PROCEDURA
PROCEDURA
IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI
Adottata ai sensi dell’articolo 2391-bis cod. civ., del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 Marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, nonché della Circolare BANCA D’ITALIA n. 285 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni di vigilanza per le banche
Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. del 22 giugno 2021
Indice
2. APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA E DELLE RELATIVE MODIFICHE 16
3.1 Compiti della Funzione Preposta 18
3.2 Comunicazioni alla Funzione Preposta e all’organo competente a deliberare su un’Operazione 19
4. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE O SOGGETTI COLLEGATI 21
4.1 Identificazione dell’Operazione e comunicazione alla Funzione Preposta 21
4.2 Valutazione dell’Operazione 21
5. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO 23
5.1 Composizione del Comitato 23
5.2 Funzionamento del Comitato 24
6.1 Flussi informativi nella fase istruttoria 25
6.2 Ricorso ad esperti indipendenti 26
7. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI 27
7.5 Informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al pubblico
8. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI 30
9. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE 33
9.1 Operazioni di Minore Rilevanza di competenza assembleare 33
9.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare 33
9.3 Proposta di deliberazione approvata in presenza di un Parere vincolante negativo 33
12. OPERAZIONI ESENTI E CASI DI URGENZA 36
12.2 Operazioni con o tra Società Controllate o con Società Collegate 39
Operazioni che non sono di competenza assembleare 39
Operazioni di competenza assembleare 40
12.4 Verifica sulle applicazione dei casi e condizioni di esenzione 41
13. LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI 42
13.1 Limiti all’assunzione dell’Attività di Rischio 42
Attività di Xxxxxxx assunta nei confronti di una Parte Correlata Non Finanziaria e relativi soggetti connessi 42
Attività di Xxxxxxx assunta nei confronti di una Parte Correlata diversa da una Parte Correlata Non Finanziaria e relativi soggetti connessi 42
13.2 Informativa trimestrale 42
13.3 Casi di superamento dei limiti prudenziali alle Attività di Xxxxxxx con Soggetti Collegati 43
14. DIREZIONE E COORDINAMENTO. OPERAZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLATE, ITALIANE O ESTERE 44
16. INFORMAZIONE AL PUBBLICO E ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA 46
16.1 Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza 46
Predisposizione del Documento Informativo. 46
Modalità e termini per la pubblicazione del Documento Informativo. 46
Pareri degli Amministratori Indipendenti e degli esperti indipendenti 47
16.3 Comunicazioni al pubblico ai sensi dell’articolo 17 del MAR 48
16.4 Obblighi informativi previsti dalla Circolare 285 48
Premessa
Banca Generali S.p.A. (“Banca Generali” o la “Banca” o anche la “Società”) adotta la presente procedura (la “Procedura”) al fine di assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale, l’oggettività e l’imparzialità delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati realizzate direttamente o anche tramite società controllate o collegate, nonché il rispetto dei limiti prudenziali per le attività di rischio assunte dalla Banca nei confronti dei soggetti collegati.
La Procedura, inizialmente adottata il 27 ottobre 2010 in conformità al Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento OPC”), e alle allora vigenti disposizioni di vigilanza emanate da Banca d’Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, è stata da ultimo aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali (il “Consiglio di Amministrazione”) in data 22 giugno 2021, previo parere favorevole del Collegio Sindacale di Banca Generali (il “Collegio Sindacale”) e del Comitato (come infra definito), al fine di adeguarne le previsioni, tra l’altro, (i) alle modifiche apportate al Regolamento OPC dalla delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020 che recepisce, a livello di normativa secondaria, i contenuti della Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. “Shareholders’ Right Directive II”) che modifica la Direttiva 2007/36/CE per quel che riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti, nonché (ii) alle disposizioni contenute nella Parte III, Capitolo 11 della Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, 33° aggiornamento (la “Circolare 285”), per effetto delle quali è stato abrogato il Capitolo 5, Titolo V, della Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.
Ai fini dell’applicazione della presente Procedura la Banca tiene conto, per quanto applicabili, dei principi e delle indicazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente “Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato” (la “Comunicazione Applicativa”).
La presente Procedura è stata approvata e aggiornata in conformità altresì alle raccomandazioni in materia di indipendenza degli amministratori contenute nel Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il “Codice di Corporate Governance”) e i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 13 del D.M. 23 novembre 2020, n. 169, in materia di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali delle banche, e riflette le disposizioni dettate in materia di obbligazioni degli esponenti bancari dall’articolo 136 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato (il “TUB”).
La Procedura si propone dunque di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate introducendo, con valenza per tutte le società del Gruppo Banca Generali, regole sull’operatività con parti correlate e soggetti collegati che disciplinino le modalità
istruttorie, le competenze deliberative, nonché gli obblighi informativi e di rendicontazione. La presente Procedura viene inoltre trasmessa come istruzione della Banca alle società da questa controllate ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 114, comma 2, del TUF e alla Circolare 285.
1. DEFINIZIONI
Ai fini della presente Procedura, in aggiunta ai termini definiti nella Premessa, i termini e le espressioni con le iniziali in maiuscolo hanno il significato qui di seguito attribuito:
“Amministratori” indica i componenti del Consiglio di Amministrazione. “Assemblea” indica l’assemblea dei soci di Banca Generali.
“Attività di Rischio” indica le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni (Regolamento UE n. 575/2013).
“Coinvolti nell’Operazione” indica, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. i-bis), del Regolamento OPC, gli Amministratori che, rispetto ad una specifica Operazione, abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello di Banca Generali.
“Comitato” indica il Comitato Controllo e Rischi della Società costituito in seno al Consiglio di Amministrazione investito di funzioni consultive e propositive in materia di controlli interni e gestione dei rischi, composto da 4 (quattro) Amministratori Non Esecutivi e Indipendenti, al quale sono altresì attribuiti compiti e funzioni in materia di Operazioni con Parti Correlate e Operazioni con Soggetti Collegati ai sensi della presente Procedura.
“Comunicazione sulle Operazioni Esenti” ha il significato di cui all’articolo 3.1(vii).
“Comunicazione sulle Operazioni Ordinarie” ha il significato di cui all’articolo 3.1(viii).
“Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard” indica, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. e), del Regolamento OPC, condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti diverse dalle Parti Correlate o dai Soggetti Collegati per Operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
“Controllo” ha il significato di cui al principio contabile IFRS 10 – Consolidated Financial Statements, paragrafo 6 (adottato secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002), in linea con quanto previsto dalle Disposizioni Consob e dalle Disposizioni Banca d’Italia. Rientrano nella nozione di Controllo anche le situazioni previste dall’articolo 23 del TUB, compresi i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. L’uso nella presente Procedura del verbo “controllare” o dei termini “controllante” o “controllato”, in qualunque genere e numero declinati, dovrà essere interpretato di conseguenza, salvo ove diversamente specificato.
“Controllo Congiunto” ha il significato di cui al principio contabile IFRS 11 – Joint Arrangements, paragrafo 7 (adottato secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002), in linea con quanto previsto dalle Disposizioni Consob e dalle Disposizioni Banca d’Italia. Secondo quanto previsto dalla Circolare 285,
rientrano nella nozione di soggetti che esercitano il controllo congiunto anche gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.
“Cumulo di Operazioni” indica l’insieme delle Operazioni concluse nel corso dell’esercizio di riferimento con una stessa Parte Correlata o Soggetto Collegato, o con soggetti correlati sia a tale Parte Correlata o Soggetto Collegato, sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.
“Funzione Proponente” ha il significato di cui all’articolo 4.1.1.
“Dirigente Preposto” indica il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Banca ai sensi dell’articolo 154-bis del TUF.
“Dirigenti con Responsabilità Strategiche” indica i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società.
“Disposizioni Banca d’Italia” indica, collettivamente, la Circolare 285 e le disposizioni ivi richiamate nonchè il Titolo II, Capitolo 3, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali.
“Disposizioni Consob” indica, collettivamente, il Regolamento OPC e la Comunicazione Applicativa.
“Documentazione Istruttoria” ha il significato di cui all’articolo 6.1.2. “Documento Informativo” ha il significato di cui all’articolo 16.1.1.
“Elenco delle Operazioni Ordinarie” ha il significato di cui all’articolo 3.1(v)(c).
“Elenco Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati” ha il significato di cui all’articolo 3.1(i).
“Elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati” ha il significato di cui all’articolo 3.1(v).
“Esponenti Aziendali” indica, ai sensi della Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3 della Circolare 285, gli Amministratori, i componenti del Collegio Sindacale, il Direttore Generale nonché i soggetti che ricoprono cariche o svolgono nella Banca funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale (Condirettori Generali).
“Funzione Preposta” indica la struttura organizzativa identificata da Banca Generali cui spettano i compiti e funzioni illustrati nella presente Procedura e declinati nella normativa interna.
“Indipendenti” indica gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, nonché dalla normativa di attuazione dell’articolo 26 del TUB.
“Influenza Notevole” ha il significato di cui al principio contabile IAS 28 – Investments in Associates and Joint Ventures, paragrafi 5 e 6 (adottato secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002), in linea con quanto previsto dalle Disposizioni Consob e dalle Disposizioni Banca d’Italia1. Ai fini dell’accertamento dell’influenza notevole rilevano anche le circostanze previste dalla Circolare 2852.
“Interessi Significativi” sussistono interessi significativi quando, nelle Società Controllate o Società Collegate che siano controparti di un’Operazione, vi siano interessi di altre Parti Correlate o Soggetti Collegati tali da rendere conveniente, per questi ultimi, un trasferimento di risorse da una società all’altra per mezzo dell’Operazione. Si considerano senz’altro Interessi Significativi gli interessi di un soggetto che Controlli o eserciti un’Influenza Dominante sulla Banca e che detenga in una Società Controllata o Società Collegata che sia controparte di un’Operazione una partecipazione che, sommata a quella da questi detenuta nella Banca, renda conveniente un trasferimento di risorse per mezzo dell’Operazione. Non costituisce Interesse Significativo la mera condivisione tra la Società e le Società Controllate di uno o più Amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche. Di contro, costituisce Interesse Significativo la condivisione tra la Banca e la Società Controllata o Società Collegata con cui l’Operazione è svolta di uno o più Amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti direttamente e in misura significativa dai risultati conseguiti da tale Società Controllata o Società Collegata.
1 Si segnala che ai sensi dello IAS 28 l’influenza notevole si presume nel caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale mentre ai sensi della Circolare 285 la soglia di rilevanza è pari al 10% del capitale sociale nel caso di società con azioni quotate in mercato regolamentati. Ai fini della presente Procedura trova applicazione la soglia di rilevanza di cui alla Circolare 285 (i.e., con riferimento a Banca Generali, 10% del capitale sociale).
2 Ai sensi della Circolare 285, l’“influenza notevole” è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; (iii) l’esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” (come definite nella Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, della Circolare 285), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.
“Non Correlati” indica gli Amministratori diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate o dai Soggetti Collegati della controparte, rispetto ad una specifica Operazione, che non abbiano interessi nell’Operazione ai sensi dell’articolo 2391 cod. civ.
“Non Esecutivi” indica gli Amministratori riconosciuti come non esecutivi da Banca Generali, ai sensi del Codice di Corporate Governance.
“MAR” indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation).
“Modello 231” indica il modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente modificato ed integrato, adottato dal Consiglio di Amministrazione.
“Operazione” indica qualunque operazione conclusa da Banca Generali, anche per il tramite di Società Controllate o Società Collegate, che comporti l’assunzione di un’Attività di Rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale nonché ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, agli Esponenti Aziendali o ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.
“Operazioni di Importo Esiguo” indica, ai sensi della Parte Terza, Capitolo 11, Sezione III, paragrafo 3.7.1 della Circolare 285, e tenuto conto di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lett. a), del Regolamento OPC, le Operazioni il cui controvalore sia pari o inferiore:
(i) se i fondi propri della Banca a livello consolidato sono inferiori a Euro 500.000.000,00:
(a) a Euro 250.000,00 nel caso in cui la controparte di un’Operazione sia un Esponente Aziendale;
(b) a Euro 250.000,00 nel caso in cui la controparte di un’Operazione sia una Parte Correlata e/o un Soggetto Collegato diverso dall’Esponente Aziendale;
(ii) se i fondi propri della Banca a livello consolidato sono superiori a Euro 500.000.000,00:
(a) a Euro 250.000,00 nel caso in cui la controparte di un’Operazione sia un Esponente Aziendale;
(b) al minore tra Euro 1.000.000,00 e lo 0,05% dei fondi propri nel caso in cui la controparte di un’Operazione sia una Parte Correlata e/o un Soggetto Collegato diverso dall’Esponente Aziendale.
“Operazioni di Maggiore Rilevanza” indica, ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento OPC, nonché della Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, Allegato B della Circolare 285, le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% (restando inteso che si applica la soglia del 2,5% qualora l’Operazione sia posta in essere con Assicurazioni Generali S.p.A. o con soggetti a quest’ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società):
(i) Indice di rilevanza del controvalore. È il rapporto tra il controvalore dell’Operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Banca Generali.
Se le condizioni economiche dell’Operazione sono determinate, il controvalore dell’Operazione è:
(a) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
(b) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell’Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
(c) per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.
Se le condizioni economiche dell’Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo3;
(ii) Indice di rilevanza dell’attivo. È il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’Operazione e il totale attivo della Società4. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Banca Generali; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’Operazione. Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:
3 Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.
4 Nell’attivo devono essere ricomprese le poste “fuori bilancio”.
(a) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente; o
(b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.
Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
(a) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;
(b) in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività;
(iii) Indice di rilevanza delle Passività. È il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo d’azienda acquisiti.
“Operazione di Minore Rilevanza” indica, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. c), del Regolamento OPC, nonché della Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3, della Circolare 285, le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
“Operazioni Ordinarie” ha il significato di cui all’articolo 12.1.2(i).
“Organismo di Vigilanza” indica l’organismo nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, per vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231.
“Parere” indica il parere, che deve essere rilasciato dal Comitato ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, dell’articolo 7.2 e dell’articolo 8.2.
“Parte Correlata” indica l’insieme di una Parte Correlata Consob e di una Parte Correlata Banca d’Italia.
“Parte Correlata Banca d’Italia” indica, ai sensi della Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3, della Circolare 285, i seguenti soggetti: (i) l’Esponente Aziendale; (ii) il Partecipante; (iii) il soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri; (iv) una società o un’impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole.
“Parte Correlata Consob” indica, ai sensi del Regolamento OPC, una persona o un’entità che è correlata alla Società.
(i) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati alla Società se tale persona:
(a) ha il Controllo o il Controllo Congiunto della Società;
(b) ha un’Influenza Notevole sulla Società; o
(c) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o di una sua controllante.
(ii) Un’entità è correlata alla Società se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
(a) l’entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
(b) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
(c) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
(d) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
(e) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata;
(f) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (i) che precede;
(g) una persona identificata al punto (i)(a) che precede ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell’entità (o di una sua controllante).
Nella definizione di Parte Correlata Consob, una Società Collegata comprende le controllate della Società Collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture5.
“Parte Correlata non Finanziaria” indica, ai sensi della Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3, della Circolare 285, una Parte Correlata Banca d’Italia che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e
5 Pertanto, per esempio, una controllata di una Società Collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla Società Collegata sono tra loro collegati.
dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte Correlata non Finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive6. La nozione include anche il Partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri (iii) e (iv) della definizione di Parte Correlata Banca d’Italia che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.
“Partecipante” indica il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.
“Personale più Rilevante” indica i soggetti identificati nella politica in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario adottata dalla Società, ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, paragrafo 6, della Circolare 285.
“Regolamento Emittenti” indica il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
“Risk Appetite Framework” indica, ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, della Circolare 285, il quadro di riferimento che definisce, tra l’altro – in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico della Banca – la propensione al rischio, le soglie di tolleranza e i limiti di rischio della Banca.
“Soci non Correlati” indica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. l), del Regolamento OPC, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione, dalle Parti Correlate e dai Soggetti Collegati a tale controparte e alla Banca.
“Società Collegata” indica qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un’Influenza Notevole, ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.
“Società Controllata” indica qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un’altra entità .
6 Va fatto riferimento:
– per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
– per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
– per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.
Vanno considerati i dati dell’ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.
“Soggetti Collegati” indica, ai sensi della Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3, della Circolare 285, l’insieme costituito da una Parte Correlata Banca d’Italia e da tutti i Soggetti Connessi alla stessa.
“Soggetti Connessi” indica, ai sensi della Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3, della Circolare 285, (a) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata Banca d’Italia, (b) i soggetti che controllano una Parte Correlata Banca d’Italia tra quelle indicate ai punti (ii) e (iii) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata Banca d’Italia, e (c) gli Stretti Familiari di una Parte Correlata Banca d’Italia e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
“Statuto” indica lo statuto di Banca Generali tempo per tempo vigente.
“Stretti Familiari” si considerano, tenuto conto delle definizioni incluse nell’Appendice del Regolamento OPC nonché nella Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3, della Circolare 285, stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la Società, tra cui
(i) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (ii) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (iii) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente, e (iv) i parenti fino al secondo grado di quella persona.
“TUF” indica il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
2. APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA E DELLE RELATIVE MODIFICHE
2.1 L’adozione della Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato e del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità della Procedura a conseguire gli obiettivi della disciplina in materia di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati. A tale fine il Comitato si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l’approvazione della Procedura ovvero le modifiche della stessa. Il parere del Comitato viene quindi trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile ai fini della deliberazione.
2.2 Qualora non siano in carica nel Comitato almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti, le delibere del Consiglio di Amministrazione sull’adozione della Procedura e sulle relative modifiche sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione. Anche in tal caso, il parere è trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile ai fini della deliberazione.
2.3 Nel definire la Procedura e le relative modifiche, il Consiglio di Amministrazione identifica quali regole richiedano modifiche allo Statuto e deliberano in conformità al presente articolo 2 le conseguenti proposte da sottoporre all’Assemblea.
2.4 Il Consiglio di Amministrazione valuta, anche per il tramite degli organi delegati, almeno ogni 3 (tre) anni, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l’altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Banca, nonché dell’efficacia della Procedura nella prassi applicativa, con l’obiettivo di assicurare la maggior trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate o Soggetti Collegati. A tale fine, l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale sottpongono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno triennale, una proposta di revisione o di conferma della Procedura.
2.5 La Funzione Preposta trasmette la Procedura agli Amministratori, ai Sindaci, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e alle principali funzioni aziendali della Banca, ivi compresi il Dirigente Preposto. La Procedura è altresì trasmessa, a cura della Funzione Preposta, agli Amministratori e alle principali funzioni aziendali delle Società Controllate, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 114, comma
2, del TUF e del paragrafo 3.6 della Parte III, Capitolo 11, Sezione III, della Circolare 285.
2.6 Nel caso di modifiche alla Procedura, queste ultime trovano applicazione a far data dall’approvazione delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione.
2.7 In caso di modifica delle Disposizioni Consob o alle Disposizioni Banca d’Italia, i riferimenti agli articoli e o paragrafi in esse contenuti nella presente Procedura devono intendersi riferiti, a parità di contenuto degli articoli o paragrafi, agli articoli o paragrafi delle Disposizioni Consob o alle Disposizioni Banca d’Italia modificate.
2.8 La Procedura è pubblicata senza indugio, dopo la relativa approvazione ed in seguito ad ogni successiva modifica da parte del Consiglio di Amministrazione, sul sito internet della Società, fermo restando l’obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell’articolo 2391-bis cod. civ.
2.9 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché l’Amministratore Delegato e Direttore Generale sono investiti dal Consiglio di Amministrazione della Società di ogni più ampio potere ed attribuzione, da esercitare anche in via disgiunta tra loro, per dare piena e sostanziale attuazione alla presente Procedura.
3. MAPPATURA E MONITORAGGIO DELLE PARTI CORRELATE E DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
3.1 Compiti della Funzione Preposta
La Funzione Preposta:
(i) istituisce e mantiene aggiornato l’elenco delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati, da compilarsi anche sulla base delle informazioni di cui al presente articolo 3 (l’“Elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati”);
(ii) comunica l’Elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati all’Amministratore Delegato, al Direttore Generale, al Dirigente Preposto nonché alle competenti funzioni aziendali delle Società Controllate;
(iii) comunica ai soggetti interessati l’inserimento degli stessi nell’Elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati;
(iv) effettua almeno semestralmente un’analisi volta ad individuare tutti i rapporti contrattuali esistenti con le Parti Correlate e i Soggetti Collegati;
(v) ai fini dell’adempimento degli obblighi di informativa, istituisce e aggiorna l’elenco delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati concluse nel periodo di riferimento (l’“Elenco Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati”) e, in particolare:
(a) ai fini della redazione della relazione intermedia sulla gestione e della relazione sulla gestione annuale, istituisce e mantiene aggiornato un separato elenco (I) delle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento, (II) delle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Collegati concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca, e (III) delle modifiche o sviluppi delle Operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Collegati descritte nell’ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo di riferimento;
(b) comunica l’elenco di cui al punto (a) che precede all’Amministratore Delegato, al Direttore Generale e al Dirigente Preposto;
hanno beneficiato dell’esenzione di cui all’articolo 12.1.1(vii) (l’“Elenco delle Operazioni Ordinarie”);
(vii) predispone e trasmette all’Amministratore Delegato e Direttore Generale una comunicazione contenente l’indicazione della controparte, dell’oggetto e del corrispettivo di ogni Operazione di Maggiore Rilevanza che abbia beneficiato dei casi di esenzione di cui all’articolo 10 conclusa nel periodo di riferimento, con indicazione dei casi di esenzione di cui all’articolo 10 e le valuazioni effettuate ai sensi dell’articolo 4.2.1(i)(b) (la “Comunicazione sulle Operazioni Esenti”); e
(viii) predispone e trasmette all’Amministratore Delegato e al Direttore Generale una comunicazione contenente l’indicazione della controparte, dell’oggetto e del corrispettivo di ogni Operazione di Maggiore Rilevanza che sia qualificata come Ordinaria e che abbia beneficiato dell’esenzione di cui all’articolo 12.1.1(vii), nonché le motivazioni per le quali si ritiene che tale Operazione di Maggiore Rilevanza sia Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro (la “Comunicazione sulle Operazioni Ordinarie”), in tempo utile per la trasmissione della stessa alla Consob e agli Amministratori Indipendenti che rendono il Parere vincolante ai sensi dell’articolo 12.1.2(iv)(a).
3.2 Comunicazioni alla Funzione Preposta e all’organo competente a deliberare su un’Operazione
Al fine di consentire alla Banca di adempiere agli obblighi previsti dalle Disposizioni Consob, dalle Disposizioni Banca d’Italia e dalla presente Procedura, nonché una corretta elaborazione dell’Elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati e dell’Elenco Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, la Funzione Preposta riceve – nei termini e con le modalità da quest’ultima indicati, ivi inclusa mediante la comunicazione del modello di comunicazione di cui all’Allegato 1 alla presente Procedura – le informazioni necessarie a tale fine e di volta in volta da questa richieste dai seguenti soggetti:
(i) i Dirigenti con Responsabilità Strategiche e gli Esponenti Aziendali;
(ii) le Parti Correlate e i Soggetti Collegati;
(iii) Assicurazioni Generali S.p.A., per mezzo delle proprie competenti funzioni aziendali;
(iv) coloro che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 120 del TUF o che partecipano a un patto previsto dall’articolo 122 del TUF, che siano Parti Correlate o Soggetti Collegati della Società.
I soggetti di cui sopra comunicano tempestivamente alla Funzione Preposta eventuali aggiornamenti e variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite che possano comportare modifiche del perimetro delle Parti Correlate e Soggetti Collegati e delle relative Operazioni.
Inoltre, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche e gli Esponenti Aziendali, non appena ne vengano a conoscenza comunicano tempestivamente (i) alla Funzione Preposta, l’acquisto – da parte dei medesimi soggetti o dei propri Stretti Familiari
– di partecipazioni che comportino il Controllo, il Controllo Congiunto o l’Influenza Notevole in un’entità, e (ii) alla Funzione Preposta e all’organo competente a deliberare su un’Operazione, l’eventuale insorgenza di atti o fatti che possano condurre al perfezionamento di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati che riguardino tali Dirigenti con Responsabilità Strategiche ed Esponenti Aziendali.
4. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE O SOGGETTI COLLEGATI
4.1 Identificazione dell’Operazione e comunicazione alla Funzione Preposta
La Funzione Proponente un’Operazione (la “Funzione Proponente”), prima di avviare le trattative, accerta senza indugio, con l’ausilio della Funzione Preposta e mediante la consultazione dell’Elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati, se la controparte dell’Operazione sia una Parte Correlata o un Soggetto Collegato.
(i) il nominativo della Parte Correlata o del Soggetto Collegato controparte dell’Operazione e la natura del rapporto di correlazione o collegamento;
(ii) la tipologia e l’oggetto dell’Operazione;
(iii) le condizioni economiche dell’Operazione, ivi compreso il controvalore stimato dell’Operazione medesima, ovvero, se si tratta di acquisizione o cessione di partecipazioni, aziende o rami d’azienda, il totale delle attività e delle passività dell’entità oggetto dell’Operazione;
(iv) la tempistica prevista dell’Operazione ed eventuali ragioni di urgenza;
(v) le eventuali altre operazioni già concluse nel periodo di riferimento con la medesima Parte Correlata o con il medesimo Soggetto Collegato (o con soggetti ad essi correlati).
Ai fini della valutazione di cui all’articolo 4.1.2(iii) che precede, il controvalore dei contratti di durata è pari ai corrispettivi presunti per la loro intera durata se si tratta di contratti a tempo determinato, ovvero, se si tratta di contratti a tempo indeterminato, dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la durata di un esercizio sociale, ovvero, ove il termine di preavviso per il recesso fosse superiore a un anno, per tutto il periodo di preavviso (in ogni caso con esclusione della durata opzionale di rinnovo, ove contrattualmente prevista).
4.2 Valutazione dell’Operazione
La Funzione Proponente e la Funzione Preposta, senza indugio:
(i) valutano tempestivamente
(a) se l’Operazione rientri, per tipologia, nell’ambito di applicazione della presente Procedura;
(b) se sussistano, in relazione all’Operazione, una o più cause di esclusione di cui all’articolo 12 e, in particolare, se (I) l’Operazione sia un’Operazione Ordinaria da concludersi a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, anche ai fini dell’articolo 12.1.2(ii), (II) sussistano Interessi Significativi ai fini dell’articolo 12.2 (anche tenendo conto, ai fini della valutazione, dei principi generali indicati nella Comunicazione Applicativa), o (III) sussitano ragioni di urgenza, anche ai fini dell’articolo 12.3;
(c) se l’Operazione sia qualificabile quale Operazione di Minore Rilevanza ovvero quale Operazione di Maggiore Rilevanza (tenendo altresì conto del Cumulo di Operazioni); e
(ii) trasmettono le informazioni sull’Operazione, con le relative valutazioni, all’Amministratore Delegato e al Direttore Generale.
La Funzione Preposta accerta inoltre se l’Operazione sia price sensitive ai sensi del MAR e, in caso positivo, provvede nel rispetto del Codice per la Gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate di Banca Generali tempo per tempo vigente.
5. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
5.1 Composizione del Comitato
Qualora, con riferimento ad una determinata Operazione:
(i) uno degli Amministratori che compongono il Comitato non sia qualificabile come Amministratore Non Correlato, ovvero sia un Amministratore Coinvolto nell’Operazione, detto Amministratore non potrà prendere parte ai lavori del Comitato, il quale si considererà validamente costituito con la presenza dei restanti 3 (tre) Amministratori Non Correlati e non Coinvolti nell’Operazione.
(ii) più Amministratori che compongono il Comitato non siano qualificabili come Amministratori Non Correlati, ovvero siano Amministratori Coinvolti nell’Operazione, detti Amministratori non potranno prendere parte ai lavori del Comitato e, in tale caso:
Ove non sia possibile applicare le disposizioni di cui al precedente paragrafo 5.1.1 la Banca farà ricorso ai presidi equivalenti disciplinati ai paragrafi 7.3 e 8.3,
rispettivamente, per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.
5.2 Funzionamento del Comitato
Il Comitato, nel rilasciare il Parere, delibera:
(i) nel caso di cui all’articolo 5.1.1(i) che precede, a maggioranza dei presenti; e
(ii) nei casi previsti dalle lettere (a) e (b) dell’articolo 5.1.1(ii) che precede, a maggioranza dei presenti se il Comitato è composto da almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell’Operazione, ovvero all’unanimità se il Comitato è composto da 2 (due) Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell’Operazione.
Le riunioni, i lavori e le deliberazioni del Comitato dovranno risultare da apposito verbale. Il Parere deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato.
6. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE O CON SOGGETTI COLLEGATI – DISPOSIZIONI GENERALI
Le Operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Collegati rispettano i criteri di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale di cui alle Disposizioni Consob e alle Disposizioni Banca d’Italia.
6.1 Flussi informativi nella fase istruttoria
Le Operazioni, siano esse Operazioni di Minore Rilevanza od Operazioni di Maggiore Rilevanza, sono istruite in modo da illustrare in modo approfondito e documentato le ragioni dell’Operazione, l’interesse della Banca al suo perfezionamento nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.
A tal fine, la documentazione istruttoria, sintetizzata in un’apposita relazione redatta dalla Funzione Proponente e munita dei pareri eventualmente previsti rilasciati delle altre funzioni aziendali competenti che include le informazioni di cui all’articolo 4.1.2 e le valutazioni di cui all’articolo 4.2 (la “Documentazione Istruttoria”), viene trasmessa al Comitato o, nei casi previsti dagli articoli 7.3 e 8.3, agli Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell’Operazione, o al Collegio Sindacale, con congruo anticipo rispetto alla data in cui esso è chiamato ad esprimersi. La documentazione deve contenere completa e adeguata informativa sui diversi profili dell’Operazione, ivi incluse – nella misura in cui siano note – adeguate informazioni in merito (i) alla controparte, (ii) alla tipologia dell’Operazione, (iii) alle condizioni dell’Operazione, (iv) alla convenienza dell’Operazione per la Banca, (v) all’impatto dell’Operazione sugli interessi dei soggetti coinvolti, nonché (vi) alle tempistiche dell’Operazione.
L’Amministratore Delegato e Direttore Generale assicura che i componenti del Comitato chiamati a rendere il Parere e l’organo competente a decidere o deliberare sull’Operazione ricevano con congruo anticipo informazioni complete e adeguate in merito all’Operazione. Qualora le condizioni dell’Operazione siano definite Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard e l’Operazione debba in ogni caso essere esaminata dal Comitato ovvero dall’organo competente a decidere o deliberare sull’Operazione, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
Nel Parere devono essere rappresentate, ai soggetti competenti a deliberare o decidere in merito all’Operazione, eventuali lacune informative o altre limitazioni o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché adeguate informazioni sulle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione e sulle Operazione di Maggiore Rilevanza siano fornite a tutti gli Amministratori, in conformità all’articolo 2381 cod. civ., nonché al Collegio Sindacale, in tempo utile per la deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
6.2 Ricorso ad esperti indipendenti
Il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta ai fini delle valutazioni di propria competenza, anche attraverso l’acquisizione di apposite perizie o fairness o legal opinions rese da tali esperti indipendenti.
Prima dell’eventuale conferimento di un incarico a un esperto indipendente, il Comitato è tenuto a verificarne preventivamente l’indipendenza tenendo conto delle relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie indicate nel paragrafo 2.4 dell’Allegato 4 al Regolamento OPC7 e, in presenza di tali relazioni, a motivare le ragioni per le quali le predette non rilevino ai fini del giudizio sull’indipendenza dell’esperto.
Ai fini del conferimento dell’incarico a uno o più esperti indipendenti, il Comitato deve altresì rispettare un limite di spesa pari a un importo sino a un massimo di:
(i) Euro 50.000,00 per le Operazioni il cui controvalore sia inferiore a Euro 10.000.000,00;
(ii) Euro 100.000,00 per le Operazioni il cui controvalore sia superiore a Euro 10.000.000,00;
salvo diversa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.
Il Comitato, ferma restando la necessità di valutare autonomamente l’indipendenza dell’esperto in conformità ai criteri sopra indicati, potrà anche avvalersi del medesimo esperto eventualmente incaricato dal Consiglio di Amministrazione per la valutazione dell’Operazione, purché l’incarico a questi conferito preveda espressamente che l’esperto debba assistere anche e specificamente i componenti del Comitato nello svolgimento dei compiti loro spettanti ai sensi della presente Procedura.
7 Nello specifico, il Comitato valuta preventivamente la sussistenza del requisito di indipendenza degli esperti, tenendo conto delle relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e:
(i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell’esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull’indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.
7. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI
Qualora un’Operazione di Minore Rilevanza con Parti Correlate o con Soggetti Collegati ricada nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 10, l’approvazione delle stesse è riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione, che delibera con le modalità ivi indicate.
A tutte le altre Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate o con Soggetti Collegati si applicano le disposizioni di seguito indicate.
7.1 Fase istruttoria
Alla fase istruttoria si applicano i principi generali illustrati al precedente articolo 6 anche per quanto riguarda la facoltà del Comitato di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti.
Tutte le informazioni trasmesse al Comitato e le osservazioni da questo formulate, unitamente all’ulteriore documentazione relativa all’Operazione, ivi incluso il relativo Parere, sono messe tempestivamente a disposizione dell’organo competente ad approvare l’Operazione.
7.2 Parere non vincolante
Prima dell’approvazione dell’Operazione il Comitato esprime un preventivo e motivato Parere non vincolante sull’interesse della Banca al compimento dell’Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione.
7.3 Presidi equivalenti
Nel caso in cui non sia possibile ottenere una composizione del Comitato secondo quanto previsto nell’articolo 5.1, le funzioni e le prerogative del Comitato devono essere svolte dal Collegio Sindacale. In tale ipotesi, le disposizioni relative al Parere non vincolante si applicheranno al parere reso dal Collegio Sindacale e, qualora alcuni componenti dello stesso abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell’Operazione, devono darne notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
7.4 Fase deliberativa
Qualora l’Operazione sia di competenza dell’Amministratore Delegato, il medesimo si astiene dal compiere l’Operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2391, comma 1, cod. civ.
Qualora l’Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori che hanno un interesse nell’Operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2391 cod. civ., valutando, caso per caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione l’opportunità di far allontanare ipredetti Amministratori dalla riunione e discussione consiliare al momento della deliberazione. Gli eventuali Amministratori Coinvolti nell’Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa valutando, caso per caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione l’opportunità di far allontanare dalla riunione e discussione consiliare al momento della deliberazione i predetti Amministratori Coinvolti nell’Operazione .
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono contenere adeguate informazioni in merito all’Operazione, nonché adeguata e analitica informazione in merito, almeno:
(i) all’interesse della Società al compimento dell’Operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione;
(ii) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico- contrattuali e di altri profili caratteristici dell’Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato, fermo restando che elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
(iii) nel caso in cui il Parere non vincolante sia negativo o condizionato a rilievi formulati dal Comitato e sia stato comunque approvato il compimento dell’Operazione, alle ragioni per cui sia stata comunque approvata l’Operazione, con puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.
Dell’esecuzione dell’Operazione viene data completa e tempestiva informativa, secondo quanto previsto dalle vigenti procedure aziendali, alla funzione aziendale cui è demandata la predisposizione della documentazione contabile e al Dirigente Preposto.
7.5 Informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al pubblico
Correlate o con Soggetti Collegati non di competenza del Consiglio di Amministrazione concluse e sulle loro principali caratteristiche.
Le Operazioni non di competenza del Consiglio di Amministrazione sulle quali il Comitato ha espresso un Parere non vincolante contrario o condizionato sono comunicate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale non appena deliberate.
Fermo quanto previsto dall’articolo 17 del MAR, la Funzione Preposta e le funzioni aziendali coinvolte nelle Operazioni, predispongono e mettono a disposizione del pubblico, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l’indicazione della controparte, dell’oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un Parere non vincolante negativo espresso dal Comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale Parere. Nel medesimo termine il Parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al predetto documento informativo o sul sito internet della Società.
8. Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate e Soggetti Collegati
Le deliberazioni aventi ad oggetto Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate e Soggetti Collegati sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscano la competenza all’Assemblea.
Alle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate o con Soggetti Collegati si applicano le disposizioni di seguito indicate.
8.1 Fase istruttoria
In aggiunta a quanto previsto al precedente articolo 7.1.1, il Comitato, o uno o più dei suoi componenti a ciò delegati, (i) sono coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato sull’Operazione e il relativo stato di avanzamento, e (ii) hanno la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria dell’Operazione.
8.2 Parere vincolante
Prima dell’approvazione dell’Operazione il Comitato esprime un preventivo e motivato Parere favorevole sull’interesse della Banca al compimento dell’Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione. Il Parere si considera favorevole quando manifesta l’integrale condivisione dell’Operazione8. Ai sensi della Circolare 285, inoltre, qualora tale Parere sia negativo o condizionato a rilievi, prima dell’approvazione dell’Operazione dovrà essere richiesto un parere preventivo al Collegio Sindacale, al quale deve essere resa congrua informativa – nei tempi e nei contenuti – sull’Operazione.
8.3 Presidi equivalenti
Nel caso in cui non sia possibile ottenere una composizione del Comitato secondo quanto previsto nell’articolo 5.1, le funzioni e le prerogative del Comitato devono essere svolte dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell’Operazione ovvero, in assenza di questi, dal Collegio Sindacale. In tale ipotesi, le disposizioni relative al Parere non vincolante si applicheranno al parere
8 Come previsto dal paragrafo 13 della Comunicazione Applicativa, è quindi auspicabile che, qualora il parere sia definito come favorevole e, pertanto, consenta la conclusione dell’operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, sia fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull’interesse della società al compimento dell’operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
reso dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell’Operazione o dal Collegio Sindacale. Nel caso in cui le funzioni e le prerogative del Comitato debbano essere svolte dal Collegio Sindacale, qualora alcuni componenti dello stesso abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell’Operazione, devono darne notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
8.4 Fase deliberativa
Qualora l’Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori che hanno un interesse nell’Operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2391 cod. civ., valutando, caso per caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione l’opportunità di far allontanare i predetti Amministratori dalla riunione e discussione consiliare al momento della deliberazione. Gli eventuali Amministratori Coinvolti nell’Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa valutando, caso per caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione l’opportunità di far allontanare dalla riunione e discussione consiliare al momento della deliberazione i predetti Amministratori Coinvolti nell’Operazione.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono contenere adeguate informazioni in merito all’Operazione, nonché in merito:
(i) all’interesse della Società al compimento dell’Operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione;
(ii) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico- contrattuali e di altri profili caratteristici dell’Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato, fermo restando che elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera; e
(iii) nel caso in cui il Parere vincolante sia negativo o condizionato a rilievi formulati dal Comitato (o del Collegio Sindacale) e sia stato comunque approvato il compimento dell’Operazione, alle ragioni per cui sia stata comunque approvata l’Operazione, con puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.
Dell’esecuzione dell’Operazione viene data completa e tempestiva informativa, secondo quanto previsto dalle vigenti procedure aziendali, alla funzione aziendale cui è demandata la predisposizione della documentazione contabile e al Dirigente Preposto.
9. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE
9.1 Operazioni di Minore Rilevanza di competenza assembleare
Qualora un’Operazione di Minore Rilevanza con Parti Correlate o Soggetti Collegati sia di competenza dell’Assemblea o debba essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.
9.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare
Qualora un’Operazione di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate o Soggetti Collegati sia di competenza dell’Assemblea o debba essere da questa autorizzata, nella fase delle trattative, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8.
9.3 Proposta di deliberazione approvata in presenza di un Parere vincolante negativo
La proposta di deliberazione relativa a un’Operazione di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate o Soggetti Collegati da sottoporre all’Assemblea può essere approvata anche in presenza di un Parere vincolante negativo. In tale ipotesi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 cod. civ., la deliberazione potrà essere approvata solo qualora non consti il voto contrario della maggioranza dei Soci non Correlati votanti e purché i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
10. DELIBERE QUADRO
In conformità con quanto previsto dall’articolo 12 del Regolamento OPC e dalla Parte III, Cap. 11, Sez. III, paragafo 3.5 della Circolare 285, le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati tra loro omogenee e sufficientemente determinate, da realizzarsi anche tramite Società Controllate o Società Collegate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.
Fermo restando quanto previsto dal Regolamento OPC e dalla Circolare 285, anche in tema di informativa al pubblico, alle deliberazioni aventi ad oggetto l’adozione di delibere quadro devono essere applicati i principi di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.
Le delibere quadro adottate conformemente al presente articolo 10 non possono avere efficacia superiore a un anno e devono riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
In occasione dell’approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un Documento Informativo ai sensi dell’articolo 16.1.1 qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie previste con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
Alle singole Operazioni concluse in attuazione delle delibera quadro non si applicano le previsioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8. Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un Documento Informativo pubblicato ai sensi dell’articolo 10.1.4 che precede non sono computate ai fini del Cumulo di Operazioni.
11. OPERAZIONI CHE RICADONO ANCHE NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI AI SENSI DELL’ARTICOLO 136 DEL TUB
11.2 A tale fine, si precisa quanto segue:
Le Operazioni che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 136 del TUB e rilevanti ai fini dell’articolo 11.1 che precede comprendono:
(i) gli atti e le operazioni di compravendita;
(ii) le obbligazioni di qualsiasi natura (finanziaria e non finanziaria) assunte dagli Esponenti Aziendali nei confronti della Banca o da soggetti legati ad uno o più Esponenti Aziendali da un rapporto tale che di tali obbligazioni tali Esponenti Aziendali siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente; e
(iii) gli incarichi professionali (di cui la Banca d’Italia sconsiglia l'affidamento ad Esponenti Aziendali in forma sistematica ed esclusiva);
In base alla Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 della Banca d’Italia, non appaiono riconducibili all’articolo 136 del TUB i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (compresa l’apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza, la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, operazioni di pronti contro termine) resi agli Esponenti Aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela.
La nozione di obbligazione “indiretta” identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto — persona fisica (ad esempio il coniuge o altro familiare dell’Esponente Aziendale) o giuridica — diverso dall’Esponente Aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest’ultimo.
12. OPERAZIONI ESENTI E CASI DI URGENZA
12.1 Operazioni esenti
Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 16.1 della presente Procedura non si applicano:
(i) alle deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2389, comma 1, cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato), né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, cod. civ., se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
(ii) alle deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2402 cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
(iii) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF ed alle relative operazioni esecutive, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche, fermo restando quanto previsto dall’articolo 16.2, ove applicabile;
(iv) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nei precedenti punti (i) e (ii), in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
(a) Banca Generali abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall’Assemblea;
(b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori Non Esecutivi in maggioranza Indipendenti;
(c) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
(d) la remunerazione sia conforme alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
fermo restando quanto previsto dall’articolo 16.2, ove applicabile, e fermo restando che l’Amministratore Delegato ha in ogni caso la facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di rendere non applicabile l’esenzione di cui al presente punto (iv) con riferimento a specifiche deliberazioni;
(v) nel caso in cui la controparte sia una Parte Correlata Consob, alle Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
(a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall’articolo 2442 cod. civ.;
(b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
(c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall’articolo 2445 cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell’articolo 132 del TUF;
fermo restando che, qualora la controparte dell’Operazione sia un Soggetto Collegato, dovranno comunque applicarsi gli articoli 6, 7 e 8;
(vi) alle Operazioni di Importo Esiguo, fermo restando che l’Amministratore Delegato ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rendere non applicabile l’esenzione di cui al presente punto (vi) con riferimento a specifiche Operazioni di Importo Esiguo;
(vii) nel caso in cui la controparte sia una Parte Correlata Consob, ovvero nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati, alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 12.1.2 e fermo altresì restando che, in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza la cui controparte sia un Soggetto Collegato, dovranno comunque applicarsi gli articoli 6 e 8;
(ix) alle Operazioni con Soggetti Collegati (A) effettuate tra componenti del Gruppo Banca Generali quando tra questi intercorre un rapporto di Controllo (anche Controllo Congiunto) totalitario, o (B) di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.
(i) Per “Operazioni Ordinarie” si intendono le Operazioni:
(a) rientranti nell’ambito dell’ordinario esercizio9 dell’attività operativa10 – ivi inclusa, per le Operazioni da compiersi per il tramite di Società Controllate, l’attività operativa propria di queste ultime – e della connessa attività finanziaria11; e
(b) concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, che devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro;
secondo i criteri individuati dalla Società nelle proprie disposizioni interne di attuazione della presente Procedura, tempo per tempo vigenti e soggette a periodico aggiornamento; fermo restando in ogni caso che (I) ai sensi e per gli effetti della Circolare 285, non si considerano Operazioni Ordinarie le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati e (II) alle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate Consob che siano qualificabili come Operazioni Ordinarie, devono comunque applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8.
(ii) L’Amministratore Delegato ha in ogni caso la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rendere non applicabile l’esenzione di cui all’articolo 12.1.1(vii) con riferimento a specifiche Operazioni Ordinarie.
(iii) La delibera che approva Operazioni che beneficiano dell’esenzione di cui all’articolo 12.1.1(vii) deve in ogni caso contenere elementi che comprovino il carattere “ordinario” dell’operazione, eventualmente anche facendo riferimento a criteri elaborati, e opportunamente formalizzati, in via preventiva dalla Banca.
(iv) Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate Consob che siano qualificabili come Operazioni Ordinarie, ferma restando l’applicazione degli articoli 6 e 8, la Società può derogare all’obbligo di
9 Nella valutazione dell’“ordinario esercizio”, si potranno prendere in considerazione i seguenti elementi:
(i) l’oggetto dell’Operazione, (ii) la ricorrenza del tipo di Operazione nell’ambito dell’attività della Società,
(iii) la dimensione dell’Operazione, (iv) i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, (v) la natura della controparte, (iv) il momento di approvazione e di perfezionamento dell’Operazione.
10 Cfr. Comunicazione Applicativa, paragrafo 3. In conformità alle indicazioni dei principi contabili internazionali, la classificazione di un’operazione all’interno di una delle tre grandi aree di attività (operativa, di investimento, finanziaria) deve essere compiuta nel modo più appropriato secondo l’attività svolta dalla società (es: per Banca Generali la concessione di prestiti, in qualunque forma, è solitamente classificabile come attività operativa poiché essa ricade tra le attività generatrici di ricavi).
11 Questa definizione consente di includere nelle operazioni esenti anche operazioni in astratto qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell’attività operativa.
predisporre e pubblicare il Documento Informativo di cui all’articolo 16.1. In tale caso, fermo restando quanto disposto dall’articolo 17 del MAR:
(b) si applica l’articolo 16.2, indicando quali fra le Operazioni soggette a tali obblighi informativi siano state concluse avvalendosi dell’esenzione di cui a all’articolo 12.1.1(vii).
12.2 Operazioni con o tra Società Controllate o con Società Collegate
Ferma restando l’applicazione dell’articolo 16.2, sono escluse dall’ambito di applicazione della presente Procedura le Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o nelle società Collegate controparti dell’Operazione non vi siano Interessi Significativi.
12.3 Casi di urgenza
Operazioni che non sono di competenza assembleare.
(i) Xxx espressamente consentito dallo Statuto, nei casi in cui l’Operazione non sia di competenza dell’Assemblea e non debba da questa essere autorizzata, in caso di urgenza, fermi restando gli obblighi di informazione di cui all’articolo 16 e ferma restando la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, l’Operazione può essere conclusa in deroga a quanto disposto dagli articoli 7 e 8, a condizione che:
(a) qualora l’Operazione da compiere ricada nelle competenze di un Amministratore Delegato, quest’ultimo accerti la sussistenza delle specifiche ragioni di urgenza sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a scelte discrezionali e informi il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale tempestivamente e comunque prima del compimento dell’Operazione (ove il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale non ritengano sussistente il carattere di urgenza ne devono dare pronta informativa agli altri organi sociali e, alla prima occasione utile, all’Assemblea);
(b) qualora l’Operazione da compiere ricada nella competenza del Consiglio di Amministrazione: (I) il Collegio Sindacale è informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell’Operazione, e (II) il Consiglio di Amministrazione deve predisporre una relazione contente un’adeguata motivazione delle
ragioni di urgenza, verificando che le stesse si fondino su circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a scelte discrezionali (fermo restando che ove uno o più Amministratori o il Collegio Sindacale non ritengano sussistente il carattere di urgenza ne devono dare pronta informativa agli altri organi sociali e, alla prima occasione utile, all’Assemblea);
(d) l’organo che convoca l’Assembea ai fini del punto (c) che precede predisponga una relazione contenente un’adeguata motivazione delle ragioni dell’urgenza e il Collegio Sindacale riferisca all’Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza.
(e) la relazione e le valutazioni di cui al punto (d) che precede siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;
Operazioni di competenza assembleare.
(i) Xxx espressamente consentito dallo Statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale12, fermi restando gli obblighi di informazione di cui all’articolo 16, le Operazioni di competenza dell’Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate possono essere concluse in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, a condizione che all’Assemblea chiamata
12 Come precisato nel paragrafo 18 della Comunicazione Applicativa, con l’espressione “crisi aziendali” si intende fare riferimento non solo alle situazioni di acclarata crisi ma anche a situazioni di tensione finanziaria. In particolare, s’intende fare riferimento non solo ai casi di perdite rilevanti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 cod. civ., alle situazioni in cui la Società sia soggetta a procedure concorsuali ovvero, ancora, alle situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla Società o dal suo revisore, ma anche a situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare in tempi brevi in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei suddetti articoli 2446 e 2447 cod. civ. ovvero di rapido deterioramento dei coefficienti patrimoniali di vigilanza in condizioni di particolare tensione sui mercati finanziari.
a deliberare si applichino le disposizioni di cui all’articolo 12.3.1(i), lett.
(ii) Se le valutazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 12.3.1(i), lett. (d), sono negative, l’Assemblea delibera con le modalità di cui all’articolo 9.3; in caso contrario si applica l’articolo 12.3.1(i), lett. (f).
12.4 Verifica sulle applicazione dei casi e condizioni di esenzione
L’Amministratore Delegato e Direttore Generale trasmette la Comunicazione sulle Operazioni Esenti agli Amministratori Indipendenti che esprimono i Pareri su base annuale.
Gli Amministratori Indipendenti, in occasione della ricezione della Comunicazione sulle Operazioni Esenti e della Comunicazione sulle Operazioni Ordinarie, verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione e, in caso di rilievi, ne riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale nella prima occasione utile, anche al fine di esprimere rilievi in merito ai criteri di valutazione utilizzati ed eventualmente suggerire ogni opportuna modifica alla presente Procedura.
13. LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI
13.1 Limiti all’assunzione dell’Attività di Xxxxxxx
Conformemente a quanto previsto dalla Circolare 285, l’assunzione di Attività di Xxxxxxx nei confronti di Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i seguenti limiti riferiti ai fondi propri consolidati di Banca Generali:
Attività di Xxxxxxx assunta nei confronti di una Parte Correlata Non Finanziaria e relativi soggetti connessi
(i) 5% nel caso di una Parte Correlata che sia:
(a) un Esponente Aziendale; o
(b) un Partecipante di Controllo o in grado di esercitare un’Influenza Notevole sulla Società;
(ii) 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia:
(a) un Partecipante diverso da quelli del punto (i) che precede;
(b) un soggetto, diverso dal Partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
(iii) 15% in tutti gli altri casi.
Attività di Xxxxxxx assunta nei confronti di una Parte Correlata diversa da una Parte Correlata Non Finanziaria e relativi soggetti connessi
(i) 5% nel caso di una Parte Correlata che sia un Esponente Aziendale;
(ii) 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un Partecipante di controllo o in grado di esercitare un’Influenza Notevole sulla Società;
(iii) 10% nel caso di una Parte Correlata che sia:
(a) un Partecipante diverso da quelli del punto (ii) che precede;
(b) un soggetto, diverso dal Partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
(iv) 20% (venti per cento) in tutti gli altri casi.
13.2 Informativa trimestrale
Al fine di consentire agli organi aziendali di assicurare il costante rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Xxxxxxx con Soggetti Collegati viene data completa informativa almeno trimestrale agli organi aziendali idonei a consentire
un adeguato monitoraggio sul rispetto dei limiti, anche da parte degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.
13.3 Casi di superamento dei limiti prudenziali alle Attività di Xxxxxxx con Soggetti Collegati
La funzione di Risk Management, responsabile del monitoraggio dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio di Banca Generali, assicura in via continuativa il rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio verso i Soggetti Collegati.
Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa di Banca Generali uno o più limiti prudenziali siano superati, la funzione di Risk Management comunica il superamento all’Amministratore Delegato e al Direttore Generale, i quali informano alla prima data utile il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. In casi di superamento dei limiti di cui al precedente articolo 13.1, le Attività di Xxxxxxx devono essere ricondotte entro i limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine la funzione di Risk Management predisporrà, un piano di rientro che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, entro 45 (quarantacinque) giorni dal superamento del limite. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d’Italia entro 20 (venti) giorni dall’approvazione del Consiglio di Amministrazione, insieme ai verbali recanti le relative deliberazioni.
Fino a quando le Attività di Xxxxxxx non siano rientrate nei limiti, l’eccedenza contribuisce al calcolo del requisito patrimoniale complessivo.
Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù di una partecipazione detenuta da Banca Generali o di una società del Gruppo Banca Generali, i diritti amministrativi connessi con la suddetta partecipazione sono sospesi.
14. DIREZIONE E COORDINAMENTO. OPERAZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLATE,
ITALIANE O ESTERE
14.1 La presente Procedura si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Collegati:
(i) poste in essere per effetto dell’attività di direzione e coordinamento della Banca sulle Società Controllate; e
(ii) che debbono essere preventivamente esaminate o approvate dalla Società.
14.2 Devono in ogni caso essere preventivamente autorizzate dalla Banca le Operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Collegati che le Società Controllate, italiane o estere, intendano porre in essere e che siano qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza e quelle previste dall’articolo 136 del TUB.
14.3 Al fine di dare attuazione a quanto sopra previsto, le Società Controllate informano tempestivamente l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale riguardo alle Operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Collegati della Società che intendono approvare, trasmettendo le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura.
15. REGOLE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O EXTRAGIUDIZIALI
In conformità a quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 11, Sezione III, della Circolare 285, in caso di Operazioni concluse con Soggetti Collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, l’organo competente a deliberare sui passaggi a perdita o accordi transattivi deve in ogni caso assicurare che il Comitato sia coinvolto attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati in merito a tali Operazioni.
16. INFORMAZIONE AL PUBBLICO E ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA
16.1 Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza
Predisposizione del Documento Informativo.
(i) In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate Consob, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate italiane o estere, la Funzione Preposta, avvalendosi della collaborazione delle altre funzioni aziendali, predispone un documento informativo redatto in conformità all’Allegato 4 del Regolamento OPC (il “Documento Informativo”).
(ii) Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora la soglia di rilevanza venga superata per Cumulo di Operazioni. Ai fini del Cumulo di Operazioni rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate italiane o estere e non si considerano le Operazioni eventualmente escluse ai sensi dell’articolo 10. In tale ipotesi, il Documento Informativo contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del Cumulo di Operazioni.
(iii) Ai fini di cui al precedente punto (ii), la Funzione Preposta si coordina con le competenti funzioni delle Società Controllate impartendo per conto della Società, ai sensi dell’articolo 114, comma 2, del TUF, le disposizioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento Informativo.
(iv) Qualora, in relazione ad un’Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti essa può pubblicare un unico Documento Informativo che contenga le informazioni richieste dal punto (i) che precede e dai predetti articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti.
Modalità e termini per la pubblicazione del Documento Informativo.
Fermo quanto previsto dall’articolo 17 del MAR, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti:
(i) entro 7 (sette) giorni dall’approvazione dell’Operazione;
(ii) qualora l’organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile;
(iii) nei casi di competenza o di autorizzazione dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 9, entro 7 (sette) giorni dall’approvazione della proposta da sottoporre all’Assemblea;
(iv) qualora il superamento della soglia sia determinato da un Cumulo di Operazioni, (I) entro 15 (quindici) giorni decorrenti dall’approvazione dell’Operazione o dalla conclusione del contratto che ha determinato il superamento della soglia di rilevanza, o (II) qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell’approvazione dell’Operazione o della conclusione del contratto che ha determinato il superamento della soglia di rilevanza;
(v) nel caso previsto dal punto (iv) dell’articolo 16.1.1 che precede, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.
Pareri degli Amministratori Indipendenti e degli esperti indipendenti.
(i) Nei termini previsti dal precedente articolo 16.1.2 la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito internet, gli eventuali Pareri degli Amministratori Indipendenti e gli eventuali i pareri degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell’articolo 6.2 e quelli rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione.
(ii) Con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti di cui al precedente punto (i), la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell’Allegato 4, motivando tale scelta.
Contesualmente alla diffusione al pubblico, la Società trasmette alla Consob il Documento Informativo e i pareri indicati nell’articolo 16.1.3 che precede mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.
16.2 Informativa periodica
La Banca fornisce, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione, informazione:
(i) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
(ii) sulle altre eventuali singole operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Collegati, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca;
(iii) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate Consob e/o Soggetti Collegati descritte nell’ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.
La Banca indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell’ambito delle informazioni previste ai sensi del presente articolo 16.2 quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell’esenzione di cui all’articolo 12.1.1(vii) (Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard).
16.3 Comunicazioni al pubblico ai sensi dell’articolo 17 del MAR
Qualora un’operazione con Parti Correlate o con Soggetti Collegati sia resa nota dalla Società con la diffusione di un comunicato ai sensi dell’articolo 17 del MAR, quest’ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:
(i) la descrizione dell’Operazione;
(ii) l’indicazione che la controparte dell’Operazione è una Parte Correlata o Soggetto Collegato e la descrizione della natura della correlazione;
(iii) la denominazione o il nominativo della controparte dell’Operazione;
(v) la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’Operazione e, in particolare, se la Banca si è avvalsa di un caso di esenzione previsto ai sensi dell’articolo 10 della presente Procedura;
(vi) l’eventuale approvazione dell’Operazione nonostante l’avviso contrario degli Amministratori Indipendenti o comunque in caso di Parere negativo.
16.4 Obblighi informativi previsti dalla Circolare 285
Le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d’Italia
– su base individuale e consolidata – con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.
17. CONTROLLI INTERNI
La Banca si è dotata di processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche e delle procedure interne.
In tale ambito:
(i) la Direzione Risk e Capital Adequacy cura la verifica dei rischi, inclusi quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con i Soggetti Collegati, e il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell’operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nel Risk Appetite Framework;
(ii) il Servizio Compliance verifica l’esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna; inoltre fornisce, ove necessario, supporto e collaborazione alla Funzione Proponente e alla Funzione Preposta nella fase istruttoria della pratica da sottoporre al Comitato e al competente organo deliberante;
(iii) la Direzione Internal Audit verifica l’osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all’organo con funzione di controllo ed agli organi di vertice della Banca, e riferisce periodicamente agli organi sociali circa l’esposizione complessiva della Banca o del gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
(iv) il Comitato svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell’attività con gli indirizzi strategici gestionali.
ALLEGATO 1
Modello di “Questionario” per le persone fisiche
relativo alla procedura per le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati di Banca Generali S.p.A.
Individuazione delle Parti Correlate Consob e dei Soggetti Collegati di Banca Generali S.p.A. ai sensi della “Procedura in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati” approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2021.
Dati Personali e data compilazione del Questionario
Nome e Cognome | |
Data e luogo di nascita | |
Indirizzo (domicilio) | |
Codice Fiscale | |
Carica | |
Data compilazione del questionario |
1. – Stretti Familiari
1) il coniuge (13) o il convivente
Generalità | Domicilio | Codice Fiscale |
2) i Suoi figli
Generalità | Domicilio | Codice Fiscale |
3) le persone a Suo carico
Generalità | Domicilio | Codice Fiscale |
4) i figli del coniuge o del Suo convivente
13 Inclusi i coniugi separati.
Generalità | Domicilio | Codice Fiscale |
5) le persone a carico del coniuge o del Suo convivente
Generalità | Domicilio | Codice Fiscale |
6) I Suoi parenti fino al secondo grado14
Generalità | Domicilio | Codice Fiscale |
7) Altri stretti familiari che possono influenzarLa ovvero essere da Lei influenzati nei loro rapporti con Banca Generali S.p.A.
Generalità | Domicilio | Codice Fiscale |
14 Per “parenti sino al secondo grado” si intendono: (i) padre/madre – figlio/a; (ii) xxxxxx (figlio/a del figlio/a) – fratello/sorella
2.A - Rapporti mediati
Esistono entità italiane o estere nelle quali Lei esercita direttamente o indirettamente 1) il controllo o il controllo congiunto, 2) un’influenza notevole, ovvero 3) entità italiane o estere nelle quali Lei è in grado, anche in assenza di una partecipazione significativa, di nominare da solo uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica (anche sulla base di patti o di clausole statutarie)?
SI NO
Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella:
Denominazione sociale dell’entità | Sede | Codice Fiscale/ Partita IVA | Natura della Correlazione* | Ulteriori Informazioni |
Nella casella “Natura della correlazione” le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:
- il n. 1 per il rapporto di controllo o controllo congiunto;
- il n. 2 per il rapporto di influenza notevole;
- il n. 3 per la fattispecie in cui Lei sia in grado, anche in assenza di una partecipazione significativa, di nominare da solo uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica (anche sulla base di patti o di clausole statutarie).
Con riferimento al solo punto n. 3, nella casella Ulteriori Informazioni, si prega di (i) indicare il numero dei componenti dell’organo con funzione di gestione e/o dell’organo con funzione di supervisione strategica che Lei è in grado di nominare da solo e (ii) fornire ulteriori informazioni in merito alla clausola statutaria ovvero previsione parasociale in virtù della quale Lei è legittimato a nominare tali componenti dell’organo con funzione di gestione e/o dell’organo con funzione di supervisione strategica.
2.B – Rapporti mediati
Esistono entità italiane o estere nelle quali i Suoi Stretti Familiari esercitano direttamente o indirettamente 1) il controllo o il controllo congiunto, 2) un’influenza notevole, ovvero 3) entità italiane o estere nelle quali i Suoi stretti familiari siano in grado, anche in assenza di una partecipazione significativa, di nominare da solo uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica (anche sulla base di patti o di clausole statutarie)?
SI NO
Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella:
Nome e cognome dello stretto familiare**:
Denominazione sociale dell’entità | Sede | Codice Fiscale/ Partita IVA | Natura della Correlazione* | Ulteriori Informazioni |
Nella casella “Natura della correlazione” le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:
- il n. 1 per il rapporto di controllo o controllo congiunto;
- il n. 2 per il rapporto di influenza notevole;
- il n. 3 per la fattispecie in cui un Suo Stretto Familiare sia in grado, anche in assenza di una partecipazione significativa, di nominare da solo uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica (anche sulla base di patti o di clausole statutarie).
Con riferimento al solo punto n. 3, nella casella Ulteriori Informazioni, si prega di (i) indicare il numero dei componenti dell’organo con funzione di gestione e/o dell’organo con funzione di supervisione strategica che un Suo Stretto Familiare è in grado di nominare da solo e
(ii) fornire ulteriori informazioni in merito alla clausola statutaria ovvero previsione parasociale in virtù della quale un Suo Stretto Familiare
è legittimato a nominare tali componenti dell’organo con funzione di gestione e/o dell’organo con funzione di supervisione strategica.
** Qualora più Stretti Familiari si trovino nella situazione di cui al punto (2.B) la preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun Stretto Familiare.
Modello di “Questionario” per le persone giuridiche
relativo alla procedura per le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati di Banca Generali S.p.A.
Individuazione delle Parti Correlate Consob e dei Soggetti Collegati di Banca Generali S.p.A. ai sensi della “Procedura in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati” approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2021.
Dati Identificativi e data compilazione del questionario
Denominazione sociale dell’entità | |
Sede | |
Codice Fiscale/ Partita IVA | |
Percentuale di partecipazione detenuta in Banca Generali S.p.A. | |
Data compilazione del questionario |
1. - Rapporti mediati
Esistono entità italiane o estere nelle quali l’entità esercita direttamente o indirettamente 1) il controllo o il controllo congiunto, 2) un’influenza notevole, ovvero 3) entità italiane o estere nelle quali l’entità è in grado, anche in assenza di una partecipazione significativa, di nominare da solo uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica (anche sulla base di patti o di clausole statutarie)?
Esistono società che controllano l’entità?
SI NO
Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella:
Denominazione sociale dell’entità | Sede | Codice Fiscale/ Partita IVA | Natura della Correlazione* | Ulteriori Informazioni |
Nella casella “Natura della correlazione” le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:
- il n. 1 per il rapporto di controllo o controllo congiunto;
- il n. 2 per il rapporto di influenza notevole;
- il n. 3 per la fattispecie in cui l’entità sia in grado, anche in assenza di una partecipazione significativa, di nominare da sola uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica (anche sulla base di patti o di clausole statutarie).
Con riferimento al solo punto n. 3, nella casella Ulteriori Informazioni, si prega di (i) indicare il numero dei componenti dell’organo con funzione di gestione e/o dell’organo con funzione di supervisione strategica che l’entità è in grado di nominare da sola e (ii) fornire ulteriori informazioni in merito alla clausola statutaria ovvero previsione parasociale in virtù della quale l’entità è legittimata a nominare tali componenti dell’organo con funzione di gestione e/o dell’organo con funzione di supervisione strategica.
Note
Si riportano di seguito le attuali definizioni di “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” come individuate ai sensi della Procedura in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati di Banca Generali S.p.A.
1. Definizione di Controllo
1.1 IFRS 10, paragrafo 6
An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.
Thus, an investor controls an investee if and only if the investor has all the following:
a) power over the investee (see paragraphs 10–14 of the IFRS 10);
b) exposure, or rights, to variable returns from its involvement with
c) the investee (see paragraphs 15 and 16 of the IFRS 10); and
d) the ability to use its power over the investee to affect the amount of the investor’s returns (see paragraphs 17 and 18 of the IFRS 10).
1.2 Art. 23 TUB
Rientrano nella nozione di controllo anche le fattispecie di cui all’art. 23 TUB. Si riporta di seguito il testo dell’art. 23 TUB.
“Il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.
Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364 bis del codice civile;
b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a. la trasmissione degli utili o delle perdite;
b. il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c. l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
d. l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
d) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.
2. Definizione di controllo congiunto
2.1 IFRS 11, paragrafo 7
Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.”
2.2 Circolare 285
Secondo quanto previsto dalla Circolare 285, rientrano nella nozione di soggetti che esercitano il controllo congiunto anche gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.
3. Definizione di influenza notevole
3.1 IAS 28, definizioni, paragrafi 5 e 6
“Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control of those policies.
If an entity holds, directly or indirectly (e.g. through subsidiaries), 20 per cent or more of the voting power of the investee, it is presumed that the entity has significant influence, unless it can be clearly demonstrated that this is not the case. Conversely, if the entity holds, directly or indirectly (e.g. through subsidiaries), less than 20 per cent of the voting power of the investee, it is presumed that the entity does not have significant influence, unless such influence can be clearly demonstrated. A substantial or majority ownership by another investor does not necessarily preclude an entity from having significant influence.
The existence of significant influence by an entity is usually evidenced in one or more of the following ways:
(a) representation on the board of directors or equivalent governing body of the investee;
(b) participation in policy-making processes, including participation in decisions about dividends or other distributions;
(c) material transactions between the entity and its investee;
(d) interchange of managerial personnel; or
(e) provision of essential technical information.”.
3.2 Circolare 285
Ai fini dell’accertamento dell’influenza notevole rilevano anche le circostanze previste dalla Circolare 285.
L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.
In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
(i) essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
(ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
(iii) l’esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” (come definite nella Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, della Circolare 285), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.