Regolamento di disciplina delle attività di collaborazione, partenariato e cooperazione decentrata internazionale .
Regolamento di disciplina delle attività di collaborazione, partenariato e cooperazione decentrata internazionale .
(deliberazione del Consiglio Comunale n. 1157 del 17-12-2001)
Art. 1
Ambito di competenza.
1. Il presente regolamento disciplina le attività di collaborazione, partenariato e cooperazione decentrata tra il Comune e territori ed istituzioni di Stati diversi che non assumono la forma del Patto di gemellaggio, di amicizia e di fratellanza fra città, disciplinato con diverso regolamento.
Art. 2 Finalità
1. Il Comune di Firenze intende favorire e promuovere con le attività di collaborazione, partenariato e cooperazione decentrata la libertà, la pace, l’incontro tra i popoli e si impegna per il rispetto, la dignità e l’accoglienza di ogni essere umano al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sociale e sostenibile su scala locale, alla solidarietà’ tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali.
2. Il Comune di Firenze, per raggiungere tali fini, sostiene le iniziative di cooperazione decentrata in partenariato con la Regione Toscana, il Ministero degli Affari Esteri, l'Unione Europea, l’Organizzazione delle Nazioni Unite, gli Enti Locali e le Ong (Organizzazioni non Governative).
Art. 3
Le attività di collaborazione, di partenariato e cooperazione decentrata.
1. Per attività di collaborazione, di partenariato e cooperazione decentrata si intendono tutte le iniziative e i progetti che perseguono le finalità’ enunciate all’art. 2 volte a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali attraverso l’interazione tra territori ed istituzioni di Stati diversi, la stipula di Protocolli di intesa e di cooperazione.
2. Il Comune di Firenze:
a. promuove e sostiene le attività di collaborazione, partenariato e cooperazione decentrata nell’ambito dei programmi e dei progetti della Regione Toscana, dell’Unione Europea e delle Organizzazioni Internazionali;
b. sottoscrive le intese e gli accordi di collaborazione, di partenariato e cooperazione decentrata con le istituzioni locali, nel rispetto delle normative regionali, nazionali ed europee;
c. favorisce le attività’ di studio, ricerca, scambi di esperienze, informazione e divulgazione volte a promuovere l’unità e l’identità europea, l’estensione del concetto di cittadinanza e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli.
Art. 4
Gli interventi di cooperazione decentrata.
1. Gli interventi di cooperazione decentrata sono indirizzati allo sviluppo umano sostenibile su scala locale, al rafforzamento democratico delle istituzioni locali e della società civile, alla ricostruzione e alla riabilitazione in seguito a calamità e conflitti bellici, al rafforzamento dei processi di pace, al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo.
2. In particolare, il Comune di Firenze indirizza il suo intervento al supporto delle azioni progettuali che valorizzino le risorse umane disponibili nell’area di intervento, contribuiscano ai processi di sviluppo endogeno, al riequilibrio delle disuguaglianze sociali e alla protezione dell’ambiente, favoriscano il miglioramento della condizione delle
fasce sociali più svantaggiate e la partecipazione delle donne allo sviluppo, il rafforzamento delle istituzioni locali, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni alla vita democratica delle comunità locali.
3. Il Comune di Firenze promuove e sostiene la cooperazione decentrata e favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione di tutti i soggetti della società civile toscana in sintonia con la cooperazione regionale e nell’ambito dei programmi di cooperazione governativi, dell’Unione Europa e delle Organizzazioni Internazionali. Favorisce lo scambio reciproco delle informazioni, il coordinamento delle iniziative e la programmazione degli interventi per Paese o area di intervento.
4. In particolare, le azioni progettuali concernono:
a. l’impiego di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell’attività’ di cooperazione allo sviluppo;
b. la formazione professionale e la promozione sociale dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo, in loco e a Firenze, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine;
c. la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività’ di cooperazione allo sviluppo;
d. la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e delle istituzioni locali;
e. la promozione di programmi di informazione e di educazione ai temi dello sviluppo umano sostenibile e di iniziative volte all’intensificazione degli scambi culturali tra la Città di Firenze e le comunità locali, con particolare riguardo ai giovani.
Art. 5
Piano della cooperazione decentrata.
1. Il Piano della cooperazione decentrata disciplina l’insieme delle attività articolate geograficamente per Paese o aree di interesse.
2. Nella proposta di Piano, unitamente alla relazione di valutazione e monitoraggio sull'attuazione del piano dell'anno precedente, sono indicati:
a. le priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi di cooperazione internazionale e del partenariato;
b. i criteri per l’individuazione dei soggetti, Enti locali e altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro, da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali;
c. le iniziative e i programmi di iniziativa comunale, con l’individuazione degli obiettivi specifici e dei contenuti degli interventi;
d. i programmi e le iniziative regionali, statali ed europee cui il Comune di Firenze partecipa;
e. l’individuazione delle risorse da impegnare complessivamente;
f. gli eventuali criteri di ripartizione delle risorse tra le iniziative e i progetti di interesse comunale e i contributi a soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro;
g. la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all’amministrazione comunale;
h. le modalità’ di presentazione delle proposte;
i. i criteri di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e quelli di verifica dei risultati degli stessi, i criteri di redazione e di utilizzazione della graduatoria;
j. le modalità’ di erogazione e di rendicontazione dei contributi.
Art. 6
Procedure di formazione del Piano della cooperazione decentrata.
1. Ogni anno la Giunta predispone la proposta di Piano insieme al Bilancio di previsione, sentita la Commissione Pace e Solidarietà Internazionale e, di volta in volta, le eventuali altre Commissioni coinvolte nel Piano.
2. La Giunta approva il Piano della cooperazione decentrata entro 30 giorni dall’approvazione del PEG.
Art. 7
Attuazione del Piano della cooperazione decentrata.
1. Per la realizzazione dei programmi e dei progetti di iniziativa comunale, la Giunta provvede direttamente o mediante affidamento ad altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro.
2. I contributi a progetti e iniziative proposti da soggetti esterni all’amministrazione comunale sono ripartiti in base alle modalità’ stabilite all’articolo 5.
Art. 8
Gli interventi di emergenza.
3. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui al presente regolamento deve essere assicurata un’adeguata pubblicizzazione degli stessi, anche tramite rete civica, al fine di garantirne la migliore conoscenza e per favorire la diffusione dei metodi e dei risultati.
1. Ove il Comune di Firenze ravvisi la necessità di effettuare interventi di emergenza, individua le ulteriori risorse da destinare allo scopo.
2. Gli interventi di emergenza possono essere costituiti da contributi ai soggetti che organizzano gli aiuti rivolti a profughi, rifugiati, prigionieri e popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.
3. Il contributo per gli interventi di emergenza è disposto con atto della Giunta.
Art. 9 Norma transitoria.
1. La bozza del Piano della cooperazione decentrata per l'anno 2002 verrà presentata nel mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, in deroga ai termini previsti all'articolo 6.