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Finalità Clausole campione

Finalità. I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue: a) finalità correlate a trattamenti legati all’emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all’adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all’esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale); b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale); c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale); d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l’intervento dell’operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l’intervento dell’operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l’inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell’area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell’art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all’Interessato ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).
Finalità. 1. Il presente contratto ha le seguenti finalità: a. migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico; b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale. 1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità. 2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno. 3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità...
Finalità. Scopo principale delle borse di mobilità extra UE nel quadro di accordi bilaterali è di consentire agli studenti di svolgere parte del proprio corso di studi all'estero, sostituendo le attività formative previste dal proprio piano di studio in Sapienza con le attività formative dell'università ospitante scelta (compatibili per carico didattico ed obiettivi formativi) o di svolgervi ricerca finalizzata alla stesura della tesi 1. Gli studenti partecipanti a tale programma di scambio hanno l'opportunità di ottenere il riconoscimento (in termini di voti e di crediti) nella propria carriera accademica degli esami sostenuti presso l'Università ospitante, purchè concordati prima della partenza con il Responsabile accademico della Mobilità (RAM) tramite Learning Agreement/Change form e secondo quanto disposto dal "Regolamento per la Mobilità studentesca e il riconoscimento di periodo di studio e formazione all'estero" (D.R. prot. n. 34218 del 13.05.2015). Lo studente in mobilità riceve un contributo economico e ha la possibilità di seguire corsi e di usufruire delle strutture disponibili presso l'Università ospitante senza il pagamento di ulteriori tasse di iscrizione 2. La borsa di studio erogata in base al presente bando costituisce un rimborso di parte dei costi derivanti dalla permanenza all'estero del candidato vincitore, che dovrà provvedere a tutte le spese, incluse quelle per il visto, il viaggio, il vitto e l'alloggio ed eventuali tasse di partecipazione a programmi internazionali imposte dalla università ospitante, oltre ad accendere una eventuale polizza assicurativa per le spese sanitarie al momento della partenza. Durante tutta la mobilità all'estero gli studenti dovranno risultare iscritti a Sapienza e potranno conseguire il titolo di studio (laurea, laurea magistrale o dottorato) soltanto dopo aver concluso il periodo di studio all'estero.
FinalitàIl presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.
Finalità. Le Parti firmatarie del presente CCNL, individuano nei servizi pubblici per la cultura, il turismo, lo sport, il tempo libero, la formazione, gestiti in modo imprenditoriale da Aziende, Imprese, Società, Istituzioni ed Enti che aderiscono a FEDERCULTURE, uno strumento qualificante, non solo per la crescita culturale, sociale e civile ma anche per lo sviluppo economico del Paese. In particolare, la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, di cui è ricco l’intero territorio, attraverso strumenti di promozione e gestione adeguati alle nuove esigenze, può favorire il riequilibrio tra Nord e Sud e tra aree territoriali che presentano diversi livelli di sviluppo ed occupazione. Le Parti dichiarano, quindi, che il presente CCNL tende a favorire l’obiettivo degli Enti e delle Imprese di garantire migliori livelli di offerta dei servizi culturali, turistici, sportivi e, in generale, del tempo libero in termini di estensione delle attività, qualità, accessibilità, sicurezza, adeguatezza dei costi rispetto alle prestazioni. La definizione di uno specifico CCNL per i lavoratori del settore rappresenta, dunque, uno dei fattori determinanti per una più ottimale gestione dei beni e dei servizi dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali nei settori di rilevanza prevalentemente sociale, ma che tuttavia devono rispondere ad obiettivi di efficienza, qualità ed economicità. Tutto ciò comporterà, non solo la valorizzazione delle prestazioni lavorative nei nuovi contesti aziendali ed organizzativi, ma anche lo sviluppo di nuove figure professionali derivanti dall’estensione e dalla diversificazione delle attività di produzione e di servizio. Le Parti, nel rispetto della piena autonomia e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni, hanno inteso realizzare con il presente Contratto, non solamente una fase negoziale, bensì un confronto globale teso al consolidamento ed allo sviluppo delle potenzialità del settore, dandosi atto reciprocamente della necessità di favorire lo sviluppo economico e la crescita dell’occupazione mediante il recupero della capacità competitiva dell’offerta e l’estensione delle attività. Rispetto a questa prospettiva di valorizzazione del patrimonio culturale, sportivo ed ambientale, come risorsa per lo sviluppo, le Parti sono consapevoli che la qualificazione delle risorse professionali e un contesto di prestazioni lavorative efficaci e coerenti, rappresenta un fattore cruciale per il raggiungimento degli obiettivi in...
Finalità. L’Accordo di Programma, stipulato ai sensi della Legge 104/1992, è finalizzato a individuare, coordinare e attuare gli interventi volti a garantire il diritto degli alunni in situazione di handicap a fruire in maniera piena e consona alle loro caratteristiche ed esigenze individuali del Sistema scolastico e formativo che viene considerato come il luogo per fruire di reali opportunità di crescita personale, culturale e di accesso alle conoscenze ed alle competenze utili alla realizzazione sociale e lavorativa del cittadino. Le finalità, le metodologie, le procedure dell’Accordo di Programma attengono a tutti gli alunni in situazione di handicap, a tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie, nonché agli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione Xxxxxx- Romagna per l’obbligo formativo nella Provincia di Rimini all’interno, per questi ultimi, delle specifiche modalità di attuazione previste dalla normativa regionale vigente. I soggetti firmatari si impegnano, ognuno per la propria parte, ad operare secondo quanto convenuto nel testo dell’Accordo. L’Accordo definisce: - le motivazioni etiche, pedagogiche e i riferimenti legislativi; - i reciproci impegni in ordine all’integrazione degli alunni in situazione di handicap; - le modalità e i tempi degli interventi a favore dell’alunno disabile che frequenta le istituzioni scolastiche e di formazione; - le iniziative per qualificare gli interventi; - le intese per la gestione dei servizi e delle risorse; - le modalità di verifica, valutazione, vigilanza sulla sua attuazione. L’Accordo recepisce le nuove competenze assegnate dalla legislazione all’Ufficio Scolastico Provinciale, alla Provincia e ai Comuni. Tale quadro rafforza ulteriormente l’evoluzione del contesto riminese, caratterizzato da una progressiva e costante tensione in direzione del valore della collaborazione tra le istituzioni e gli organismi di rappresentanza della comunità organizzata. Ciò trova traduzione in particolare nella Conferenza Provinciale di Coordinamento, istituita in base all’art. 46 della L.R. 12/03. Configurandosi quale organismo di confronto interistituzionale per la condivisione delle politiche relative all’istruzione e alla formazione, la Conferenza diventa anche sede di collegamento con i gruppi di lavoro provinciali dedicati (G.L.I.P. e G.L.H. provinciale, di cui al successivo art. 4), con il Centro Pedagogico provinciale per l’integrazione dei servizi, i Poli Specialistici, gli Uffici di Piano Distrettu...
Finalità. I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
FinalitàIl presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra il Comune di Capoterra e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, gli esecutori dei consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, dei consorzi fra imprese artigiane, dei consorzi stabili, per conto dei quali i consorzi medesimi presentano offerta. L’obbligo di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui al presente articolo riguarda anche i soggetti cd "ausiliari" degli operatori economici qualora essi, in sede di offerta, indichino l’intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento. Il Patto di integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto affidato dal Comune di Capoterra a seguito della procedura di affidamento.
Finalità. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza dell’ambiente di lavoro, previste dal D.lgs.626/94 come modificato dal D.lgs.242/96, le parti convengono sulla necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione all’interno delle istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai successivi articoli del presente capo, in coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 10 luglio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico.
Finalità. 1. La presente convenzione tra la Società della Salute di Firenze, l’Azienda Usl Toscana Centro e il Comune di Firenze individua le funzioni attribuite alla gestione diretta della SdS e regola aspetti di natura tecnico amministrativa, finanziaria e di assegnazione delle risorse umane nell’ambito della gestione diretta, di cui all’art. 2, da parte della SdS, ai sensi dell’art. 71 bis, commi 3 bis e 3 ter, della l.r. 40/2005 ss.mm.ii.. 2. Alla gestione diretta la SdS provvede, tramite proprie strutture organizzative che realizzano l’intero ciclo dell’organizzazione, produzione ed erogazione dei servizi, oppure tramite specifici accordi di avvalimento, anche a titolo oneroso, per specifici servizi inerenti i processi amministrativi, contabili e/o tecnici. 3. La SdS opera in modo coordinato e in collaborazione con i Dipartimenti dell’Azienda Usl Toscana Centro, in un’ottica matriciale per l’applicazione dei PDTAS, come previsto dalla DGRT 269/2019 “Governance delle Reti Territoriali” e dalla Delibera del Direttore Generale n. 1748 del 19/12/2019 “Governance Territoriale dell’Azienda Toscana Centro – Applicazione in via sperimentale della DGRT n. 269/2019”. 4. La SdS opera, inoltre, in modo coordinato e in collaborazione con la Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze ai fini della programmazione, regolamentazione e realizzazione degli interventi socioassistenziali e sociali a rilevanza sanitaria attribuiti.