Contract
IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (A CHIAMATA)
Si definisce contratto di lavoro a chiamata o intermittente (job on call) il contratto con il quale il lavoratore pone la propria energia lavorativa a disposizione del datore di lavoro che la utilizzerà in modo discontinuo o intermittente.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il contratto di lavoro a chiamata o intermittente può essere concluso per:
• lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente; in attesa di specifica individuazione da parte della contrattazione collettiva, tali attività sono state ravvisate dal Ministero del Lavoro (decreto ministeriale 23 ottobre 2004) in quelle elencate dal Regio Decreto 2657/1923;
• prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età oppure da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati;
• prestazioni da rendersi nell’arco del fine settimana ( dal venerdì dopo le 13:00 fino alle ore 06:0 del lunedì mattina), delle vacanze natalizie (1° dicembre – 10 gennaio), delle vacanze pasquali (dalla domenica delle Palme al lunedì dell’ Angelo) e delle ferie estive (1° giugno – 30 settembre); la predeterminazione dei periodi può subire modificazioni ad opera della contrattazione collettiva.
Il ricorso al contratto di lavoro a chiamata o intermittente è vietato nei seguenti casi:
• per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
• per l’impiego di lavoratori nelle stesse mansioni di altri lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti, a seguito di procedure di licenziamento collettivo ovvero per rimpiazzare lavoratori soggetti a procedure di cassa integrazione ( a zero ore o parziale); sono fatte salve diverse disposizioni sancite dagli accordi sindacali;
• per l’impiego presso imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi (decreto legislativo 626/1994, articolo 4).
CONTENUTO E FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata, disciplinato dal decreto legislativo 276/2003, dall’articolo 33 all’articolo 40, può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
Nel caso di contratto a tempo determinato non trova, tuttavia, applicazione la regolamentazione prevista per la generalità dei contratti a tempo determinato.
I l contratto intermittente può essere concluso senza la previsione dell’obbligo, da parte del lavoratore, di rispondere alla chiamata del datore di lavoro o, viceversa, con la previsione dell’obbligo di risposta alla chiamata. In quest’ ultimo caso il lavoratore ha diritto alla percezione di un’indennità di disponibilità per i cosiddetti periodi di attesa.
L’ammontare dell’indennità di disponibilità, stabilita dai contratti collettivi, non può essere inferiore alla misura del 20% della retribuzione prevista dal contratto collettivo applicato.
La contribuzione relativa all’indennità di disponibilità deve essere versata in relazione all’effettivo ammontare dell’indennità stessa, senza obbligo di rispetto dei minimali.
Nel caso di rifiuto ingiustificato di risposta, ove nel contratto ne sia stata prevista l’obbligatorietà, alla chiamata del datore di lavoro, oltre alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno eventualmente provocato con l’inadempimento, il lavoratore è tenuto alla restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto.
Il datore di lavoro deve manifestare espressamente al lavoratore la chiamata con almeno 1 giorno lavorativo di preavviso.
Il contratto di lavoro intermittente richiede, ai fini della prova, la forma scritta. Gli elementi da indicare sono:
• la durata e le ipotesi soggettive o oggettive che ne consentono la stipulazione:
• il luogo e la modalità, se prevista, garantita dal lavoratore; il preavviso di chiamata non può, in ogni caso, essere inferiore ad 1 giorno;
• il trattamento economico e normativo;
• le forme e le modalità attraverso cui il datore di lavoro può richiedere l’esecuzione della prestazione lavorativa (specificazione della modalità da utilizzarsi per l’esecuzione della chiamata che potrà essere prevista in forma scritta – fax, e-mail, raccomandata postale – o in forma orale);
• i tempi e modalità di pagamento della retribuzione e, se prevista, dell’indennità di disponibilità (valgono le regole generali applicate alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato).
E’ ammesso il cumulo del contratto di lavoro intermittente con altri contratti di natura intermittente e non, nel rispetto dei doveri di fedeltà (riservatezza e non concorrenza) impostati al lavoratore dipendente e dei limiti di orario previsti dalla normativa vigente.
Una volte ammessa la possibilità di stipulare un secondo contratto intermittente a tempo determinato, le regole previste determinano la possibilità di una sola proroga per un massimo di 36 mesi (esempio: il primo contratto è di 12 mesi il secondo può essere di un massimo di 24 per un totale di 36 mesi).
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
Il lavoratore intermittente ha diritto ad un trattamento economico, in proporzione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, non inferiore a quello previsto per gli altri lavoratori dipendenti di pari livello ed analoghe mansioni.
Durante i periodi di non lavoro (cosiddetta attesa) il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico, salvo l’indennità di disponibilità se prevista, né alcun diritto tipico dei lavoratori dipendenti.
Opinione comune è che, il trattamento retributivo imponibile corrisposto al lavoratore intermittente per il lavoro effettivamente prestato, debba rispettare il minimale orario e non giornaliero.
Il lavoratore a chiamata titolare di un contratto che non preveda l’obbligo di risposta e la relativa indennità di disponibilità può beneficiare del trattamento di disoccupazione ordinario o con requisiti ridotti, qualora in possesso dei requisiti richiesti, per l’intero periodo di non lavoro.
La comunicazione al Centro per l’Impiego dell’instaurazione del contratto a chiamata deve essere effettuata 1 sola volta, alla stipula del contratto, e non per ciascuna chiamata.
Nel libro unico del lavoro le registrazioni riferite al lavoratore intermittente devono essere effettuate solo relativamente ai periodi in cui avviene la chiamata con la conseguente erogazione del compenso.
Nel caso di contratto intermittente che prevede l’obbligo di risposta alla chiamata e la conseguente liquidazione dell’indennità di disponibilità, le registrazioni ne libro unico devono essere eseguite nel rispetto dei tempi di erogazione di tale indennità fissati dai contratti collettivi.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
L’assunzione con contratto di lavoro intermittente non legittima il datore di lavoro al godimento di benefici contributivi previsti dal nostro ordinamento in relazione all’assunzione di particolari categorie di lavoratori (disoccupati da oltre 24 mesi), anche nel caso ne ricorressero i requisiti soggettivi.