STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
“ASSO-CONSUM” – Associazione per la difesa dei consumatori, degli utenti e dei cittadini nel campo della vita, dei consumi consapevoli, dell’eco-ambiente, del territorio, dell’energia, delle telecomunicazioni, delle banche, usura, assicurativi, carte dei servizi.
TITOLO I COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO
Art.1
È costituita l’Associazione denominata “ASSO-CONSUM E.T.S.” L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva principale, di attività di interesse generale per i cittadini nella loro qualità di utenti, consumatori e risparmiatori con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico e sociale. L’associazione non potrà in alcun modo assumere il carattere della formazione politica. Il simbolo- marchio dell’Asso-consum è formato da un cerchio composto da due frecce, una rossa ed una verde, contornato da un ulteriore cerchio di colore blu all’interno del quale sono raffigurate dodici stelle gialle.
Art.2
L’Associazione ha sede legale nazionale a Roma, Via Nizza 51, 00198, e può aprire altre sedi operative in Italia, nei paesi dell’Unione Europea ed extra comunitari ed in tutti i continenti. Il cambio dell’indirizzo della sede nell’ambito dello stesso Comune, pur comportando modifica statutaria, è di competenza del Consiglio Direttivo o dell’assemblea Nazionale.
Art. 3
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 4
L’Associazione ha come scopo esclusivo quello di tutelare con ogni mezzo legittimo, anche con ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori, dei risparmiatori e degli utenti, svantaggiati, vittime, sia nei confronti di terzi che di soggetti pubblici e privati produttori ed erogatori di servizi.Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva principale le seguenti attività di interesse generale, come espressamente previsto dal disposto dell'art. articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117, lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,
incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche al fine di eleminare abusi e distorsioni di mercato, discriminazioni sociali, soprusi e corruzione ed ogni altra attività non in linea con i principi normativi che la regolano, tra cui:
- il diritto alla legalità del mercato;
- il controllo e la tutela di un rapporto equilibrato tra l’uso individuale delle risorse dell’ambiente ed un razionale sviluppo della società, finalizzato al rispetto della dignità della persona umana;
- il diritto alla sicurezza ed all’integrità fisica e psichica;
- il diritto alla qualità e sicurezza dei prodotti e dei servizi resi anche a singole persone;
- il diritto al risparmio energetico, alla tutela della salute e dell’ambiente dei consumatori anche attraverso la valorizzazione e la salvaguardia del territorio e dell’eco sistema promuovendo anche azioni giudiziarie contro ogni forma di inquinamento, nonché promuovendo iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l’uso razionale dell’energia e lo sviluppo di energie alternative;
- il diritto a ricevere una informazione adeguata ed una corretta pubblicità;
- il diritto alla correttezza, trasparenza, lealtà, equità e chiarezza nella pubblicità e nei rapporti contrattuali in relazione ai beni e servizi resi da terzi soggetti produttori ed erogatori, secondo standard di qualità ed efficienza ed anche con particolare riguardo ai servizi finanziari, usurai e creditizi;
- il diritto a una adeguata educazione al consumo ed all’alimentazione, e lotta alle sofisticazioni alimentari;
- il diritto a poter esercitare una libera scelta tra prodotti e servizi competitivi;
- il diritto di prestare assistenza e solidarietà ai consumatori e soggetti svantaggiati danneggiati da attività estorsive ed usuraie, sia preventiva che successiva; assistenza e tutela dei diritti civili dei consumatori svantaggiati per soggetti vittima di racket;
- il diritto di assistere i cittadini consumatori che versino in stato di grave bisogno personale;
- il diritto alla tutela del risparmio, del credito e dei servizi finanziari ed assicurativi in genere, mirato all’ educazione all’ uso del denaro;
- il diritto ad un equo ed equilibrato rapporto tra qualità e tariffe dei prodotti destinati ai consumatori;
- il diritto a essere rappresentati nelle sedi opportune;il diritto dei cittadini ad un consumo consapevole;
- il diritto alla vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione in materia di urbanistica, di edilizia e di ecosistema trasporti, appalti, forniture e prestazioni di servizi;
- il diritto alla tutela in materia di servizi pubblici e di pubblico interesse oltre alla vigilanza sul mercato mobiliare, sul servizio farmaceutico, sui trasporti, sulle telecomunicazioni, sull’energia, sulle assicurazioni, sulle banche;
- il diritto ad un equo e giusto ristoro dei danni subiti;
- il diritto dei consumatori ed utenti alla difesa degli interessi economici e patrimoniali;
- il diritto alla tutela e alla gestione dei marchi e brevetti registrati ai sensi di legge;
- il diritto dei consumatori e degli utenti ad un corretto rapporto con e- commerce, giochi online, giochi a premi pubblici e privati.
- assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno e quindi si trovi nelle condizioni di diventare vittima dell’usura e/o del racket;
- operare per prevenire il fenomeno dell'usura, ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, disciplinate da apposito regolamento interno.
L’Associazione persegue tali finalità di promozione sociale e di tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori ed utenti, risparmiatori e malati attraverso tutti gli strumenti previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria, ed in particolare attraverso la difesa e la prevenzione. L’Associazione, purché in linea con le proprie finalità, può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività secondarie è il Consiglio Direttivo. Può perseguire tali scopi associandosi anche con altri organismi nazionali ed internazionali ed Associazioni che hanno le medesime finalità a tutela dei cittadini e degli utenti. Ovvero collaborare con le Direzioni Generali della Commissione Europea a tanto preposte, con il Comitato Consultivo Derrate Alimentari e con la Commissione per le Assicurazioni costituiti anch’essi presso la Commissione Europea e con tutte le altre Commissioni istituite presso il Parlamento Europeo e presso il Parlamento Italiano. Esercita le proprie attività associative secondo gli indirizzi deliberati dagli Organi statutari, in attuazione delle finalità indicate nello Statuto e nel rispetto della vigente legislazione europea, nazionale e regionale in materia; attività che deve essere diretta a recare benefici a quei consumatori ed utenti che si trovino in condizioni di svantaggio riconosciute ad ogni livello dall’O.N.U. (Organizzazione delle Nazioni Unite), dai Consumers International, della Comunità Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni e da ogni altra Istituzione europea e nazionale, territoriale e locale o sotto la protezione di organismi ministeriali. L'Associazione può avvalersi di
volontari nello svolgimento dell proprie attività primarie e secondarie. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito registro. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 5
Assicura un costante flusso di informazioni tra i soci in relazione alle attività promosse, favorendo occasioni di incontro tra gli stessi per lo scambio di esperienze e per l’approfondimento di temi di interesse associativo. A tal fine:
- raccoglie ed elabora dati, documenti e valutazioni inerenti alle iniziative politiche giudiziarie e sociali, amministrative ed industriali che interessano la difesa dei consumatori, degli svantaggiati, dei cittadini utenti del territorio e dell’ambiente;
- raccoglie ed elabora i dati per confrontare articoli anche di largo consumo in difesa dei consumatori;
- promuove ogni azione utile per impedire l’uso di risorse energetiche che mettano a repentaglio la salute collettiva dei cittadini;
- promuove ogni azione utile per difendere i consumatori ed utenti rispetto all’ e-commerce, ai giochi on-line ed ai giochi a premi pubblici e privati;
- promuove iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato della produzione di beni e servizi al fine di tutelare e garantire gli interessi degli utenti e dei consumatori in ordine alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla adeguatezza dei prezzi, alla effettiva possibilità dei predetti di poter difendere, sia come singoli che come gruppi, i loro interessi ed ottenere declaratorie di responsabilità dei soggetti erogatori di beni e servizi;
- promuove l’indizione di referendum abrogativi o consultivi, su base nazionale e locale, aventi ad oggetto l’attuazione delle finalità statutarie e dei consumatori ed utenti.
-
Per il perseguimento delle proprie finalità ed attività associative, l’ASSO-CONSUM può avvalersi anche di specifiche consulenze tecnico-scientifiche esterne all’associazione.
Art. 6
Al fine di perseguire gli scopi associativi, l’ASSO-CONSUM opera in particolare per:
- promuovere una cultura associativa fra consumatori ed utenti che li ponga come interlocutori organizzati delle Istituzioni, delle altre forze sociali e dei produttori ed erogatori di beni e servizi;
- favorire la partecipazione democratica degli associati attraverso momenti di studio, informazione, confronto e dibattito sia all’interno che all’esterno
dell’Associazione, trovando forme di coinvolgimento degli associati mediante la elaborazione e l’attuazione di progetti e di iniziative volte alla tutela collettiva dei consumatori e dei cittadini utenti;
- promuovere una cultura conciliativa, anche tramite il ricorso alla via giudiziale, per la risoluzione delle controversie in atto;
- promuovere l’informazione, la formazione e l’educazione al consumo dei beni e servizi e la loro fruizione anche mediante la pubblicazione diretta di riviste, giornali e periodici, web, tv, radio e via Internet; ovvero attraverso propri mezzi radiotelevisivi e di informazioni organizzate con vigenti tecnologie avanzate nel campo, agenzie di informazioni, guide informative, sondaggi, ricerche, studi, test, manifestazioni, convegni e corsi di formazione per conto proprio ed in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- promuovere attività editoriali sotto tutte le forme e ad ogni livello di organizzazione;
- tutelare gli interessi economici e giuridici dei consumatori e dei cittadini utenti ricorrendo, all’occorrenza, agli strumenti della costituzione di parte civile e/o all’ atto di intervento ex art. 105 c.p.p., intraprendendo iniziative legali nel processo penale, nel processo civile ed amministrativo, tributario, di famiglia, della trattativa, nonché alle azioni ed ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale nelle sedi appropriate, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio, di evitare l’inserimento e di accertare l’inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale commerciale ed economica scorretta, usuraia ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni, le frodi ed ogni altro atto e comportamento lesivo degli interessi dei consumatori ed utenti, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivati dai detti atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- promuovere il controllo sociale dei servizi pubblici e privati, e delle loro carte dei servizi per stimolare una equilibrata diffusione e verificarne il livello qualitativo;
- rappresentare gli interessi dei consumatori e degli utenti nei competenti organismi a livello territoriale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale;
- promuovere iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco compatibile, per l’uso razionale dell’energia e lo sviluppo delle energie alternative, per la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché promuovere ogni azione anche giudiziaria contro ogni forma di inquinamento;
- l’impegno per promuovere la sostenibilita’ delle produzioni alimentari, le merci ed i servizi in genere, con precise garanzie di qualità e di rispetto delle regole del lavoro, realizzate con tecniche ad alto risparmio energetico, compatibili con la salvaguardia dell’ambiente, delle persone e della collettivita’.
Art. 7
L’Asso-consum opera per rivendicare una politica del consumo che divenga parte integrante della politica economica nazionale e comunitaria ed extra comunitaria; una adeguata legislazione in materia di assistenza e tutela dei consumatori che preveda anche la presenza di strutture consultive e decisionali legittimate ad esprimere gli interessi dei destinatari nei confronti delle Istituzioni;
- attivare iniziative legate al turismo naturalistico, culturale e sociale in genere;
- stabilire per il perseguimento dei suoi scopi, rapporti di collaborazione con altre Autorità di Vigilanza e Controllo, Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR), Istituti economici e di ricerca, Camere di Commercio, Istituzioni Europee, Associazioni europee ed Internazionali dei consumatori e degli Stati membri, Associazioni, Organizzazioni, Comitati di Consumatori, sindacati, patronati, caf, Amministrazioni pubbliche e movimenti operanti sul territorio nazionale, europeo ed internazionale;
- gestire, in nome proprio e per conto di terzi, impianti e strutture destinati ad attività svolte nel rispetto dei fini previsti da questo statuto, nonché sottoscrivere accordi operativi con gli stessi, creare alleanze funzionali e partnership associative per sviluppare un adeguato movimento programmatico dei consumatori;
- promuovere azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti dei beni di consumo, e tutela della salute e della sicurezza psico-fisica dei cittadini utenti anche attraverso test;
- promuovere per l’ambiente iniziative di informazione e di educazione per il consumo compatibile, per l’uso razionale dell’energia e lo sviluppo di energie alternative nella salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema nell’ interesse dei consumatori;
- promuovere Osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e servizi; – promuovere gruppi di acquisto collettivi, stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi od altre convenienze per gli associati;
- promuovere la mobilitazione dei consumatori e dei cittadini utenti utile ad affermare gli interessi degli stessi;
- promuovere Strutture di servizio per l’espletamento delle attività dell’Associazione;
- promuovere iniziative per l’e-commerce, acquisti on line, giochi a premi pubblici e privati on line, televisivi, radiofonici e cartacei, affinché sia salvaguardata l’informazione, la corretta pubblicità e lo svolgimento degli stessi;
- prevenire per i consumatori-utenti, con ogni mezzo consentito dalla legge, il fenomeno dell’usura e del sovraindebitamento personale, ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà e di difesa legale in favore degli usurati e dei sovra indebitati;
- promuovere azioni atte ad abrogare leggi dannose per i consumatori e per la vivibilità degli stessi.
Art. 8
L’ASSO-CONSUM articola la propria struttura organizzativa a livello centrale ed a livelli regionali, provinciali e comunali. Fanno parte dell’organizzazione centrale (o nazionale) i soci fondatori, sostenitori e quelli ordinari che si riconoscono negli scopi di cui ai precedenti articoli che hanno presentato domanda di ammissione. Tutti i soci che hanno presentato domande di ammissione nelle sedi periferiche e si riconoscono negli scopi previsti nello statuto dell’ASSO-CONSUM sono da considerarsi, oltre che soci delle sedi regionali provinciali e comunali di residenza, anche soci della sede nazionale. I soci delle strutture locali partecipano all’assemblea nazionale attraverso i congressi locali. Ciascuna struttura provinciale è diretta da un Segretario, che viene direttamente eletto dagli associati della Provincia di riferimento, ha l’obbligo di attenersi alla linea politica nazionale e riferisce direttamente al Presidente Nazionale ed al Consiglio Direttivo. Il Presidente Nazionale, per aprire una nuova sede provinciale, nomina un commissario straordinario che, entro un anno, deve convocare l’assemblea straordinaria dei soci della provincia per l’elezione e nomina del Segretario Provinciale, previa autorizzazione del Presidente nazionale. Il commissario straordinario viene nominato anche in caso di revoca, dimissioni, inattività o decadimento dal mandato del Segretario Provinciale, con il mandato di organizzare le attività, verificare ed ampliare il numero dei soci, individuare le strutture ed il personale funzionale all’espletamento degli scopi statutari ed infine convocare l’assemblea per l’elezione del Segretario Provinciale. I Segretari provinciali possono essere revocati dal Presidente Nazionale nei casi di inattività, disdoro, mancato versamento delle quote, non osservanza delle norme statutarie, comportamenti contrari alle politiche centrali. Il Segretario Provinciale relaziona con cadenza almeno trimestrale al Presidente regionale il proprio operato specificando tutte le attività svolte nel territorio di sua competenza.
Il Presidente Regionale viene eletto in un’assemblea straordinaria dove partecipano i Segretari Provinciali ed il Presidente Nazionale o un suo delegato, con i criteri di votazione riportati al seguente art. 18, rimane in carica due anni ed ha una funzione politica di rappresentanza e raccordo con gli organi politici territoriali. Le strutture Regionali dovranno avere natura associativa autonoma e dovranno redigere il proprio statuto in conformità alle norme indicate nel presente atto, adattandole alla struttura territoriale. Ogni struttura regionale gode di piena autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale, finanziaria, ed economica in relazione alle attività da svolgere , escludendo in ogni caso qualsiasi implicazione di corresponsabilità gestionale in capo alla Struttura nazionale ed ai suoi Organi statutari. Il Presidente Regionale deve aprire conto corrente e codice fiscale dell’associazione Regionale che assumerà il nome ASSOCONSUM seguito dal nome della regione. Tra i suoi compiti di particolare rilievo è l’iscrizione, ed il mantenimento della stessa, al Consiglio Regionale Consumatori ed Utenti o organi regionali equiparati, la partecipazione ai bandi regionali e l’organizzazione della realizzazione degli stessi su tutto il territorio coinvolgendo i Segretari provinciali oltre al perseguimento della politica nazionale partecipando alle riunioni istituzionali degli organi periferici. Ha il compito di coordinare tutte le attività sui territori comprese le assemblee provinciali e regionali. Il Presidente Regionale relaziona con cadenza almeno trimestrale il proprio operato e tutte le attività svolte nel territorio di sua competenza al Presidente nazionale ed al Consiglio Direttivo. E’ altresì obbligato, entro il 28 febbraio di ogni anno, a trasmettere agli organi di cui sopra, bilancio annuale ed eventuali finanziamenti ricevuti, pubblici e privati. Ciascun Segretario Provinciale e Presidente della struttura regionale dell’associazione viene revocato dal suo incarico con sfiducia dei delegati ai congressi provinciali, ovvero in casi straordinari, di condotta contraria ai principi di questo statuto e del codice del consumo, inattività, indegnità o false comunicazioni alla sede nazionale, con insindacabile decisione del Presidente nazionale sentito il Direttivo Nazionale ed il Segretario Generale. Nel caso di revoca del mandato e del commissariamento della struttura provinciale, decadono automaticamente tutte le nomine effettuate in quel territorio, nel caso di revoca del mandato o dimissioni del Presidente Regionale, la presidenza nazionale assumerà il mandato ad interim.
Ciascuna sede provinciale e regionale ASSO-CONSUM assume tale nome e utilizza il logo dell’associazione esclusivamente per i fini associativi, a seguito di un’autorizzazione scritta e firmata dal Presidente nazionale, fino ad eventuale revoca per violazioni statutarie o indegnità, false comunicazioni alla sede nazionale o inattività. Nel dar seguito alle richieste dei Responsabili delle sedi regionali e/o provinciali di esperire eventuali azioni giudiziarie per conto della ASSO-CONSUM, il Presidente Nazionale, procede preventivamente alla attenta valutazione, sul piano della opportunità, dell’eventuale impatto negativo che l’ iniziativa da promuovere potrebbe arrecare su eventuali fattispecie in essere o anche solo in itinere.
Eventualmente può decidere di fare affiancare un avvocato nominato dall’ufficio legale nazionale all’azione locale.
TITOLO II SOCI
Art. 9
Possono essere soci dell’associazione:
- tutti i cittadini, i consumatori, gli utenti ed i lavoratori che condividono il presente Statuto che non portino disdoro all’ associazione;
- gli Enti Pubblici economici e non, gli Enti privati ed associati a quelli pubblici, le società di ogni tipo e le cooperative che intendono contribuire e sostenere la tutela dei consumatori e delle categorie sopra citate, purché non in contrasto con le finalità e le attività dell’ASSO-CONSUM;
- le associazioni di categorie, le industrie, i centri di produzione, i movimenti, i gruppi organizzativi a vari livelli, purché i loro scopi si richiamino alla tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini utenti e dei consumatori che non siano in contrasto con le finalità e le attività dell’ASSO CONSUM e del CNCU.
Art. 10
I soci si classificano in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori. Sono soci fondatori coloro che risultano nell’atto costitutivo dell’associazione, e che abbiano rinnovato l’iscrizione, ovvero quelle personalità appartenenti al mondo politico, culturale, accademico, scientifico e professionale meritevoli di essere così classificati con atto del Presidente dell’associazione, sentito il parere del Segretario Generale.
Il Presidente può istituire soci fondatori ad honorem tra le persone che hanno dimostrato maggiore attaccamento all'associazione e capacità di lavoro, al fine di prendere parte al Consiglio Direttivo con voto consultivo. Sono soci sostenitori coloro i quali, per la loro qualità sono tenuti a sovvenzionare le attività associative con la sola quota associativa di euro 100,00 in su, su base volontaria. Sono soci ordinari tutti gli altri. Tutti i soci fondatori ed i dirigenti nazionali e regionali provinciali e comunali sono soci sostenitori insieme a tutte le cariche sociali, agli avvocati, ai praticanti e agli sportellisti. La quota per la domanda di iscrizione all’associazione, pena l’esclusione, va versata alla sede nazionale entro il 28 febbraio di ogni anno, in maniera tracciabile; la sede nazionale entro il 30 marzo riverserà le quote provinciali, se queste provengono da attività istruite e concluse dalle sedi provinciali, il 50% delle stesse defalcate dalle spese sostenute per l’organizzazione della sede nazionale. In caso di nuova nomina tale quota di iscrizione andrà versata
entro 15 giorni dalla nomina stessa. La quota per i soci sostenitori può essere derogata, così come quella per i soci ordinari, dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui non vi siano organi provinciali, la quota viene incassata totalmente dalla sede nazionale. La domanda di iscrizione all’associazione avviene o presso la sede nazionale o via mail, o mezzo sito web o per posta o attraverso gli sportelli o presso le sedi locali dell’associazione, oppure dovunque decida il Direttivo nazionale o, per le varie provincie i Direttivi locali, e comporta l’accettazione dei principi costitutivi, quali l’elettività delle cariche associative e del loro espletamento ed il libero e democratico diritto di voto, le finalità dell’Associazione, l’impegno a rispettare le norme contenute nello statuto dell’Associazione, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi sociali. La qualifica di socio si acquisisce con l’accettazione della domanda da parte dell’organo direttivo locale o nazionale a cui la domanda è stata presentata e dal versamento della quota associativa. In caso di diniego di iscrizione, l’organo direttivo locale dovrà indicare le motivazioni del diniego. L’adesione all’associazione ha durata annuale, automaticamente rinnovabile, in assenza di recesso, per ulteriore un anno decorso il quale, in mancanza di rinnovo dell’iscrizione mediante versamento della quota associativa, si cessa di far parte dell’associazione. I soci cessano di far parte dell’associazione anche in caso di recesso ed esclusione. Le quote dei soci sostenitori ed ordinari sono determinate dall’assemblea nazionale in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale e possono essere derogate dal Consiglio direttivo in particolari campagne promozionali o particolari convenzioni. Le quote dei soci ordinari, se non derogate dal Direttivo, vanno così ripartite: 25% alla sede nazionale e 75% alla sede provinciale. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto per l’elezione dei delegati a livello comunale o provinciale o nazionale.
Art. 11
L’esercizio dei diritti del socio. Ogni socio usufruisce dei servizi che l’associazione svolge a termine di Statuto. Per avere diritto al voto nei congressi bisogna avere una anzianità di almeno 3 mesi di iscrizione all’ASSO-CONSUM ed essere in regola con le quote di iscrizione e l’accesso alle attività sociali sono subordinate all’effettivo versamento della quota associativa determinata dall’assemblea nazionale in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale. La quota associativa annuale non è in alcun modo rimborsabile. I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote associative. La qualifica di socio non è cedibile, né trasmissibile.
Art. 12
Ogni socio deve adempiere i seguenti doveri:
- cercare se possibile di operare attivamente per affermare e divulgare i principi, gli indirizzi, le iniziative e le idee promosse dall’ASSO-CONSUM nell’esercizio dei propri compiti statutari;
- partecipare se possibile alle riunioni ed alle manifestazioni dei consumatori e dei cittadini utenti;
- collaborare se possibile alla formulazione ed alla realizzazione di tutte le iniziative ed attività approvate dagli organi statutari;
- versare, entro il 28 febbraio di ogni anno (xxxxx xxxxxxx decise dal Consiglio Direttivo), le quote ed i contributi associativi secondo le modalità e gli importi stabiliti dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione dell’associazione. Tutte le cariche sociali, i soci fondatori, i soci sostenitori, i membri dei direttivi nazionale-regionale-provinciali-locali e tutti gli iscritti di pari livello, devono versare in modo tracciabile la quota di iscrizione di € 100,00 in su (tranne in caso di deroga), entro il 28 febbraio di ogni anno pena la decadenza. In caso di nomina, dopo tale data la quota va versata entro 15 giorni dalla nomina. Per le quote versate all’associazione nazionale attraverso le iscrizioni presso le sedi provinciali e/o periferiche, se non derogate dal direttivo, le strutture provinciali riconoscono alla struttura nazionale il 25% della quota ricevuta, mentre il restante 75% sarà trattenuta dalla struttura provinciale per la copertura dei costi relativi alle attività associative realizzate a livello locale e secondo disposizioni interne. Per le quote di iscrizione dei soci sostenitori è riconosciuta alla sede nazionale almeno il 50% delle quote stesse se le stesse sono definite dalle sedi provinciali. Ogni associato, purchè iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’associazione. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e presso la sede legale dell’Associazione entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 13
La qualità di associato si perde per decesso, recesso, disdoro o esclusione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni dalla data della comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessuno titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Nei casi in cui l’associato sia responsabile diretto di una struttura regionale o provinciale o cittadina, la stessa viene commissariata. L’associato, oltre ai casi regolati dalla legge, può essere escluso o espulso quando non osserva le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti interni, quando non osserva le deliberazioni e le determinazioni prese dagli Organi statutari, ovvero quando non versa la quota associativa nei termini, ovvero quando pone in essere condotte non in linea o non compatibili con le finalità dell’associazione. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro giorni trenta (30) dal ricevimento della comunicazione che decide irrevocabilmente e senza formalità alcuna con funzioni di arbitro irrituale.
Art. 14
In ogni caso di esclusione, espulsione, recesso o morte nulla sarà dovuto al socio e/o ai suoi aventi causa.
TITOLO – III ORGANI SOCIALI
Art.15
Sono organi dell’ASSO-CONSUM:
- l’Assemblea nazionale;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei probiviri;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Art.16
L’Assemblea nazionale rappresenta il massimo organo deliberante dell’associazione ed ha tutti i poteri per conseguire le finalità e gli scopi sociali previsti nello statuto.
L’assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna; è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. E’ inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto di voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Salvo ove diversamente previsto, l’assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, validamente costituita. Per l’assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’associazione, occorre la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. All’assemblea partecipano di diritto i Revisori dei conti, se nominati, ed i rappresentanti delle associazioni aderenti, senza diritto di voto. All’Assemblea partecipano i delegati delle strutture regionali a seguito della loro elezione attraverso le assemblee a livello regionale, provinciale e locale. L’assemblea nazionale viene convocata dal Presidente nazionale dell’Associazione di sua iniziativa o, in caso di legittimo impedimento, dal Vicepresidente vicario e, in caso di impedimento anche di quest’ultimo, dal Segretario generale o su richiesta di almeno il 40% degli aventi diritto a parteciparvi, anche fuori della sede sociale. La convocazione dell’Assemblea è comunicata mediante affissione nella sede legale e con l’invio nelle sedi regionali e provinciali di una comunicazione mezzo mail da trenta a sessanta giorni prima dell’adunanza, con l’ indicazione del giorno, della prima ed eventualmente della seconda convocazione, dell’ora, del luogo e degli argomenti da trattare. Della convocazione viene data immediata comunicazione ai responsabili regionali che convocano, entro trenta giorni, almeno sette giorni prima della riunione, le assemblee regionali attraverso le stesse modalità della convocazione nazionale dando un preavviso di almeno 14 giorni per le sedi provinciali e locali. L’ Assemblea regionale nomina i delegati che parteciperanno all’ assemblea nazionale dei delegati. Il numero dei delegati per ciascuna regione dovrà essere rapportato al numero degli iscritti a livello regionale. Il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente il rapporto tra delegati ed iscritti ed il relativo regolamento. Ogni regione sarà comunque rappresentata da almeno un delegato qualunque sia il numero degli iscritti. Ulteriori delegati, nella misura
massima di due delegati per regione, potranno essere ammessi a richiesta delle regioni, con voto equivalente ad ogni proprio delegato, e su scelta del Presidente nazionale pro-tempore tra i soci che si saranno distinti per la partecipazione attiva nella vita associativa. I nominativi dei delegati eletti saranno trasmessi al Consiglio Direttivo il quale procederà ad inviare un avviso di convocazione scritto per la partecipazione all’ assemblea dei delegati. L’ assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente o in caso di assenza od impedimento legittimo, dal Vicepresidente vicario ed in caso di assenza od impedimento anche di quest’ ultimo, dal Segretario generale.
All’Assemblea nazionale spetta, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs 117 del 2017:
a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, del Revisore legale dei conti;
c) approvazione del bilancio;
d) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
f) deliberazioni sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, qualora non richieste esplicitamente dalle Autorità Statali ed effettuate direttamente dal Consiglio Direttivo;
g) approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
h) deliberazione sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o la scissione dell’associazione. L’assemblea dei delegati ai sensi dell’art 25 del D. Lgs n. 117 del 2017 si riunisce, in sessione ordinaria, almeno una volta all’anno per:
1 – approvare il bilancio di previsione annuale con l’annessa relazione del Consiglio direttivo;
2 – approvare il Bilancio consuntivo dell’esercizio dell’anno decorso;
3 – deliberare sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione, secondo quanto prescritto dalle leggi e dal presente Statuto.
L’Assemblea dei delegati in sessione ordinaria è altresì competente per:
- approvare i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle finalità e delle attività dell’associazione;
- fissare ed approvare gli indirizzi generali e programmatici afferenti alle attività dell’ASSO-CONSUM;
- ad ogni tornata congressuale eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente, Il Segretario generale, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti, che abbiano presentato la propria candidatura;
- deliberare su quant’altro la legge assegna per competenza ai poteri dell’assemblea dei soci, che non sia di competenza della assemblea straordinaria.
In merito ai criteri di scelta dei rappresenti nelle cariche direttive, deve essere garantita la quota di almeno un terzo riservata al genere meno rappresentato secondo il principio dell’equilibrio di genere. Questa riserva deve essere garantita
per almeno tre mandati e deve essere preservata anche in caso di cessazione di alcuni membri dalle singole cariche per qualsivoglia causa.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario verbalizzante.
L’ assemblea in seconda convocazione non potrà svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Le modalità di votazione sono disciplinate così come da statuto. La trattazione dell’ordine del giorno è definita dal Presidente di propria iniziativa, sentito il Segretario generale o su indicazione del Consiglio Direttivo. L’ Assemblea dei delegati nazionali in sessione ordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei voti rappresentati dai delegati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati intervenuti e dei voti rappresentati. Nel caso di assemblea ordinaria, le delibere sono efficacemente adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei votanti presenti e dei voti rappresentati, nel caso di assemblea straordinaria, modifica dello statuto o dell’atto costitutivo o liquidazione dell’associazione e devoluzione del patrimonio, il quorum costitutivo dovrà corrispondere ai 3/4 dei soci presenti o rappresentati, il quorum deliberativo alla maggioranza dei voti presenti o rappresentati nel primo caso, ai 3/4 dei voti presenti o rappresentati nel secondo caso. L’Assemblea nazionale si riunisce in sessione straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, o del Presidente o su richiesta scritta di almeno il 40% dei delegati, in carica per deliberare:
a) le modifiche allo statuto dell’Associazione;
b) per motivi che richiedono decisioni immediate. Le deliberazioni assembleari straordinarie devono essere adottate in presenza di almeno 3/4 degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per l’assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati aventi diritto.
Art. 17
Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almento tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità stabilite dalla legge.Delle deliberazioni assembleari viene redatto a cura del segretario dell’assemblea un verbale che viene sottoscritto anche dal Presidente dell’Assemblea. Per le assemblee straordinarie aventi all’ordine del giorno deliberazioni da lui ritenute di notevole rilevanza, il Presidente potrà richiedere la verbalizzazione con atto pubblico notarile. I tempi di convocazione per i punti A) e B) dell’ art. 16 sono ridotti di 4/5, nei casi di
adeguamento alle leggi o di eventi straordinari improvvisi, in tale caso vengono convocati i delegati regionali ultimamente eletti. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di una o più cariche elettive votate dall’assemblea nazionale, essa viene sostituita con un nominativo proposto dal Presidente sentito il Direttivo ed il Segretario Generale e ratificato nella prima assemblea nazionale. In casi straordinari, aumento o cambio di genere per adeguamento a normative, dimissioni, cessazioni, revoche, di una o più cariche elettive votate dall’assemblea nazionale, il Presidente Nazionale può nominare uno o più sostituti sentito il Direttivo ed il Segretario Generale per un numero massimo di 4 (quattro) sostituiti per ciascun organo.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’associazione, dal Vicepresidente vicario, dal Segretario Generale e da almeno 5 (cinque) membri, fino al numero massimo di 9 eletti dall’ Assemblea nazionale. Di questi, 3 (tre) devono essere Segretari regionali. La maggioranza dei membri è scelta tra gli associati; 1/3 dei membri che compongono il Consiglio Direttivo è di genere femminile o di altro genere meno rappresentato. Il primo Consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea. È convocato dal Presidente dell’associazione e presieduto dallo stesso o da chi lo sostituisce a termine di Statuto. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni, salvo decadenza, e sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che per legge o per statuto non sono di competenza esclusiva dell’Assemblea o del Presidente. In particolare il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
- può trasferire la sede legale nell’ambito dello stesso comune senza necessità per questo di convocare apposita assemblea;
- stabilisce annualmente il costo della tessera, in base al territorio di riferimento ed alla tipologia di associati e sentito il relativo presidente regionale e può derogare secondo le esigenze locali;
- dispone inizio, fine ed eventuali proroghe del tesseramento;
- predispone ed adotta i regolamenti interni necessari per la buona e corretta gestione e funzionamento dell’associazione;
- predispone ed adotta le modifiche allo Statuto e all’ Atto Costitutivo da sottoporre poi alla ratifica dell’ assemblea nazionale dei delegati;
- su richiesta delle Autorità Statali, può modificare lo statuto autonomamente, seguendo le indicazioni fornite, senza sottoporlo alla ratifica dell’assemblea nazionale dei delegati;
- esamina in ogni suo aspetto le iniziative sulla politica del consumerismo nei confronti delle Istituzioni e delle controparti;
- formula il programma annuale dell’associazione sulla base delle direttive e degli indirizzi approvati dall’assemblea sociale;
- istituisce, su proposta vincolante del Presidente dell’associazione sentito il Segretario Generale, le Aree operative, i Dipartimenti, i Servizi, gli Uffici, i Comitati tecnico-scientifici e Sezioni tematiche sulle attività dell’Associazione stabilendone organizzazione, compiti ed attribuzioni funzionali. Le aree operative sono suddivise in: xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx insulare, area sud.
I responsabili di ciascuna area vengono nominati dal Presidente nazionale e hanno il compito di coordinare le regioni della propria area all’interno di un quadro operativo omogeneo; essi relazionano il proprio operato semestralmente al Presidente nazionale ed al Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il potere di irrogare eventuali sanzioni disciplinari ai soci per inadempienze statutarie, avverso le quali è ammesso ricorso entro giorni trenta al Collegio dei probiviri che deciderà con i poteri del Presidente nazionale dell’associazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo, su proposta vincolante del Presidente dell’associazione, può porre il veto avverso gli atti degli Organi regionali e periferici che si pongono in conflitto con la legge, il presente Statuto ed i principi da esso scaturenti, con i Regolamenti e le Delibere dell’assemblea e dello stesso Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all’anno, ed ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta motivata richiesta dal Segretario Generale con almeno tre componenti del Consiglio stesso. La convocazione è fatta con avviso affisso presso l’albo sito nella sede legale dell’associazione o posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita almeno sette giorni prima dalla segreteria organizzativa nazionale. Il Consiglio Direttivo può essere convocato, con le stesse modalità di cui sopra, a mezzo e-mail e svolgersi in modalità on-line. Il Consiglio direttivo è validamente costituito ed atto a deliberare qualora sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri in carica. Esso, pur in mancanza della formalità di convocazione, è validamente costituito ed atto a deliberare quando siano presenti tutti i suoi membri in carica. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Il Consiglio direttivo per eventuali problemi interpretativi che dovessero sorgere in materia di norme statutarie e di regolamenti di attuazione, agisce e decide con i poteri conferiti al Collegio dei probiviri di cui al successivo Art.24 di questo Statuto. È competente a risolvere eventuali controversie insorte tra strutture dell’Associazione, tra quest’ultima ed i soci e fra i soci stessi in relazione però ai soli rapporti sociali inerenti e connessi con le finalità e le attività proprie dell’associazione.
Art. 19
Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Esso è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Esso ha il compito di coordinare l’attività e di promuovere ogni iniziativa necessaria ed opportuna per il buon andamento dell’Associazione, predisponendo una relazione annuale sull’attività svolta da sottoporre all’assemblea dei delegati unitamente al conto consuntivo corredato del parere dei Revisori dei conti. Il Presidente può stipulare mutui, acquistare, vendere e permutare beni mobili anche registrati ed immobili. Può stipulare qualsiasi tipo di contratto, atti di appalto etc. nonché compiere ogni altro atto nell’interesse esclusivo dell’associazione. Compiere tutte le operazioni di banca e bancoposta per l’Asso-consum, ivi compresi l’apertura e la gestione dei conti correnti, il prelevamento di somme nei limiti degli affidamenti finanziari ed ogni altra operazioni finanziaria e di cassa a tutela degli interessi dell’ associazione, rilasciando all’occorrenza valide e liberatorie quietanze, e fare operazioni con Enti pubblici, privati, Ministeri e con la Pubblica Amministrazione in genere; può, per ogni operazione sopraindicata, delegare membri del Direttivo e non. Il Presidente ha inoltre il potere e la facoltà di assumere e licenziare il personale dipendente. I poteri sopra esposti possono essere dal Presidente delegati anche a terzi nelle forme volute dalla legge secondo i contenuti della delega. Esso da’ esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall’assemblea dei soci. Nell’esercizio delle attività statutarie può avvalersi della collaborazione di esperti e consulenti esterni all’Associazione. Esso studia ed avanza, di concerto col Segretario generale, proposte di finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o di qualsiasi altra fonte di riferimento. Ha il potere di concedere o revocare l’utilizzo del logo e del nome Asso-Consum su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Ha il potere di revocare, sospendere o commissariare i Presidenti regionali, provinciali e comunali nei casi di inattività, disdoro o inosservanza statutaria. Il Presidente Nazionale ha il potere di nominare e di revocare insindacabilmente, sentito il parere del Segretario Generale e del Consiglio direttivo, i delegati proposti dalle regioni, eventuali esperti, tecnici, consulenti e figure professionali esterne nominati per l’attuazione delle finalità e delle attività statutarie a tutela degli interessi dell’associazione nei casi di disdoro o mancato versamento delle quote. Il Presidente ha diritto al rimborso delle spese sostenute e può nominare, in caso di inattività di alcune zone, con un mandato di massimo un anno, per organizzare un settore specifico carente in quella zona (tesseramento, attività ecc.) un commissario con diritto alle spese che risponde a lui. Nelle regioni dove non è nominato un commissario o un presidente regionale o un Segretario provinciale o lo stesso è venuto meno per dimissioni, revoca o qualsiasi altra causa nomina il commissario straordinario.
Art. 20
Il Presidente eletto dall’assemblea nazionale entra immediatamente in carica. Il Vicepresidente vicario può essere nominato dal Presidente; esso nei casi di impedimento, sostituisce il Presidente dell’associazione nei suoi compiti di istituto e nello svolgimento delle sue funzioni e mansioni di statuto, o su espressa delega dello stesso.
Art. 21
Il Segretario Generale viene eletto dall’assemblea dei delegati, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Oltre ai compiti previsti negli articoli che precedono, il Segretario generale è preposto ai rapporti esterni. Coordina l’attività dell’Associazione e le risorse generali mantenendo i rapporti con altri Enti, Organizzazioni ed Istituzioni comunitarie, nazionali e regionali; sovrintende all’operato del Direttore dell’Associazione e dei responsabili degli Uffici, dei Servizi e dei Dipartimenti dell’associazione; coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività che si rendano necessarie od opportune per l’Associazione stessa, ai fini del normale e regolare funzionamento della stessa e lo sostituisce in caso di impedimenti od assenze, ovvero su specifica delega dello stesso. Sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo le necessarie variazioni da apportare ai bilanci di gestione dell’Associazione, alle eventuali riserve e la destinazione di nuove od impreviste entrate. Il Segretario generale, sentito il Presidente nazionale ed il Consiglio Direttivo, nomina un dipendente, che sovrintende alle spese ordinarie dell’associazione.
Art. 22
La Consulta Legale Nazionale rappresenta l’Area operativa del centro studi e di documentazione ed analisi tecnico-giuridica dell’Associazione. Esso è presieduto da un Responsabile che è un legale iscritto all’ordine e viene eletto dal Presidente.
Art. 23
L’assemblea nomina un organo di controllo monocratico, tra le categori di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo del Codice civile. L’ organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs del 3 luglio 2017, n. 117. L’incarico di Revisione dei conti è incompatibile per i casi previsti dalla legge e con la carica di componente del Consiglio Direttivo. I Revisori
dei conti curano la tenuta del libro delle loro adunanze, verificano la regolare tenuta delle scritture contabili dell’Associazione e danno pareri e relazionano sui bilanci preventivi e consuntivi, prima di essere adottati ed approvati dai preposti Organismi associativi.
Art.24
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’assemblea dei delegati tra i soci della stessa. Nella scelta dei probiviri dovrà aversi massima considerazione per i requisiti di dignità, moralità, prestigio ed onestà. Il numero dei componenti il Collegio è di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio decide sulle controversie disciplinari tra gli iscritti, a maggioranza. Svolge le funzioni di Collegio disciplinare per la erogazione di sanzioni ai soci (censura, sospensione da uno a sei mesi, espulsione, ecc.), su proposte del Presidente e del Consiglio Direttivo; è deputato a svolgere ogni altra attività prevista dal regolamento attuativo dello statuto e dalle normative vigenti.
Art. 25
La partecipazione dei soci all’interno degli organi sociali è prestata gratuitamente, salvo, in via del tutto eccezionale, diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo. Agli stessi spetterà soltanto il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni degli organi associativi, dietro presentazione di giustificativi di spesa se il bilancio lo permette o quando lo permetterà.
L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
TITOLO IV BILANCIO E PATRIMONIO
Art.26
L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il bilancio di previsione, accompagnato dal parere di regolarità contabile relazionato dai Revisori dei conti e dalla relazione esplicativa del Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea nazionale entro i termini di legge. Entro il 28/02 di ciascun anno il Consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30/05 per la definitiva approvazione. Il bilancio deve essere depositato presso il Runts entro il 30 di giugno di ogni anno.
Il Bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario, accompagnato dai documenti giustificativi e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori dei conti, deve essere a disposizione dei soci nella sede almeno dieci giorni prima della sua approvazione da parte dell’Assemblea. Entro quindici giorni dall’approvazione di citati documenti finanziari una copia degli stessi, corredata del verbale di approvazione dell’Assemblea, sarà esposta con avviso presso l’Albo della sede nazionale dell’Associazione. È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale della stessa, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse ed inerenti statutariamente previste. L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio di esercizio, attraverso relazioni periodiche e/o rendiconti.
Art. 27
L’Associazione per il raggiungimento dei propri fini sociali previsti dallo Statuto e dai regolamenti attuativi trae i mezzi e le risorse provenienti:
- dalle quote associative dovute e riscosse con rimessa diretta o per delega o su convenzioni od in qualsiasi altra forma, quote che non sono rivalutabili né trasmissibili;
- dai contributi dei soci, degli Enti pubblici e privati della Regione, dello Stato e delle Organizzazioni comunitarie, europee ed internazionali, Istituzioni pubbliche economiche e non economiche, fondazioni ed associazioni di categorie e non, sindacati dalle risorse da progetti, studi, convegni, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e quant’altro realizzato per conto degli aderenti e di terze istituzioni pubbliche ed organismi privati purchè non in contrasto con le finalità dell’ Asso-consum;
- dai ricavati di sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari pubblici e privati, o da lasciti, donazioni, eredità, atti di liberalità purchè non in contrasto con le finalità dell’ Asso-consum;
- da ogni altra entrata e o contributo provenienti all’Associazione a qualsiasi titolo ovvero dal ricavato delle manifestazioni o delle attività organizzate dall’associazione stessa, dalle campagne adesive promozionali;
- dai redditi provenienti dal proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare.
Art. 28
Il patrimonio dell’ associazione, pari a Euro 27.000,00 mediante conferimento di beni come da Allegato A, è costituito dalle proprietà mobiliari: mobili, uffici,
computer portatili, stampanti, tv, lampade, condizionatori, etc. etc. e da tutti gli altri beni su cui vanta diritti e dalle somme accantonate sino a quando non siano utilizzate per gli scopi statutari. I singoli associati o gruppi di associati o le associazioni aderenti all’ASSO-CONSUM non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere in caso di recesso quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi versati in precedenza.
Art. 29
Gli organi dell’Associazione Nazionale rispondono di fronte ai terzi ed all’autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte, ciascuno per la propria competenza e potere ad essi riconducibili. Di contro le Organizzazioni regionali, territoriali, aderenti e di settore o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da loro assunte e ne rispondono nei confronti di terzi, degli associati e dell’autorità giudiziaria, senza poter in alcun modo impegnare la responsabilità dell’Associazione nazionale e dei suoi organi statutari.
TITOLO V SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Art.30
L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 00, x. 0, xxx Xxxxxx xxx Xxxxx settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs del 3 luglio 2017, n. 117. L’estinzione dell’Associazione è deliberata dall’Assemblea dei delegati, con il voto favorevole dei 3/4 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto. È fatto obbligo di devolvere l’eventuale patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI
Art.31
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia di associazioni.
Art.32
Le strutture provinciali e territoriali dovranno attenersi alle norme contenute in questo Statuto e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri eventuali statuti. Ogni struttura regionale dovrà, ad inizio di ogni anno, ritirare almeno lo 0,2×1000 delle tessere rispetto al numero degli abitanti e ad anticipare € 1 per ogni tessera che potrà essere derogata dal Direttivo. Le norme statutarie e regolamentari delle citate strutture periferiche in contrasto con quelle dello Statuto nazionale sono inefficaci nei confronti dell’Associazione nazionale, degli associati o dei terzi. L’inefficacia è dichiarata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei presenti. Dopo 2 (due) assenze consecutive dagli organi nazionali e locali si decade dall’incarico.
Art. 33
NORMA TRANSITORIA
Gli attuali presidenti regionali, i segretari provinciali e comunali restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
Art. 34
NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i) e, per quanto in esse previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.