INDICE
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS 231/2001
Appendice al Codice Etico
INDICE
PREMESSA
Nel presente documento si riporta il testo delle clausole contrattuali che la Società ha definito ai sensi delle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche “Modello”) adottato con riferimento ai “rapporti con soggetti terzi” che si configurano rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per la loro natura, il loro oggetto e la loro durata, a prescindere dal tipo di contratto in questione.
Allo scopo, quale ulteriore “protocollo di controllo”, il Modello prevede che vengano sottoposte all’attenzione della controparte specifiche clausole che richiamano il Codice Etico mediante le quali la Società dichiara di:
• svolgere la propria attività nel rispetto del D. Lgs. 231/2001, impegnandosi a scongiurare (impedire) la commissione dei così detti reati rilevanti;
• improntare la propria operatività al rispetto assoluto dei più elevati standard di professionalità, integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede, ritenendoli condizione imprescindibile ai fini del corretto funzionamento della Società, della tutela della sua affidabilità, reputazione ed immagine, nonché della sempre maggior soddisfazione della propria clientela;
• richiedere ai terzi medesimi comportamenti in linea con quelli adottati dalla Società.
La Società raccomanda alle funzioni responsabili della negoziazione, della formalizzazione e della esecuzione dei contratti con soggetti terzi di rispettare le indicazioni ed i principi sopra espressi e, ove occorrente, di inserire nei rispettivi testi contrattuali specifiche clausole afferenti ai principi ed alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, nonché di informare la controparte della importanza che la Società attribuisce al rispetto dello stesso.
Considerata la ratio dell’Allegato 2 – “Codice Etico” di cui il presente documento ne costituisce appendice (sensibilizzare tutti coloro i quali, venendo “a contatto” con la Società per fornirle beni e servizi, potrebbero, con la collaborazione diretta o indiretta, attiva o omissiva, di dipendenti e/o collaboratori esterni di Euromobiliare Asset Management SGR, commettere reati nell’interesse o a vantaggio anche o solamente della Società stessa) l’esecuzione dell’adempimento non deve aver luogo in tutti i casi in cui:
• ci si trovi innanzi a tipi contrattuali istantanei, che esauriscono i loro effetti in un solo momento (come una compravendita o una prestazione estemporanea di servizi, ad esempio da parte di un artigiano) e per i quali, mancando il requisito temporale della durata del rapporto contrattuale, risultano già idonei allo scopo i protocolli di controllo insistenti sulle attività delle Unità Organizzative che curano l’acquisto del bene o del servizio, rispetto all’inserimento di specifiche clausole nel contratto (che talvolta, tra l’altro, può essere non scritto) o alla comunicazione di standard etici;
• vengano corrisposti contributi ad Autorità di Vigilanza (ad esempio, CONSOB), ad associazioni di categoria (ad esempio, ABI) o a CCIAA, Uffici Giudiziari, ecc.. In tali fattispecie, infatti, la natura del rapporto appare estranea agli scopi in argomento;
• si concludano contratti cc.dd. “per adesione” con aziende operanti in condizioni di sostanziale monopolio
/ oligopolio (ad esempio, Telecom, con riferimento alla fornitura di servizi telefonici), che offrono servizi standard non personalizzabili rispetto a ciascun cliente e che, pertanto, non possono prestarsi ad “impieghi” illeciti. Per queste ragioni, la clausola contrattuale non deve essere inserita. Diversamente, nel caso in cui l’accordo sia interamente negoziato (ad esempio, Telecom ma per la fornitura di un servizio complementare ai sistemi informativi interni), la clausola contrattuale deve essere inserita.
Gli adempimenti inoltre non devono aver luogo nei confronti di dipendenti e collaboratori della Società, in quanto destinatari di specifici protocolli formativi ed informativi.
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Si riporta di seguito il testo delle clausole da inserire nei contratti:
CLAUSOLA CONTRATTUALE STANDARD:
«Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. (di seguito la Società) ha adottato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire la commissione dei reati previsti nel citato Decreto.
L’ esecuzione del Contratto dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni del decreto di cui al capoverso precedente, oltre che al “Codice Etico” consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx. La violazione delle suddette prescrizioni potrà costituire causa di risoluzione del Contratto, e di qualunque altro accordo esistente tra le Parti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., fatta salva la facoltà della Società di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
OVE SI TRATTI DI CONTRATTI CONCLUSI ANCHE PER ALTRE SOCIETA’ DEL GRUPPO, LA CLAUSOLA SOPRA RIPORTATA ANDRA’ INTEGRATA CON LA SEGUENTE ULTERIORE PREVISIONE:
Il presente articolo trova integrale applicazione anche alle altre Società per conto delle quali la Società
sottoscrive il presente accordo, ispirando anche esse la loro attività ai principi del Decreto Legislativo 231/2001 ed avendo anch’esse adottato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione con relativo Codice Etico».
CLAUSOLA CONTRATTUALE DI RECIPROCITÀ:
«Le Parti hanno adottato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire la commissione dei reati previsti nel citato Decreto. L’esecuzione del Contratto dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni del decreto di cui al capoverso precedente.
La violazione delle suddette prescrizioni posta in essere da una delle Parti, potrà costituire, su iniziativa dell’altra Parte, causa di risoluzione del Contratto o di qualunque altro accordo esistente tra le Parti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., fatto salvo comunque il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
OVE SI TRATTI DI CONTRATTI CONCLUSI ANCHE PER ALTRE SOCIETA’ DEL GRUPPO, LA CLAUSOLA SOPRA RIPORTATA ANDRA’ INTEGRATA CON LA SEGUENTE ULTERIORE PREVISIONE:
Il presente articolo trova integrale applicazione anche alle altre Società per conto delle quali la Società sottoscrive il presente accordo, ispirando anche esse la loro attività ai principi del Decreto Legislativo 231/2001 ed avendo anch’esse adottato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione con relativo Codice Etico».