1° gennaio 2022
Statuto
1° gennaio 2022
Federazione dei fornitori di servizi per persone con bisogni di assistenza
2 / ARTISET — STATUTO
Contenuto
Art. 1 | Nome, forma giuridica e sede | 5 |
Art. 2 | Scopo | 5 |
Art. 3 | Principio dell’organizzazione | 5 |
I. Nome, sede, scopo 5
II. Affiliazione 6
Art. 4 Principio dell’affiliazione 6
Art. 5 Adesione e passaggio 6
Art. 6 Quote associative 6
Art. 7 Diritti e doveri dei membri 6
Art. 8 Protezione dei dati e della personalità 7
Art. 9 Uscita ed espulsione 7
III . Mezzi finanziari 8
Art. 10 Finanze 8
Art. 11 Anno contabile 8
Art. 12 Responsabilità 8
IV. Organizzazione 9
A. Principi 9
Art. 13 Organi di ARTISET 9
Art. 14 Rappresentanza dei membri 9
B. Assemblea dei delegati della federazione 9
Art. 15 Composizione 9
Art. 16 Compiti 9
Art. 17 Procedura di convocazione e di richiesta 10
Art. 18 Svolgimento, votazioni ed elezioni 10
C. Comitato direttivo della federazione 10
Art. 19 Composizione 10
Art. 20 Competenze 11
Art. 21 Organizzazione e modalità di lavoro 11
D. Conferenza di settore 11
Art. 22 Composizione 11
Art. 23 Compiti 11
Art. 24 Procedura di convocazione e di richiesta 12
Art. 25 Svolgimento, votazioni ed elezioni 12
E. Il consiglio di settore 12
Art. 26 Composizione 12
Art. 27 Competenze 12
Art. 28 Organizzazione e modalità di lavoro 13
ARTISET — STATUTO / 3
F. Organo di revisione 13
Art. 29 Organo di revisione 13
G. Segretariato 13
Art. 30 Segretariato 13
V. Disposizioni conclusive e transitorie 14
Art. 31 Fusione 14
Art. 32 Scioglimento 14
Art. 33 Iscrizione nel registro di commercio 14
Art. 34 Entrata in vigore 14
Art. 35 Disposizioni transitorie 14
ARTISET — STATUTO / 4
I. Nome, sede, scopo
Art. 1 Nome, forma giuridica e sede
1 ARTISET è un’associazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 60 segg. CC. L’associazione non persegue scopi commerciali e non ha scopo di lucro.
2 È indipendente sul piano politico e confessionale, apprezza la diversità e il coinvolgimento delle persone con bisogni di assistenza ed è attiva su tutto il territorio svizzero.
3 La sua sede si trova a Berna.
Art. 2 Scopo
1 ARTISET è la Federazione delle associazioni di catego- ria dei fornitori di servizi per persone con bisogni di assistenza.
2 Sostiene i propri membri nell’adempimento e nello sviluppo del loro compito di tutelare la dignità e i diritti delle persone con bisogni di assistenza e di promuoverne la qualità della vita.
3 Aiuta i propri membri nel loro mandato formativo e nell’acquisizione di un numero sufficiente di specialisti. Presta servizi che contribuiscono all’esecuzione del mandato dei membri.
4 Coordina e rappresenta gli interessi tecnici e politici dei suoi membri su tutto il territorio svizzero e contribuisce alla definizione delle condizioni quadro imprenditoriali e specialistiche dei settori.
5 Cura i contatti con organizzazioni con obiettivi simili in Svizzera e all’estero.
6 Può aderire a partecipazioni e partnership laddove queste apportino vantaggi diretti ai membri e al loro mandato sociale.
Art. 3 Principio dell’organizzazione
1 ARTISET è costituita da associazioni di categoria, prive di personalità giuridica, che garantiscono il rispetto degli interessi specifici dei loro membri e dispongono pertanto di organi e competenze propri.
2 ARTISET è costituita dalle tre associazioni di categoria seguenti: CURAVIVA (fornitori di servizi per persone anziane), INSOS (fornitori di servizi per persone portatrici di handicap) e YOUVITA (fornitori di servizi per bambini e adolescenti).
3 Le associazioni di categoria agiscono in stretta coordi- nazione e curano le sinergie.
5 / ARTISET — STATUTO
II. Affiliazione
Art. 4 Principio dell’affiliazione
1 ARTISET prevede due forme di affiliazione con diritto di voto:
a) membri collettivi, ossia associazioni regionali o cantonali di diritto privato facenti parte di organizzazi- oni che forniscono servizi per persone con bisogno d’assistenza; essi enti indipendenti;
b) membri individuali, ossia fornitori di servizi che come compito principale lavorano direttamente a favore di persone con bisogno d’assistenza.
2 ARTISET può ammettere, oltre ai membri con diritto di voto, anche membri senza diritto di voto. Nel quadro di un regolamento possono essere create diverse categorie di membri senza diritto di voto, i cui diritti e doveri possono essere definiti.
3 I membri collettivi sono membri di tutte le associazioni di categoria nelle quali sono attivi i loro rispettivi membri. L’affiliazione dei membri individuali nella Federazione ARTISET avviene tramite l’associazione di categoria con la maggiore affinità alla loro attività.
4 Nel quadro delle disposizioni statutarie all’interno di un regolamento dei membri, le associazioni di categoria disciplinano i requisiti delle singole categorie di membri. Nel regolamento dei membri possono limitare le cate- gorie di membri o rinunciare a singole categorie ed emanare ulteriori disposizioni sull’adesione, l’uscita o l’espulsione.
5 I membri devono avere sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
Art. 5 Adesione e passaggio
1 L’affiliazione ad ARTISET avviene mediante domanda di affiliazione.
2 Prima di decidere in merito all’ammissione di un membro individuale, l’associazione di categoria di ARTISET interessata consulta i membri collettivi del cantone di ubicazione.
3 L’ammissione di un membro è decisa dalla direzione di ARTISET su richiesta dell’associazione di categoria interessata. Se la direzione respinge una richiesta, la decisione deve essere motivata.
4 Per il passaggio da un’associazione di categoria a un’altra si applicano le stesse disposizioni valide in caso di adesione.
5 L’affiliazione entra in vigore con la conferma scritta dell’accettazione da parte di ARTISET.
6 Nell’ambito di regolamento dei membri possono essere emanate disposizioni complementari concernenti l’ade- sione e il passaggio.
Art. 6 Quote associative
1 Ogni membro è tenuto al pagamento di una quota asso- ciativa annuale.
2 ARTISET emana un regolamento sulle quote associative che stabilisce le regole per la determinazione delle quote associative, sia per i membri con diritto di voto sia per quelli senza diritto di voto.
3 Nell’ambito del regolamento sulle quote associative, le associazioni di categoria stabiliscono l’ammontare delle quote associative per le loro categorie di membri.
4 I membri uscenti o espulsi devono versare la loro quota fino alla fine dell’anno civile in corso.
Art. 7 Diritti e doveri dei membri
1 I membri con diritto di voto esercitano i loro diritti di partecipazione nell’ambito della Federazione ARTISET e della loro associazione di categoria.
2 I membri con diritto di voto hanno accesso a tutte le prestazioni e le offerte di ARTISET e delle sue associazio- ni di categoria. Il regolamento dei membri senza diritto di voto può limitare l’accesso alle prestazioni e alle offerte.
ARTISET — STATUTO / 6
3 I membri si impegnano a:
a) rispettare i principi stabiliti dall’assemblea dei delegati di ARTISET;
b) adempiere alle ulteriori regole vincolanti stabilite dall’assemblea dei delegati;
c) adempiere agli ulteriori obblighi stabiliti dalle associ- azioni di categoria nel regolamento dei membri.
Art. 8 Protezione dei dati e della personalità
1 I membri autorizzano ARTISET a procurarsi e trattare i dati necessari relativi all’affiliazione. I dati relativi all’affili- azione vengono memorizzati.
2 I dati dei membri possono essere utilizzati per i propri gli scopi dell’associazione.
Art. 9 Uscita ed espulsione
1 L’uscita avviene in caso di disdetta o espulsione.
2 L’uscita da ARTISET è possibile per iscritto alla fine dell’anno civile con un termine di disdetta di sei mesi. L’uscita comporta contemporaneamente l’uscita dalla Federazione e dall’associazione di categoria.
3 Il Comitato di ARTISET ha il diritto di espellere un membro che violi gravemente lo statuto o i regolamenti di ARTISET o le decisioni degli organi competenti, in caso di mancato pagamento della quota associativa o in caso di espulsione da parte da un membro collettivo.
4 L’espulsione avviene previa udienza preliminare, con comminatoria scritta di espulsione e con la concessione di un termine entro il quale le mancanze contestate devono essere eliminate.
5 Il membro interessato può presentare ricorso contro la decisione di espulsione all’assemblea dei delegati entro 30 giorni. Se viene inoltrato ricorso contro l’espulsione, i diritti di partecipazione del membro restano sospesi per tutta la durata della procedura di ricorso.
6 I membri che cessano o vengono esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio di ARTISET.
7 Nell’ ambitio di regolamento dei membri possono essere emanate disposizioni complementari sull’uscita e l’espulsione.
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III. Mezzi finanziari
Art. 10 Finanze
1 ARTISET – Federazione e associazioni di categoria – si procura i propri mezzi attraverso:
a) i contributi annuali dei membri;
b) le prestazioni, i contributi e le sovvenzioni del settore pubblico e di terzi;
c) ricavi da corsi e prestazioni di servizio;
d) donazioni e legati;
e) interessi e altri ricavi;
f) altre entrate.
Art. 11 Anno contabile
1 L’anno contabile corrisponde all’anno civile.
Art. 12 Responsabilità
1 Per gli impegni della Federazione e delle associazioni di categoria risponde esclusivamente il patrimonio di ARTISET.
2 È esclusa ogni responsabilità dei membri.
ARTISET — STATUTO / 8
IV. Organizzazione
A. Principi
Art. 13 Organi di ARTISET
1 Gli organi di ARTISET sono:
a) Assemblea dei delegati della Federazione
b) Comitato della Federazione
c) Conferenze di settore
d) Consigli di settore
e) Organo di revisione
f) Segretariato
2 Le disposizioni relative a tali organi che vanno oltre il presente statuto sono stabilite, per quanto necessario, in un regolamento di organizzazione.
Art. 14 Rappresentanza dei membri
1 I membri con diritto di voto sono rappresentati da delegati sia alle conferenze di settore sia all’assemblea dei delegati della Federazione.
2 I delegati alle conferenze di settore e all’assemblea dei delegati della Federazione sono nominati dai membri.
3 La procedura elettorale è disciplinata nel regolamento dei membri. In tale contesto si tiene conto delle disposizi- oni della federazione in materia di rappresentanza delle associazioni di categoria. Qui si disciplina la rappresent- anza dei membri collettivi e dei membri individuali.
B. Assemblea dei delegati della federazione
Art. 15 Composizione
1 L’assemblea dei delegati di ARTISET è composta da 81 delegati.
2 I delegati sono composti dai delegati delle associazioni di categoria.
3 Ogni associazione di categoria dispone in modo paritario di 27 delegati (uno per ogni cantone, più uno per il Principato del Liechtenstein).
4 In caso di impedimento motivato, i delegati eletti possono nominare autonomamente un/a sostituto/a. La sostituzione necessita di una delega scritta.
5 Un/una delegato/a può rappresentare al massimo tre voti.
6 I membri del Comitato della Federazione partecipano all’assemblea dei delegati con voto consultivo.
Art. 16 Compiti
1 In qualità di organo supremo di ARTISET, l’assemblea dei delegati decide in merito alle questioni seguenti:
a) approvazione di temi prioritari trasversali;
b) elezione del/della presidente o del Co-Presidente di ARTISET;
c) conferma dei presidenti delle associazioni di categoria in qualità di membri del Comitato di ARTISET;
d) elezione degli altri membri del Comitato di ARTISET;
e) nomina dell’organo di revisione;
f) approvazione dei conti annuali;
g) approvazione del rapporto annuale;
h) approvazione dell’operato del Comitato;
i) modifiche dello statuto;
j) deliberazione sulle disposizioni del regolamento dei membri, comuni a tutte le associazioni di categoria;
k) deliberazione sul regolamento sulle quote associative, che stabilisce le regole per la determinazione delle quote associative;
l) deliberazione sulle richieste dei delegati;
m) presa di posizione su tutte le altre questioni sottopos- te dal Comitato all’assemblea dei delegati;
n) fusione con altre organizzazioni;
o) scioglimento di un’associazione di categoria su richiesta della stessa;
p) ammissione e formazione di una nuova associazione di categoria;
q) scioglimento della Federazione e scelta dei liquidatori.
Art. 17 Procedura di convocazione e di richiesta
1 L’assemblea ordinaria dei delegati si svolge di norma nel 2° trimestre dell’anno civile, in presenza o, in casi
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eccezionali, virtualmente con mezzi elettronici. Viene convocata elettronicamente dal Comitato.
2 Il Comitato o un quinto dei delegati o dei membri possono esigere la convocazione di un’assemblea straordinaria dei delegati, che deve svolgersi in presenza o, in casi eccezionali, virtualmente con mezzi elettronici entro due mesi dalla presentazione della richiesta.
3 Le procedure di convocazione e di richiesta si svolgono per via elettronica.
4 Le richieste dei delegati per i punti all’ordine del giorno devono essere presentate entro e non oltre dieci settima- ne prima dell’assemblea dei delegati.
5 L’invito all’assemblea dei delegati, completo dell’ordine del giorno e dei relativi allegati, viene inviato dei delegati almeno sei settimane prima dell’assemblea.
6 Le richieste dei delegati relative alle questioni all’ordine del giorno devono essere presentate al Comitato al più tardi 3 settimane prima dell’assemblea dei delegati.
7 Le mozioni presentate sui punti all'ordine del giorno devono essere inviate ai delegati almeno dieci giorni prima dell'assemblea dei delegati.
Art. 18 Svolgimento, votazioni ed elezioni
1 L’assemblea dei delegati ha potere deliberativo indipen- dentemente dal numero dei voti di delegati presenti.
2 L’assemblea dei delegati è presieduta dal/dalla presi- dente (e, in caso di impedimento, dal/dalla vicepresiden- te) di ARTISET.
3 L’assemblea dei delegati decide a maggioranza dei voti espressi dai delegati presenti (senza astensioni). La presenza è definita dalla presenza fisica o dalla presenza su supporto elettronico di delegati chiaramente identifica- bili.
4 Per la modifica delle disposizioni statutarie relative alla conferenza di settore (parte D) e al consiglio di settore
(parte E) è necessaria la maggioranza dei voti espressi dai delegati presenti di ogni associazione settoriale (senza astensioni).
5 Per lo scioglimento di un’associazione di categoria è necessario il consenso dei tre quarti dei delegati di tale associazione e della maggioranza dei delegati di tutte le associazioni di categoria presenti all’assemblea dei delegati.
6 Un’associazione di categoria può porre un veto contro una decisione presa ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 lett. a), j),
k) e l) del presente statuto. A questo scopo è necessario il consenso di almeno due terzi dei delegati presenti dell’associazione di categoria.
C. Comitato direttivo della federazione
Art. 19 Composizione
1 Il Comitato di ARTISET si compone di:
a) la/il presidente o la copresidenza;
b) i presidenti delle associazioni di categoria;
c) altre 3-5 persone.
2 La composizione considera la diversità e i settori rappresentati da ARTISET. Sono garantite la rappresent- anza della Svizzera latina e la rappresentanza di genere. La copresidenza è possibile. Entrambe le persone dispongono di un voto ciascuna.
3 Il mandato dura quattro anni. In caso di elezioni supple- tive, i membri del Comitato sono eletti per il resto del mandato. Per due volte è possibile la rielezione.
4 È esclusa la sostituzione.
5 Almeno un membro della direzione partecipa alle riunioni del Comitato con voto consultivo.
Art. 20 Competenze
1 Il Comitato è responsabile della direzione strategica di ARTISET. Esso ha tutte le competenze non espressamen-
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te attribuite a un altro organo, attribuite dal presente statuto o dai regolamenti previsti dallo statuto.
2 Il Comitato si concentra sui temi tecnici e politici trasversali e soprattutto nazionali, nonché sullo sviluppo dell’offerta di formazione e servizi.
3 Tra le competenze del Comitato rientrano:
a) nomina e licenziamento del/della direttore/trice della Federazione nonché nomina e licenziamento di altri membri della direzione;
b) conferma dell’elezione dei direttori delle associazioni di categoria in qualità di membri della direzione di ARTISET;
c) assegnazione dell’incarico alla direzione di ARTISET;
d) emanazione e modifica del regolamento organizzativo e di altri regolamenti non previsti nel presente statuto al fine di garantire una gestione di ARTISET orientata agli obiettivi e agli scopi;
e) emanazione e modifica del regolamento spese e indennità;
f) convocazione e preparazione dell’assemblea dei delegati e delle assemblee straordinarie dei delegati nonché attuazione delle delibere dell’assemblea dei delegati;
g) deliberazione sulla strategia e sulla Carta dei principi di ARTISET, compresa la pianificazione finanziaria e delle attività a medio termine;
h) deliberazione sul bilancio annuale di ARTISET, tenendo conto delle richieste di bilancio presentate dalle associazioni di categoria, nonché sui principi di finanziamento della Federazione;
i) deliberazione in merito a possibili investimenti e disinvestimenti relativi agli investimenti di capitale;
j) deliberazione sull’espulsione dei membri;
k) formalizzazione di partenariati strategici con organiz- zazioni con obiettivi simili a livello nazionale e interna- zionale, nella misura in cui tale compito non sia delegato alle associazioni di categoria o alla direzio- ne;
l) regolamentazione della gestione dei reclami da parte dei membri.
Art. 21 Organizzazione e modalità di lavoro
1 Il Comitato si autocostituisce, con riserva dell’elezione del/della presidente della Federazione. Esso nomina almeno un/una vicepresidente, tranne nel caso di una copresidenza eletta.
2 Se un membro del copresidenza si dimette prima della scadenza del mandato, la persona restante in carica assume la presidenza fino al termine del mandato.
3 Il Comitato disciplina in un regolamento organizzativo i dettagli concernenti il modo di lavorare del Comitato, la collaborazione con i Consigli di settore e la direzione nonché le modalità di lavoro della copresidenza.
D. Conferenza di settore
Art. 22 Composizione
1 Ogni associazione di categoria ha una conferenza di settore, sulla cui composizione ogni associazione di categoria determina nel proprio regolamento dei membri.
2 L’associazione di categoria disciplina nel regolamento dei membri l’elezione dei suoi rappresentanti all’assemb- lea dei delegati. Tiene conto delle disposizioni dell’art. 15 nonché delle decisioni dell’assemblea dei delegati al riguardo.
Art. 23 Compiti
1 La conferenza di settore si occupa di:
a) approvazione di temi prioritari specifici del settore;
b) elezione del/della presidente dell’associazione di categoria;
c) elezione dei membri del Consiglio di settore;
d) deliberazione sulle parti specifiche del settore del regolamento dei membri della rispettiva associazione di categoria;
e) determinazione dell’ammontare della quota associati- va per i membri rappresentati nell’associazione di categoria.
11 / ARTISET — STATUTO
2 Ogni associazione di categoria può delegare alla conferenza di settore ulteriori compiti e stabilire regole procedurali semplificate a tal fine.
Art. 24 Procedura di convocazione e di richiesta
1 La conferenza di settore serve a trattare le questioni statutarie ai sensi dell’art. 23 cpv. 1. Essa si svolge una volta l’anno, in presenza o, in casi eccezionali, virtual- mente con mezzi elettronici. Viene convocata dal Consig- lio di settore.
2 Le conferenze di settore possono essere convocate contemporaneamente all’assemblea dei delegati della Federazione ARTISET.
3 Il Consiglio di settore o un quinto dei suoi delegati possono esigere la convocazione di una conferenza di settore straordinaria, che deve svolgersi in presenza o, in casi eccezionali, virtualmente con mezzi elettronici entro due mesi dalla presentazione della richiesta.
4 Le procedure di convocazione e di richiesta si svolgono per via elettronica, incluso l’invito.
5 Le richieste dei delegati per i punti all’ordine del giorno devono essere presentate entro e non oltre dieci settima- ne prima dell’conferenza di settore.
6 L’invito alla conferenza di settore, completo dell’ordine del giorno e dei relativi allegati, viene inviato dei delegati almeno sei settimane prima dell’assemblea.
7 Le richieste dei delegati relative alle questioni all’ordine del giorno devono essere presentate al Consiglio di settore al più tardi tre settimane prima della conferenza di settore.
8 Le mozioni presentate sui punti all'ordine del giorno devono essere inviate ai delegati almeno dieci giorni prima della conferenza di settore.
Art. 25 Svolgimento, votazioni ed elezioni
1 La conferenza di settore ha potere deliberativo indipen- dentemente dal numero dei voti di delegati presenti.
2 La conferenza di settore è presieduta dal/dalla presi- dente (e, in caso di impedimento, dal/dalla vicepresiden- te) dell’associazione di categoria.
3 La conferenza di settore decide a maggioranza dei voti espressi dai delegati presenti (senza astensioni). La presenza è definita dalla presenza fisica o dalla presenza su supporto elettronico di delegati chiaramente identificabili.
E. Il consiglio di settore
Art. 26 Composizione
1 Ogni associazione di categoria ha un Consiglio di settore composto come segue:
• presidente dell’associazione di categoria;
• altre 4-8 persone.
2 La composizione considera la diversità. Sono garantite la rappresentanza della Svizzera latina e la rappresent- anza di genere.
3 Il mandato dura quattro anni. In caso di elezioni supple- tive, i membri del Consiglio di settore sono eletti per il resto del mandato. Per due volte è possibile la rielezione.
4 È esclusa la sostituzione.
5 Il/la direttore/trice dell’associazione di categoria parteci- pa alle riunioni con voto consultivo.
Art. 27 Competenze
1 Il Consiglio di settore è responsabile della gestione strategica dell’associazione di categoria e della tutela degli interessi specialistici e settoriali, nel rispetto delle decisioni e delle condizioni quadro comuni concordate all’interno della Federazione ARTISET, nonché in coordin- amento con gli altri consigli di settore.
ARTISET — STATUTO / 12
2 Tra i poteri del Consiglio di settore rientrano:
a) deliberazione sulla strategia tecnica e politica dell’as- sociazione di categoria e sulla relativa pianificazione annuale;
b) deliberazione sulle richieste dell’associazione di categoria per il bilancio annuale della Federazione ARTISET;
c) discussione e decisione su compiti e temi specialistici e settoriali; a tale scopo può ricorrere a commissioni e gruppi di lavoro specifici;
d) nomina e licenziamento del/della direttore/trice dell’associazione di categoria e del/della suo/a sostituto/a;
e) deliberazione sulle disposizioni del regolamento organizzativo specifico per le associazioni di catego- ria;
f) convocazione e preparazione della conferenza di settore;
g) attuazione delle decisioni della conferenza di settore;
h) richiesta di espulsione di membri al Comitato direttivo di ARTISET;
i) formalizzazione di partenariati strategici con organiz- zazioni con obiettivi simili a livello nazionale e interna- zionale, nella misura in cui tale compito non sia svolto dalla Federazione.
Art. 28 Organizzazione e modalità di lavoro
1 Il Consiglio di settore si autocostituisce, con riserva dell’elezione del/della presidente dell’associazione di categoria. Esso nomina almeno un vicepresidente.
2 Disciplina i dettagli relativi alla propria modalità di lavoro e alla collaborazione con il/la direttore/trice dell’associazi- one di categoria.
F. Organo di revisione
Art. 29 Organo di revisione
1 L’assemblea dei delegati elegge, per un mandato di due anni, come organo di revisione, una società fiduciaria o di revisione, riconosciuta e indipendente.
2 I compiti dell’organo di revisione si orientano all’art. 69b CC in combinato disposto con l’art. 727 segg. CO. Esso ha il compito di riferire all’assemblea dei delegati della Federazione.
G. Segretariato
Art. 30 Segretariato
1 ARTISET gestisce un segretariato competente per le attività operative.
2 Il segretariato garantisce sia l’espletamento dei compiti comuni sia i mandati specifici delle associazioni di categoria. Si occupa inoltre del coordinamento di tutte le attività dell’associazione e dello sfruttamento delle sinergie.
3 Il segretariato è diretto da una direzione. L’organizzazio- ne e la gestione del segretariato sono disciplinate nel regolamento organizzativo.
13 / ARTISET — STATUTO
V. Disposizioni conclusive e transitorie
Art. 31 Fusione
1 Per la fusione di ARTISET con un’altra organizzazione è necessaria l’approvazione di tre quarti dei voti dei delega- ti presenti all’assemblea dei delegati nonché l’approvazi- one di almeno due terzi dei voti dei delegati presenti per ogni associazione di categoria.
2 Una fusione può avere luogo soltanto con un’altra persona giuridica con sede in Svizzera, esentata dall’ob- bligo fiscale in virtù della pubblica utilità o degli scopi pubblici.
Art. 32 Scioglimento
1 Lo scioglimento di ARTISET può avvenire solo ad opera di un’assemblea dei delegati appositamente convocata e può essere deciso per intero e per ogni associazione di categoria con l’approvazione di almeno due terzi dei voti delegati presenti.
2 In caso di scioglimento di ARTISET, utili e capitale sono destinati a un’altra persona giuridica esentata dall’obbligo fiscale in virtù della pubblica utilità o degli scopi pubblici, con sede in Svizzera.
3 Se l’assemblea dei delegati decide la liquidazione, eleg- ge contemporaneamente i liquidatori. Questi redigono una relazione e il conteggio finale all’attenzione dell’as- semblea dei delegati. Essi presentano contemporanea- mente richiesta per l’impiego di un’eventuale eccedenza di attivi, ferma restando l’osservanza tassativa del cpv. 2 e la possibilità per l’assemblea dei delegati di eleggere l’organizzazione desiderata solo tra quelle di pubblica utilità considerate ai sensi dell’art. 2. È esclusa la distribu- zione ai membri di ARTISET.
Art. 33 Iscrizione nel registro di commercio
1 ARTISET è iscritta nel registro di commercio.
Art. 34 Entrata in vigore
1 Il presente statuto è approvato dai delegati di INSOS Svizzera e CURAVIVA Svizzera in occasione delle assem- blee straordinarie dei delegati del 3 novembre 2021. Entra in vigore il 1° gennaio 2022.
Art. 35 Disposizioni transitorie
1 Disposizioni generali: qualora le disposizioni transito- rie prevedano norme diverse, esse prevalgono sulle altre disposizioni dello statuto per tutta la loro validità.
2 Quote associative: il regolamento sulle quote associati- ve ai sensi dell’art. 6 del presente statuto contiene le quote associative secondo i principi delle parti della fusione per l’anno 2021, le quali valgono anche per i nuovi membri. Tutti i membri di un’associazione di categoria vengono valutati secondo gli stessi principi. Si prevede di rielaborare il regolamento sulle quote associa- tive e di presentarlo tra 1-2 anni all’assemblea dei delegati.
3 Direzione strategica: la nomina degli organi strategici per il primo mandato è proposta all’unanimità dai Comita- ti delle parti della fusione. La proposta è parte integrante del contratto di fusione:
a) Presidenza della Federazione e altri membri del Comitato della Federazione;
b) Presidenza e altri membri del Consiglio di settore transitorio di CURAVIVA;
c) Presidenza e altri membri del Consiglio di settore di INSOS;
d) Presidenza e altri membri del Consiglio di settore di YOUVITA.
4 Direzione strategica: l’ art. 19 cpv. 1 prevede un numero massimo di 9 persone per il Comitato direttivo. Nell’ambito della prima nomina, se necessario ai fini della composizione paritetica e conformemente alle finalità di ARTISET, il Comitato direttivo può, in via eccezionale, essere composto da 10 persone per un mandato.
ARTISET — STATUTO / 14
5 Direzione strategica: il Consiglio di settore di CURAVI- VA viene costituito in due fasi: dal 1° gennaio 2022 mediante un Consiglio di settore transitorio composto dagli attuali membri del Comitato esecutivo della Confe- renza specializzata persone anziane di CURAVIVA Svizzera. Il Consiglio di settore transitorio gestisce l’associazione di categoria in maniera strategica e garantisce l’elezione ordinaria e la composizione confor- me allo statuto del Consiglio di settore CURAVIVA entro e non oltre il 2 novembre 2022.
6 Organo di revisione: l’elezione dell’organo di revisione per il primo mandato ordinario viene proposta all’unani- mità dai Comitati direttivi delle parti della fusione. La proposta è parte integrante del contratto di fusione.
7 Direzione operativa: l’elezione del/della direttore/trice della Federazione, dei direttori delle associazioni di categoria e di altre persone chiave avviene di comune accordo da parte dei due Comitati direttivi delle parti coinvolte nella fusione.
8 Modifiche e validità delle disposizioni transitorie: le presenti disposizioni transitorie possono essere modifica- te dalla prima assemblea ordinaria dei delegati e riman- gono in vigore per un massimo di due anni.
15 / ARTISET — STATUTO
ARTISET
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