Appalto e Somministrazione: regole ed opportunità, nei recenti sviluppi legislativi
Appalto e Somministrazione: regole ed opportunità, nei recenti sviluppi legislativi
Brescia, 24 aprile 2013 Dott.ssa Xxxxxxxx X. Xxx Xxx
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Il contratto di somministrazione
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Pacchetto Treu
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
(LA“TRILATERALITA”)
• L. 24 giugno 1997, n. 196
– Art. 1: il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata “impresa fornitrice”… pone uno o più lavoratori, di seguito denominati “prestatori di lavoro temporaneo”, da essa assunti… a disposizione di un’impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata “impresa utilizzatrice”, per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo…
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Somministrazione di lavoro D.Lgs. 276/2003
TRILATERALITA’ DELLE PARTI E DOPPIO CONTRATTO
• Definizione: fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato o a termine
• Trilateralità: intercorrente tra Agenzia per il lavoro, Impresa utilizzatrice e prestatore di lavoro
• Somministrazione di lavoro a tempo determinato
• Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (Staff Leasing)
• Divieti: limiti a carattere negativo per l’impiego del contratto di somministrazione di manodopera
• Due contratti: contratto di somministrazione, contratto di lavoro somministrato
• Disciplina del rapporto di lavoro
• Tutela del prestatore e diritti sindacali: “Principio della parità di trattamento”.
• Somministrazione di manodopera come strumento di flessibilità in uscita (outplacement)
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APL
U
L
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Somministrazione di lavoro D.Lgs. 276/2003
CONTRATTO DI LAVORO SOMMINISTRATO
• Contratto che intercorre tra Agenzia per il lavoro e prestatore di lavoro
• Oggetto del contratto di somministrazione è la sola fornitura di lavoro da parte del somministratore autorizzato senza che su costui gravi alcun obbligo di organizzazione
• Connotata dal’assenza degli impegni del somministratore di organizzare mezzi e gestire a proprio rischio l’attività
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• I lavoratori svolgono la loro attività nell’interesse, sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
• “Indennità di disponibilità” se a T. Ind.
• Disciplina legale applicabile:
• Assunzione a tempo indeterminato: disciplina generale dei rapporti di lavoro
• Assunzione a tempo determinato: disciplina di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile.
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Somministrazione di lavoro D.Lgs. 276/2003
Disciplina del rapporto di lavoro
• Disciplina comune:
• I lavoratori somministrati non sono computati nell’organico dell’utilizzatore (fatta eccezione per le norme riguardanti la sicurezza e l’igiene)
• Non trovano applicazione le norme in materia di assunzione obbligatoria
• Divieto di clausole che vietino l’assunzione del lavoratore, da parte dell’impresa utilizzatrice, al termine dl rapporto di somministrazione
• Disciplina specifica per la somministrazione di manodopera a tempo indeterminato
• Indennità di disponibilità
• Si applica la disciplina di cui all’art. 3, l. 15 luglio 1966, n. 604, e dell’art. 12, D.Lgs. N. 276/2003
• Non si applica la disciplina di cui alla l. 223/1991
• Disciplina specifica per la somministrazione di manodopera a termine
• Si applica la disciplina di cui al D.Lgs. N. 368/2001
• Alla eventuale proroga del contratto a termine non si applica la disciplina generale
• Anche per quanto riguarda la successione di più contratti a termine non si applica la disciplina generale.
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Il D. lgs 276/2003:
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Art. 2. - Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle • disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a
termine, ai sensi
dell'articolo 20;
a) "contratto di somministrazione di lavoro": il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20; (D.L.vo n. 24/2012)
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Il D. lgs 276/2003:
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Art. 4. - Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali é istituito un apposito albo delle agenzie per il
lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo é articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione
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di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20; GENERALISTE
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) xxxxxxx di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
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Art. 20. - Condizioni di liceità
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni
giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
soggetto, di seguito denominato 3. Il contratto di somministrazione di utilizzatore, che si rivolga ad altro lavoro può essere concluso a
soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la
termine o a tempo indeterminato.
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato é ammessa:
direzione e il controllo
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software
dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i b) per servizi di pulizia, custodia,
applicativo, caricamento dati;
lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un
portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
utilizzatore per i periodi in cui non d) per la gestione di biblioteche,
sono in missione presso un parchi, musei, archivi, magazzini, utilizzatore, salvo che esista una nonché servizi di economato;
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e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. (già soppresso dalla L 247/2007)
i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e
f) per attività di marketing, analisi di privati, per l'esecuzione di servizi di mercato, organizzazione della funzione cura e assistenza alla persona e di commerciale; sostegno alla famiglia.
g) per la gestione di call-center, nonché per i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di l'avvio di nuove iniziative utilizzo da parte del somministratore di imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di uno o piu' lavoratori
cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti
assunti con contratto di apprendistato. (L. n. 134/2012)
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4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato
é ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico,
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale,
che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
riferisce il contratto di somministrazione;
riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. E`
fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis
rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modifiche.
dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di
lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8,
2001, n. 368. La individuazione, anche in misura
non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato é affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati da sindacati comparativamente più
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilita' ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991.
rappresentativi in conformità alla disciplina di cui 5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora il
contratto di somministrazione preveda l'utilizzo:
all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennita' ordinaria di
2001, n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro é VIETATO:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia
disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da
almeno sei mesi;
b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi.
Resta comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
….
concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 5-quater. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 non
1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a
tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresi' presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. (D.L.vo n. 24/2012)
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Art. 21. - Forma del contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di manodopera é stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili PROSPETTO INFORMATIVO;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di
inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa
presso l'utilizzatore nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione é nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. (DLGS 251/2004)
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Art. 23. - Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte . Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. (D.L.vo n. 24/2012)
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13. (abrogato legge n. 92/2012)
3. L'utilizzatore é obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno altresì diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
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5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della
inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che é riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in 7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono conformità alle disposizioni recate dal decreto informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive quest'ultimo, affinche' possano aspirare, al pari dei modificazioni ed integrazioni. Il contratto di dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti somministrazione può prevedere che tale obbligo sia di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta possono essere fornite mediante un avviso generale indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in opportunamente affisso all'interno dei locali
cui le mansioni cui é adibito il prestatore di lavoro dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo richiedano una sorveglianza medica speciale o detti lavoratori prestano la loro opera. (D.L.vo n. comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il 24/2012)
lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed é responsabile per la violazione
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato é nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione al termine della sua missione.
(D.L.vo n. 24/2012)
contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto,l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni
degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai 9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione
nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
9-bis. Resta salva la facolta' per il somministratore e l'utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi a quest'ultimo in relazione alla missione, all'impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine della missione, l'utilizzatore assuma il lavoratore. (D.L.vo n. 24/2012)
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Art. 25. - Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, é inquadrato nel settore terziario. Sulla indennità di disponibilità di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non é tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della4. legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive
modificazioni, sono
determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.
Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.
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Disciplina del rapporto di lavoro
Articolo 42 ccnl: Proroghe
deve essere formalizzato con atto scritto. Le
1. La materia delle proroghe è di esclusiva proroghe sono da intendersi continuative, competenza del presente Contratto Collettivo. senza alcuna soluzione di continuità del
Con riferimento al dettato previsto all'art. 22, rapporto di lavoro.
comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n.4. Resta inteso che, nei casi di somministrazione per 276/03 il periodo di assegnazione iniziale può la sostituzione di lavoratori assenti, il periodo essere prorogato per 6 volte nell'arco di 36 iniziale della missione può essere prorogato mesi. fino alla permanenza delle ragioni che hanno
Il periodo temporale dei 36 mesi si intende causato le assenze. comprensivo del periodo iniziale di missione,
fermo restando che l'intero periodo si configura come un'unica missione.
2. Qualora, nell'ambito della medesima somministrazione del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, vengono utilizzate al massimo due proroghe nell'arco dei primi 24 mesi comprensivi del periodo iniziale, le proroghe residue, in deroga a quanto previsto al comma precedente, potranno prevedere il raggiungimento di una durata complessiva del contratto fino a 42 mesi.
3. Il periodo iniziale può essere prorogato con il consenso del lavoratore e, ai soli fini probatori,
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Apprendistato e somministrazione
tramite le agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 20, co. 3, del D.Lgs. 276/2003 (somministrazione a t. ind.) è possibile attivare contratti di apprendistato (X.Xxx. 167/2011) in tutti i settori produttivi
(art. 1, co. 17-bis, L. 28.6.2012, n. 92, modificato dall'art. 46-bis, D.L. 22.6.2012, n. 83, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 7.8.2012, n. 134, con decorrenza dal 12.8.2012).
no apertura anche ai rapporti di somministrazione a tempo determinato contrariamente a quanto era stato invece concordato nell'accordo siglato il 5 aprile 2012 tra Assolavoro, Felsa CISL e UilTemp
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PRINCIPIO DI PARITA’ DI TRATTAMENTO
• TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO COMPLESSIVAMENTE NON INFERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI DI PARI LIVELLO DELL’UTILIZZATORE, A PARITA’ DI MANSIONI SVOLTE
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Ipotesi sanzionatorie | ||
Somministrazione | Somministrazione | Somministrazione |
irregolare: prevista | illecita: prevista dall’art. | fraudolenta: prevista |
dall’art. 27, X.Xxx. n. | 18, X.Xxx. n. 276/2003, si | dall’art. 28, X.Xxx. n. |
276/2003, opera | verifica nel caso in cui la | 276/2003, sanziona le |
nell’ipotesi in cui non | somministrazione è posta | ipotesi di |
siano rispettate le | in essere da soggetti non | somministrazioni in frode |
condizioni e i termini | autorizzati. | alla legge o ai contratti |
previsti dalla legge. | collettivi. |
Le aziende che hanno proceduto
nei sei mesi precedenti a
Il Divieto al ricorso al lavoro somministrato per le
aziende in crisi
presso unità produttive
non interessate dalla
crisi
licenziamenti collettivi ai sensi degli
artt. 4 e 24 della L 223/1991 possono ricorrere ugualmente al lavoro somministrato:
In tutte le unità produttive, anche se interessate dalla
crisi, a patto che la somministrazione si riferisca a mansioni differenti rispetto a quelle dei lavoratori interessati dai processi di sospensione/licenziamento
sempre, se previsto nell’ambito di un accordo sindacale
per provvedere alla
sostituzione di lavoratori assenti;
Qualora il contratto sia
concluso ai sensi dell'articolo 8, comma
2, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
Il contratto abbia una
durata iniziale non superiore a tre mesi.
Somministrazione di manodopera
D.Lgs. N. 276/2003
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Il contratto di appalto
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La definizione codicistica
Art. 1655 cod. civ.: nozione dell’appalto L’appalto è il contratto col quale una parte Assume:
1. con organizzazione dei mezzi necessari e
2. con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio
3. verso un corrispettivo in danaro.
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1) Organizzazione dei mezzi
• Organizzazione dei mezzi => natura imprenditoriale (l'appaltatore deve poter disporre e coordinare una complessa organizzazione dei fattori produttivi);
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2) Gestione a proprio rischio
Nel contratto di appalto l’appaltatore fornisce al committente un’opera o un servizio da realizzare tramite le propria organizzazione di uomini e mezzi, tenendo a proprio carico il rischio che i costi superino i ricavi
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Natura corrispettiva dell’appalto
Compimento
di un’opera o servizio
Compenso di
natura pecuniaria
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L’autonomia dell’appaltatore
• margine di autonomia dell'appaltatore rispetto al committente: l'organizzazione materiale dei fattori produttivi da parte dell'appaltatore deve sottrarsi all'ingerenza del committente, fermo restando che questo ha il diritto di verificare e controllare che l'esecuzione dell'opera proceda a regola d'arte.
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l’art 29, comma 1, D.lgs. 276/2003
In tal senso l’art 29, comma 1, D.lgs. 276/2003 : il contratto di appalto ex art. 1655 c.c. si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore che può anche risultare dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori, nonché per l’assunzione da parte dello stesso del cd. rischio d’impresa
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Organizzare i mezzi di produzione significa:
coordinare e dirigere capitale, attrezzature e macchine in vista della realizzazione dell’opera o del servizio.
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L’appaltatore, poi, deve organizzare i mezzi di produzione in autonomia, senza ingerenza da parte del committente che, in ogni caso, mantiene il diritto di verificare o controllare l’opera o il servizio compiuto.
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Organizzazione dei mezzi come
- Organizzazione “del” lavoro : da intendersi come
esercizio da parte dell’appaltatore dei tipici poteri datoriali e dell’eterodirezione;
- Organizzazione “di” lavoro: da intendersi come esercizio da parte dell’appaltatore del potere direttivo nella sua dimensione organizzativa: modalità operative di
lavoro e tempi di lavorazione (es. la scelta del numero
di lavoratori da utilizzare nell’esecuzione dell’appalto.)
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Rischio di impresa:
è il rischio dell’imprenditore di non poter remunerare con i guadagni i fattori di produzione impiegati nell’esecuzione dell’opera. In altre parole, il rischio o pericolo che l’appaltatore assume nel compimento dell’opera o del servizio non deve essere inteso in senso tecnicogiuridico (caso fortuito ecc.), ma in senso economico che deriva dall’impossibilità di conoscere previamente ed esattamente i costi dell’opera o del servizio, per cui l’appaltatore, che non ha il potere di interrompere il lavoro per l’aumentata onerosità degli stessi, potrà anche perdere nell’affare se i costi si riveleranno superiori al compenso pattuito.
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Quando può essere eccepita la mancanza di organizzazione?
• Nelle ipotesi di assenza di esperienza dell’appaltatore nel settore interessato
• Dallo svolgimento di una attività diversa da quella posta in essere dal dipendente ovvero dalla mancanza di personale tecnicamente preparato per l’esecuzione dell’appalto
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Quando può essere eccepita la mancanza di effettivo potere direttivo da parte dell’appaltatore?
• Se ad esempio i “presunti dipendenti” dell’appaltatore seguono il medesimo orario dei dipendenti del committente;
• Le assenze vengono giustificate direttamente al committente;
• L’appaltante provvede alla concessione di aumenti contrattuali o decida sulle ferie, ovvero ancora decida di volta in volta i dipendenti da utilizzare;
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Quando può essere eccepita la mancanza di rischio d’impresa?
Nella ipotesi in cui, ad esempio, si sia in presenza di:
– Un contratto di comodato d’uso per i mezzi di produzione (macchinari);
– Un contratto di comodato d’uso per l’immobile;
– Monocomittenza (salvo che costituisca scelta imprenditoriale del contoterzista ma abbia proprio capannone, propri macchinari, ecc.);
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Il contratto di appalto
Raccordo con TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. lgs 81/2008)
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Raccordo con TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. lgs 81/2008)
• Articolo 26 (STRALCIO)
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro (APPALTANTE), in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
A. verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’art.6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
B. fornisce agli stessi soggetti (APPALTORE) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. (1)
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Raccordo con TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. lgs 81/2008)
>>>
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
• a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
• b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
–39
Raccordo con TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. lgs 81/2008)
>>>
• 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture….
• Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
–40
Raccordo con TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. lgs 81/2008)
>>>
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
…
➢ SANZIONE PARTICOLARMENTE GRAVOSA ESSENDO PREVISTA LA NULLITà EX ART. 1418 CC DEL CONTRATTO DI APPALTO (O SUBAPPALTO) IN QUESTIONE
–41
Raccordo con TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. lgs 81/2008)
>>> L’OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
–42
Ancora sull’obbligo di identificazione
• Il medesimo OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE è posto in capo ai lavoratori autonomi che eseguono direttamente la loro attività, e debbono provvedervi per proprio conto (art. 20, c. 3 D. Lgs 81/2008
–43
Il contratto di appalto
Il regime sanzionatorio
–44
Ipotesi di APPALTO ILLECITO (1):
• Sanzionata dall’art. 18, c. 5 bis 276/2003
del
D.lgs
Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro
50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. (DLGS 251/2004)
–45
Ipotesi di APPALTO ILLECITO (2):
• Conseguenze (art. 29, c. 3-bis D. lgs 276/2003):
Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal c. 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 cpc, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’art. 27, comma 2. (DLGS 251/2004)
–46
Ipotesi di APPALTO ILLECITO (3):
Ma cosa dice l’art. 27 c.2 del D.lgs 276/2003?
Art. 27. -Somministrazione irregolare
1. ….
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
–47
Violazione | Sanzione | Soggetto sanzionato | Rif. Norm. | ||
Inosservanza delle norme sulla verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 € | Datore di lavoro ed il dirigente (colui che attua le disposizioni del DL, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa) | Art. 55, c. 5 lett. b D. lgs 81/2008 | ||
Della norma che impone al DL di fornire all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici dell’ambiente in cui è destinato ad operare e misure di prevenzione di emergenza | Arresto da 2 a 4mesi o ammenda da 750 a 4.000 € | Datore di lavoro ed il dirigente (colui che attua le disposizioni del DL, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa) | Art. 55, c. 5 lett. a D. lgs 81/2008 | ||
Obblighi di cooperazione e coordinamento | Arresto da 2 a 4mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 € | Datore di lavoro ed il dirigente (colui che attua le disposizioni del DL, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa) | Art. 55, c. 5 lett. d D. lgs 81/2008 | ||
Mancanza della tessera di riconoscimento corredata di fotografia da parte del lavoratore impiegato nell’appalto | Sanz. ammin. pecuniaria da 100 a 500 € per ciascun lavoratore | Datore di lavoro ed il dirigente (colui che attua le disposizioni del DL, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa) | Art. 55, c. 5 lett. i D. lgs 81/2008 |
––4488
Il contratto di appalto
Il regime di solidarietà
–49
Inquadramento giuridico
• Articolo 1292
Nozione della solidarietà
L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
–50
Inquadramento giuridico
• Articolo 1676
Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente
Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
–51
Inquadramento giuridico
Art. 29 c.2
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita` complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.. Il committente imprenditore o datore di lavoro e` convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori.
>>>
–52
Inquadramento giuridico
>>>
Il committente imprenditore o datore di lavoro puo` eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilita` solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva puo` essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento puo` esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. (Legge n 92/2012)
–53
Inquadramento giuridico
• Art. 35 c. 28 DL 223/2006 (convertito in L 134/2012)e ss modifiche
In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.
La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
–54
Inquadramento giuridico
• 28-bis (introdotto dalla DL 83/2012 convertito in L 134/2012) Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
• Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. (13)
–55
La circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate
–56
La circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate
• L'articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134 - ha sostituito integralmente il comma 28 dell'articolo 35 del DL n. 223 del 2006 ed ha aggiunto i commi 28-bis e 28-ter.
–57
Cosa ha introdotto?
1-
ha
introdotto
la
responsabilità
dell'appaltatore con il subappaltatore per il
versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto.
–58
2- In capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria - da 5.000,00 a 200.000,00 euro - nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all'appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.
(Tale responsabilità, comunque, è limitata all'ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall'appaltatore o dall'eventuale subappaltatore. La documentazione può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati).
–59
Quindi, quale doc. è necessaria?
1. documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo;
2. asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati:
3. Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione (ESTENSIONE AMMESSA DALLA Cir. 40/E del 2012).
–60
I chiarimenti sull’ambito oggettivo di applicazione
• È stato chiesto di chiarire se l'articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 trovi applicazione solo in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, ovvero se lo stesso abbia una portata generale.
–61
⇒l'articolo 13-ter dispone la modifica dell'articolo 35 del DL n. 223 del 2006, rubricato "Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale" (ed inserito nel Titolo III, concernente "Misure in
materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, di semplificazionedegli adempimenti tributari e in materia di giochi“)
⇒Lo scopo della norma va quindi ravvisato non nella finalità di introdurre specifiche misure di contrasto all'evasione nel settore edile, ma in quella di far EMERGERE BASE IMPONIBILE IN RELAZIONE ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO INTESI NELLA
LORO GENERALITÀ, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti.
–62
• Per quanto concerne la tipologia di contratti interessati dall'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28- ter in esame, si ritiene, sulla base della formulazione del dettato normativo, che la norma sia riferita alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto come definito dall'articolo 1655 del codice civile,
• secondo cui l'appalto è "... il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro".
–63
Dall'esame dei commi 28, 28-bis e 28-ter dell'articolo 35 deriva
che sono escluse dal loro campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:
a) gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, richiamano esclusivamente l'appalto di opere o servizi;
b) il contratto d'opera, disciplinato dall'articolo 2222 c.c.;
c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;
d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;
e) le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.
–64
• La norma in esame trova applicazione sia nell'ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente.
• Si evidenzia, infatti, che la stessa previsione del primo periodo del c. 28-bis, nel delineare gli adempimenti del committente circa l'acquisizione della documentazione che attesti il regolare adempimento degli obblighi fiscali da parte dell'appaltatore, indica il SUBAPPALTATORE QUALE FIGURA EVENTUALE, con ciò confermando l'applicazione della disposizione anche nelle ipotesi in cui il subappalto non sia previsto.
–65
I chiarimenti sull’ambito soggettivo di applicazione
• i contratti di appalto e subappalto devono essere conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
–66
Sono escluse dall'ambito applicativo della norma, per espressa previsione normativa:
• le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nonché, per carenza del requisito soggettivo,
• le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA.
Deve, inoltre, ritenersi escluso:
• il "condominio" in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR.
–67
Attestazione della regolarità fiscale in ipotesi particolari
• in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA relativi al contratto d'appalto, può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all'IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione
–68
In caso di cessione del credito (1)
Con riferimento, infine, alle ipotesi in cui l'appaltatore o il subappaltatore CEDANO IL PROPRIO CREDITO A TERZI, si ritiene che possano tornare utili le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento alle ipotesi di cessione del credito nell'ambito della disciplina sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, in forza del quale le Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di importi superiori a diecimila euro, verificano la regolarità fiscale del beneficiario potendo, in caso di irregolarità, sospendere il relativo pagamento.
–69
In caso di cessione del credito (2)
In particolare, in linea con quanto chiarito dalla Ragioneria con la circolare n. 29 del 2009, anche al fine di liberare il cessionario da futuri rischi connessi ad eventuali inadempimenti fiscali del cedente, si è dell'avviso che LA REGOLARITÀ FISCALE RELATIVA AI RAPPORTI RIFERIBILI AL CREDITO OGGETTO DI CESSIONE POSSA ESSERE ATTESTATA NEL MOMENTO IN CUI IL CEDENTE (APPALTATORE O SUBAPPALTORE) DÀ NOTIZIA DELLA CESSIONE AL DEBITORE CEDUTO (COMMITTENTE O APPALTATORE).
–70
L’ipotesi dell’appalto transnazionale
–
alcuni casi particolari
–71
L’ipotesi dell’appalto transnazionale
• In ipotesi di appalto transnazionale di servizi da eseguirsi con organizzazione e gestione propria dell’appaltatore transnazionale all’interno delle aziende committenti, queste ultime sono tenute in solido a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori loro dipendenti. >>>
–72
L’ipotesi dell’appalto transnazionale
>>>
L’art. 3 del D.lgs n. 72/2000 prevede che i diritti spettanti ai prestatori di lavoro dipendenti dell’appaltatore transnazioanle possano essere esercitati nei confronti dell’imprenditore appaltante durante l’esecuzione dell’appalto e fino ad UN ANNO dopo la cessazione del medesimo.
–73
Alcuni casi particolari
Contratto di trasporto
Articolo 1678: Nozione
“Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo , a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.”
Ci si è chiesto:
Se il vettore non paga i contributi può ipotizzare la fattispecie dell’appalto sostanziale con
l’applicazione dell’art. 29 del d. lgs 276/2003?
–74
Il Ministero del Lavoro è intervenuto con la Circ. 17/2012:
Se il contratto di trasporto si limita allo schema tipo allora non è appalto quindi non si applica l’art. 29.
però, qualora si riscontri, ……che la prestazione dedotta nel contratto di trasporto, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, è consistita in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, al quale le parti si sono reciprocamente obbligate, anche oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto, al fine di rispondere ad una serie di necessità del committente, eventualmente attraverso la predisposizione preventiva - da parte del trasportatore - di una organizzazione idonea, gli ispettori potranno ritenere applicabile la disciplina del contratto di appalto e, per l'effetto, la norma di tutela di cui all'art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003
=> Quindi applicazione della solidarietà!
–75
Alcuni casi particolari
Il contratto di logistica: stoccaggio merci, magazzino
• Non è un contratto tipico
• è una sottospecie di contratto di appalto
• Si applica il regime di cui all’art. 29 del d. lgs 276/2003
–76
Alcuni casi particolari
contratto di subfornitura
È disciplinato dalla Legge 18 giugno 1998, n. 192 Articolo 2 Contratto di subfornitura
Si ritiene che non debba essere inquadrabile come appalto
Quindi non si applichi ad esso il regime della solidarietà
–77
Alcuni casi particolari
L’evoluzione legislativa potrebbe propendere per una estensione della responsabilità solidale a tutte quelle figure contrattuali, giuridicamente o socialmente tipiche, che pur integrando sostanzialmente la fattispecie dell'appalto se ne differenziano per determinate peculiarità.
Es: nolo a caldo, subfornitura, merchandising, franchising ed eventualmente i contratti cd. “alieni” che pur nascendo in ordinamenti stranieri vengono largamente utilizzati nelle prassi commerciali italiane.
–78
Un confronto tra somministrazione e appalto
–79
Somministrazione
Appalto
•
Presta manodopera
•
• Potere direttivo in capo all’utilizzatore
•
• Richiede forma scritta ad substantiam
Non presta manodopera (ma
mette a disposizione la propria organizzazione per costruire un’opera o fornire un servizio)
Potere direttivo in capo all’appaltatore (no rif. Al committente o preposto del committente =>contestazione circa genuinità dell’appalto)
• Non richiede forma scritta ad substantiam
–80
La gestione del rischio
somministrazione
appalto
• •
•
Oggetto del contratto di
somministrazione è la sola fornitura di lavoro da parte del somministratore autorizzato senza che su costui gravi alcun obbligo di organizzazione
Connotata dal’assenza degli impegni del somministratore di organizzare mezzi e gestire a proprio rischio l’attività
Nel contratto di appalto
l’appaltatore fornisce al committente un’opera o un servizio da realizzare tramite le propria organizzazione di uomini e mezzi, tenendo a proprio carico il rischio che i costi (acquisto materie prime, manutenzione, ecc) superino i ricavi
–81
Il regime di solidarietà
Somministrazione
• L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore per la corresponsione al lavoratore della retribuzione ed il pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi
Appalto
•
Il committente è obbligato
nei confronti degli enti previdenziali per il pagamento dei contributi, per un periodo di due anni dalla cessazione dell’appalto
–82
Somministrazione
• Somministrazione irregolare
• Il lavoratore può richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in capo all’utilizzatore
Appalto
• Appalto illecito
• Il lavoratore può richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in capo al committente
–83