Premessa
Premessa
Nell’intento di sviluppare nuove e più avanzate relazioni sindacali, tra le Organizzazioni Artigiane, Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le Organizzazioni dei Sindacati dei Lavoratori CGIL, CISL, UIL si concorda quanto stabilito nei punti specifici del presente protocollo di intesa.
Le parti, ferma restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza, riten- gono valido il confronto svolto, che consentirà ulteriori sviluppi di relazioni tra le parti. Scopo di tali relazioni dovrà essere il consolidamento e il raffor- zamento dell’autonomia contrattuale, lo sviluppo del comparto artigiano necessario per creare reali condizioni di crescita delle imprese e nuove occa- sioni di occupazione, particolarmente giovanile.
Nuove ed adeguate relazioni sindacali vanno rapportate al riconoscimento comune della funzione positiva svolta dal comparto artigiano nell’econo- mia del Paese e nello sviluppo delle possibilità di occupazione, ed implica- no il riconoscimento reciproco che i ruoli svolti dalle Confederazioni Artigiane e dalle Confederazioni Sindacali sono essenziali in tale processo di crescita.
Le parti convengono che il comune interesse, sul merito delle questioni trat- xxxx nel presente accordo, deve consentire un prosieguo di confronto sia sui problemi specifici della contrattazione collettiva, sia sui problemi dell’eco- nomia e dello sviluppo nonché sulle questioni sociali nell’interesse delle parti rappresentate e dell’intero Paese.
Previdenza
Le parti pur nell’autonomia delle rispettive iniziative e nella diversità del- l’impostazione, concordano sulla necessità di riorganizzare urgentemente il sistema pensionistico.
Tale riorganizzazione dovrà fondarsi sui seguenti criteri:
a. la separazione fra previdenza ed assistenza; la prima con un sistema di finanziamento di tipo contributivo da parte dei lavoratori che abbiano maturato il diritto alle prestazioni previste; la seconda, destinata a parti- colari categorie di bisogno, finanziata dall’intera collettività attraverso il sistema fiscale;
b. il principio dell’equilibrio di bilancio nella gestione previdenziale;
c. il progressivo ripianamento dei deficit accumulati dalle gestioni con l’assunzione a carico dello Stato dei relativi interessi;
d. la definizione di oneri contributivi identici a parità di prestazioni previ- denziali;
e. la costituzione di fondi integrativi volontari a latere dell’assicurazione obbligatoria.
Le parti concordano sulla necessità di arrivare sulla base di questa imposta- zione ad una rapida conclusione del processo di riforma pensionistica, tenendo presenti le proposte presentate in maniera autonoma dalle organiz- zazioni sindacali dei lavoratori e degli artigiani. In questo quadro la specifi- ca situazione che si è venuta a determinare nella gestione artigiana ormai attiva per più di mille miliardi conferma ancor più la particolare urgenza della riforma.
In questo contesto assumono interesse le proposte e gli obiettivi contenuti nella piattaforma di riforma e riordino del sistema pensionistico presentata al governo da CGIL, CISL, UIL e le indicazioni delle confederazioni artigiane tese alla trasformazione della pensione contributiva in retributiva, alla deter- minazione dei contributi assicurativi in misura percentuale del reddito d’im- presa, alla previsione di minimi di versamento previsto per legge e tetto mas- simo entro i limiti previsti per il FPLD, alla parificazione definitiva del trat- tamento minimo di pensione con quello in vigore dall’assicurazione generale obbligatoria; alla definizione dell’età pensionabile rapportata a quella delle altre gestioni, alla costituzione di un Comitato Esecutivo con gli stessi poteri di quello del FPLD.
Assistenza sanitaria
Le parti convengono sull’obiettivo di migliorare le prestazioni assistenziali del SSN e renderne più efficiente il suo funzionamento, al fine di corrispon- dere alle esigenze dei cittadini tutti.
Le parti si esprimono favorevolmente per la fiscalizzazione del costo del SSN e ciò contestualmente al riequilibrio nella contribuzione fiscale anche tra lavoro dipendente e lavoro autonomo.
Politica fiscale
Le parti riconoscono che la diversità dei rispettivi ruoli nonché il formarsi ed il consolidarsi di elaborazioni differenti in materia di politica fiscale non consentono, nel negoziato attuale, la definizione di proposte convergenti relative a talune finalità ed al riordino della legislazione fiscale vigente.
Le parti tuttavia concordano nell’individuare nella politica fiscale dello Stato uno degli strumenti fondamentali per determinare positivamente la
politica economica e, in questa, elementi di promozione, qualificazione e sviluppo dell’apparato produttivo del Paese e dell’artigianato in partico- lare.
Riconoscono altresì nel principio irrinunciabile della lotta all’evasione fisca- le e nell’obiettivo di perseguire più meditati ed ampi livelli di equità i pre- supposti per il miglioramento della politica e della normativa fiscale.
Tali finalità debbono essere perseguite dallo Stato con il riconoscimento della pari dignità a tutte le parti sociali interessate.
In considerazione di tutto ciò, e riaffermando la comune volontà di favorire, consolidare ed estendere corrette relazioni sindacali nell’artigianato, le parti riconoscono l’opportunità politica di continuare a sviluppare l’approfondi- mento delle rispettive posizioni in materia di fisco, rifiutando atteggiamenti di merito propri dell’iniziativa di Torino e di quella prevista a Genova, rispet- to ai quali le parti decisamente si dissociano.
Fondo per l’artigianato
Le parti concordano sull’opportunità che si concluda rapidamente l’iter par- lamentare per l’istituzione del Fondo Nazionale per l’Artigianato, in attua- zione della legge 443/85.
Tali risorse si intendono come aggiuntive rispetto alle risorse destinate dalle Regioni a sostegno delle imprese. Per il loro impiego si ritengono prioritari gli scopi di favorire la diffusione delle innovazioni tecnologiche, a partire da quelle appropriate; le innovazioni per la produzione; lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell’occupazione nell’artigianato; la qualificazione ed il soste- gno per il mercato interno e l’esportazione; la creazione di insediamenti attraverso aree attrezzate; la tutela dell’ambiente.
Per una sua migliore utilizzazione e finalizzazione il Fondo dovrà essere riservato al comparto artigiano e nella prossima legge finanziaria dovrebbe esserne congruamente aggiornata la dotazione.
Si ritiene che, nell’ambito della più generale programmazione nazionale e regionale, la destinazione prevalente del Fondo debba essere quella di inte- grare e potenziare gli stanziamenti regionali sulla base di progetti specifici, riservando una quota significativa alle aree del Mezzogiorno.
Le parti convengono che per l’utilizzo del Fondo vanno individuati criteri selettivi e promozionali da parte di organismi ed istituzioni quali, per le loro competenze, i Ministeri interessati ed il Consiglio Nazionale dell’Artigia- nato.
Le parti concordano che l’accesso al Fondo da parte delle imprese è subordi- nato al rispetto delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro.
Artigiancassa
Le parti, riaffermando il ruolo rilevante dell’Artigiancassa ai fini della quali- ficazione e dello sviluppo dell’Artigianato, nonché l’esigenza di svilupparne ulteriormente le risorse operative e professionali, individuano le seguenti priorità attinenti il rinnovamento delle funzioni e del meccanismo dell’Istituto.
1. completamento della regionalizzazione dell’Istituto per adeguarlo ai compiti assegnati dalla L. 443 alle Regioni.
2. Prevedere ulteriori meccanismi di integrazione del credito a medio ter- mine (revisione del plafond massimo che oggi è di 120 milioni più 60 di integrazione regionale).
3. Prevedere, oltre alla gestione del prevalente finanziamento pubblico collegato ai fini istituzionali, la possibilità di ricorrere al “mercato”.
4. Possibilità di intervento in nuovi settori (esempio factoring).
5. Coordinamento con altri strumenti di intervento.
6. Migliore rapporto tra momento di erogazione e momento istruttorio (effettuato dalle banche).
7. Criteri che rendano più trasparente il rispetto delle norme fiscali, previ- denziali, assicurative e contrattuali da parte delle imprese artigiane benefi- ciarie.
Contratti di formazione e lavoro
1. Le parti riconoscono l’opportunità nel comparto artigiano di utilizzare i CFL in maniera coordinata con la disciplina dell’apprendistato prevista nelle norme legislative e contrattuali.
1.1 Nelle imprese artigiane il ricorso ad assunzioni tramite CFL va orientato a qualifiche medio-alte. Per la fascia di età compresa tra i 15 e 20 anni va utilizzato normalmente lo strumento dell’apprendistato.
1.2 Un ricorso diverso da quanto previsto al precedente punto può essere effettuato in sede regionale o territoriale sulla base delle condizioni locali.
1.3 Il ricorso a CFL è escluso per i giovani che abbiano avuto già un rap- porto di apprendistato, di almeno 1 anno, nell’ambito dello stesso profi- lo professionale.
1.4 Il numero dei giovani assunti con contratto formazione lavoro non potrà essere superiore al numero dei lavoratori non apprendisti più tito- lare e coadiuvanti.
2. Le parti convengono che l’assunzione dei giovani con Contratto di Formazione Lavoro è cosa diversa da quella effettuata attraverso altri stru- menti normativi esistenti quali il contratto a termine o il lavoro stagionale.
3. Le parti concordano di valorizzare appieno le potenzialità dell’impresa artigiana nei confronti di settori di occupazione svantaggiata.
3.1 Pertanto si impegnano a favorire il reimpiego dei giovani in C.I.G. anche attraverso lo strumento dei CFL.
3.2 Nello stesso ambito affermano l’impegno a promuovere l’inserimen- to lavorativo degli invalidi e dei portatori di handicap.
4. Le parti concordano sulle potenzialità dell’impresa artigiana nel recupe- ro e nella riabilitazione dei giovani tossicodipendenti.
4.1 Pertanto si impegnano a verificare in sede territoriale l’inserimento lavorativo e la qualificazione professionale di giovani ex tossicodipen- denti attraverso CFL stipulati da imprese artigiane.
4.2 Nella stessa direzione in sede territoriale sarà verificata dalle parti la partecipazione delle imprese artigiane attraverso i CFL e programmi di riabilitazione di tossicodipendenti, concordati preventivamente con le istituzioni pubbliche e le comunità terapeutiche specializzate.
5. Le parti convengono sul ruolo dell’artigianato nella promozione e svi- luppo dell’occupazione femminile in termini di imprenditoria, coadiuvanza, lavoro dipendente.
5.1 In questo ambito le imprese artigiane nella stipula dei CFL si atter- ranno alle normative relative alla parità.
5.2 In sede territoriale sarà verificata la possibilità di partecipazione delle imprese artigiane a programmi di azioni positive anche utilizzan- do i Contratti di Formazione Lavoro.
6. Saranno costituite a livello provinciale e/o territoriale, le Commissioni bilaterali tra Confederazioni Artigiane e XX.XX. firmatarie del presente accordo.
6.1 Laddove non è possibile in sede provinciale e/o territoriale, le Commissioni bilaterali saranno costituite a livello regionale.
6.2 Spetta alle Commissioni bilaterali il rilascio della dichiarazione di conformità dei progetti presentati dalle imprese artigiane - secondo quanto previsto al punto otto e seguenti - alle norme previste dal pre- sente accordo e dall’art. 3 ex legge 863/84, sulla base di criteri di omo- geneità individuati dalle Commissioni stesse.
6.3 Alle Commissioni bilaterali le parti, in sede regionale, provinciale e/o territoriali, potranno assegnare ulteriori compiti connessi alla pro- mozione e sostegno dei CFL.
6.4 La Commissione bilaterale trasmetterà ogni 3/6 mesi alla CRI una scheda riepilogativa dell’attività svolta.
7. La dichiarazione di conformità sarà ritenuta valida qualora venga sotto- scritta dai rappresentanti delle tre XX.XX. firmatarie o da un unico rappre- sentante appositamente delegato dalle stesse.
7.1 La dichiarazione di conformità si intende decaduta qualora non abbia luogo la relativa assunzione mediante CFL entro 90 gg. dalla data di arrivo del parere di conformità all’impresa artigiana.
7.2 La dichiarazione di conformità dovrà essere attestata da un verbale secondo lo schema allegato (Fac-simile A).
7.3 Altre procedure di dichiarazione di conformità possono essere defi- nite dalle parti firmatarie a livello regionale (e/o territoriale).
8. Il progetto delle imprese artigiane dovrà contenere: la qualifica e l’in- quadramento di ingresso, la durata del contratto di formazione-lavoro, la qualifica ed inquadramento al termine del contratto, indicazione della forma- zione teorica e pratica necessaria, eventuale struttura formativa interessata, i contenuti dell’attività formativa teorica, prospettive occupazionali alla fine del contratto di formazione e lavoro. La durata del periodo di prova è quella prevista dai contratti collettivi applicati.
8.1 La durata dei contratti di formazione sarà strettamente correlata al tipo di professionalità da conseguire e sarà non inferiore a 6 mesi e non superiore ai 24 mesi.
8.2 Nella definizione del progetto di CFL le imprese artigiane si atter- ranno al modello concordato, allegato.
8.3 Copia del progetto sarà consegnato ai rappresentanti sindacali alme- no una settimana prima della riunione della Commissione bilaterale.
8.4 Nel caso in cui il progetto non sia dichiarato conforme, esso sarà ritrasmesso all’azienda tramite la propria associazione.
8.5 Copia del progetto di formazione lavoro, dichiarato conforme, sarà consegnata dall’impresa artigiana ai lavoratori interessati.
8.6 Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello territoriale ogni tre mesi per verificare l’andamento formativo e le pro- spettive occupazionali dei giovani assunti con CFL in scadenza.
9. I progetti dovranno indicare il percorso formativo, definire i relativi intrecci tra parte teorica ed apprendimento pratico, in riferimento al settore di attività in cui opera l’impresa artigiana, secondo lo schema del progetto formativo allegato (fac-simile B).
9.1 La formazione teorica non può essere inferiore a 80 ore all’anno.
9.2 Per la formazione teorica le parti si attiveranno per chiedere alla Regione ed agli Enti delegati di predisporre gli interventi formativi necessari.
9.3 Le Confederazioni Artigiane si impegnano a raccogliere a livello ter- ritoriale le domande per i profili omogenei da trasmettere alla Regione ed agli Enti delegati ai fini del precedente punto.
9.4 Le parti, nel caso di formazione teorica extra aziendale, concorde- ranno sui percorsi formativi da realizzarsi a cura di Enti professionali, individuati congiuntamente. Là dove siano costituiti gli Enti bilaterali potrà essere questa la sede di definizione di quanto sopra.
10. Le imprese artigiane che vorranno avvalersi del presente accordo per effettuare assunzioni con CFL si atterranno alle seguenti procedure.
10.1 Presenteranno richiesta alla propria Organizzazione Artigiana Territoriale secondo il fac-simile C.
10.2 Allegheranno alla richiesta il progetto di contratto di formazione e lavoro comprensivo del progetto formativo (fac-simile B).
10.3 Ottenuta la dichiarazione di conformità, la allegheranno alla richie- sta di nulla-osta agli uffici di collocamento, senza necessità di approva- zione preventiva da parte delle C.R.I.
10.4 Comunicheranno all’Ispettorato del Lavoro competente l’avvenuta assunzione, depositando copia del CFL (fac-simile D).
10.5 Consegneranno al giovane assunto copia del CFL.
10.6 Attesteranno, in tempo utile e comunque prima della conclusione del CFL agli Uffici del Collocamento territoriali l’attività svolta ed i risul- tati formativi conseguiti, compreso il livello di qualifica raggiunto dal giovane.
11. Va riconosciuta la qualifica conseguita con il CFL al lavoratore che venga confermato presso la medesima azienda, o assunto entro un anno dalla stessa o da altra impresa artigiana, per le medesime mansioni svolte durante il CFL.
12. Nell’ambito dell’autonomia negoziale affidata alle parti dall’art. 3 comma 3 della legge 863/84, le parti firmatarie ritengono superata la neces- sità dell’approvazione preventiva delle C.R.I., qualora i progetti siano pre- sentati da imprese artigiane aderenti alle Confederazioni stipulanti il presente accordo e siano dichiarati conformi.
Ai fini della dichiarazione di conformità valgono i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali, Regionali o Provinciali di settore del comparto artigiano e, per i settori non ancora coperti dai suddetti contratti collettivi, vale il contrat- to collettivo applicato nell’azienda.
12.1 Copia del presente accordo verrà depositata, a cura delle parti, pres- so il Ministero del Lavoro, gli Uffici Regionali e Provinciali, ai fini del rilascio immediato alle aziende associate alle Confederazioni artigiane stipulanti, del nulla-osta da parte degli Uffici di collocamento territo- rialmente competenti, per le assunzioni nominative in attuazione del disposto dell’art. 3, comma 3 della legge 863/84.
12.2 Le strutture regionali e territoriali delle parti firmatarie si incontre- ranno almeno ogni 6 mesi per verificare l’utilizzo dei CFL e dell’impie- go dei giovani.
12.3 Ai giovani assunti con CFL, all’atto della stipula del contratto le XX.XX. consegneranno: contratto applicato L. 863, copia accordo nazionale sui CFL. Le imprese artigiane con la retribuzione del secon- do mese dall’assunzione, inseriranno la delega sindacale nella busta paga.
13. Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per i settori di appartenenza delle singole aziende.
14. Le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro si applicano ai contratti di formazione e lavoro, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione.
15. Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro viene disciplinato come segue.
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 120 giorni di calendario nell’arco del- l’intera durata del rapporto di formazione e lavoro.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di xxxxxxx- rio nell’arco dell’intera durata del rapporto nei seguenti casi:
a. unica malattia di durata non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione della malattia stessa;
b. pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione dell’ultima di tali malattie e di cui la ricadu- ta costituisce continuazione.
I periodi di conservazione del posto previsti come sopra si intendono riferiti a contratti di formazione e lavoro di 24 mesi e vengono proporzio- nalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore a 24 mesi.
16. L’azienda garantirà a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualifi- ca di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto un trattamento economico pari al:
a. 60% della retribuzione dal 4° al 20° giorno;
b. 75% della retribuzione dal 21° giorno in poi.
Il trattamento di cui sopra è assorbito fino a concorrenza delle prestazioni economiche di malattia corrisposte dagli istituti assicurativi ai lavoratori che vi abbiano diritto durante il periodo di conservazione del posto di cui al pre- cedente punto.
Per quanto riguarda i primi 3 giorni di malattia (carenza) vengono fatte salve le norme previste dai contratti collettivi nazionali.
17. Sarà operata la sospensione ed il relativo prolungamento del contratto di formazione lavoro per il corrispondente periodo di malattia di lunga dura- ta, ferma restando la non obbligatorietà della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della proroga.
18. Con riferimento alla disciplina in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, di cui sopra, vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.
19. Le parti si incontreranno a livello nazionale per verificare l’andamento dei contratti di formazione e lavoro stipulati a norma del presente accordo, un mese prima della scadenza dello stesso.
20. Il presente accordo ha validità 1 anno e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza.
NOTA A VERBALE
Al fine di valorizzare il ruolo negoziale delle rispettive strutture regionali, anche in relazione alla funzione che il presente accordo riconosce alla nego- ziazione territoriale, le parti si impegnano a rispettare la scadenza naturale degli accordi raggiunti sul territorio in merito ai CFL.
Inoltre le parti, individuando congiuntamente nel livello regionale la sede più idonea a cogliere le specificità locali del mercato del lavoro, le caratteri- stiche di sviluppo dell’insieme delle imprese artigiane, e le condizioni reali di incremento occupazionale, concordano nel sollecitare le rispettive struttu- re affinché nei negoziati per la gestione del presente accordo vengano colti tutti gli spazi in esso previsti per meglio aderire alle concrete condizioni pre- senti nei vari territori regionali.
Le parti si impegnano infine ad intervenire per risolvere congiuntamente gli eventuali problemi che si verificassero nella gestione territoriale del presen- te accordo, anche allo scopo di favorire una positiva evoluzione delle rela- zioni sindacali attualmente in essere.
Fac-simile A
VERBALE DI APPROVAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE LAVORO
(art. 3, 3° comma Legge 19/12/1984, n.863)
Addì .................... del mese di .................................... dell’anno ....................
presso la sede della ...............................................................................
in .......................................................... la .........................................
rappresentata da ..............................................................................
e le Organizzazioni Sindacali CGIL - CISL - UIL rappresentate dai
Sigg. .................................................................................................................
PREMESSO
che hanno preso in esame il progetto di formazione lavoro predisposto dalla Ditta .................................................................... in data ................................
(allegato al presente verbale)
CONVENGONO QUANTO SEGUE
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................
Xxxxx, approvato e sottoscritto LE XX.XX. CGIL- CISL- UIL
.............................................. ..............................................
Fac-simile B
SCHEMA DEL PROGETTO FORMATIVO
1. L’azienda artigiana ....................... (1) della zona di ...............................
(2) rappresentata dall’Associazione/Unione artigiani di ............................
(3) assumerà con contratti di formazione e lavoro della durata di mesi
.................... N (4) giovani da avviare, rispettivamente:
A) .................... N. alla qualifica di .........................................................
B) .................... | N. | “ | “ | “ | ......................................................... |
C) .................... | N | “ | “ | “ | ......................................................... |
D) .................... | N | “ | “ | “ | ......................................................... |
E) .................... | N | “ | “ | “ | ................................................... (5) |
2. I periodi di formazione e lavoro prevedono una fase di formazione teori- ca (aziendale o extraziendale) ed una di addestramento pratico mediante affiancamento a personale esperto.
3. L’attività formativa teorica relativamente alle qualifiche
di cui ai punti ..................... sarà svolta da ...............................................
di cui ai punti ..................... sarà svolta da ...............................................
di cui ai punti ................ (6) sarà svolta da ...............................................
............................................................................................................. (7)
4. Relativamente alla qualifica di cui al punto (8)
sarà impartito un insegnamento (9) ..........................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
5. Relativamente alla qualifica di cui al punto ............................................
sarà impartito un insegnamento ...............................................................
l’addestramento pratico sarà
della durata di mesi .................... per la qualifica/che di .........................
n ore settimanali;
della durata di mesi .................... per la qualifica/che di .........................
n .......... ore (etc.) (10).
6. L’attività formativa teorica di cui al punto (3) che precede sia così quan- tificata:
qualifica di cui al punto ore complessive
“ “ “ ................................................... ore “
“ “ “ ................................................... ore “
” “ “ ................................................... ore “
detta attività verrà svolta per ore settimanali a partire
dal ............. al ........... per le qualifiche di cui ai punti e
per .............................. ore settimanali dal .................... al ....................
per le qualifiche di cui ai punti (11).
7. Copia del presente progetto dovrà essere consegnata al lavoratore all’at- to dell’assunzione e notificata all’Ispettorato del Lavoro unitamente al contratto di assunzione.
Note
(1) Precisare la categoria/settore merceologico/denominazione dell’azienda nel caso di progetto individuale.
(2) Indicare l’area interessata, comprensorio, mandamento, comune, provincia.
(3) Completare la denominazione.
(4) Indicare il numero dei mesi ed il numero dei giovani complessivamente interessati.
(5) Specificare il numero di giovani per qualifica o profilo professionale.
(6) Richiamare in ordine i punti A, B, C, ecc. di cui all’articolo.
(7) Specificare il personale interno o la eventuale struttura formativa incaricata della formazione.
(8) Vedi nota (6).
(9) Descrivere sinteticamente il contenuto dell’insegnamento.
(10) Completare per ciascuna qualifica la durata della prima fase e il numero delle ore settimanali di formazione-addestramento.
(11) Completare per ciascuna qualifica con l’indicazione delle ore complessive per tutta la durata del contratto di formazione e lavoro con le ore settimanali e con il periodo di svolgimento dei corsi.
Fac-simile C
ALL’ASSOCIAZIONE/UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI (1)
La sottoscritta ditta ............................................ con sede in ...........................
via ..................................... esercente l’attività di ............................................
con la seguente struttura occupazionale
titolari n. .....................................................
familiari collaboratori n. .....................................................
impiegati direttivi n. .....................................................
impiegati n. .....................................................
(2) operai specializzati n. .....................................................
operai qualificati n. .....................................................
operai comuni n. .....................................................
(3) lavoratori in formazione n. .....................................................
apprendisti n. .....................................................
Intende assumere n. lavoratori con contratto di formazione e lavoro
n. ............... di sesso maschile e n. di sesso femminile
1. N .......... lavoratori verranno avviati alla qualifica di .......................
2. N .......... | “ | “ | “ | “ | ....................... |
3. N .......... | “ | “ | “ | “ | .................. (4) |
Si precisa che detti aspiranti lavoratori possiedono in relazione alle qualifi- che sopra individuate, il seguente livello di formazione e hanno/non hanno precedenti lavorativi.
N. 1 ............... | ............... | ............... | ............... | ............... |
N. 2 ............... | ............... | ............... | ............... | ............... |
N. 3 ............... | ............... | ............... | ............... | .......... (5) |
In relazione a ciascuna qualifica l’azienda ritiene necessaria la seguente for- mazione teorica:
Qualifica .................... ..........................................................................
“ .................... ..........................................................................
“ .................... ..................................................................... (6)
La sottoscritta azienda ritiene presumibilmente di poter confermare a tempo indeterminato il % dei lavoratori assunti con contratto di formazio-
ne e lavoro.
La sottoscritta azienda dichiara di non avere in corso sospensioni dal lavoro ai sensi dell’art. 2 della L. 12 agosto 1977 n. 675, né di aver proceduto a licenziamenti per riduzione di personale nei dodici mesi precedenti relativa- mente a professionalità uguali o analoghe a quelle per cui si chiedono i con- tratti di formazione e lavoro.
La sottoscritta azienda si impegna ad applicare ai contratti di formazione e lavoro l’accordo quadro nazionale sui C.F.L. del e, per quanto non
disciplinato dal medesimo, e dalla L. 863/84, la regolamentazione prevista dal contratto collettivo (7) in vigore per tutti i propri dipen-
denti.
In presenza di eventuali osservazioni nella dichiarazione di conformità, la sottoscritta azienda, qualora intenda comunque procedere all’assunzione, si impegna ad accogliere le osservazioni stesse, onde evitare la presentazione di un nuovo progetto formativo.
Note
(1) Indicare la provincia.
(2) Includere i lavoratori specializzati provetti e le figure operaie di altissima professio- nalità.
(3) Includere i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro.
(4) Indicare il profilo professionale desumendolo dalla classificazione unica.
(5) Precisare per ciascuno il livello di formazione raggiunto secondo la seguente scala:
- nessuno
- anni di apprendistato (precisare il numero)
- ultimato il periodo di apprendistato
- ............... anni di scuola o di corso di formazione per la qualifica che si intende ottenere alla fine del contratto di formazione e lavoro (precisare il numero)
- titolo di studio in relazione alla qualifica che si intende ottenere alla fine del con- tratto di formazione e lavoro: diploma di qualifica; attestato di qualifica; perito ecc.
(6) Indicare la qualifica e la disciplina teorica che si ritiene necessaria.
(7) Indicare il contratto collettivo applicato nell’azienda ai sensi del punto 12 dell’ac- cordo del 27/2/1987.
Fac-simile D
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Tra la ditta ................................................. con sede in ...................................
via ......................................... esercente l’attività di e
il Sig. ....................................................... nato a il
............... residente in ...................................... via è
pattuito quanto segue.
1. La ditta, sulla base dell’allegata dichiarazione di conformità rilasciata dalla Commissione Bilaterale di .................................................................
in data ............................... assume il Sig. ..................................................
con contratto di formazione e lavoro della durata di per
il conseguimento della qualifica di .......................................................
2. Il rapporto cesserà pertanto il ..................................... senza necessità di preavviso per nessuna delle due parti. In tempo utile prima della scadenza la ditta provvederà a dare comunicazione in ordine alla trasformazione o meno del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. È stabilito un periodo di prova della durata di ai sensi
dell’art. .............. del CCNL .......................................................................
4. Al Sig. ............................................... viene riconosciuto il trattamento previsto dal vigente CCNL .........................................................................
sarà inquadrato inizialmente nella categoria (o livello) ..............................
con il conseguente orario di lavoro .............................................................
5. Xxxxx parte integrante del presente contratto gli obblighi previsti dal ver- bale di accordo e dal relativo progetto di
formazione che si xxxxxxxx in copia in esecuzione dell’accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro nelle aziende artigiane.
6. Copia del presente contratto, della dichiarazione di conformità, del pro- getto di cui al punto “5” verranno inoltrati al competente Ispettorato del lavoro, ed alla Commissione Bilaterale.
Letto, confermato, sottoscritto. Data ......................................
La Ditta Il dipendente
...................... ...............................
Qualificazione ed assorbimento di lavoratori in eccedenza (CIG e mobilità) presso imprese artigiane
1. Le parti valutano positivamente il ruolo del comparto artigiano nella promozione di nuova occupazione sia di lavoro dipendente che autonomo;
riconoscono le potenzialità formative delle imprese artigiane per vari profili lavorativi;
sollecitano la necessità di riforma della CIGS e la definizione della discipli- na della mobilità, anche al fine di contrastare abusivismo professionale e lavoro sommerso;
ritengono indispensabile offrire concrete prospettive di riqualificazione e ricollocazione delle eccedenze strutturali derivanti dalle trasformazioni pro- duttive in corso.
2. Per le imprese artigiane che assumono lavoratori in mobilità ai fini del presente accordo va previsto lo sgravio contributivo pari a quello concesso per gli apprendisti dalla legge n. 25, 19/1/1955 e successive modifiche per
(24) mesi.
3. Concordano di sostenere l’impegno delle imprese artigiane ad assumere a tempo indeterminato lavoratori in mobilità o a promuovere il lavoro auto- nomo non appena definita la relativa disciplina legislativa in materia di cassa integrazione e mobilità.
3.1 Le assunzioni saranno tese alla specializzazione e riqualificazione professionale ai fini del rapporto dipendente o alla promozione di lavo- ro autonomo.
3.2 Per l’assunzione di lavoratori in mobilità ai fini precedenti va previ- sto l’utilizzo di quote di indennità di mobilità per un periodo massimo coincidente con la durata del regime di mobilità così come definito nella legislazione; comunque la durata sarà proporzionale alle esigenze formative teoriche e pratiche.
3.3 L’incentivo precedente sarà erogato in base ad uno specifico progetto di specializzazione, riqualificazione e formazione lavoro concordato tra le parti firmatarie di tale intesa.
Le parti ritengono opportuna l’adozione di procedure di approvazione di tali progetti analoghe a quelle previste dalla legislazione in materia di contratti di formazione e lavoro.
3.4 Il progetto formativo dovrà indicare: la durata del periodo, la qualifi- ca e l’inquadramento, l’indicazione della formazione teorica e pratica necessaria, i contenuti dell’attività formativa teorica.
Ovunque esistano, ai fini formativi va previsto l’apporto delle strutture pubbliche (Regione ed Enti delegati) o di strutture formative promosse o riconosciute dalle parti che eroghino processi formativi attinenti alla riqualificazione e specializzazione del lavoratore assunto.
3.5 L’opzione del lavoratore per il lavoro autonomo dovrà essere manife- stata preferibilmente all’inizio del progetto formativo o comunque entro i primi sei mesi.
4. Le parti sollecitano Governo e Parlamento affinché siano previste legi- slativamente le condizioni necessarie all’attuazione della presente intesa.
5. Le parti firmatarie di tale intesa si incontreranno a livello nazionale dopo l’entrata in vigore della nuova legislazione sulla mobilità per un accor- do che definisca contrattualmente le modalità attuative della normativa di legge.
5.1 Nell’accordo sarà prevista la costituzione di Commissioni paritetiche regionali o territoriali con la funzione prevalente di:
– definire la destinazione di dette assunzioni verso settori e profili pro- fessionali particolarmente qualificati, nonché verso spazi occupazio- nali presenti sul mercato del lavoro locale.
– Individuare i fabbisogni professionali delle imprese.
– Individuare i settori artigiani.
– Valutare il progetto formativo delle imprese.
6. Nel caso di perdita del posto di lavoro, i lavoratori conserveranno il diritto al rientro nelle liste di mobilità, come previsto per i lavoratori assunti a tempo determinato.
7. Le imprese artigiane che - superati i 3 mesi dall’assunzione - procede- ranno al licenziamento di lavoratori assunti dalle liste di mobilità non potran- no assumere altri lavoratori in mobilità per mansioni analoghe e per un perio- do di tempo non inferiore a 12 mesi dal licenziamento.
Tale norma non si applica in caso di licenziamento per motivi disciplinari contrattualmente previsti.
Contrattazione
Le Organizzazioni Artigiane e CGIL, CISL e UIL concordano sull’importan- za dell’attuale confronto che attraverso la ricerca delle massime convergenze possibili, riconosce il ruolo e l’autonomia della contrattazione artigiana, già sancita dagli Accordi Interconfederali del 1964, del 1975 e del 1983 e dai CCNL di settore.
Da tale impostazione emerge l’esigenza di coordinare e razionalizzare i pro- cessi contrattuali ai vari livelli.
La contrattazione artigiana dovrà essere indirizzata ad una sempre maggiore aderenza alle peculiarità produttive, occupazionali e di mercato del comparto artigiano.
Le parti ritengono che debbano essere salvaguardati e sviluppati il ruolo e la funzione della contrattazione interconfederale e di categoria, sulla base delle più recenti esperienze negoziali, assumendo l’orientamento della non ripetiti- vità dei contenuti ai vari livelli.
Le parti convengono sulla necessità che i processi sopra delineati, per quanto in fase di sperimentazione, siano oggetto di continua e sempre più aggiornata valutazione, a cominciare dalla prossima tornata di rinnovi contrattuali.
Settori scoperti
Le parti hanno esaminato le condizioni attuali della copertura contrattuale nei vari settori artigiani.
Nell’impegno di favorire e completare l’estensione della contrattazione auto- noma ai vari settori scoperti, le parti hanno:
a. registrato l’impegno ad aprire in tempi brevi il tavolo negoziale per il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del set- tore alimentare;
b. concordato sull’organizzazione di un incontro con le rispettive organiz- zazioni di categoria del settore grafico da realizzarsi entro due mesi dall’ac- cordo, per individuare concretamente i percorsi che conducono alla copertura contrattuale;
c. concordato di incontrarsi entro il mese di aprile ‘87, congiuntamente alle rispettive istanze di categoria, per definire i percorsi di copertura con- trattuale, anche attraverso eventuali accorpamenti, dei mestieri e delle lavora- zioni non coperte;
d. concordato per i mestieri che non si prestano, a causa di evidente difetto di analogia all’operazione di cui al punto c) di realizzare comunque una copertura contrattuale.
Enti bilaterali
Le Organizzazioni Artigiane e CGIL, CISL, UIL allo scopo di favorire i negoziati nei territori sugli Enti bilaterali, e facilitare il passaggio alla fase di attuazione pratica degli accordi, convengono di fornire agli interessati le seguenti indicazioni:
– a differenza di quanto indicato in proposito all’art. 4 del citato Accordo Interconfederale, viene privilegiato il livello regionale di confronto. Si concorda pertanto di individuare come sede centrale di trattativa il livel- lo regionale.
Tale sede tenderà anche ad essere privilegiata come sede di costituzione dell’Ente; le parti tuttavia convengono che il livello di costituzione dell’Ente dovrà essere valutato dalle parti sulla base delle esigenze locali e delle verifiche congiunte di fattibilità.
E’ opinione delle parti che la struttura dell’Ente dovrà essere di norma intercategoriale, con gestioni separate per le singole categorie, sulla base delle valutazioni di carattere economico e gestionale che restano di competenza delle parti costituenti.
Le parti hanno altresì esaminato in sede tecnica alcuni problemi connessi alla veste giuridica, e agli adempimenti fiscali e previdenziali degli Enti bilaterali.
Si conviene pertanto che lo “status” più idoneo sia quello di libere Associazioni con adesione volontaria, e senza fini di lucro, con la struttura amministrativa tipica di tale società e con una responsabilità verso terzi eser- citata in solido dal Consiglio Direttivo.
Si manifesta preferenza per la distinzione fra soci fondatori (le XX.XX. e le Organizzazioni artigiane) e iscritti ovvero imprese e lavoratori, che contri- buiscono all’Ente.
Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale, si ritiene che - viste le funzioni prevalenti dell’Ente, che assicura la mutualizzazione di alcuni trattamenti contrattuali - sia da escludersi un prelievo parafiscale sui contributi all’Ente da parte degli iscritti, mentre per cautelarsi si consiglia alle parti interessate la contribuzione sulle prestazioni in uscita.
Dal punto di vista fiscale, l’assenza di scopi di lucro esclude di norma adem- pimenti in materia di IRPEG, ILOR e IVA, come illustrato nella documenta- zione allegata al protocollo d’intesa (all. 2).
Per quanto riguarda l’assetto statutario, le parti hanno esaminato uno schema di statuto tipo di carattere indicativo e non vincolante per le rispettive artico- lazioni territoriali, che viene presentato in allegato al presente protocollo (all. 1).
Applicazione CCNL
Le parti concordano sulla necessità di affrontare in occasione dei rinnovi contrattuali di categoria il problema di territori e settori ove per cause comu- nemente individuate si è determinata una prassi di inapplicazione contrat- tuale.
Le parti si impegnano ad azioni comuni o congiunte tese a rimuovere le cause in questione anche con interventi dei livelli nazionali delle rispettive Organizzazioni.
Le parti avranno cura di non assecondare comportamenti tendenti ad intro- durre o consolidare situazioni di concorrenzialità sleale, nel mercato interno fra aree geografiche nell’ambito di settori produttivi omogenei.
Le parti concordano nel definire nei settori e nei territori in questione un per- corso graduale che conduca progressivamente dette realtà all’applicazione dei contratti collettivi.
In sede locale le categorie interessate partendo dall’individuazione delle imprese coinvolte, stabiliranno procedure di controllo del percorso concor- dato.
Le parti si impegnano inoltre ad individuare le soluzioni tecniche che con- sentano nel periodo di progressivo avvicinamento ai livelli retributivi con- trattuali, di realizzare le condizioni affinché alle imprese in questione possa- no essere riconosciuti la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contri- butivi.
Le parti concordano di incontrarsi entro quattro mesi per una verifica dello stato di attuazione dei vari punti del presente accordo.
Le parti concordano di promuovere in forma organica e continuata sedi di incontro e di consultazione bilaterali a livello regionale in merito alle politi- che per il settore, con particolare attinenza a quanto concerne l’attuazione della L. 443/85.
Allegato 1
Protocollo sugli Enti Bilaterali
Bozza di statuto
Art. 1
(Costituzione)
E’ costituita tra le Organizzazioni dell’Artigianato Confartigianato, C.N.A., CASA, CLAAI, e le Organizzazioni dei Sindacati dei Lavoratori CGIL, CISL, UIL, una libera Associazione ai sensi del Capo II, Titolo II, del Codice Civile, denominata “ENTE BILATERALE”.
Art. 2
(Scopo e finalità)
L’Ente Bilaterale, costituito in applicazione dell’art. 4 dell’accordo intercon- federale del 22/12/83, non ha fini di lucro e si propone lo scopo di promuo- vere la mutualizzazione delle prestazioni previste dai CCNL a favore dei dipendenti delle imprese artigiane associate alle Confederazioni Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, e loro Organizzazioni aderenti.
In particolare, l’Ente Bilaterale potrà:
a. gestire, con criteri di mutualizzazione, la erogazione delle prestazioni previste dai CCNL (malattia, maternità, infortunio, ecc.);
b. promuovere corsi di formazione professionale e manageriale d’intesa con gli Enti competenti;
c. svolgere compiti di natura mutualistica aggiuntivi a quelli previsti al punto a) e stabiliti contrattualmente dalle parti.
Art. 3
(Sede)
L’Ente Bilaterale avrà sede in ... e potrà istituire sedi secondarie.
Art. 4
(Durata)
L’Ente Bilaterale avrà durata indeterminata.
Art. 5
(Soci, Associati, Iscritti)
Sono soci alla costituzione, di seguito chiamati “Soci fondatori”:
– le Organizzazioni dell’Artigianato Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI;
– le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL.
Tali soci manterranno, anche in futuro, la qualifica di “Soci fondatori”. Potranno partecipare all’Ente Bilaterale in qualità di “Associati”, per succes- siva ammissione, le Organizzazioni dell’Artigianato e dei Sindacati dei Lavoratori fra quelle sopra indicate che ne avranno fatto richiesta e non abbiano partecipato alla costituzione in qualità di Soci fondatori.
Potranno aderire all’Ente Bilaterale mediante iscrizione, le imprese artigiane, e forme associate, aventi i requisiti di cui alla legge 443/85, che risultino iscritte ad una delle quattro Organizzazioni dell’Artigianato fondatrici o associate.
Il Consiglio Direttivo di cui ai successivi artt. 8, 11 e 12, potrà peraltro deci- dere alla unanimità l’iscrizione di imprese non aderenti ad una delle quattro organizzazioni fondatrici, stabilendo l’importo della quota di iscrizione annua.
Sono altresì iscritti all’Ente Bilaterale, a cura dei datori di lavoro, i dipenden- ti delle imprese artigiane, iscritte secondo le modalità sopra indicate, che non abbiano espressamente manifestato il loro dissenso in proposito.
Art. 6
(Cessazione dell’iscrizione)
L’iscrizione all’Ente Bilaterale cessa con:
a. lo scioglimento, la liquidazione, o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell’Ente Bilaterale;
b. la cessazione, per qualsiasi causa, dell’impresa artigiana iscritta;
c. il decesso del dipendente iscritto;
d. la cessazione dell’assistenza gestita dall’Ente Bilaterale;
e. il passaggio del lavoratore alle dipendenze ad altro datore di lavoro che non eserciti l’impresa artigiana, o ad impresa artigiana non iscritta all’ente;
f. cessazione del rapporto di lavoro per invalidità, vecchiaia e pensiona- mento;
g. recesso dell’impresa artigiana o del lavoratore.
In caso di cessazione dell’iscrizione, gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso per contributi versati.
Art. 7
(Contributi e versamenti)
L’Ente Bilaterale trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
a. dalla contribuzione a carico delle imprese artigiane iscritte, da calcolar- si mensilmente sulla retribuzione corrisposta secondo i criteri che saranno stabiliti dal regolamento di attuazione, per la gestione, in forma mutualizza- ta, delle prestazioni previste ai vari livelli della contrattazione;
b. dalla contribuzione, in misura più limitata, a carico dei dipendenti;
c. da eventuali contributi pubblici e privati;
d. da eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
e. dalla contribuzione relativa ai compiti di natura mutualistica aggiuntivi di cui alla let. c) dell’art. 2. Il Consiglio Direttivo determinerà l’ammontare di tale contribuzione tenuto conto degli accordi intervenuti in sede negoziale anche relativi alla ripartizione della contribuzione medesima.
Art. 8
(Organi dell’Associazione)
Sono Organi dell’Ente Bilaterale
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Comitato Esecutivo;
– il Collegio dei Revisori dei Conti;
– il Presidente ed il Vice Presidente.
Art. 9
(Assemblea)
L’Assemblea è costituita dai Soci Fondatori, aventi diritto di voto, ed è ordi- naria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata (mediante avviso contenente l’O.d.G., la data ed il luogo della riunione affisso all’albo sociale presso la sede nonché mediante raccomandata inviata ai Soci entro 10 giorni dalla data dell’As- semblea) una volta l’anno dal Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla chiu- sura dell’esercizio sociale e delibera:
a. sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all’attività svolta dall’Ente Bilaterale;
b. sul bilancio dell’esercizio sociale;
c. sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
d. sugli altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria è convocata (mediante avviso contenente l’O.d.G., la data ed il luogo della riunione, affisso all’albo sociale presso la sede non- ché mediante raccomandata inviata ai Soci entro 10 giorni dalla data dell’Assemblea) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
Essa delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Art. 10
(Deliberazioni)
Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, i Soci fondatori che hanno diritto di voto, ed in veste di osservatori gli Associati, che non hanno diritto di voto. I Soci fondatori esprimeranno i loro voti come segue:
l’Assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convoca- zione, è validamente costituita con la presenza di almeno ... rappresentanti dei Soci fondatori.
La seconda convocazione dovrà essere indetta almeno ventiquattro ore dopo la prima.
L’Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà valida- mente col voto favorevole di … rappresentanti dei Soci fondatori.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza dal vice Presi- dente, e in mancanza di entrambi, da persona designata dalla Assemblea stessa. L’Assemblea potrà tenersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Italia.
Art. 11
(Consiglio Direttivo e Comitato Esecutivo)
L’Ente Bilaterale è retto da un Consiglio Direttivo, composto da membri elet- ti dall’Assemblea Ordinaria che ne determina il numero, i quali durano in carica ... anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui un Consigliere cessi, per qualsiasi causa, dalla carica, prima della scadenza, esso può essere sostituito con un altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso che durerà in carica fino alla prossima Assemblea.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare un COMITATO ESECUTIVO costitui- to dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri membri.
Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio e ad esso sono dele- gati tutti i poteri, salvo quelli riservati al Consiglio dallo Statuto e dalla Legge.
In particolare il COMITATO stabilirà le norme per le erogazioni da effettuar- si sempre nell’ambito statutario.
Il COMITATO ESECUTIVO si riunisce su convocazione anche informale del Presidente presso la sede sociale o altrove purché in Italia, ed è valida- mente costituito con la presenza di almeno ... dei suoi membri.
Il Presidente del Comitato, che sarà il Presidente del Consiglio, potrà nomi- nare un segretario anche estraneo al Comitato.
Art. 12
(Poteri del Consiglio Direttivo)
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione.
Art. 13
(Membri del Consiglio)
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente in designazione dei Soci Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, il Vice Presidente in designa- zione dei Soci CGIL, CISL, UIL, il Tesoriere ed un Segretario anche estra- neo al Consiglio.
Art. 14
(Rappresentanza legale)
La legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente e in caso di suo impedimento o assenza al Vice Presidente.
Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sono anche Presidente e Vice Presidente dell’Ente Bilaterale.
Art. 15
(Deliberazioni del Consiglio)
Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o, su loro inca- rico, dal Segretario, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, spedito almeno sette giorni prima dell’adunanza e con- tenente l’ordine del giorno.
Esso deve inoltre essere convocato quando almeno ... dei Consiglieri ne fac- cia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di ... Consiglieri.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in mancanza di entrambi, da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di ...
Art. 16
(Verbalizzazione)
Le deliberazioni dell’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo dovranno risultare da Xxxxxxx redatti dai rispettivi Segretari.
Art. 17
(Esercizio Sociale)
L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il Bilancio predi- sposto dal Consiglio è esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti che riferisce all’Assemblea.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di ... membri, anche non soci, viene eletto dalla Assemblea dei Soci e rimane in carica ... anni.
Art. 18
(Avanzi di gestione)
Gli avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio, determinati dopo le even- tuali destinazioni al fondo di dotazione, saranno erogati entro l’esercizio suc- cessivo e destinati ai fini dell’Associazione.
Il fondo di dotazione potrà essere utilizzato esclusivamente su delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 19
(Scioglimento - Cessazione)
In caso di scioglimento dell’Ente Bilaterale o, comunque, di una sua cessa- zione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dall’Assemblea, escluso in ogni caso qualsiasi rim- borso ai Soci, Associati ed Iscritti.
Allegato 2
Enti Bilaterali
Nota tecnica
Esaminato lo schema di Statuto e di Regolamento di un Ente Bilaterale si rileva che, dagli effetti dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) tale Ente è inquadrabile in quelli “non commerciali” di cui agli artt. 19 e seguenti del DPR n. 598 del 29 settembre 1973.
Il reddito di tali Enti è formato dai redditi fondiari (terreni e fabbricati), da quelli di capitale o derivanti dall’esercizio anche occasionale di attività com- merciali, ovunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione.
Le somme versate dagli associati o partecipanti non concorrono a formare il reddito imponibile degli Enti di cui si tratta, ad eccezione delle somme corri- sposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell’esercizio di attività commerciali: da tali prestazioni si escludono quelle effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e previdenziali, promuovere corsi di formazione e riqualificazione professionale.
L’insieme di queste finalità istituzionali non può assolutamente qualificarsi come attività commerciale nel quadro dell’art. 2195 del Codice Civile.
Nel caso in cui l’Ente dovesse svolgere, anche occasionalmente, attività commerciale, l’imposta sarebbe applicata soltanto per questa sulla base dei ricavi e dei costi risultanti da apposita contabilità separata.
Con la circolare ministeriale n. 21/RT del 12 aprile 1975 il Ministero delle Finanze ha precisato che gli obblighi contabili ricorrono soltanto per le atti- vità da cui derivano redditi di impresa; in assenza di tali redditi e di altri (fondiari, di capitale, etc.) o del possesso dei redditi esenti o soggetti a rite- nuta alla fonte a titolo di imposta, non ricorre l’obbligo della dichiarazione. In questo quadro il DPR n. 60 del 28 marzo 1975 stabilisce che la ritenuta d’imposta sugli interessi da depositi bancari viene considerata non di accon- to, ma a titolo definitivo (e quindi da non dichiarare, così come è disposto per le persone fisiche).
Imposta sul Valore Aggiunto
In quanto all’imposta sul valore aggiunto occorre fare riferimento all’art. 1 del DPR n. 633/72 che dichiara soggette al tributo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni.
Pertanto, come si è visto per l’IRPEG, occorre che le dette operazioni rientri- no nell’attività di impresa, ossia commerciale, intendendosi per tali anche le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di cor- rispettivi specifici, escluse le prestazioni effettuate da associazioni anche assistenziali secondo le finalità istituzionali.
Negli Enti Bilaterali per ottenere le varie prestazioni previste statutariamente non sono previsti contributi specifici, ma quote associative o contributi che affluiscono ad un fondo mediante il quale si provvede a realizzare tutte le prestazioni dovute per Statuto (in genere sussidi).
Inoltre la voce 23 dell’art. 10 del predetto DPR n. 633 esonera dall’IVA le “prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente”.
Roma, 27 febbraio 1987