Cass., sez. I, 19 marzo 2007, n. 6519.
Cass., sez. I, 19 marzo 2007, n. 6519.
Massima:
La determinabilità dell’oggetto del contratto in tanto sussiste in quanto l’oggetto medesimo possa essere in concreto determinato con riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti ed aventi una preordinata rilevanza obiettiva, mentre non è sufficiente il riferimento ad elementi concernenti la fase di esecuzione del contratto, come il comportamento successivo delle parti (principio affermato in relazione ad un contratto di appalto in cui l’individuazione delle prestazioni dell’appaltatore era rimessa a successivi ordini di servizio dell’appaltante)
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 12 novembre 1993 la Tecnoimpianti s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la SEPSA s.p.a. esponendo che con contratto di appalto stipulato il 14 gennaio 1992 detta società le aveva affidato per la durata di un anno, tacitamente rinnovabile per un ulteriore anno, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione e forza motrice installati nei fabbricati, nei piazzali e nelle pertinenze della ferrovia cumana e circumflegrea, con riserva di indicare gli eseguendi interventi con appositi ordinativi di lavoro; che tale contratto era rimasto ineseguito, per non avere la committente comunicato alcun ordinativo; che essa istante aveva prestato cauzione di lire 6.000.000 mediante polizza fideiussoria assicurativa e sostenuto spese contrattuali. Xxxxxxxx pertanto che si dichiarasse l’inadempimento della convenuta o il recesso per il suo comportamento omissivo, con lo svincolo della cauzione, il rimborso delle spese sostenute ed il pagamento del decimo dell'importo delle opere non eseguite a titolo di mancato utile e spese generali, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 7 ottobre - 31 dicembre 1998 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di svincolo della cauzione e rigettava le altre domande, ravvisando nel negozio intercorso tra le parti un contratto normativo.
Proposto appello dalla Tecnoimpianti s.r.l., la Corte di Appello di Napoli, disposta consulenza tecnica di ufficio diretta ad accertare se nel periodo di originaria durata del contratto ed in quello successivo di proroga tacita la SEPSA s.p.a. avesse commissionato a terzi i lavori contrattualmente previsti, rigettava l’impugnazione, osservando in motivazione che il primo giudice aveva errato nel configurare il negozio intercorso tra le parti come contratto normativo, ossia come accordo volto a dettare una determinata regolamentazione per futuri ed eventuali contratti, la cui conclusione postulasse un'ulteriore manifestazione di volontà, avendo in realtà dette parti stipulato un tipico contratto di appalto, fissandone anche la durata ed il corrispettivo, avente ad oggetto lavori e forniture per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione e forza motrice nei luoghi su indicati, con la clausola che i lavori e le forniture da eseguire verranno precisati all'imprenditore dalla Sepsa, mediante appositi ordinativi di lavoro, di volta in volta che si renderanno necessari in relazione alle esigenze della Sepsa stessa (art. 1), e con l'ulteriore clausola che il termine utile... sarà fissato di volta in volta nei relativi ordini di lavoro, secondo l'apprezzamento discrezionale della Dirigenza, tenuto conto, nella sua competenza e responsabilità, delle caratteristiche dei singoli interventi di manutenzione o dei lavori similari da effettuare (art. 7). Peraltro siffatto contratto doveva considerarsi nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, essendo state l’indicate le prestazioni a carico dell'appaltatore in termini così vaghi e generici da rendere impossibile la loro individuazione, né potendo a tale scopo farsi ricorso ad elementi estrinseci che assumessero una funzione integrativa ex post, atteso che l’unico elemento in tesi utilizzabile era costituito dagli ordini di servizio, la cui adozione era stata rimessa all'apprezzamento discrezionale della società committente, così da doversi ritenere che l'assunzione dell'obbligazione fosse subordinata ad una condizione meramente potestativa, tale da dar luogo ad una ulteriore causa di nullità del contratto ai sensi dell'art. 1355 c.c. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Tecnoimpianti s.r.l. deducendo due motivi illustrati con memoria. La SEPSA
s.p.a. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Deve essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello, separatamente iscritto con il n. 11372/03, definito dalla controricorrente come ricorso incidentale condizionato. Con il primo motivo del proprio ricorso la Tecnoimpianti s.r.l., denunciando violazione dell'art. 1346 c.c. in riferimento all'art. 1418 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ravvisato la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, nonostante fossero state nella scrittura intercorsa tra le parti precisate le zone e l'ambito degli interventi oggetto dell'appalto e d'altro canto trovando la tipologia dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria appaltati la propria individuazione in norme codicistiche ed in specifiche disposizioni di legge. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 1355 c.c., si deduce che la sentenza impugnata ha errato nel ravvisare una condizione meramente potestativa in relazione alla emissione degli ordini di servizio, dovendosi eventualmente ravvisare una condizione potestativa collegata alle esigenze della committente, ed ha fornito sul punto una motivazione carente ed incongrua. Si aggiunge che la ritenuta nullità avrebbe dovuto in ipotesi circoscriversi alla clausola, e non estendersi all'intero contratto. Il primo motivo è infondato.
Ed invero la Corte di merito, qualificato il contratto intercorso tra le parti come contratto di appalto, sul rilievo che tale definizione era agevolmente desumibile dal tenore letterale dell'accordo, di così chiara enunciazione da non richiedere il ricorso a criteri suppletivi di interpretazione della volontà delle parti, ha ancorato il giudizio di indeterminatezza indeterminabilità dell'oggetto non solo o non tanto alla mancata specificazione delle tipologie di lavori di manutenzione previsti in contratto, ma anche e soprattutto alla assoluta indeterminatezza degli interventi da svolgere in ordine a detti lavori, e quindi alla totale incertezza della loro effettiva prestazione, avulsa da ogni puntualizzazione che desse concretezza e certezza alle obbligazioni assunte dalla committente e rimessa unicamente alla valutazione discrezionale della medesima committente attraverso la adozione di ordini di servizio del tutto eventuali. Il convincimento così espresso nella sentenza impugnata costituisce puntuale applicazione del principio, fermo nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo il quale la determinabilità dell'oggetto del contratto in tanto sussiste in quanto detto oggetto possa essere in concreto definito con riferimento ad elementi provvisti di una preordinata rilevanza oggettiva e prestabiliti dalle parti, che si siano accordate circa la futura determinazione di esso e circa i criteri o le modalità da osservarsi a questo fine, così che dallo stesso contratto siano desumibili, sia pure per implicito, gli elementi idonei alla identificazione dell'oggetto stesso, onde non è sufficiente il riferimento ad elementi concernenti la fase di esecuzione del rapporto, come il comportamento successivo delle parti (v. sul punto Cass. 1987
n. 2007; 1983 n. 5421; 1979 n. 534; 1976 n. 743). La motivazione adottata sul punto appare congrua e logica, mentre ogni valutazione di merito circa la determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto intercorso tra le parti sfugge al controllo del giudice di legittimità.
Una volta accertata la conformità a diritto della sentenza impugnata nel punto in cui ha ravvisato la nullità del contratto per difetto dei requisiti posti dall'art. 1346 c.c., appare non più necessario verificare la sussistenza della ulteriore causa di nullità ravvisata dalla Corte di Appello per aver ritenuto che l'assunzione della obbligazione della società committente fosse stata subordinata ad una condizione meramente potestativa.
Il ricorso incidentale condizionato - così impropriamente definito in quanto proposto dalla parte interamente vittoriosa allo scopo di ottenere non già la riforma della sentenza su questioni pregiudiziali o preliminari di rito o di merito, ma unicamente il mutamento della sua motivazione attraverso una diversa qualificazione del contratto intercorso tra le parti, e quindi diretto unicamente a prospettare deduzioni formulabili nelle difese del controricorso (v. per tutte sul punto Xxxx. 1996 n. 2067) - resta assorbito.
La Tecnoimpianti s.r.l. va conseguentemente condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2007