Non solo una questione di numeri
Non solo una questione di numeri
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COS’E’ UN’ASSOCIAZIONE?
Un’associazione è un’organizzazione collettiva costituita per il perseguimento di uno scopo di natura non economico.
STATUTO
L’insieme delle regole che disciplinano la vita del sodalizio
La manifestazione della volontà contrattuale degli aderenti
L’associazione si costituisce con un CONTRATTO tra i soci fondatori, che si compone di due parti:
- Giorno, mese, anno e luogo dell’Assemblea
- Estremi delle persone presenti (soci fondatori): nome, cognome, residenza, CF
- Denominazione dell’Associazione
- Finalità (oggetto sociale)
- Composizione Consiglio Direttivo (numero e nomi componenti scelti tra i soci)
- Statuto in allegato.
LO STATUTO
Clausole di base (art.16 C.C. e modello EAS)
• Denominazione e sede
• Scopo
• Patrimonio
• Norme sull’ordinamento interno (eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti)
• Norme sull’amministrazione (obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa)
• I diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione (disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione)
divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
• Norme relative all’estinzione dell’ente (obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità)
Clausole speciali di settore
Previste dalle diverse leggi di settore.
Alcune tipologie di
ENTI NON COMMERCIALI
ASSOCIAZIONE DA CODICE CIVILE
O.D.V. ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Accolte nel regime fiscale
ONLUS
ASD
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
A.P.S. ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE
Org. di volontariato (ODV)? | ||||
Ass. di promozione sociale (APS)? | ||||
Ass. sportiva dilettantistica (ASD)? | ||||
Ass. | da | codice | civile? |
Caratteris tiche | ODV L.266/91 | APS L.383/00 | ASD L.289/22 | Associazioni da codice civile |
1. Finalità | Solidarietà | Utilità sociale | Sport dilettantistico | Finalità di natura ideale |
2. Destinatari | Xxxxxxxx terzi non soci svantaggiati | Soci e terzi anche non svantaggiati | Soci e terzi anche non svantaggiati | Soci e terzi anche non svantaggiati |
3. Attività | Sociale, socio sanitario, tutela dei beni culturali e ambientali, soccorso e protezione civile | Educativa, ricreativa, culturale, tutela dignità umana, turistica | Promozione dell’attività sportiva svolta da amatori e non da professionisti | attività sociale, scopo di natura ideale, non economico e comunque con a scopo di lucro. |
Org. di volontariato (OdV)? Ass. da codice civile?
Ass. di promozione sociale (APS)?
Ass. sportiva dilettantistica (ASD)?
Caratteristich e | ODV L.266/9D | APS L.383/00 | ASD L.289/22 | Associazioni da codice civile |
4. Prestazione | Tutti i soci prestano | Prevalenza delle | Possono retribuire | Non esiste una norma che preveda il divieto assoluto per un’associazione di ricorrere a prestazioni di lavoro retribuito, ma l’esistenza di lavoro che preveda un compenso dovrebbe comunque essere limitato, contenuto e circoscritto alla realizzazione delle attività tese al perseguimento dello scopo ideale non economico. |
dei soci | la loro attività | attività prestate in | personale per | |
gratuitamente sono | forma volontaria e | organizzare gli eventi | ||
riconosciuti soli i | gratuita. In caso di | sportivi. I compensi | ||
rimborsi di spese | particolari necessità | erogati non | ||
sostenute ed | possono ricorrere a | concorrono a formare | ||
documentate. | personale retribuito | reddito imponibile fino | ||
Obbligo di | anche ricorrendo ai | a 7.500. | ||
assicurare i volontari | propri associati. | |||
5. Registri | Per essere ODV devono iscriversi dopo 6 mesi di attività al Reg. regionale delle OdV. Possono iscriversi agli elenchi comunali e provinciali | Per essere APS devono iscriversi dopo 1 anno di attività al Registro regionale delle APS. Possono iscriversi agli elenchi comunali e provinciali | Iscrizione al Coni o ente di promozione sportiva. Possono iscriversi agli elenchi comunali e provinciali | Non sono iscritte a registri regionali. Possono iscriversi agli elenchi comunali e provinciali |
Org. di volontariato (OdV)?
Ass. sportiva dilettantistica (ASD)?
Ass. di promozione sociale (APS)?
Ass. da codice civile?
Caratteristiche | ODV L.266/9D | APS L.383/00 | ASD L.289/22 | Associazioni da codice civile |
6. ONLUS | Se iscritte ai registri | Xxxxxxx iscriversi | Xxxxxxx iscriversi | Possono iscriversi al |
regionali e non | al registro | al registro | registro dell’Anagrafe | |
svolgono attività | dell’Anagrafe | dell’Anagrafe ONLUS | ONLUS se hanno le | |
commerciale sono | ONLUS se hanno le | se hanno le | caratteristiche richieste dalle | |
Onlus di diritto (non | caratteristiche | caratteristiche | ONLUS | |
devono iscriversi | richieste dalle | richieste dalle | ||
all’Anagrafe ONLUS) | ONLUS | ONLUS | ||
7. Agevolazioni | Donazioni detraibili/deducibili | Donazioni detraibili/deducibili | Prestazioni non imponibili fino a 7500. | Sale comunali se iscritti negli elenchi |
Iscriversi al 5 per mille Esenti di imposte di bollo e di registro Concorrere a bandi del CSV e altri bandi | Iscriversi al 5 per mille Concorrere a bandi Sale comunali se iscritti negli elenchi | Iscriversi al 5 per mille Sale comunali se iscritti negli elenchi | ||
Sale comunali se iscritti negli elenchi |
Org. di volontariato (OdV)?
Ass. sportiva dilettantistica (ASD)?
Ass. di promozione sociale (APS)?
Ass. da codice civile?
Caratteristiche | ODV L.266/9D | APS L.383/00 | ASD L.289/22 | Associazioni da codice civile |
7. Agevolazioni | Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 Art. 143 - Reddito complessivo. (ex art. 108) 1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 e' formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attivita' commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. 3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivita' aventi finalita' sociali esercitate in conformita' ai fini istituzionali degli enti stessi. |
Caratte ristiche | ODV L.266/9D | APS L.383/00 | ASD L.289/22 | Associazioni da codice civile |
7. Agevola zioni | DM 25/5/95 a)attività di vendita occasionali o iniziative occasionali .. b)attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione … c)cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari d)attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. | Art. 148 - Enti di tipo associativo. (ex art. 111) 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. |
Org. di volontariato (OdV)? Ass. da codice civile?
Ass. di promozione sociale (APS)?
Ass. sportiva dilettantistica (ASD)?
Org. di volontariato (OdV)?
Ass. sportiva dilettantistica (ASD)?
Ass. di promozione sociale (APS)?
Ass. da codice civile?
Caratteristiche | ODV L.266/9D | APS L.383/00 | ASD L.289/22 | Associazioni da codice civile |
8. Riconoscimento : la personalità giuridica | Per il riconoscimento è necessario l’atto notarile, un patrimonio, l’iscrizione al Registro delle persone giuridiche ecc | Per il riconoscimento è necessario l’atto notarile, un patrimonio, l’iscrizione al Registro delle | Per il riconoscimento è necessario l’atto notarile, un patrimonio, l’iscrizione al Registro delle persone giuridiche ecc | Per il riconoscimento è necessario l’atto notarile, un patrimonio, l’iscrizione al Registro delle persone giuridiche ecc |
persone giuridiche | ||||
ecc |
I LIBRI SOCIALI
Libro verbali assemblee
Libro verbali consiglio direttivo
Libro soci (ordinari+volontari+..)
Libro di Cassa
Libro inventari (se presenti beni)
xxx.xxxxxxxxx.xxx Consulenza e normativa Adempimenti e moduli
I LIBRI SOCIALI
• Linee generali:
- Copertina con titolo libro
- Tutte le pagine numerate (1/100), siglate dal presidente e con intestazione dell’associazione
- Ultima pagina con dicitura “Il presente registro è composto da n° pagine”
I LIBRI SOCIALI
• Libro verbali assemblee
- Contiene i resoconti di tutte le assemblee dell’associazione.
- Il numero minimo di assemblee è indicato nello statuto.
- Il termine dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto è previsto da statuto.
- I verbali devono riportare data e luogo di svolgimento, ordine del giorno.
- I Verbali devono essere firmati da Presidente dell’assemblea e segretario.
- Allegare foglio presenze.
I LIBRI SOCIALI
I LIBRI SOCIALI
• Libro verbali Consiglio direttivo
- Contiene i resoconti delle riunioni del C.D. dell’associazione.
- Il numero minimo di riunioni è eventualmente indicato nello statuto.
- I verbali devono riportare data e luogo di svolgimento, sintesi delle discussioni.
- Và riportato se le delibere sono prese all’unanimità o a maggioranza.
- I Verbali devono essere firmati da Presidente e dal segretario.
I LIBRI SOCIALI
I LIBRI SOCIALI
• Libro di Cassa
Il Libro di Cassa è un registro dove vengono annotate, in ordine cronologico, le operazioni di gestione che riguardano l’associazione e quindi tutti i movimenti:
a) di denaro contante (cosiddette operazioni di cassa)
b) di banca (cosiddette operazioni fuori cassa)
Prima di tutto devi decidere se tenere il tuo foglio cassa con modalità cartacea o elettronica.
La prima nota andrebbe compilata giornalmente o settimanalmente, a seconda della quantità di movimenti. Esempi di movimenti di prima nota sono i prelievi, i pagamenti per cassa di fornitori o ricevute quali i posteggi, l'acquisto di francobolli o di bolli, i versamenti in banca. La descrizione dev'essere il più chiara possibile.
Libro “prima nota cassa”
Associazione
Anno _ __
DARE | AVERE | DARE | AVERE | |||||
Denomina zione e DESCRIZ | n° e data | CASSA | BANCA | |||||
data reg. | IONE | doc. | ENTRATE (A) | USCITE (B) | ENTRATE (A) | USCITE (B) | ||
La prima nota cassa: …come?
1) Raccolta dei documenti in ordine di data;
2) Registrazione documenti e assegnazione di un numero protocollo;
3) Archiviazione documento.
La prima nota cassa: …cosa?
Libro (o schema) in cui vengono evidenziati tutti i
movimenti di denaro dell’associazione
DARE | AVERE | DARE | AVERE | DARE | AVERE | DARE | AVERE | ||||||||||
N° PROT. | data reg. | DESCRIZIONE | n° e data doc. | CASSA | BANCA | CREDITI ATTIVO (RIDUZ. PASSIVO ) | DEBITI PASSIVO PATRIM. (RIDUZ. ATTIVO) | COSTI | RICAVI | ||||||||
ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ||||||||||||||
TOTALI PAGINA | - | € | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | |||||
€ | - | € | - |
La prima nota: … attenzione a ?
Data dell’operazione per le operazioni bancarie
Versamento di assegno = data operazione
Addebito in banca = data della contabile
Ricevo bonifico= data della contabile
se in prima nota ho già effettuato altre registrazioni con data posteriore a quella riportata in estratto conto metto data in cui ricevo la contabile
La prima nota: … attenzione a ?
Il saldo cassa non deve mai essere negativo
Il saldo banca a fine anno deve tornare con l’estratto conto (riconciliazione)
Il saldo iniziale (n) = saldo finale (n-1)
I LIBRI SOCIALI
• Libro soci
Numero progressivo | Cognome e Nome | C.F. | Data e luogo nascita | Residenza | Data ammissione | Data recesso |
La contabilità: quando?!?
1) prevista dallo statuto
Qualora lo statuto preveda la redazione di un documento contabile di sintesi finanziaria o economica
rendiconto/bilancio
La contabilità: quando?!?
2) le leggi speciali
“obbligo di formazione del bilancio da cui risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti” (Odv: L.266/91, art. 3 comma 3 inoltre, dispone le modalità di approvazione del bilancio stesso)
“obbligo di redazione di rendiconto economico-finanziario”
(Aps: L. 383/00, art 3 comma 1 lett. h indica anche le modalità di approvazione del rendiconto)
La contabilità: quando?!?
3) Onlus … eccezioni
“Gli obblighi contabili si considerano comunque assolti se si utilizza il rendiconto entrate-uscite complessive” per:
Xxxxx che nella anno precedente non hanno conseguito proventi di ammontare superiore a € 51.645,69
Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome
(art 20-bis D.p.r. 600/73 c. 3 e 4)
La contabilità: quando?!?
4) attività commerciale
“per l’attività commerciale esercitata gli enti non profit hanno obbligo di tenere contabilità separata” (Art 144 comma 2 TUIR)
“ solo per le attività commerciali degli enti non profit si applicano le norme relative a scritture contabili, bilancio, inventario di imprese commerciali…” (Art 20 DPR 600/73)
La contabilità: come ?!?
Presenza dei documenti giustificativi delle spese
Registrazioni devono essere chiare, veritiere e corrette e in
ordine cronologico
Gestione finanziaria fatta prevalentemente tramite un conto corrente (per il controllo dei movimenti finanziari)
Attribuzione della sua tenuta ad un responsabile
La contabilità: come ?!?
Documenti giustificativi
Fatture
Ricevute
Scontrino parlante
Estratto conto
Rimborsi spese
La contabilità:
tempi conservazione
Conservazione dei documenti relativi alle entrate in base a normativa vigente:
(Art 6 co. 7 legge 266/91)
10 anni per la normativa civilistica
(art 2220 co. 1 c.c.)
almeno 5 anni per la normativa fiscale
(art 43 dpr 600/73)
Perché uno schema di bilancio?
La L.266/91 (art.3 comma 3) stabilisce che nell’atto costitutivo o nello statuto delle Organizzazioni di volontariato devono essere previsti:
-l’obbligo di formazione del bilancio;
- le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea degli aderenti.
La norma non indica schemi precostituiti ma si limita a richiedere che dal bilancio risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
Tale documento, oltre ad essere obbligatorio per legge, risponde all’esigenza di trasparenza e di pubblicità nei confronti di tutti i soggetti che vengono a vario titolo in contatto con l’organizzazione, è il principale strumento per dimostrare l’attività svolta ed è necessario perche l’organizzazione possa mantenere la qualifica di Ente non commerciale e godere delle agevolazioni fiscali previste.
Nuovo schema di bilancio: 2 modelli
Modello (1) per le OdV che utilizzano la contabilità finanziaria e il relativo principio di cassa.
Modello (2) per le OdV che adottano la contabilità economica e il relativo principio della competenza (indispensabile, in quanto sistema che permette “una tenuta di scritture contabili complete ed analitiche” per quelle OdV che ricevono fondi ai sensi della Legge n. 80/05 - ”più dai meno versi”).
+ Liquidità iniziali
+ Entrate
- Uscite
= Liquidità finale
Conto economico (ricavi-costi)
Stato patrimoniale (attivo-passivo)
Modello 1- contabilità finanziaria
1. LIQUIDITA’ INIZIALE (cassa+Banca+Titoli) | |
ENTRATE | |
1. QUOTE ASSOCIATIVE | |
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91) | |
2.1 da soci (specificare a quale titolo) | |
2.2 da non soci (specificare a quale titolo) | |
2.3 da CSV e Comitato di Gestione | |
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) | |
2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali | |
2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo) | |
2.7 dal cinque per mille | |
2.8 altro (specificare) | |
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91 | |
3.1 da soci | |
3.2 da non soci |
Modello 1- contabilità finanziaria
TOTALE ENTRATE
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91 | |
5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi) | |
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli | |
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett.b) | |
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d) | |
5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA‘ COMMERCIALI MARGINALI | |
5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 lett.c) | |
5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione (D.M. 1995 lett. e) | |
6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91) | |
6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) | |
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) | |
6.3 altro: specificare | |
7. ANTICIPAZIONI DI CASSA | |
8. PARTITE DI GIRO | |
Modello 1- contabilità finanziaria
USCITE | |
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute) | |
2. ASSICURAZIONI | |
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91 | |
2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. | |
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 40/1993)) | |
3.1 dipendenti | |
3.2 atipici e occasionali | |
3.3 consulenti (es. fisioterapista) | |
4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro) | |
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…) | |
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari) | |
6.1 per struttura odv | |
6.2 per attività | |
6.3 per soggetti svantaggiati | |
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae, ) | |
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, x/x xxxxxxxx, xxx.…) | |
0. XXXX XXXXXXXX | |
00. IMPOSTE E TASSE |
Modello 1- contabilità finanziaria
11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate) | |
12. ALTRE USCITE/COSTI | |
12.1 Contributi a soggetti svantaggiati | |
12.2 Quote associative a odv collegate o Federazioni (specificare) | |
12.3 versate ad altre odv (specificare) | |
12.4 Altro (specificare) | |
13. PARTITE DI GIRO | |
TOTALE USCITE |
LIQUIDITA' FINALE (Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite) | |
di cui Valori in cassa | |
di cui Valori presso depositi |
Data Firma
Compensi erogati dalle associazioni
L’associazione è equiparata a qualsiasi altro datore di lavoro e non beneficia di nessuna agevolazione (solo l’associazione sportiva dilettantistica ha un’agevolazione).
Pertanto l’associazione dovrà effettuare tutti gli adempimenti richiesti per la figura del datore di lavoro:
versamento ritenute fiscali e contributi operate
Tenuta di libri o presentazione di dichiarazione all’erario o agli altri enti previdenziali Obblighi assicurativi
Obblighi legati alla sicurezza
Inoltre ricordiamo che:
Per iscriversi al RR delle O.D.V: L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.
Per iscriversi al RR delle A.P.S.: Prevalenza delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.Possono, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prest. di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
MODELLO EAS
MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI
d.l. 185 del 30 29/11/08 Art.30,
• Per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore, il modello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione
MODELLO EAS MODIFICHE
• In caso di modifiche dei dati, gli enti associativi sono obbligati a presentare nuovamente il modello con le variazioni intervenute entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi.
• In caso di re-invio è necessario comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte.
• Non devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati:
• • dati identificativi del rappresentante legale o dell'associazione se già comunicate
• • ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
• • ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione 30);
• • numero dei soci e/o associati dell’ente associativo (dichiarazione n. 24);
• • ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
• • costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);
• • il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);
• • numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi
• (dichiarazione n.33)
Contributi Agevolazioni fiscali
Contributi uso beni e servizi
Dopo 1 anno di attività
Dopo 6 mesi di attività
Dopo 1 anno di attività
O.N.L.U.S.
O.d.V. o A.P.S.
Elenco associativo
I PRINCIPALI REGISTRI ASSOCIATIVI
COMUNE
PROVINCIA
REGIONE
DIREZ. REGIONALE AGENZIA ENTRATE
Modulo di iscrizione
Autocertificazione
Triennale
Triennale
Fino alla sussistenza dei requisiti
L’ASSICURAZIONE
In base al testo della Legge 266/91 - Legge quadro sul volontariato art.4 comma 1, le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Il CSV si è attivato per una polizza assicurativa vantaggiosa. L’offerta prevede un premio base di soli euro 2.00 a volontario.
LA PRIVACY
LA SICUREZZA SUL LAVORO
Associazione riconosciuta o non riconosciuta?
Le associazioni per ottenere la personalità giuridica, devono acquisire il riconoscimento.
Con il riconoscimento l’amministrazione che lo ha conferito controlla, ad esempio, se il patrimonio sociale è equo in relazione allo scopo associativo e soprattutto se l’associazione è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni attuali e future.
Associazione riconosciuta o non riconosciuta?
Il riconoscimento deve essere richiesto tramite apposita domanda, all’autorità governativa.
Nello specifico, l’istanza dovrà essere presentata al prefetto del luogo in cui ha o avrà luogo la sede dell’associazione, munita della documentazione necessaria (oppure in Regione) con:
copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto; perizia giurata degli immobili che compongono il patrimonio;
quotazione ufficiale o perizia per i titoli (quotati e non).
Associazione riconosciuta o non riconosciuta?
Con l’emissione del Decreto di riconoscimento l’associazione acquisisce:
- autonomia patrimoniale “perfetta” (ossia scissa da quella dei soci);
- la limitazione della responsabilità degli amministratori al solo patrimonio dell’Associazione.
Rapporti con la
Comune di Padova
Assessorato alla Partecipazione
pubblica amministrazione
Capita frequentemente che le Associazioni non profit (siano esse sportive o culturali) si trovino ad organizzare attività presso Enti pubblici (soprattutto Scuole ma anche Comuni). Ebbene, le prestazioni fornite dall’Ente devono considerarsi esenti IVA?
Soggette ad IRES e IRAP?
COSA DICE LA LEGGE?
1) Sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 20 del D.P.R. 633/1972 le prestazioni effettuate da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni o ONLUS finalizzate all’educazione dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, inclusa la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale.
2) Non concorrono a formare il reddito (imponibile) degli Enti non commerciali (e dunque non sono soggetti a tassazione IRES e IRAP) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti Enti per lo svolgimento in regime di convenzione o accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi, e questo ai sensi dell’art. 143, del D.P.R. 917/1986 (TUIR).
3) I corrispettivi specifici versati per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e rivolte agli iscritti, associati o partecipanti non si considerano commerciali, e pertanto dette somme rientrano nel novero delle attività non costituenti reddito imponibile (o istituzionali). Art. 148, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Rapporti con la
Comune di Padova
Assessorato alla Partecipazione
pubblica amministrazione
CIRCOLARE N. 34/E del 21 novembre 2013
Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche - Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi.
CONTRIBUTI PUBBLICI
a) Xxx affermarsi che l’amministrazione non opera all’interno di un rapporto
contrattuale quando le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti, come ad esempio nel caso
degli aiuti di Stato automatici, ovvero in favore di particolari categorie di soggetti (ad esempio contributi a valere sulle imposte dirette in favore delle confessioni religiose firmatarie di accordi con lo Stato o di associazioni, destinatarie del 5 o dell’8 per mille dell’IRPEF).
Nei casi in cui la norma che individua, in modo diretto o indiretto, i beneficiari delle somme (che possono svolgere anche una attività commerciale, in via esclusiva o meno) definisce l’erogazione come aiuto o come agevolazione è, pertanto, agevole affermare che l’insieme di regole da applicare è quello proprio dei contributi pubblici e non quello dei contratti.
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CONTRIBUTI PUBBLICI
b) Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la cui concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi, non assumono la natura di corrispettivo.
c) Altre volte, il procedimento per la erogazione di somme è definito a livello comunitario ed attuato nell’ordinamento domestico attraverso bandi o delibere di organi pubblici (per es: il CIPE). Anche in questi casi l’erogazione di vantaggi economici in favore dei soggetti individuati dal regolamento comunitario si inserisce nella funzione amministrativa ed esula dallo schema dei contratti a prestazioni corrispettive.
d) Le somme erogate dai soci – ivi incluso, ovviamente, il socio avente soggettività di diritto pubblico – in base alle norme del codice civile, quali apporti di capitale, esposti in bilancio all’interno del patrimonio netto, non possono essere
considerate corrispettivi di prestazioni di servizi in quanto si inseriscono nell’ambito del rapporto associativo e non sono collegate ad alcuna controprestazione da parte del beneficiario (apporti di capitale e coperture di disavanzi).
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CORRISPETTIVI
Le erogazioni conseguenti alla stipula di contratti in base al codice dei contratti pubblici, adottato in recepimento di apposite direttive comunitarie, si inseriscono all’interno dello schema contrattuale. L’amministrazione, infatti, quando opera in riferimento a tali norme -genericamente accumunate nella locuzione di “procedimenti ad evidenza pubblica” -
procede all’individuazione del soggetto che fornisce una prestazione a fronte della quale l’amministrazione stessa si obbliga alla erogazione delle correlate somme.
b) Si opera all’interno del medesimo schema (e quindi si è in presenza di una erogazione-corrispettivo a fronte di una prestazione di servizi) anche se i contratti sono stipulati al di fuori o in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici: ciò avviene quando il contratto a prestazioni corrispettive regola rapporti per settori esclusi a norma dello stesso codice (per esempio: contratti riguardanti la sicurezza nazionale), ovvero quando i rapporti sono costituiti con soggetti dai particolari requisiti per i quali gli affidamenti sono effettuati al di fuori delle regole del medesimo codice (per es: le società operanti secondo il modello organizzativo dell’in house providing), con la conseguenza
che si rendono applicabili tutte le norme tributarie che regolano tali fattispecie.
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CRITERI SUSSIDIARI PER QUALIFICARE LA NATURA DELLE
EROGAZIONI (Qualora non sia riscontrabile un riferimento normativo che individui la esatta qualificazione delle erogazioni)
- Qualora sia rinvenibile un rapporto di scambio per cui alla pubblica amministrazione deriva un vantaggio diretto ed esclusivo dal comportamento richiesto al privato, ci si trova innanzi ad una prestazione e controprestazione che non può che essere inquadrata nello schema contrattuale. (sicuramente nelle ipotesi in cui l’amministrazione acquisisca la proprietà del bene o comunque si avvalga dei risultati derivanti dalla attività per la quale sono erogate le somme)
- Presenza in convenzione - anche tramite norme di rinvio - di clausole risolutive o di penalità dovute per inadempimento
- Criterio residuale (anche l’assenza di tali clausole, tuttavia, non necessariamente comporta che si sia in presenza di una erogazione non corrispettiva, atteso che l’attività finanziata può comunque concretizzare un’obbligazione il cui inadempimento darebbe luogo ad una responsabilità contrattuale)
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Fatturazione elettronica
OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
dal 6 giugno 2014
Scatta dal 6 giugno 2014 l'obbligo di trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio Dati (S.I.D.) gestito dall'Agenzia delle Entrate per le fatture emesse nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale.
Viene poi fissato al 31.3.2015 (in luogo del precedente 6.6.2015) il termine di decorrenza di tale obbligo nei confronti della generalità delle Pubbliche Amministrazioni (quindi anche Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane, ASL...) Si ricorda che con l'entrata in vigore di tale disciplina, le Pubbliche Amministrazioni interessate non potranno procedere al pagamento delle fatture trasmesse in forma cartacea.
L’obbligo di trasmissione esclusivamente in formato elettronico riguarda anche le associazioni con solo codice fiscale per le attività svolte in convenzione e le attività di prestazione di servizi svolte a favore dell’ente pubblico. Il CSV ha pertanto attivato un servizio di invio fatture elettroniche per conto dell’associazione che comprende la conservazione sostitutiva a norma per 10 anni.
Altre opportunità
PEC posta elettronica certificata
Carta prepagata
Assicurazione
23/03/2013 CSV Padova 52