MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale Milano 13 febbraio 2014 Pres. Gandolfi - Est. Xxxxxx Xxxxx.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto notificato il 30 novembre 2011, la ditta V. di P. O. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 27665/11 emesso dal tribunale di Milano, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 27.000,00, esponendo che:
-era subentrata, con accordo di cessione di contratto nell’accordo di merchandising sottoscritto il 27/1/2009 da S. a favore di R.
- Tale accordo consisteva in una lettera contrattuale imposta da R. in ragione di una serie di incontri precedentemente intercorsi tra i responsabili di R. e i sub-licenziatari in occasione dei quali R. aveva presentato il piano marketing; gli ideatori del progetto avevano rappresentato ai sub-licenziatari prospettive di grande successo delle nuove serie animate programmate su Italia 1, per la durata i tre anni, nella fascia oraria 14- 15; orario di punta per il target di ragazzi cui erano rivolte, ottenendo così l’adesione ai contratti;
- dopo la stipula del contratto, X. perdeva interesse al progetto e non rispettava gli impegni assunti con i sub-licenziatari; dapprima spostava la fascia oraria di programmazione, poi riduceva la programmazione a due volte la settimana e la spostava su B., quando la ricezione del digitale non era ancora operativa in tutte le regioni, quindi la spostava nuovamente di domenica; quanto alla serie animata K., oggetto del secondo contratto, interrompeva del tutto la programmazione poco tempo dopo la stipula.
- I prodotti realizzati dall’ opponente in forza dei contratti di sub-licenza rimasero del tutto invenduti, con una perdita economica quantificabile in euro 20.000,00;
- vi era una grave sproporzione tra il prezzo e il valore della cosa venduta; la clausola contrattuale del minimo garantito era vessatoria in quanto limitativa della facoltà di opporre eccezioni.
1.2. Si costituiva la convenuta opposta, chiedendo il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale. Contestava che la programmazione continuativa delle serie animate avesse costituito l’oggetto di un obbligo specificamente assunto da R. in sede di stipula dei contratti di licenza. Xxxxxxxx che l’opposta aveva subito, a sua volta, danni derivanti dalla carenza di ascolti e dall’insuccesso delle due serie televisive. Negava la riconducibilità dei contratti allo schema negoziale dei contratti per adesione.
2. La proposta opposizione è fondata.
2. 1. Questi sono i fatti pacifici e/o documentati.
1- Le parti hanno stipulato due contratti relativi a diritti di merchandising, in forza dei quali l’opposta, quale esclusiva licenziante della serie televisiva di cartoni animati Bue Dragon e “K.”, concesse in licenza al sub licenziatario il diritto di riprodurre, distribuire e porre in commercio oggetti con le immagini dei personaggi di cui alle dette serie televisive animate (doc 2 e 4 fascicolo monitorio).
2- I due contratti, identici nello schema e nelle condizioni, prevedevano, alla clausola 7, che il minimo garantito fosse “comunque dovuto, indipendentemente dall’accadimento di qualsiasi evento che riguardi il rapporto contrattuale o che riguardi le parti dello stesso, o che riguardi, direttamente o indirettamente, le attività di produzione e commercializzazione dei Prodotti o il loro buon esito o comunque possa incidere su tali attività” e che fosse “ in ogni caso pagato alla data” prevista.
3- I contratti erano stati predisposti unilateralmente dalla convenuta opposta.
4- Le serie animate furono oggetto di ripetuti spostamenti di fasce orarie e di variazione di palinsesto da parte R. (doc 3,4,5 opponente).
5- Tali reiterati cambiamenti di palinsesto causarono lamentele e insoddisfazioni per il servizio reso negli utenti, potenziali acquirenti dei prodotti dell’opponente, oggetto di contratto (doc 6 opponente).
6- Le serie televisive furono un insuccesso.
3. Ciò precisato in ordine ai fatti pacifici ed altresì documentati, è opportuno chiarire che il credito azionato in sede monitoria da R. trova fondamento in due contratti relativi a diritti di merchandising che l’opposta, dopo avere acquistato in licenza da una società terza, aveva concesso, in forza del primo contratto, a tale S., società cui era subentrata V. e, in forza del secondo contratto, a V. medesima, consentendo ai sub-licenziatari di produrre e commercializzare oggetti con le immagini dei personaggi di cui alle serie televisive animate “K.” e “Blue Dragon”.
Il contratto di merchandising è un contratto atipico e a prestazioni corrispettive, in forza del quale il titolare di un’entità, che riscuote successo presso il pubblico, ne consente in licenza, dietro compenso, l’utilizzo ad un terzo affinché questi se ne avvalga nella commercializzazione di beni e/o servizi eterogenei rispetto a quelli per il quale l’entità ha successo.
La clausola generale di buona fede e correttezza “è operante tanto sul piano del comportamento del debitore e del creditore nell’ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all’esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell’interesse della controparte, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto” ( ex plurimis, Cass. 10-11-2010, n. 22819).
Nel caso di specie, in applicazione del principio di buona fede, che è enunciazione di un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 cost. e che per giurisprudenza costituisce strumento giudiziale di controllo del contratto in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, persino in senso modificativo o integrativo (x. Xxxx 5348/2009; Cass. n. 23726/2007), il pagamento del prezzo va correlato ad un obbligo della creditrice licenziataria di attivarsi perché i beni di cui ha consentito l’utilizzo siano apprezzati presso il pubblico, impegnandosi ad effettuare una programmazione con modalità tali da non generare disaffezione degli utenti per le immagini concesse in licenza, a nulla rilevando che tale obbligo non sia stato specificamente pattuito. Anche in mancanza di espressa previsione legale di specifici obblighi, una condotta del creditore che non preservi l’interesse della controparte, ma che al contrario dia luogo a continui cambiamenti di palinsesto, alimentando la dissafezione degli utenti, è invero condotta non conforme alla clausola di buona fede, incidente sul funzionamento del sinallagma.
Essendo provato nel giudizio che la creditrice opposta non ha adempiuto in conformità a buona fede a tale obbligo, l’opponente non è tenuta, quindi, al pagamento della somma ingiunta.
La clausola del minimo garantito in forza della quale la convenuta opposta ha agito in via monitoria è altresì nulla, perché clausola vessatoria che non è stata specificamente sottoscritta.
A tale fine si osserva quanto segue.
- Il contratto, predisposto unilateralmente dalla convenuta opposta per una serie indefinita di rapporti, non risulta essere stato preceduto da negoziazione individuale e
trattative e, in quanto tale, è riconducibile allo schema negoziale di cui all’art. 1341 c.c.;
- la clausola, con la quale si prevede che il minimo garantito è “comunque dovuto, indipendentemente dall’accadimento di qualsiasi evento che riguardi il rapporto contrattuale o che riguardi le parti dello stesso, o che riguardi, direttamente o indirettamente, le attività di produzione e commercializzazione dei Prodotti o il loro buon esito o comunque possa incidere su tali attività” e da pagarsi “ in ogni caso” ad una data stabilita, costituisce una limitazione alla facoltà di opporre eccezioni;
- la clausola non è stata specificamente approvata.
- La contestazione della convenuta opposta circa la natura del contratto per adesione è generica e smentita dal documento da essa stessa prodotto, che postula la riconducibilità a tale schema negoziale per l’espresso richiamo all’art. 1341 c.c.: “in segno di conferma vogliate restituirci la lettera di accettazione da voi sottoscritta con espressa approvazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341”.
L’inequivoca e pacifica predisposizione unilaterale ad opera della convenuta opposta, unitamente agli altri elementi emersi, tra i quali lo specifico richiamo alla natura vessatoria di alcune clausole e all’applicabilità della disciplina dell’art. 1341 c.c., nonché l’identità dello schema riprodotto per altri contratti dello stesso tipo, militano per la mancanza di negoziazione individuale e di possibilità per l’altro contraente di contribuire alla determinazione del contratto
D’altro canto il richiamo nel documento, prodotto dal creditore-convenuto opposto, alla disciplina dell’art. 1341 c.c. comporta l’inversione dell’onere della prova, con la conseguenza che il creditore avrebbe dovuto non limitarsi ad una generica contestazione della natura di contratto per adesione, ma provare che la stipula era stata preceduta da negoziazione individuale.
Il riferimento da parte dell’opponente a incontri precedenti alla stipula del contratto con i sub-licenziatari non rappresenta un’implicita ammissione che il contratto stipulato fosse individuale, poiché l’opponente ha, sin dall’inizio, allegato che gli incontri erano finalizzati alla mera presentazione da parte di R. di un piano di marketing, senza alcuna possibilità da parte dei sub- licenziatari di partecipare alla determinazione del contratto.
In conclusione, la domanda formulata dalla convenuta opposta di condanna non è fondata e il decreto ingiuntivo è revocato.
4. La domanda riconvenzionale proposta dall’opponente va rigettata poiché l’opponente non ha provato che dalla condotta tenuta dalla convenuta opposta sia a lui derivato un danno, essendosi a tale fine solo limitato ad allegare che i prodotti a cui i contratti si riferivano rimasero del tutto invenduti.
5. Alla soccombenza della convenuta opposta segue il pagamento delle spese processuali che si liquidano, tenuto conto dei parametri DM n. 140/2012 ratione temporis vigenti, dell’attività espletata e dell’assenza della fase istruttoria orale, in euro 600,00 per spese ed euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa, come per legge.
PQM
1. In accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall’opponente.
2.Condanna la convenuta opposta R. alla rifusione in favore dell’opponente delle spese processuali, che si liquidano in euro 600,00 per spese ed euro 4.800,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge.
Milano, così deliberato nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2014.