ACCORDO AZIENDALE DEL 21/03/2022,
ACCORDO AZIENDALE DEL 21/03/2022,
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CCL ASTRAL SPA FUNZIONE PUBBLICA,
In data 21 marzo 2022, presso la sede dell’Azienda Strade Lazio - ASTRAL SpA in Roma,
tra
• L’Azienda Strade Lazio - ASTRAL SpA (d’ora in avanti AZIENDA o ASTRAL), rappresentata dall’Amministratore Unico, Xxxxxxx XXXXXXX e dal dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, Xxxxxxx XXXXX, assistiti da Xxxxx XXXXXXXXXX della FEDERLAZIO;
e
• la F.P.S. - CISL di Roma e Lazio, rappresentata dal membro designato del Consiglio Generale Regionale, Xxxx XXXXXXXX e dall’RSA del personale non dirigente, Xxxxxxxxx XXXXXX;
• la UIL FPL rappresentata dal Segretario Regionale, Xxxxxx XXXXXXXX;
• la FP CGIL Funzione Pubblica di Roma e del Lazio, rappresentata dai Responsabili regionali, Xxxxxxx XXXXXXXXX e Xxxxxx XXXXXXXX e dal RSA del personale non dirigente, Xxxxxxx XXXXXXX;
• la CISAL rappresentata dall’ RSA del personale non dirigente, Xxxxxxx XXXXXXXX;
• la RSU rappresentata da ;
- di seguito congiuntamente indicate come “le Parti” - viene sottoscritto il seguente
“Accordo Aziendale sulle progressioni economiche orizzontali per il biennio 2022-2023”
PREMESSO CHE
- in data 26/09/2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo di Lavoro specifico per Astral SpA, denominato “Contratto Collettivo di Lavoro Astral SpA Funzione Pubblica”, per il triennio 2019-2021;
- nelle more del rinnovo contrattuale, per la disciplina dell’istituto delle progressioni economiche all’interno delle Categorie, si fa riferimento all’art. 16 del su richiamato Contratto;
- il CCL prevede, tra l’altro, che le progressioni economiche siano riconosciute, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, nonché attribuite in relazione alle risultanze della valutazione delle performance individuali, del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente, a tal fine, anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite;
- il CCL prevede altresì che, ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore sia in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento, pari a 24 mesi;
- alla luce delle recenti disposizioni interpretative in materia, per quota limitata dei dipendenti va intesa una quota non superiore al 50% della platea dei potenziali beneficiari;
CONSIDERATO CHE
- in Azienda, l’ultima applicazione dell’istituto delle progressioni orizzontali, è stata disciplinata ed attuata con Accordo Sindacale del 17 ottobre 2019;
- le progressioni economiche orizzontali interne alla Categoria di appartenenza, costituiscono uno strumento di valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;
- per l’anno 2022 l’Azienda ha stanziato risorse finanziarie pari a € 200mila (costo azienda), da destinare all’istituto delle progressioni economiche orizzontali, nonché ulteriori €. 200.000,00 per l’anno 2023, quali incrementi del costo annuo fisso del personale;
- si rende necessario ridefinire, ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. c) del vigente CCL Astral SpA Funzione Pubblica, i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche orizzontali per il biennio 2022-2023;
SI STABILISCE QUANTO SEGUE
Art. 1
Ambito di applicazione
1) Il presente Accordo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dal CCL Astral SpA Funzione Pubblica, in forza ad Astral SpA da non meno di tre anni alla data del 31/12/2021 per le progressioni economiche di cui al comma 2) e da non meno di tre anni alla data del 31/12/2022 per le progressioni economiche di cui al comma 3).
2) le Parti concordano che, nell’anno 2022, con decorrenza dal termine della definizione delle relative graduatorie di cui al presente Accordo, vengano attribuite in modo selettivo le progressioni economiche orizzontali ad una quota massima del 50% dei dipendenti aventi diritto nel medesimo anno e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili, in possesso, alla data del 31/12/2021 di una posizione economica in godimento che consenta la progressione, con un periodo minimo di permanenza nella medesima non inferiore a 24 mesi.
3) le Parti concordano altresì che, nell’anno 2023, con decorrenza dal termine della definizione delle relative graduatorie di cui al presente Accordo, vengano attribuite in modo selettivo le progressioni economiche orizzontali a una quota massima del 50% dei dipendenti aventi diritto nel medesimo anno e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili, in possesso, alla data del 31/12/2022, di una posizione economica in godimento che consenta la progressione, con un periodo minimo di permanenza nella medesima non inferiore a 24 mesi.
4) tutte le Categorie presenti in Azienda (B, C e D), saranno ricomprese nel tetto del 50% in proporzione al numero dei potenziali beneficiari inquadrati nelle medesime.
Art. 2
Requisiti per l’accesso alle progressioni economiche orizzontali
1) Per accedere alle procedure di selezione finalizzate al conseguimento della progressione economica nella Categoria, per ciascuna annualità, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) aver maturato, al 31 dicembre precedente all’anno di riferimento, ventiquattro mesi di effettivo servizio svolto nella posizione economica di attuale inquadramento. A tal proposito, non viene considerata “effettivo servizio” l’assenza per la quale non viene riconosciuto al lavoratore alcun trattamento economico o emolumento, comunque denominato;
b) non aver ricevuto, nel biennio precedente, sanzioni disciplinari superiori alla multa di importo pari a 4 ore di retribuzione;
c) aver conseguito una valutazione media annua delle performance, riferita al triennio precedente, non inferiore a 70/100.
Art 3
Domanda di partecipazione
1) I lavoratori interessati alla progressione economica orizzontale ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, potranno inoltrare domanda di partecipazione alla selezione, con le modalità che saranno indicate dall’Azienda.
Art. 4
Attribuzione punteggi e formazione delle graduatorie
1) Nell’ambito di ciascuna Categoria, il punteggio attribuito a ciascun partecipante sarà ottenuto dalla media dei punteggi ottenuti dal dipendente nei tre anni precedenti, con riferimento alla valutazione annuale delle performance (produttività annua); ai fini della presente procedura non saranno ammessi a valutazione i dipendenti che abbiano conseguito una media di valore inferiore a 70/100;
2) In caso di ex aequo nell’ambito di ciascuna Categoria, fermo il tetto della quota massima del 50 % dei potenziali beneficiari e delle risorse finanziarie stanziate in ciascun anno per le progressioni orizzontali, nella definizione della graduatoria trovano applicazione, con le priorità elencate, i seguenti sub-criteri:
a) dipendenti con figli affetti da disabilità, in base al numero degli stessi;
b) dipendenti diversamente abili, rientranti tra le categorie protette;
c) dipendenti con maggiore anzianità in azienda;
d) dipendenti con maggiore anzianità anagrafica.
Art. 5 Controversie
1) Completato il procedimento selettivo di cui al presente Accordo, l’Azienda procederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, per singola Categoria, dei dipendenti ammessi alla progressione economica orizzontale.
2) Entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, sulla medesima è data facoltà di presentare proprie osservazioni o istanze al Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, con riscontro entro i successivi 10 giorni lavorativi.
3) La procedura s’intende conclusa, con l’approvazione della graduatoria definitiva da parte del Vertice aziendale.
Art. 6 Clausola di salvaguardia
1) Le Parti concordano che, qualora in vigenza del presente Accordo, dovessero entrare in vigore nuove disposizioni normative o contrattuali di livello nazionale, recanti sostanziali modifiche all’istituto delle progressioni economiche orizzontali, potranno procedere alla revisione del presente Accordo.
Le parti si danno reciprocamente atto di aver ottemperato ad ogni obbligo di informazione, confronto e contrattazione previsto dal CCL Astral SpA Funzione Pubblica.
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI Per L’ASTRAL SpA
L’Amministratore Unico Xxxxxxx XXXXXXX…………………………………………………
Il dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, Xxxxxxx XXXXX……………………………
Per la Federlazio
Xxxxx Xxxxxxxxxx …….……………………………………………………………………
Per la CGIL FP Roma e Lazio
Xxxxxxx XXXXXXXXX ……………………………………………………………………….
Xxxxxx FORMAGGI …………………………………………………………………………
Xxxxxxx XXXXXXX ………………………………………………………………………….
Per la FPS CISL
Xxxx XXXXXXXX …………………………………………………………………………….
Xxxxxxxxx XXXXXX ……………………………………………………………………………
Per la UIL FPL
Xxxxxx ANGRITTI ……………………………………………………………………………
Per la CISAL
Xxxxxxx XXXXX ……………………………………………………………………………….
Xxxxxxx XXXXXXXX ……………………………………………………………………………..
Per la RSU
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