GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
Regolamento per la:
GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
AREA CONTRATTUALE : | Dirigenza area Sanità |
Versione del
Maggio 2021
1
Sommario :
Graduazione degli incarichi dirigenziali
Art. 1 - Premesse metodologiche Art. 2 - Individuazione degli incarichi
Art. 3 - Incarichi di struttura Complessa Art. 4 - Incarichi di struttura Semplice
Art. 5 - Incarichi professionali di alta specializzazione
Art. 6 - Incarichi professionali di base conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività Art. 7- Metodologia per la pesatura degli incarichi
Art. 8 - Individuazione del punteggio Base Art. 9- Attribuzione punteggi aggiuntivi
Art. 10 - Processo di graduazione delle funzioni
Art. 11 - Definizione delle componenti della retribuzione di posizione Art. 12 - Processo di determinazione del valore economico
Art. 13 - Gestione e affidamento degli incarichi dirigenziali Art. 14 - Norme finali e transitorie
Art. 1 | Premesse metodologiche |
1. Il presente titolo è finalizzato alla determinazione del trattamento economico di posizione di ciascun dirigente, secondo quanto disciplinato dagli artt. dal 17 al 23 del CCNL 2016-2018 per la dirigenza Medica, Veterinaria, sanitaria e professioni sanitarie, successivamente chiamata area sanità.
2. Attraverso il presente regolamento l’Azienda attribuisce a ciascuna posizione individuata dall’Atto Aziendale un punteggio che si configura come peso relativo di ogni incarico rispetto agli altri. Al fine di differenziare e rappresentare correttamente tali rapporti, di seguito vengono individuati i criteri e gli indicatori che dovranno essere utilizzati per effettuare tale pesatura.
3. La determinazione del trattamento economico sarà effettuata dall’Azienda in considerazione sia degli incarichi esistenti e del punteggio attribuito in funzione del presente regolamento, che dei fondi contrattuali disponibili.
Art. 2 | Individuazione degli incarichi |
1. In funzione dei livelli di responsabilità indicati nell’Atto Aziendale è possibile individuare diverse tipologie di incarico che si differenziano tra loro in funzione della natura (gestionale o professionale) e della rilevanza all’interno dell’Azienda.
2. Gli incarichi comportanti la responsabilità di gestione di una struttura si distinguono in incarichi di Direzione di struttura complessa e incarichi di Responsabilità di struttura semplice; quest’ultimi a loro volta si distinguono per strutture semplici a valenza dipartimentale/Distrettuale o interne a strutture complesse.
3. Gli incarichi professionali, invece, si distinguono in incarichi di elevata professionalità, suddivisi al loro interno in varie tipologie come di seguito previsto dal presente regolamento ed attribuibili a dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione da parte del Collegio Tecnico al termine del primo quinquennio di attività ed incarichi professionali di base attribuibili ai dirigenti con meno di cinque anni di esperienza.
4. In base alla distinzione di cui ai punti precedenti, vengono individuate quattro tipologie di incarichi, come riportato dall’art. 18 del CCNL 2016-2018 per la dirigenza medica e sanitaria e delle professioni sanitarie, secondo il seguente schema:
• strutture complesse, di cui all’art.3 del presente regolamento;
• strutture semplici, di cui all’art. 4 del presente regolamento;
• incarichi professionali, di cui all’art. 5 del presente regolamento;
• incarichi di base, di cui all’art. 6 del presente regolamento.
Art. 3 | Incarichi di struttura Complessa |
1. Per incarichi di direzione di struttura complessa si intendono quelli relativi a Unità Operative complesse caratterizzate da autonomia di budget e responsabilizzazione sui risultati di gestione conseguiti, in via diretta, nei confronti del Direttore Generale. La struttura è dotata di autonomia tecnica-professionale, nonché di autonomia gestionale nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuite.
2. All’interno di tale tipologia di responsabilità riferita alle strutture di cui sopra, viene individuato un unico livello di complessità:
− Incarico “A” - Direttori di Unità Operative Complesse (UOC).
3. Il punteggio di base da attribuire alle predette funzioni, cioè quello corrispondente all’incarico “UOC” è conferibile solo a Direttori di Struttura Complessa.
Art. 4 | Incarichi di struttura Semplice |
1. Per incarichi di responsabilità di struttura semplice con autonomia organizzativa, si intendono le articolazioni dotate di responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie secondo quanto previsto dall’art. 18 comma 1 del CCNL 2016-2018 per la dirigenza sanitaria e medica e delle professioni sanitarie.
2. All’interno di tale tipologia di responsabilità riferita alle strutture semplici vengono individuati due diversi livelli di complessità:
− Incarico “UOSD”- Unità Operative semplici a valenza dipartimentale/Distrettuale: la struttura è dotata di autonomia tecnico-professionale, nonché di autonomia gestionale, nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuite (budget);
− Incarico “UOS”- Unità operative semplici interne ad UU.OO. complesse: la struttura è dotata di autonomia tecnico-professionale, nonché di autonomia gestionale, nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuite in seno alla struttura complessa di appartenenza o allo staff della Direzione dell’Azienda.
3. Gli incarichi di cui sopra, sono conferibili a Dirigenti che, ritenuti idonei dall’Azienda a svolgere compiti gestionali, abbiano superato positivamente il processo di valutazione al termine del quinquennio di servizio da parte dello specifico Collegio Tecnico.
Art. 5 | Incarichi di altissima specializzazione, incarichi di alta specializzazione e incarichi professionali di consulenza, di studio, ispettivi, di ricerca di verifica e di controllo |
1. Per Incarichi di altissima specializzazione, incarichi di alta specializzazione e incarichi professionali di consulenza, di studio, ispettivi, di ricerca di verifica e di controllo, si intendono quelli attribuibili ai dirigenti che svolgono funzioni a livello dipartimentale/Distrettuale o interne alle Unità Operative connesse alla guida di gruppi di lavoro di alta professionalità ovvero al possesso di elevate competenze tecnico–specialistiche che producono prestazioni quali–quantitative ritenute particolarmente rilevanti per l’Azienda.
2. In linea con quanto previsto dal vigente contratto di lavoro vengono previste con il presente regolamento quattro tipologie di incarico che a loro volta vengono articolati in differenti incarichi per rispondere alle esigenze organizzative e di crescita degli istituti. In particolare, rispetto alle possibilità di sviluppo di carriera di ciascun dirigente, viene previsto come primo accesso alla dirigenza, l’incarico professionale di base, attribuibile solo a dirigenti con meno di cinque anni di esperienza nel SSN. Superata positivamente la valutazione da parte del relativo collegio tecnico alla scadenza dei primi cinque anni di servizio sono attribuibili i seguenti incarichi:
- Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo: all’interno di tale tipologia vengono previsti due tipologie di incarico denominate Professional e Professional elevato;
- Incarico professionale di alta specializzazione: all’interno di tale tipologia di incarico vengono individuate tre tipologie incarichi denominati: Esperto, Referente attività, Coordinatore gruppo professionale.
- Incarico di altissima professionalità: all’interno di tale tipologia viene previsto l’incarico denominato Alta Professionalità distinto per afferenza interna alla struttura complessa (attribuibile nel limite del 7% degli incarichi professionali – art. 18 comma 3bis CCNL 2019) o al dipartimento/azienda (attribuibile nel limite del 3% degli incarichi professionali – art. 18 comma 3 bis CCNL 2019).
3. Gli incarichi come sopra individuati non sanciscono una sovra o sotto ordinazione gerarchica che viene stabilita attraverso l’organizzazione ed il funzionigramma aziendale.
4. Al fine di individuare la pesatura di ciascun incarico come sopra elencato nella pagina che segue è riportata una tabella riassuntiva indicante la descrizione della macro tipologia dell’incarico e la pesatura assegnata.
TIPOLOGIA INCARICO | GRADUAZIONE E DESCRIZIONE DI INCARICO | PUNTI | |
Incarico di altissima professionalità | Altissima Professionalità - Dipartimentale | L’incarico di Alta professionalità si configura come attribuzione di responsabilità di attività operativo – professionali e comporta il possesso di rilevanti competenze specialistiche riferibili a particolari attività e/o tecnologie. Tale tipologia di incarico si caratterizza per una altissima complessità delle competenze professionali ed altissimo rilievo strategico dell’incarico. | 50 |
Altissima Professionalità - UOC | 40 | ||
Incarico professionale di alta specializzazione | Coordinatore gruppo professionale | L'incarico di Coordinatore di gruppo di lavoro professionale interno a UOC comporta il possesso di rilevanti competenze specialistiche ed ha il compito di coordinare dal punto di vista professionale, le attività e le risorse umane di riferimento. Le attività devono essere coerenti e concordi con gli obiettivi e le linee di indirizzo del responsabile della struttura di riferimento | 30 |
Referente attività professionale | L'incarico di Referente di attività professionale comporta il coordinamento di specifiche attività professionali ad alta complessità professionale, a valenza intra ed inter strutturale, caratterizzate da elevato grado di autonomia professionale che possono richiedere anche l’attività di coordinamento funzionale di risorse umane e/o strumentali. | 25 | |
Esperto | L’incarico di Xxxxxxx comporta il possesso di elevata e peculiare competenza specialistica professionale, maturata attraverso specifici percorsi di formazione ed anzianità operativa nella struttura | 20 | |
Incarico professionale, di consulenza, studio e ricerca, ispettivo, verifica e controllo | Professionale elevato | L’incarico professionale richiede un’anzianità di servizio superiore a cinque anni, con valutazione positiva e comporta il possesso di elevata e peculiare competenza specialistica professionale. | 15 |
Professionale | L’incarico professionale richiede un’anzianità di servizio superiore a cinque anni, con valutazione positiva e comporta il possesso di specifiche competenze professionali. | 10 | |
Incarico di base | Incarico professionale di base | Incarico attribuibile a dirigenti con meno di 5 anni di servizio in corso di acquisizione di specifiche competenze professionali. A tale personale dovrà essere assegnato un incarico con specifici ambiti di autonomia all’interno dell’attività della struttura di assegnazione. | 5 |
Art. 6 | Incarichi professionali di base conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività |
1. Per incarichi dirigenziali di natura professionale di base si intendono quelli conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di anzianità; essi hanno rilevanza all’interno della struttura di appartenenza e si caratterizzano per lo svolgimento di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico–funzionale di base nella disciplina di appartenenza.
All’interno di questa tipologia di incarico viene individuato un unico livello di professionalità, a cui vengono attribuiti punti cinque:
• Incarico “IP”- Incarichi a professionalità di base: Incarichi “professionali” di dirigenti con meno di cinque anni
di anzianità di servizio, in fase di formazione per l’acquisizione di competenze specialistiche professionale più elevate.
Art. 7 | Metodologia per la pesatura degli incarichi gestionali |
1. Al fine di attribuire a ciascun incarico presente in Azienda un punteggio relativo che rappresenti la complessità gestionale richiesta per lo svolgimento delle funzioni individuate, viene adottata una metodologia di pesatura che identifica il peso attribuendo in prima battuta un punteggio di partenza, determinato in funzione della tipologia di incarico, ed un ulteriore punteggio aggiuntivo in funzione dei criteri di seguito indicati.
2. In base al punteggio complessivamente attribuito a ciascun incarico, ovvero punteggio di partenza più i punti aggiuntivi assegnati, viene determinato il coefficiente sul quale determinare il trattamento economico da corrispondere.
Art. 8 | Individuazione del punteggio di partenza |
1. In virtù della individuazione delle tipologie di incarico come sopra indicato, l’Azienda attribuirà ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un parametro di incarico associato ad un “punteggio di partenza”, secondo quanto previsto nella tabella seguente:
INCARICHI GESTIONALI | ||
TIPO STRUTTURA | INCARICO | PUNTEGGIO DI PARTENZA |
STRUTTURE COMPLESSE | UOC | 30 |
STRUTTURE SEMPLICI DIPARTIMENTALI/DISTRETTUALI | UOSD | 20 |
STRUTTURE SEMPLICI INTERNE AD UOC | UOS | 15 |
Art. 9 | Attribuzione punteggi aggiuntivi |
1. Dal momento che le diverse posizioni dirigenziali possono presentare, a parte l’identica base di partenza, ulteriori caratteristiche differenziali di complessità e di connessa responsabilità, in funzione della specificità della struttura oltre ai punti di partenza agli incarichi vengono assegnati dei “punteggi aggiuntivi”.
2. Al fine di individuare i parametri differenziali da utilizzare per la pesatura degli incarichi di struttura e sotto riportati è stato effettuato un raggruppamento dei criteri previsti dall’art. 91 del C.C.N.L. del 19/12/2019.
3. Per ogni incarico gestionale è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo, da sommare al parametro di partenza, suddiviso in differenti fattori ciascuno dei quali tende ad analizzare la complessità della struttura sulla base di caratteristiche gestionali differenti.
4. I fattori differenziali da prendere a base per la pesatura degli incarichi gestionali sono riportati nello schema che segue. La Direzione Aziendale provvederà ad attribuire, in base alle informazioni fornite dai competenti uffici, un peso per ciascun indicatore / parametro a ciascuna struttura, nel limite dei punti relativi al fattore considerato, ponendo a confronto ogni struttura dell’Azienda.
FATTORI INCARICHI GESTIONALI | |
FATTORE | INDICATORE / PARAMETRO |
GESTIONALE / DIMENSIONALE max. punti 21 | Consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato |
Bacino di operatività | |
ECONOMICO / STRUTTURALE max. punti 7 | Responsabilità diretta o indiretta sul governo delle risorse |
Livello tecnologico e innovazione organizzativa | |
ORGANIZZATIVO max. punti 7 | Numerosità dei processi governati |
Complessità dei processi governati ed esposizione al rischio | |
STRATEGICO AZIENDALE max. punti 15 | Valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali |
Pertanto, in base alla tabella sopra riportata ed al peso di base previsto dall’art. 8 del presente regolamento i punteggi, minimi e massimi, attribuibili a ciascun incarico gestionale risultano i seguenti:
INCARICHI GESTIONALI | |||
TIPO STRUTTURA | PARAMETRO / FASCIA | PUNTEGGIO minimo | PUNTEGGIO MASSIMO |
STRUTTURE COMPLESSE | UOC | 30 | 80 |
STRUTTURE SEMPLICI | UOSD | 20 | 70 |
UOS | 15 | 65 |
Art. 10 | Processo di graduazione delle funzioni |
1. Avuto riferimento a quanto sopra esposto, pertanto, l’Azienda provvederà, in base al proprio assetto organizzativo, a mappare le varie strutture, Unità operative complesse e semplici, riconducendole alle tipologie d’incarico di cui all’art. 2 del presente regolamento.
2. Successivamente ad ogni struttura dell’Azienda sarà assegnato dalla Direzione Aziendale, oltre al punteggio base, un punteggio per ogni fattore aggiuntivo, come individuati all’art. 9 del presente regolamento; la somma dei punti assegnati ad ogni struttura (punti base e fattori aggiuntivi), verrà successivamente processata all’interno della tabella di
perequazione definendo il peso con cui si graduerà la struttura stessa. In base al punteggio aggiuntivo assegnato verranno individuate quattro differenti fasce di pesatura omogenee secondo il seguente schema:
Fascia | Punti Base | Punteggio (base + aggiuntivo) | Gruppo | |
Min | MAX | |||
UOC | 30 | 70 | 80 | UOC 1 |
60 | 69 | UOC 2 | ||
50 | 59 | UOC 3 | ||
30 | 49 | UOC 4 | ||
UOSD | 20 | 50 | 70 | UOSD 1 |
40 | 49 | UOSD 2 | ||
20 | 39 | UOSD 3 | ||
UOS | 15 | 40 | 65 | UOS 1 |
15 | 39 | UOS 2 |
Art. 11 | Processo di determinazione del valore economico |
1. Il fondo per la retribuzione di posizione è preposto al finanziamento, nei limiti delle rispettive disponibilità:
− della retribuzione di posizione fissa prevista per ciascuna tipologia di incarico;
− dell’assegno personale ex specifico trattamento economico (per i dirigenti medici, veterinari e sanitari);
− dell’indennità di specificità medica (per i dirigenti medici e veterinari);
− dell’indennità per incarico di direzione di struttura complessa.
2. Poiché lo stesso “fondo di posizione” va integralmente utilizzato, l’Azienda, definito l’ammontare del Fondo di ciascuna area contrattuale con i criteri e le procedure previste dai vigenti CCNL, tenuto conto del numero complessivo dei dirigenti in servizio, nonché degli incarichi (come sopra graduati) conferiti o che intende conferire nel corso dell’anno, procede, nell’ordine a calcolare le quote da accantonarsi a carico del fondo per:
⇒ l’assegno personale ex specifico trattamento economico (per i dirigenti medici, veterinari e sanitari);
⇒ l’indennità di specificità medico-veterinaria (per i dirigenti medici e veterinari);
⇒ l’indennità per incarico di struttura complessa;
⇒ determinare, con la quota residua, sulla base della graduazioni delle funzioni come sopra definita, il valore economico della retribuzione di tutte le possibili posizioni funzionali dei dirigenti, in relazione all’incarico allo stesso conferito o da conferire.
3. Al dirigente non potrà essere corrisposta una retribuzione di posizione annua inferiore alla retribuzione di posizione fissa rispetto a quella prevista per la tipologia di incarico attribuito, secondo gli importi previsti dall’art. 91 del CCNL 19/12/2019 e s.m.i.
4. Nel computo della retribuzione complessivamente spettante per ciascun dirigente (parte fissa e parte variabile aziendale) l’Azienda dovrà tenere in considerazione il rispetto delle quote minime previste dalla clausola di garanzia di cui all’art. 92 CCNL 2019 e s.m.i.
5. L’affidamento dell’incarico avviene attraverso la stipula del contratto individuale con ciascun dipendente ovvero attraverso la modifica del contratto in corso.
Art. 12 | Gestione e affidamento degli incarichi dirigenziali |
1. Definita la fase di prima applicazione a tutto il personale dirigenziale di cui al presente regolamento dell’affidamento degli incarichi dirigenziali attraverso la metodologia illustrata l’azienda provvederà alla gestione degli incarichi, a seguito delle mutate situazioni individuali collegate all’inquadramento giuridico del personale, secondo quanto riportato nel presente articolo.
2. Al personale valutato positivamente al termine del primo quinquennio di servizio verrà attributo, su proposta del dirigente sovraordinato individuato secondo la disciplina del presente regolamento, un incarico professionale ricompreso tra quelli elencati all’art. 5, senza dover ricorrere ad alcun avviso interno, tenuto conto che ad ogni dirigente in servizio è già stato conferito un incarico.
3. Tale applicazione sarà effettuata anche per il personale trasferito presso l’Azienda da altra azienda che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 (esperienza professionale maggiore di cinque anni di servizio).
4. Al personale assunto, per concorso o mobilità, che risulta avere una esperienza professionale inferiore a cinque anni sarà attribuito, su proposta del dirigente sovraordinato individuato secondo la disciplina del presente regolamento, un incarico professionale di base di cui all’art. 6, senza dover ricorrere ad alcun avviso interno, tenuto conto che ad ogni dirigente in servizio è già stato conferito un incarico.
5. Per quanto riguarda la copertura di incarichi di tipo gestionale (UOC, UOSD o UOS) di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento l’azienda provvederà sempre attraverso l’emissione di apposito concorso/avviso interno secondo la disciplina del presente regolamento ed in base alle disposizioni normative in materia vigenti.
Art. 13
Norme finali e transitorie
1. Gli incarichi pesati e retribuiti con criteri differenti o difformi da quanto previsto dal presente regolamento sono nulli.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia ai CC.CC.NN.LL. dell’area sanità vigenti ed alla normativa legislativa di riferimento.