Pubbliche Assistenze - Anpas
Pubbliche Assistenze - Anpas
Parti contraenti | Stipula | Decorrenza | Scadenza Economica Normativa | Rinnovo economico | |
Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), Funzione Pubblica Cgil, Cisl FP, Uil FPL | 28.9.2018 | 1.1.2017 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | - |
Categoria | Retribuzioni mensili in vigore dallÊ1.10.2018 | |||||
Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | |
A | 1.210,91 | 1.247,23 | 1.283,55 | 1.344,10 | 1.404,66 | 1.465,19 |
B | 1.283,55 | 1.344,10 | 1.404,66 | 1.465,19 | 1.525,75 | 1.610,50 |
C | 1.404,66 | 1.465,19 | 1.525,75 | 1.610,50 | 1.707,36 | 1.816,35 |
D | 1.610,50 | 1.707,36 | 1.821,05 | 1.925,34 | 2.034,31 | 2.203,85 |
E | 1.707,36 | 1.816,35 | 1.925,34 | 2.034,31 | 2.203,85 | 2.337,04 |
F | 1.925,34 | 2.034,31 | 2.203,85 | 2.530,79 | 2.809,29 | 3.390,52 |
Categoria | Retribuzioni mensili in vigore dallÊ1.6.2019 | |||||
Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | |
A | 1.226,78 | 1.263,58 | 1.300,38 | 1.361,72 | 1.423,07 | 1.484,40 |
B | 1.300,38 | 1.361,72 | 1.423,07 | 1.484,40 | 1.545,75 | 1.631,61 |
C | 1.423,07 | 1.484,40 | 1.545,75 | 1.631,61 | 1.729,74 | 1.840,16 |
D | 1.631,61 | 1.729,74 | 1.844,86 | 1.950,57 | 2.060,98 | 2.232,74 |
E | 1.729,74 | 1.840,16 | 1.950,57 | 2.060,98 | 2.232,74 | 2.367,67 |
F | 1.950,57 | 2.060,98 | 2.232,74 | 2.563,96 | 2.846,12 | 3.434,96 |
Categoria | Retribuzioni mensili in vigore dallÊ1.12.2019 | |||||
Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | |
A | 1.246,62 | 1.284,01 | 1.321,41 | 1.383,74 | 1.446,08 | 1.508,41 |
B | 1.321,41 | 1.383,74 | 1.446,08 | 1.508,41 | 1.570,75 | 1.658,00 |
C | 1.446,08 | 1.508,41 | 1.570,75 | 1.658,00 | 1.757,72 | 1.869,92 |
D | 1.658,00 | 1.757,72 | 1.874,62 | 1.982,12 | 2.094,31 | 2.268,85 |
E | 1.757,72 | 1.869,92 | 1.982,12 | 2.094,31 | 2.268,85 | 2.405,97 |
F | 1.982,12 | 2.094,31 | 2.268,85 | 2.605,43 | 2.892,15 | 3.490,52 |
Classificazione del personale | |||
Categoria | Area tecnica | Area amministrativa | Area sociosanitaria assistenziale educativa |
A | Operaio comune, addetto alle pulizie/guardaroba/lavanderia e ai servizi ausiliari, | Fattorino, telefonista | |
B | Operaio qualificato, ausiliari servizi funebri, addetto servizi cimiteriali, aiuto cuoco, autista | Centralinista con mansioni di segreteria, commesso | Ausiliario trasporti sociosanitari, ausiliario sociosanitaria specializzato, assistente domiciliare e dei servizi tutelari non formato, addetto ai servizi ausiliari veterinari |
C | Operaio specializzato, operatore tecnico centrale operativa | Impiegato dÊordine | autista soccorritore, autista accompagnatore, autista con mansioni di operatore per servizi funebri, operatore servizi funebri, operatore sociosanitario, operatore tecnico addetto allÊassistenza, custode cimitero, necroforo, operatore domiciliare dei servizi tutelari formato, comunque denominato, infermiere generico |
X | Xxxxxxxx, responsabile tecnico di centrale operativa | Impiegato di concetto, economo | Infermiere, terapista, tecnico sanitario, assistente sociale, educatore professionale |
E | Responsabile unità operativa | Responsabile amministrativo | sociologo, pedagogista, psicologo, medico |
F | Coordinatore tecnico | Coordinatore amministrativo | Coordinatore sanitario |
INDENNIT¤, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI | ||||||
E.D.R. | Funzione quadro | Diploma | Laurea | Cassa | ||
1 | ||||||
1 Conglobato nell'Elemento Retributivo. | ||||||
Numero mensilità | Coefficiente giornaliero | Coefficiente orario | Orario normale di lavoro settimanale | |||
13 | 26 | 1 | 38 ore distribuite su 6 giorni (dove l'organizzazione lo consente anche su 5 giorni)2 | |||
1 L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera per 6,33. 2 La durata media dellÊorario di lavoro settimanale, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come media su un periodo di 6 mesi dallÊ1.10.2018. |
ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI | ||||||||
RETRIBUTIVI | Una tantum/Arretrati contrattuali | ai lavoratori in forza alla data del 30.9.2018 verranno erogati, a titolo di una tantum per il periodo 1.1.2017 – 30.9.2018 i seguenti importi, riproporzionati allÊeffettivo periodo di lavoro prestato. Tale importo sarà erogato in 3 tranche di pari valore con le competenze di dicembre 2018, maggio 2019 e ottobre 2019 | ||||||
Categoria | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | ||
A 238,09 245,24 252,38 264,28 276,19 288,09 B 252,38 264,28 276,19 288,09 300,00 316,66 C 276,19 288,09 300,00 316,66 335,71 357,14 D 316,66 335,71 358,09 378,57 400,00 433,33 E 335,71 357,14 378,57 400,00 433,33 459,52 F 378,57 400,00 433,33 497,62 552,38 666,66 a fronte della difficoltà economica e/o finanziaria nellÊerogazione degli arretrati e dellÊuna tantum contrattuale nei tempi previsti, sarà possibile procedere allÊerogazione differita delle somme sopra definite entro e non oltre il 31.10.2018 | ||||||||
Premi aziendali e di risultato/Elemento di Garanzia Retributiva | non regolamentati Elemento di garanzia Retributiva - Qualora non venga definito un accordo di secondo livello territoriale entro il 31.12.2018, le organizzazioni ANPAS operanti nel territorio erogheranno, con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno (a partire da luglio 2019) un Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) di € 120,00 lordi annui. Tale importo si riferisce ai lavoratori a tempo pieno e verrà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale. LÊapplicazione dellÊEGR compete ai lavoratori in forza. LÊorganizzazione calcolerà lÊimporto spettante al singolo lavoratore in proporzione ai mesi di effettiva prestazione resi alle proprie dipendenze nel periodo 1.1 – 31.12 di ogni anno di competenza. LÊammontare dellÊelemento sarà ridotto fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali percepite dal lavoratore nel corso dellÊanno precedente a quello di erogazione dellÊEGR. | |||||||
Indennità trasferta | ai lavoratori comandati a prestare servizio fuori sede spetta, oltre al riconoscimento del tempo di percorrenza come orario di lavoro, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute entro i limiti prefissati dallÊOrganizzazione. Il trattamento economico spettante ai lavoratori in servizio fuori sede non sarà riconosciuto per trasferte inferiori alle 4 ore | |||||||
Gratifica natalizia | vedere tredicesima | |||||||
Tredicesima | 1 mensilità da corrispondere non oltre il 20.12 di ogni anno, composta di uno stipendio base come da inquadramento | |||||||
Quattordicesima | non previste | |||||||
Altre mensilità aggiuntive | non previste | |||||||
Scatti anzianità | retribuzione individuale di anzianità: le quote economiche maturate a tale titolo restano congelate. Tali quote saranno corrisposte agli aventi diritto a titolo di assegno alla personam non riassorbibile sotto la voce "retribuzione individuale di anzianità" | |||||||
Anzianità convenzionale | non prevista | |||||||
Straordinari (limiti e maggiorazioni) | il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 150 ore annue per dipendente. Eventuale lavoro straordinario oltre le 150 ore e fino a 250 ore, sarà utilizzato per comprovate e motivate esigenze di servizio. ˚ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario ordinario settimanale fino alle 40 ore settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali. Maggiorazioni: a. 20%, lavoro supplementare e straordinario; b. 30%, lavoro supplementare e straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi; c. 50%, lavoro supplementare e straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi. Banca ore – Viene istituita la Banca ore, attraverso l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare/straordinario. L'accantonamento per le ore dalla 50a alla 150a avverrà su formale richiesta del lavoratore. L'accantonamento delle ore di straordinario eccedenti le 150 avverrà in maniera automatica. Le ore accantonate resteranno a disposizione del dipendente per l'anno di maturazione e per quello successivo; potranno essere usufruite dal lavoratore come permessi retribuiti individuali, anche a gruppi di 4 ore, facendone richiesta con almeno 15 giorni di preavviso. Le richieste saranno accolte purché, per lo stesso periodo temporale, non ne siano state presentate per un numero di lavoratori superiori al 10% del personale in servizio o anche da un solo dipendente nelle organizzazioni che occupano meno di 10 dipendenti. Le ore richieste, e non godute per motivate esigenze organizzative, saranno pagate dalle Organizzazioni su richiesta del dipendente, solo nel caso in cui vengano opposti due rifiuti ad altrettante richieste formulate, rispettando i termini e il preavviso indicati | |||||||
Contrattazione integrativa aziendale o territoriale | regionale, provinciale o di Organizzazione, in alternativa tra loro. La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL | |||||||
Indennità | a. pronta disponibilità: tale servizio va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha la durata massima di 12 ore e dà diritto ad un compenso di € 1,85 per ogni ora prestata. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata (comunque non inferiore alle 4 ore), la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata l'attività prestata verrà retribuita come lavoro straordinario o compensata con il recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato. Non possono essere previste per ciascun dipendente più di otto turni di reperibilità al mese; b. per servizio notturno e festivo: al personale spetta un'indennità notturna di € 2,50 lorde, uguale per tutti, per ogni ora di servizio prestato nell'arco temporale compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo: € 2,00 lorde per ogni ora di servizio prestato. Per il servizio di turno prestato nellÊarco temporale tra le 22.00 e le 6.00 in giorno festivo, a decorrere dallÊ1.10.2018, compete unÊindennità festiva notturna di € 4,50 lordi per ogni ora di servizio prestato | |||||||
Mansioni discontinue | non previste | |||||||
Cottimo, magg. garantita | non previsto | |||||||
Erogazione TFR | nessuna particolarità | |||||||
Vitto e alloggio | non regolamentati | |||||||
ORARIO | Ferie | tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 190 ore lavorative retribuite per anno solare. A decorrere dallÊ1.1.2004 il dipendente ha diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a 26 ore di permessi retribuiti da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, non inferiore al 50% del monte ore | ||||||
Permessi retribuiti | a. per assemblee: i lavoratori hanno diritto a riunirsi all'interno dell'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore indette dalle RSU (RSA) e 5 ore indette singolarmente o congiuntamente dalle XX.XX: firmatarie del CCNL; b. RLS: 1 ora per ciascun dipendente dellÊAssociazione e comunque non oltre le 30 ore annue per ogni rappresentante; c. per cariche sindacali: 12 ore annue nelle Organizzazioni da 6 a 15 dipendenti; 24 ore annue nelle Organizzazioni con oltre 15 dipendenti; d. 3 giorni, in caso di decesso del coniuge o convivente, dei genitori, dei suoceri, dei genitori del convivente, dei figli e dei fratelli; e. per la partecipazione allÊespletamento delle funzioni elettorali; f. non superiore a 5 giorni, per gravi e documentate ragioni; g. per frequentare corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, nelle seguenti percentuali: 10% del personale inquadrato nelle categorie A e B, 120 ore annue; 12% del personale inquadrato nelle categorie C, D, E, 150 ore annue; h. studenti: hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Ai lavoratori, compresi quelli universitari e post-universitari, vengono concessi permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame. |
ORARIO | Diritto allo studio: Organizzazioni che occupano da 1 a 10 dipendenti: 50 ore annue individuali retribuite; Organizzazioni che occupano da 11 a 25 dipendenti: 100 ore annue individuali retribuite; Organizzazioni che occupano oltre 25 dipendenti: 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità | ||||||
Riduzione orario | non prevista | ||||||
Festività | oltre a quelle di legge, il Santo Patrono | ||||||
Festività soppresse | vedere ferie | ||||||
Flessibilità orario contrattuale | lÊorario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana. Tale programmazione è demandata alla contrattazione di secondo livello | ||||||
Permanenza massima passaggio cat. superiore | al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza fra la prima posizione economica della categoria superiore e la prima posizione economica della categoria di inquadramento, nonché delle differenze afferenti i restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di 3 mesi. Ai lavoratori che sono stati assegnati a più mansioni di diverse categorie, deve essere attribuito il trattamento economico ed eventualmente la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo. In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore di lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita, dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza fra la prima posizione economica della categoria superiore e la prima posizione economica della categoria di inquadramento. A far data dallÊ1.1.2004: a. il personale inquadrato nelle cat. A, B, e C ha diritto al passaggio automatico di posizione economica con le seguenti modalità: 1) passaggio dalla 1a alla 2a posizione a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a compiere 12 mesi di permanenza nella 1a posizione; 2) passaggio dalla 2a alla 3a posizione a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a compiere 24 mesi di permanenza nella 2a posizione; 3) passaggio dalla 3a alla 4a posizione economica a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a compiere 48 mesi di permanenza nella 3a posizione; b. il personale inquadrato nella cat. D ha diritto al passaggio automatico dalla 1a alla 2a posizione a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a compiere 24 mesi di permanenza nella 1a posizione. In caso di passaggio dei lavoratori a categoria superiore, l'anzianità di servizio ai fini del diritto alle posizioni economiche successive alla prima, si calcolerà a partire dal giorno del passaggio di categoria | ||||||
Passaggio qualifica superiore | nessuna particolarità | ||||||
ASSENZE | Malattia | a. conservazione del posto: il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite di 18 mesi complessivi nellÊarco di un triennio; ai fini del calcolo del periodo di comporto non si considerano i periodi di assenza per malattie, debitamente documentate, dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita e patologie cronico degenerative ingravescenti; b. trattamento economico: il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore assente le indennità previste dalla legge; inoltre, è tenuto ad integrare, per un massimo di 180 giorni allÊanno, le indennità economiche erogate dallÊINPS, fino al raggiungimento dellÊintera retribuzione globale netta che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato | |||||
Infortunio | a. conservazione del posto: il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico dallÊINAIL; b. trattamento economico: il datore di lavoro è tenuto ad anticipare al lavoratore assente le indennità erogate dallÊINAIL fino alla guarigione clinica; inoltre, il datore di lavoro è tenuto ad integrare, per un massimo di 365 giorni, le indennità economiche erogate dallÊINAIL, fino al raggiungimento della intera retribuzione globale netta che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato | ||||||
Maternità | alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità compete il 100% della retribuzione | ||||||
Congedo matrimoniale | 15 giorni consecutivi di calendario retribuiti, a partire dal giorno successivo al giorno del matrimonio | ||||||
Permessi | a. per particolari esigenze personali, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, per un massimo di 36 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti per ex festività. Entro 2 mesi dalla fruizione di tali permessi il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate; b. in misura non inferiore a 8 giorni allÊanno, ai dirigenti sindacali, per lÊespletamento del loro mandato | ||||||
Sospensione/riduzione lavoro o CIG | nessuna particolarità | ||||||
Aspettative | a. il lavoratore assunto come autista al quale sia ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi senza percepire retribuzione alcuna ne maturare altra indennità. In questo periodo, potrà essere adibito, ove ve ne sia la possibilità, ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio; b. alle lavoratrici vittime di violenza di genere, congedo massimo di 3 mesi, fruibile anche su base oraria o giornaliera nellÊarco di 3 anni, durante il quale alla lavoratrice spetta unÊindennità corrispondente allÊultima retribuzione; c. prima del superamento del periodo di conservazione del posto, può essere concessa al lavoratore unÊaspettativa non retribuita, non superiore a 90 giorni | ||||||
GESTIONE | Prova | a. 3 mesi per lÊinquadramento fino alla categoria B; b. 6 mesi per gli inquadramenti superiori. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro 90 giorni dall'inizio della malattia | |||||
Preavviso | Anzianità | A | B – C | D | E | F | |
5 anni 10 giorni 30 giorni 30 giorni 30 giorni 90 giorni 10 anni 15 giorni 30 giorni 60 giorni 60 giorni 120 giorni Oltre 10 anni 20 giorni 45 giorni 60 giorni 90 giorni 150 giorni per i vincitori di pubblici concorsi inquadrati nelle categorie B, C, D, E, F il periodo di preavviso è di 30 giorni. Fatta eccezione per i vincitori di pubblico concorso, i termini di disdetta decorrono dal 1 o dal 16 giorno del mese. I giorni di preavviso di intendono in giorni di calendario | |||||||
Tirocinio | non regolamentato | ||||||
Apprendistato | Apprendistato (D.lgs. 81/2015) - a. Limiti di età: possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero 17 anni se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs. 226/2005. LÊapprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie A, B, C, D ed E; b. Proporzione numerica: per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, i lavoratori assunti come apprendisti non possono superare il 100% dei lavoratori qualificati/specializzati in forza. Per i datori di lavoro che occupano oltre 9 dipendenti il numero di apprendisti non può superare il rapporto di 3 a 2. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati/specializzati, o ne abbia meno di 3, potrà assumere fino a 3 apprendisti; c. Percentuale di conferma: il datore di lavoro può assumere nuovi apprendisti se nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione ha mantenuto in servizio almeno il 70% degli apprendisti assunti. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale è consentita lÊassunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati in servizio; d. Part-time: il contratto di apprendistato a tempo parziale è ammesso a condizione che lÊorario di lavoro settimanale non sia inferiore al 60% dellÊorario di lavoro contrattuale, a condizione che la minor durata della prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze |
GESTIONE | formative; e. Periodo di prova: di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore inquadrato al medesimo livello finale di inquadramento; f. Precedenti periodi di apprendistato: il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova ai fini del completamente del periodo di apprendistato, purché si riferisca alle stesse mansioni ed attività, e non sia intercorsa, tra un periodo e lÊaltro, unÊinterruzione superiore ad un anno; g. Sospensione: in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di apprendistato superiore a 30 giorni, il periodo di apprendistato può essere prolungato; h. Trattamento normativo: allÊapprendista spetta lo stesso trattamento previsto dal CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo. Xxxx apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 66/03, pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno; i. Inquadramento: la categoria di inquadramento dellÊapprendista sarà la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica, compresi i passaggi automatici di posizione economica previsti dallÊart. 42 del CCNL (vedere permanenza massima passaggio categoria superiore). Alla fine dellÊapprendistato la posizione economica dÊinquadramento sarà quella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita; l. Trattamento economico (le percentuali sotto indicate sono calcolate sulla posizione economica della qualifica da conseguire): A) per i contratti di durata fino a 18 mesi: dal 1 al 9 mese: 80% e dal 10 al 18 mese: 90%; B) per i contratti di durata fino a 24 mesi: dal 1 al 12 mese: 80% e dal 13 al 24 mese: 90%; C) per i contratti di durata fino a 36 mesi: dal 1 al 12 mese: 80%; dal 13 al 24 mese: 90% e dal 25 al 36 mese: 100%. In caso di malattia, al termine del periodo di prova, allÊapprendista sarà riconosciuto il trattamento economico/assistenziale ad integrazione dellÊindennità di malattia a carico degli Enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione per un massimo di 180 giorni ogni anno; m. Durata: 18 mesi Categoria A; 24 mesi Categoria B e 36 mesi Categorie C, D e E; n. Preavviso: 15 giorni di calendario, decorrenti dal termine del periodo di apprendistato, ai sensi di quanto disposto dallÊarticolo 2118 del C.C; o. Formazione: la durata dellÊofferta formativa pubblica è determinata, per lÊintero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dallÊapprendista al momento dellÊassunzione: 120 ore per apprendisti privi di titolo di studio, in possesso di licenza elementare o scuola secondaria di I grado; 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o di diploma di istruzione e formazione professionale; 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente. La durata della formazione professionalizzante è quantificata in base alla categoria professionale di riferimento come di seguito indicato: Xxxxxxx Xxxxxx periodo di apprendistato Ore totali di formazione nel periodo A 18 mesi 100 B 24 mesi 120 C 36 mesi 180 | |
Contratto intermittente | non regolamentato | |
Contratto tempo determinato | ai sensi del D.lgs. 81/2015 è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato di durata non superiore al limite massimo previsto dalla normativa vigente, comprensivo di eventuali proroghe. Qualora il numero delle proroghe sia superiore al limite massimo previsto dalla normativa vigente, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Sono consentite le proroghe fino al limite massimo previsto dalla normativa vigente. Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nellÊOrganizzazione al 1.01 dellÊanno di assunzione. Il limite percentuale vale per le Organizzazioni che occupano più di 3 dipendenti; per le Organizzazioni che occupano fino a 3 lavoratori è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi i lavoratori accessori ed i contratti di collaborazione. x. Xxxx esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: b. Nella fase di avvio di nuove attività o di nuove convenzioni con enti pubblici e privati per un periodo di 12 mesi; c. Per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro); d. Per lo svolgimento di attività stagionali; e. Con i lavoratori di età superiore a 50 anni. ˚ consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, aspettative in genere e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. ˚ consentito il ricorso a più contratti a termine con la stessa persona, stipulati per sostituzioni successive di personale con diritto alla conservazione del posto. In tal caso ciascun contratto si considera autonomo rispetto agli altri e non necessita pertanto di periodo di intervallo. Non è ammessa lÊassunzione di personale a tempo determinato: a. Per la sostituzione di lavoratori in sciopero; b. Presso le Organizzazioni nelle quali si sia proceduto, entro i 12 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato salvo il caso di assunzione per sostituzione di lavoratori assenti o per contratti di durata inferiore a 3 mesi; c. Presso le Organizzazioni nelle quali siano utilizzati lavoratori con orario ridotto anche a seguito dellÊapplicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi e solo dopo aver proceduto a quanto previsto al completamento orario del personale part time, in riferimento a mansioni e attività cui si riferisce il contratto a tempo determinato; d. Da parte delle Associazioni che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente. Al fine di assicurare la continuità di servizio, è ammessa la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla normativa, in relazione alla fruizione da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di: a) Congedo parentale (astensione facoltativa); b) Riposi giornalieri per lÊallattamento. In tale ipotesi lÊorario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposi. In tale situazione è ammessa esclusivamente la variazione dellÊorario lavorativo con il consenso del sostituito. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in atto per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, le parti, convengono quanto segue: nellÊipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. Quando si tratti di due assunzioni successive a tempo determinato, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. Qualora, per effetto di successione di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, il rapporto di lavoro fra lÊOrganizzazione e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i limiti previsti dalla norma, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi dÊinterruzione che intercorrono tra un contratto e lÊaltro, lo stesso si considera a tempo indeterminato. Le parti concordano che lÊutilizzo di personale con contratti di lavoro a termine e in somministrazione, non possa complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nellÊOrganizzazione al 1° gennaio dellÊanno di assunzione | |
Part time | a. il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 12 ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio, è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni; nel caso in cui presti lÊattività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale, per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai km 10, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a livello di Organizzazione. b. è ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale e fino al raggiungimento del tempo pieno. Le prestazioni in aggiunta a quelle inizialmente pattuite nel contratto individuale e fino al raggiungimento del tempo pieno, saranno compensate con quote orarie ordinarie maggiorate della percentuale del 25% |
GESTIONE | per le ore di lavoro ordinarie. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive (compresa la domenica) o durante il servizio notturno verranno compensate con la maggiorazione prevista del 25% e dalle indennità per servizio notturno e festivo. Nel caso di superamento della misura massima sopra prevista ed esclusivamente per situazioni di effettiva emergenza connesse allo svolgimento di servizi essenziali, dovrà essere riconosciuto al lavoratore, solo se richiesto, un riposo compensativo pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo o in alternativa una maggiorazione pari al 40% della quota oraria della retribuzione. Nella maggiorazione predetta è già compresa la quota del 25%. Il riposo compensativo dovrà essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dal termine della settimana, altrimenti verrà retribuito con le maggiorazioni stabilite. Le ore supplementari e/o straordinarie potranno confluire nella Banca Ore, solo su richiesta del dipendente. Al personale deve essere riconosciuto il consolidamento nellÊorario settimanale di lavoro ordinario di una quota di almeno il 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a concorrenza dellÊorario pieno settimanale contrattuale su richiesta scritta del lavoratore. Sono esclusi dal consolidamento in caso di lavoro supplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto; c. clausole elastiche: il lavoratore ha diritto ad un preavviso di 2 giorni lavorativi, e la misura dellÊaumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione | |
Lavoro domicilio | non regolamentato | |
Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) | i lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potranno superare il 8% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nellÊOrganizzazione al 1° gennaio dellÊanno di assunzione. Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste nel vigente CCNL. ˚ vietata lÊutilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione nelle Organizzazioni: a. che siano state interessate, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni a cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che abbia una durata iniziale non superiore 3 mesi; b. nelle quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto allÊapplicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; c. per la sostituzione di lavoratori in sciopero; d. da parte delle Organizzazioni che non abbiano fatto la valutazione dei rischi. Le parti concordano che lÊutilizzo di personale con contratti di lavoro a termine e in somministrazione, non possa complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nellÊOrganizzazione al 1° gennaio dellÊanno di assunzione | |
Lavoro stagionale | non regolamentato | |
Telelavoro | non regolamentato | |
Lavoro ripartito (job sharing) | non regolamentato | |
Viaggiatori e piazzisti | non previsti | |
Collocamento | non sono computabili ai fini della determinazione della riserva di cui alla L. 223/1991 le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei liv. dal d alla F nonché i profili professionali di autista di mezzi di soccorso e do soccorritore. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza | |
PREVIDENZA ASSISTENZA | Previd. integrativa/complem. | le Parti stipulanti, con verbale di accordo del 26.6.2014, decidono di aderire al costituito Fondo Nazionale di Pensione Complementare „PERSEO‰. Contribuzione: a. i lavoratori hanno la facoltà di aderire al fondo destinando quote della propria retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, in aggiunta al conferimento dello stesso, in una quota della misura minima dellÊ1% (con la facoltà di incrementare successivamente la contribuzione per multipli dello 0,5%); b. nel caso di versamento di quote della propria retribuzione, anche nella misura minima, i lavoratori attivano, contestualmente, lÊobbligo del datore di lavoro di versare al Fondo un contributo a suo carico nella misura dellÊ1% della retribuzione utile al calcolo del TFR; c. per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, successiva alla data del 28.4.1993, è previsto lÊintegrale conferimento del TFR maturando in caso di adesione al Fondo; d. per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria precedente alla data del 29.4.1993 è previsto, in alternativa, a scelta del lavoratore: 1) il conferimento integrale del TFR maturando; 2) il conferimento in misura pari almeno al 2% della retribuzione lorda, assunta a base della determinazione dello stesso TFR in caso di adesione al Fondo. Le Associazioni aderenti allÊANPAS, a far data dal 26.6.2014, in caso di esplicito conferimento del TFR maturando al costituendo fondo di previdenza complementare, si impegnano a versare il TFR maturando insieme ai contributi previsti dal presente accordo (contributo del lavoratore e del datore di lavoro) alla forma pensionistica complementare a decorrere dal mese successivo a quello della scelta |
Assistenza integrativa | non prevista | |
Polizze vita | non previste | |
Polizze infortuni | non previste | |
Quadri | non previsti |