VERBALE DI ACCORDO
Tra
Anas S.p.A.
E
la Rappresentanza aziendale dei dirigenti del gruppo ANAS Premesso che
Anas e la rappresentanza aziendale dei dirigenti del Gruppo Anas confermano la volontà di consolidare un modello di relazioni industriali rispondente alla specificità della figura dirigenziale e sottolineano la valenza strategica del ruolo manageriale quale fattore di accrescimento competitivo nonché di crescita attenta ai valori dell'etica e della responsabilità sociale dell'impresa;
Le Parti confermano, di conseguenza, che l'introduzione di modelli gestionali e retributivi che leghino quote di retribuzione del dirigente ai risultati aziendali, costituisce un elemento di grande rilevanza per la modernizzazione dei sistemi gestionali del Gruppo Anas, per la valorizzazione delle risorse dirigenziali nonché per dare effettiva attuazione alle intese contrattuali tra le parti;
A tal fine, con il presente Accordo, le Parti intendono rinnovare il contratto coilettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente ANAS, apportando le modifiche elo integrazioni di seguito riportate elo definite nello stesso, che, pertanto, sostituiscono gli articoli del CCNL a disciplina della stessa materia;
per tutto quanto non espressamente modificato dal presente Accordo valgono le previsioni di cui al CCNL stipulato in data 16 aprile 2003 e xx.xx. ed ii.;
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente rinnovato ha decorrenza dal 10 agosto 2017 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2019 sia per la parte economica che normativa;
si conviene e si stipula quanto segue;
Il
1. L'art.1 ("ambito di applicaziane") del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003) viene integralmente sostituito dal presente testo;
Art. 1
(ambito di applicazione)
+
1. /I presente contratta si applica a livello nazionale ai dirigenti del Gruppa Anas.
2. Sono dirigenti i presto tori di lavara per i quali sussistona le candiziani di subordinazione di cui a/l'art. 2094 del cadice civile e che ricoprana nelle strutture aziendali un ruolo caratterizzato da un elevato grado di prafessionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le lora funzioni al
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3. Le eventuali contraversie rispetto al riconoscimento della qualifico del dirigente sono sottoposte alla pracedura di cui all'art. 20 ed il riconoscimento che ne consegue comporto l'applicazione del contratto con effetto dalla dato di attribuzione delle mansioni oggetto della contraversia.
2. All'art. 2 del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003) è aggiunto il comma 4, di cui si riporta di seguito il contenuto:
4. Il dirigente è tenuto a presento re, prima della sottoscrizione della lettera di assunzione, in aggiunta alla documentazione amministrativa prapedeutica alla stessa, il certificato penale e dei carichi pendenti del casellario giudiziale. A prescindere dagli adempimenti previsti dal successivo art. 17, inoltre, l'azienda può richiedere al dirigente in forza in qualsiasi momento nel corso del rapporto di lavora lo praduzione di detti certificati oppure, in alternativa, di idonee autocertificazioni, anche con eventuale cadenza periodica.
3. All'art. 3 ("minimo contrattuale") del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003), il comma 1 è sostituito dal seguente e il comma 2 è abrogato:
1. Il minimo contrattuale mensile base dei dirigenti, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, al lordo delle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali, pari a 3.668,95 eura viene rideterminato, con decorrenza dal 01.08.2017, in 3.868,95 eura, e, dallo agosto 20 18, in 3.968,95 eura.
Le parti concordano di corrispondere ai dirigenti in forza, assunti/nominati prima del 31 dicembre 2014, una indennità "una tantum" a titolo di arretrati per il periodo dallO gennaio 2012 al 31 luglio 2017, per un importo pari a 4.000,00 euro al lordo delle trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali. Per i dirigenti assunti/nominati nel periodo dal 10 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 l'importo dell'indennità una tantum sarà corrisposto pro-rata. L'una tantum verrà erogata ai dirigenti in forza alla data di corresponsione della stessa, che awerrà unita mente alle competenze del mese di settembre 2017.
4. L'art.5 ("indennità di funzione") del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003) e i successivi relativi accordi modificativi e/o integrativi sono abrogati e sostituiti dal seguente articolo:
Art. 5
(Indennità di funzione)
1. AI dirigente campete un'indennità di funzione correlata alla posizione occupata ed all'entità delle responsabilità attribuitegli.
2. L'articolazione dell'indennità di funzione viene effettuata sulla base delle posizioni dirigenziali presenti nell'organizzazione aziendale, come di seguito riportate:
a. SENIOR EXECUTlVE;
b. EXECUTIVE;
c. SENIOR MANAGER;
d. EXPERT;
e. MANAGER.
2
L'indennità di funzione viene riproparzianato su dodici mensilità e incide sullo tredicesima mensilità di cui all'art. 7 e sull'assegno integrativo 01minimo controttuale di cui 01comma 3 dell'art. 3 ed è soggetto o contribuzione ordinario e o TFR.
In coso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, /'indennità di funzione viene colcolata pro rata.
3. In relazione 0110strutturo aziendale, /'indennità di cui 01presente articolo è quantificota secondo l'articolazione delle posizioni riportato nello tabella o seguire:
POSIZIONE Classe
INDENNITA'
€IANNUALE
SENIOR | EXECUTIVE | 81 | € 61.830,83 | |
2 | € 56.830,83 |
I
EXPERT
I
2 € 41.830,83
P
EXECUTIVE | 1 | € 51.830,83 |
2 | € 49.830,83 | |
1 | € 46.830,83 | |
SENIOR MANAGER | ||
€ 36.830,83 1
81 € 31.830,83 1
MANAGER
I
P81
€ 26830,83 1
€ 21830,83 1
4. Nel coso di assegnazione o diverso incorico del dirigente, 0110stesso verrà riconosciuta /'indennità corrispondente 0110posizione assegnato in luogo dello precedente, anche se di importo inferiore, con conseguente riduzione o incremento rispetto o quello precedente fermo restando quanto previsto nel verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente verbale.
5. Nel confermare l'applicozione di un sistemo di incentivazione variabile dello retribuzione, le porti rinviano od un successivoaccordo lo determinazione delle percentuali massime dello retribuzione annuo lordo do riconoscere in funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnati sullo base dello posizione attribuita.
Per la definizione dell'allocazione dei dirigenti in forza alla data di entrata in vigore del presente rinnovo contrattuale e di quelli di nuova nomina/assunzione nelle posizioni i cui al comma 2 del nuovo art. S, nonché per l'individuazione del regime tranSitorio, viene sottoscritt no specifico verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente verbale.
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5. L'art.8 ("Ferie") del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas 5pa (stipulato in data 16 aprile 2003), così come modificato e/o integrato dal successivo accordo del 3 gennaio 2006, è abrogato e sostituito dal seguente articolo:
Art. 8
(Ferie)
1. AI dirigente spetta, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di 35 giorni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile, il predetto periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione.
2. Leferie non godute nell'anno di riferimento possono esseredifferite entra i termini stobiliti dalla legge.
3. Nel colcolo del predetto periodo di ferie saranno escluse le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali considerati toli dallo legge.
4. In ogni coso il dirigente conserva il diritto di beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie maturato come impiegato.
5. Fermo restonda il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane di cui 01 precedente comma 1, non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entra il primo semestre dell'anno successivo,verrà corrisposto, salvo espressi divieti di legge, per il periodo non goduto, un 'indennità pari alla retribuzione spettonte do liquidarsi entra il primo mese del secondo semestre di detto anno.
6. In coso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spesesostenute dal dirigente sono a corico dell'azienda.
7. Lo risoluzione del rapporto per qualsiasi motiva, salvo espressi divieti di legge, non pregiudico il diritto alle ferie maturate.
8. In cosa di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio presto ti.
9. L'assegnazione delle ferie non puà awenire durante il periodo di preawisa. Pertanto, in caso di preawiso lavorato, si darà luogo 01 pagamento dell'indennità sostitutivo.
6. L'art. 12 ("Missioni e Trasferte") del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas 5pa (stipulato in data 16 aprile 2003) così come modificato e/o integrato dal successivo accordo del 31 dicembre 2011, è abrogato e sostituito dal seguente articolo:
Art. 12 (Missioni e Trasferte)
1. Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio, 01 dirigente in trasferta per un periodo superiore alle 8 ore, che non preveda il pernottamento, spetta un importo aggiuntivo per rimborso spesenon documentabili, pari a f 80,00. Nel coso in cui lo trasferta, per una durato superiore alle 8 ore, renda necessario il pernottamento, al dirigente spetto per l'intera giornato un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pori od f 120,00.
2. L'importo giornaliero massimo delle spese documentate relative al trasporto, al vitto e all'alloggio non può eccederei massimali definiti dalla policy aziendale sulle trasferte del personale dirigente.
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3. Ai Responsabili del Coordinamento Territoriale, ai Responsabili del Supporto Amministrativo Gestionale e ai Responsabili della Progettazione e Realizzazione Lavori, per tutti gli sposta menti dagli stessi effettuari all'interno dell'area territoriale di competenza, viene riconosciuto, in luogo del
rimborso spese non documentabili di cui 01 IO comma del presente articolo, un'indennità denominato "indennità di coordinamento territoriale" p 12 mensilità, pari o f 300 mensili 01
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4. L'indennità di cui al comma 3 del presente articolo è corrisposta per 12 mensilità e non è assoggettata alla tredicesima e all'assegno integrativo al minimo contrattuale. La stessa non viene corrisposta in coso di assenza nel mese del dirigente per un numera di giorni superiore alla metà dei giorni lavorativi nel mese stesso.
4. Gli importi erogati a titalo di spese non documentabili, non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratta.
Si allega al presente verbale di accordo la policy aziendale sulle trasferte nazionali e internazionali dei personale dirigente che verrà formalizzate dall'Azienda contestualmente all'entrata in vigore del rinnovo contrattuale (allegato n. 1).
7. L'art. 13 ("Trasferimento del dirigente") del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003) così come modificato eia integrato dai successivi verbali di accordo del 3 gennaio 2006, al punto 8, e del 31 maggio 2007, al punto 9, è abrogato e sostituito dal seguente articolo:
Art. 13 (Trasferimento del dirigente)
l. Il dirigente può essere trasferita da una sede all'altra di lavoro per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dello societò.
2. Il trasferimenta dovrà esserecomunicato per iscritto dall'Azienda al dirigente con un preawiso non inferiore a mesi 3.
3. AI dirigente trasferita sarà corrisposta il rimborsa delle spese cui va incontra per sé e famiglia per effetto del trosferimenta stessa nei limiti delle palicy aziendali stabilite, nonché un'indennità una tantum pari a 4 mensilitò di retribuzione lorda (composta da paga base, indennità di funzione, ex indennità di funzione riassarbita, ex indennità di funzione riassorbibile, scatti di anzianità, ex ria, ad persanam, superminima, ratea tredicesima).
4. Ai dirigenti trasferiti su iniziativa dell'Azienda pressa una sede diversa da quella del centro dei propri interessi (da intendersi a titolo esemplificativa, ma non esaustiva, il luogo dove il dirigente eia isuoi conviventi dimorono abitualmente, oppure il luogo dove ildirigente eia i suoi conviventi hanno lo residenza, oppure il luogo dove il dirigente eia i suoi conviventi hanno lo disponibilità di un immobile ad usa abitativa) è assegnato, all'atto del trosferimenta, un alloggio di servizio idonea a sopperire alle esigenze del dirigente e della propria famiglia per lo durota massima di cinque anni. In casi eccezionali, con particolare riferimento agli incarichi assegnati nel territorio, puà essere autorizzata dalla Società lo fruizione dell'alloggia di servizio per periodi superiori, qualora sia richiesta una permanenza più lunga nel luogo di destinazione del trasferimento.
5. Qualora non fossero disponibili gli alloggi di servizio della Societò, il dirigente prowede a reperire sul mercato un'abitazione secondo le modalità e ilimiti definiti dalla relativa palicy aziendale.
6. Il dirigente che procede alla risoluzione del rapporta entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, motivando il propria recessa con lo mancata accettazione del trasferimento, ha diritto ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preawisa spettante in cosa di licenziamento e ad un'indennitò supplementare pari ad 1/3 del corrispettiva del preawiso individuale maturato.
7. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trosferimento ha diritto all'indennità sostitutiva del preawisa.
8. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano alla società di rispettare i termini di
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preawisa di cui al comma 2, al dirigente verrà riconosciuta u rndennitò di mancato preawiso pari ad un massimo di tre mensilitò lorde della retribuzio e orda (composta da paga base, indennità di funzione, ex indennità di funzione riassorbita, x i d nità di funzione riassarbibile,
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9. Non è previsto il ricanoscimento delle indennità e dell'alloggio di cui ai cammi precedenti, nel caso
in cui il trasferimento sia disposto su base volontaria e nel caso in cui il dirigente venga trasferito nel luogo del centro dei suoi interessi, come specificato al precedente comma 4.
Si allega al presente verbale di accordo la policy aziendale per il trasferimento d'ufficio del personale dirigente che verrà formalizzata dall'Azienda contestualmente all'entrata in vigore del rinnovo contrattuale (allegato n. 2).
8. Con riferimento all'art. 16 ('Trattamento infortunio e malattia derivante da cause di servizio e non") del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003), così come modificato
elo integrato dai successivi verbali di accordo del 3 gennaio 2006, punto 5, e del 3 febbraio 2010,
punto 6, è stabilito quanto segue:
al fine del riconoscimento delle somme di cui al comma 2, punto 1, nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua dopo l'awenuta attestazione dello stato di invalidità, il dirigente dovrà darne formale comunicazione all'Azienda, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di attestazione, producendo la relativa documentazione giustificativa a supporto, a pena di decadenza dal diritto.
con la nozione di "retribuzione" di cui al comma 4, punto 3, si intende la retribuzione annua lorda, comprensiva di: paga base, indennità di funzione, ex indennità di funzione riassorbita, ex indennità di funzione riassorbibile, scatti di anzianità, ex xxx, ad personam, superminimo contrattuale, assegno integrativo al minimo contrattuale e tredicesima.
9. Il comma 3 dell'art. 17 ("Responsabilità civile, penale ed amministrativa derivante da attività di servizio
- Patrocinio Legale") del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003) così come modificato elo integrato dal Verbale di Accordo del 3 febbraio 201 O,è abrogato e sostituto dal seguente:
3. In tutti i casi in cui nei confronti di un dirigente sia notificato un'informazione di garanzia eia si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità dinanzi al giudice ordinario (civile eia penale), amministrativo o contabile, per fatti o atti connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, il dirigente dovrà darne comunicazione formale alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione dell'Azienda, entro 20 giorni lavorativi dalla awenuto notifica del relativo prowedimento o, comunque, dalla data in cui ne viene a conoscenza. Detta comunicazione nel medesimo termine deve essereeffettuato anche nel coso della notifica di awisi di garanzia per reati contro lo Pubblica
Amministrozione espressamente previsti dal Titolo seconda, Capo primo del Codice Penale, oltre che dagli Art. 416 c.p., Art. 416 bis c.p. e Art. 416 ter c.p., anche qualora si riferiscono a fatti e/o atti non inerenti all'espletomento dei compiti d'istituto.
La mancata ottemperonza a quanto espressamente previsto dal parografo precedente comporta l'automatica caducazione dal diritto di richiedere il patrocinio legale di cui al presente articolo.
10. All'art. 18 ("Mutamento di posizione"), comma 1, del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003), dopo la parola "risolva" è aggiunto "unilateralmente".
11. All'art. 21 ("Risoluzione del rapporto di lavoro") del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003) è aggiunto il seguente comma:
~ 5." di'po",io"i de'P'"'""" oP/w'o. roM/Io wm"""o,"", pe; i~II'" diwl 01 /' wmmo. ""
raggiunto i requisiti di legge per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. La comunicazione di cui 01comma IO potrà essere effettuata dall'Azienda, nel rispetto del preawiso di cui all'art. 23, facendO decorrere quest'ultimo in anticipo rispetto olia maturaziane dei requisiti di cui al periodo precedente, purché olia data di scadenza del periodo di preawiso, il dirigente li abbia raggiunti.
12. L'art. 22 ("Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro") del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003) è sostituito dal seguente:
Art. 22
(Risoluzione consensuale)
l. In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al dirigente sarà erogata, in aggiunta al trattamento di fine rapporto (per i dirigenti assoggettati al regime previdenziale privatistico), una somma aggiuntiva, sostitutiva del preawisa maturata, fissata in misura pari al corrispettivo del preawiso stesso.
2. In aggiunta all'importo di cui al comma precedente, verrà riconosciuta al dirigente un'ulteriore somma, come di seguita determinata:
da 7 a 12 mesi manconti dal raggiungimento del diritto a pensione - primo requisita utile -
a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro: 5 mensilità;
da 13 a 24 mesi manconti dal raggiungimento del diritta a pensione - primo requisita utile
- a partire dalia data di risoluzione del rapporto di lavoro: 7 mensilità;
da 25 a 36 mesi mancanti dal raggiungimento del diritta a pensione- primo requisita utile
- a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro: 72 mensilità;
da 37 a 48 mesi manconti dal raggiungimento del diritto a pensione- primo requisito utile
- a partire dalla dato di risoluzione del rapporto di lavoro: 18 mensilità;
da 49 a 60 mesi mancanti dal raggiungimento del diritto a pensione- primo requisito utile
- a partire dalla dato di risoluzione del rapporto di lavoro: 22 mensilità.
3. In aggiunta alle mensilità di cui al precedente commo, L'Azienda corrisponderà al dirigente una somma aggiuntivo,
pari alla media mensile dell'importo dei contributi INPS totali versati dall'Azienda (sia a carico dell'Azienda sia a carico del dirigente) nei dodici mesi antecedenti l'estinzione del rapporto di lavoro, moltiplicota per il numero dei mesi manconti al raggiungimenta del diritto a pensione a partire dal settimo mese compreso, al lordo delle ritenute fiscali applicabili. L'applicazione del presente
punto è incompatibile con qualsiasi attività di lavora dipendente o autonomo eventualmente
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svolta nel periodo intercorrente tro lo risoluzione del rapporta di lavoro e lo maturazione del diritto a pensione. Il verbale di accordo individuale relativo olia risoluzione dovrà contenere apposita dichiarazione di responsabilità che il dirigente interessato dovrà sottoscrivere unitamente al Verbale di accordo stesso.
4. La Società, al fine di consentire ai dirigenti interessati di continuare a fruire, fino al raggiungimenta del diritto a pensione, dell'assistenza integrativa sanitaria (FASI,FASIDIo ASSIDAI),corrisponderà ai medesimi una somma equivalente all'importo complessivo, ragguagliato al numero dei mesi
manconti olia pensione, al lordo delie ritenute fiscoli applicabili, calcolata con riferimento al contributo attualmente a carico aziendale; i pagamenti ai rispettivi fondi restono a carico degli
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5. Nei cosi in cui il requisito del diritto a pensione si collochi dal sessantunesimo mese in poi, o partire dalla doto di estinzione del rapporto di lavoro, l'Azienda corrisponderà una somma aggiuntiva rispetto a quella prevista nel precedente comma 1,pari a 22 mensilità.
6. Gli importi complessivi, di cui ai punti precedenti, verranno erogati a titolo di somma aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, e l'accorda relativo alla risoluzione consensuale del rapporta di lavoro, dovrà prevedere anche una somma a titolo transattiva, definito dall'Azienda, in relazione a specifiche situazioni.
13. Le parti, dando atto con il presente verbale che l'indennità forfettaria di cui all'allegato 2 del vigente CCNL dei dirigenti dell'Anas Spa (stipulato in data 16 aprile 2003) che è andata ad integrare l'attuale indennità di funzione ha sostituto quella di reperibilità, concordano di abrogare il citato allegato ritenendo che l'indennità di funzione, così come rideterminata nel precedente punto 4, comprenda anche l'indennizzo per la reperibilità del dirigente.
14. A decorrere dal 10 agosto 2017 la quota a carico dell'Azienda relativa al Fondo previdenziale complementare Previndai viene incrementata del 2% della retribuzione mensile utile al TFR. La quota a carico del dirigente, pari al 4% della retribuzione mensile utile al TFR, resta invariata.
15. Le parti si impegnano a sottoscrivere un accordo entro il31 dicembre 2017 con il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Assidai per incrementare le prestazioni sanitarie offerte adeguandole a quelle garantite dal Fondo Fasidi.
16. Per tutto quanto non espressamente modificato dal presente accordo, valgono le previsioni di cui al CCNL stipulato in data 16 aprile 2003 e successive modifiche e integrazioni non abrogate.
Roma, 4 agosto 2017
Per la
Rappresentanza Aziendale dei Dirigenti Federmanager
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