GOMMA E MATERIE PLASTICHE - INDUSTRIA
GOMMA E MATERIE PLASTICHE - INDUSTRIA
Liv. | Minimo contrattuale | Indennità di funzione | |||
1.1.2017 | 1.1.2018 | 1.5.2018 | 1.1.2019 | ||
Q | 2.102,41 | 2.115,34 | 2.140,17 | 2.156,72 | 50,00 |
A | 1.979,17 | 1.991,44 | 2.014,99 | 2.030,69 | |
B | 1.865,77 | 1.877,67 | 1.900,51 | 1.915,74 | |
C | 1.841,87 | 1.853,47 | 1.875,74 | 1.890,59 | |
D | 1.819,05 | 1.830,43 | 1.852,28 | 1.866,84 | |
E | 1.744,93 | 1.756,02 | 1.777,30 | 1.791,49 | |
F | 1.699,18 | 1.710,12 | 1.731,12 | 1.745,12 | |
G | 1.585,29 | 1.595,04 | 1.613,76 | 1.626,24 | |
H | 1.513,28 | 1.522,22 | 1.539,39 | 1.550,83 | |
I | 1.363,19 | 1.370,58 | 1.384,77 | 1.394,23 |
Scatti di anzianità | |||
Liv. | Importo | Liv. | Importo |
Q | 20,14 | E | 13,94 |
A | 18,59 | F | 13,94 |
B | 16,53 | G | 13,43 |
C | 16,53 | H | 11,88 |
D | 16,53 | I | 10,33 |
Livello | Importo mensile |
Q | 51,00 |
A | 47,00 |
B | 44,00 |
C | 43,00 |
D | 42,00 |
E | 39,00 |
F | 37,00 |
G | 35,00 |
H | 33,00 |
I | 30,00 |
Maggio 2018
ESTREMI E PARTI STIPULANTI | |||
Data di stipula | Decorrenza | Scadenza | |
Accordo di rinnovo | 10 dicembre 2015 | 1° gennaio 2016 | 30 giugno 2019 |
Parti stipulanti | Federazione Gomma Plastica, Airp e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil | ||
Accordo di rinnovo | 8 gennaio 2014 | 8 gennaio 2014 | 31 dicembre 2015 |
Parti stipulanti | Federazione Gomma Plastica, Airp e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil | ||
CCNL | 18 marzo 2010 | 18 marzo 2010 | 31 dicembre 2012 |
Parti stipulanti | Federazione Gomma Plastica, Airp e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil | ||
Campo di applicazione | Il c.c.n.l. si applica ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l’industria della gomma, cavi elettrici ed affini e l’industria delle materie plastiche. | ||
Accordi e protocolli aggiuntivi | Accordo 2 maggio 2018 | adeguamento minimi e proroga scadenza c.c.n.l. | |
Accordo 12 aprile 2012 | in materia di apprendistato professionalizzante |
DATI RETRIBUTIVI | |
Minimi contrattuali | Maturazione: fino a 5 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, il lavoratore conserva in cifra l’importo maturato, mentre il numero degli scatti acquisiti viene ricalcolato ed il lavoratore ha diritto ad ulteriori aumenti fino a concorrenza con l’importo massimo raggiungibile |
Mensilità aggiuntive | Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione mensile (comprendente le maggiorazioni per lavoro a turni avvicendati sulla base della media realizzata negli ultimi 12 mesi). Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. |
Premio di risultato | In ciascuna azienda o unità produttiva viene contrattato un premio di risultato, collegato a obiettivi di produttività, qualità, redditività e altri elementi di competitività. Le aziende fino a 100 dipendenti possono sostituire il premio di risultato con l’erogazione dei seguenti importi: |
Lavoro straordinario, notturno, festivo | Il lavoro straordinario è ammesso in situazioni di necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea tale da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6 per gli operai e in un periodo di 9 ore da stabilirsi tra le 20 e le 8 antimeridiane per gli intermedi e impiegati. E’ considerato festivo il lavoro prestato di domenica |
DATI RETRIBUTIVI | |
(o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. La base di computo delle maggiorazioni è costituita da: minimo contrattuale, scatti di anzianità, eventuale importo retributivo individuale ex art. 17 del ccnl 1992, indennità di funzione, aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale. | |
Altre voci | Indennità di cassa o maneggio denaro: è attribuita al personale la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro con responsabilità per errori, in misura pari all’8% del minimo contrattuale. Cottimisti: le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore all’8% del minimo contrattuale con l’aggiunta dell’importo di 0,52 euro/mese. Maggiorazione ex turnisti. I turnisti assegnati a mansioni giornaliere, dopo essersi avvicendati su 3 o 2 turni per oltre 20 anni, mantengono in cifra fissa un importo corrispondente all’80% dell’eventuale differenza retributiva, calcolata in base alla media delle maggiorazioni dell’ultimo triennio. Indennità di turno notturno. Viene corrisposta nelle misure di seguito indicate per ogni turno notturno effettivamente prestato nell’ambito dei turni avvicendati; gli importi indicati sono comprensivi dei riflessi sulla retribuzione indiretta e differita e non sono computabili agli effetti di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il tfr. Fino al 31 dicembre 2016 Dal 1° gennaio 2017 |
Parametri retributivi | Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 25; quota oraria 173. Detrazioni: il calcolo delle detrazioni per le ore di assenza viene effettuato riproporzionando il numero di tali ore in base al rapporto tra 173 e le ore lavorative del mese. Numero di mensilità: 13. Retribuzione mensile. E’ costituita dai seguenti elementi: minimo contrattuale, scatti di anzianità, eventuale importo retributivo individuale ex art. 17 del ccnl 1992, indennità di funzione, aumenti di merito e altre eccedenze sul minimo contrattuale. Conteggio delle ore di lavoro: in caso di ritardo fino a 30 minuti, il conteggio viene effettuato a partire da mezz’ora dopo l’inizio dell’orario normale. Interruzioni del lavoro (operai): ai fini retributivi non si tiene conto delle interruzioni di lavoro di breve durata, a causa di forza |
Tipo di prestazione | Maggiorazione |
Lavoro straordinario | |
Xxxxxxx diurno: dalla 41esima alla 48esima ora | 18% |
Feriale diurno: 49esima ora | 25% |
Feriale diurno: ore successive | 35% |
Festivo: dalla 41esima alla 48esima ora | 50% |
Festivo: ore successive | 70% |
Notturno non compreso in turni avvicendati: dalla 41esima alla 48esima ora (operai) | 30% |
Notturno non compreso in turni avvicendati: dalla 41esima alla 48esima ora (impiegati e intermedi) | 50% |
Notturno non compreso in turni avvicendati: 49esima ora | 60% |
Notturno non compreso in turni avvicendati: ore successive | 75% |
Notturno a turni avvicendati: dalla 41esima alla 48esima ora | 28% |
Notturno a turni avvicendati: 49esima ora | 60% |
Notturno a turni avvicendati: ore successive | 75% |
Lavoro notturno | |
Operai (giornalieri) | 30% |
Impiegati e intermedi (giornalieri) | 50% |
Turnisti | 28% |
Turnisti 3x7 | 40% |
Lavoro festivo | |
Festivo | 50% |
Domenicale (con riposo compensativo) | 25% |
Livello | Turnisti addetti a turni avvicendati | Turnisti addetti a 18 o più t. avvicendati di 8 ore |
Q | 13,00 | 13,63 |
A | 12,02 | 12,64 |
B – C – D | 10,78 | 11,38 |
E – F | 9,95 | 10,53 |
G | 9,56 | 10,13 |
H | 9,13 | 9,70 |
I | 8,64 | 9,21 |
Livello | Turnisti addetti a turni avvicendati | Turnisti addetti a 18 o più t. avvicendati di 8 ore |
Q | 15,61 | 16,22 |
A | 14,44 | 15,04 |
B – C – D | 12,95 | 13,54 |
E – F | 11,95 | 12,53 |
G | 11,48 | 12,05 |
H | 10,97 | 11,54 |
I | 10,38 | 10,96 |
DATI RETRIBUTIVI | |
maggiore, che non superano complessivamente nella giornata i 60 minuti. Le sospensioni che superano nel loro complesso i 60 minuti sono retribuite se l’azienda trattiene il lavoratore in sede. |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Categorie e qualifiche | Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 10 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 4). Mansioni promiscue. Al lavoratore adibito a mansioni pertinenti a diversi livelli è riconosciuto il livello corrispondente alla mansione superiore, sempreché sia svolta con normale continuità. Passaggio di qualifica. Nel caso di passaggio da operaio a intermedio o impiegato, l’anzianità di servizio maturata in precedenza è considerata utile al 50% ai fini delle ferie, del trattamento per malattia e infortunio e del preavviso. Svolgimento di mansioni superiori: - operai e impiegati fino al liv. B, maturano il passaggio al livello superiore dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) di almeno 30 giorni consecutivi; - impiegati liv. A: per il passaggio a quadro è richiesto un periodo continuativo di 6 mesi oppure un periodo frazionato di 6 mesi complessivi nell’arco di 12 mesi. |
Periodo di prova |
ORARIO DI LAVORO | |
Regimi di orario | Orario normale: 40 ore settimanali, distribuite di norma su 5 giorni. Per i lavoratori giornalieri possono essere realizzati orari di 39 ore settimanali con assorbimento dei riposi. L’orario può essere articolato su cicli plurisettimanali comprendenti settimane con orario fino a 48 ore (a fronte delle prestazioni aggiuntive nella giornata di sabato viene erogata un’indennità omnicomprensiva di 5,16 euro); la durata media dell’orario di lavoro (compreso lo straordinario) va calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi. Orario normale settimanale per i lavoratori discontinui: 45 o 48 ore. Le ore prestate oltre tali limiti sono compensate con quote orarie maggiorate del 18% fino a 60 ore settimanali, del 25% per la 61esima ora e del 35% per le ore successive. Turnisti su 17 o più turni settimanali: l’orario viene determinato con riferimento a un calendario lavorativo annuo che tiene conto dei riposi corrispondenti ai sabati e alle domeniche, delle giornate di riposo e delle rol, di 20 giorni di ferie e delle festività (escluso Santo Patrono). |
Conto ore | Confluisce nel conto ore una quota pari al 50% delle ore straordinarie, da recuperarsi entro l’anno successivo a quello di effettuazione. |
Festività | Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre), la domenica di Pasqua e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma. Il trattamento per festività comprende le maggiorazioni per lavoro a turni avvicendati sulla base della media realizzata negli ultimi 12 mesi. |
Ferie | Maturazione: su base annua. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Retribuzione: comprende le maggiorazioni per lavoro a turni avvicendati sulla base della media realizzata negli ultimi 12 mesi. La malattia sopravvenuta interrompe il decorso delle ferie quando la prognosi è superiore a 8 giorni o in caso di ricovero ospedaliero (per la durata dello stesso). |
Permessi ROL - Ex festività | Permessi rol: - giornalieri e addetti a turni diversi da quelli sotto indicati, 52 ore; - turnisti su 15-16 turni settimanali di 8 ore, 64 ore; - turnisti su 17 turni settimanali di 8 ore, 80 ore; - turnisti su 2 turni diurni per 7 giorni a settimana, 88 ore; - turnisti su 3 turni avvicendati, con attività su 17 o più turni settimanali, i permessi sono assorbiti nel calendario annuo di lavoro. Criteri di calcolo. Maturazione: i permessi maturano in relazione ai periodi di effettiva attività lavorativa ed alle assenze per ferie, festività, permessi per riduzione di orario ed ex festività, infortuni professionali (diversi dagli infortuni in itinere), assenze riferibili a un unico evento morboso di durata almeno pari a 150 giorni e che abbia comportato ricovero ospedaliero, assenze per congedo di maternità limitatamente ai primi 5 mesi, assemblee durante l'orario di lavoro, permessi sindacali. Retribuzione: comprende le maggiorazioni per lavoro a turni avvicendati sulla base della media realizzata negli ultimi 12 mesi. Ex festività: 4 giorni per ogni anno di servizio. 4 novembre: in occasione del pagamento della retribuzione di novembre 2016 viene erogata una quota aggiuntiva pari a 1/25 della retribuzione mensile; dall’anno 2017 tale trattamento aggiuntivo viene abolito. |
Livello | Durata |
Q – A | 6 mesi |
B- C - D | 3 mesi |
E – F – G – H | 2 mesi |
I | 1 mese |
Anzianità di servizio | Durata |
Operai | |
fino a 18 anni | 4 settimane (20 giorni) |
oltre 18 anni | 5 settimane (25 giorni) |
Impiegati e intermedi * | |
fino a 10 anni | 4 settimane (20 giorni) |
oltre 10 anni | 5 settimane (25 giorni) |
* se assunti prima del 31 marzo 1996, al compimento di 18 anni di servizio hanno diritto a 5 settimane e 2,5 giorni di ferie (pari a 27,5 giorni lavorativi) |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Malattia | Operai Impiegati e intermedi Criteri di calcolo. Ripristino dell’integrazione al 100%: il trattamento economico ricomincia “ex novo” dopo un periodo di 4 mesi senza assenze per malattia. Base di computo dell’integrazione: minimo contrattuale, scatti di anzianità, eventuale importo retributivo individuale ex art. 17 ccnl 1992, indennità di funzione, aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale, cottimo (media del mese precedente), ad personam cottimo ex art. 22, ad personam compenso sostitutivo cottimo e altri incentivi ex art. 23 ccnl 2000, premio di produzione ex art. 26 ccnl 1996, indennità sostitutiva del premio di risultato, maggiorazioni per lavoro a turni avvicendati (maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi), maggiorazione ex turnisti, ad personam nocività ex art. 43 ccnl 1992. Aspettativa. Superati i limiti di conservazione del posto per un evento morboso grave e continuativo, su richiesta del lavoratore interessato da presentare entro la scadenza del periodo, l'impresa concederà un'aspettativa non retribuita per un massimo di 5 mesi. Il periodo di aspettativa è considerato neutro ai fini della conservazione del posto. |
Maternità | Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della retribuzione durante il periodo di astensione obbligatoria (primi 5 mesi di assenza). Agli effetti degli istituti contrattuali le assenze per gravidanza e puerperio sono computate entro il limite massimo di 10 mesi. |
Infortunio sul lavoro | Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: come per la malattia. |
Congedo matrimoniale | In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi – computato escludendo le domeniche e gli altri giorni festivi – con decorrenza della retribuzione comprensiva della quota a carico Inps. |
Servizio militare | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Corsi di studio e attività formative | Diritto allo studio. I lavoratori che frequentano corsi finalizzati al miglioramento della formazione culturale e al conseguimento di titoli di studio legali in corsi abbreviati e/o sperimentali, possono usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale corrispondente a 5 ore annue per dipendente. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare in ciascun turno lavorativo il 3% della forza occupata nel turno stesso; nell’ambito di ogni singolo reparto deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività produttiva. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative viene favorita la frequenza dei lavoratori stranieri a corsi di lingua italiana indipendentemente dal limite percentuale di assenze. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Agli studenti universitari, viene concesso 1 giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto; per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati a 4. Inoltre ai lavoratori che nel corso dell’anno devono sostenere esami possono essere concessi permessi non retribuiti fino a 25 giorni all’anno. Agli studenti delle scuole medio-superiori e professionali sono concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami; inoltre sono concessi permessi non retribuiti fino a 15 giorni all’anno, elevati a 25 giorni per coloro che devono sostenere gli esami di diploma. Congedi per la formazione: i lavoratori con almeno 5 anni di servizio presso la stessa azienda possono richiedere, nell’arco dell’intera vita lavorativa, un periodo di congedo non retribuito fino a 11 mesi anche frazionabili, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il lavoratore deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 5 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 5 giorni. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, le assenze contemporanee a questo titolo non possono superare in ciascuna unità produttiva l’1% della forza occupata con un minimo di 1 lavoratore. |
Altri permessi e aspettative | Donatori di midollo osseo. Hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito per l’effettuazione degli accertamenti e del prelievo. Aspettativa. Può essere concessa ai lavoratori che ne facciano richiesta per necessità personali o familiari. L'aspettativa non comporta diritto alla retribuzione, né maturazione dell'anzianità ad alcun effetto. |
Trasferta | Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Per ogni missione superiore a 12 ore compete inoltre un’indennità giornaliera di trasferta pari al 30% della retribuzione (1/25 della retribuzione mensile). L’indennità è ridotta al 20% quando la frequenza dei viaggi costituisce una caratteristica propria delle mansioni esplicate. |
Trasferimento | Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (per sé e famiglia) e di trasloco, è dovuta: - l’indennità |
Anzianità di servizio | Periodo di comporto * | Durata dell’integrazione | Misura dell’integrazione ** |
Fino a 3 anni | 6 mesi | 3 mesi | 100% |
Da 4 a 6 anni | 9 mesi | 4 mesi | |
Oltre 6 anni | 12 mesi | 5 mesi | |
* I periodi indicati sono riferiti alla malattia singola. Nel caso di più malattie si sommano le assenze comprese nell’arco di 36 mesi. Sono escluse dal computo, in caso di patologie di carattere oncologico, le assenze per terapie salvavita fino a concorrenza del 100% del periodo spettante. ** In caso di cessazione del trattamento Inps, la quota a carico del datore di lavoro è pari al 50%. |
Anzianità di servizio | Periodo di comporto * | Durata dell’integrazione | Misura dell’integrazione ** |
Fino a 3 anni | 6 mesi | primi 3 mesi | 100% |
3 mesi successivi | 66,67% | ||
Da 4 a 6 anni | 9 mesi | primi 4 mesi | 100% |
5 mesi successivi | 66,67% | ||
Oltre 6 anni | 12 mesi | primi 5 mesi | 100% |
7 mesi successivi | 66,67% | ||
* I periodi indicati sono riferiti alla malattia singola. Nel caso di più malattie si sommano le assenze comprese nell’arco di 36 mesi. Sono escluse dal computo, in caso di patologie di carattere oncologico, le assenze per terapie salvavita fino a concorrenza del 100% del periodo spettante. ** In caso di cessazione del trattamento Inps, la quota a carico del datore di lavoro per gli intermedi è pari al 50%. |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
di trasferta limitatamente alla durata del viaggio; - l’indennità di trasferimento pari al 50% della normale retribuzione mensile ovvero al 100% se il trasferimento riguarda anche congiunti a carico. Il lavoratore ha inoltre diritto al rimborso dell’indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di locazione. |
DISCIPLINE SPECIALI | |
Apprendistato professionalizzante | Xxxxxx e retribuzione Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per malattia, infortunio e altre cause di sospensione involontaria del rapporto, il contratto viene prolungato per un corrispondente periodo. Formazione: 120 ore annue medie complessive, compresa la formazione di base e trasversale stabilita dall’art. 4, c. 3, D.Lgs. n. 167/2011. Periodo di prova: - 4 settimane per gli apprendisti assunti nei livelli G-H; - 8 settimane per gli apprendisti assunti in livelli superiori. Malattia: - conservazione del posto per 6 mesi; - integrazione fino al 75% della retribuzione per i primi 2 mesi di malattia (si sommano tutti gli eventi morbosi) Recesso: in caso di dimissioni durante lo svolgimento del rapporto il preavviso è quello ordinario relativo al livello di inquadramento iniziale. Stabilizzazione degli apprendisti. Secondo il c.c.n.l. il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 30% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Dal computo sono esclusi i rapporti risolti per dimissioni e fino a 4 contratti di apprendistato giunti a scadenza e non trasformati a tempo indeterminato. |
Altri tipi di apprendistato | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Lavoro a tempo determinato | Limiti. Limite complessivo all’utilizzo di lavoratori a tempo determinato (lavoro subordinato più somministrazione di lavoro): il numero di lavoratori a tempo determinato non può superare la percentuale complessiva del 32%, calcolata in media annua e riferita ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente. E’ ammessa in ogni caso la stipulazione di 8 contratti a tempo determinato. Sostituzione anticipata di lavoratori assenti. L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale può prevedere un periodo di affiancamento di 2 mesi complessivi, da collocare sia prima dell’inizio che dopo la conclusione del periodo di sostituzione. Malattia: il periodo di conservazione del posto è pari al 25% della durata del contratto, fino ad un massimo di 6 mesi. Stabilizzazione del rapporto: il lavoratore che abbia intrattenuto con la stessa azienda e per le medesime mansioni rapporti a tempo determinato, sia subordinato che in somministrazione, per motivazioni non collegate ad esigenze stagionali, acquisisce il diritto alla stabilizzazione qualora la somma dei periodi di lavoro superi i 44 mesi complessivi, anche non consecutivi, comprensivi dell’eventuale ulteriore periodo pattuito secondo le modalità di cui all’art. 19, c. 3, D.Lgs. n. 81/2015. |
Lavoro a tempo parziale | Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di 7 giorni. Trattamento economico: per le ore prestate al di fuori dell’orario concordato spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 10%; qualora la variazione sia richiesta con un preavviso ridotto, per le ore prestate al di fuori dell’orario concordato e per i giorni di preavviso non osservato spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 20%. Lavoro supplementare. Consentito entro un tetto massimo del 30% dell’orario annuo a tempo parziale, in presenza delle medesime esigenze che giustificano la richiesta di lavoro straordinario. Compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 16%; la maggiorazione è elevata al 50% per le prestazioni eccedenti il tetto indicato. Trasformazione del rapporto. Le domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale sono accolte, in funzione della fungibilità del lavoratore, entro il limite del 3% del personale occupato in ciascuna area funzionale (con arrotondamento all’unità per le frazioni superiori a 0,5); nella percentuale sono computati i rapporti già trasformati in precedenza. |
Lavoro ripartito | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Lavoro stagionale | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Telelavoro | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Somministrazione di lavoro | Limiti. Per la somministrazione a tempo determinato trovano applicazione i limiti percentuali previsti per il lavoro a tempo determinati (vedi). |
Lavoro a domicilio | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Liv. (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) |
Q | 1-36 | B |
A | 1-36 | C |
B | 1-36 | D |
C | 1-36 | E |
D | 1-36 | F |
E | 1-36 | G |
F | 1-36 | H |
G | 1-12 | I |
13-36 | H | |
H | 1-12 | I |
13-36 | H | |
(1) Livello di destinazione finale dell’apprendista (2) Durata dell’apprendistato (mesi) (3) Livello di riferimento per la retribuzione |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Attività sindacale | Assemblea: nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. La convocazione dell’assemblea va comunicata all’azienda con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità con almeno 10 dipendenti e per un massimo di 8 ore annue retribuite. Affissione: il diritto di affissione è regolato dall’art. 25, L. n. 300/1970. Componenti RSU: nelle unità produttive con più di 15 dipendenti viene costituita la RSU che deve avvalersi, quando i componenti sono almeno 9, per i rapporti con la direzione aziendale di un comitato esecutivo. Delegato d’impresa: può essere eletto nelle imprese da 5 a 15 dipendenti a norma dell’a.i. 18.4.1966. Rappresentanti per la sicurezza: sono eletti nell’ambito della RSU in numero di: - 1 nelle unità che occupano da 16 a 100 dipendenti; - 2 nelle unità che occupano da 101 a 200 dipendenti; - 3 nelle unità che occupano da 201 a 1.000 dipendenti; 6 nelle unità di maggiori dimensioni. |
Permessi retribuiti | Componenti RSU: sono previsti permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a 1 ora e mezza per ciascun dipendente in forza; dello stesso monte ore possono beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU. Le associazioni sindacali stipulanti dispongono di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a mezz’ora per dipendente in forza; tali permessi sono fruiti di norma dai componenti la RSU espressamente delegati. I permessi sono richiesti con un preavviso non inferiore a 24 ore. Rappresentanti per la sicurezza. Possono utilizzare un monte annuo di permessi retribuiti composto da: - 40 ore nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti; - 30 ore nelle unità produttive da 6 a 15 dipendenti; - 12 ore nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti. Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti sono concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 56 ore all’anno per ciascun lavoratore nominato. Il numero di nomine per ciascuna organizzazione è rapportato alle dimensioni dell’unità produttiva e al numero delle deleghe per la trattenuta dei contributi sindacali rilasciate dagli iscritti, ferma restando una soglia minima garantita (v. tabella). Aspettativa: i lavoratori designati a cariche sindacali provinciali/nazionali sono collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per la durata dell’incarico; durante l’aspettativa non compete retribuzione, mentre decorre l’anzianità (esclusa tredicesima mensilità e ferie) per un periodo di 2 anni, prolungato a 3 anni qualora il lavoratore abbia in precedenza maturato un’anzianità continuativa di effettivo servizio non inferiore a 3 anni. |
WELFARE CONTRATTUALE | |
Previdenza complementare | Contribuzione al Fondogommaplastica: - a carico azienda: dal 1.12.2015, 1,26% della retribuzione utile per il computo del tfr; dal 1.6.2018, 1,56% della retribuzione utile per il computo del tfr; - a carico lavoratore: contributo percentuale nella stessa misura, oltre al tfr maturato annualmente (33% del tfr maturato se l’attività è iniziata in precedenza). Possono aderire al fondo i lavoratori a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a 6 mesi e i lavoratori (non in periodo di prova) che, indipendentemente dalla tipologia di assunzione, abbiano già aderito ad una forma di previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro. |
Assistenza integrativa | Contribuzione al fondo FASG&P in via di costituzione: - a carico azienda 8 euro/mese; - a carico lavoratore 8 euro/mese. |
Polizze assicurative | Quadri. Hanno diritto ad una copertura anche in forma assicurativa per le spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. |
Contributi contrattuali | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Dipendenti dell’unità | Componenti RSU |
da 16 a 100 | 3 |
da 101 a 200 | 4 |
da 201 a 300 | 6 |
da 301 a 450 | 9 |
da 451 a 600 | 11 |
da 601 a 750 | 13 |
da 751 a 1.000 | 16 |
da 1.001 a 1.500 | 21 |
da 1.501 a 2.000 | 25 |
da 2.001 a 2.500 | 27 |
oltre 2.500 | 30 |
Unità produttive | Numero massimo nomine | Minimo garantito | |
Numero nomine | Monte ore globale | ||
fino a 200 dipendenti | 12% degli iscritti | fino a 2 | 56 ore |
da 201 a 500 dipendenti | 10% degli iscritti | ||
da 501 a 1000 dipendenti | 8% degli iscritti | fino a 3 | 112 ore |
oltre 1000 dipendenti | 6% degli iscritti |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Preavviso | In caso di licenziamento In caso di dimissioni Decorrenza. I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. |
Trattamento di fine rapporto | Secondo il c.c.n.l. la base di computo del tfr è composta esclusivamente dai seguenti elementi: minimo contrattuale, scatti di anzianità e aumenti periodici congelati, aumenti di merito, eventuale importo retributivo individuale ex art. 17 ccnl 1992, indennità di funzione ed altre eccedenze sul minimo contrattuale, maggiorazioni per lavoro in turni avvicendati e relativa indennità per turno notturno, maggiorazione ex turnisti per turni, premio di produzione ex art. 26 ccnl 1996, indennità sostitutiva del premio di risultato, cottimo o ad personam di cui all’art. 22, ad personam compenso sostitutivo del cottimo e altri incentivi ex art. 23 ccnl 2000, compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore settimanali, indennità di mensa, elementi suindicati corrisposti a titolo di tredicesima mensilità e di indennità sostitutiva del preavviso. Nelle aziende con oltre 50 dipendenti i lavoratori possono chiedere per una seconda volta l’anticipazione del tfr maturato, fermo restando il limite del 70% di cui all’art. 2120 cod. civ. |
Livello | Anzianità di servizio | ||
fino a 5 anni | da 6 a 10 anni | oltre 10 anni | |
A – Q | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
B – C – D | 1 mese e mezzo | 2 mesi | 3 mesi |
E – F | 1mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
G – H | 3 settimane | 1 mese | 1 mese e mezzo |
I | 2 settimane | 3 settimane | 1 mese |
Livello | Durata |
A – Q | 2 mesi |
B – C – D | 1 mese e mezzo |
E – F | 1mese |
G – H | 3 settimane |
I | 2 settimane |