STATUTO
STATUTO
“CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
STATUTO
“CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA”- ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
Art. 1
Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza
1. La Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.
2. La Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella provincia di Firenze, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 12 dello Statuto confederale.
3. La Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
Art. 2 Sede e durata
1. La Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze ha sede in Firenze xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 0/x, od altra determinata dal Consiglio Direttivo purchè in Firenze, ed ha durata illimitata. Può decentrare alcune sue articolazioni organizzative e politico-sindacali in strutture subprovinciali, senza autonomia patrimoniale, secondo le deliberazioni dei suoi organi.
Art. 3
Principi e Valori Ispiratori
1. La “Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze” informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l’economia e per la società;
c) la democrazia interna quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che la Confcommercio-Imprese per l’Italia propugna nel Paese;
d) la solidarietà all’interno del sistema di Confcommercio-Imprese per l’Italia e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
e) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
f) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
g) la sussidiarietà come obbiettivo primario a livello politico sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
h) la Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentanti;
i) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
j) l’europeismo quale forma primaria, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le Nazioni.
Art. 4 Scopi e Funzioni
1. La Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze:
a) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, la Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo provinciale;
b) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
c) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
d) assume iniziative intese a promuovere l’orientamento e la formazione professionale, tecnica e sindacale – sotto qualsiasi forma e per ogni materia ritenuta utile alle imprese, imposta o meno da disposizione di legge – degli imprenditori nonché dei loro soci, collaboratori e dipendenti e pone in atto azioni necessarie all’orientamento ed alla formazione di aspiranti imprenditori, avvalendosi, qualora se ne ravvisi la necessità, del supporto e della collaborazione di Confcommercio-Imprese per l’Italia e delle Organizzazioni nazionali di categoria;
e) promuove, d’intesa con le istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentanti;
f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi territoriali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad Enti, Fondazioni, Società o Consorzi di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
g) favorisce, d’intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;
h) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
i) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza dell’associazione sia richiesta o ammessa;
j) per il raggiungimento degli scopi sopra elencati promuove attività ricreative, sportive, editoriali, culturali, sociali e di studio nonché attività di volontariato, anche per mezzo della costituzione di appositi enti o associazioni o con la partecipazione a organismi che si prefiggano scopi analoghi o affini;
k) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia” - Associazioni Territoriali o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della Confcommercio-Imprese per l’Italia Unione Regionale;
l) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.
Art. 5
Rapporti con la Confederazione
1. La Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze si impegna altresì ad accettare:
a) le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di Confcommercio - Imprese per l’Italia, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale;
b) le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
c) il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di Confcommercio - Imprese per l’Italia;
d) le norme previste all’art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all’uso, adozione ed utilizzazione della denominazione Confcommercio-Imprese per l’Italia e/o del relativo logo confederale.
Art. 6
Adesione ed Inquadramento degli Associati
1. Possono aderire alla Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, in qualità di socio effettivo, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che esercitino nella provincia di Firenze attività di impresa, lavoro autonomo o professione, ovvero ogni altra attività ausiliaria nei settori della distribuzione commerciale, turismo, servizi, trasporti, professioni e più in generale della piccola e media impresa.
2. Il Consiglio può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria, provinciali autonome, di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.
3. Possono associarsi, in qualità di socio aggregato, anche gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall’attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio provinciale.
4. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 4 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Delegazioni comunali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria provinciali, eventualmente costituiti dalla Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, o ad essa aderenti.
5. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di
Firenze, o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
6. In caso di particolari esigenze organizzative territoriali, Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze può prevedere la definizione e costituzione di Comprensori intercomunali tra territori confinanti. Tali Comprensori intercomunali rappresentano l’unità organizzativa e politica di riferimento del territorio di competenza.
7. Ciascun socio, che entra a far parte di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
8. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso la Confcommercio- Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
9. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui ai successivi artt. 10, 11 e 12 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.
10. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 5, l’adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, o ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l’inquadramento dell’associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
11. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, la Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze promuove conseguenti protocolli d’intesa con i diversi livelli territoriali interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.
Art. 7
Adesione: modalità e condizioni
1. Per aderire alla Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa,
dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall’attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall’aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 3, del presente Statuto. L’adesione decorre, salvo diversa espressa comunicazione entro 90 giorni, dalla data della domanda.
2. La Giunta Esecutiva può, su proposta del Direttore, valutare la non ammissione dell’aspirante socio, deliberandone la non accettazione della domanda di adesione.
3. L'adesione, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un biennio a decorrere dalla data di iscrizione.
4. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni entro il 30 settembre del secondo anno del biennio, a mezzo di lettera raccomandata o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze.
5. I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di Confcommercio – Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.
6. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
7. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo non sono trasmissibili per causa di morte o per atto tra vivi. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.
Art. 8 Decadenza e recesso
1. La qualità di socio di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze si perde:
a) per recesso secondo i xxxx e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 4. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
b) per espulsione, deliberata dalla Giunta Esecutiva, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
c) per decadenza, deliberata dalla Giunta Esecutiva, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi;
d) per decesso.
2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
Art. 9 Sanzioni
1. Le sanzioni applicabili dalla Giunta Esecutiva, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, sono:
a) la deplorazione scritta;
b) la sospensione;
c) l'espulsione.
2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.
Art. 10
Enti ed Organismi collegati diversi dalle società
1. Sono enti ed organismi collegati a Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.
2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze soltanto partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati, diversi dalle società, devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un’adeguata presenza di esponenti di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.
5. L’Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da Confcommercio-Imprese per l’Italia e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l’Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze si avvale per svolgere, nell’ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.
Art. 11
Gruppo Giovani Imprenditori
1. In seno a Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.
2. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati dalla Confcommercio-Imprese per l’Italia.
A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi provinciali.
3. L’Assemblea è composta dagli associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.
4. L’Assemblea è validamente convocata qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
5. L’Assemblea elegge al proprio interno il Presidente dei Giovani Imprenditori e, qualora lo ritenga opportuno uno o più Vice Presidenti ed un Consiglio Direttivo.
Art. 12
Gruppo Terziario Donna
1. In seno alla Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da Confcommercio-Imprese per l’Italia. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi provinciali.
3. L’Assemblea è composta dalle imprenditrici associate.
4. L’Assemblea è validamente convocata qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
5. L’Assemblea elegge al proprio interno il Presidente del Gruppo Terziario Donna e, qualora lo ritenga opportuno uno o più Vice Presidenti ed un Consiglio Direttivo.
Art. 13
Confcommercio-Imprese per l’Italia - Associazione Pluriterritoriale
1. La Confcommercio-Imprese per l’Italia provincia di Firenze, sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, attraverso deliberazione del Consiglio, e previa condivisa deliberazione dei competenti Organi delle altre Confcommercio-Imprese per l’Italia - Associazioni Territoriali interessate, può promuovere assieme ad altre Confcommercio-Imprese per l’Italia - Associazioni Territoriali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una
Confcommercio-Imprese per l’Italia - Associazione Pluriterritoriale che, equiparata alle Confcommercio-Imprese per l’Italia - Associazioni Territoriali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali.
2. La costituzione di una Confcommercio-Imprese per l’Italia - Associazione Pluriterritoriale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre Confcommercio-Imprese per l’Italia - Associazioni Territoriali nel medesimo territorio.
3. L’adesione o la costituzione da parte di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze di una Confcommercio-Imprese per l’Italia - Associazione Pluriterritoriale è deliberata dal Consiglio, previo parere positivo vincolante della Giunta Esecutiva.
Art. 14
Confcommercio-Imprese per l’Italia -Toscana Unione Regionale
1. La Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze costituisce, assieme alle altre Confcommercio-Imprese per l’Italia - Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, la Confcommercio-Imprese per l’Italia Toscana, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all’art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.
2. La Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze provvede al finanziamento di Confcommercio-Imprese per l’Italia Toscana Unione Regionale, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre Confcommercio-Imprese per l’Italia - Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.
Art. 15 Composizione Organi Associativi
1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di
Confcommercio-Imprese per l’Italia e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.
Art. 16 Incompatibilità
1. Presso la Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute alla Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze.
Art. 17 Durata
1. Presso la Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 4 anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Art. 18 Rieleggibilità del Presidente
1.Presso Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
Art. 19 Organi
1. Gli Organi di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze sono:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo (in breve anche Consiglio);
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
2. L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall’Organo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.
Art. 20 Assemblea
1. L’Assemblea è l’organo rappresentativo della totalità degli aderenti a Confcommercio-
Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, si riunisce per gi adempimenti previsti dal successivo punto 7 di questo articolo e comunque ogni qualvolta si renda necessario affrontare e dibattere le principali tematiche di interesse per i settori del Commercio, Turismo, Servizi,Trasporti e della Logistica, Professioni, e PMI. Si riunisce almeno una volta all’anno.
2. Le riunioni dell’assemblea vengono convocate dal presidente dell’associazione ovvero in sua assenza od impedimento, dal vice presidente vicario.
3. L’Assemblea nomina nel proprio seno il presidente della seduta.
4. L’Assemblea di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze è composta da tutti i soci effettivi in regola con i versamenti delle quote associative e con le norme statutarie e comunque non in posizione debitoria verso il sistema associativo, associati da almeno 90 giorni.
5. Ciascun socio ha diritto ad 1 (uno) voto.
6. Ciascun socio può portare fino ad un massimo di 2 (due) deleghe.
7. L’Assemblea approva le modifiche statutarie nonché il recesso da Confcommercio- Imprese per l’Italia, delibera sullo scioglimento della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, nomina i liquidatori e le modalità di liquidazione.
8. Nel caso di Assemblea per lo scioglimento dell’associazione, il segretario, dovrà essere un notaio.
9. L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto ai soci effettivi oppure per mezzo di avviso pubblicato sull’organo informativo associativo oppure tramite sito internet istituzionale oppure attraverso altro organo di stampa almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato.
10. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e dell’ora dell’adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
11. In caso di urgenza l’assemblea può essere convocata con idonei mezzi di comunicazione (compresi fax e posta elettronica) con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.
12. Salvo il caso di convocazione per le modifiche dello statuto o per lo scioglimento di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, l’assemblea è valida ed atta a deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti.
13. Nel caso di convocazione per modifiche dello statuto, che devono essere presentate dal Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui all’art.21, 3° comma, lett. K), è necessaria in prima convocazione la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei soci. Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea delibera con la maggioranza almeno del 75% dei presenti.
14. Nel caso di convocazione per lo scioglimento dell’associazione valgono le disposizioni di cui al successivo art.37.
15. Il recesso da Confcommercio-Imprese per l’Italia è deliberato dall’Assemblea con una maggioranza del 75% dei suoi componenti. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso dalla Confcommercio-Imprese per l’Italia, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa
efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
16. Il Presidente dell’assemblea stabilisce di volta in volta le modalità delle votazioni salvo che l’assemblea decida diversamente e fatti salvi i casi espressamente stabiliti ai precedenti punti 13 e 15 e dall’art. 15, 6° comma.
17. Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, quando richiesto,dal notaio.
Art.21 Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo rappresentativo delle varie componenti della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, cui è demandata la determinazione delle politiche e delle linee generali di intervento dell’associazione. E’ composto da soci effettivi, in regola con i versamenti dei contributivi associativi e con le norme statutarie, associati da almeno novanta giorni, eletti dalle varie assemblee di area territoriale e delle organizzazioni sindacali di categoria provinciali, in modo da garantire un’adeguata rappresentanza a tutte le componenti economiche e sociali che fanno parte dell’Associazione. La carica di membro del Consiglio Direttivo non è delegabile.
2. La perdita dei requisiti per l’eleggibilità nonché della qualifica che dà titolo alla partecipazione nel Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dalla Giunta Esecutiva dell’Associazione. Per quanto riguarda i rappresentanti delle categorie provinciali e delle delegazioni territoriali subentra chi succede nel ruolo. Il componente che subentra resta in carica fino al completamento del mandato che era stato attribuito al suo predecessore.
3. In particolare il Consiglio Direttivo:
a. determina le direttive d’azione della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze;
b. elegge, tra i suoi componenti, il Presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze;
c. determina il numero dei componenti la Giunta Esecutiva, compreso tra sette e quindici;
x. xxxxxx i componenti la Giunta Esecutiva e tra questi, il Vice-Presidente Xxxxxxx, due Vice-Presidenti;
e. elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
f. elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
x. xxxxxxx, entro il 15 luglio di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’anno precedente e la relazione sull’attività svolta da Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal
Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili – nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
x. xxxxxxx, entro il 15 febbraio di ciascun anno, il bilancio preventivo e le relative linee programmatiche inoltrandole a Confcommercio-Imprese per l’Italia;
i. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, la Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze si impegna alla certificazione dell’ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi provinciali, già approvato dal Consiglio, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà;
j. su proposta del Presidente il Consiglio nomina e revoca il Direttore dell’Associazione, le cui attribuzioni sono disciplinate dall’art. 27 del presente Statuto;
k. propone all’Assemblea gli emendamenti e le modifiche dello Statuto Sociale che devono essere approvate dall’80% dei membri del Consiglio;
l. il Consiglio, qualora lo reputi opportuno e necessario, può delegare alla Giunta Esecutiva alcune sue attribuzioni.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da:
a. i Presidenti delle organizzazioni provinciali di categoria effettivamente costituite e riconosciute dalla Giunta Esecutiva;
b. I rappresentanti eletti nelle aree territoriali come di seguito dettagliato: 1 rappresentante Firenze Centro;
1 rappresentante Firenze Sud;
1 rappresentante Firenze Campo Xxxxx; 1 rappresentante Firenze Isolotto;
1 rappresentante Firenze Novoli; 1 rappresentante Mugello;
1 rappresentante Empolese-Valdelsa;
1 rappresentante Scandicci-Lastra a Signa; 1 rappresentante Valdarno-Valdisieve;
1 rappresentante Chianti;
1 rappresentante Città della Piana.
c. i presidenti di eventuali ulteriori nuove delegazioni territoriali costituite e riconosciute dalla Giunta Esecutiva;
d. il Presidente provinciale di 50&Più Fenacom;
e. il Presidente provinciale del Gruppo Giovani Imprenditori;
f. il Presidente provinciale di Xxxxxxxxx Xxxxx;
g. coloro che hanno rivestito la carica di Presidente dell’Associazione;
h. i membri del Consiglio della C.C.I.A.A. nominati in rappresentanza dell’Associazione;
i. Il Presidente delle società collegate a Confcommercio – Imprese per l’Italia della provincia di Firenze.
5. Il Consiglio, successivamente al suo insediamento, può cooptare su proposta del Presidente fino ad un massimo di 5 membri individuati tra imprenditori di particolare rilevanza nei settori rappresentati dall’Associazione.
6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa con parere consultivo il Direttore dell’Associazione e, per le competenze di cui al punto 3 lett. g) e h) del presente articolo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione –che lo presiede– almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario nonché tutte le volte che lo richieda almeno il 25% dei suoi componenti con una motivazione dettagliata.
8. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta da almeno il 25% dei componenti, il Presidente deve provvedervi entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda; in mancanza, vi provvederà entro i successivi 15 giorni il Collegio dei Revisori dei Conti.
9. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora nonché l’ordine del giorno della riunione.
10. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 8 (otto) giorni per mezzo di lettera di avviso, posta elettronica, telefax o con altri idonei mezzi di convocazione; nei casi di urgenza può avvenire con 2 giorni di preavviso
11. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
12. Ciascun membro ha diritto ad 1 (uno) voto e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte di almeno un terzo dei presenti e quando si tratti di votazioni per le nomine. In questo caso la votazione avviene a scrutinio segreto. In caso di parità, per le votazioni a scrutinio palese il voto del Presidente vale doppio, per le votazioni a scrutinio segreto la proposta si intende respinta.
Art. 22 Presidente
1. Il Presidente della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, rappresenta la Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze ad ogni effetto di legge e statutario, ha potere di firma che può delegare, a seconda delle esigenze, al Vice-Presidente Xxxxxxx e al Direttore. E’ eleggibile per non più di due mandati consecutivi.
2. Il Presidente inoltre:
a) provvede all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva con i provvedimenti necessari;
b) convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;
c) ha facoltà su conforme delibera della Giunta Esecutiva di agire e resistere in giudizio. Nomina avvocati e procuratori alle liti;
d) può compiere tutti gli atti non demandati dallo Statuto ad altri Organi che si rendessero necessari nell’interesse dell’Associazione;
e) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio la nomina del Direttore;
f) propone al Consiglio la revoca del Direttore;
3. In caso di dimissione, morte, assenza o impedimento del Presidente, il Vice-Presidente Xxxxxxx ne assume le funzioni quale “Presidente Interinale” e convoca, entro 60 giorni dall’inizio dell’impedimento, la Giunta Esecutiva, che constatato il permanere della causa di impedimento convoca immediatamente e senza indugio il Consiglio Direttivo che provvede, secondo quanto disposto all’art. 21 del presente Statuto, alla elezione del nuovo Presidente che resta in carica fino al completamento del mandato attribuito al suo predecessore.
Art. 23 Giunta Esecutiva
1. La Giunta è l’organo esecutivo della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze ed ha il compito di attuare la politica e le linee direttive determinate dal Consiglio.
2. La Giunta è composta da un numero di membri compresi tra 7 (sette) e 15 (quindici), determinato dal Consiglio Direttivo.
3. La Giunta:
a. attua le delibere del Consiglio Direttivo e adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio medesimo, riferendone alla successiva seduta della stessa per la convalida del proprio operato;
b. provvede all’amministrazione della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze e sovrintende alla redazione dei bilanci;
c. delibera la costituzione dei Sindacati di categoria e delle strutture territoriali, definendone gli ambiti e le competenze secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto;
d. delibera sull’eventuale esclusione del socio;
e. provvede alle designazioni e alle nomine dei rappresentanti di Confcommercio- Imprese per l’Italia della provincia di Firenze in organismi, enti o commissioni;
f. su proposta del Direttore, assume e licenzia il personale;
g. elabora ogni anno, secondo gli schemi predisposti da Confcommercio-Imprese per l’Italia, il Rendiconto dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell’anno successivo e lo sottopone all’approvazione del Consiglio direttivo;
h. stabilisce la misura dei contributi dovuti dai soci;
i. predispone annualmente la relazione politica e finanziaria da sottoporre al Consiglio Direttivo;
x. xxxxxxx e modifica i regolamenti interni;
k. delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione del patrimonio immobiliare, sull’accettazione delle eredità e delle donazioni nonché su tutti gli atti di straordinaria amministrazione salvo quanto riservato per Statuto o per legge al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
4. Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipa con parere consultivo il Direttore della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze e, per le competenze di cui al punto h) del presente articolo, il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, che la presiede, ogni volta questi lo ritenga necessario, mediante avviso, a mezzo fax ovvero posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo, contenente l’indicazione del luogo, della data e dell’ora nonché l’ordine del giorno della riunione, con preavviso di almeno 5 giorni.
6. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente, per telegramma, a mezzo fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo, con preavviso di almeno 2 giorni; in ogni caso la presenza alle riunioni di tutti i componenti, del Direttore e, nei casi previsti, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sana eventuali vizi di convocazione.
7. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Art. 24
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori di Xxxxx è composto da 5 (cinque) membri dei quali 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo anche fra i non soci, ma comunque iscritti all’Albo dei revisori dei conti.
2. I componenti durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
4. Per l’eventuale sostituzione di uno dei membri del Collegio subentra, quale effettivo, il componente supplente più anziano.
5. Il Collegio ha funzioni di verifica e controllo della gestione amministrativa dell’Associazione, di cui riferisce agli altri Organi sociali.
6. Il Collegio può partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
7. Il Collegio può partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva.
8. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
9. Il Collegio ha facoltà, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di chiedere al Presidente dell’Associazione la convocazione della Giunta Esecutiva. Ove il
Presidente non convochi la Giunta Esecutiva entro 10 giorni, il Collegio dei revisori dei Conti provvede direttamente alla convocazione.
10. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno della Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Firenze.
Art. 25 Collegio dei Probiviri
1. Il sistema di garanzia statutario di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio anche tra non soci. I componenti del Collegio durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
3. In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi provvedono a nominare il Presidente.
4. Il Collegio pronuncia pareri e giudica quale amichevole compositore su tutte le questioni che non siano riservate ad altri organi, anche in relazione all’applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni. In particolare il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere, inappellabile e vincolante per i soci e le strutture territoriali e di categoria, su ogni controversia (fra i soci o tra gli stessi e le strutture suddette) che ad esso venga deferita dal Presidente dell’Associazione o dalle parti tra le quali la controversia è insorta. La pronuncia assume il valore di lodo arbitrale irrituale.
5. La carica di “Proboviro” è incompatibile con ogni altra carica all’interno della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze.
Art. 26
Il Direttore
1. Il Direttore della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze è responsabile del personale e della sua gestione, dell’attività organizzativa dell’Associazione, nonché del regolare funzionamento degli uffici e della conservazione dei documenti. Propone alla Giunta Esecutiva l’assunzione e il licenziamento del personale.
2. Coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento dei loro compiti;
3. E’ responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
4. Assiste il Presidente e gli Organi Collegiali nell’espletamento del loro mandato e ne attua le decisioni. Partecipa alle riunioni degli organi a titolo consultivo, assumendo le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio.
5. Coadiuva il Presidente nella rappresentanza istituzionale della Confcommercio- Imprese per l’Italia della provincia di Firenze e può essere designato a rappresentare la stessa nei consessi ove sia prevista la presenza della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze.
6. Ha poteri di firma per la corrispondenza e per l’ordinaria amministrazione, con esclusione degli atti che lo Statuto riserva al Presidente, salvo specifica delega in tal senso.
7. Ha la responsabilità organizzativa della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze e funzioni direttive in tutti gli enti e società del sistema associativo. Egli può delegare tale funzione.
8. Non è una carica elettiva, assume il titolo all’atto della nomina e per tutta la durata del rapporto di lavoro, che è disciplinato dal CCNL di settore.
9. L’incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.
Articolo 27 Organizzazione Territoriale
1. La Giunta Esecutiva della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze nel rispetto dei criteri di economia, efficienza organizzativa e rappresentatività, può ripartire il territorio della provincia in sedi subprovinciali, secondo quanto previsto dall’art. 28 del presente Statuto, determinandone natura, funzioni, competenze.
2. La sede subprovinciale, definita delegazione di zona promuove l’aggregazione associativa sul territorio, rileva i bisogni delle imprese, informa i soci sulle azioni e sulle opportunità offerte dalla Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze.
3. Nella delegazione di zona si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa e si perseguono gli scopi e i fini della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze.
4. Le delegazioni hanno compiti politico-sindacali e, qualora se ne ravveda la necessità, presso di essi potrà essere istituito un ufficio per il decentramento di alcuni servizi.
5. Sono organi delle delegazioni di zona:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) Il Segretario.
Articolo 28
L’ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE
1. L’Assemblea della delegazione di zona elegge il Consiglio Direttivo.
2. L’Assemblea è composta da tutti i soci della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze che hanno la sede dell’impresa sul territorio di competenza della delegazione di zona, in regola con i versamenti dei contributi associativi e con le norme statutarie, associati da almeno 90 (novanta) giorni.
3. L’Assemblea viene convocata dal Presidente di delegazione o, in sua assenza o impedimento, dal Presidente della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, mediante avviso scritto ai soci effettivi oppure attraverso altro organo di stampa, ovvero tramite avviso affisso nei locali della sede territoriale oppure formale invito scritto e spedito a mezzo posta, fax o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo xxxxxx xxxxxx 0 (xxxx) giorni prima del giorno fissato, in caso di urgenza l’assemblea può essere convocata con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.
4. In caso di urgenza l’assemblea può essere convocata con idonei mezzi di comunicazione, compresi fax e posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.
5. Ciascun socio ha diritto ad 1 (uno) voto. Non è previsto il voto per delega.
6. Il voto dell’Assemblea è valido quando il numero dei votanti è superiore al doppio del numero dei componenti il Consiglio Direttivo territoriale.
Articolo 29
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI DELEGAZIONE
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo rappresentativo del territorio a cui è demandato il compito di attuare le politiche e le linee generali d’intervento della Confcommercio- Imprese per l’Italia della provincia di Firenze.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso tra 7 (sette) e 15 (quindici) membri. Elegge al proprio interno il Presidente di Delegazione.
Articolo 30
IL PRESIDENTE DI DELEGAZIONE
1. Il Presidente di Delegazione, nel proprio territorio di competenza, è responsabile del perseguimento delle politiche e delle linee generali dell’Associazione. Ha funzione di rappresentanza politico-sindacale presso le istituzioni locali.
2. Il Presidente di Delegazione resta in carica per 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
Articolo 31
IL SEGRETARIO DI DELEGAZIONE
1. Il Segretario di delegazione assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle loro funzioni; è di norma dipendente dell’Associazione e nominato dalla Giunta Esecutiva della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, su proposta del Direttore della stessa.
Articolo 32 ORGANIZZAZIONE DI CATEGORIE PROVINCIALI
1. I soci della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze possono essere riuniti in organizzazioni provinciali di categoria, che raggruppano gli imprenditori associati della provincia facenti parte dello stesso comparto merceologico, ovvero in settori omogenei composti da categorie affini sotto il profilo dell’attività svolta o quello della tutela sindacale.
2. Le organizzazioni provinciali di categoria devono essere effettivamente costituite e riconosciute dalla Giunta Esecutiva.
3. Tali strutture, che non hanno la rappresentanza diretta dei soci, coadiuvano la Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze nella tutela degli interessi delle categorie e delle imprese che le costituiscono e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche di settore.
4. Sono organi delle organizzazioni provinciali di categoria:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
5. L’Assemblea delle organizzazioni provinciali di categoria elegge il Presidente e, qualora lo reputi necessario, uno o più Vice-Presidenti e un Consiglio Direttivo.
6. L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione facenti parte dello stesso comparto merceologico ovvero in settori omogenei composti da categorie affini, in regola con i versamenti dei contributivi associativi e con le norme statutarie, associati da almeno 90 (novanta) giorni.
7. Le riunioni dell’Assemblea vengono convocate dal Presidente della categoria o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto ai soci effettivi oppure attraverso altro organo di stampa, ovvero avviso affisso nei locali delle sedi territoriali oppure formale invito scritto e spedito a mezzo posta, fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo xxxxxx xxxxxx 0 (xxxx) giorni prima del giorno fissato.
8. In caso d’urgenza l’Assemblea può essere convocata con idonei mezzi di comunicazione, compresi fax e posta elettronica, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.
9. Ciascun socio ha diritto ad 1 (uno) voto. Non è previsto il voto per delega.
10. Il Consiglio Direttivo è l’organo rappresentativo della categoria di riferimento, a cui è demandato il compito di attuare le politiche e le linee generali d’intervento della categoria.
11. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso tra 7 (sette) e 15 (quindici) membri.
12. Il Presidente è responsabile del perseguimento delle politiche e delle linee generali della categoria, in linea con gli indirizzi della Confcommercio-Imprese per l’Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx.
00. Il Presidente provinciale di categoria resta in carica per 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
Articolo 33 PATRIMONIO SOCIALE
1. Il patrimonio sociale è formato:
a) dai beni mobili e immobili e valori e partecipazioni sociali acquisiti dall’Associazione o ad essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo;
b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo.
2. I proventi della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze sono formati da:
a) contributi ordinari e straordinari deliberati dagli organi della Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo dei Servizi delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese, nonché dai competenti Organi dell’Associazione;
b) oblazioni volontarie;
c) proventi vari;
d) ogni altra entrata deliberata dagli Organi.
3. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 34 ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L’esercizio finanziario decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 35 RESPONSABILITA’
1. La Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue
articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
2. La Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria.
Articolo 36 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
1. Lo scioglimento della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria che dovrà essere costituita, in prima convocazione, da almeno due terzi dei soci in proprio o per delega, e delibererà con il voto favorevole di almeno il 75% dei votanti. In seconda convocazione è necessaria la presenza in proprio di almeno il 30% dei soci e delibererà con il voto favorevole di almeno il 75% dei votanti.
2. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri e indicando le modalità di liquidazione.
3. Il patrimonio della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, in caso di scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi di controllo eventualmente previsti dalle norme in vigore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 37 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Entro 12 (dodici) mesi dall’approvazione del presente Statuto e comunque entro e non oltre il 30.6.2018, dovranno essere costituite le nuove delegazioni territoriali e le nuove categorie provinciali, così come previsto dagli articoli 28 (ventotto) e 32 (trentadue).
Fino alla costituzione di almeno 5 (cinque) delegazioni territoriali o categorie provinciali di cui sopra, resteranno in vigore le cariche antecedenti all’approvazione del presente Statuto, dopodichè le stesse si intenderanno tutte decadute, fatta eccezione per il Presidente, che resterà in carica fino al 30.6.2018.
Verificatasi la decadenza come sopra il nuovo Consiglio Direttivo sarà costituito dai Presidenti e dai Rappresentanti dei soggetti di cui al comma 4 dell’art. 21 del presente Statuto, cooptati di diritto dal dì della loro nomina.
Resta salvo il diritto di ulteriore cooptazione di cui al comma 5 dell’art. 21 dello Statuto.