VERBALE DI ACCORDO EX ART. 47 LEGGE 428/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE
VERBALE DI ACCORDO EX ART. 47 LEGGE 428/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE
Il giorno 6 dicembre 2013, presso la Sede di FISASCAT-CISL nazionale in Roma, si sono incontrati
le Società
CORVALLIS s.p.a., società per azioni a Socio Unico, con sede legale in Xxxxxx - xxx X. Xxxxxxx 00, C.F./P.IVA 02070900283, qui rappresentata dal Direttore Generale, xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, munita degli occorrenti poteri (di seguito “Corvallis”) WAVE TECHNOLOGIES s.r.l., società a responsabilità limitata a Socio Unico, con sede legale in Xxxxxx - Xxxxxx xxx Xxxxxx 00, C.F./P.IVA 03536420171, qui rappresentata dal Direttore del Personale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, munito degli occorrenti poteri (di seguito “WT”),
e le delegazioni delle XX.XX. e delle R.S.A.
• FISASCAT-CISL, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxxx
• FILCAMS-CGIL, rappresentata da Xxxxx Xxxxx
• UILTuCS, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxx
• R.S.A., nelle persone dei xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxx; Xxxxxxxxxx Xxxx; Xxxxxxxx Xxxxxx; Xxxxx Xx; Xxxxxxxx Xxxx; Xxxxxxxxxx Xxxxxxx; Xxxxx Xxxx
• FIM-CISL Padova e Rovigo, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxxx
• R.S.U., nelle persone del signor Xxxxx Xxxxxxx (di seguito le “XX.XX.”)
(tutti di seguito definiti congiuntamente “le Parti”),
per l’espletamento dell’esame congiunto previsto dall’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per la cessione da parte di WT a Corvallis del Ramo di Azienda costituito dai Servizi IT (di seguito “Ramo IT”).
Premesso che
a) WT, con lettera del 4 novembre 2013, e Corvallis, con lettera del 25 novembre 2013, hanno comunicato alle XX.XX. l’intenzione di WT di cedere e di Corvallis di acquisire il Ramo d’Azienda e hanno dato avvio alla procedura di esame congiunto di cui all’art. 47 legge 428/1990;
b) che la decisione di WT di cedere il Ramo d’Azienda è determinata dalla chiusura da parte dell’unico cliente dei contratti in essere e dalla volontà di salvaguardare i livelli occupazionali afferenti il predetto Ramo dal quale sono escluse le cosiddette funzioni di servizio di cui all’accordo siglato a Bedizzole (BS) ratificato in data 7 novembre 2013;
c) che la decisione di Corvallis di acquisire il Ramo d’Azienda si inserisce nell’ambito di un organico e articolato progetto di rafforzamento della propria presenza nel settore assicurativo anche in virtù della sottoscrizione di un importante contratto di fornitura con un primario nuovo Cliente;
d) che le XX.XX. hanno richiesto un incontro per l’espletamento dell’esame congiunto;
e) che il trasferimento riguarda 112 Lavoratori occupati nel Ramo d’Azienda (di seguito “i Lavoratori”);
f) che i Lavoratori verranno trasferiti alle dipendenze di Corvallis senza soluzione di continuità;
g) che la cessione dei Rami d’Azienda da WT a Corvallis e il passaggio del personale in capo a quest’ultima avverrà con l’1 gennaio 2014;
h) che la cessione verrà perfezionata a condizione dell’avvenuta sottoscrizione da parte di tutti i Lavoratori di accordi individuali ai sensi degli artt. 411 e 412 c.p.c. per gli effetti dell’art. 2113 c.c.;
i) che nel corso della riunione, i rappresentanti di WT e di Corvallis hanno ampiamente illustrato le motivazioni a fondamento dell’operazione indicata nelle lettere di attivazione della procedura di consultazione, che sono state oggetto di discussione tra le Parti;
l) che Corvallis ha confermato che in occasione del trasferimento i Lavoratori manterranno le retribuzioni lorde nell’attuale valore annuo, l’attuale posizione professionale e l’anzianità maturata;
m) che Corvallis ha altresì precisato che per i Lavoratori addetti al Ramo IT verrà applicato il c.c.n.l. Industria Metalmeccanica, adottato in Corvallis;
n) che il trasferimento non avrà effetto sull’attuale luogo di esecuzione delle prestazioni dei Lavoratori e che pertanto viene riconfermato come luogo di esecuzione delle prestazioni anche nel nuovo assetto aziendale.
le Parti convengono e concordano quanto segue.
A. CONSEGUENZE GIURIDICHE
1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il trasferimento del Ramo, e quindi dei Lavoratori indicati alla lett. e) delle Premesse, a Corvallis avverrà, in seguito e a condizione della finalizzazione dei relativi atti con WT, con decorrenza 1 gennaio 2014.
3. L’efficacia del presente accordo e il trasferimento sono subordinati alla condizione essenziale della sottoscrizione da parte dei Lavoratori di accordi individuali ai sensi degli artt. 411 e 412 c.p.c. per gli effetti dell’art. 2113 c.c., con liberazione delle Parti da ogni e qualunque pretesa in ragione del pregresso del rapporto di lavoro e del trasferimento del Ramo d’Azienda di appartenenza, con la formula più ampia e con l’accettazione del presente accordo.
4. Il trasferimento dei Lavoratori avverrà senza soluzione di continuità.
B. TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI
5. In occasione del trasferimento ai Lavoratori verranno mantenute le retribuzioni lorde nell’attuale valore annuo, l’attuale posizione professionale e l’anzianità maturata;
6. Ai Lavoratori addetti al Ramo IT verrà applicato a far data dal 1° gennaio 2014 il
c.c.n.l. Industria Metalmeccanica secondo i Criteri di Armonizzazione concordati tra le Parti entro il 15 gennaio 2014;
7. Fermo quanto previsto ai punti 5 e 6, nei confronti dei Lavoratori Corvallis manterrà i trattamenti attualmente riconosciuti da WT riguardanti le trasferte, i rimborsi a piè di lista, i rimborsi chilometrici. Per quant’altro qui non specificato, Corvallis applicherà integralmente i trattamenti economici e normativi aziendali in essere presso la medesima, come per esempio il riconoscimento del buono pasto.
C. SEDE DI LAVORO E OCCUPAZIONE
9. In occasione del trasferimento non avverrà alcun mutamento dell’attuale luogo di esecuzione delle prestazioni dei Lavoratori;
10. Corvallis si impegna a escludere da eventuali procedure di riorganizzazione, riduzione o trasformazione di attività che dovessero essere intraprese ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e, o dal novero dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo individuali e, o plurimi (con esclusione quindi delle ipotesi di recesso per giusta causa e, o per giustificato motivo soggettivo) i Lavoratori addetti al Ramo IT, sino al 31 dicembre 2016.
L’impegno di cui al paragrafo che precede non opera con riferimento ai Lavoratori assunti con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato, per i quali continuerà a valere la disciplina propria di detto rapporto;
11. Diritti Sindacali: Per quanto attiene i diritti sindacali, si conviene che resteranno valide senza soluzione di continuità sia le cariche sindacali e dei RLS (fino alla sua naturale scadenza), sia le iscrizioni sindacali con il diritto alla trattenuta ed al relativo versamento delle quote associative.
D. DICHIARAZIONI DELLE PARTI
12. WT liquiderà ai lavoratori che ne effettueranno espressa richiesta e a parziale deroga di quanto previsto dal c.c. il TFR presente in azienda fino alla misura massima del 90% del maturato nei tempi previsti dalla contrattazione collettiva.
13. Il presente Accordo è da considerarsi inscindibile in ogni sua parte.
14. Con la sottoscrizione del presente Accordo sono stati correttamente espletati ed esauriti, ad ogni effetto di legge, gli adempimenti relativi alla procedura prevista dall’art. 47 legge 428/1990.
Letto, confermato e sottoscritto