Regolamento aziendale
Regolamento aziendale
per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni
Approvato nella seduta di CdA del 08.02.2019
I N D I C E
art. 1 - Premessa
art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione
art. 3 - Modalità di conferimento degli incarichi
art. 4 - Istituzione dell’elenco dei difensori di fiducia dell’A.M.A.M. S.p.A. art. 5 - Requisiti per l’iscrizione all’elenco dei difensori di fiducia
art. 6 - Contenuto della domanda di iscrizione art. 7 - Cancellazione dall’elenco
art. 8 - Aggiornamento dell’elenco art. 9 - Rapporti con i legali esterni
art. 10 – Criteri di determinazione dei compensi art. 11 - Liquidazione dei compensi professionali art. 12 - Tutela legale dei dipendenti
art. 13 - Tutela legale in favore degli amministratori
Art. 1- PREMESSA
L’A.M.A.M. – Azienda Meridionale Acque Messina - S.p.A. prevede all’interno del proprio assetto organizzativo l’Area Legale e Trasparenza la cui attività è da ricondurre alle dirette dipendenze del Direttore Generale.
Detto ufficio gestisce, dal punto di vista tecnico - amministrativo, il contenzioso aziendale (nelle sue varie tipologie), sia nella fase pre-giudiziale che in quella giudiziale, in ogni stato e grado, secondo le direttive della Direzione Generale e sotto l’egida del Consiglio di Amministrazione.
La gestione del contenzioso giudiziale viene espletata mediante l’attribuzione di singoli incarichi difensivi a professionisti del libero Foro.
Art. 2- FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento da parte dell’A.M.A.M. – AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA - S.p.A. degli incarichi legali ad avvocati del libero foro per la difesa e la rappresentanza in giudizio dell’Azienda in ogni tipologia di controversia e per l’attività stragiudiziale, a garanzia del soddisfacimento dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza destinati ad improntare l’azione della Pubblica Amministrazione.
Nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica il presente Regolamento individua pertanto, da un lato, i criteri per la individuazione dei difensori, dall’altro, i parametri economici per l’elaborazione dei compensi professionali che saranno applicati agli incarichi legali affidati a professionisti esterni.
Il presente Regolamento disciplina, altresì, l’istituto della tutela legale in favore dei dipendenti ed amministratori che, per fatti o atti commessi nell’espletamento dei loro compiti d’ufficio, siano coinvolti in procedimenti civili, penali, amministrativi e contabili.
Art. 3-MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Gli incarichi esterni di patrocinio legale sono incarichi di carattere essenzialmente fiduciario conferiti intuitu personae dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai professionisti del libero foro, singoli o associati, che risultino iscritti nell’apposito Elenco dei difensori di fiducia formato ai sensi del successivo art. 4.
L’incarico di patrocinio legale ad un professionista esterno è riconducibile all’ambito del contratto d’opera intellettuale regolato dall’art. 2230 c.c. ed è conferito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La scelta del professionista da incaricare sarà effettuata, in linea di massima e salvo diversa valutazione aziendale, secondo il criterio della rotazione nell’ambito di ciascuna branca di interesse avuto riguardo alle esperienze professionali indicate nel curriculum, alla natura e alla complessità del contenzioso, nonché al foro della causa.
Si dovrà, di norma, evitare il cumulo degli incarichi in capo allo stesso professionista. Tuttavia, nei casi di evidente connessione/complementarietà di giudizi, aventi tutti stessa causa petendi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di assicurare l’uniformità e la coerenza della strategia difensiva, di conferire più incarichi allo stesso professionista.
Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell’incarico richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità
della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.
Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista che ha patrocinato il primo grado, salvo che, indipendentemente dall’esito del precedente grado di giudizio, il rapporto fiduciario possa ritenersi compromesso in conseguenza di negligenze, ritardi, errori o comportamenti del professionista comunque in contrasto con i principi contenuti nel Codice Deontologico Forense o in caso di insanabili divergenze nella individuazione della strategia difensiva, ovvero ogniqualvolta venga ritenuto opportuno dalla Azienda non confermare l’incarico conferito nel precedente grado di giudizio.
Il compenso per le prestazioni professionali viene pattuito al momento del conferimento dell’incarico, sulla base di un preventivo redatto dal professionista, che deve essere previamente approvato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Xxxxxxx approvati preventivi redatti in applicazione dei criteri di cui al successivo art. 10 del presente regolamento.
Il professionista deve rendere edotta l’Amministrazione del grado di complessità dell’incarico stesso, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
Art. 4- ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEI DIFENSORI DI FIDUCIA DELL’A.M.A.M. S.p.A.
Per l’affidamento degli incarichi professionali a legali esterni l’A.M.A.M. S.p.A. istituisce un apposito elenco dei difensori di fiducia, che andrà a sostituire tutti i precedenti elenchi che perderanno ogni efficacia. L’elenco, unico, sarà suddiviso, in base alla tipologia di contenzioso, nelle seguenti sezioni:
SEZIONE A CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) - Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.R.S.) – Consiglio di Stato – - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.
SEZIONE B CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso Giudice di Pace – Tribunale
- Corte d’Appello - Cassazione Civile.
SEZIONE C CONTENZIOSO LAVORISTICO: Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro — Corte d’Appello — Cassazione Civile.
SEZIONE D CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale - Corte d’Appello - Cassazione Penale.
SEZIONE E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado e Corte di Cassazione.
L’inserimento nell’Elenco avviene su domanda del professionista, redatta secondo le modalità indicate nell’apposito Avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Azienda. Coloro che risultano iscritti nei precedenti elenchi dovranno presentare nuova domanda di iscrizione, accettando incondizionatamente le previsioni del regolamento e dell’Avviso che verrà pubblicato. Gli stessi, si dovranno, sin da ora impegnare ad apportare le decurtazioni previste dal nuovo regolamento e dal nuovo avviso a tutte le attività che espleteranno a far data dall’entrata in vigore del presente avviso (ovvero dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale xxx.xxxx.xx) nelle cause agli stessi già affidate e ancora in corso.
I professionisti sono inseriti nell’elenco in ordine alfabetico - per comodità di consultazione - ed inclusi in una o più delle sezioni sopra elencate. L’elenco dei difensori di fiducia è formato e tenuto dall’Ufficio Legale aziendale.
L’istituzione di detto elenco non determina alcun obbligo in capo all’A.M.A.M. S.p.A. di conferire incarichi ai professionisti in esso iscritti.
Resta salva la possibilità rimessa all’Amministrazione di affidare incarichi a professionisti non compresi nell’elenco per le motivazioni, non esaustive, di seguito indicate:
- in casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l’affidamento della rappresentanza e difesa aziendale al professionista che abbia già trattato, in precedenza, con esiti positivi, la medesima materia (e anche per conto dell’A.M.A.M. S.p.A.);
- nell’ipotesi di vertenze che implichino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda l’analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale e processuale, ovvero richieda, per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), una idonea competenza che tenga conto di cognizioni tecnico - specialistiche possedute dal professionista.
Art. 5 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI DIFENSORI DI FIDUCIA DELL’A.M.A.M. S.p.A.
Possono ottenere l’inserimento nell’Elenco di cui al precedente art. 4 gli avvocati (singoli o associati) che siano regolarmente iscritti all’Elenco del Foro di appartenenza, in possesso, al momento della richiesta di iscrizione all’Elenco, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) capacità a contrarre con la P.A.;
d) assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
e) iscrizione, per i professionisti privi dell’abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori, all’Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
f) il possesso di copertura assicurativa professionale sui rischi e per i danni derivanti dalla medesima attività.
2. Non possono essere iscritti nell’elenco coloro che, al momento della richiesta di iscrizione, abbiano in corso cause promosse contro A.M.A.M. – AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA - S.p.A., quale parte (in giudizi civili, penali e amministrativi) o in qualità di difensore di altre parti (di ogni genere). La suddetta limitazione si intende estesa anche ai soggetti facenti parte di uno studio associato o società di professionisti.
3. Il possesso dei predetti requisiti è autocertificato dai richiedenti l’iscrizione.
Art.6 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Gli avvocati o rappresentanti di studi associati che intendano manifestare la propria disponibilità ad essere inseriti nell’Elenco dovranno presentare apposita domanda redatta secondo lo schema allegato all’avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’A.M.A.M. S.p.A..
La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione e sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
iscrizione all’Elenco professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data;
assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
dichiarazione di non avere riportato condanne penali e di non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale;
codice fiscale e numero di partita IVA.
b) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’Elenco a cui si chiede l’iscrizione;
c) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro A.M.A.M. – AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA - S.p.A. o in conflitto con gli interessi dell’Azienda per la durata del rapporto instaurato;
d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento aziendale per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione anche per le cause già agli stessi affidate per le attività espletate a far data dall’entrata in vigore del presente avviso (ovvero dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale xxx.xxxx.xx) e l’impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;
e) impegno a rendere gratuitamente all’Azienda, in caso di nomina, parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio, nonché, in caso di esito negativo, delle ragioni per le quali proporre eventuale gravame;
f) dichiarazione del professionista di accettazione, in caso di conferimento dell’incarico, della decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia n. 55/2014 e
s.m.i. come previsto al successivo articolo 10, nonché di accettare di applicare la suddetta decurtazione anche alle attività espletate nei giudizi agli stessi affidati per posti in essere a far data dall’entrata in vigore del presente avviso (ovvero dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale xxx.xxxx.xx);
g) dichiarazione del professionista di avere preso di avere preso conoscenza del Piano Triennale anticorruzione e integrità vigente, pubblicato nella sezione Trasparenza del sito istituzionale e di uniformarsi, in caso di incarico, al contenuto dello stesso.
h) dichiarazione del professionista che i dati trasmessi possano essere resi pubblici, e contestuale autorizzazione alla Azienda al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
n. 196 del 2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e s.m.i.;
i) copia della polizza assicurativa responsabilità professionale;
l) copia di un documento di identità in corso di validità.
Art.7 - CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Il Responsabile dell’Area competente, previa contestazione scritta, dovrà proporre senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione di disporre la cancellazione dall’elenco dei professionisti o degli studi associati che:
a) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell’elenco;
b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
c) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
d) siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.
Art. 8— AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
Il responsabile dell’Ufficio Area Legale aziendale provvederà al costante aggiornamento dell’elenco, tenuto conto delle domande via via pervenute e delle cancellazioni volontarie o d’ufficio; curerà, inoltre, di concerto con i competenti uffici la pubblicazione dell’elenco stesso e dei relativi aggiornamenti sul sito web aziendale.
Art. 9- RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI
L’Area Ufficio Legale segue l’evolversi dei contenziosi, provvede alla trasmissione al professionista incaricato di tutti gli atti opportuni e necessari per la difesa dell’A.M.A.M. S.p.A., assicura una costante collaborazione con i professionisti incaricati, anche al fine di individuare la più opportuna strategia processuale.
I professionisti esterni aggiorneranno - periodicamente e per iscritto - l’Area Ufficio Legale sull’attività svolta in ordine all’incarico ricevuto e trasmetteranno copia eventualmente in formato elettronico degli atti e verbali di causa.
Il professionista si impegna a collaborare con l’A.M.A.M. S.p.A. nella valutazione del rischio di soccombenza fornendo - con cadenza periodica (almeno annuale) - riscontro alle informazioni richieste dall’Azienda, nonché comunicando ogni altro elemento utile al riguardo.
I professionisti incaricati della difesa si obbligano, inoltre, senza diritto alcuno ad una retribuzione aggiuntiva, a:
- fornire parere scritto in ordine ad eventuali proposte transattive e/o conciliative;
- in caso di soccombenza, rimettere motivato parere ai fini della valutazione dell’opportunità e/o convenienza del gravame, evidenziando i profili di fatto e di diritto che potrebbero formare oggetto di impugnazione.
Art.10 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
1. Il corrispettivo (onorario) al professionista esterno sarà determinato assumendo quale valore di partenza il parametro tariffario minimo di cui alle tabelle forensi allegate al DM 55/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02.04.2014, siccome integrato dal DM n. 37 dell'08.03.2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26.04.2018, decurtato del 50%, sul quale dovranno essere computate le spese generali di studio, l’I.V.A. e la C.P.A., come per legge, nonché le spese vive documentate. Tale compenso, ad eccezione del contributo unificato e delle altre spese vive documentate che resteranno a carico dell’Azienda, si intende comprensivo di diritti onorari, accessori ed ogni altra voce connessa e
riferita alla prestazione eseguita ed indipendentemente dal valore del giudizio. Per le procedure di recupero crediti verranno corrisposti gli importi per come determinati nella tabella allegata al presente regolamento (Allegato A).
2. Nel caso in cui la controversia dovesse essere definita con esito favorevole e con condanna della controparte al pagamento delle spese legali in favore dell’Azienda, saranno riconosciuti e liquidati gli onorari e competenze così come quantificati in sentenza, qualora gli stessi fossero superiori rispetto all’importo nei termini sopra individuati e concordato nel disciplinare d’incarico, e purché i predetti maggiori importi vengano effettivamente incamerati dall’Azienda.
3. In caso di studi associati, e ferma restando la circostanza che l’incarico verrà conferito ad un singolo professionista, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l’attività fosse svolta da un unico professionista.
4. Nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività fosse necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
5. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, come da schema allegato al presente regolamento (Allegato B).
6. La liquidazione delle competenze professionali inerenti l’incarico professionale conferito avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica, corredata da apposita e specifica relazione dell’attività svolta, debitamente verificata dall’Ufficio Legale.
7. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale deve astenersi dall’espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.
8. I legali che chiederanno la iscrizione e che hanno già avuto affidati giudizi che risultano pendenti devono obbligarsi ad applicare la decurtazione di cui al comma 1 anche alle attività espletate nei giudizi agli stessi affidati poste in essere dopo l’entrata in vigore del presente avviso (ovvero dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale xxx.xxxx.xx).
Art.11 — LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI
Al termine del giudizio, il professionista presenterà la fattura per il saldo dell’attività prestata, accompagnata da una breve relazione sull’attività effettivamente espletata - distinta per singole fasi e voci di attività - in modo da consentire all’Area Ufficio Legale, che provvederà alla relativa liquidazione, di verificarne la conformità agli accordi ed al presente regolamento.
Nel caso in cui la controversia dovesse essere definita con esito favorevole e con condanna della parte avversa al pagamento delle spese e compensi legali in favore dell’Azienda, saranno riconosciuti e liquidati al professionista le spese, gli onorari e competenze così come quantificati in sentenza, qualora gli stessi fossero superiori rispetto all’importo concordato nel disciplinare d’incarico e qualora gli stessi vengano materialmente corrisposti alla Azienda dalla parte soccombente, in modo spontaneo.
In caso di mancato pagamento spontaneo delle spese e compensi di causa oggetto di condannatorio in favore dell’Azienda, quest’ultima valuterà di conferire incarico al professionista per l’attività di recupero crediti, l’esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nel giudizio da esso trattato. Per detta ulteriore attività verranno corrisposte al professionista in ogni caso le spese vive, ed i compensi afferenti la fase di recupero ove effettivamente riscossi dall’Azienda. Le maggiori somme, rispetto all’importo concordato per l’espletamento dell’incarico, che verranno materialmente incamerate dall’Azienda a seguito dell’esito positivo della procedura di recupero del credito spetteranno al professionista.
Art. 12-TUTELA LEGALE DEI DIPENDENTI
In applicazione degli istituti contrattuali previsti dal C.C.N.L. del comparto GAS-ACQUA, l’A.M.A.M. S.P.A. assicura la tutela legale dei propri dipendenti che, per fatti o atti commessi nell’espletamento dei propri compiti di ufficio, siano stati coinvolti in procedimenti civili, penali o contabili.
La tutela legale si esplica esclusivamente nella forma del rimborso degli oneri di spesa sostenuti dal dipendente per la propria difesa in giudizio. Essa è subordinata alla condizione che il procedimento giudiziale si sia concluso con sentenza definitiva o, comunque, con provvedimento giudiziale definitivo emanato in ogni stato e grado del procedimento, che scagioni con formula piena il dipendente stesso da ogni aggravio di responsabilità, sia che si tratti di giudizio penale, contabile o civile. Il rimborso degli oneri legali avverrà, limitatamente ad un solo professionista ed in applicazione degli stessi criteri individuati dal presente regolamento per la pattuizione del compenso dovuto ai legali incaricati dall’Amministrazione.
All’istanza di rimborso il dipendente dovrà allegare:
1. copia del provvedimento conclusivo del giudizio, riportante l’attestazione della irrevocabilità;
2. copia della documentazione di causa inerente il procedimento giudiziario di cui trattasi;
3. copia della fattura del legale che ha curato il patrocinio, debitamente quietanzata.
Saranno pure rimborsate le consulenze tecniche di parte, limitatamente ad un solo professionista, in misura corrispondente a quanto liquidato dal giudice al C.T.U. e previa presentazione di fattura debitamente quietanzata.
Art. 13-TUTELA LEGALE IN FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI
Anche agli Amministratori (ossia: Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale) dell’A.M.A.M. S.p.A. nei confronti dei quali è stato avviato un procedimento civile, contabile o penale per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio si applica, in materia di tutela legale, quanto disposto per i dipendenti all’art. 12 del presente Regolamento.