Accordo sindacale
Accordo sindacale
tra la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, la RSU e le XX.XX. del Comparto Progressioni orizzontali 2020
Le Parti, visto l’accordo in materia di utilizzo dei fondi siglato in data 18/05/2020, il quale prevedeva fra le altre, l’impegno alla definizione dei criteri relativi al riconoscimento della progressione orizzontale con decorrenza 1° gennaio 2020 nei limiti di quanto previsto dalle norme vigenti e compatibilmente con le risorse disponibili.
Considerato necessario, ai fini della formazione della graduatoria per le progressioni orizzontali anno 2020, procedere alla definizione di criteri per l’attribuzione della fascia ai dipendenti aventi diritto, tenuto conto delle risorse disponibili.
Richiamato l’art. 35 del CCNL 07/04/1999 che disciplina l’istituto della progressione economica orizzontale permettendo il passaggio sequenziale tra le fasce retributive ed in particolare il comma 4 in cui si stabilisce che “i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno per tutti i lavoratori – ivi compresi quelli che ricoprono una posizione organizzativa ai sensi dell’art. 21 – selezionati in base ai criteri del presente articolo. A tal fine le aziende pianificano i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti nel fondo – a consuntivo – al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il numero dei dipendenti che acquisiscono la fascia economica secondo le procedure descritte nei commi precedenti è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili”.
Richiamato altresì l’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 150 del 27/10/2009 il quale stabilisce: “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.
Ritenuto opportuno valorizzare lo sviluppo professionale dei dipendenti, dando luogo alla selezione per il conferimento delle progressioni economiche e alla preventiva condivisione di principi e criteri utili a garantirne la regolarità e la rispondenza alla predetta cornice normativa.
Le parti convengono:
✓ di prevedere, nell’anno 2020 una selezione per il riconoscimento della fascia retributiva superiore per il personale del comparto titolare dei requisiti previsti e previa valutazione selettiva basata sugli elementi di cui all’art. 35 del CCNL 07/04/1999;
✓ di adottare, quali requisiti di accesso alla selezione 2020, i criteri indicati nell’allegato “A” parte integrante della presente pre-intesa;
✓ di adottare, quali requisiti di valutazione ai fini di formulazione della graduatoria, i criteri indicati
nell’allegato “B”, parte integrante della presente pre-intesa;
✓ di stabilire che la UOC Risorse Umane e Organizzazione provvederà:
− alla verifica dei requisiti di accesso di cui all’allegato “A”;
− all’assegnazione dei relativi punteggi secondo quanto indicato nell’allegato “B”;
− a predisporre entro il 31/12/2020 la relativa graduatoria.
In caso di ex-aequo nel punteggio verranno utilizzati i seguenti ulteriori criteri per l’assegnazione del
passaggio di fascia:
1. Fascia più bassa
2. Data di prima assunzione presso ATS Milano e aziende confluite (prevale quella più vecchia)
3. Data di nascita (prevale quella più vecchia)
Le Parti si impegnano a garantire l’attribuzione della progressione orizzontale, con decorrenza 01/01/2020, finanziando tali progressioni con le risorse disponibili sul Fondo premialità e fasce anno 2020 di cui all’art. 81 del CCNL 21/05/2018;
Di riassorbire nell’acquisizione della fascia superiore eventuali assegni ad personam (riassorbibili).
Si allega quale parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo tecnico l’allegato “A” sulla
definizione dei criteri di accesso e l’allegato “B” sulla definizione dei criteri di graduazione.
Le Parti si impegnano a stipulare, entro il 28 febbraio 2021 l’accordo in merito alla quantificazione delle risorse da destinare alle progressioni orizzontali 2020, utilizzando la graduatoria formulata entro il 31 dicembre 2020.
Qualora entro tale data non venga raggiunto un accordo in tal senso, le Parti si riappropriano delle rispettive prerogative.
Milano, 18 dicembre 2020
La Delegazione Trattante di Parte Pubblica La Delegazione Trattante di Parte Sindacale X.xx Xxxxxxxx Xxxxxx – Direttore Amministrativo X.xx Xxxxx Xxxxxxxx - RSU - Firmato
X.xx Xxxxx Xxxxxx – Direttore Xxxxxxx Xxxxx X.xx Xxxxxxxx Xxxxx – FIALS - Firmato
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxx – FP CGIL - Firmato
Il presente accordo sindacale è stato sottoscritto con firma leggera ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), come da attestazioni agli atti dell’Amministrazione.
Allegato A
PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2020 CRITERI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
Nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 35 del CCNL 07/04/1999 alla selezione per il riconoscimento della fascia retributiva superiore saranno ammessi i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITO | DETTAGLIO | |
1 | essere alle dipendenze dell'ATS a tempo indeterminato al 01/01/2020 | ESCLUSI: dipendenti in aspettativa per vincita di concorso o per incarico presso altro Ente, nonché i dipendenti in aspettativa per attività imprenditoriale e per ricongiungimento coniuge. INCLUSI: dipendenti in malattia, gravidanza anche anticipata, congedo parentale, congedo 104. |
2 | aver maturato 2 anni consecutivi di servizio a tempo indeterminato e/o determinato al 01/01/2020 in Enti del SSN | decorrenza del biennio dal 01/01/2020 a ritroso Valorizzata anzianità maturata con incarico a tempo determinato |
3 | non aver goduto di passaggi di fascia negli ultimi 2 anni | |
4 | non essere in ultima fascia | |
5 | non aver ricevuto la sanzione disciplinare del licenziamento alla data di sottoscrizione del presente accordo |
PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2020 CRITERI DI GRADUAZIONE
CRITERIO | DETTAGLIO - PESATURA | |
1 | Anzianità di servizio (solo rapporti di lavoro dipendente presso SSN). | calcolata a partire dalla data di prima assunzione continuativa nel SSN al 31/12/2019 (validi tutti i profili professionali nel ruolo) 1 anno = 1 punto 2 anni = 2 punti 3 anni = 3 punti // 10 anni = 10 punti Ogni ulteriore scaglione di 5 anni è pari ad 1 punto. Es. 13 anni = 11 punti (10 + 1) Es. 16 anni = 12 punti (10 + 1 + 1) Da intendersi anno compiuto Es. 9 anni e 11 mesi di anzianità = 9 punti |
2 | Valutazione del triennio | Per ogni singola valutazione finale verrà assegnato un punteggio così declinato: 100% - 85% = 1 punto 84% - 70% = 0,85 punti 69% - 50% = 0,5 punti < 50% e N.V. (non Valutabile) = 0 Si considera la media nel triennio. |
3 | Fascia di partenza | Il peso attribuito è inversamente proporzionale alla fascia di partenza: fascia 0, punti 6 fascia 1, punti 5 fascia 2, punti 4 fascia 3, punti 3 fascia 4, punti 2 fascia 5, punti 1 |
4 | Aggiornamento Professionale obbligatorio | Mancato rispetto del requisito di cui all’art. 46 del DPR 761 del 20/12/1979 (mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni) = punti: - 1 Rispetto del requisito art. 46 DPR 761/1979: = punti 1 |
5 | Sanzioni Disciplinari | Chi ha ricevuto dal 01/01/2018 al 31/12/2019 una delle seguenti sanzioni subisce la seguente penalizzazione: Rimprovero Scritto = -1 punti Multa = -2 punti Sanzioni disciplinari superiori alla multa = - 3 Punti |