Ritenuto in diritto. Deve preliminarmente evidenziarsi che correttamen- te la convenuta RAS è stata dichiarata contumace. Essa, costituendosi innanzi al giudice di pace di Codo- gno, aveva eletto domicilio presso lo studio di uno dei suoi due legali, l’avv. G. R., in Cremona, via XXX, ossia in un luogo diverso da quello previsto dall’art. 319 Codi- ce di procedura civile in relazione al procedimento in- nanzi al Giudice di pace (ossia nel Comune in cui ha se- de l’ufficio del Giudice di pace, nella specie Codogno). E siccome l’art. 58 disp.att. Codice di procedura civile prevede che «alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell’articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni du- rante il procedimento possono essere fatte presso la can- celleria, salvo contrarie disposizioni di legge», ne conse- gue che legittimamente la causa è stata riassunta dall’at- tore avanti la Corte d’Appello notificando la citazione presso la cancelleria del Giudice di pace di Codogno. Non essendosi costituita la RAS nel giudizio riassunto avanti la Corte, essa è stata dunque correttamente di- chiarata contumace nella prima udienza di trattazione collegiale del procedimento d’appello. Resta solo da aggiungere che la S. Corte di Cassazione ha prospettato un’interpretazione derogatoria rispetto a quella appena esposta solo con riferimento a specifici ca- si in cui non può sussumersi la presente fattispecie, affer- mando, in particolare, che l’art. 58 disp. att. Codice di procedura civile (secondo il quale le notificazioni duran- te il procedimento dinanzi al Giudice di pace possono essere validamente eseguite presso la cancelleria dello stesso, ove sia omessa la dichiarazione di residenza o l’e- lezione di domicilio, a norma dell’art. 319, secondo com- ma, Codice di procedura civile, nel Comune sede del- l’ufficio giudiziario adito) opera unicamente nei con- fronti della parte che stia in giudizio personalmente, alla quale soltanto è riferibile la previsione del suddetto arti- colo del codice di rito; se, invece, la parte sia rappresen- tata da un procuratore ad litem (o si difenda personal- mente ai sensi dell’art. 86 Codice di procedura civile), questi, in difetto di prescrizioni al riguardo nello stesso codice di rito ed alla stregua della legge professionale (art. 82 X.X. 00 gennaio 1934, n. 37), è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha sede (venendo, in mancanza, considerato elettivamente dom...
Ritenuto in diritto. Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scrit- ti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti dal relatore e la soluzione dallo stesso proposta, dovendosi ri- tenere che non rilevi nel caso la giurisdizione ammini- strativa esclusiva delle controversie in materia urbanisti- ca ed edilizia, data la autonomia del rapporto fideiussorio rispetto a quelli sorti per gli oneri di urbanizzazione nella relativa convenzione di lottizzazione (nello stesso senso S.U. 5 dicembre 2011 n. 25934, 5 febbraio 2008 n. 2655 e 20 aprile 2007 n. 9358). La risoluzione della questione, con effetto di giudicato, ai sensi dell’art. 59, comma 3 l. n. 69 del 2009, determina la definitiva risoluzione di ogni incertezza sulla giurisdizione. Il riconoscimento della rilevante funzione giuridica e socio-economica del contratto autonomo di ga- ranzia fideiussoria, attraverso la piena autonomia ri- spetto al contratto base, - avendo superato tutti i pro- blemi dell’accessorietà, tipica della fideiussione - conferisce a questo contratto atipico un ruolo deter- minante nell’attuale diritto vivente (1), non solo italiano, ma anche europeo. Occorre tener conto del contesto sempre più attento alla “globalizzazio- ne” e delle relative tutele, una volta superato il rap- porto tra giurisdizione e territorio nazionale (2), e di un “diritto globale” (3) specie in tema di contratti tra imprenditori, o tra imprenditori e P.A., che, per la sua rilevanza, potrebbe trovare spazio nell’auspi- cato codice europeo dei contratti (4). Il contratto autonomo di garanzia non è previsto nel codice civile italiano e nei codici civili di altri stati europei, ed attualmente opera come un contratto “atipico”, per il rilievo riconosciuto all’autonomia privata e all’interesse “meritevole di tutela” che, at- traverso la prestazione della garanzia, chiude sul na- scere una possibile estenuante controversia, realiz- zando un immediato riequilibrio economico che dif- ficilmente sarebbe perseguibile in via giudiziaria. Il rilievo che sta assumendo il contratto autonomo di garanzia, in sostituzione del precedente deposito cauzionale, richiama alla mente le parole di Betti- sull’evoluzione del diritto “che non si sviluppa da sé, per mera legge naturale, ma è qualcosa che non è, ma si fa”, “propria per l’opera assidua dell’interpreta- zione”, “in accordo con l’ambiente sociale storica- mente condizionato” (5) anche dalle “regole del- l’economia e del mercato” (6). È interessante rilevare come l’autonomia ...
Ritenuto in diritto. Al fine di rendere il richiesto arere, sembra opportuno evidenziare, in via preliminare, che ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e s.m., le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi “esclusivamente tra due o più amministrazioni
Ritenuto in diritto. L' art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 dispone che la stazione appaltante non può stipulare i contratti con soggetti che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ovvero che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.
Ritenuto in diritto. Il quadro cronologico così sintetizzato restituisce un appalto il cui importo è lievitato in maniera considerevole nel passaggio dal livello definitivo al livello esecutivo a causa dell’inserimento di sette varianti ascritte a “circostanze impreviste e imprevedibili al momento del progetto definitivo” (Relazione istruttoria di variante, meritevolezza ed approvabilità del 6 febbraio 2012 di Italferr spa). In realtà, la situazione appare molto più variegata. La variante smaltimento terre (€ 18.003.135,97) appare infatti riconducibile, da un punto di vista strettamente formale, alla fattispecie della sopravvenuta disposizione normativa di cui all’art. 25 comma 1 lett. a) dell’allora vigente l. n. 109/94: il progetto definitivo, avviato nel 2003, viene approvato dal Comune di Palermo con Delibera n. 31 del 30 novembre 2005; il d.lgs. 3.4.2006 n. 152, pubblicato in G.U. il 14.4.2006, entra in vigore il 14.8.20061. Analogamente dicasi per la variante impianti (€
Ritenuto in diritto. Il principale quesito, dunque, che la società STP sottopone al vaglio di questa Autorità si può ricondurre alla duplice domanda se la STP possa subaffidare a terzi le tratte di tplr ad essa affidate dal Consorzio COTRAP e, in caso affermativo, se possa farlo con gara pubblica. Per dare risposta a tali quesiti giova ricostruire brevemente il quadro procedurale, normativo e contrattuale entro cui si inscrive l’intera vicenda sottoposta a valutazione. Il Consorzio COTRAP risulta essere l’attuale affidatario dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico afferenti ai servizi minimi della Regione Puglia e Provincia di Bari in quanto aggiudicatario di una gara svoltasi nel 2004 secondo le disposizioni del Testo Unico sul trasporto pubblico locale della Regione Puglia (L.R. n.18/2002)1. Dal contratto di servizio stipulato tra il Consorzio e la STP in data 22 marzo 2005 emerge che il COTRAP ha sottoscritto in data 29.12.2004 e 21.1.2005 il contratto di servizio con l’Ente affidante “in nome proprio e per conto delle imprese consorziate” e pertanto appare ragionevole dedurre, pur in assenza della documentazione afferente alla gara in questione, che obiettivo del Consorzio era quello di provvedere alla successiva, immediata distribuzione delle diverse quote del servizio tra tutte le imprese consorziate secondo il principio espresso nell’art. 9 del Regolamento di organizzazione del Consorzio medesimo, ovvero quello della assegnazione “a ciascuna impresa
Ritenuto in diritto. Relativamente alla contestazione di cui al sopraindicato punto a) si ritengono fondate le motivazioni addotte a propria difesa dalla società We-Com.
Ritenuto in diritto. La questione concerne la legittimità della clausola contenuta nella lettera di invito di cui al punto IV “CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA” citato in fatto.
Ritenuto in diritto. La questione giuridica sottoposta all’attenzione dell’Autorità con l’istanza di parere in epigrafe presuppone la necessità di definire preliminarmente la natura della prestazione inerente la consegna della merce, quale attività principale o accessoria del contratto e, conseguentemente, l’applicabilità della disciplina in materia di subappalto e la riconducibilità della fattispecie prospettata ad un appalto autorizzato o meno. Ai fini della definizione della natura della prestazione contrattuale in esame, occorre analizzare la documentazione di gara elaborata dalla stazione appaltante, dalla quale è evincibile la finalità dalla stessa perseguita per la soddisfazione dell’interesse di cui è portatrice.
Ritenuto in diritto. Al fine di rendere il richiesto parere, si osserva preliminarmente che la Croce Rossa Italiana – come evidenziato nelle premesse in fatto - è interessata dalla riorganizzazione prevista e disciplinata dal d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 recante “riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”.