COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) SANTONI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) XXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) XXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Nella seduta del 03/12/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorso in esame fa parte del gruppo di ricorsi concernenti la materia dei rimborsi dovuti in caso di estinzione anticipata di rapporti di finanziamento con cessione del quinto o con delegazione di pagamento. I fatti che hanno dato origine alla controversia in esame sono i seguenti.
Non soddisfatto della risposta dell’intermediario al proprio reclamo, il cliente ricorreva all’ABF e chiedeva, con riferimento a due distinti contratti di finanziamento (l’uno mediante delegazione di pagamento, l’altro con cessione di quote dello stipendio):
1) il ristoro pro quota degli oneri assicurativi non goduti, stante il rapporto di accessorietà che obbligava l’intermediario collocatore della polizza a rendere al cliente la parte di premio relativa al periodo assicurativo per il quale il rischio era cessato; richiamava l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008;
2) il ristoro pro quota delle commissioni finanziarie e d’intermediazione che, secondo l’orientamento dell’ABF, dovevano essere restituite in quanto, nel caso di specie, sui contratti non risulta indicata una chiara ripartizione tra costi recurring e costi up-front, né risulta essere descritto il metodo con il quale l’intermediario avrebbe provveduto al calcolo dell’importo da rimborsare;
3) la rifusione, limitatamente al solo contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento del gennaio 2008, della penale di estinzione, in quanto al momento dell’estinzione il debito residuo era inferiore ad € 10.000,00.
In definitiva il ricorrente chiedeva di accertare il diritto al ristoro delle commissioni e di:
i) disporre il rimborso di € 867,06, oltre interessi legali, quali oneri non goduti e non liquidati in sede di anticipata estinzione del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto, così suddivisi:
- € 367,92 per gli oneri assicurativi;
- € 407,92 per le commissioni finanziarie;
- € 91,22 per le commissioni d’intermediazione;
ii) disporre il rimborso di € 781,17, oltre interessi legali, quali oneri non goduti e non liquidati in sede di anticipata estinzione del contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, così suddivisi:
- € 148,97 per gli oneri assicurativi;
- € 632,20 per le commissioni finanziarie;
iii) disporre la rifusione della penale di estinzione anticipata applicata sul contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, pari ad € 87,99.
Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario resistente esponeva le seguenti considerazioni. Sulla richiesta di rimborso delle commissioni rilevava, in modo conforme a quanto riportato dal ricorrente, le circostanze relative alle condizioni previste dai due contratti ed il fatto che, per entrambi, il ricorrente avesse provveduto all’estinzione anticipata.
Sottolineava l’avvenuto rimborso in sede di conteggi estintivi di una quota delle commissioni finanziarie e d’intermediazione. Tali rimborsi erano stati calcolati “utilizzando il metodo finanziario”, in quanto coerente con la natura delle operazioni sottostanti, criterio lineare e coerente con la normativa vigente e la cui validità era stata riconosciuta da alcune pronunce ABF che hanno valutato il differente criterio proporzionale quale suppletivo e subordinato.
Rilevava, inoltre, la propria disponibilità a rimettere al ricorrente € 331,07 per quanto riguarda il premio assicurativo relativo al contratto di cessione del quinto, nonché € 359,31 per il contratto di cessione del quinto ed € 634,73 per il contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, quali ulteriori abbuoni delle commissioni finanziarie e d’intermediazione già stornate, per un complessivo importo satisfattivo della pretesa quand’anche volesse applicarsi il criterio pro rata. Rilevava l’inammissibilità della richiesta di restituzione della penale per estinzione anticipata sul contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, in quanto non sarebbe stata applicata.
Rilevava che, pur essendo arbitraria la richiesta di refusione del premio assicurativo, avrebbe provveduto sulla base di quanto indicato dalle rispettive Compagnie. Pertanto l’intermediario resistente chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere in merito alla restituzione del premio assicurativo non goduto per il contratto di cessione del quinto (riservandosi di provvedere al rimborso del premio relativo all’altro contratto sulla base delle indicazioni che gli sarebbero state fornite dalla Compagnia) e delle commissioni per entrambi i contratti, avendo provveduto al ricalcolo delle competenze spettanti al cliente secondo il metodo lineare ed al rimborso delle somme così risultanti e, in ogni caso, che fosse rigettata ogni ulteriore richiesta del ricorrente per il pagamento di maggiori somme rispetto a quelle spontaneamente riconosciute da parte della finanziaria.
In sede di ulteriori repliche il ricorrente, con nota in data 18 giugno 2015, in riferimento alla proposta della resistente, dichiarava di non aver ancora ricevuto nessun pagamento da parte della medesima.
DIRITTO
Giova ricordare che, con il ricorso, il ricorrente ha indicato che i contratti oggetto di contenzioso sono due: un primo contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, stipulato nel mese di dicembre 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, ed un secondo contratto di finanziamento con cessione di quote dello stipendio, sottoscritto nel novembre 2010. Nel marzo 2015 il procuratore del ricorrente, atteso l’esito del reclamo, ha presentato le proprie istanze al Collegio.
Le parti hanno prodotto copia sottoscritta dei due contratti di finanziamento del 23 novembre 2007 e dell’11 novembre 2010. Dato che la questione proposta attiene al rimborso degli oneri corrisposti anticipatamente dal ricorrente, è opportuno riportare innanzitutto quanto emerge dai prospetti dei due finanziamenti, con le diverse causali descrittive delle voci di costo:
A. contratto di delegazione di pagamento
- € 27.600,00 = importo lordo della cessione, da rimborsare in 120 rate da € 230,00 cadauna;
- € 4.882,85 = interesse annuo del 4%;
- € 2.821,80 = commissioni;
- € 18,24 = diritti ed accessori;
- € 436,02 = copertura assicurativa.
Manca qualunque descrizione delle voci di costi. In riferimento all’ipotesi di estinzione anticipata del prestito, il punto 6 delle “Condizioni generali di prestito con ritenuta delegata” prevede che, in tutti i casi di estinzione anticipata del prestito, l’intermediario riconoscerà un rimborso pro rata dei soli interessi bancari non maturati, calcolati al medesimo tasso previsto per il finanziamento: analoga clausola è presente nel foglio di sintesi.
Il mutuatario, inoltre, a compenso di oneri amministrativi, dovrà all’intermediario un diritto fisso pari all’1% del residuo debito anticipatamente estinto.
B. contratto di cessione del quinto dello stipendio
- € 30.240,00 = importo lordo della cessione, da rimborsare in 120 rate da € 252,00 cadauna;
- € 6.481,10 = interessi al tasso nominale annuo del 5%;
- € 670,56 = commissioni finanziarie, di cui € 250,00 per spese fisse di istruttoria;
- € 1.209,60 = commissioni terzo intermediario;
- € 480,82 = premio polizza di assicurazione sulla vita a carico del cedente;
- € 123,98 = premio polizza di assicurazione a garanzia del mancato adempimento per perdita di impiego a carico del cedente.
Il contratto di cessione del quinto indica come le commissioni ed i premi assicurativi costituiscano oneri soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento e, quindi, abbuonati pro quota al cedente in caso di estinzione anticipata, mentre le sole spese di istruttoria vengono definite come oneri fissi non soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento.
A tali dati il Collegio si deve riferire ai fini della risoluzione della controversia. È possibile, dunque, affrontare il merito del ricorso.
Come si è ricordato, in disaccordo con i conteggi estintivi, il ricorrente chiede il rimborso di complessivi € 1.648,23, così suddivisi:
a) contratto di finanziamento mediante cessione del quinto:
- € 367,92 per gli oneri assicurativi;
- € 407,92 per le commissioni finanziarie;
- € 91,22 per le commissioni d’intermediazione;
b) contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento:
- € 148,97 per gli oneri assicurativi;
- € 632,20 per le commissioni finanziarie.
In questo contrasto risiede il primo nucleo della materia del contendere.
Come predetto, il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso della penale di estinzione, pari ad € 87,99, applicata nel conto estintivo del contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, in quanto il debito residuo era inferiore ad € 10.000,00. In questa seconda domanda si compendia il secondo nucleo della materia del contendere.
Così puntualizzato l’oggetto della materia del contendere, in diritto nel merito si pongono le seguenti questioni:
1) posto come pacifico il diritto del cliente ad ottenere il rimborso di parte degli oneri ad esso addebitati in sede di stipulazione del contratto di finanziamento personale con cessione del quinto o con delegazione di pagamento, si deve precisare quale sia l’esatto criterio atto a distinguere i costi up front da quelli recurring e, soprattutto, quale sia il corretto criterio di calcolo dei costi recurring che debbono essere rimborsati;
2) posto di nuovo come pacifico che il cliente, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, ha diritto al rimborso della parte di premio pagato anticipatamente all’assicuratore che assume, in certi limiti, il rischio del mancato pagamento delle rate di rimborso, si deve chiarire quali siano i doveri rispettivi dell’assicuratore e dell’intermediario, tenuto conto che l’ABF può pronunciarsi solamente circa i doveri del secondo e non mai del primo;
3) infine, il caso in esame, propone il problema dei limiti entro i quali può essere addebitata al cliente una penale in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Così riassunte le questioni di diritto sottese al caso in esame, è da osservare che su di esse vi è ormai completa concordanza tra i Xxxxxxx. Circa la prima questione, un suo primo aspetto consiste nel distinguere nettamente i costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale da quelli relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.
Secondo l’orientamento costante del Collegio, occorre dare rilievo sia alla denominazione dell’attività svolta sia alla prova dell’effettivo intervento di terzi soggetti nella fase di conclusione del contratto che, essendo per propria natura preliminare e prodromica alla conclusione dell’accordo, non può che considerarsi up front. La lacunosità della normativa ed il carattere recente della stessa, che la priva degli orientamenti giurisprudenziali, rendono più difficile lo svolgimento dell’attività ermeneutica in tale lacunoso contesto; ciò ha pregnante rilievo nel caso in esame perché dalla documentazione contrattuale in atti emerge che le commissioni erano previste senza nessuna descrizione delle attività svolte, e ciò rende senz’altro opaca la clausola stessa perché impedisce al cliente stipulante di comprendere quale sia l’esatta attività svolta da ciascuno dei soggetti interessati e se essa abbia carattere esclusivamente preliminare o se si svolga continuativamente, come farebbe pensare anche il loro cospicuo ammontare che è pari complessivamente al 10% del finanziato, nel caso del finanziamento mediante delegazione di pagamento, ed al 6% per la cessione del quinto.
Con riferimento, in particolare, alle commissioni di intermediazione, si rileva che per
entrambi i contratti è presente la firma dell’agenzia, ma non sono presenti clausole contrattuali che ne definiscono l’attività in relazione alla conclusione del contratto, né emerge che le provvigioni all’agente siano state effettivamente corrisposte dopo la stipulazione del contratto.
In riferimento ai criteri di calcolo della quota parte dei costi recurring da restituire, il Collegio si è orientato nel senso che l’importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l’importo di ciascuna delle suddette
voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante dal rapporto fra il numero complessivo delle rate ed il numero delle rate residue. Occorre, dunque, chiedersi se sia possibile ragionare nel senso che, in assenza di un parametro stabilito dalle norme primarie e secondarie, il criterio di calcolo per la quantificazione dell’equa riduzione del costo del finanziamento possa essere rimesso alla volontà delle parti, che può essere espressa nel contratto, ovvero possa essere desunto ex post in base a metodi di calcolo che siano oggettivamente valutabili e razionalmente coerenti con l’operazione economica posta in essere tra le parti.
Nel caso in esame, l’intermediario resistente ha effettuato originariamente un rimborso in base ad un criterio di calcolo che utilizzava il “metodo finanziario” (anche se, in sede di controdeduzioni, ha offerto di integrare il rimborso applicando il criterio pro rata temporis e perciò ha chiesto al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere), mentre il ricorrente insiste fin dal ricorso per l’applicazione del criterio del pro rata temporis, così sostenendo la propria richiesta di integrazione dei rimborsi già corrisposti. Per dirimere la segnalata divergenza il Collegio ritiene che sia essenziale riferirsi al quadro normativo.
L’art. 125 sexies del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (D.Lgs. 1° settembre 1993, modificato con X.Xxx. 13 agosto 2010, n. 141) prevede, per quanto qui interessa, che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore”. Si deve anche ricordare che, conformemente alla Direttiva europea 87/102/CEE, il Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992, art. 3, comma 1, ha a suo tempo previsto che “il consumatore ha sempre la facoltà dell’adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all’uno per cento del capitale residuo”.
A loro volta le Disposizioni di Xxxxxxxxx del 29 luglio 2009 e s.m.i. (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti), alla Sezione VII, par. 5.2.1 – Contratti di credito (come aggiornato ai fini del recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori), prevedono che “i contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso: (…) q) il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall’articolo 125-sexies, comma 1, del T.U. e la procedura per effettuarlo nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere, ai sensi dell’articolo 125-sexies, comma 2, del T.U., un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo”, chiarendo ulteriormente che “nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio e della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l’indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”. Su questa base normativa, da cui indubbiamente emerge lo stretto collegamento tra la trasparenza contrattuale ex ante ed il tema della ripetibilità dei costi anticipati in caso di scioglimento parimenti anticipato del contratto, è intervenuta la Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009 (“Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori”), ove si è sottolineato che “relativamente all’estinzione anticipata, la Banca d’Italia ha stigmatizzato la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l’importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati”.
Onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale diritto, la Banca d’Italia ha più volte richiamato gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza (cfr. Provvedimento della Banca d’Italia del 19 agosto 2002, “Attività bancaria fuori sede. Mediatori e agenti”; Provvedimento della Banca d’Italia in materia di “attività bancaria fuori sede”, pubblicato sul Bollettino di vigilanza di dicembre 2005; Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo X, Cap. I; Istruzioni di vigilanza per gli intermediari iscritti nell’Elenco Speciale, Parte I, Capitolo VI, Sezione II; Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 25 luglio 2003, “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari”; Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, “Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”; Istruzioni per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi emanate ai sensi della legge sull’usura nell’agosto 2009). Sulla stessa materia la Comunicazione n. 304921/11 del 7 aprile 2011, a firma del Direttore Generale della Banca d’Italia, sollecita la generalità degli intermediari attivi nel comparto delle cessioni del quinto dello stipendio, tra l’altro, a: “e) definire correttamente – in linea con le nuove disposizioni sul credito ai consumatori – la ripartizione tra commissioni up-front e recurring, includendo nelle seconde le componenti economiche soggette a maturazione nel tempo; f) definire criteri rigorosi, legati a una stima ragionevole dei costi, per individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano in passato estinto anticipatamente le operazioni, valutando l’opportunità di utilizzare procedure informatiche per calcolare prontamente il quantum dovuto (…); g) assicurare il pieno rispetto delle regole contabili nella rilevazione delle commissioni e degli oneri connessi con le CQS”.
Dal contesto sopra riassunto emerge in primo luogo che, se è vero che le fonti primarie
dispongono unicamente che il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto”, senza entrare nei dettagli del criterio di xxxxxxx, tuttavia le fonti secondarie indicano con sufficiente chiarezza, in primo luogo, che il tema si collega alla direttiva generale della trasparenza contrattuale ed, in secondo luogo, che ai costi recurring si deve applicare il principio di competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del tempo e, di conseguenza, che essi sono da rilevare pro rata temporis. Il problema quindi diviene quello di stabilire quale rilievo giuridico debba darsi alle indicazioni contenute nelle fonti secondarie.
Al riguardo il Collegio osserva che in tema di rapporti obbligatori rilevano non solo le disposizioni normative primarie specifiche che si sono appena riportate, ma anche le clausole generali di cui agli artt. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 2598 n. 3 c.c. Simile conclusione è assai rafforzata dal rilievo per cui nei mercati soggetti a vigilanza spetta all’autorità vigilante, che è in possesso delle più ampie informazioni circa il mercato vigilato, definire le regole di dettaglio che meglio consentono di perseguire gli scopi di policy individuati dal legislatore: in questo caso, l’equo rimborso al consumatore recedente, spettando alle corti vigilare che tali regole di dettaglio non siano palesemente in contrasto con detti scopi o con regole inderogabili del sistema giuridico.
Si deve anche aggiungere che demandare la concretizzazione della equità sostanziale del rimborso dei costi anticipati, cui il cliente consumatore ha diritto, alla volontà delle parti, che può essere desunta ex post in base a metodi di calcolo, equivale ad abbandonare la concretizzazione di valori, che sono anzitutto etici, alle prassi correnti. Dalla esperienza dei Collegi ABF emerge infatti come le prassi negoziali in voga nel settore dei finanziamenti personali con cessione del quinto indichino una deriva indirizzata ad
accrescere i caricamenti di costi formalmente mediatizi ed assicurativi rispetto all’ammontare degli interessi corrispettivi.
A quest’ultimo riguardo non può sfuggire al Collegio che il criterio proposto nel caso in esame dalla parte resistente, coincidente con quello suggerito da non pochi intermediari, per cui l’ammontare dei rimborsi dovuti va calcolato secondo il c.d. “metodo finanziario”, non appare conforme a ragionevolezza. Non ha particolare rilievo l’argomento, che pure è stato speso dall’intermediario, per cui tale criterio sarebbe coerente con la natura delle operazioni sottostanti.
Da ciò deriva il convincimento che in riferimento alle commissioni il criterio pro rata temporis applicato sul loro intero ammontare è il più logico e, con ciò stesso, il più conforme al diritto ed all’equità sostanziale.
In riferimento al rimborso dei premi assicurativi non goduti, si deve ricordare che, nel caso in esame, uno degli assicuratori ha semplicemente provveduto ad indicare l’importo da rimborsare al ricorrente, pari ad € 331,07 (che la resistente si è offerta di riconoscere), mentre per il contratto di delegazione di pagamento non risulta indicato alcun importo. Va osservato subito che il calcolo effettuato dall’assicuratore non pare corretto.
In primo luogo si deve ricordare la disposizione di principio contenuta nell’art. 1896 c.c., il quale dispone per l’ipotesi di cessazione del rischio nel corso del rapporto assicurativo, indicando che in tal caso il contratto si scioglie, ma l’assicuratore ha diritto a ricevere i premi sino al momento in cui la cessazione del rischio non gli è stata comunicata o non ne è venuto altrimenti a conoscenza. Previsione conforme è contenuta nel Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010 (Regolamento concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), Capo V (Polizze connesse a mutui e a altri contratti di finanziamento), all’art. 49.
In riferimento al premio assicurativo può quindi darsi rilevanza all’ammontare del rischio assunto dall’assicuratore, che è variabile nel tempo, mano a mano che procede l’esecuzione del piano di rimborso. Il punto controverso ai fini della decisione riguarda il profilo dei rapporti tra il debito dell’assicuratore, che deve restituire la parte di premio indebitamente percepita, e la responsabilità dell’intermediario.
Giova precisare che l’intermediario afferma la propria disponibilità a provvedere al rimborso, nei limiti di quanto determinato dalle rispettive compagnie ed allega alle controdeduzioni copia dei rispettivi contratti. D’altra parte si registra un consolidato orientamento dei Collegi ABF, circa la sussistenza della legittimazione passiva dell’intermediario finanziatore.
La legittimazione passiva dell’intermediario mutuante è fondata sul rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi rispetto al rapporto creditizio. Il Collegio rileva che l’accordo ABI-ANIA trova il suo fondamento nella considerazione realistica dell’assetto di interessi che viene posto in essere, secondo una prassi consolidata, e nel caso di cessione del quinto, anche in base a disposizioni legislative, relativamente alle modalità di pagamento del premio assicurativo connesso al contratto di finanziamento.
Sotto il profilo giuridico formale, l’accordo suddetto configura una ipotesi di assunzione del debito altrui, di cui esistono varie ipotesi nel nostro ordinamento positivo. In quest’ottica non si scorge ragione per concludere che l’inadempimento del debitore-assicuratore xxxxx la responsabilità dell’intermediario che si è accollato cumulativamente e, perciò, risponde in solido con il primo.
Pertanto il Collegio deve concludere nel senso che, nell’ipotesi di mancata restituzione del premio non goduto da parte dell’assicuratore, rimane la responsabilità dell’intermediario e l’eventuale controversia tra il cliente e l’intermediario in ordine all’adempimento del debito
xxxxxx, che rientra nella sfera di responsabilità dell’intermediario, è sicuramente ricompresa tra quelle che l’ABF può conoscere.
Non è controversa l’estinzione anticipata, relativamente ad entrambi i finanziamenti: per quanto riguarda il contratto di delegazione di pagamento, l’estinzione è avvenuta dopo il pagamento della 79a rata, nel luglio 2014, in base al conteggio estintivo fornito dall’intermediario; per quanto riguarda il contratto di cessione del quinto, l’estinzione è avvenuta dopo il pagamento della 47a rata, nell’ottobre 2014, in base a quanto previsto dal conteggio estintivo fornito dall’intermediario. Si deve quindi puntualizzare che, in applicazione del criterio proporzionale ratione temporis (in base al quale l’importo complessivo dei premi assicurativi e delle altre spese viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue), l’importo da rimborsare al ricorrente, calcolato per la residua durata contrattuale, sarebbe complessivamente pari ad € 1.113,09 per il contratto di finanziamento con delegazione di pagamento e ad € 1.359,60 per la cessione del quinto per cui, considerando rispettivamente € 331,92 ed € 644,62 già rimborsati in sede di conteggi estintivi, l’importo residuo da ristorare è pari a complessivi € 1.496,15.
Le evidenze degli importi già rimborsati sono allegate in atti e risultano dai conteggi di
estinzione anticipata. Il cliente, nel determinare la sua richiesta ha utilizzato un calcolo conforme a quello in oggetto, salvo includere, per il contratto di cessione del quinto, anche le spese fisse di istruttoria che, invece, hanno natura prettamente up-front.
Con riferimento all’ulteriore rimborso delle commissioni ed oneri da restituire al ricorrente, che l’intermediario si è dichiarato disponibile ad effettuare, per gli importi di € 331,07 per quanto riguarda il premio assicurativo relativo al contratto di cessione del quinto, di € 359,31 relativamente alle spese e commissioni per il contratto di cessione del quinto, di € 634,73 relativamente alle spese e commissioni per il contratto di finanziamento con delegazione di pagamento e di € 20,00 a titolo di rimborso dei diritti di segreteria per l’inizio della procedura davanti all’ABF, il ricorrente afferma, in sede di replica di non aver ancora ricevuto nessun pagamento da parte della resistente. Il Collegio non può, dunque, che determinare l’importo complessivo al cui rimborso l’intermediario è tenuto dal quale dovranno essere decurtate eventuali somme che, nel frattempo, siano già state corrisposte al ricorrente.
La parte ricorrente ha chiesto il rimborso degli interessi legali, che vanno riconosciuti, tuttavia dalla data del reclamo al saldo, e non già dalla data di estinzione del contratto di finanziamento. Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione.
Infine si rileva che, con riferimento alla richiesta di refusione della penale di estinzione anticipata, per € 87,99, è stata prodotta copia del conteggio estintivo da cui si evince l’effettivo addebito di “Commissioni di est. anticipata”. Il ricorrente ha formulato tale domanda sul presupposto della violazione delle norme che prevedono la possibilità di applicare tale penale solo al ricorrere di determinati presupposti.
Poiché l’importo residuo, al momento dell’estinzione anticipata, era inferiore ad € 10.000,00, l’applicazione della penale risulta indebita e l’intermediario è tenuto alla restituzione del relativo importo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.584,14, oltre a interessi dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1