Contratti collettivi di lavoro
-l
Contratti collettivi di lavoro
nazionale ed aziendale per gli impiegati
della Società Telefoni Italia Media Orientale
•
PA R R I
s. E. T.
SOCIETÀ EDITRICE TORINESE
COriO V.ldocco. l - Toclno l'�O XVIII
ISI.llIto Storia Reslstanzi
FONDO �l;t.V�ìIG\
Contratto collettivo nazionale di lavoro
, . per gli impiegati
delle Società Telefoniche Concessionarie di Zona
(Pubblleato per Mtre.tto nell a . OQu. UIr. • de! 12 april.. 1939-XVII. n. 88 • PMte &<:., e poer intero nel tae<:lcolo 201 del 15 ..prUe 1939.XVII _ Aleg. n. 1.lo68 del Boli. Utr. del Minllro delle Corporazlonl).
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"L'a mo /9l7-XVI, il giOTflQ )0 di(fmbrr, in Roma. tra lo f,dtrtlzio'" Nazionl1./f'
Fa..:i,ta d,gli EurctTll; lmprtu di Comtfnir/lzioni Elrttricht, rt;1pprtUn,plfl dal suo Pr,sidmlt
Gr. Uff: DolI. Xxxxx Xxxxxxx. 0"'-""0 dal Dirtrtorl' Gr. Uff. AlNI Sa/lXI/or, Ptfg!ieM. � COn l'in/trINO/o d,i Signori Comm. Ing. io Vmturini, Comm. Ing. An/anio Sal,t, Cav. Uff.
Xxx. Xxxxxx Xxxxx. Gr. Uff. 0011. Giu{io Dtl Pino ' Gr. Uff. Ing. V'lO Pelltgrini. Consigli,ri
� Drlrga/i di zona del/a Frdtruziont IltS�a: e lo FederazionI NazionalI FasdSfu d,gli Addetl' ullr Comunicazioni Elrffricht. rappresenrata dal Commissario miniuerial, DOIt. Niwlò Fi nocrhiaro. assistito dal/"Avv. Xxxxxxxx Xxx/aroto d�lIa F.d.razion. st,ua. r wn /'inrervfnl"
dti Stgrtlari dti Sindacali lnltrprovinciali dtgli Addetri allt Comtfnicazioni T,ldoniche di Venezia, Bologna e Firenzt. Signori Fatf,to Ktfstermann. Xxxxxxx Xxxxxx, Cav. Xxxx Bd·
rtfrti , d.i Fidtfciari di Xxxx xx Xxxxxx , xxxxxxx Xxxxxxx XxX/xxxx Cifartlli t Cav. Clatfdio
Va/lotfri. ,i � ,tiptflato il pr,s,n/, con/tatro coll,trive. di lal/orQ du va/ere in lUI/o il t,rn'. toriQ nozional, per It Soci"il Ttltlonirh, Conctwonari, di Zona, dttr. ntl teuo • /" SocI,/il _. t �r il perso_I, impitgalizio ed t5St addttro.
Anunzione,
, Art. l. - L'assunzione verrà comunicata dirt'ttarnente all'inter�ssato
con lettera nella quale deve essere specificato:
l) la data di assunzione;
2) la categoria a cui l'impiegato \'len� assegnato ai sensi dell'art. 3 e la rispettiva qualifica:
1) il tra[tam�nto economico iniziale:
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
I) la carta d'identità:
2) il libretto di lavoro:
3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne SJ;l
gij In possesso e l documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.
Contratto a termine,
Art. 2. - L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di ter mine: tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti
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il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non
risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta p�r eludere le disposizioni del presente contratto. '
Comunque, agli effetti della indennità di cui <1l1'ar[. 24, si considererd come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre
anni, salva però quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell' attività aziendale.
Tale disposizione non si applica ai <:antratti a termine attualmente in
corso. per il periodo fino alla loro scadenza.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da xx.xx scritto.
Le norme previste nel presente contratto e nei relativi contratti integrativi
si applicano, fino alla scadenza del termine. anche ai contratti a tempo deter xxxxxx, eccezion fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
Non si applicano altresÌ le norme relative alla previdenza limitatamente ai <:anrratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesI.
Categorie e stipendi.
Art. 3. - I contratti integrativi del presente contratto determineranno i minimi di stipendio mensili in relazione aUe qualifiche riferite alle seguenti categorie stabilite a tutti gli effeni del contratto stesso:
r. Impiegati di concetto con funzioni direttive. tecnici, amministrativi
II. Impiegati di concetto tecnici, amministrativi
III. Impiegati di ordine. tecnici,
I minimi di stipendio per gli impiegati della 2" e della 3" categoria Saranno distinti per gli impiegati di età inferiore ai 18 anni, per quelli dai 18 ai 2 I e per quelli dai 2 I in poi.
All'impiegato rimunerato in tutto o in paree a provvigione o interessenza
o a premi sarà garantito. come media annuale, il minimo di stipendio fissato nei contratti integrativi.
La Società, all'atto dell'entrata in vigore dei presente contralto collet· tivo o alratto del passaggio di ,categoria, comunicherà con lettera ai singoli impiegati la categoria cui vengono assegnati.
Periodo di prova.
Art. 4. - L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non supe riorI' a sei mesi per gli impiegati della l' categoria ed a tre mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. I.
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Non sono ammesse nè la protrazione nè la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto. salvo quanto diversamente disposto dal con tratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego potrà aver luogo da ciaS{:una delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di l' categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2" e 3' categoria, la sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribl.lzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o h seconda quindicina dci mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla
disdetta del rapporto, l'impiegato' si intenderà confermato in servizio.
Per l'impiegato in prova, limiratamente alla l' e alla 2" categoria, la
retribuzione potrà essere inferiore a quella minima nella misura che verrà
determinata nei contratti integrativi. La differenza sarà però reintegrata al l'impiegato che venga confermato in servizio.
Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova: superato tale periodo le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
\ Mutamento di mansioni.
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Art. 5. - L'impiegato. in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da gueHe inerenti alla sua categoria, purchè ciò non importi alcun peggioramento economico nè un mutamento sostanziale alla sua posizione.
All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore per tutta la durata della destinazione.
Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria, e di tre mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella xxxxx xxxxx superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie. richiamo alle armi, etc., nel qual casa il compenso di cui sopra spetterà dopo un mese e per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio qi categoria.
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Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 6. - In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto ex novo con la nuova qualifica. col riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento, di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato pari a:
I) due anni. se la sua anzianità di operaio sia di almeno dieci anni e non superiore a venti:
2) tre anni. se la sua anzianità di operaio sia superiore a venti anm.
Benemerenze nazionali.
Art. 7. - Agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indi cate e che non abbiano già goduto della concessione, verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento, una maggiore anzia nità convenzionale nella seguente misura:
I) mutilati di guerra o per la Causa Fascista: un anno:
2) ex combattenti della Grande Guerra che abbiano prestato servIzio almeno per sei mesi presso reparti mobilitati in zona di operazioni ed ex combattenti-in A. O. I. che abbiano prestato servizio in zona di operazion; per almeno tre mesi anteriormente al 5 maggio 1936: sei mesi:
3) decorati al valore, promossi per merito di guerra, decorati dell'Ordine Militare di Savoia e feriti di guerra: sei mesi.
Le predette anzianità sono cumulabili.
La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata per gli ex combattenti dallo stato di servizio rilasciato dal l'Autorità ,Militare e per i mutilati per la Causa Fascista da documentazione rilasciata dal Direttorio del P. N. F. nonchè integrata dalla prova del man cato godimento precedente.
Il diritto alle predette anzianità deve essere denunciato all'azienda - a pena di decadenza - dall'impiegato di nuova assunzione aIl'atto dell'as sunzione stessa. su richiesta dell'azienda. e dall'impiegato in servizio entro tre mesi da quando l'azienda gli abbia comunicato le disposizioni del presente articolo.
Per quanto riguarda le benemerenze fasciste valgono le disposizioni di cui al contratto collettivo interfederale 25 gennaio I93S-X1II pubblicato nel Supplemento del - Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni. fase. 1 14 del l° maggio 1935-XIII. alI. n. 671.
Orario di lavoro, lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art_ B. - La durata normale del lavoro non può superare le Bore giornaliere e le 44 ore settimanali. Però gli impiegati i quali prestino servizio in connessione di lavoro con le maestranze ne seguono l'orario.
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Per il personale con mansioni discontinue l'orario massimo normale di servizio è di IO ore giornaliere; tale orario potrà eventualmente essere sta bilito fino a 12 ore per particolari mansioni in quanto espressamente deter minate nei contratti integrativi.
Nessun impiegato potrà rifiutarsi. entro i limiti consentiti dalla legge. di compiere il lavoro straordinario. il lavoro notturno e festivo. xxxxx xxxxxxx ficati motivi di impedimento.
Il lavoro straordinario deve essere autorizzato per iscritto.
In mancanza di tale autorizzazione. all'impiegato non è consentito di anticipare o prolungare il proprio orario di lavoro o di trattenersi comunque nei locali di lavoro in oce diverse da quelle comprese nell'orario medesimo.
�I1 lavoro straordinario diurno è compensato con l'aumento dci 25 ,/0 sulla retribuzione oraria.
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Il lavoro festivo è compensato con l'aumento del 45',5� sulla retribuzione orana.
II lavoro notturno è compensato con la percentuale di maggiorazione dci 45 ,/0 sulla retribuzione oraria.
Il lavoro straordinario degli impiegati per il servizio di costruzione. manutenzione e riparazione. connesso col servizio tclefonico, è compensato con la maggiorazione dci 25 70 sulla retribuzione oraria se diurno e dci 45 70 se notrurno o festivo.
Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendqsi che la mag giore assorbe la minore.
Per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile fissa per 180. Ove la retribuzione sia composta in tutto o in parte di clementi variabili. si prenderà per base la parte fissa. col minimo in ogni cas�' dello stipendio minimo della qualifica.
I contratti integrativi preciseranno quale periodo di 9 ore consecutive dovrà essere considerato notturno, comprendendolo fra le ore 20 e le ore 8 dci mattino.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno e festivo non sono corrisposte per il lavoro compreso in turni regolari periodici, salvo che dei contratti integrativi non venga diversamente disposto.
La percentuale di maggiorazione per il lavoro festivo non è pure dovuta a quegli impiegati che siano adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica, nei casi in cui è consentito dalla legge e godano dci riposo com pensativo in altro giorno della settimana,
Giorni e riposo settimanale.
Art. 9. - Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili. la ricorrenza del Patrono dei l\logo ave l'im piegato lavora. il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale.
11 riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge.
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Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello deIie maestranze. vale il calendario dei giorni festivi adottato per le maestranze stessl".
In caso di modificazione dei lUrni di riposo !'impiegato sarà preavvisato entro il giorno precedente a quetlo fissato per il riposo stesso, con diritto. in difetto, - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una
maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
Ferie.
Art. IO. - L'impiegato ha diritto per ogni anno di serVIZIO ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione. non inferio�e a:
IO glorm, in caso di anzianità di servizio fino a due anni:
15 giOrfll, in caso di anzianità di servizio da oltre 2; sino a IO anni:
20 glorm. in caso di anzianità di servizio da oltre IO sino a 25 ano.:
30 giorni, in caso di anzianità di servizio di oltre 25 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi; nel fissarne repoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell"ann'Ha l'impiegato
non in prova ha diritto' alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavvIso.
Permessi.
Art. I I. - Le assenZI! debbono essere immedi:atamente giustificate <al·
l'azienda.
All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda può accordare, a sua esclusivo giudizio, permessi di breve congedo per giustificati motivi, con f:acoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
Xxxx impiegati sarà concesso un permesso di giorni '5, con decorr�nzol della retribuzione. per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà com putato nel periodo delle f:rie annuali.
Potrà anche essere accordato, subordinatamente alle esigenze di servizio della Società, su domanda dell'impiegato, un periodo di licenza straordinaria senza assegno. fino a tre mesi per speciali ragioni di famiglia, o per motivi
'
di salute, in quest'ultimo caso oltre i limiti ordinari di interruzione del servizio consentiti dal preSi:nte contratto. L'impiegato che al termine della licenza straordinaria non riprenda servizio senza giustificato motivo o non
risponda all'invito rivoltogli dalla Società, sarà considerato dimissionario.
Il periodo trascorso ' in licenza straordinaria per ragioni di famiglia non
è computato agli effetti
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Retribuzione.
An. 12. - Lo stipendio sarà corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente.
In (aso che l'azienda ne ritardi di oltre IO giorni. il pagamenlO. decor reranno di pieno diritto gli interessi. nella misura del :1 ro in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza della scadenza di cui al comma precedente: inoltre l'impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla cor responsione dell'indennità di licenziamento e di mancato preavviso.
(
In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri clementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per risarcimen�o di danni non potrà mai superare il 1070 della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro. ave venga richiesta una cauzione o analoga garanzia finanziaria, verrà corrisposta una particolare indennità da concordarsi tra l'azienda e l'impiegato stesso, salvo che essa sia stabilita nei contratti integrativ'i. Gli interessi derivanti dalla cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.
Tredicesima rnensilità.
Art. 13, - L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale meno silit.1 avverr.1 normalmente alla vigilia di Natale.
La tredicesima mensilità, fino a concorrenza del relativo importo, assorbe le eventuali gratifiche corrisposte dall'azienda.
r Nel caso di inizio O di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13" mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Trasferte.
Art. 14, - All'impiegato lO miSSIone per esigenze di servIzIo spetter.1 il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive neces.�arie per l'espletamento della missione.
Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato a incontrare tali spese, o una diaria giornaliera da stabilirsi normalmente nei contratti integrativi o. in difetto, d'accordo tra l'azienda e l'impiegato.
Trasferimenti.
Art. 15. - L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente. escluse quelle indennità e competenze che siano
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inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
L'impiegato che non accetti il trasferimento avrà diritto all'indennità di licenziamento e al preavviso.
All'impiegato che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sè. per le persone di famiglia e per gli effetti famigliari (mobilia, bagagli, etc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E' dovuta inoltre la diaria per giorni sette all'impiegato celibe senza congiunti conviventi a carico e per giorni quindici - oltre un giorno per ogni figlio a carico - all'impiegato con famiglia.
Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto. regolar mente registrato o denunciato alla Società precedentemente alla comunica zione del trasferimento. avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto tempestivamente all·impiegato.
All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le inden nità di cui sopra.
Alloggio.
Art. 16. - Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pub blici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, e il peri metro del più vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'aziènda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato in dennizzo.
Indennità di zona malarica.
Art. 1 7, - I contratti integrativi potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento
in altra zona pur malarica e spetterà anche all'impiegato che, originariamente proveniendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediata mente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo. saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sen tite le autorità sanitarie locali,
Tutela della maternità.
Art. 1 8. - Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve, in tale evenienza. conservare il posto alla impiegata per un periodo di sei mesi,
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corrispondendole l'intera retribuzione durante i primi tre mesi. fatta dedu zione di quanto essa percepisca per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
Ove durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 19 del presente contratto quando risultino più favorevoli all'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
L'assenza per gravidanza o puerperio non interrompe. a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio, per il periodo suddetto.
/' Trattamento di malattia.
/- Art. '9. - L'assenza per malattia dovrà esser comunicata nelle 24 orc, sal,va i casi di giustificato impedimento.
L'azienda ayrà facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia,
Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, l'azienda conserverà all'impiegato non in prova il posto per un periodo di 4 mesi e mezzo se esso abbia una anzianità di servizio non superiore a 5 anni, e per un periodo di 8 mesi se abbia una anzianità di oltre cinque anni, senza interruzione defl'anzianità, corrispondendogli nel primo caso la intera retribuzione per il primo meSe e mezzo e la metà di essa per I
successivi tre �esi: nel secondo caso la intera retribuzione per i primi due
mesi e la metà di essa per gli altri sei mesi.
Eguale diritto spetterà all'impiegato nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso,
Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ave proceda al licen ziamento dell'impiegato, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento.
compresa la indennità sostitutiva del preavviso,
la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risol vere il contratto d'impiego con diri'tto alla sola indennità di licenziamento di cui all'art. 24. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licen ziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza della anzianità agli effetti. del preavviso e della indennità di licenziamento.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nell'apposito contratto collettivo interconfede rale l' luglio I936-XIV, relativo alla istituzione delle Casse Mutue Malatth per gli impiegati dell'industria, pubblicato nel Boli, Uff, del Ministero delle Corporazioni del 15 ottobre '937, fase. 163,
Servizio militare.
Art, 20, - La chiamata alle armi per assolvere agli obblighi di lev:l risolve di diritto il contratto, salvo patto in contrario più favorevole al
!'impiegato: l'azienda, nel caso di risoluzione del rapporto, corrisponderà
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all'impiegato non in prova una indennità pari a quella che gli sarebbe spet tata in caso di licenziamento ai sensi dell'art. 24, con un minimo pari ad un mese di tetribuzione.
L'azienda esaminerà con particolare considerazione le domande di as sunzione. presentate entro due mesi dal ritorno, degli impiegati che hanno terminato il servizio di leva.
Il richiamo alle armi o nella M. V. S. N. non risolve il rapporto di lavoro dell'impiegato non in prova: l'azienda conserverà il posto all'impiegato stesso e, ave non si tratti di richiamo a termine dI'li'ultimo comma del presente articolo, gli corrisponderà per il periodo di tre mesi una indennità mensile pari alla sua retribuzione. Il tempo passato sotto le armi o nella
M. V. S. N. verrà computato, agli effetti dell'anzianità, come passato in serVIZiO.
Terminato il servizio militare, l'impiegato dovrà presentarsi nd termìne di giorni trenta all'azienda, per riprendere servizio : non presentandosi nd termine suddetto, sarà considerato dimissionario.
Il trattamento in caso di richiamo alle armi o di arruolamento volon tario nelle Forze Armate o nella M. V. S. N. dovuto per esigenze militari di carattere eccezionale è regolato dal R. D. L. 15 giugno 1936, n. 1374- e dalle relative norme di attuazione.
Doveri dell'jmpiegato_
Art. 21. - L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
I) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni asse gnategli, osservando le disposizioni dd presente contratto nonchè le istJ;"u zioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi della Società: non trarre profitto, con danno della Società, da quanto forma oggetto delle sue fun zioni nella azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi aziendali: non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell"art. 8 del R.D.L. 13 nov. [924. n. [ 8 25:
4) aver cura dci locali, dci mobili. oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati,
Si precisa che è inibito al personale, anche fuo�i delle ore di servizio. di assumere cariche, di esercitare direttamente o per interposta persona lavori, commerci o imprese che siano in conflitto'ancbe indiretto od in concorrenza con la Società. La comprovata inosservanza della presente norma dà luogo al licenziamento senza preavviso e senza indennità, ai sensi degli art. 8 e 9 del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge con legge 18 marzo [926, n. 562 sul contratto d'impiego privato.
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Ptfovvedimenti disciplinari.
Art. 22. - Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimproyero verbale:
b) rimprovero scritto:
c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio:
cf) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro. per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le ,quali. anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno .le· co'mpagnate, non siano così gravi da rendere applicabili una maggiore puni. zione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare .adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) b) e c). ! ,
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato coipevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego,
I! licenziamento e inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso !'impiegato.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 23. - 11 contratto di impiego a tempo indeterminato non può esser risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso. i cui termini sono stJfbiliti come segue:
A) per gli impiegati che. avendo superato il periodo di prova. non hanno raggiunto i 5 anni di servizio:
I) mesi :2 di preavviso per gli impiegati di I categoria:
2) mesi I di, preavviso per gli impiegati di Il categoria;
3) giorni 15 di preavviso per gli impiegati di III categoria.
B) per gli impiegati che hanno raggiunto i 5 anni di servIzIo e non IO:
I) mesi 3 di preavvIso per gli impiegati di I categoria:
2) giorni 45 di preavviso per gli impiegati di Il categoria:
3) giorni 30 di preavviso per gli impiegati di IlT categoria.
C) per gli impiegati che hanno raggiunto i IO anni di servizio:
I) mesi 4 per gli impiegati di l categoria:
2) mesi 2 per gli impiegati di II categoria:
3) giorni 45 per gli impiegati di III categoria.
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I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
La Società ha diritto di ritenere su quanto sia da essa dovuto all'impie gato un importo cocrisponaente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso. anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di licenziamento.
E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del IO comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso la Società concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: [a distribu zione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dalla Società in rap porto a!le esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.
L'impiegato già in servizio al l° gennaio 1938 manterrà (( ad personam l) l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base al preesistenre con tratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati delle Società Telefo niche Concessionarie di Zona, pubblicato per estratto nella Gazzetta Uffi ciale del 20 aprile 1933-XI. n. 93 p. s. e per intero nel Supplemento del Bolfertino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni. fase. 87, del
21 aprile 1933-XI. alI. n. 413 - avrebbe avuto diritto in caso di licen
zia mento a tale data. �
Indennità di licenziamento.
Art. 24. - In caso di licenziamento da parte della Società, non ai sensi dell'art. 22, comma primo, lettera e}, l'indennità verrà liquidata nella misura dei 21/30 (ventuno trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.
Agli effetti\ del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anch� tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere conti nuativo e che siano di ammontare determinato.
- 13-
Se !'impiegato è rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla mediJ dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, con clusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
E' in facoltà della Società, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennità di licenziamento ouanto l'imoiq:lto percepisca in consc gt.enza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni.
previdenze, assicurazioni varie) compiuti dalla Società : nessuna detrazione
è Invece -
presente contratto.
Previdenza, "
Art. 25. - Al trattamento di previdenza del personale provvede il regolamento approvato con R. D. 24 luglio 1931-IX, n. 1098. ai sensi dell'art. 206 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con
R. D. 27 febbraio 1936-X1V, n. 645. Non è soggetto al trattamento di previdenza il personale di età inferiore ai 21 anni se maschile o ai 18 anni se femminile. L'indennità di licenziamento c quella sostitutiva del preavviso saranno corrisposte indipendentemente da quanto speuerà al lavoratore per
di previdenza di cui sopra.
Il contributo dovuto dall'impiegato verrà trattenuto dalla Società ali'atto della corrcsponsione delli'. retribuzione e versato insieme a quello a suo ca
rico secondo le norme dci citato Regolamento di previdenza.
Indennità in caso di morte_
Art. 26. - In caso di morte dell'impiegato spetterà al coniuge ed ai congiunti non oltre il 4" grado viventi a suo carico il trattamento previsto per il caso di licenziamento (indennità di licenziamento e di preavviso) a termini degli articoli 23 e 24, fatta deduzione di quanto essi percepiscano per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda: non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista all'art. 25 del presente contratto.
v"
:.\1.'" �!Orrco
BIBUOTECA
In caso di mancanza di coniuge o di congiunti viventi a carico cntro il 4" grado. la Società verserà una somma corrispondente al trattamento pre detto, ai figli ed al coniuge dell'impiegato non viventi a carico di questi.
- 14 _
La Società potrà richiedere che la vivenza a canco sia comprovata me diante atto di notorietà a norma di legge.
Dimissioni.
Art. 27. - All'impiegato dimissionario che abbia compiuto il 60· anno di età ed abbia un'anzianità di servizio di almeno trent'anni presso la stessa azienda verrà corrisposto un premio in misura equivalente alla indennità che in caso di licenziamento avrebbe percepito ai sensi dell'art. 24.
All'impiegata che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gra vidanza o il puerperio, sarà concesso un compenso equivalente alla indennità che in caso di licenziamento avrebbe percepito ai sensi dell'art. 24.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'impiegato per cause attribuibili alla Società e cosÌ gravi da non consentire la prosecu zione, anche provvisoria. del rapporto stesso, è dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licen ziamento, compresa !'indennità sostitut,
Cessione o trasformazione di azienda,
Art. 28, - La cessione o la trasformazione in qualsiasi modo della azienda non risolve di per sè il contratto di impiego, ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare,
Certificato di lavoro,
Art. 29. - Ferme restando le annotazioni prescritte dalla legge IO gen naio 1935-XITL n. 11 2, sul libretto di lavoro, in caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, la Società ha l'obbligo di mettere a dispo sizione dell'impiegato. all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e non
ostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano. un cer6ficato contenente la indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attività nell'azienda, e delle mansioni nella stessa disim pegnate,
Nel certificato di lavoro sarà specificato se l'impiegato abbia goduto delle maggiorazioni convenzionali di anzianità previste dall'art. 7 e nel caso in CUI non ne abbia goduto ne verrà indicato il motivo.
Inscindibilità delle disposizioni del contratto,
Art. 30. - Le disposizioni dci presente contratto, nell'ambito di ogni istituto. sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
- 15-
Sostituzione degli usi.
Art. 31. - ,II presente contratto, salvo quanto disposto in via transitori,l per il preavviso all'articolo 23, sostituisce ed assorbe cutti gli usi o consue tudini, anche se piu favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incom patibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stessa.
NOf'me speciali.
Art. }2. - Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impie gato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purchè non contengano modificazioni o limi· tazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente conuano c che per
tanto rientrano nelle normali anribuzioni del datore di lavoro. Tali norme. in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
Copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sarà consegnata. a cura della Società. a ciascun impiegato.
Disposizioni generali,
Art. 33. - Per quanto non disposto nel presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Inoltre le parti si richiamano espressamente a tutte le legge che riguardano il pubblico servizio di telefonia.
disposizioni di
I
Contratti aziendali integrativi.
Art. }4. - I contratti aziendali integrativi saranno stipulati entro SCI
mesi dalla data di pubblicazione del presente contratto.
Decorrenza e durata del contratto.
Art. 35. - 11 presente contratto decorrerà dal l" gennaio 1938�XVI ed avrà durata fino al 30 giugno 194:1; in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di due anni in
due anni.
Pcr 14 Fet:leraz;one Na�lonllle F,uci.!ta degli ..,e,cenI! impreM di comunica'
�(onl elcUric/lO':: P,ao PIULU. _ Per w FedermloTle Nazionale Ta,cmtll devii addetti alle COmUnlcllzloni eldtricl.e: 'XXXXXX XXXxXX .
Contratto collettivo aziendale di lavoro
per il personale impiegatizio della Soc. « T.I.M.O.11
(Pubblicato per estratto nella . Xxxxxxx.a Umcal le " del 15 febbraio 1940-Xvm, 'n. 38).
L'a o 19J9-XVIl. il gior o 20 ottobre i Roma. tra la Federazio r Nazio ale Fa" srisra degli Esuce ri Imprese di Comu icazio i Eletrriche, rapprese tata, per delega del suo Presidete. da/U'l' Xxxxxx Xxxx De/l'gato della Fedrrazio e per /'Ilalia Medio-Orieola/e, assistiro Jull'Aov. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Direllorl! del/a Federazio e stessa, co l'i /ervenlo della Co federazio e Fascista degli l dustriafi, rappresM/u/a dal Vice Prcsideflle Co sigliere Nazio ale Doli. Xxxxx Xxxx/i e dal Doli. Xxxxxx Xxxxxxxxx: e la Co federazio e Nazio ale fascista degli Addeui alle Comu icazio i Elcl/riche, rapprese ta/a dal suo Commiswrio Co
,i!lliere Nazio ale Rag. Xxxxxxx Xxxxx i, assistito dall'Avv. Xxxxxxxx Xxx/aroto e dal DOli. Xxxxxxxx Xx ajuto, ro l'i terve to della Co federazio e Fascista dei Lavoratori del
/"f dusrria. rapprese rala dal Preside le Co sigliere Nazio ale Xxxxxx Xxxxxx"i r dall'Avv.
19 azio Xxxxxx. si è stipulato il prese u co lrallo col/ellivo di lavoro azie dale. i tegralivo
di quello azio ale uipulato i Roma il 30 dicembre 1937 -XV1 e pubblicato per estrailO ella " Gazzetla Ufficiale " dd Reg o del 12 aprile '939-XVfl. ". 88. parte sec., e per iMero d u Bol/elli o Ufficiale " del Mi istero delle Corporazio i dci I 5 aprile stesw a o. fascirolo allegalo /568. da valere per la SodNa T.l.M.O.. Co assùmaria dei -Servi;:;
Telefo i" della l/f Zo a ed il perso ale impiegillizio dCI eSsa dipe de te.
Qualifiche e minimi di stipendio.
Art. l. - In relazione all'art. 3 del Contratto Nazionale riguardante la suddivisione in tre categorie degli impiegati e dipendenti dalla Società TIMO,
si stabiliscono le seguenti qualifiche con i relativi minimi di stipendio 'al lordo delle trattenute di legge e di contratto:
I� CATEGORIA A
Ispettori L.
2 Capi servizi tecnici ed amministrativi della Direzione Generale )) Vice Direttori di Xxxxxxxxx . ))
B
I 700
1 7°°
1 7°0
4 Direttori di Agenzia in sede di reti con oltre 2000 abbonati L 1420
5 Capi dei servizi tccnici di Esercizio in sede di reti con oltre
10.000 abbonati . )) 1420
6 a) Capi contabili di Esercizio in sede di reti con oltre 10.000
abbonati )) 1420
b) Capi conrabili di Esercizio In sede di reti con meno di
10.000 abbonati l)
7 - Personale femminile ))
1250
11 00
_ 17 _ | |||
l CATEGORIA. | |||
[ | - Capi ufficio della Direzione Generale . | I J 50 | |
2 - Capi agenzia in sede di reti con oltre 1000 abbonati | " | 1000 | |
3 | Capi tecnici : | ||
a) in sede di reti con oltre 10.000 abbonati . | " | I 125 | |
b) in sede di reti da 3000 a 1 0.000 abbonati | " | 1°50 | |
c) in sede di reti da 1000 a 3000 abbonati . | " | 950 | |
Capi officina in Sf'de di reti con oltre 10.000 abbonati | " | 975 | |
4 Capi magazzinieri del magazzino centrale - Cassieri della Di |
(
rezione di Esercizio In sede di reti con oltre 10.000
abbonati
5 Impiegati laureati .
,
. 6 R'gg,nti di .g,nzi, '" "d, di mi <on m,no di ' 000 ,b-
.
banati
7 - Impiegati tecnici ed amministrativi con funzioni di concetto :
a) in sede di reti con oltre 10.000 abbonati
b) in sede di reti da 3000 a 10.000 abbonati
c) in sede di reti sotto a 3000 abbonati
8 - Personale femminile:
a) in sede di reti con oltre 10.000 abbonati .
b) in sede di reti fino a 10.000 abbonati
3- CATEGORIA.
I
a) in sede di reti con oltre 10.000 abbonati .
b) in sede di reti da 1000 a 10.000 abbonati Capitecnici in sedi di reti inferiori a T OOO abbonati
2 - Cassieri ,
3 Produttori :
a) in sede di reti con oltre 10.000 abbonati . b)- in sede di reti fino a 10.000 abbonati .
4 - Magazzinieri delle Direzioni di Esercizio:
a) in st>de di reti con oltre 10.000 abbonati
h) in sede di reti fino a 10.000 abbonati .
5 - Impiegati tecnici ed amministrativi con funzioni di collabo razione in seconda - AssistenJi tecnici e commerciali
Stenodattilografi :
" 1100
" 0000
" 000
" t 1 :2 5
" 970
" 850
" 850
" 750
L- 850
" 000
" 000
0x0
"
" 000
" 680
" 760
" 680
a) in sede di reti con oltre 1 0.000 abbonati . » 760
b) in sede di reti fino a 10.000 abbonati . )) 680
- 18 -
6 Addetti alle macchine contabili cd ai controlli dci servizi relativi :
a) in sede di reti con oltre 1 0.000 abbonati
b) in sede di reti fino a 10.000 abbonati .
7 - Disegnatori-copisti - Protocollisti - Dattilografi:
a) in sede di reti con oltre 10. 000 abbonati .
b) in sede di reti fino a 10.000 abbonati
8 Capi commessI
9 Pusonalc femminile: della sottocategoria
a) in sede di reti superiori a [0.000 abbonati
2' :
b) in sede di reti inferiori a 10.000 abbonati della sottocategoria
,) in sede di reri superiori a 1 0.000 abbonati
d) in sede di reti inferiori a 10.000 abbonati
della sottocategoria 5" :
e) in sede di reti superiori a 10.000 abbonati
f) in sede di reti inferiori a 1 0.000 abbonati della sottocategoria 6" ,
h)
g) in sede di reti superiori a 10.000 abbonati in sede di reti inferiori a 10. 000 abbonati
7' :
della sottocategoria
I) in sede di reti superiori a 10. 000 abbonati
L 000
" 000
" 000
" 0'0
" 8'5
" 750
" G35
" 550
" 500
" 550
" 500
" 520
" 470
" 460
l) in sede di reti inferiori a 1 0.000 abbonati )) 400
11 personale di età inferiore agli anni 2 I sarà retripuito col minimol di stipendio fissato per la qualifica corrispondente alle mansioni affidategli ri dotto del 1 5 %. Il personale di età inferiore ai ! 8 anni, col minimo di sti pendio suddetto ridotto del 25%.
Le parti si dànno atto che nello stabilire i minimi di stipendio di cui al presente articolo non hanno inteso portare modificazioni alle condizioni individuali di retribuzioni di maggior favore vigenti presso la Società.
Ore notturne.
Art. 2. - Con riferimento aIrare. 8 del Contratto Nazionale, saranno considerate notturne le ore comprese fra le ore 22 e le 7 del mattino.
Lavoro festivo.
Art. 3. - Il personale il cui turno di servizio cade nei giorni festivi godrà di una giornata di riposo entro la settimana- in corso o successiva a quella in cui cade il giorno festivo.
- 1 9 -
Richiamo in servizio durante le ferie,
Art. 4. - L'impiegato che durante le ferie fosse richiamato in servizio per urgenti esigenze, ha diritto al rimborso di tutte le spese incontrah! per il ritorno in sede e fruirà dei rimanenti giorni di xxxxx appena cessate le esi· genze di cui sopra .ed in ogni modo entro l'anno.
Retribuzione.
"
Art. 5, - <:on 'riftrimento all'art. 12 del Contratto Nazionale, all'imo piegato che ha normalmente maneggio di denaro, ave venga richiesta una cauzione od analoga garanzia finanziaria, verrà corrisposta una indennità pari al 7% del minimo di stipendio della qualifica cui è assegnato.
Trasferte.
Al't. 6. - Con riferimento alla prima parte dell'alrt. 14 del Contratto Nazionale. nel caso che la Società invii fuori della normale residenza i propri
impiegati, corrisponderà oltre la spesa di viaggio in seconda c1a�' per' gli
impiegati della l' categoria e di terza classe per gli impiegati delta 2 e 3
tegoria. le seguenti trasferte :
categoria p" un pasto L. H -
p'" du, pasti » 3 9 -
ca·
pernottamento » " -
2· , 3 categoria p" un pasto » ' 5 -
per due pasti » 26 -
pernottamento » 1 5 ·-
Qualora la missione si prolunghi oltre I 5 giorni nella stessa località e ciòrsia stato comunicato al personale preventivamente entro i primi I O
giorni dall'inizio della missione, saranno corrispost'i dal 1 6' al 3 0' giorno
i 3/5 delle indennità di trasferta suddette. Dal 31 giorno in poi l'indI'n· nità di trasferta sarà ridotta alla metà.
Le predette trasferte ridotte saranno maggiorate del loro pet le missioni in città aventi più di 1 00.000 abitaRli.
Trasferimenti. .
Art. 7. - Il dipendente che venga ttasferito e poi licenziato entro 6 mesi. non per motivi disciplinari, ha diritto. oltre alla indennità di licenziamento prevista dal Contratto Nazionale. al rimborso delle spese dimostrate per il trasporto delle suppellettili e della famiglia a suo completo carico fino alla pre<edente residenza, nel caso che egli effettivamente vi si trasferisca nuov..· mente l'ntro due mesi dal licenziamento avvenuto.
Nei casi di trasferimenti in reti di categoria inferiore il personale manterrà lo stipendio precedentemente goduto. Nel trasloco richiesto a domanda del· l'impiegato. questi non ha di'ritto ad alcun rimborso di spese.
- 20 -
Indennità speciali.
Art. 8. - All'impiegato autorizzato ad usare per ragioni di servIZIo mezzi di trasporto propri, la Soc�i tà corrisponderà le seguenti indennità :
pu motocicletta L. 60 mensili per motoleggcre L. 44 mensili per biciclette L. 25 mensili
} piu unu indenmla (agguagliata al prouo dd/Il inn
I �mu in rapporto 111 consumo del/u mu" hinll
Alloggio.
Art. 9. - Qualora l'alloggio sia accordato In corrispettivo di speciali prestazioni, la concessione sarà regolata da condizioni concordate a parte con la Società.
Tale concessione (salvo disdetta di due mesi) decade di diritto qua{ldo coloro che ne fruiscono cessano di appartenere alla Società.
Dimissioni.
Art. IO. - I tl'rmlnl di preavviso di cui xxx· art. 23 del Contratto Na· zionale sono ridotti a metà in caso di dimissioni dell'impiegato.
Visita medica.
ArI. I I . - La Società può nell'interesse del serVIzio sottoporre l'impic gato così prima dell'assunzione o durante il periodo di prova, come in qua lunque momento durante il servizio, alla visita di un medico di sua fiducia.
Facilitazioni.
-\
Art. 12. - La Società accorderà uno sconto speciale del 50% sulle nor mali tariffe al personale impiegatizio che installerà per proprio uso privato l'apparccchio telefonico nella propria abitazione.
Le spese di impianto a carico del personale non potranno essere supenOfl ad un quarto dt>1 canone dell' abbonamento normalt>.
Consegna del contratto.
ArI. 13. - A ciascun impit>gato saranno consegnate dalla Socit>tà ad ogni t>treno e gratuitamente �na copia del Contratto Nazionale e di quello
Aziendale.
Decorrenza e durata del contratto.
Art. 14. - Il presente contratto ha decorrenza dalla data di stipulazione ed avrà la stessa durata del Contratto Nazionale sopra indicato, a cui si riferisce.
A
l) lopettor! • • • • . • • • . � . • • • • • • • • � • • • • • • • • • • • . • • L.
2) � Serv.Tecn. e Am.1n. dalla. D.O • • • • • • , .. . L.
3) Vice Direttori d1 Bsero1a1o • • • • • • • • • • • • • • • • L.
.) .. /oG$nSla 1n Godo di. ".ti
20 abbacat1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • , L.
5) Cç1 <lei GOm.1 xxXxx.xx di. Esoroiaio in
oede reti % lt 16000 abi .. . . . ��� • • • L,
1.9O<4a-
1.904.-
1.904,-
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.) Ce,pi COMtb. aro. 1n ""ISO Mi % ltre 100 abbonati • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • L.
b) CçI Contab.lbero. in sede Mi o,",,
100 abbonati • • • • • • • • � • • • • • • • • � • • � • • � • • • L.
7) Porccnale �amn1e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • L.
l) CGPl Urtioio lla j.� • • • L.
2) Cep1 AGln.l.. in 6040 ..ti oon cltre
1000 bonati • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • L.
3) Cçi toonl.oll
a) in uca. re�i O/Oltre 10.00 Abba • • • • • • i . L.
in oecla roti de lO .. 1000 ab"; ' . ; L.
in aedo roti da 100 a )0 abb. � • • • • • � . L. Capi ONIoiM in oelb dtr ..ti con oltro
10000 bbonatl • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • � • • • L.
4) Oa,pl llaìs.401 �in" Contrale
C"'Dl� 0x00 .,xxx0 xx oo� di 1 oon oltre 10.000 abbonati • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • L�
5) lmp1��tl llUrQatl • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • L.
6) XXxxxx Xxx<>1l81a ln di. :rotl con mono .
di 100 abonati • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • � • • L.
7) _18/lStl teCnl.o.1 8 ..1n1st con fon
alani di conootto ,
1.120,-
a) in oade roti c/ cltro 100
b) in Goda ..ti <la )00 a 100 al>boila '
o) l" Dello roti sotto 300 ab . .
L. L., .
1.260,-
1.087.-
952.-
6) PomonAlo r""UI:ll.
al iD Godi! roti a/oltro 10000 abb. bl iD sede roti t1nD a 100 abb.
1) CSltumot
al eeAl ..t c/olt.. 1000 abl>anat bl oed1 mte da 100 a 100 abbono Cap1 tec1 1n o.. reti iaforior1
L. 952 - 810 - 714
L. 640 - 714 - 630
L. 952
Lo 852
. ,
a 100 abonati • • • • • , • • • • • • • • • • • • •
2) Casolari • • • • • • • • • � • • • • • " . . . .. . . . . .. .
L. 852 /
L. 764
· 3) a)
b)
Produttori.
.. o/oltre 100 abbOMU
sede ..ti fino a 100 $Il_ti
L. 852:
L. 762
4) Uasaor1."".&> zio.
a) oo4e reti 100 abl
b) ede reti tino .. 1000 al>bOMti
5) lçle/lU 19",_ ed a'lD1n1 st 0/
fUrulion1 Al collaboralona 1n
cecan:la ..Aaailtontl teemei
al aedo l'Otl 100 ab
bl o" mtl t1no 100 abb_ti
6) A4a0ttl maoob1l ocntab • • cao
trol1 Gemei ra1ativ1 ,
al seda roti c/ 100 ab_ti
bl ..da ti tino à 100 abbo ti
7) lI:I.a.gnstori-copioti"'.P"'>tocol118ti dattlloaratll
.) !lode reti oltro 100 bOMU
8)
bl aedo reti allO .. 100 abbon.
C�l cam • • • . • • • • • • • • • • • • • •
9) PEmIOIlalo t_OlI".
lla ottooategor1a 1....
a) eo4e roti c/olttro 100 ab
b) GOda 1'10 " 100 ab
L. 852
L. 71>2
L. 852 - 724 ": :&39
L. 762 - G48 - 572
L. 852
L. 762
L. 700 - 595 - 525 L. 6lI4 - 581 - 5U
L. 9U
L. 840
712
..)
a.11& IIOUacatec:oda 2.a:
ftl oU.. 100 abbonati
L. 616 - 524 - 462
4) ..u tino & 100 ab
a.11& aottosori& 5.a:
.) eede ..U 01t.. 1000 abbonati
t) lHI4.e "" tino & 1000 ab
della .ottoo.teao-"'1& 6•• :
C) aade ftti olt.. 100 abbonati
Il) ..eti tino IO 100 ablloliatl
a.11& aottocatec:or1& 7.a:
i) Hde ..ti oltro 100 abbonati
1) aea. ..ti aino 100 abbcnatl
t. 560 - 476 - 420
L. 616
L. 56O
L. 583 - 6 - 417
L. 527 - 448 - 395
L. 516 - 438 - 387
L. 448 - 381 - 336
Il.D. D_ lo stlp> l0 Il indiOato ca> tre re l.. pri.. li qpell/1 normal el lo Xxxxxxxx "",0xx xxx.xxx/1 401 15\C
• 1& t81'aa qnolla ri4etta del 25lto.
,
•
I S T F E R A U C
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