Contract
IL CONFERIMENTO
XXXXX & ASSOCIATI
Genova, li 27/01/2015
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DEFINIZIONE
Il conferimento è quell’operazione mediante la quale un soggetto (conferente) apporta beni o servizi a titolo di capitale in una società (conferitaria), ricevendo in cambio una partecipazione nel capitale della società stessa, ovvero acquisendo la qualifica di socio.
Bene Partecipazione
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Quadro normativo
• Per le società semplici : art. 2247 c.c. (contratto di società)
• Per le società di persone: artt. 2253 (conferimenti), 2254 (garanzia e rischi), 2255 c.c. (conferimento crediti)
• Per le S.p.A.: artt. 2342 (conferimenti), 2343 (stima dei conferimenti), 2341 bis (acquisto da promotori, fondatori, soci e amministratori), 2343 ter (conferimento senza relazioni di stima), 2343 quater (fatti eccezionali o rilevanti incidenti sulla valutazione);
• Per le S.r.l.: artt. 2464 (conferimenti), 2465 (stima dei conferimenti) 2466 c.c. (mancata esecuzione dei conferimenti)
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OGGETTO DEL CONFERIMENTO
In linea generale può essere conferita ogni entità, sia bene (proprietà o godimento) che servizio (prestazione di dare, fare, garanzia...) suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.
ECCEZIONE
In S.p.A. non possono essere conferite prestazioni di opera o di
servizi.
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Disciplina nelle Società di Persone
• Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale (art. 2253 comma c.c.);
• Nell'atto costitutivo devono essere indicati i conferimenti di ogni socio, il
valore ad essi attribuito e il modo di valutazione (art. 2295 n.6 c.c.);
• se non è previsto diversamente nell'atto costitutivo i conferimenti devono essere effettuati in denaro;
• se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci abbiano una quota paritetica di partecipazione al capitale sociale;
• Specifica disciplina per conferimenti di beni in natura, conferimento di crediti, conferimento d'opera.
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Conferimento di beni in natura
• Per il conferimento dei beni in natura, a titolo di proprietà, la garanzia dovuta dal socio ed il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita (art. 2254 comma c.c.).
• Per il conferimento, a titolo di godimento, il rischio resta a carico del socio che le ha conferite; il socio potrà, pertanto, essere escluso dalla società qualora la cosa perisca o il godimento diventi impossibile per causa non imputabile agli amministratori (art. 2286 II comma c.c.). La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.
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Conferimento di crediti
Nell'ipotesi di conferimento di crediti il socio risponde dell'insolvenza del debitore nei limiti indicati dall'art. 1267 c.c. per il caso di assunzione convenzionale della garanzia (art. 2255 c.c.).
Ciò significa che in caso di insolvenza del debitore ceduto, il socio risponde nei confronti della società nel limite del valore assegnato al suo conferimento, oltre al rimborso delle spese e ai relativi interessi. Qualora il socio non versi quanto dovuto può essere escluso dalla società.
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Il socio d'opera
Nelle società di persone e post riforma 2003 anche nelle s.r.l., oggetto del conferimento può essere anche l'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa a favore della società.
Il socio d'opera non è un lavoratore subordinato; il suo compenso è parametrato in percentuale sugli utili conseguiti dalla società.
Rischio dell'impossibilità di svolgimento della prestazione (possibile azione di esclusione per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'attività lavorativa).
In caso di liquidazione della società, salvo diversa pattuizione statutaria, il socio d’opera parteciperà solo alla ripartizione dell'eventuale attivo che residua dopo il rimborso del valore nominale dei soci che hanno apportato capitali (denaro, beni in proprietà, crediti).
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Disciplina ad hoc nelle S.p.A.
• Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo i soci fondatori devono versare almeno il 25% dei conferimenti in denaro presso una banca, o nel caso di costituzione per atto unilaterale (S.p.A. unipersonale), il loro intero ammontare;
• Se previsto nello statuto i conferimenti possono avere ad oggetto anche beni in natura o crediti, ma in tal caso le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
• Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o servizi (queste ultime possono formare oggetto solo di prestazioni accessorie, con emissione di speciali strumenti finanziari diversi dalle azioni);
• Il conferimento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione, con modalità tali da far conseguire immediatamente alla società la titolarità e la disponibilità del bene conferito.
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Acquisto di beni da promotori, fondatori,
soci e amministratori
L'art. 2343-bis c.c., disciplina l'acquisto di beni da promotori, fondatori, soci e amministratori, nel caso in cui avvenga nei due anni dall'iscrizione della società al registro imprese e il corrispettivo pattuito sia pari o superiore al 10% del capitale sociale.
L'acquisto deve essere previamente autorizzato dall'assemblea ordinaria e l'alienante deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto designato dal tribunale ovvero la documentazione di cui all’art. 2343 ter e l’attestazione che il valore dei beni non è inferiore al corrispettivo.
Obbligo di deposito al registro imprese della delibera assembleare, con allegata relazione di stima o la documentazione ex art. 2343 c.c., entro 30 giorni dall'autorizzazione.
Tale disciplina non si applica, né in caso di acquisti a condizioni normali nell'ambito
delle operazioni correnti della società né in caso di acquisti effettuati nei mercati regolamentati.
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Disciplina nelle s.r.l.
La disciplina dei conferimenti nelle s.r.l. è analoga a quella per le S.p.A. con le sole seguenti differenze introdotte dal D.Lgs. n. 6/2003.
• Possono essere conferiti tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica incluse le prestazioni d’opera;
• Il perito incaricato di stimare il valore dei beni in natura conferiti è nominato dalle parti tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali;
• non vi è l'obbligo in capo agli amministratori di procedere al controllo e all'eventuale revisione della stima operata al perito.
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Aspetti contabili
Per la costituzione della società Alfa S.p.A. l'atto costitutivo prevede un capitale sociale di € 200.000, da liberarsi per metà in denaro, per € 40.000 in crediti e per il resto tramite apporto di un immobile.
Sottoscrizione del capitale sociale
Azionisti c/sottoscrizioni @ Capitale sociale 200.000
Versamento del 25% dei conferimenti in denaro
Banca c/c @ Azionisti c/sottoscrizioni 100.000
Liberazione immediata delle azioni relative al conferimento in natura
Diversi @ Azionisti c/sottoscrizioni 100.000
Fabbricati industriali (60.000)
Crediti (40.000)
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CONFERIMENTO DI AZIENDA
• Per conferimento d'azienda si intende l'operazione con la quale un'azienda (o parte di essa) viene conferita da una persona fisica o giuridica (c.d. conferente) ad una società (c.d. conferitaria) giuridicamente distinta dal conferente.
• Il conferimento d'azienda rappresenta una fattispecie riconducibile alla categoria dei conferimenti in natura e si concretizza nel trasferimento del "diritto" sull'azienda alla società (conferimento del diritto di proprietà) o nella costituzione, in favore di questa, di un diritto di godimento (conferimento in godimento).
• Esso può avvenire sia in sede di costituzione di una nuova società, sia in
sede di aumento del capitale sociale di una società già esistente.
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CONFERIMENTO DI AZIENDA
• L’oggetto del conferimento non è un singolo elemento patrimoniale o una mera pluralità di beni, bensì un'azienda, ossia un organico complesso di beni (materiali e immateriali) e rapporti obbligatori, organizzati per l'esercizio di un'attività d'impresa.
• In presenza di un'espressa previsione dell'atto costitutivo, il conferimento di un complesso aziendale può aver luogo in qualsiasi società, sia di persone che di capitali.
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Conferimento di azienda o di ramo d’azienda (1)
E’ possibile conferire:
• sia l'intera azienda;
• sia un ramo della stessa (ossia una parte dell'attività aziendale), purché si tratti, anche in questo caso, di un complesso di beni e rapporti giuridici idoneo - dal punto di vista strutturale, funzionale e organizzativo all'esercizio di un'attività d'impresa e atto a produrre reddito;
Al riguardo, in sede giurisprudenziale, è stato, infatti, chiarito che, perché si abbia conferimento d'azienda (o di ramo aziendale), "è necessario che venga conferito un complesso di beni di per sé idoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attività d'impresa" (Cass. 21.10.95 n. 10993).
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Conferimento di azienda o di ramo d’azienda (2)
Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione è possibile procedere al conferimento di azienda o di ramo di azienda anche qualora:
• l'attività della società conferitaria sia diversa da quella svolta dal
conferente;
• detta società, una volta divenuta il nuovo titolare dell'azienda, debba
integrare l'insieme dei beni trasferiti con ulteriori fattori produttivi.
• Secondo Xxxx. 21.10.95 n. 10993 occorre che "i beni mancanti non siano tali da alterare l'unità economica e funzionale del complesso aziendale, atteso che non basta che i beni conferiti abbiano fatto parte di un'azienda, ma è altresì necessario che essi, per le loro caratteristiche ed il loro collegamento funzionale, rendano possibile lo svolgimento di una specifica impresa".
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Soggetti coinvolti nell'operazione
Mentre il soggetto beneficiario del conferimento d'azienda non può che essere una società, il conferente può essere un qualsiasi soggetto giuridico ovvero di:
• un'altra società;
• un ente commerciale, un'associazione, una fondazione;
• una persona fisica titolare di un'azienda individuale o di più aziende;
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Quadro normativo
Nel codice civile non esiste una definizione ed un'organica disciplina del "conferimento d'azienda", limitandosi il legislatore a dettare norme specifiche solo per il conferimento dei singoli beni;
Pertanto vi è un rimando alle norme già esaminate con riguardo al conferimento di beni in natura che vengono di seguito richiamate: nelle società di persone (art. 2254 c.c.), nelle S.p.A. (artt. 2342, 2343, 2343 bis, 2343 ter, 2343 quater c.c.) e nelle s.r.l. (artt. 2464 e 2465 c.c.);
Alle sopracitate norme si aggiungono le seguenti ulteriori disposizioni:
• limitazione diritto d’opzione: (art. 2441 co. 4 e 6 x.x. xxx xx xxx x xxx. 0000-
• trasferimento d'azienda (artt. 2555 - 2562 c.c.).
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Finalità (1)
• La costituzione ex novo di una società, nel caso in cui uno dei soci intenda conferire beni, anziché denaro liquido, e intenda far valutare a terzi l’entità del proprio apporto;
• La convenienza di effettuare un conferimento può avvenire a seguito di considerazioni di ordine fiscale in relazione a disposizioni agevolative definitive o temporanee che evitano o rinviano nel tempo la tassazione delle plusvalenze insite nell’azienda oggetto di conferimento;
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Finalità (2)
• Può essere un’operazione che prelude a un rafforzamento dell’attività imprenditoriale, anche mediante l’ingresso eventuale di nuovi soci;
• Il conferimento di ramo d’azienda con successiva scorporazione consente di isolare, all’interno di un’azienda con molte attività, un settore in perdita da un settore che invece è in grado di ottenere buoni risultati, al fine di porre il primo in liquidazione in una fase successiva mantenendo in vita esclusivamente il settore remunerativo;
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Finalità (3)
• Consente la separazione delle attività dell’azienda enucleando un ramo di attività che il soggetto conferente intende cedere;
• Consente di far assumere alla società conferente, la qualifica di società holding delle società scorporate;
• Consente di separare le attività immobiliari presenti in azienda dalla gestione tipica d’impresa;
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Finalità (4)
• Il conferimento di diversi rami d’azienda consente di separare diverse attività riducendo le dimensioni e la complessità di gestione con il decentramento di compiti e decisioni;
• Può essere visto come un mezzo per la diversificazione degli investimenti, dal momento che è possibile cedere solo taluni singoli rami aziendali senza dover cedere tutta l’impresa;
• Può essere visto come strumento di passaggio generazionale all’interno dell’azienda al fine di semplificare e razionalizzare l’eventuale divisione dell’azienda tra gli eredi.
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La procedura di conferimento in pillole (1)
1) Delibere degli organi sociali della conferente, organo amministrativo o assemblea se il conferimento comporta modifiche sostanziali oggetto sociale;
2) Delega al presidente/amministratori per l’istanza al Tribunale competente (circoscrizione in cui ha sede conferitaria) se S.p.A. per la nomina del perito estimatore;
3) Acquisita la perizia, atto costitutivo della newco oppure atto di conferimento (contestuale delibera assembleare di aumento CS)
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La procedura di conferimento in pillole (2)
4) Se newco: atto costitutivo entro 20 gg depositato presso registro imprese (a cura notaio);
5) Delibera di aumento CS e atto di conferimento entro 30 gg depositati presso registro imprese da parte del notaio rogante.
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Atto di conferimento (1)
Con l'atto di conferimento da redigersi a cura del notaio si concretizza l'impegno della conferente ad apportare il complesso aziendale nei confronti della società conferitaria nonché a sottoscrivere contestualmente la liberazione dell'aumento di capitale sociale.
Il conferimento diviene efficace a partire dallo stesso giorno dell’iscrizione al Registro delle Imprese dell'atto oppure da una data successiva, sulla base agli accordi presi tra le parti.
L'atto di conferimento d'azienda si inserisce nel più ampio contesto:
• dell’atto costitutivo della società conferitaria, ove il conferimento abbia luogo in
sede di costituzione della medesima.
• dell’atto con cui i soci procedono alla modifica dei patti societari, qualora il conferimento avvenga a favore di una società di persone già esistente.
• della delibera di aumento di capitale della società conferitaria, in caso di
conferimento in una società di capitali già esistente.
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Atto di conferimento (2)
Quando il conferimento abbia luogo in sede di aumento del capitale di una società preesistente, il conferimento avviene usualmente in due atti distinti.
Ad esempio nell'ipotesi di conferimento d'azienda in una società di capitali già costituita, si assiste nella prassi alla redazione, a cura del notaio, dei seguenti atti:
• da un lato, il verbale dell'assemblea straordinaria di modifica dell'atto costitutivo, con cui i soci della società conferitaria deliberano la misura dell'aumento di capitale con esclusione del diritto opzione (art. 2441 c.c.), e il prezzo di emissione delle azioni o quote da liberare attraverso il conferimento del complesso aziendale;
• dall'altro, il separato atto di conferimento d'azienda, cui prendono parte il conferente e gli amministratori della società conferitaria.
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Contenuto dell’atto di conferimento
Nell’atto di conferimento occorre vengano individuati:
• il complesso dei beni materiali e immateriali e dei rapporti giuridici (contratti, crediti e debiti) che compongono il complesso aziendale oggetto di conferimento;
• "la conseguente patrimonializzazione che, per effetto del conferimento, si
produce in capo alla società conferitaria".
• Nell'atto di conferimento, dovrebbero comunque trovare evidenza gli elementi identificativi dei partecipanti all'operazione, le risultanze delle perizia giurata redatta dall'esperto, in particolare, il valore attribuito all'azienda nel suo complesso, l'individuazione delle attività e delle passività conferite (generalmente effettuata tramite il rinvio a quanto contenuto nella perizia) nonché la data a partire dalla quale il conferimento dispiega efficacia giuridica".
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Forma dell’atto di conferimento e iscrizione al R.I.
• In generale, un atto di conferimento deve presentare la forma richiesta per il trasferimento dei beni oggetto di apporto.
• In caso di conferimento d'azienda, si ritiene applicabile l'art. 2556 c.c., ai sensi del quale, per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono:
• essere provati per iscritto (co.1);
• essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata ed essere iscritti nel Registro delle Imprese, nel termine di 30 giorni, a cura del notaio rogante o autenticante (co.2).
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Efficacia del conferimento
• In linea generale, la data di effetto del conferimento viene fatta coincidere con la data di iscrizione dell’atto di conferimento nel registro imprese.
• Nel silenzio del legislatore sul punto, si ritiene, peraltro, ammissibile la postdatazione degli effetti del conferimento, mentre è escluso che possa procedersi ad una retrodatazione convenzionale degli stessi.
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Disciplina dei rapporti di lavoro (1)
• Applicazione in xxx xxxxxxxxx xxxx'xxxxxxxx 0000 x.x. xx xxxxxxx di trasferimento d’azienda.
• In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
• L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti
che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
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Disciplina dei rapporti di lavoro (2)
• L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.
• Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento (nel caso il conferimento) d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento.
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Art. 47 legge n. 428/90
Trasferimenti di azienda
“Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria”.
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IL CONFERIMENTO D’AZIENDA NELLA S.R.L.
In particolare, si rileva che:
• la relazione di stima deve essere redatta da un perito nominato dalla conferente e non dal Tribunale;
• gli amministratori della conferitaria non sono obbligati a controllare, a posteriori, le valutazioni contenute nella relazione di stima;
• in caso di conferimento in s.r.l. già esistente, i "vecchi" soci possono avvalersi del diritto d'opzione;
• il prezzo delle quote di nuova emissione non deve obbligatoriamente prevedere un sovrapprezzo.
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Requisiti del Perito
Requisiti di indipendenza e imparzialità del Perito
• Per tale motivo, si richiede che non si tratti di un revisore o di una società di revisione eventualmente incaricati della revisione contabile della società conferitaria, o che abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o di consulenza dalla società stessa".
• Garanzie di professionalità e competenza.
• Possibilità per il perito di avvalersi di collaboratori.
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Responsabilità del Perito
• In forza del richiamo all'art. 2343 co. 2 c.c., anche il perito di nomina privata, e non giudiziale, ex art. 2465 c.c. risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi; soggiace all'applicazione dell'art. 64 c.p.c.
• Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a diecimilatrecentoventinove euro. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.
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Responsabilità penali del perito
Per la responsabilità penale del perito si fa riferimento alla responsabilità penale del C.T.U., in relazione alla quale vengono in rilievo l'art. 314 del c.p. e ss. relativi al peculato, l'art. 366 del c.p. in caso di rifiuto di uffici legalmente dovuti e infine l'art. 373 del c.p. in relazione alla falsa perizia o interpretazione.
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Responsabilità civili del perito
• In tema di responsabilità civile, la norma si riferisce alla responsabilità extracontrattuale che sussiste nei casi di dolo e colpa grave nell’esecuzione dell’incarico (necessità della copertura assicurativa professionale).
• Problematica l'individuazione in concreto dei casi di colpa grave, che
sembra da escludersi nei soli casi di errore anche se causati da imperizia.
• Secondo l'opinione dottrinale prevalente il danno causato dalla condotta del consulente è risarcibile solo se provato. Inoltre, al risarcimento può unirsi anche la diversa azione di indebito soggettivo di cui all'art. 2036 del c.c. per l'ingiustificato arricchimento del consulente, esperibile dalla parte che abbia anticipato le spese della consulenza, poi dichiarata nulla.
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Responsabilità disciplinare del perito
Infine, diversamente dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario (si cfr.60), la norma in analisi configura anche una responsabilità disciplinare in quanto il
C.T.U. appartiene al relativo ordine professionale ed è anche iscritto all'apposito albo presso gli uffici giudiziari.
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Contenuto della relazione giurata di stima
La Relazione giurata di stima, da allegare all'atto costitutivo, deve contenere:
• la descrizione dei beni conferiti;
• l'indicazione dei criteri di valutazione adottati;
• l'attestazione che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello ad essi attribuito al fine della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo (art. 2465 co. 1 seconda parte c.c.).
• Come previsto dall'art. 2465 co. 1 c.c., la relazione di stima redatta in occasione di un conferimento in natura in s.r.l. deve essere asseverata dal perito mediante giuramento.
Per quanto concerne il contenuto della relazione giurata, la norma in esame si pone in piena sintonia con le disposizioni contenute nell'art. 2343 co. 1 c.c. a proposito della spa. 39
Controllo degli amministratori (1)
Come si è già avuto modo di constatare, l'art. 2465 co. 3 c.c. pone un esplicito rinvio al solo co. 2 dell'art. 2343 c.c. relativo alle S.p.A.
Nessun riferimento è effettuato ai successivi co. 3 e 4, e quindi per s.r.l. non ricorrono i seguenti obblighi che valgono solo per le S.p.A.:
• non vi è l'obbligo in capo agli amministratori di procedere, entro 180 gg dall’iscrizione della società, al controllo e all'eventuale revisione della stima operata al perito;
• finché le valutazioni non siano state controllate, le azioni corrispondenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
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Controllo degli amministratori (2)
• Nelle s.r.l. , in conseguenza del mancato richiamo dell’art. 2465 all’art. 2343
c.c. co. 3 e 4, le quote corrispondenti ai conferimenti saranno alienabili
anche il giorno successivo all'avvenuta stima
• Peraltro, secondo autorevole dottrina, optandosi per il divieto di applicazione analogica, la disciplina per le s.r.l. presenterebbe una grave irrazionalità dato che la procedura di verifica ha l'obiettivo di accertare i valori stimati dall'esperto;
• Quindi, ancorché in assenza di previsione specifica, si ritiene deve essere mantenuta ferma l’esigenza di verifica dei valori anche nella s.r.l., con la conseguente possibilità di applicazione analogica, alla s.r.l., anche dei commi terzo e quarto dell'art. 2343 c.c.
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Rischio di illecito
Secondo l’art. 2632 c.c. sulla “Formazione fittizia del capitale”: gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.
Di conseguenza, è proprio l'esigenza di impedire l'annacquamento del capitale sociale che impone, anche al di fuori del fedele rispetto del procedimento di cui all'art. 2343 co. 3 e 4 c.c., di porre a carico degli amministratori l'accertamento del valore del conferimento in natura .
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CONFERIMENTO D'AZIENDA IN SEDE DI
AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE
• Qualora il conferimento del complesso aziendale avvenga in sede di aumento del capitale della s.r.l. conferitaria, rileva il disposto dell'art. 2481-bis c.c., il quale:
• rinvia all'art. 2464 co. 5 c.c., che, a sua volta, rinvia all'art. 2254 c.c. e impone l'immediata ed integrale liberazione del conferimento al momento della sottoscrizione.
• non viene, richiamato l'art. 2465 co. 1 c.c., nella parte in cui impone a chi conferisce beni in natura di presentare la relazione giurata di un esperto ma secondo dottrina pressoché unanime, tale disposizione deve ritenersi riferita anche ai conferimenti diversi dal denaro effettuati in sede di aumento di capitale;
• attribuisce ai soci, in caso di decisione di aumento di capitale a pagamento, "il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute";
• rimette, tuttavia, all'atto costitutivo la possibilità di prevedere che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
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LIMITAZIONE O ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE
Nell’ambito delle S.p.A., in caso di aumento di capitale da liberare mediante conferimenti in natura, il diritto di opzione dei soci preesistenti è espressamente escluso dall'art. 2441 co. 4 c.c.
Nella s.r.l. la limitazione ovvero l'esclusione di tale diritto risultano subordinate
a due condizioni:
• all'esistenza di una specifica previsione statutaria
• all'adozione di una delibera assembleare
La presenza della previsione statutaria abilita, infatti, l'assemblea a decidere che le quote di nuova emissione siano offerte a terzi: alla suddetta clausola deve comunque aggiungersi la volontà dei soci, espressa nella deliberazione di aumento del capitale.
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DIRITTO DI RECESSO DEI SOCI
Nel caso in caso in cui, sussistendo la necessaria previsione statutaria, venga in concreto deliberato un aumento di capitale con offerta di quote a terzi, l'ultima parte dell'art. 2481-bis co. 1
c.c. riconosce ai soci, che non abbiano consentito (dissenzienti, assenti o astenuti), alla decisione che esclude il diritto di opzione, la possibilità di recedere ai sensi dell'art. 2473 x.x.
00
XXXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXXXXXXX SOCIALE
• La decisione di aumento del capitale sociale deve essere adottata dall'assemblea dei soci con le maggioranze di cui all'art. 2479-bis c.c. e verbalizzata da un notaio (art. 2480 c.c.).
• Ai sensi dell'art. 2481-bis co. 2 prima parte c.c., la suddetta decisione di aumento di capitale prevede "l'eventuale soprapprezzo”
• Diversamente da quanto accadeva nel vigore del precedente sistema, e da quanto accade tutt'oggi nella spa (art. 2441 co. 6 c.c.), la determinazione del prezzo delle quote di nuova emissione è disancorata dal valore del patrimonio netto della società.
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AUMENTO DI CAPITALE DELEGATO AGLI
AMMINISTRATORI (1)
• Ai sensi dell'art. 2481 co. 1 c.c., "l'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio".
• Rispetto al precedente regime normativo, la riforma del diritto societario ha, quindi, introdotto, anche per le s.r.l., la possibilità di attribuire all'organo amministrativo una delega per l'aumento del capitale, rimettendone la fissazione dei limiti e delle modalità di esercizio all'autonomia statutaria.
• Esclusione della facoltà di limitare o escludere il diritto di opzione.
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AUMENTO DI CAPITALE DELEGATO AGLI
AMMINISTRATORI (2)
Secondo autorevole dottrina il riconoscimento del potere delegato agli Amministratori di aumentare il capitale sociale non comprende la facoltà di disporre la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione per gli attuali soci, né di prevedere un'esecuzione che, per sua natura, comporti l'esclusione di tale diritto (ad esempio, aumento con conferimenti in natura); "conforta questa conclusione il nuovo testo dell'art. 2443, comma 1, secondo periodo, che esige una specifica previsione affinché gli amministratori possano assumere, e in alcuni casi soltanto, deliberazioni del genere" .
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Aspetti fiscali (cenni): le imposte dirette
Ai fini delle imposte dirette, la tassazione dell'operazione di conferimento dipende dal soggetto conferente come pure dalle caratteristiche dell'oggetto conferito.
• conferente persona fisica non titolare di reddito d'impresa
a) in generale, si applica il regime fiscale del realizzo ex art. 9 TUIR
b) deroga scambi di partecipazioni con requisiti ai sensi dell'art. 177 TUIR, si applica il regime del realizzo controllato ex art. 177 TUIR
• conferente titolare di reddito d'impresa
a) singoli beni, si applica il regime fiscale del realizzo ex art. 9 TUIR
b) azienda o ramo di azienda, si applica il regime della neutralità ex art. 176 TUIR
c) partecipazione di controllo o collegamento, si applica il regime della tassazione a valori contabili ex art. 175 TUIR
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Regime del realizzo ex art. 9 TUIR
Il regime del realizzo ex art. 9 TUIR si applica, come visto, nel caso di conferente persona fisica non titolare di reddito di impresa (salvo deroga), nonché nel caso di conferente titolare di reddito d'impresa nella fattispecie del conferimento di singoli beni, in ragione dell'assimilazione all'operazione di cessione.
Tale regime prevede che, quale corrispettivo dell'operazione di conferimento,
si prenda in considerazione il valore normale dei beni e dei crediti conferiti.
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Regime del realizzo controllato ex art. 177 TUIR
Il regime del realizzo controllato ex art. 177 TUIR si applica nella fattispecie di scambio di partecipazioni mediante conferimento se le azioni o le quote scambiate sono di entità tale per cui la conferitaria acquisisce o integra (in virtù di un obbligo di legge o di un vincolo statutario) il controllo di diritto (ex art. 2359 c.c.) dell'impresa le cui partecipazioni sono oggetto del conferimento.
Tale disciplina prevede che il valore di realizzo delle partecipazioni ricevute dalla conferitaria sia pari all'aumento del patrimonio netto effettuato da quest'ultima, a servizio del conferimento.
Più specificamente, si confronta l'aumento di patrimonio netto della conferitaria (che coincide con il valore contabile di iscrizione della partecipazione ricevuta dal conferente) con l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite in capo al conferente. L'emersione di una plus (minus) valenza in capo al conferente dipende dal comportamento contabile della conferitaria.
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Regime di tassazione a valori contabili
ex art. 175 TUIR (1)
Il regime ex art. 175 TUIR si applica nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento (ex art. 2359 c.c.) di cui all'art. 86 TUIR, fatti salvi i casi di pex.
In questo caso la determinazione della plusvalenza tassabile (minusvalenza deducibile) dipende dal comportamento contabile del conferente e del conferitario.
In particolare, il valore di realizzo da confrontare con il valore fiscale delle partecipazioni conferite è il maggiore tra:
• il valore delle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del conferitario (= aumento di PN del conferitario);
• il valore attribuito nelle scritture contabili del conferente alle partecipazioni
ricevute in cambio del conferimento.
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Regime di tassazione a valori contabili ex art. 175 TUIR (2)
Il regime appena esaminato subisce, però, una deroga qualora le partecipazioni conferite siano prive dei requisiti pex e quelle date in cambio al conferente, invece, li possiedano.
In questo caso il conferente determina la plus (minus) valenza assumendo
come valore di realizzo il valore normale ex art. 9 TUIR e non quello contabile.
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Regime di neutralità ex art. 176 TUIR
Si applica nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda.
In questo caso vi è l'assunzione da parte del conferente, quale valore fiscale della partecipazione nella conferitaria, dell'ultimo valore fiscalmente riconosciuto all'azienda conferita.
In sostanza, indipendentemente dai valori civilistici, fiscalmente i plusvalori (o minusvalori) emergenti dall'operazione non incidono sulla materia imponibile della conferente e della conferitaria.
L'eventuale maggior valore, in capo alla conferitaria, viene comunque inscritto nella sua contabilità in sospensione d'imposta (genera imposte differite), salvo il caso di affrancamento per riallineare il valore fiscale al valore contabile.
Il soggetto conferente in caso di successiva vendita della partecipazione detenuta nella conferitaria, se ne ricorrono i requisiti, può beneficiare del regime pex. Conferimento e successiva alienazione azioni NON è considerata operazione elusiva.
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Aspetti fiscali (cenni): le imposte indirette
Sempre in funzione delle caratteristiche del soggetto conferente e dell’oggetto
conferito si può distinguere:
• conferimento di singoli beni:
a) conferente persona fisica non titolare di reddito d’impresa si applicano l’imposta di registro (e, in caso di conferimento di immobili, anche le imposte ipotecarie e catastali) in misura “proporzionale”;
b) conferente sia titolare di reddito d’impresa, l’IVA, oltre all’imposta di registro in misura fissa (fatta salva una particolare disciplina vigente per gli immobili, per i quali risulta anche applicabile l’imposta di registro in misura “proporzionale”);
• conferimento d'azienda/ramo d'azienda, è escluso dall'applicazione dell'IVA
(art. 2 comma 3, lett. b DPR n. 633/72, imposta di registro in misura fissa pari a
€ 200 (art. 4 lett. b DPR n. 131/86), in presenza di immobili anche imposte ipotecarie catastali in misura fissa pari a € 200.
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La valutazione dei conferimenti
Nelle S.p.A. i conferimenti diversi dal denaro, tanto se effettuati in sede di costituzione della società quanto in sede di aumento del capitale sociale, sono sottoposti al procedimento di valutazione disciplinato dall'art. 2343 c.c.;
Il procedimento si articola in diverse fasi.
1. E', In primo luogo, necessaria la presenza di una relazione giurata di stima effettuata da un esperto nominato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società riguardante l'attestazione della congruità del valore dei beni conferiti a fronte del valore della quota di capitale sociale corrispondente sottoscritta. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo, ovvero alla delibera di aumento del capitale sociale. La mancanza di tale relazione non comporta la nullità della società o del conferimento, salva la necessità di dar luogo alla successiva fase di controllo.
2. Il valore assegnato in base alla relazione di stima ha carattere provvisorio. Entro 180 giorni gli amministratori devono controllare le valutazioni effettuate dall'esperto e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Nel frattempo le azioni corrispondenti sono inalienabili e devono essere depositate presso la sede della società.
3. Se dalla revisione della stima risulta che il valore dei beni è inferiore di oltre 1/5 rispetto a quello di conferimento, gli amministratori devono convocare l'assemblea della società, in seduta straordinaria, per ridurre proporzionalmente il capitale sociale e annullare le azioni che risultano scoperte. Per evitare questa conseguenza il socio conferente ha due alternative: a) può versare la differenza in denaro; b) può recedere dalla società con conseguente diritto alla liquidazione del valore attuale delle azioni sottoscritte (restituzione del bene più eventuali conguagli in denaro).
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Procedura di conferimento semplificata
Per le S.p.A. è prevista una procedura di conferimento semplificata ex art. 2343-ter c.c. che concede la facoltà di non presentare la relazione giurata di stima, qualora il valore attribuito al bene conferito sia pari o inferiore:
1. al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. In questo caso il conferente può presentare, quale documentazione attestante la congruità del valore, il calcolo della media ponderata effettuato dalla stessa società di gestione del mercato;
2. al suo fair value (definizione IFRS-IAS), risultante dal bilancio dell'esercizio ante conferimento, purché tale bilancio sia stato sottoposto a revisione legale e la relazione di revisione non riporti rilievi in merito a tale valore;
3. al valore risultante da una valutazione antecedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione di detto bene, purché essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dotato di adeguata e comprovata professionalità. Concetto di indipendenza è da intendersi in senso ampio, ovvero è esteso alla "rete" di appartenenza del conferente.
I documenti probanti la possibilità di non presentare la relazione giurata di stima devono essere allegati all'atto costitutivo ovvero, in caso di aumento di capitale, alla delibera di aumento di capitale dell'assemblea straordinaria, nonché essere messi a disposizione presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono quest'ultima.
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Procedura di conferimento semplificata
Nel caso di applicazione della procedura semplificata, gli amministratori sono tenuti a verificare, nel termine di 30 giorni dalla costituzione della società, se nel periodo successivo alla data di valutazione fino alla data di iscrizione al R.I. sono intervenute circostanze eccezionali tali da modificare il valore stimato del conferimento, nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto;
Qualora si verifichi una delle predette circostanze si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova
valutazione ai sensi del 2343 c.c.
In caso contrario gli amministratori effettuano una dichiarazione , da depositarsi al R.I. entro 30 giorni dalla data effettiva di conferimento, in cui:
1. descrivono il conferimento;
2. specificano il valore del conferimento, la fonte della valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;
3. dichiarano che il valore dei conferimenti è almeno pari al valore nominale del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
4. dichiarano che non sono intervenuti fatti rilevanti incidenti sulla valutazione;
5. confermano l'idoneità dell'esperto.
Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni corrispondenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la sede sociale.
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