INDICE
Regolamento per la gestione dei rapporti con Parti Correlate
Approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 19/07/2018 In vigore dal 01/01/2019
INDICE
Art. 1. Premessa e ambito di applicazione 1
Art. 3. Identificazione delle Parti Correlate 3
Art. 4. Comitato Parti Correlate 4
Art. 5. Istruttoria e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate (OPC) 5
Art. 6. Casi di esenzione dalla procedura di autorizzazione delle OPC 6
Art. 7. Monitoraggio delle OPC di Importo Esiguo 6
Art. 8. Altri aspetti a tutela della chiarezza e trasparenza organizzativa 7
Art. 9. Responsabilità di controllo 8
Art. 10. Disposizioni finali e regime transitorio 8
Art. 1. Premessa e ambito di applicazione
Il presente Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione di Cooperativa Sociale Società Dolce (di seguito anche “Società Dolce” o “Cooperativa”) con il contributo del Comitato Etico e approvato dall’Assemblea dei Soci, trae origine e ispirazione dai criteri previsti dall’art. 2391-bis del codice civile per le società che fanno ricorso al capitale di rischio.
In particolare, considerati
(i) il “ruolo sociale” e gli ambiti di attività in cui opera Società Dolce,
(ii) le dimensioni raggiunte dalla Cooperativa e la crescente platea dei suoi portatori di interesse e
(iii) i principi fondamentali contenuti nel Codice Etico (tra cui si richiamano la Trasparenza, le Pari Opportunità, la Professionalità, la Fiducia e la Lealtà),
la Cooperativa ha ritenuto opportuno adottare, tramite il presente Regolamento, alcuni criteri e regole volti ad assicurare la massima trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate e, più in generale, un consolidato livello di trasparenza in merito alle situazioni che possano configurare dei potenziali conflitti di interesse in capo ai membri dell’organizzazione della Cooperativa.
Il presente Regolamento si applica a Società Dolce e a tutte le società direttamente o indirettamente controllate dalla Cooperativa stessa. Le previsioni del presente Regolamento riferite alle società controllate da Società Dolce si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti non aventi natura societaria (come le Fondazioni o le Associazioni o altri Enti) i cui organi di gestione sono composti in prevalenza da dipendenti e/o Amministratori di Società Dolce o di sue controllate.
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente Regolamento: (i) i termini e le espressioni di seguito elencati, riportati con sottolineatura e lettera iniziale maiuscola, hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi; (ii) i termini e le espressioni non sottolineati ma riportati con iniziale maiuscola in uno o più paragrafi di questo Art. 2 sono definiti in altri paragrafi dello stesso; (iii) i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare, e viceversa.
2.1. “Parte Correlata”: un soggetto che:
a) è un membro del Consiglio di Amministrazione e/o un Dirigente e/o un Quadro titolare della responsabilità di un’Area o di una Funzione e/o un Coordinatore Responsabile di Società Dolce;
b) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alla lettera “a)” del presente Comma 2.1;
c) è un’entità della quale uno dei soggetti di cui alle lettere “a)” o “b)” del presente Comma 2.1 esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa (comunque non inferiore al 20%) dei diritti di voto.
2.2. “Stretto familiare”: il coniuge/il partner unito civilmente/il convivente di fatto (in quest’ultimo caso, purché il rapporto di convivenza perduri da almeno 3 anni), il parente (in linea retta o in linea collaterale) fino al terzo grado e l’affine (cioè, il parente del coniuge/partner, come il/la cognato/a) entro il secondo grado; in aggiunta ai soggetti precitati, rientrano nella presente definizione anche gli ex-coniugi (cioè, i soggetti per i quali sia intervenuta una sentenza di divorzio) e gli ex-partner uniti civilmente (cioè, i soggetti per i quali sia intervenuto un provvedimento di scioglimento dell’unione civile).
2.3. “Operazione”: qualunque trasferimento, sia in entrata che in uscita, di risorse, servizi o obbligazioni effettuato da Società Dolce, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella presente definizione sia i rapporti di lavoro, in forma continuativa o non continuativa, sia i rapporti di fornitura o di clientela).
2.4. “Operazione con Parte Correlata (OPC)”: qualunque Operazione intercorrente tra Società Dolce e una Parte Correlata. Le Operazioni con Parti Correlate si distinguono nelle tre tipologie definite ai successivi Commi 2.5, 2.6 e 2.7.
2.5. “OPC di Importo Esiguo”: qualunque OPC che preveda un corrispettivo di importo inferiore a € 5.000 (cinquemila euro). In caso di Operazioni che non prevedano un controvalore unitariamente identificabile ma che prevedano la corresponsione periodica di un determinato canone/importo (come ad esempio può avvenire per la fornitura di servizi continuativi nel tempo):
a) se nell’ambito dell’accordo/contratto che regola l’Operazione è previsto un termine temporale per la conclusione dell’Operazione stessa, si considererà il controvalore complessivo ottenibile dal prodotto tra il canone/importo unitario e il periodo di durata dell’accordo/contratto in questione;
b) se non è previsto un termine, si considererà il controvalore associato a un anno di durata.
2.6. “OPC di Maggiore Rilevanza”: qualunque OPC che preveda un corrispettivo di importo superiore a € 250.000 (duecentocinquantamila euro). In caso di Operazioni che non prevedano un controvalore unitariamente identificabile ma che prevedano la corresponsione periodica di un determinato canone/importo, si procederà come indicato al precedente Comma 2.5.
Ai fini dell’individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza si considerano anche le Operazioni realizzate (con la medesima Parte Correlata) in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificandosi singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, la soglia di rilevanza indicata in precedenza.
2.7. “OPC di Minore Rilevanza”: qualunque OPC che non rientri nelle categorie delle Operazioni di Maggiore Rilevanza o delle Operazioni di Importo Esiguo.
Ai fini dell’individuazione delle Operazioni di Minore Rilevanza si considerano anche le Operazioni realizzate (con la medesima Parte Correlata) in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur qualificandosi singolarmente come Operazioni di Importo Esiguo, superino, ove cumulativamente considerate, la soglia di rilevanza di € 5.000 (cinquemila euro) indicata in precedenza.
2.8. “Responsabile Competente”: il soggetto, appartenente all’organizzazione di Società Dolce, titolare della competenza decisionale finale in merito a un’Operazione.
2.9. “Comitato Parti Correlate” o semplicemente “Comitato”: comitato istituito in seno all’Organo Amministrativo con funzioni consultive, propositive e di supervisione rispetto alle Operazioni con Parti Correlate.
2.10. “Riporto Gerarchico Diretto”: il rapporto organizzativo intercorrente tra un soggetto appartenente all’organizzazione di Società Dolce e il suo diretto superiore, come risultante dall’organigramma.
2.11. “Apicale Competente”: con riferimento all’applicazione dell’Art. 8 del presente Regolamento, il soggetto, appartenente all’organizzazione di Società Dolce, titolare della responsabilità in merito al coordinamento del personale di un ufficio/area aziendale nella quale siano presenti due (o più) Stretti Familiari legati da un Riporto Gerarchico Diretto.
Art. 3. Identificazione delle Parti Correlate
La corretta gestione delle Operazioni con Parti Correlate, in termini di procedure autorizzative e di trasparenza, si fonda sulla completa e tempestiva individuazione delle Parti Correlate stesse.
Fatta salva la procedura specificatamente prevista al successivo Art. 8, al momento dell’avvio di qualsiasi Operazione (o della modifica delle condizioni di un’Operazione già avviata), il Responsabile Competente deve accertare se si tratti di un’Operazione con Parte Correlata e, quindi, se essa rientri nell’ambito di applicazione del presente Regolamento. A tal fine:
a) il Responsabile Competente è tenuto a consultare il Registro delle Parti Correlate indicato di seguito;
b) la controparte (attuale o potenziale) dell’Operazione in questione è tenuta, su richiesta del Responsabile Competente, a (i) rilasciare un’autocertificazione scritta mediante la quale dichiara, sotto propria responsabilità, di “essere” o “non essere” una Parte
Correlata e a (ii) fornire tutte le informazioni necessarie al fine di acclarare la propria appartenenza alla categoria delle Parti Correlate di Società Dolce.
Qualora ne ravvisasse l’opportunità o la necessità, il Responsabile Competente può ottenere un supporto tecnico dalla Funzione “Affari Legali e Privacy”.
Al fine di agevolare l’identificazione delle Parti Correlate, i membri del Consiglio di Amministrazione, i Dirigenti, i Quadri titolari della responsabilità di un’Area o di una Funzione e i Coordinatori Responsabili (cioè, i soggetti rientranti nella lettera “a)” del Comma “2.1”) sono tenuti a rilasciare annualmente un’autocertificazione che riporti l’elenco dei soggetti a sé correlati (ai sensi della definizione di cui al Comma “2.1” del presente Regolamento). La Funzione “Affari Legali e Privacy” tiene e aggiorna con cadenza annuale un apposito Registro delle Parti Correlate (nel rispetto delle normative in materia di privacy e trattamento dei dati personali).
Art. 4. Comitato Parti Correlate
Il Comitato Parti Correlate è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
Il Comitato Parti Correlate è composto da 3 (tre) Consiglieri non esecutivi, a maggioranza indipendenti; qualora tra i membri del Consiglio di Amministrazione non vi fossero un numero sufficiente di Consiglieri indipendenti/non esecutivi, i Consiglieri indipendenti/non esecutivi mancanti saranno sostituiti con altri membri del Consiglio di Amministrazione (ad esclusione comunque del Presidente e del Vice Presidente qualora ricoprano incarichi esecutivi).
Nei casi in cui, ai sensi del presente Regolamento, il Comitato Parti Correlate sia chiamato a esprimere un proprio parere, le determinazioni del Comitato Parti Correlate saranno assunte, per quanto possibile, all’unanimità dei propri membri; in caso di divergenze di vedute, non spontaneamente componibili, tra i membri del Comitato, esso si esprimerà a maggioranza dei propri membri.
Sempre nei casi in cui, ai sensi del presente Regolamento, il Comitato Parti Correlate sia chiamato a esprimere un proprio parere, i componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica OPC. Nel caso in cui un membro del Comitato Parti Correlate risulti a sua volta Parte Correlata rispetto a una determinata OPC su cui il Comitato sia chiamato ad esprimersi, nella formulazione del parere in questione sarà obbligatoria l’astensione del membro correlato.
Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per audio/video-conferenza e le relative determinazioni possono essere assunte anche con procedura di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione.
Il Comitato Parti Correlate tiene un Libro delle decisioni del Comitato nel quale sono annotati e conservati i verbali delle riunioni (con gli esiti delle relative votazioni), inclusivi dei pareri espressi dal Comitato stesso ai sensi del presente Regolamento.
Art. 5. Istruttoria e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate (OPC)
Fatti salvi i casi (indicati al successivo Art. 6) di esenzione dalla presente procedura, l’approvazione delle OPC spetta:
b) qualora si tratti di un’OPC di Minore Rilevanza nella quale sia/siano portatore/i di interessi uno o più membri del Consiglio di Amministrazione e/o uno o più Dirigenti della Cooperativa, all’Organo Amministrativo, sempre con astensione del/i Consigliere/i che sia/siano eventualmente portatore/i di interessi nell’Operazione in questione; ovvero
c) qualora si tratti di un’OPC di Minore Rilevanza non rientrante nella categoria di cui al precedente punto “b)”, al Responsabile Competente,
in tutti i casi, previo parere non vincolante del Comitato Parti Correlate sull’interesse di Società Dolce al compimento dell’Operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.
Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia:
(i) il Responsabile Competente dovrà fornire con congruo anticipo al Comitato Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito all’OPC. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell’OPC, le relative tempistiche e le motivazioni sottostanti l’OPC;
(ii) qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario o opportuno, esso potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese di Società Dolce. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse. Gli esperti indipendenti non correlati possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o una perizia, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità delle OPC medesime.
Il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare, in tempo utile per l’approvazione dell’OPC, il proprio parere e dovrà fornire tempestivamente all’organo competente a decidere l’approvazione dell’OPC (indicato in precedenza) un’adeguata informativa in merito all’istruttoria condotta sull’Operazione da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno la natura della correlazione, i termini e le condizioni dell’OPC, le relative tempistiche, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti l’OPC nonché gli eventuali rischi per la Cooperativa. Il Comitato Parti Correlate dovrà inoltre trasmettere all’organo competente a decidere l’OPC anche gli altri eventuali pareri rilasciati dagli esperti indipendenti individuati in relazione all’OPC.
Nel caso in cui l’OPC sia di competenza dell’Organo Amministrativo, i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all’interesse della Società al compimento dell’OPC nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
Sempre in caso di OPC di competenza dell’Organo Amministrativo, successivamente alla decisione, quest’ultimo comunica senza indugio l’esito di tale deliberazione al Responsabile Competente.
Ai fini della presente procedura, sono ammesse Delibere-Quadro relative a serie di Operazioni omogenee con la medesima Parte Correlata. Le Delibere-Quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza:
i. le Operazioni oggetto delle stesse;
ii. il prevedibile ammontare massimo complessivo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento;
iii. la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
In considerazione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della Delibera, cumulativamente considerate, è alternativamente seguito l’iter istruttorio e approvativo previsto per le Operazioni di Maggiore ovvero di Minore rilevanza; alle singole Operazioni concluse in attuazione della Delibera-Quadro non si applica l’iter istruttorio e approvativo in precedenza previsto.
Almeno trimestralmente, l’Organo Amministrativo deve ricevere una completa informativa sull’attuazione delle Delibere-Quadro.
Quando un’OPC deve essere deliberata o autorizzata dall’Assemblea, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea, si applica, in quanto compatibile, la procedura in precedenza indicata.
Art. 6. Casi di esenzione dalla procedura di autorizzazione delle OPC
La procedura prevista al precedente Art. 5 per l’autorizzazione delle OPC non si applica:
(a) alle OPC di Importo Esiguo;
(b) alle OPC specificatamente regolate al successivo Art. 8;
(c) a tutte le decisioni in materia di remunerazione dei soggetti indicati alla lettera “a)” del Comma “2.1” del presente Regolamento (Definizioni).
Art. 7. Monitoraggio delle OPC di Importo Esiguo
La procedura prevista al presente Art. 7 si applica alle OPC di Importo Esiguo, ad eccezione soltanto di quelle specificamente regolate al successivo Art. 8. Le disposizioni di cui al presente Art. 7 saranno rese operative entro i 12 (dodici) mesi successivi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.
L’approvazione delle OPC di Importo Esiguo (diverse, come detto, da quelle regolate al successivo Art. 8) spetta al Responsabile Competente, senza necessità di un preventivo parere da parte del Comitato Parti Correlate. Al contempo, sempre al fine di tutelare elevati livelli
di trasparenza, si istituisce la seguente procedura per il monitoraggio continuativo e strutturato delle OPC di Importo Esiguo.
Al momento dell’avvio un’OPC di Importo Esiguo (o della modifica delle condizioni di un’OPC di Importo Esiguo già avviata), il Responsabile Competente dovrà tempestivamente fornire per iscritto al Comitato Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito all’Operazione stessa. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell’Operazione, le tempistiche e le motivazioni sottostanti l’Operazione stessa.
Il Comitato Parti Correlate ha il compito di raccogliere e conservare in un apposito registro le informative via via pervenute e di relazionare al riguardo, con cadenza almeno annuale, all’Organo Amministrativo.
Art. 8. Altri aspetti a tutela della chiarezza e trasparenza organizzativa
La Cooperativa riconosce l’importanza di favorire un funzionamento il più possibile efficace e trasparente della propria organizzazione. A tal fine, con il presente Regolamento si intendono stabilire alcuni criteri volti a prevenire e/o ben gestire i rischi connessi:
(a) in generale, alla presenza di legami familiari tra i membri dell’organizzazione e
(b) in particolare, alla presenza di legami familiari tra soggetti legati da Riporti Gerarchici Diretti.
Il presente Art. 8 si applica qualora si prospetti l’inserimento lavorativo (a titolo di stage, tirocinio, lavoro dipendente o qualsiasi altra forma di collaborazione lavorativa) o l’inserimento nell’ambito di altre forme di collaborazione non direttamente remunerate dalla Cooperativa (come, ad esempio, l’inserimento nell’ambito del Servizio Civile Nazionale e/o Regionale) di uno Stretto Familiare di:
(i) un membro del Consiglio di Amministrazione di Società Dolce e/o
(ii) un Socio di Società Dolce e/o
(iii) un dipendente di Società Dolce o comunque un soggetto con cui Società Dolce abbia in essere una qualsiasi forma di rapporto lavorativo già avviato.
Al momento dell’avvio di qualsiasi procedura finalizzata all’inserimento di un candidato, il Responsabile Competente deve preventivamente accertare se questi sia o meno uno Stretto Familiare di uno dei soggetti in precedenza indicati ai punti (i) e/o (ii) e/o (iii). A tal fine, il candidato all’inserimento in questione è tenuto, su richiesta del Responsabile Competente, a rilasciare un’autocertificazione scritta mediante la quale dichiara, sotto propria responsabilità, di “essere” o “non essere” uno Stretto Familiare di uno o più dei soggetti indicati ai precedenti punti (i) e/o (ii) e/o (iii) e a fornire tutte le informazioni necessarie al fine di acclarare il proprio eventuale legame con tale/i soggetto/i.
Fermo restando quanto di seguito indicato, qualora ai sensi della procedura precitata emerga che il candidato all’inserimento è uno Stretto Familiare di uno o più dei soggetti preindicati, la decisione di procedere con l’inserimento dello Stretto Familiare spetta al Responsabile Competente o all’Organo Amministrativo (coerentemente con le normali procedure previste in Cooperativa per la tipologia di inserimento di cui si tratta), previo parere non vincolante
del Comitato Parti Correlate sull’interesse di Società Dolce all’inserimento in questione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Responsabile Competente sia direttamente portatore di interessi rispetto all’inserimento in oggetto, questi dovrà demandare la decisione al proprio diretto superiore (o, qualora si tratti del Direttore Generale stesso, all’Organo Amministrativo). In caso di decisione da parte dell’Organo Amministrativo, dovrà/dovranno comunque astenersi dalla relativa deliberazione il/i Consigliere/i che sia/siano eventualmente portatore/i di interessi rispetto all’inserimento in oggetto.
Qualora il soggetto competente a decidere sull’inserimento (Responsabile Competente o Organo Amministrativo) ritenga che sussistano delle condizioni di particolare urgenza, questi potrà richiedere, motivando per iscritto le ragioni alla base dell’urgenza, che il Comitato esprima il proprio parere entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al suo interpello. In tal caso, il Comitato sarà tenuto a fare quanto in proprio potere per dare seguito alla richiesta entro i tempi preindicati (eventualmente ricorrendo agli strumenti di audio/video-conferenza e alla precitata facoltà di assumere le proprie determinazioni con procedura di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto).
Inoltre, dal momento che i legami familiari generano inevitabili condizionamenti nei rapporti lavorativi, in caso di inserimento, la persona in questione non potrà, in nessuna fase della propria permanenza lavorativa in Società Dolce (salvo che per periodi di durata non superiore ai 6 mesi), trovarsi in una posizione lavorativa che risulti a Riporto Gerarchico Diretto con un proprio Stretto Familiare.
Il Comitato Parti Correlate è l’organo competente a supervisionare periodicamente (almeno una volta all’anno) il rispetto di tale vincolo. Le eventuali situazioni non conformi con quanto qui prescritto, se non tempestivamente risolte da parte degli Apicali Competenti, saranno portate all’attenzione dell’Organo Amministrativo o suo delegato o procuratore che valuterà i provvedimenti del caso.
Art. 9. Responsabilità di controllo
Il Collegio Sindacale di Società Dolce ha la responsabilità di vigilare sull’osservanza delle norme del presente Regolamento e sulla corretta applicazione delle procedure in esso previste.
Art. 10. Disposizioni finali e regime transitorio
L’Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, del 19 luglio 2018 ha approvato il presente Regolamento e ha deliberato che entrerà in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 2019.
Il Comitato Parti Correlate dovrà essere nominato entro 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento operano a partire dal 1 gennaio 2019 (ad eccezione soltanto delle disposizioni contenute nell’Art. 7 che, come indicato nello stesso articolo, saranno rese operative entro i 12 mesi successivi alla entrata in vigore del Regolamento).
Le situazioni non conformi con quanto dettato dal presente Regolamento (e, segnatamente, le situazioni non conformi con quanto disciplinato all’Art. 8 con riferimento alla circostanza che un soggetto si trovi a Riporto Gerarchico Diretto di uno Stretto Familiare) dovranno essere tempestivamente portate, a cura degli Apicali Competenti, all’attenzione del Comitato Parti Correlate. Entro 24 (ventiquattro) mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, ciascun Apicale Competente vaglierà, uno per uno, i singoli casi a sé afferenti (informandone il Comitato Parti Correlate) con l’obiettivo di individuare una soluzione organizzativa nella quale, nel prioritario interesse della Cooperativa, gli Stretti Familiari in questione non risultino più l’uno a Riporto Gerarchico Diretto dell’altro. Qualora dal vaglio precitato emerga che, nell’interesse della Cooperativa, sia preferibile che una o più specifiche situazioni non conformi con il precetto preindicato resti/restino immutata/e, l’Apicale Competente, sentito il Comitato, dovrà formulare un parere scritto, corredato dalle motivazioni aziendali alla base della valutazione, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione; la decisione sui singoli casi spetterà al Consiglio di Amministrazione (con astensione del/i Consigliere/i che sia/siano eventualmente portatore/i di interessi rispetto ai soggetti di volta in volta coinvolti); il Consiglio di Amministrazione, in caso di decisione concorde con il precitato parere dell’Apicale Competente, indicherà, caso per caso, gli specifici accorgimenti organizzativi necessari per assicurare comunque un elevato livello di trasparenza nella gestione di tali situazioni non conformi (come, ad esempio, la necessità di un interpello del Comitato e/o dell’Apicale Competente e/o del Consiglio di Amministrazione stesso per tutte le decisioni relative agli avanzamenti di carriera e/o all’aggiornamento dei compensi dei diretti interessati).
Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare immediatamente al presente Regolamento le eventuali modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di Xxxxx, da sottoporre successivamente ad approvazione da parte della prima Assemblea utile.
Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali e del Comitato Parti Correlate, valuta periodicamente, con cadenza almeno triennale, l’efficacia delle procedure di cui al presente Regolamento e la necessità/opportunità di procedere a una revisione delle stesse.