CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE
CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE
MERIDIANAFLY
ASSISTENTI DI VOLO Pag. 2
PILOTI…………………………………...………………Pag. 62
eurofly
CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE
PER IL
PERSONALE NAVIGANTE TECNICO
DIPENDENTE DA
EUROFLY S.p.A.
0000 - 0000
Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (Xx), 10 maggio 2004
Tra
La Società Eurofly S.p.A., rappresentata dall’Amministratore Delegato Com.te Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, con la partecipazione del Direttore Operazioni Volo Com.te Xxxxxx Xxxxxxx e del Direttore Risorse Umane Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, assistito dal Signor Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
e
- l’Anpac - Associazione Nazionale Piloti Aviazione Comerciale, rappresentata dal Presidente Com.te Xxxxx Xxxxx, dal Vice Presidente Com.te Xxxxxxx Xx Xxxxx, con la partecipazione della Rappresentanza sindacale di settore Eurofly Com.te Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Com.te Xxxxxxx Xxxxx e Signor Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
- la Fit-Cisl Piloti, rappresentata dal Responsabile Nazionale Com.te Xxxxxxxxx D’Xxxxxx e dal Com.te Xxxxxxxxx Xxxxx, con la partecipazione della Rappresentanza Sindacale di Settore Eurofly Signor Xxxx Xxxxxxxxxx
è stato stipulato il presente contratto collettivo aziendale valevole per i piloti dipendenti dalla Società Eurofly S.p.A.
In data 10 maggio 2004 si sono incontrati la Società Eurofly e le Rappresentanze sin- dacali dei Piloti ANPAC e FIT-CISL per definire il rinnovo del contratto collettivo di lavoro aziendale dei Piloti Eurofly.
Le parti premesso che:
• Coerentemente con il mutato assetto societario di Eurofly e degli orientamenti del Management e dell’Azionista, convengono sull’opportunità di favorire ulterior- mente lo sviluppo del vettore Eurofly, la cui missione aziendale sia quella di presi- diare le attività charter sia di lungo raggio che di medio/corto raggio nonché cogliere tutte le altre opportunità che il mercato offre nella logica di sviluppo della Compagnia.
• La natura dell’attività in questione e lo sviluppo enunciato al precedente paragrafo richiedono costi competitivi rispetto ai mercati di riferimento e rendono quindi necessario procedere al rinnovo del CCL Piloti Eurofly attraverso soluzioni in grado di rispondere alle esigenze del mercato, mediante norme ed elementi di costo che tengano conto della particolarità di tale tipologia di trasporto;
Tutto ciò premesso
Le Parti si impegnano a favorire tale sviluppo con l’introduzione nella normativa con- trattuale della flessibilità necessaria ai fini di un corretto ed efficiente dimensionamen- to dell’organico dei Piloti nonché, avendo a riferimento i picchi di lavoro stagionale, il riperimento di risorse, per l’impiego con contratto a tempo determinato di Piloti/Comandanti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
Le Parti stabiliscono che la normativa regolata dal CCL Azienda Piloti Eurofly, rinno- vata con il presente accordo, si applica pienamente anche alle attività con aeromobili Airbus svolte attraverso l’impiego mixed-fleet (lungo, medio e corto raggio), con la possibile conseguente unificazione dei settori.
L’impiego in mixed-fleet riguarderà tutti i Piloti Eurofly.
Ove dovessero emergere, a livello tecnico, eventuali limitazioni a tale tipo di impiego, le parti si incontreranno per ricercare soluzioni idonee al superamento di tali limita- zioni.
Alla luce dele suddette innovazioni, le parti concordano di istituire un gruppo di lavo-
ro paritetico volto all’identificazione degli strumenti necessari ai fini di una equilibra- ta attività nell’impigo mixed-fleet.
Le Parti altresì concordano di procedere al rinnovo del CCL Aziendale dei Piloti Eurofly.
PREMESSA
I presente Contratto re gola il rapporto di lavoro dei Piloti dipendenti della Compagnia di Trasporto Aereo EUROFLY S.p.A. ed, in ottemperanza al disposto dell’Art. 35, 3° comma, applica i principi della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
RELAZIONI SINDACALI
Le parti condividono la necessità di un sempre maggiore sviluppo di efficaci relazioni industriali, da attuarsi anche attraverso un articolato sistema di informazioni rivolto a realizzare la approfondita conoscenza da parte delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori nella fase di progettazione e realizzazione, degli interventi di sviluppo pro- duttivo aventi riflessi sugli assetti occupazionali.
Le relazioni tra l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali stipulanti si articolano nel seguente modo:
a) Modello relazionale di informazione. Le parti stipulanti:
- muovendo dalla condivisa esigenza di realizzare quale momento prioritario e qua- lificante nei rapporti sindacali, un sistema di informazione improntato sulla tra- sparenza e tempestività;
- allo scopo di rispondere tempestivamente alle sfide del mercato mediante migliora- menti dell’efficienza gestionale, della qualità di servizio e della produttività;
- in considerazione della necessità di assicurare lo sviluppo della capacità competiti- va dell’Azienda quale condizione essenziale per confrontarsi validamente con la concorrenza, attesa la progressiva integrazione dei mercati e il processo di integra- zione europea, tutto quanto sempre nell’ambito dell’ottimizzazione dei costi azien- dali;
- tenuto conto de ruolo essenziale in tal senso svolto da un razionale ed efficiente assetto, a tutti i suoi livelli, del sistema delle relazioni sindacali; ravvisano l’oppor-
tunità di realizzare il seguento modello relazionale:
L’Azienda esporrà, nel corso di appositi incontri annuali alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, presenti le corrispondenti Rappresentanze Sindacali Aziendali:
1) l’andamento relativo ai dati di traffico;
2) l’attività sviluppata in termini di acquisizione e/o accordi commerciali con altre imprese;
3) l’andamento della produttività, del livello di efficienza in riferimento all’anno pre- cedente ed in rapporto con i principali concorrenti di riferimento;
4) le prospettive produttive nei programmi di investimento nonchè i relativi aggior- namenti dei progetti precedenti, con le prevedibili implicazioni sull’occupazione, le condizioni di lavoro, le condizioni ambientali e la sicurezza del lavoro.
5) dati consuntivi sia qualitativi che quantitativi dell’occupazione, disaggregati per sesso, e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche con riferi- mento alle diverse tipologie di contratto (part-time, tempo determinato, CFL, etc.).
Nell’ambito di tale informativa ed in relazione alle prospettive produttive saranno inoltre fornite notizie:
- sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero di lavoratori interessati, alla durata dei corsi, agli obiettivi tecnico professionali da conseguire.
Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.
ART. 1 - ASSUNZIONE
1. L’assunzione dei Piloti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.
2. Il Contratto di Xxxxxx deve avere la forma scritta con le seguenti precisazioni:
- generalità e domicilio del Pilota;
- la qualifica ed il grado assegnati ai sensi dell’Art. 5;
- la località di prestazione del lavoro;
- la decorrenza e forma del Contratto e, se questo è a tempo determinato a tempo parziale, la relativa durata o tempo d’impiego; la durata del periodo di prova; la misura della retribuzione;
- il richiamo al presente Contratto di Lavoro;
- la data ed il luogo di conclusione del Contratto.
3. Prima dell’assunzione, il Pilota dovrà, presentare la seguente documentazione:
- libretto di lavoro;
- certificato d’iscrizione all’E.N.G.A.;
- brevetti e certificazioni in corso di validità;
- certificati penale;
- 2 foto formto tessera;
- certificato di residenza;
- buona conoscenza della lingua inglese ed italiana scritta e parlata dovrà inoltre avere il proprio domicilio nel luogo di lavoro
NOTA 1
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 25 comma 2, della legge 223 del 1991, non rientrano nelle quote di riserva stabilite dal comma 1 del medesimo art. 25 le assunzioni relative alla figura professionale di pilota.
NOTA 2
In caso di necessità i Comandanti da inserire in Compagnia con contratto a tempo indeterminato, l’Azienda si impegna a convocare le XX.XX./Associazioni Professionali firmatarie del presente contratto per esaminare/ricercare soluzioni idonee per risolve- re in modo positivo le esigenze tecnico-organizzative aziendali.
ART. 2 - PERIODO DI PROVA
1. L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi.
2. Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
3. Non sono ammesse nè la protrazione, nè la rinnovazione del periodo di prova, salvo interruzioni derivanti da causa di forza maggiore.
4. Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del
presente Contratto. Tuttavia la risoluzione del rapporto può avere luogo ad inizia- tiva di ciascuna delle Parti in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità.
5. Qualora la risoluzione del rapporto durante il periodo di prova avvenga per dimis- sioni, la retribuzione è corrisposta per il solo periodo di servizio prestato, qualora invece la risoluzione avvenga per licenziamento, al Pilota sarà corrisposta la retri- buzione fino alla fine del mese in corso. Ove il rapporto di lavoro venga risolto durante il periodo di prova per licenziamento, il Pilota ha diritto al rimborso delle spese di viaggio in Prima Classe dal luogo (Comune) di assunzione a quello di sua abituale residenza entro i confini della Repubblica.
6. Qualora alla scadenza del periodo di prova la Compagnia non proceda alla disdet- ta del rapporto, il Pilota si intende confermato in servizio. Il servizio prestato durante il periodo di prova, seguito da conferma anche tacita, è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
7. La malattia e l’infortunio sospendono il periodo di prova, purchè non abbiano una durata superiore al periodo di prova stesso. Il trattamento economico è dovuto sol- tanto qualora la malattia e l’infortunio siano insorti per causa di servizio e comun- que fino alla data di scadenza del periodo di prova.
ART. 3 - CONTRATTO A TERMINE
1. L’assunzione può avvenire anche con prefissione di termine. In tal caso il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni di Xxxxx in materia e dalle norme del presen- te contratto in quanto applicabili.
2. In particolare l’Azienda potrà assumere personale con contratto a termine di dura- ta complessiva non superiore a 36 mesi non rinnovabili, ex D.l.g.s. 368 del 6 settem- bre 2001.
3. L’Azienda, con riferimento a quanto previsto al precedente punto 1, provvederà, in base al fabbisogno di personale, all’assunzione di piloti - in possesso di adeguati requisiti tecnico/professionali - da aziende italiane riconosciute dalle vigenti leggi in materia e successivamente di altra nazionalità in caso di mancato reperimento della quantità di risorse necessarie.
I contratti a tempo determinato non devono superare in percentuale il 25% del PNT in forza con contratto a tempo indeterminato.
ART. 4 - LAVORO A TEMPO PARZIALE
La Compagnia potrà assumere Piloti a tempo parziale successivamente all’eventuale accoglimento delle domande di passaggio del personale già in forza. Il lavoro a tempo parziale potrà essere effettuato sia con presenze articolate nel corso dell’anno, sia con ridotta attività giornaliera, anche limitatamente ad alcuni periodi dell’anno.
La Compagnia potrà utilizzare Comandanti/Piloti a tempo parziale mediante trasfor- mazione a tempo parziale del Rapporto di Lavoro intercorrente con il personale in ser- vizio a tempo pieno con Contratto a Tempo Indeterminato, nel limite massimo dell’8% del personale a tempo pieno e secondo le norme qui di seguito riportate.
Il lavoro a tempo parziale sarà effettuato con presenza articolata nel corso dell’anno per un minimo di 6 mesi, derivanti dalla somma dei periodi di attività.
I periodi di inattività potranno essere suddivisi in durate mensili.
L’individuazione dei periodi verrà effettuato dalla Compagnia in relazione alle esigen- ze tecnico/organizzative del Settore. La Compagnia si riserva la facoltà, nel rispetto della normativa di legge, di variare tali periodi e di disporre l’impiego a tempo pieno del personale assunto a tempo parziale.
La posizione in lista di anzianità non subisce modifiche per effetto di eventuali perio- di di lavoro a tempo parziale.
Le domande di passaggio a tempo parziale dovranno essere fatte pervenire all’Azienda entro il 30 aprile per avere effetto, se accolte, entro il 1° gennaio dell’anno successivo.
La Compagnia si riserva di accogliere le domande compatibilmente con le esigenze aziendali senza che ciò comporti incrementi di organico e predeterminando congiun- tamente con l’interessato la durata del periodo per il quale viene accolta la domanda.
In caso di maturazione del passaggio di aeromobile, o di avvio al comando, tale dirit- to rimane sospeso, salvo espressa rinuncia da parte dell’interessato, fino alla formaliz- zazione della richesta di rientro a tempo pieno.
Il trattamento economico sarà direttamente proporzionale alla ridotta durata della prestazione.
Il periodo di godimento delle ferie, ridotte in maniera proporzionale, sarà prefissato dall’Azienda.
La manutenzione dell’anzianità aziendale ai fini dell’applicazione di qualsivoglia trat- tamento economico e nominativo di cui al presente CCL verrà direttamente commisu- rata alla ridotta durata della prestazione.
ART. 5 - QUALIFICHE E GRADI
Le qualifiche dei Piloti sono le seguenti:
- Comandante
- Pilota
I gradi dei Piloti sono i seguenti:
- Comandante Senior
- Primo Comandante
- Comandante
- Primo Ufficiale Senior
- Primo Ufficiale
- Pilota di 1^
- Pilota di 2^
ART. 6 - PASSAGGIO DI QUALIFICA E GRADO
1. Il Pilota di 2^ con anzianità di servizio di 12 mesi dell’assunzione consegue di dirit- to il grado di Pilota di 1^ semprechè impiegato in qualità di membro effettivo di equipaggio. Qualora tale ultima condizione non si fosse eventualmente verificata, l’attribuzione del grado di Pilota di 1^ avverrà dalla data del prima volo di linea compiuto in qualità di membro effettivo di equipaggio.
2. Il Pilota di 1^ con anzianità di 5 anni dall’assunzione con almeno 1500 ore di volo come Copilota titolare consegue di diritto il grado di Primo Ufficiale.
3. Il Pilota di 1^ ed il Primo Ufficiale addetti a disimpegnare funzioni di Comandante
per un periodo di oltre 6 mesi, anche se in più riprese, conseguono di diritto la nomina a Comandante. Nella ipotesi in cui tali funzioni vengano svolte senza inter- ruzioni, la nomina a Comandate decorrerà, a tutti gli effetti, dal giorno del confe- rimento delle funzioni stesse. Nella ipotesi invece di interruzioni, la nomina a Comandante sarà retrodatata di 6 mesi.
4. La promozione da Pilota di 1^ o da Primo Ufficiale a Comandante avviene a giu- dizio della Compagnia.
5. Il Comandante che abbia un’anzianità di servizio nella Compagnia di almeno 5 anni nel grado consegue di diritto il grado di Primo Comandante.
6. Il 1° Ufficiale con anzianità di servizio nella Compagnia di 20 anni, consegue di diritto il grado di 1° Ufficiale Senior sempre che non abbia rinunciato nell’avvio all’addestramento al Comando o, se avviato, sia risultato inidoneo allo stesso.
7. Il 1° Comandante con anzianità di servizio alla Compagnia di 25 anni, di cui alme- no 8 nel grado di Comandante o 1° Comandante, consegue di diritto il grado di Comandante Senior.
8. L’anzianità di servizio e l’attività di volo relativa al servizio disimpegnato presso altre imprese di navigazione aerea sono computate agli effetti della promozione da Comandante a Primo Comandante quando il Pilota abbia maturato presso la Compagnia un’anzianità di servizio di 2 anni, con un’attività di volo, presso la Compagnia stessa, di almeno 650 ore.
DICHIARAZIONE A VERBALE
1. Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel presente Contratto, le Parti riconfermano che, per il passaggio al grado superiore, l’anzianità di servizio nella Compagnia deve intendersi riferita alla sola anzianità di servizio come Pilota.
2. La lista di anzianità aziendale regola il passaggio di qualifica e di aeromobile del Pilota. La lista di anzianità aziendale regola altresì i licenziamenti per riduzione di personale e le riassunzioni.
ART.7 - ORARIO DI LAVORO - TEMPO DI SERVIZIO - TEMPO DI VOLO
1. E’ tempo di servizio qualsiasi periodo durante il quale il Pilota è impegnato in atti- vità assegnategli dalla Compagnia.
Sarà quindi considerato tra l’altro come tempo di servizio:
a) Il tempo durante il quale il pilota è impegnato in corsi, lezioni, voli di prova e controlli di qualsiasi genere;
b) A decorrere dal 1° giugno 2004, il servizio di linea, cioè il tempo che intercor- re fra il momento in cui il Pilota deve presentarsi in aeroporto (ovvero 90’ prima per i voli operati con aeromobili Lungo Raggio e 60’ prima per tutti gli altri voli) e 30’ dopo l’ultimo atterraggio, oppure il momento in cui il Pilota può lasciare l’aeroporto nel caso in cui il volo non venga effettuato. Nel caso in cui il volo non venga effettuato il Comandante provvederà a registrare i tempi di sevizio dell’equipaggio;
c) A decorrere dal 1° giugno 2004, le soste a terra di durata inferiore a 8 ore (al netto del servizio prima e dopo) o le soste a terra superiori alle 8 ore (sempre al netto del servizio prima e dopo) qualora non vi siano possibilità di riposo
2. Il tempo impiegato come riserva a domicilio non viene computato ai fini dei limiti di servizio giornalieri mentre verrà computato al 50% ai fini dei limiti di servizio mensili.
Il tempo di riserva a domicilio potrà avere una durata di 24 ore.
3. Il tempo di volo va calcolato dal momento in cui l’aereo si sposta dalla piazzola di carico fino al momento in cui l’aereo si arresta sulla piazzola di scarico.
4. I tempi di servizio e di volo per attività continuativa nelle 24 ore consecutive sono riportati nella tabella allegata.
5. Per esigenze di servizio i turni di avvicendamento potranno essere variati, ivi com- preso lo spostamento dei riposi assegnati.
6. Per gli altri tempi massimi di servizio e di volo vengono presi a riferimento i limiti ministeriali.
7. Il tempo impiegato dal Pilota per trasferimenti sia in volo che con altri mezzi, per recarsi a prendere servizio o per ritornare in sede dopo l’effetuazione dello stesso, viene considerato tempo di servizio.
Ai fini dei limiti del servizio giornaliero il tempo di trasferimento senza preceden- te o successiva attività funzionalmente collegata sarà computato al 50%.
Ai fini del limite massimo mensile, detto tempo è computato per intero.
Non viene computato nel servizio né nel riposo il tempo trascorso in viaggio not- turno effettuato in cabina letto.
8. Per quanto non previsto dal presente Contratto, in materia di impiego del Personale di Condotta, valgono le vigenti Norme Ministeriali.
punto 9 - Compimento linea
Con decorrenza 1.1.2004, l’equipaggio di condotta, una volta iniziato il servizio, è tenuto ad assicurare il completamento del volo o la serie di voli, sia da fuori sede che dalla base di armamento anche in previsione del superamento degli stessi e fino a con- correnza dei limiti ministeriali.
Nel caso di superamento di detti limiti viene previsto il seguente trattamento econo- mico:
- Per la prima ora, il pagamento equivalente all’ora credito di 1° fascia (moltipli- catore 1,5) suddivisa in quarti d’ora calcolati con l’arrotondamento come da Tabella 1.
- Per il tempo oltre l’ora, il pagamento equivale all’ora credito di 2° fascia (molti- plicatore 2), anch’essa suddivisa in quarti d’ora calcolati con l’arrotondamento come da Tabella 1.
Nota a verbale
Il ordine al completamento del volo o la serie di voli, vedi nota 2 riportata nella tabel- la allegata all’art. 7.
Tabella 1 di arrotondamento al quarto d’ora.
Minuti totalizzati | Minuti pagati |
01-15 | 15 |
16-30 | 30 |
31-45 | 45 |
46-60 | 60 |
Esempio:
Equipaggio minimo A330: limite di servizio da Tabella B = 16,00 ore
Nell’ipotesi di un totale di servizio di 17 ore e 38 minuti, verrà corrisposto: 1,00 ora (da 16,00 a 17,00) credito di prima fascia (X 1,5) + 0.45 ore credito seconda fascia.
Punto 10 - Voli in deroga
Con decorrenza 1.1.2004 in casi eccezionali derivanti da eventi operativi potranno essere programmati/effettuati voli singoli in deroga alle previsioni contrattuali in
materia di limiti di impiego e di servizio, previa condivisione con le RSA. Per l’effet- tuazione degli stessi le Parti concordano sul seguente trattamento economico:
a) se il volo viene effettuato in deroga rispetto al numero delle tratte previste (massi- mo una tratta in più), si farà luogo al pagamento di 2 ore credito a tasso 2 per ogni tratta effettuata in deroga;
b) se il volo viene effettuato in deroga ai limiti di servizio/volo vigenti si farà luogo al pagamento del trattamento economico di cui sopra, previsto per i voli effettuati in “compimento linea”;
c) se il volo viene effettuato contemporaneamente in deroga rispetto al numero delle tratte previste e rispetto ai limiti di servizio/volo vigenti si farà luogo al pagamen- to del trattamento economico di cui sopra, previsto per i voli effettuati in“compi- mento del trattamento economico di cui sopra, previsto per i voli effettuati in“com- pimento linea”e si applicherà il trattamento di cui al punto a) per quanto riguarda le tratte.
Punto 11
Con decorrenza 1.6.2004 per impieghi con equipaggio rinforzato, l’Azienda program- merà i turni di volo andata/ritorno in modo omogeneo, salvo casi eccezionali derivan- ti da eventi operativi.
A decorrere dal 1° giugno 2004
1. Il turno mensile di servizio sarà comunicato a ciascun Pilota con almeno 4 giorni di anticipo dall’inizio del mese.
2. I trasferimenti in volo dei Comandanti e dei Piloti Ufficiali con anzianità azienda- le superiore a 5 anni saranno assicurati nella classe superiore sui voli della Compagnia Eurofly. Nel caso in cui detti trasferimenti siano effettuati attraverso altri vettori, tale trattamento sarà assicurato compatibilmente con la disponibilità dei posti al momento della prenotazione. In caso di mancata assegnazione della classe superiore, al Comandante ed al Primo Ufficiale verrà corrisposta una inden- nità economica pari rispettivamente a Euro 207,00 e Euro 138,00 nel caso in cui il trasferimento in volo sia di lungo raggio, ovvero un’indennità economica pari rispettivamente a Euro 103,00 e 69,00 nel caso di trasferimento di medio raggio (per le definizioni di“lungo”e di“medio raggio”si rimanda al successivo chiarimen- to a verbale in calce alla tabella di seguito allegata).
ALLEGATO ALL’ART. 7
LIMITI VOLO/SERVIZIO GIORNALIERI PER IMPIEGHI CONTINUATIVI NUMERO TRATTE IN SERVIZIO
TAB A | INIZIO SERVIZIO L.T. | ||
Corto e medio raggio ) ( 3 piloti + (2+fms) ) Nota: eventuale 5° tratta CMG x XXXXX FLIGHT | n. tratte 1 2 3 4 | 05.00-20.59 volo servizio 10.30-15.00 10.30-15.00 10.30-15.00 10.30-15.00 | 21.00-04.59 volo servizio 10.00-14.00 10.00-14.00 08.30-11.30 08.00-11.00 |
TAB B | INIZIO SERVIZIO L.T. | ||
Lungo raggio | |||
) ( 2 piloti + fms ) | 1 2 | 00.00-23.59 12.00-16.00 12.00-16.00 |
TAB C | INIZIO SERVIZIO L.T. | ||
Lungo raggio | |||
) ( 3 piloti + fms ) | 1 2 | 15.00-18.00 16.00-19.30 |
NOTA:
1) Per attività non continuative nelle 24 ore consecutive valgono i limiti riportati nelle disposizioni ministeriali in vigore.
2) Le misure indicate nella tabella di impiego sono da intendere come valori limite per la program- mazione. Per l’effettuazione valgono i limiti di volo e di servizio previsti dalle vigenti norme ministeriali. Pertanto l’equipaggio, una volta iniziato il servizio è tenuto ad assicurare il comple- tamento del turno giornaliero fino a concorrenza dei limiti ministeriali. Al Comandante sarà comunque demandanta la valutazione finale circa la possibilità concreta di assicurare detto com- pletamento.
3) Il caso di tratta fuori servizio che preceda e segua un impiego in servizio, non verrà computato ai fini dei limiti giornalieri di servizio rispettivamente il tempo di presentazione o di fine servizio; In tal caso il tempo di trasferimento in volo è computato al 100% ai fini dei limiti del servizio giornaliero
4) Corto/medio raggio con equipaggio 3 Pil + FMS, possono essere applicati i limiti HV 15 e HS 18 con un numero massimo di 4 tratte.
5) Corto/medio raggio: in caso di crew rinforzato sarà disponibile un posto in prima fila, lato cor- ridoio
6) Lungo raggio: in caso di crew rinforzato sarà disponibile un posto di riposo nella classe più alta.
1° CHIARIMENTO A VERBALE: Le parti chiariscono che per “crew rinforzato” si inten-
de quello costituito da effettivi membri di equipaggio 2° CHIARIMENTO A VERBALE: Le parti concordano sulla seguente definizione di
“medio”e“xxxxx xxxxxx”
- Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx intende quella in cui almeno una delle singole tratte è pari o superiore a 6 ore
- per attività di medio raggio si intende quella in cui nes- suna delle singole tratte supera le 5 ore e 59’di volo.
Nota a verbale
I nuovi limiti orari di volo e di servizio ed i relativi criteri di determinazione stabiliti dalle future regolamentazioni al livello ministeriale ed europeo saranno contestualmente recepiti in modo inte- grale con le decorrenze espressamente indicate dalle citate regolamentazioni.
ART. 8 - RIPOSO FISIOLOGICO, RIPOSO SETTIMANALE, MENSILE E TRIMESTRALE. FESTIVITÀ
1. Riposo fisiologico:
a) fuori sede:
- al termine del volo o serie di voli il riposo fisiologico fuori sede deve essere il doppio delle ore volate con un minimo di 8 ore;
b) in sede:
- al termine del volo o serie di voli con rientro in sede, il riposo fisiologico deve essere il doppio delle ore volate con un minimo di 13 ore prima della ripresa del servizio.
- Nel caso venga programmato un turno di servizio in cui sia previsto un riposo inferiore a 13 ore, ma superiore a 8 ore, il numero di tratte successive al riposo in oggetto, sarà non superiore a 3. Tali fattispecie nella programmazione indivi- duale non potranno essere presenti più di una volta al mese.
- Dopo un trasferimento fuori servizio, senza precedente o successiva attività di volo funzionalmente collegata, ai fini della ripresa del servizio sarà concesso un periodo di riposo pari alle ore volate con un minimo di 8 ore relativamente ai voli di medio raggio, ovvero 9 ore per i voli di Lungo Raggio.
2. Riposi settimanali e mensili
a) I riposi spettanti, di cui ai successivi punti a1,a2 e a3, avranno inizio dalle ore
00.01 e cesseranno alle ore 24.00 indipendentemente dall’assorbimento del riposo fisiologico e assorbono le domeniche e le festività cui al successivo punto 3.
a1) Con decorrenza 1° maggio 2004 salvo quanto previsto nei successivi para- grafi a2) e a3), il Pilota ha diritto a un minimo programmabile di 30 gior- ni di riposo nel trimestre (febbraio/marzo/aprile; maggio/giugno/luglio ecc...) con un minimo programmabile nel mese di 8 giorni salvo le previste riduzioni (addestramento, ferie, malattie, ecc..) nel mese e nel trimestre.
Nel caso di riposi non goduti a causa di eventi imprevisti legati all’operati- vo o non assegnati in programmazione, gli stessi saranno riprogrammati entro i due trimestri successivi o assegnati in operativo a scelta del Pilota. In caso di non riassegnazione nei due trimestri successivi, i riposi stessi saranno messi in pagamento.
Comunque il giorno di riposo non può essere riassegnato all’interno del mese, se non concordato con il Pilota interessato.
Indipendentemente dal numero dei giorni di riposo programmati, comun- que nel mese saranno goduti 8 giorni di riposo o misure proporzionali.
In caso di assegnazione di un singolo riposo compreso tra due attività di linea, tale riposo sarà di 33 ore di cui 24 ore dalle 00.01 alle 24.00.
a2) Il Pilota in addestramento in volo non di linea ha diritto ad 8 giorni di riposo al mese.
a3) Al Pilota in addestramento a terra o al simulatore saranno riconosciuti 4 o 8 riposi al mese (riducibili proporzionalmente), per attività addestrativa rispettivamente fino a 5 ore giornaliere o a 8 ore giornaliere.
a4) Nel caso che l’addestramento abbia luogo fuori sede i riposi spettanti, ai sensi del comma precedente, si considerano, convenzionalmente, goduti in ragione di un riposo per ogni settimana o frazione di essa. Per i restanti riposi, la Compagnia, al rientro in sede, ha facoltà di scelta fra l’assegnazione dei ripo- si mancanti ed il pagamento di un compenso sostitutivo come da successivo punto b).
a5) Ove il termine di un turno di servizio comporti un rientro in sede con arri- vo tra le 23.30 e le 24.00 ed il giorno successivo sia un giorno di riposo, tale riposo si considera non goduto.
b) I riposi non goduti vengono retribuiti secondo la formula: retribuzione mensile fissa (stipendio, indennità di volo minimo garantito, eventuale ad personam e differenza minimo garantito) diviso 20.
c) Il giorno della visita medica non sarà considerato nè riposo nè servizio.
d) Durante il periodo di riposo il Pilota non è tenuto ad essere reperibile.
e) Nel caso in cui il Pilota vada in ferie o all’addestramento a cavallo di due mesi, il numero dei riposi da godere nel periodo di servizio di linea sarà calcolato pro- rata ed il computo avverrà nell’arco di due mesi o dei due trimestri.
f) In programmazione, nel caso di godimento delle ferie e/o di assenza dal servizio per malattia/infortunio/IML, il numero dei riposi da programmare nel mese o nel trimestre sarà proporzionalmente ridotto.
g) Uno dei giorni di riposo di cui al punto 2 al) dovrà essere assegnato il giorno antecedente a quello fissato per la visita medica del Pilota.
h) I riposi mensili devono essere goduti in sede.
i) Dopo sei giorni di impiego deve essere concesso almeno un giorno di riposo, salvo che in caso di avvicendamento fuori sede di durata superiore a 6 giorni. In questo caso, al rientro, al pilota sarà assegnato almeno un giorno di riposo.
3. Voli Est-Ovest
Eurofly programmerà nei turni mensili, tra un avvicendamento diretto ad est (con esclusione degli avvicendamenti che si svolgono interamente nell’area costituita da Europa e Medio Oriente) e un avvicendamento diretto a Ovest o viceversa, avvicenda- menti operati per meridiani (es. linee sull’Africa) oppure un intervallo di 60 ore non lavorative (es. riposi contrattuali, ecc.) Si chiarisce che detto intervallo programmato vale anche nel caso di assegnazione di un avvicendamento durante un turno di riserva
4. Festività
Sono considerati giorni festivi le ricorrenze previste dalle vigenti Norme di Legge e la Festa della Patrona dell’Aeronautica.
CHIARIMENTI A VERBALE
Con decorrenza 1° maggio 2004 il Pilota può richiedere, nei tempi stabiliti per la pro- grammazione del turno mensile, n. 4 giorni di riposo anche consecutivi.
In caso di accettazione della richiesta da parte dell’Azienda, gli stessi saranno eviden- ziati e considerati non spostabili salvo eventi imprevisti legati all’operativo. Comunque, nel xxxxx xxx xxxx, x. 0 giorni di riposo saranno considerati inamovibili ed evidenziati nel turno con la dicitura RIPI.
La variazione al riposo programmato sarà comunicata dall’Azienda entro le ore 21.00 del giorno antecedente il riposo stesso.
Con decorrenza 1° maggio 2004 qualora nella programmazione del turno individua- le vengano assegnati un numero di riposi inferiori a 10, non potranno essere program- mati riposi arretrati nè riposi aggiuntivi annuali salvo casi di ridotta attività nel mese. I riposi riprogrammati, riferiti al trimestre precedente, saranno riassegnati in aggiun- ta al numero dei riposi previsti nei due trimestri successivi.
Con decorrenza 1° maggio 2004, in caso di cancellazione da parte dell’Azienda di una attività programmata, al Pilota sarà assegnato, in sostituzione, un impiego di riserva (RSC).
Possono essere esaminate dall’Azienda eventuali richieste del Pilota di riposi arretrati o ferie o riposi aggiuntivi.
NOTA A VERBALE 1)
Per il personale in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2003, la spettanza annua di giornate di riposo è elevata di nr. 7 giorni, previa verifica da effettuare tra le Parti, entro il 31.12 di ciascun anno, della effettiva potenzialità azien- dale di assegnazione delle spettanzeaggiuntive di cui sopra.
La maturazione di tale spettanza aggiuntiva avviene in ragione di 2,33 giorni per ogni quadrimestre completo di servizio. Quanto precede decorre dall’anno 2004, ferma restando, fino a tale data, la preesistente norma.
NOTA A VERBALE 2)
Su richiesta delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, l’Azienda incontrerà le stesse per esaminare l’eventuale ridistribuzione dei riposi aggiuntivi annuali, di cui alla pre- cedente nota a verbale 1), nell’ambito della categoria piloti, senza ulteriori costi per la Compagnia.
ART. 9 - FERIE
Il Pilota ha diritto ad un periodo di ferie annuale della durata di 30 giorni di xxxxxxx- rio. Tale misura è aumentata di un giorno dopo cinque anni di anzianità; di un secon- do giorno dopo dieci anni di anzianità; di un terzo giorno dopo quindici anni di anzia- nità; di un quarto giorno dopo diciotto anni di anzianità.
1. Le ferie annuali possono essere divise in più periodi con un minimo di 3 giorni con- secutivi.
Nel corso dell’anno al pilota sarà comunque assegnato un periodo di 12 giorni di ferie continuativo, salva diversa richiesta del singolo.
2. La Compagnia stabilirà il periodo di godimento delle ferie compatibilmente con le esigenze aziendali. L’Azienda inoltre comunicherà l’assegnazione delle ferie con un preavviso di 15 giorni.
A decorrere dall’anno 2004, il Pilota può presentare il proprio piano ferie dell’an- no successivo entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno. L’Azienda comuni- cherà entro il 31/12 di ogni anno, tramite lettera/e-mail l’accettazione o meno della richiesta, concordando eventualmente con l’interessato periodi alternativi compa- tibilmente con le disponibilità tecnico/organizzative aziendali.
In caso di mancata richiesta da parte del pilota, sarà cura dell’Azienda comunicare i periodi di ferie anche se programmati a cavallo di due mesi.
Le ferie spettanti dell’anno saranno assegnate entro il 30 giugno dell’anno succes- sivo, sempre concordando con l’interessato che ne ha fatto specifica richiesta ed avranno priorità rispetto alle richieste dell’anno in corso.
L’Azienda predisporrà un modulo per la richiesta, del piano ferie o un sistema informatico alternativo rilasciando in tali fattispecie una apposita ricevuta.
3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il pilota ha dirit- to alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati; la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni è computata come mese intero.
Se le ferie non possono essere godute entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione la Compagnia provvede al pagamento delle stesse. Le ferie non godute vengono retribuite secondo la formula: retribuzione mensile fissa (sti- pendio, indennità di volo minimo garantito, eventuale ad personam e differenza minimo garantito) diviso 30.
4. Il periodo di ferie è computato ai fini dell’anzianità.
5. I giorni aggiuntivi di ferie per anzianità non determinano riassorbimento di gior- ni di riposo mensile.
6. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo di godimento delle ferie stesse sopraggiunga una malattia di durata superiore ai 5 giorni, sempre che il pilota ne dia tempestiva comunicazione alla società per gli opportuni controlli.
7. Al Pilota richiamato in servizio durante il periodo di ferie, la Compagnia è tenuta ad usare, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località, dove trascorreva le ferie, il trattamento di missione previsto dall’art. 17.
La Compagnia, inoltre, è tenuta a rimborsargli le eventuali documentate spese già sostenute inutilmente, a causa dell’anticipata interruzione delle ferie, sempre che l’interessato non abbia diritto al rimborso da parte di terzi.
Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede ed eventualmente per ritornare nella località di riposo non viene computato nella durata delle ferie.
NOTAA VERBALE
Ferme restando le previsioni contenute nel citato articolo, le Parti ribadiscono la volontà di ricercare soluzioni idonee per la fruizione da parte dei Piloti delle ferie maturate. A tal fine le Parti concordano di istituire un Gruppo di lavoro a livello tec- nico, formato da due membri rappresentanti le OSL firmatarie il presente contratto e due membri nominati dall’Azienda al fine di sperimentare meccanismi di “rotazione” dell’assegnazione ferie o altri tipi di meccanismi sempre volti alle finalità prefissate.
I lavori del citato Gruppo di lavoro dovranno terminare entro il 30 settembre 2004
ART. 10 - STIPENDI
1. Gli stipendi mensili dei Personale di Condotta sono fissati nelle misure di cui alle seguenti tabelle.
Gli stipendi mensili sono comprensivi della cosiddetta“indennità di contingenza”e dell’EDR di cui agli accordi del luglio 93 tra Governo e parti sociali.
Tab. A) COMANDANTI Valori mensili da 1.1.2004 | |
Anni | Stipendio |
0 | 1.468,29 |
1 | 1.468,29 |
2 | 1.468,29 |
3 | 1.468,29 |
4 | 1.468,29 |
5 | 1.724,68 |
6 | 1.777,86 |
7 | 1.831,03 |
8 | 1.885,02 |
9 | 1.937,39 |
10 | 1.990,56 |
11 | 2.043,74 |
12 | 2.096,91 |
13 | 2.150,09 |
14 | 2.203,27 |
15 | 2.256,44 |
16 | 2.309,62 |
17 | 2.362,80 |
18 | 2.415,97 |
19 | 2.469,15 |
20 | 2.522,32 |
21 | 2.575,50 |
22 e oltre | 2.628,68 |
Tab. A) PILOTI Valori mensili da 1.1.2004 | |
Anni | Stipendio |
0 | 983,75 |
1 | 983,75 |
2 | 983,75 |
3 | 983,75 |
4 | 983,75 |
5 | 1.155,54 |
6 | 1.191,16 |
7 | 1.226,79 |
8 | 1.262,96 |
9 | 1.298,05 |
10 | 1.333,68 |
11 | 1.369,30 |
12 | 1.404,93 |
13 | 1.440,56 |
14 | 1.476,19 |
15 | 1.511,82 |
16 | 1.547,44 |
17 | 1.583,07 |
18 | 1.618,70 |
19 | 1.654,33 |
20 | 1.689,96 |
21 | 1.725,59 |
22 e oltre | 1.761,21 |
2. Le modalità di attuazione del nuovo sistema retributivo sono riportate nel testo “Retribuzione per anzianità”allegato al presente Contratto.
ART. 11 - AUMENTI PERIODICI DELLO STIPENDIO
Lo stipendio mensile, di cui all’art. 10, viene incrementato con cadenza annuale per effetto del decorso dell’anzianità aziendale.
La decorrenza di tale incremento avrà luogo dal mese stesso di assunzione se la data di assunzione del pilota cade nella prima metà di tale mese, ovvero nel mese successivo se la data di assunzione cade nella seconda metà del mese.
ART. 12 - INDENNITÀ DI VOLO
1. Per tutti i voli compiuti dal Pilota, sono corrisposte le indennità orarie di cui alle seguenti tabelle. Le modalità di attuazione del nuovo sistema retributivo sono riportate nel testo“Retribuzione per anzianità (nuova scala retributiva)”allegato al presente Contratto.
Tab. B) COMANDANTI Valori mensili da 1.1.2004 | ||
Anni | Ind. di volo | Aliquota oraria ind. di volo |
0 | 2.241,41 | 24,90 |
1 | 2.241,41 | 24,90 |
2 | 2.241,41 | 24,90 |
3 | 2.241,41 | 24,90 |
4 | 2.241,41 | 24,90 |
5 | 3.201,21 | 35,57 |
6 | 3.424,56 | 38,05 |
7 | 3.647,89 | 40,53 |
8 | 3.871,23 | 43,01 |
9 | 4.094,57 | 45,50 |
10 | 4.317,92 | 47,98 |
11 | 4.541,26 | 50,46 |
12 | 4.764,59 | 52,94 |
13 | 4.987,93 | 55,42 |
14 | 5.211,28 | 57,90 |
15 | 5.434,62 | 60,38 |
16 | 5.657,96 | 62,87 |
17 | 5.881,29 | 65,35 |
18 | 6.104,64 | 67,83 |
19 | 6.327,98 | 70,31 |
20 | 6.551,32 | 72,79 |
21 | 6.774,66 | 75,27 |
22 e oltre | 6.998,00 | 77,76 |
Tab. B) PILOTI Valori mensili da 1.1.2004 | ||
Anni | Ind. di volo | Aliquota oraria ind. di volo |
0 | 1.501,74 | 16,69 |
1 | 1.501,74 | 16,69 |
2 | 1.501,74 | 16,69 |
3 | 1.501,74 | 16,69 |
4 | 1.501,74 | 16,69 |
5 | 2.144,81 | 23,83 |
6 | 2.294,45 | 25,49 |
7 | 2.444,09 | 27,16 |
8 | 2.593,73 | 28,82 |
9 | 2.743,36 | 30,48 |
10 | 2.893,00 | 32,14 |
11 | 3.042,64 | 33,81 |
12 | 3.192,28 | 35,47 |
13 | 3.341,92 | 37,13 |
14 | 3.491,56 | 38,80 |
15 | 3.641,19 | 40,46 |
16 | 3.790,63 | 42,12 |
17 | 3.940,47 | 43,78 |
18 | 4.090,11 | 45,45 |
19 | 4.239,75 | 47,11 |
20 | 4.389,38 | 48,77 |
21 | 4.539,02 | 50,43 |
22 e oltre | 4.688,66 | 52,10 |
2. Al Pilota che svolga servizio di linea come membro effettivo di equipaggio è garan- tito il pagamento della indennità oraria di volo, riferita alla qualifica di apparte- nenza, nella misura di cui alla tabella allegata al presente articolo moltiplicata per 90 ore. Il relativo valore è corrisposto per dodici mesi l’anno.
3. Le aliquote orarie di volo sono incrementate con cadenza annuale per effetto del decorso dell’anzianità aziendale.
4. Ai fini della corresponsione dell’indennità oraria di volo, la misurazione in ore del tempo effettivo di volo del Pilota è ragguagliata al maggior tempo tra quello ripor- tato dall’orario ufficiale della Compagnia e quello effettivamente impiegato.
5. Il Pilota non ancora membro effettivo di equipaggio sarà retribuito con il solo sti- pendio e con un’indennità mensile di Euro 323,00 che si riferisce alla sua posizione di “in addestramento” ed è comprensiva quindi dei voli di addestramento. Tale indennità è frazionabile in Euro 13,00 per ogni giornata lavorativa.
6. Con decorrenza 1° gennaio 2004 l’indennità di volo minimo garantito è incremen- tata di un importo pari a 31,00 per Comandanti/Piloti in caso di impiego in qua- lità di membri titolari in ogni attività di volo compresa nella fascia oraria 23,00/05,59 L.T. o che ricada in tale fascia oraria.
ART. 13 - TREDICESIMA MENSILITÀ
1. La Compagnia corrisponde ogni anno ai Piloti, normalmente alla vigilia di Natale, una 13^ mensilità costituita dallo stipendio di cui al punto 1 dell’art. 10 del pre- sente C.C.L. il tutto nell’ammontare che spetta al Pilota al 31 dicembre successivo.
2. In caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, il Pilota che abbia superato il periodo di prova, ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13^ mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni viene computata come mese intero.
ART. 14 - INDENNITÀ OPERATIVA
1. La Compagnia corrisponde ai Piloti al 30 giugno di ogni anno, un’indennità ope- rativa costituita dallo stipendio di cui al punto 1 dell’Art. 10 del presente C.C.L. il tutto nell’ammontare che spetta al Pilota alla data sopra indicata.
2. Detta indennità è riferita all’anno solare in corso alla data di pagamento. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, vale quanto disposto al punto 2 del precedente art. 13.
ART. 15 - MAGGIORAZIONI INDENNITÀ DI VOLO - SERVIZIO
1. Per i Piloti Eurofly viene istituito un sistema di computo dell’attività denominata “ore credito”dì cui all’allegata regolamentazione
2. In considerazione di quanto in premessa per la parte riguardante l’impiego mixed- fleet dei Piloti, le Parti concordano fin d’ora che, quando l’Azienda attiverà la tur- nazione mensile mixed-fleet, si darà luogo contestualmente al pagamento della seguente indennità:
Ai Comandanti/Piloti impiegati in attività di volo di corto/medio raggio, per ogni giorno (00,01/24,00) di impiego in volo viene riconosciuta un’indennità di Euro 20,00 in aggiunta all’indennità di volo minimo garantito. Tale misura è elevata a Euro 35,00 per Comandanti/Piloti del settore Lungo Raggio.
3. A decorrere dal 1° maggio 2004, ai comandanti e piloti con contratto a tempo inde- terminato presenti alla data del 3l.12.2003 verrà corrisposta una integrazione dell’in- dennità di volo mensile minimo garantito di cui alla successiva tabella che si aggiun- ge alle indennità di volo percepite dai piloti/comandanti.
Con la data del 30 aprile 2004 si intendono abrogati gli aspetti economici contenu- ti nel verbale di accordo del 15.04.2002.
4. A decorrere dal 1/1/2004, ai Comandanti/Piloti per ogni giorno di presenza in ser- vizio per attività di volo fuori dalla base di armamento, verrà riconosciuta una maggiorazione dell’indennità di volo di Euro 25,00 in aggiunta all’indennità di volo minimo garantito.
Comandanti | Piloti | |
Xxxx | Xxxxxxxx oraria moltiplicata 90 ore mensili | Aliquota oraria moltiplicata 90 ore mensili |
0 | 7,78 | 5,21 |
1 | 7,78 | 5,21 |
2 | 7,78 | 5,21 |
3 | 7,78 | 5,21 |
4 | 7,78 | 5,21 |
5 | 7,78 | 5,21 |
6 | 7,41 | 4,96 |
7 | 7,04 | 4,71 |
8 | 6,67 | 4,47 |
9 | 6,30 | 4,22 |
10 | 5,93 | 3,97 |
11 | 5,56 | 3,72 |
12 | 5,19 | 3,47 |
13 | 4,81 | 3,23 |
14 | 4,44 | 2,98 |
15 | 4,07 | 2,73 |
16 | 3,70 | 2,48 |
17 | 3,33 | 2,23 |
18 | 2,96 | 1,99 |
19 | 2,59 | 1,74 |
20 | 2,22 | 1,49 |
21 | 1,85 | 1,24 |
22 e oltre | 1,48 | 0,99 |
ART. 16 - ASSEGNI FAMILIARI SUPPLETTIVI
La Compagnia corrisponde ai Piloti un’indennità di importo pari a quella degli asse- gni familiari, per i figli a carico di età superiore agli anni 18 ed inferiore ai 21, per i quali sia venuto a cessare il diritto alla prestazione degli assegni familiari da parte del- l’istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sempreché tale cessazione non derivi dal- l’applicazione dell’art. 20 della legge n. 730/1983 e delle vigenti disposizioni di legge.
ART. 17 - DIARIE
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai Comandanti/Piloti in attività di servizio di volo, per i tempi di trasferimento e per le attività al di fuori della propria sede di armamento, vengono corrisposti - a titolo di rimborso spese per il vitto - i seguen- ti importi:
• Servizio, assenza e sosta fuori dalla base di armamento nel giorno (00,01/24,00) pari o superiore a 12 ore: 60,00 giornalieri.
• Servizio, assenza e sosta fuori dalla base di armamento inferiore a 12 ore: 5,00 per ora intera; le frazioni di ora si arrotondano ai 15 minuti superiori.
• Per attività di servizio in sede (addestramento, ufficio ecc…) verrà riconosciu- to un importo di 40 Euro per servizio prestato per metà giornata (5 ore) e di 70 Euro per l’intera giornata di servizio.
2. I pernottamenti di tutto il P.N.T. senza distinzione di grado e qualifica, tanto in Italia che all’estero, saranno a cura e spese della Compagnia in strutture alberghie- re di adeguato livello.
Nota a verbale
Fino al 31.12.2003 resta in vigore la preesistente normativa in materia.
ART. 18 - INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO VIA SUPERFICIE
Per i trasferimenti via superficie si conviene quanto segue:
• Da MXP a LIN-BGY e viceversa non verrà riconosciuta alcuna indennità di trasfe- rimento.
- A decorrere dal 1° gennaio 2004 da MXP per tutte le altre destinazioni, verrà riconosciuta un’indennità pari a Euro 70,00 per i Comandanti e Euro 56,00 per i Piloti.
• Per ogni altro trasferimento fuori dalla base di armamento, qualora si verifichino percorrenze (certificate in programmazione) superiori a 1 ora, verrà corrisposta forfettariamente (andata o ritorno) l’indennità sopra descritta.
• Per percorrenze superiori a 200 km il tempo di inizio servizio sarà calcolato dal- l’orario di presentazione a MXP per iniziare il trasferimento; il tempo dì trasferi- mento non verrà conteggiato nei limiti settimanali e mensili.
• Per i trasferimenti di rientro verso MXP il tempo di servizio sarà computato al 50%.
• In tutti i casi sarà corrisposta la diaria secondo il tempo di servizio effettuato.
ART. 19 - DIVISE - INDUMENTI DI VOLO - BAGAGLIO
1. Il Pilota ha l’obbligo di indossare durante il servizio la divisa prescritta per la sua qualifica e grado.
2. La dotazione e la durata del vestiario è stabilita dalla Direzione operazioni Volo.
3. Per la perdita totale del vestiario e del bagaglio, in conseguenza di avvenimenti di volo, viene corrisposta la somma di Euro 110,00 nel caso in cui il Pilota sia coman- dato in servizio di durata inferiore a 5 giorni e di Euro 210,00 neI caso in cui il Pilota sia comandato in servizio di durata superiore ai 5 giorni. L’importo è ugua- le per tutti i gradi e qualifiche.
4. Nel caso di perdita parziale o deterioramento l’importo è proporzionale al danno subito
ART. 20 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO ISTRUTTORI E CONTROLLORI
A) Parte normativa
1. L’attribuzione delle funzioni di Controllore e di Istruttore verrà formalizzata per iscritto.
Il Pilota che durante la durata dell’incarico transita ad altro aeromobile decade dall’incarico stesso.
NOTA A VERBALE
Per la formazione di nuovi Comandanti Istruttori e di nuovi Comandanti Incaricati di addestramento in linea la Compagnia prevede di programmare dei corsi propedeutici di durata adeguata.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Compagnia precisa che l’attribuzione delle funzioni di Comandante Incaricato di addestramento in linea rientra tra le responsabilità proprie dell’Azienda, che vi prov-
vede mediante autonomi criteri di valutazione, nell’ambito dei quali è compresa anche l’anzianità.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Compagnia informa che l’attribuzione dell’incarico di“Controllore”viene effettua- ta tra i Piloti Comandanti che abbiano precedente esperienza in qualità di Piloti Comandanti“Istruttori’’.
2. Impiego:
a) Per i soli voli sul campo, il tempo massimo di volo programmato non potrà supe- rare i seguenti limiti:
giornalieri | ore | 4 |
settimanali | ore | 20 |
mensili | ore | 60 |
annuali | ore | 600 |
I limiti giornalieri e settimanali potranno essere eccezionalmente protratti di fatto a giudizio dell’Istruttore o del Controllore, rispettivamente fino a 5 ore ed a 25 ore.
b) Qualora nello stesso giorno il Pilota Istruttore o Controllore venga impiegato sia in volo che al simulatore, il tempo impiegato in attività al simulatore verrà computato come tempo di volo ai soli effetti del calcolo del limite massimo gior- naliero delle ore di volo, che deve essere contenuto nella misura prevista per impieghi in linea con equipaggio minimo.
c) I tempi durante i quali i Piloti interessati sono impegnati nel disbrigo di prati- che di ufficio, riunioni, commissione di esami ecc. sono considerati contrattual- mente“tempo di servizio”.
3. Voli di addestramento
In tutti i voli di addestramento verrà assicurata la presenza di un Copilota qualificato, fino a che il Pilota in addestramento non abbia ottenuto la completa qualificazione richiesta o per il volo sul campo o per il volo in linea.
4. Voli di linea
La Compagnia programmerà l’attività dei Comandanti Istruttori e Controllori in
modo da garantire agli interessati, per un periodo di 60 giorni consecutivi, un impie- go in linea rapportabile al 20% dell’attività media annua svolta dai Comandanti del medesimo aeromobile.
5. Programmi di addestramento
I Piloti Istruttori o Controllori verranno informati dei programmi di addestramento predisposti dalla Compagnia prima dell’inizio di ciascun ciclo addestrativo.
B) Parte economica
a) La Compagnia corrisponde ai Piloti Istruttori e Controllori un rimborso spese mensile, comprensivo delle spese di trasporto Milano città-aeroporto e viceversa, del seguente importo
Com.te Controllore 400,00 (a decorrere dal 1° aprile 2004)
Com.te Istruttore 335,70
Primo Ufficiale Istruttore 224,66
b) L’importo riconosciuto per Indennità di volo, per ciascuno dei dodici mesi dell’an- no, è maggiorato in misura corrispondente al 10% dell’indennità di volo minimo garantito mensile (comprensivo dell’eventuale differenza minimo garantito) per i Comandanti ed il 1° Ufficiale Istruttore. Tale misura è elevata al 15% (a decorrere dal 1° aprile 2004) per i Comandanti Controllori.
c) Ai piloti Istruttori o controllori per l’impiego in sede è prevista una indennità di presenza giornaliera pari a Euro 38,73. Per ogni giorno di presenza in ufficio diverso dalla propria sede di lavoro, verrà corrisposto il rimborso pasti di cui all’art.17 del presente contratto.
C) Per quanto non previsto esplicitamente nel presente accordo si applicano il contrat- to collettivo di lavoro dei Piloti dipendenti da Eurofly nonché gli eventuali accor- di aggiuntivi.
ART. 21 - CONGEDO MATRIMONIALE
1. Al Pilota che contragga matrimonio è concesso un permesso di 15 giorni xxxxxxx- riali, con corresponsione dell’intera retribuzione. Tale permesso non è computato nel periodo delle ferie annuali. La richiesta del congedo matrimoniale dovrà essere
corredata dal documento comprovante la avvenuta pubblicazione; entro 60 giorni dalla celebrazione del matrimonio dovrà essere consegnato il relativo certificato matrimoniale.
ART. 22 - COMPONENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E LORO PAGAMENTO
1. Oltre allo stipendio di fatto come definito al precedente Art. 10, al Pilota sono cor- risposte le indennità di cui all’Art. 12 che non fanno parte della retribuzione.
2. Lo stipendio di cui all’Art. 10 e le indennità di cui all’Art. 12 sono pagati dalla Compagnia alla fine di ogni mese, con specificazione dei vari elementi costitutivi. Le altre indennità sono pagate dalla Compagnia alla fine del mese successivo a quel- lo cui si riferiscono.
La 13a mensilità e l’indennità operativa sono pagate alle rispettive date indicate negli artt. 13 e 14.
3. Ove il pagamento delle competenze (retribuzione fissa e/o va r i abile) venga ritar- d ato entro il 30° giorno dal termine predetto, sulle somme dovute la Compagnia corrisponderà gli interessi in misura superiore del 2 per cento al tasso ufficiale di sconto. Nel caso il ritardo superi i 30 giorni, il Pilota ha inol t re la facoltà di risolve re il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione anche dell’indenni- tà sostitutiva del pre avviso.
4. In caso di contrasto sugli elementi costitutivi delle competenze del Pilota, allo stes- so devono essere corrisposte le somme sulle quali non vi è contrasto.
5. Salvo quanto diversamente disposto, a tutti gli effetti del presente contratto, la retribuzione è costituita dallo stipendio di fatto di cui al precedente Art. 10, da un dodicesimo della 13a mensilità e da un dodicesimo dell’indennità operativa.
ART. 23 - TRASFERIMENTI
1. In caso di trasferimento disposto dalla Compagnia e che comporti cambio di resi- denza, al Pilota con famiglia vivente a carico spetta il seguente trattamento:
a) un preavviso di giorni 30,
b) il rimborso per il dipendente ed i familiari viventi a carico, fino al 3° grado,
delle spese di viaggio in 1a classe.
c) a scelta del dipendente il rimborso delle spese, preventivamente concordate con la Compagnia, per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masseri- zie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia trasporto di detti effetti. Il paga- mento da parte della Compagnia della somma di Euro 155,00;
d) l’indennità di trasferimento nella misura di 15 giorni del trattamento dimissione di cui all’art. 17, oltre ad un giorno per ogni figlio a carico oltre il terzo.
2. In caso di trasferimento disposto dalla Compagnia e che comporti il cambio di resi- denza, al Pilota senza famiglia a carico spetta il seguente trattamento:
a) un preavviso di giorni 20:
b) il rimborso delle spese di viaggio in 1a classe;
c) a scelta dei dipendente il rimborso delle spese, preventivamente concordate con la Compagnia, per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masseri- zie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia trasporto di detti effetti, il paga- mento da parte della Compagnia della somma di Euro 103,00;
d) l’indennità di trasferimento nella misura di 10 giorni del trattamento dimissione di cui all’art. 19.
3. Nel caso in cui, per particolari esigenze di servizio, non sia possibile la concessione del preavviso di cui sopra, al pilota, oltre alle altre indennità prescritte, spetta un ulteriore compenso pari a tante giornate di indennità di missione quante sono necessarie per completare il prescritto preavviso.
4. Qualora per effetto dei trasferimento il Pilota debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato, egli ha diritto al rimborso ditale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 3 mesi di pigione.
ART. 24 - TRATTAMENTO DI MALATTIA/INFORTUNIO
A) Malattia o inidoneità dipendenti da cause di servizio, infortuni dipendenti da cause di servizio.
1. Il Pilota ha diritto:
• al rimborso delle spese di cura per quelle prestazioni che non fanno carico all’Ente che presta l’assistenza di malattia;
• alla retribuzione di cui all’art. 22 fino alla guarigione completa, ma non oltre il periodo di 18 mesi.
2. Trascorso il periodo di 18 mesi, di cui al precedente punto 1, il Pilota, perdurando la malattia, avrà diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza alcuna remunerazione.
Al termine di questo secondo periodo, senza che il Pilota abbia potuto ripre ndere servizio, la Compagnia ha facoltà di licenziare il pilota, corrispondendogli le indennità di mancato pre avviso e il trattamento di fine rapporto. Il Pilota, sem- p re nel caso in cui la malattia perduri oltre il primo periodo di 18 mesi, può pre- sentarele proprie dimissioni, con diritto alle indennità di mancato pre avviso e al trattamento di fine rapporto.
Nella determinazione dei trattamento di fine rapporto, per il periodo di malattia retribuita, si dà applicazione al successivo art. 28.
3. Il trattamento di cui sopra spetta al Pilota anche durante il periodo di preavviso purché il rapporto di lavoro non sia stato già risolto con il pagamento delle inden- nità dovute.
La malattia, l’inidoneità e l’infortunio dipendenti da causa di servizio intervenuti prima della notificazione del licenziamento o durante il preavviso, sospendono la decorrenza del preavviso stesso per tutta la durata del periodo di inabilità al lavo- ro, entro il limite massimo previsto dal punto A) 2, del presente articolo.
4. In caso di contestazione sulla dipendenza o meno della malattia da causa di servi- zio, a richiesta di una delle parti è ammesso il ricorso ad una Commissione arbitra- le costituita da due sanitari designati dall’organizzazione datoriale e dalla OSL sti- pulante cui il Pilota aderisce o conferisce mandato e da un terzo sanitario, con fun- zioni di Presidente, designato di accordo dai predetti o, in assenza di accordo, dall’Ordine professionale dei medici della provincia in cui la Compagnia ha la sede amministrativa.
B) Malattia o inidoneità temporanea o permanente non dipendenti da causa di servi- zio, infortuni non dipendenti da causa di servizio.
1. Il Pilota ha diritto alla corresponsione della retribuzione di cui al precedente art. 22 per i primi 18 mesi.
2. Trascorso il periodo di 18 mesi, di cui al precedente punto 1, il Pilota perdurando la malattia avrà diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo di 18 mesi senza alcuna remunerazione.
Al termine di questo secondo periodo, senza che il Pilota abbia potuto riprendere servizio, la Compagnia ha facoltà di licenziare il Pilota corrispondendogli le inden- nità di mancato preavviso ed il trattamento di fine rapporto. Il Pilota, sempre nel caso in cui la malattia perduri ol t re il primo periodo di 18 mesi, può presentare le proprie dimissioni con diritto all’indennità di mancato pre avviso e al tratta- mento di fine rapporto.
Ai fini della determinazione dell’anzianità si terrà conto anche del periodo di con- servazione del posto senza alcuna remunerazione, che precede il licenziamento o le dimissioni. Nella determinazione del trattamento di fine rapporto, per il periodo di malattia retribuita, si dà applicazione al successivo art. 28.
3. I diritti di cui sopra spettano ai Piloti anche durante il periodo di preavviso purché il rapporto di lavoro non sia stato già risolto con il pagamento del trattamento dovuto.
4. La malattia, l’inidoneità e l’infortunio non dipendenti da causa di servizio, inter- venuti prima della notificazione del licenziamento o durante il preavviso, sospendo- no la decorrenza del preavviso stesso per tutta la durata del periodo di inabilità al lavoro, entro il limite massimo previsto al punto B) 2. del presente articolo.
5. In caso di inidoneità permanente e specifica dichiarata dall’istituto Medico Legale, senza che siano trascorsi 12 mesi di malattia continuntiva:
a) Al Pilota con meno di 15 anni di anzianità viene garantita la conservazione del posto con il trattamento economico previsto nel precedente punto B) 1. fino alla conferma definitiva della inidoneità permanente da parte dell’Organo Sanitario Superiore, a condizione che il Pilota stesso abbia presentato a quest’ultimo, entro 30 giorni dalla legale prnsa di conoscenza della decisione dell’istituto Medico Legale, opportuno reclamo alla Commissione medica d’Appello ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 18/11/1988 n. 566.
b) Al Pilota con 15 anni o più di anzianità il rapporto sarà risolto con conguaglio economico a 12 mesi del restante periodo di inidoneità definitiva, sempre dichia- rata con le modalità specificate al punto che precede, tenuto conto degli even- tuali periodi consecutivi di malattia e di inidoneità temporanea.
c) Nei casi previsti alle precedenti lettere a) e b), al Pilota è comunque garantita la conservazione del posto fino a trenta giorni dopo la pronuncia di inidoneità permanente espressa dall’istituto Medico Legale.
C) A decorrere dal 1° giugno 2004, la Compagnia ha la facoltà di procedere alla riso-
luzione del rapporto di lavoro del Pilota che nel triennio abbia accumulato un tota- le di 365 giorni di malattia non continuativa non assegnata da visita periodica ordinaria dall’Ente preposto.
D) Disposizioni comuni.
Per le prestazioni di assistenza dovute ai Piloti nei casi di malattia di cui ai prece- denti punti A) e B), valgono le disposizioni di legge.
NOTAA VERBALE
Le previsioni contenute nel presente articolo decorrono dal l° giugno 2004, ferma restando fino a tale data la preesistente normativa in materia.
ART. 25 - ASSICURAZIONI
1. La Compagnia è tenuta ad assicurare i piloti contro gli infortuni conseguenti ai rischi di volo, a norma dell’art. 935 Cod. Nav., per i seguenti capitali:
a) per morte:
Comandante Euro 309.874,13
Pilota Euro 206.582,75
b) per invalidità permanente (generica) assoluta:
Comandante Euro 413.165,51
Pilota Euro 309.874,13
c) per invalidità permanente (generica) parziale i capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi l’invalidità perma- nente (generica) parziale, applicati dall’INAIL a norma di Legge; le dette per- centuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso d’invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1. b).
Per le percentuali d’invalidità pari o inferiore al dieci per cento, i capitali assicurati sono:
Comandante Euro 129.114,22
Pilota Euro 98.126,81
L’assicurazione è estesa alle malattie professionali previste per la categoria dei Piloti
dalla Legge 30 giugno 1965, n. 1124 ed e’prestata ai sensi di detta legge.
In caso di invalidità permanente (generica) parziale conseguente ad infortunio o a malattia professionale in misura non inferiore al cinquanta per cento viene corrispo- sto l’intero capitale assicurato per il caso di validità permanente (generica) assoluta (punto 1 b)
L’assicurazione, inoltre comprende gli infortuni subiti dai Piloti nei periodi contrat- tualmente definiti“tempo di servizio”nelle lettere a), b), c), d) del punto 1 dell’art. 7 del presente Contratto.
Sempre per i medesimi capitali, con riferimento a ciascuna delle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b), c), vengono altresì assicurati gli infortuni subiti dai Piloti nei periodi di riserva a domicilio, nei periodi trascorsi fuori sede effettuati per conto della Compagnia, nonché durante il tempo di trasferimento dal domicilio all’aeroporto per l’effettuazione del servizio e viceversa.
2. La Compagnia assicura, inoltre, i Piloti per morte e invalidità permanente conse- guenti a malattie endemiche (tropicali) contratte in dipendenza dell’attività di ser- vizio svolta nelle aree geografiche indicate dall’organizzazione Mondiale della Sanità, per i seguenti capitali:
a) per morte:
Comandante Euro 309.874,13
Pilota Euro 206.582,75
b) per invalidità permanente (generica) assoluta:
Comandante Euro 413.165,51
Pilota Euro 309.874,13
c) per invalidità permanente (generica) parziale i capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi invalidità perma- nente (generica) parziale, applicati dall’INAIL a norma di Legge; le dette per- centuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1. b).
Per le percentuali d’invalidità pari o inferiore al dieci per cento, i capitali assicurati sono:
Comandante Euro 129.114,22
Pilota Euro 98.126,81
età | Comandante | Piloti |
fino a 52 anni | 361.520,00 | 271.140,00 |
fino a 53 anni | 206.583,00 | 154.937,00 |
fino a 54 anni | 154,937,00 | 116.203,00 |
fino a 55 anni | 103.291,00 | 77.468,00 |
fino a 56 anni | 61.975,00 | 46.481,00 |
fino a 57 anni | 41.317,00 | 30.987,00 |
fino a 58 anni | 30.987,00 | 23.241,00 |
fino a 59 anni | 16.010,00 | 11.620,00 |
fino a 60 anni | 7.747,00 | 5.784,00 |
3. La Compagnia assicura i Piloti per l’invalidità permanente specifica (inabilità per- manente al volo) derivante da qualsiasi causa per i capitali indicati nella tabella sotto riportata, salvo che i Piloti non abbiano diritto alla maggiore liquidazione conseguente alla invalidità permanente (generica) assoluta o parziale.
Con le frasi:
- “fino a 52 anni”si intende fino alla data di compimento del 52° anno di età;
- “fino a 53 anni”si intende: da un giorno dopo la data di compimento del 52° anno di età fino alla data di compimento del 53° anno di età;
e così via per le fasi successive fino a 59 anni;
- “fino a 60 anni”si intende: da un giorno dopo la data di compimento dcl 59° anno di età, fino alla data di compimento del 60° anno di età, ed eventualmente oltre.
4. Capitali assicurati per gli infortuni subiti dai piloti nei periodi non compresi nelle previsioni contrattuali.
a) per morte:
Comandante Euro 154.937,00
Pilota Euro 103.291,00
b) per invalidità permanente (generica) assoluta:
Comandante Euro 206.583,00
Pilota Euro 154.937,00
c) per invaliditù permanente (generica) parziale: i capitali corrispondenti alle