CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE - NUOVI VOUCHER
OGGETTO: Circolare 10.2016 Seregno, 20 giugno 2017
CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE - NUOVI VOUCHER
Con l’approvazione definitiva del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 da parte del Senato in data 15 giugno 2017 (ancora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) viene colmato il vuoto normativo dopo la can- cellazione dei voucher.
Ora, l’articolo 54-bis aggiunto al DL 50/2017 prevede una doppia regolamentazione diversificata tra “famiglie” e “aziende”.
In sintesi, ed in attesa di necessari ulteriori chiarimenti ufficiali, la normativa è la seguente:
a) per le micro-imprese fino a 5 addetti, professionisti, enti non profit, amministrazioni pubbliche c’è il “contratto di prestazione occasionale”, un nuovo strumento, online e semplificato, che potrà essere utilizzato solo dalle piccolissime aziende, fino a 5 dipendenti, ed entro il tetto di 5 mila euro l’anno con ciascun lavoratore che potrà essere pagato fino a 2.500 euro annui.
A cambiare saranno anche importi e tetti economici. Il compenso orario minimo per il contratto di pre- stazione occasionale dovrebbe essere pari a 9 euro netti e 12,37 euro lordi.
Nel caso in cui le prestazioni rese dal lavoratore in un anno presso lo stesso utilizzatore (a eccezione della P.A.) superino 2.500 euro o la durata complessiva di 280 ore, il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.
b) per le famiglie invece ecco il “libretto telematico prefinanziato” che si potrà utilizzare, con gli stessi limiti, per pagare la colf, il giardiniere, l’assistenza a domicilio, le ripetizioni dei figli o la babysitter.
Per il libretto famiglia il decreto stabilisce un “compenso” di valore nominale pari a 10 euro per com- pensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento sono a carico della famiglia i contributi dovuti alla gestione separata INPS (1,65 euro), all’INAIL (0,25 euro) e per o- neri gestionali (0,10 euro).
Il tetto annuo è per tutti, committenti e lavoratori, di 5 mila euro. Nel caso però di attività complessi- vamente rese da ogni prestatore per lo stesso utilizzatore, il limite massimo si dimezza a 2.500 euro.
MODALITA’ OPERATIVE
Il rapporto di lavoro viene regolamentato da un vero e proprio contratto (e non più da voucher) e deve essere completamente tracciabile. In particolare, il datore di lavoro dovrà comunicare almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, tramite il portale web dell’Inps o il contact center:
• i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
• il luogo di svolgimento della prestazione;
• l’oggetto della prestazione;
• la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della pre- stazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
• il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non su- periore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.
Inoltre, il pagamento dovrà avvenire in forma elettronica e non sarà possibile fare incetta di ticket dal ta- baccaio, come avveniva in passato per i voucher, in quanto non è prevista l’erogazione di buoni al lavorato- re. In particolare, sarà l’INPS a pagare le prestazioni attivate (ovviamente, previo pagamento del committen- te all’istituto), entro il 15 del mese successivo alla prestazione.
La prestazione si potrà attivare per non meno di 4 ore.
Nel particolare, per i “voucher aziendali” sono dovuti contributi previdenziali e assistenziali alla Gestione Sepa- rata dell’INPS nella misura del 33% oltre ai contributi per infortuni sul lavoro INAIL nella misura del 3,5% non- ché l’1% per oneri a copertura delle spese amministrative. Per un totale del 37,5%, sono a totale carico del da- tore di lavoro. La paga netta per il lavoratore è dunque pari a 9 euro l’ora mentre per l’azienda è a 12,37 euro. In caso di mancata osservanza dell’obbligo di comunicazione è prevista una sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni attività svolta fuori regola.
ULTERIORI CONSIDERAZIONI
È opportuno innanzitutto prestare attenzione a non superare i limiti previsti di tempo e di importo per non in- correre nella trasformazione del contratto di prestazione occasionale in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In base alla normativa di riferimento «il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionale o saltuarie di ridotta enti- tà...». Ma la previsione di legge che riteniamo possa creare contenzioso è appunto quella che richiede l’occasionalità o la saltuarietà della prestazione, considerando che in ambito lavoristico non si è mai applicato il criterio dell’occasionalità al rapporto di lavoro subordinato.
Attualmente non esistono ancora note operative per rendere usufruibile questo nuovo strumento di lavoro; nell’attesa di ulteriori provvedimenti e delucidazioni che rendano lo strumento di cui sopra pienamente opera- tivo, lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse.
Studio Commercialista Associato Contrino
Normativa di Riferimento
Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50
«Art. 54-bis. – (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale).
1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, inten- dendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superio- re a 2.500 euro.
2. Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l’articolo 3, comma 8, del decre- to legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
a) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occa- sionale di cui al comma 13.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vi- gente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presen- te articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodi- pendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
9. Per l’accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi a- dempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, di seguito denominata “piattaforma informatica INPS”, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinag- gio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamen- to privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare presta- zioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribu- zione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, l’utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati iden- tificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione ne- cessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.
14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapi- deo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
15. Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L’1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente
a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
17. L’utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione conte- nente, tra l’altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l’oggetto della prestazione; d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovve- ro, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifi- ca della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraver- so la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichia- razione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della pre- detta revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel ter- mine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corren- te bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 6, l’INPS provvede al- tresì all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si tra- sforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pe- cuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Ca- mere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo».