SCHEDA D’INFORMAZIONE CONTRATTUALISTICA
SCHEDA D’INFORMAZIONE CONTRATTUALISTICA
TIPOLOGIA CONTRATTUALE | |
RIFERIMENTI NORMATIVI | |
Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (artt. 61-69) Circolare del Ministero del Lavoro, 8 gennaio 2004, n. 1 Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (art.15) | |
DESCRIZIONE | |
Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzato dal fatto di: • essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso; • essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. La disciplina prevista in materia di lavoro a progetto è finalizzata a prevenire l'utilizzo improprio delle collaborazioni coordinate e continuative e a tutelare maggiormente il lavoratore. Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività, con le seguenti esclusioni: • agenti e rappresentanti di commercio • coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione a specifici albi professionali (già esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto) • componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società • partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica) • pensionati al raggiungimento del 65° anno di età • atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa • collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale "minima", ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente, e per uncompenso annuo non superiore a 5.000 euro con lo stesso committente • rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione • rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) |
Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi:
• durata della prestazione di lavoro: può essere determinata (indicata specificamente) o determinabile in quanto il rapporto dura finché non sia stato realizzato il progetto, il programma o la fase di lavoro;
• individuazione e descrizione del contenuto caratterizzante del progetto o programma di lavoro, o fase di esso;
• corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
• forme di coordinamento tra lavoratore a progetto e committente sull'esecuzione (anche temporale) della prestazione lavorativa;
• eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto (oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative all'igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro).
Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste dalle parti nel contratto individuale.
Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto.
Il D.lgs 276/2003 prevede una maggior tutela, rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative, del lavoratore in caso di malattia, infortunio e gravidanza:
• la malattia e l'infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto che però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro.
Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile. La gravidanza comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 giorni.
Sono stati inoltre previsti a favore del lavoratore:
• facoltà di svolgere la propria attività per più committenti (salvo diversa previsione del contratto individuale)
• diritto a essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del lavoro a progetto
La disciplina relativa al lavoro a progetto si applica alle collaborazioni coordinate e continuative stipulate dopo l'entrata in vigore della norma (24/10/2003). Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate prima del 24/10/2003 senza il riferimento a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e in ogni caso non oltre un anno dall'entrata in vigore del D.lgs 276/2003, senza possibilità di rinnovo o proroga. Decorso il termine del 24/10/2003 le collaborazioni non ricondotte a un progetto cessano automaticamente.
Possono essere stipulati accordi aziendali che stabiliscano che le collaborazioni non riconducibili a un progetto siano trasformate in una forma di lavoro subordinato che
può essere individuata sia fra quelle previste dal D.lgs 276/2003 (lavoro intermittente, ripartito, distacco, somministrazione, appalto), sia fra quelle già disciplinate (contratto a termine o a tempo parziale). Questi accordi possono anche prevedere un termine di efficacia più ampio di quello del 24 ottobre 2004, ma comunque non superiore al 24 ottobre 2005. | |
Fonti da consultare Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (artt. 61-69) Circolare del Ministero del Lavoro, 8 gennaio 2004, n. 1 Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 | Data di aggiornamento della scheda 16/07/2007 |