCP n. 12/2011 e 54/2010).
A tal riguardo, si richiama una recente pronuncia del Consiglio di Stato che ha ribadito la necessità che la verifica della sussistenza del controllo analogo debba essere fatta caso per caso, analizzando le norme statutarie e, più in generale, la disciplina dei rapporti tra affidatari (nel caso di specie la società SEUS) e i soci pubblici, non ritenendo che sussistano indici sintomatici, in qualche modo tipizzati, del controllo analogo 4 .
Pertanto, si è proceduto, sulla scorta di tali indicazioni, all’esame sia dello statuto della società SEUS nonché, per la parte cui lo statuto rinvia, della convenzione quadro stipulata tra l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana e la SEUS, avente ad oggetto la sola attività di trasporto urgente terrestre di emergenza sanitaria nell’ambito del Servizio di Emergenza Urgenza sanitaria 118 della Regione Siciliana (art. 1, comma 1, convenzione) e in particolare per ciò che attiene all’individuazione dei principali atti di gestione e delle decisioni gestionali di particolare rilievo su cui il Consiglio di Sorveglianza effettua il controllo analogo (art. 6, comma 3, dello statuto). È, infatti, lo statuto l’atto in cui si deve verificare l’esistenza di strumenti capaci di garantire alla maggioranza societaria poteri di ingerenza e di condizionamento più incisivi rispetto a quelli previsti dalla disciplina normativa societaria (cfr. TAR, Toscana, Sez. I, n. 377/2011, il quale ha negato la sussistenza del requisito del controllo analogo “alla luce dei poteri previsti nello statuto”).
Il modulo organizzativo della SEUS, individuato dallo statuto sociale, non appare però in grado di limitare i rilevanti poteri del Consiglio di Gestione, che è l’organo amministrativo della società cui spetta in via esclusiva la gestione della stessa e il compimento di tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale (come recita l’art.11, comma 1, dello statuto) ed è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società, avendo il dovere e il diritto di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene necessari, utili o anche solo opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale (con la sola esclusione di quelli che la legge o lo statuto riservano espressamente all’Assemblea o al Consiglio di Sorveglianza - art. 11, comma 13, statuto) 5 .
Difatti, tali poteri sono sostanzialmente uguali a quelli propri della governance di una società di capitali privata che per la propria amministrazione e controllo abbia optato, ex art. 2380 c.c., per il sistema dualistico di cui agli artt. 2409 octies e ss. c.c., atteso che nello statuto manca la previsione di stringenti poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipicamente previsti dal diritto societario.
In altri termini, si osserva l’assenza di previsioni statutarie che possano limitare in modo determinante il grado di indipendenza della società ed assicurare che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo delle amministrazioni aggiudicatrici, l’ente affidante ovvero la totalità degli enti pubblici soci in caso di in house frazionato (cfr. Cons. St., Sez. V, sentenze del 24/09/2010 n. 7092 e del 11/08/2010 n. 5620).
Si fa riferimento, ad esempio, alla mancanza nello statuto, nonché nella convenzione quadro, di norme che prevedano, in aggiunta alle competenze dell’assemblea dei soci ex art. 2364 bis c.c., ulteriori poteri e competenze tra cui, ad esempio:
1) la necessaria autorizzazione della maggioranza azionaria per l’approvazione da parte del Consiglio di Gestione degli atti di programmazione della società e degli atti di gestione più importanti;
2) di vincolare il Consiglio di Gestione, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo dai soci e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti, ad es. i patti parasociali comunque denominati ex art. 2364 c.c.;
3) di disciplinare in modo più puntuale l’esercizio del controllo da parte dei soci, Aziende Sanitarie e Ospedaliere nonché della Regione (cfr. Cons. St., Sez. V, Sentenza n. 1447/2011). A ciò aggiungasi che lo statuto stabilisce che i soci possono prevedere nella convenzione quadro e nei singoli contratti di servizio 6 , modalità di controllo analogo specifiche e aggiuntive rispetto allo statuto (art. 6, comma 7, statuto), previsioni che tuttavia non è dato rinvenire nella convenzione quadro. Inoltre, il pure menzionato potere dei soci di effettuare tramite i propri servizi ispettivi verifiche e sopralluoghi c/o la sede della società (o suoi uffici o luoghi ove presta attività e servizi) al fine di acquisire atti, notizie e informazioni, è previsto solo nel caso di mancato riscontro o collaborazione della società a specifiche richieste di informazioni o nel caso del mancato invio della reportistica periodica informativa ed è molto limitato poiché può riguardare solamente le attività affidate direttamente dai soci (art. 6, comma 11);
4) la presenza di ulteriori forme di partecipazione diretta alla gestione da parte dei soci pubblici (ad es. mediante l’istituzione di un organo composto dai rappresentanti degli enti soci deputato all’esame preventivo dei principali atti societari, al cui nulla osta si subordini l’esecuzione di atti societari);
5) l’attribuzione all’assemblea societaria del potere di adottare provvedimenti per violazioni dei consiglieri di gestione e del revisore, accertate in sede di vigilanza e controllo, e la previsione che la violazione degli obblighi relativi al controllo analogo costituisca giusta causa per la revoca del consigliere.
Merita rilevare, in proposito, la peculiarità del caso di specie ascrivibile alla fattispecie dell’in house frazionato proprio perché il capitale sociale è ripartito fra ben 18 soci pubblici, ove tuttavia è ben evidente la prevalenza nella compagine societaria della Regione Siciliana, titolare da sola del 53,25%. Ciò determina la duplice considerazione che mentre per i 17 soci di minoranza, titolari ciascuno del 2,75% del capitale sociale, il controllo analogo potrebbe essere esercitato collegialmente, per la Regione Siciliana di contro il controllo analogo sulla società affidataria dovrebbe essere esercitato singolarmente, in quanto titolare della maggioranza del capitale sociale della SEUS. Difatti, per prevalente orientamento giurisprudenziale nazionale e comunitario, il controllo analogo deve essere esercitato dai soci affidatari tanto singolarmente, ove la società sia costituita da un socio che ne detenga la maggioranza assoluta quanto collegialmente, dalla molteplicità di soci titolari di esigue quote di partecipazione che si esprimono a maggioranza nell’ambito di un organo collegiale (Corte di Giustizia 13/11/2008, causa X00000, Xxxxxxx Xxxxxxx XX; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1447/2011).
Invero, nella fattispecie in esame, non pare idoneo a ciò il modulo organizzativo adottato che è conforme al sistema dualistico come delineato dal codice civile, in cui il Consiglio di Sorveglianza è organo di controllo, il Consiglio di Gestione - i cui componenti sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza, è organo amministrativo della società 7 mentre il controllo contabile e sul bilancio è affidato al revisore contabile, nominato dall’assemblea dei soci per la durata di un triennio 8 .
Gli enti costituenti la società hanno espressamente delegato al Consiglio di Sorveglianza il controllo analogo (art. 6, comma 1, statuto) che invece avrebbero dovuto esercitare direttamente mediante organi statutari della società composti da propri rappresentanti (ad es. l’assemblea dei soci dotata di ulteriori e più incisivi poteri di controllo ovvero tramite la costituzione di un altro organo collegiale, analogamente rappresentativo e munito di poteri analoghi). Inoltre, i poteri di cui il Consiglio di Sorveglianza è dotato sono quelli ad esso attribuiti dal diritto societario, ai sensi dell’art. 2409 terdecies c.c. (art. 15, comma 8, statuto); mentre per ciò che attiene espressamente all’esercizio del controllo analogo, lo statuto non ne determina le modalità effettive di esercizio, limitandosi ad attribuire al citato consiglio un generico potere di vigilanza sulla corrispondenza dell’azione amministrativa alle direttive impartite, tra l’altro, dal solo socio di maggioranza 9 e alle prescrizioni della convenzione quadro e dei contratti di servizio, rinviando all’art. 6 dello statuto per l’individuazione delle funzioni del controllo analogo.
Tali funzioni prevedono l’attribuzione al Consiglio di Sorveglianza di poteri generici di verifica e controllo, con richiami ai principi generali dell’azione amministrativa, ma senza previsione di azioni correttive che possano incidere e in che misura sugli atti adottati (o adottandi) 10 . Lo statuto (art. 15, comma 8) si limita, in particolare, a indicare il controllo analogo su specifici atti del Consiglio di Gestione che paiono, peraltro, già individuati dal diritto societario (art. 2409 c.c.) 11 e su atti e attività del medesimo Consiglio inerenti l’adozione di regolamenti interni e operazioni di straordinaria amministrazione (ex art. 6, comma 8, statuto) 12 .
Di contro, è dato rilevare come lo statuto di SEUS (artt. 10, comma 1 e 15, comma 4) limiti
fortemente il potere attribuito dal codice civile (art. 2409 duodecies, comma 5 c.c.) all’assemblea dei soci, di revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza, prevedendo che la deliberazione dell’Assemblea debba essere adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, anziché con quello di almeno un quinto del capitale sociale (ex art. 2393, comma 4, c.c.). Così statuendo, l’esercizio di tale potere è stato di fatto limitato alla Regione Siciliana che detiene da sola la maggioranza assoluta del capitale sociale e conseguentemente sono state escluse le aziende sanitarie e ospedaliere del S.S.R., socie di minoranza, che anche complessivamente considerate detengono il 46,75% del capitale sociale.
L’Autorità ritiene, pertanto, non condivisibile la tesi della Regione Siciliana secondo la quale lo statuto contiene numerose previsioni volte ad assicurare alla Regione stessa e alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale il controllo analogo cioè il controllo svolto nei confronti dei propri uffici e servizi, tramite il Consiglio di Sorveglianza cui sono attribuiti i compiti e poteri ex artt. 6, 13, 15 dello statuto e cui sono riservati i poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività della società. Né appare condivisibile la tesi secondo cui il Consiglio di Gestione non possa ritenersi titolare di rilevanti poteri e che la Regione e le Aziende Sanitarie esercitino attraverso il Consiglio di Sorveglianza poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale e quella secondo cui la società in materia di strategie e politiche aziendali dipenda totalmente dagli enti affidanti.
L’Autorità deve rilevare che correttamente lo statuto (art. 8, comma 5) non consente la libera trasferibilità delle azioni, che sono alienabili solo agli altri soci che sono la Regione Siciliana, le nove Aziende Sanitarie Provinciali e le otto Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale (art. 2 dell’atto costitutivo); come pure che preveda che la società operi esclusivamente su incarico e committenza dei soli soci (art. 6, comma 1, statuto) e che svolga la propria attività esclusivamente in favore della Regione Siciliana e delle Aziende del S.S.R. “quale strumento operativo attraverso il quale i soci organizzano e gestiscono il servizio di trasporto per l’emergenza-urgenza 118 per l’intero territorio regionale nonché tutti i servizi inerenti l’emergenza-urgenza” secondo le previsioni di cui all’art. 24 L.R. 5/2009 e ad integrazione dello svolgimento della funzione sanitaria (art.5, comma 1, statuto).
Tuttavia, si osserva che lo statuto riserva al Consiglio di Gestione (in via esclusiva e pertanto non delegabile ad altri organi) varie decisioni, tra cui la costituzione e l’acquisto o cessione di partecipazioni in persone giuridiche (art. 11, comma 14). Osserva, inoltre, come lo statuto stabilisca che la società possa assumere lo svolgimento delle attività di trasporto esterno ed interno alle strutture delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale (art. 5, comma 3); che possa stipulare convenzioni o accordi con altri soggetti pubblici o privati nell’attuazione e per il raggiungimento dei compiti istituzionali assegnati (art. 6, comma 4) 13 , che possa provvedere a tutte le attività strumentali e connesse alla gestione del rapporto con l’utenza e a tutte le attività previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di emergenze e in materia di organizzazione, qualificazione e formazione del personale addetto al servizio (art. 5, comma 2). Da ciò si evince che la società SEUS (affidataria dei servizi) non abbia un delimitato ambito di attività da svolgere e che di contro essa possa espletare anche attività estranee a quelle previste nello statuto (art. 5, comma 1) che consistono nell’organizzazione e gestione del servizio di trasporto di emergenza-urgenza sanitaria nell’ambito del Servizio Urgenza Emergenza siciliano.
L’Autorità rileva quindi che dallo statuto sociale possa trarsi la conclusione che la società possa esprimere una vocazione commerciale, in contrasto con quanto previsto dalla giurisprudenza comunitaria al riguardo (cfr. C-458/03 Parking Brixen; C-29/04 Commmissione c/ Austria) che indica che l’impresa non deve aver “acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo” da parte dell’ente pubblico che risulterebbe, tra gli altri, dall’ampliamento dell’oggetto sociale e dall’espansione territoriale dall’attività della società. A tal fine, debbono essere considerati l’ambito di riferimento materiale e geografico delle attività della società in house e le sue opportunità di stabilire relazioni con imprese private (cfr., in tal senso, le recenti deliberazioni dell’AVCP n. 67 del 06/07/2011 e n. 53 del 18/05/2011).
Ciò appare, altresì, confermato dalla convenzione quadro (premesse, pagg. 3-11) in cui è previsto che l’Assessorato regionale alla Sanità e la società SEUS si impegnano a farsi parte attiva “nell’individuazione e nella contrattualizzazione di ulteriori linee di attività in grado di portare ricavi ulteriori e assicurare l’ottimale utilizzo di tutte le risorse umane e strutturali a disposizione della medesima società” e inoltre che la Regione Siciliana favorisce il programma di formazione e riconversione del personale della SEUS “anche al fine di riqualificarli per lo svolgimento di compiti sanitari diversi da quelli relativi al servizio di emergenza urgenza 118, attraverso il concordamento di un programma di sostegno economico delle attività formative” (art. 10, comma 3 e 4, convenzione) nonché dalla previsione che per il periodo transitorio (presumibilmente gli anni 2010, 2011, 2012 ex art. 5 convenzione) la Società “può perfezionare convenzioni o accordi con altri soggetti pubblici o privati” nell’attuazione e per il raggiungimento dei propri compiti istituzionali (art. 16, comma 3, convenzione).
Per completezza, infine, si rileva che per i medesimi profili sopra descritti sussiste un contrasto anche con la L.R. 5/2009 e la Nota dell’Assessorato al Bilancio e Finanze n. 25732 del 2008,
entrambe espressamente richiamate dagli enti affidanti, le quali prevedono che l’espletamento delle attività afferenti al servizio di emergenza-urgenza 118 per l’intero territorio regionale possa essere espletato anche avvalendosi di organismi a totale partecipazione pubblica che esercitino la propria attività esclusivamente nei confronti della Regione Siciliana e nel relativo ambito territoriale, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi in materia di concorrenza e per attività diverse da quella di coordinamento del servizio, svolta dalle quattro centrali di operative nei rispettivi ambiti di riferimento 14 .
Sembrerebbe, quindi, che la società possa svolgere la sua attività anche con soggetti diversi da quelli pubblici che ne detengono il capitale sociale, come richiesto, invece, dall’orientamento giurisprudenziale comunitario e nazionale per l’applicazione dell’in house providing (si veda, tra l’altro, la citata C-304/04, Carbotermo e TAR, Toscana, Sez. I, n. 377/2011).
Alla luce di tutto quanto detto, l’Autorità ritiene che nello statuto sociale non si riscontrino tutti i presupposti per configurare un’ipotesi di in house providing, come delineati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale (v. C-107/98, Xxxxxx; cfr. ex multis, Consiglio di Stato, n. 1/2008, cit.). Si ritiene, pertanto, che manchi la legittimazione all’affidamento diretto dei servizi in epigrafe, senza previa gara, deliberato tanto dalla Regione Siciliana quanto dall’A.O. Policlinico Universitario “X. Xxxxxxxx”.
Su quest’ultimo servizio, sebbene allo stato non sia dato conoscere se sia intervenuto l’affidamento alla SEUS, tuttavia allo stato è certo che la procedura di gara in esame sia stata sospesa sine die dalla S.A. e che la stessa abbia contestualmente proceduto a prorogare l’affidamento del servizio al precedente gestore, odierno esponente, sino al 31 maggio 2011 e “nelle more del perfezionamento della stipulanda convenzione con la SEUS”. Pertanto, allo stato, ciò che certamente è censurabile è l’intervenuta sospensione della procedura di gara, fermo restando che ove questa fosse stata succeduta da ulteriori atti di affidamento diretto alla SEUS e/o di revoca della procedura di gara in esame anche tali ulteriori atti ricadrebbero nelle medesime censure sopra evidenziate.
Non sfugge certamente all’esame dell’Autorità il fatto che lo svolgimento della procedura di gara avrebbe garantito all’A.O. “X.Xxxxxxxx” l’aggiudicazione dei servizi oggetto di gara ai termini e condizioni tutti stabiliti negli atti di gara e nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario (redatta in conformità a quanto richiesto dalla S.A.) e ad un prezzo inferiore a quello posto a base di gara, pari a
€ 900.000,00 annui, garantito per la durata di cinque anni. Mentre l’affidamento diretto del servizio alla società SEUS determinerebbe una perdita certa per la S.A. che affiderebbe il servizio a condizioni incerte poiché la SEUS non ha presentato il progetto tecnico che la S.A. ha ripetutamente richiesto (con note del 28/03/2011 prot. 4058 e del 13/04/2011 prot. n. 2484) e ad un prezzo sicuramente superiore a quello di cui sopra poiché SEUS ha da ultimo dichiarato la disponibilità ad eseguire il servizio in esame “per l’importo a base d’asta (€ 4.500.000,00) pro rata temporis”, garantito solo “in via sperimentale e per un periodo limitato fino al 31/12/2011”. E’ evidente quindi la carenza dei requisiti di convenienza ed economicità dell’affidamento in esame alla società SEUS.
Sul punto si evidenzia che ad analoga conclusione è pervenuto anche il TAR Sicilia, adito dall’esponente avverso la sospensione della gara, con la citata ordinanza n.468/2011.
B. Sull’acquisizione di mezzi e personale
In relazione al secondo profilo evidenziato, la società SEUS dal 1° luglio 2010 è stata affidataria diretta (e lo è tutt’ora) di servizi pubblici. Si ritiene, quindi, che avendo operato sul presupposto (rilevatosi insussistente sulla base delle precedenti considerazioni) della qualificazione quale società in house, avrebbe dovuto, in qualità di organismo di diritto pubblico, applicare le regole del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) alle proprie acquisizioni di beni e servizi. Inoltre, sarebbe stata assoggettabile all’art. 18 D.L. n. 112/2008, e conseguentemente avrebbe dovuto adottare per il reclutamento di personale e il conferimento di incarichi, le procedure parapubblicistiche previste dalla citata normativa, con l’applicazione dei relativi divieti e/o limitazioni.
Orbene, dall’esame della Convenzione-Quadro stipulata dalla Regione Siciliana con la società SEUS (cfr., in particolare, cpv. 13, 14, 17 delle premesse, pagg. 4 e 5), attraverso cui sono stati disciplinati i servizi in esame (da espletarsi secondo i termini e le condizioni ivi previsti), si evince che tanto i beni (autoambulanze) quanto il personale (autisti/soccorritori), non siano stati acquisiti in conformità alle regole succitate (cfr. anche 1° e 2° “preso atto”, pagg. 10 e 11, convenzione) e che tanto i primi quanto i secondi fossero alle dipendenze e in dotazione della società SISE S.p.A., società a socio unico Croce Rossa Italiana (precedente gestore dei servizi affidati a SEUS – cfr. cpv. 13 delle premesse della convenzione). Si evince, inoltre, altrettanto chiaramente (cfr. 4° “tenuto conto che” - pagg. 7 e 8 - Convenzione) che tanto gli uni quanto gli altri siano stati acquisiti in misura di molto superiore alle necessità della società SEUS, commisurate ai servizi da svolgere: n. 256 ambulanze acquisite a fronte di un fabbisogno dichiarato di n. 79 e n. 400 unità di personale in esubero; e che tanto gli uni quanto gli altri non fossero idonei all’espletamento dei servizi affidati (cfr. art. 2, comma 2 e art. 3, commi 1 e 2, Convenzione).
Ciò, infatti, è dimostrato, da un lato, dalla necessità di programmare la gestione del servizio in due
fasi (4° “tenuto conto” - pagg. 7 e 8 - delle premesse e artt. 3 e 5 della Convenzione) delle quali la prima, definita transitoria, relativa all’anno 2010, è stata prevista per consentire alla società SEUS di adeguare personale e mezzi alle normative nazionali e regionali vigenti in materia, all’atto di indirizzo dell’Assessore della Regione Siciliana “sul sistema territoriale di soccorso 118” e al modello organizzativo contenuto nel Piano di rientro inviato dall’Assessorato regionale al Ministero della Salute (art. 5, All. A e B, Convenzione Quadro) 15 . Da ciò si evince che la società fosse dotata di personale e mezzi, almeno in parte, inidonei all’esecuzione dei servizi a norma di legge (art. 2, comma 2 e art. 3, commi 1 e 2, Convenzione), ad essa pure affidati per rilevanti importi: per l’anno 2010 l’importo è stato pari a € 56.665.000,00.
Dall’altro, è confermato dall’investimento di ulteriori e diverse risorse regionali rispetto a quelle già previste a titolo di corrispettivo per l’espletamento dei servizi in esame (pari a € 325.000.000,00) tra cui quelle finalizzate a: 1) assicurare a tutti i mezzi di soccorso la dotazione di apparecchiature di radiocomunicazione e la rete di comunicazioni radio al servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 (ex art. 16, convenzione), in relazione a cui non sono specificati costi e procedure di acquisizione; 2) rimborsare alla SEUS le spese per la formazione e la riqualificazione del personale impegnato in corsi O.S.S., per n. 400 unità (autisti/soccorritori), i cui costi per il 2° semestre 2010 e per l‘anno 2011 sono stati quantificati in € 10.414.871,00 (art. 11, comma 3, convenzione).
La mancata applicazione della citata disciplina normativa dimostra, dunque, a contrario e fornisce ulteriore conferma alla mostrata carenza dei requisiti dell’in house providing per la società SEUS sin dalla sua programmazione e costituzione, oltre che nella sua fase operativa.
In base a quanto sopra considerato,
Il Consiglio
ritiene che la Regione Siciliana nell’affidamento del servizio Emergenza 118 della Regione Siciliana e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Xxxxx Xxxxxxxx” nella sospensione della gara per l’affidamento del servizio di trasporto infermi non deambulanti e/o infortunati, mediante autoambulanze, da effettuarsi all’interno della medesima Azienda e presso i PP.OO. di altre aziende ospedaliere abbiano operato in violazione dei principi disciplinanti i c.d. affidamenti “in house providing” e perciò stesso dei principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, nonché di economicità dettati dal D.Lgs. 163/2006, nonché dal Trattato CE;
Invita la Regione Siciliana e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Xxxxx Xxxxxxxx”, per quanto di rispettiva competenza, a rendere note, entro trenta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, le eventuali iniziative assunte in autotutela;
dà mandato alla Direzione Generale Xxxxxxxxx Contratti affinché comunichi la presente delibera alla Regione Siciliana, all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Xxxxx Xxxxxxxx”, nonché agli esponenti società Italy Emergenza Cooperativa Sociale e società Ambulanze Città di Roma s.r.l.;
dispone inoltre, per gli eventuali profili di competenza, l’invio della presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti.
Il Consigliere Relatore: Xxxxxxx Xxxxxx Il Presidente supplente: Xxxxx Xxxxxxxx
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24 ottobre 2011 Il Segretario: Xxxxxxx Xxxxx
1 Il TAR Sicilia, Sez. I, si è pronunciato sulla questione in esame con Ordinanza n. 468/2011 (Reg. ric. 1149/2011) con cui ha accolto il ricorso proposto dall’esponente e, per l’effetto, ha sospeso gli atti impugnati tra cui la deliberazione di sospensione della procedura di gara in ragione anche della “evidente antieconomicità e manifesta illogicità (con particolare riferimento al prezzo del servizio superiore a quello ottenibile in sede di gara ed alla durata solo annuale a fronte di quella quinquennale pianificata in sede di gara)” della trattativa per l’affidamento in house del servizio per cui è causa.
2 Così individuate: acquisizione e gestione risorse umane; definizione e individuazione struttura organizzativa; affidamento incarichi di consulenza; acquisizione e fornitura beni e servizi.
3 La SEUS è costituita dalla Regione siciliana, titolare di n. 3.408 azioni, corrispondente al 53,25 % delle azioni, e da 17 Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale, titolari ciascuna di n. 176 azioni, pari al 2,75% delle stesse e complessivamente di n. 2.992 azioni, pari al 46,75% delle azioni ( ai sensi dell’art. 2 atto costitutivo). Le aziende sono le A.S.P. di Agrigento, di Caltanissetta, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa, di Trapani, e le A.O. per l’Emergenza Xxxxxxxxxx, A.O. Ospedali riuniti Papardo –Piemonte, A.O.
Ospedali riuniti Villa Sofia – Cervello, A.O. di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi,
A.O. di rilievo nazionale e di alta specializzazione civico Di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, A.O. Universitaria Policlinico Xxxxxxxx Xxxxxxxx, A.O. Universitaria X. Xxxxxxx di Messina, A.O. Universitaria Policlinico
X. Xxxxxxxx di Palermo.
4 Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del 08/03/2011 n. 1447.
5 Lo statuto riserva, inoltre, in via esclusiva al Consiglio di Gestione le decisioni relative a determinate questioni che pertanto non possono essere delegate ad altri organi, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza (art. 11, comma 14):
1. l’analisi di ogni questione e l’adozione di ogni iniziativa e decisione relativa ai rapporti contrattuali di ogni categoria e ai rapporti con pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed organismi di diritto pubblico;
2. acquisti, alienazioni (vendita, permuta) immobili, impianti, aziende o rami d’azienda e affitti d’azienda o ramo d’azienda, nonché costituzione e acquisto o cessione di partecipazioni in persone giuridiche ;
3. rilascio di garanzie reali, xxx comprese fidejussioni;
4. adozione di regolamenti interni relativi all’acquisizione e gestione delle risorse umane, ivi comprese le relative dinamiche retributive, il piano delle assunzioni, la determinazione dei criteri e delle politiche per la gestione del personale, i percorsi formativi e professionali del personale utilizzato dalla società;
5. determinazione del piano annuale assunzioni e collaborazioni del personale della società, l’assunzione e licenziamento D.G. con contratto di diritto privato, nomina e revoca procuratori speciali con determinazione dei compensi, mansioni, poteri e attribuzioni nel rispetto dello statuto e della legge;
6. budget preventivo annuale;
7. piani strategici e industriali;
8. codice etico, di comportamento e di autoregolamentazione che individua i principi e la disciplina dei processi interni ed esterni e in particolare le procedure ad evidenza pubblica per la scelta dei contraenti ed eventuali incompatibilità.
6 La Convenzione - quadro disciplina l’affidamento dei servizi e delle attività in esame tra la SEUS e il competente Dipartimento dell’Assessorato della Sanità e/o i Direttori Generali delle Aziende sanitarie del SSR mentre i contratti di servizio disciplinano le attività affidate tra la SEUS e le strutture amministrative della Regione e delle Aziende sanitarie del SSR (art. 5, commi 5 e 6, statuto).
7 Il Consiglio di Gestione è composto da tre componenti, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, di cui due sono indicati dalla regione siciliana mentre per il terzo vengono sentite preventivamente le Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere (art. 11, comma 2) e sono rieleggibili e revocabili in qualunque momento dal Consiglio di Sorveglianza (art. 11, comma 4).
8 Sul punto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 3 marzo 2008 n. 1, ha individuato il controllo del bilancio tra le decisioni più importanti che devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante, ai fini della sussistenza del controllo analogo.
9 E’ dato rinvenire, inoltre, nell’art. 6, comma 2, dello statuto, l’attribuzione al Consiglio di Sorveglianza di un potere di verifica della rispondenza degli atti del Consiglio di Gestione alle direttive e indirizzi della Regione Siciliana e delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.
10 E prevista, infatti, la verifica della rispondenza degli atti del Consiglio di Gestione alle direttive e indirizzi della Regione Siciliana e delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere e il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza, economicità.
11 L’art. 2409 terdecies c.c. prevede che il Consiglio di Sorveglianza deliberi, ove previsto in statuto, in ordine ai piani strategici, industriali, finanziari della società predisposti dal Consiglio di Gestione, che è dato individuare nei seguenti atti: piano industriale, bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piano di sviluppo, schemi di contratti di servizi, piano delle assunzioni di personale, come indicati nell’art. 7 della convenzione quadro, cui lo statuto (art. 6, comma 3) espressamente rinvia per l’individuazione dei principali atti di gestione e delle decisioni gestionali di particolare rilievo su cui il citato consiglio di sorveglianza esercita un controllo analogo.
12 L’art. 6, comma 8, dello Statuto prevede che il Consiglio di Sorveglianza effettui un controllo analogo sui seguenti atti preparati dal Consiglio di Gestione:
Regolamenti interni relativi all’acquisizione e alla fornitura di beni e servizi; agli affidamenti di incarichi di consulenza; alla struttura organizzativa interna; all’acquisizione e gestione delle risorse umane adottati nel rispetto principi imparzialità, trasparenza, pubblicità, ex art. 18, comma 2, DL 112/2008;
operazioni finanziarie di natura straordinaria (es.: mutuo, consolidamento debiti, avalli,
ipoteche, altre forme di garanzia, altre operazioni di finanza straordinaria); richieste fidi di ammontare superiore al capitale sociale, pari a € 6.400.000,00;
acquisti, alienazioni immobili, impianti, aziende o rami d’azienda e affitti d’azienda o ramo d’azienda;
dotazione organica.
13 L’art. 6, comma 4, dello statuto prevede altresì che tali convenzioni siano stipulate sulla base di procedure standardizzate approvate dal Consiglio di Sorveglianza, individuate in un regolamento interno che dovrà garantire a regime economicità, trasparenza, imparzialità e pubblicità.
14 L’attività riservata alle centrali operative consiste nella ricezione delle richieste di intervento, nella valutazione delle criticità e del grado di complessità in relazione alla tipologia dell’emergenza e nell’autorizzazione delle missioni di autosoccorso e/o elisoccorso primario e secondario (art. 24, L.R. 5/2009.
15 La fase I°, relativa all’anno 2010, definita “transitoria”, è relativa all’avvio del servizio ed è suddivisa a sua volta in due fasi:la fase iniziale dal 01/07 al 30/09/2010 e quella dal 01/10 al 31/12/2010. La seconda fase inerente il servizio “a regime” riguarda gli anni 2011 e 2012.